CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15427/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ROMANIA avverso la sentenza in data 22/05/2023 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ascoltata la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 22/05/2023 della Corte di appello di Firenze, che ha riformato la sentenza in data 30/04/2021 del Tribunale di Firenze, assolvendo l'imputata dal reato di furto e confermando la sua condanna per il reato di ricettazione. Deduce: 1. Violazione di legge in relazione agli artt. artt. 23 e 23 bis Legge n. 176 del 2020. Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente lamenta che la Corte di appello non si è pronunciata sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena avanzata con le conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della doglianza, emerge che l'attuale ricorrente, in sede di trattazione cartolare dell'appello, inviava le proprie conclusioni a mezzo PEC inoltrata e regolarmente ricevuta dalla Cancelleria il 29/03/2023, rispel:to a un'udienza fissata per il giorno 06/04/2023, poi rinviata al 22/05/2023. Va, dunque, rilevata la tempestività delle conclusioni, in quanto trasmesse nel rispetto del termine fissato dall'art. 23-bis, comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Quanto al tenore di tali conclusioni, in effetti esse contengono la richiesta alla Corte di appello di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Su tale richiesta la Corte di appello non si è pronunciata. 1.2. Quanto alla possibilità di dolersi di tale omessa pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata conc:essione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito», (Sez. U - , Sentenza n. 22533 del 25/10/2018 Ud., dep. il 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01). E' stato ulteriormente precisato che «L'omessa pronuncia da parte della corte di appello sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento con rinvio della sentenza, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del beneficio in sede di legittimità», (Sez. 2 - , Sentenza n. 27886 del 23/06/202, Andrisani, Rv. 283842 - 01). Alla luce di tali principi di diritto, si deve pervenire all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, essendo emersa una richiesta tempestivamente avanzata dalla ricorrente e un'omessa pronuncia della Corte di merito, senza che dalla sentenza sia possibile evincere valutazioni prognostiche circa una futura ricaduta nel reato, tale da escludere la possibilità di concedere il beneficio della F cn sospensione condizionale della pena, così come invocata dalla difesa. mm Cry 0 O C'n -4 Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'onnes:sa statuizione sulla areno sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra 2a. N sezione della Corte di appello di Firenze. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata. 0 Ti N.>