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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 32466/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 21086-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2407 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controrícorrente incidentale - avverso la sentenza n. 276/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, demsitata il 1,70,7"201 R_GAI_ 487/2015: udita io rela_zione della cau-a voiLa nello camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 16.3.2016, la Corte d'appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'INPS a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] i ratei di pensione di vecchiaia anticipata maturati dal luglio 2012 al giugno 2013; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso, proponendo appello incidentale anch'esso basato su di un motivo; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo del ricorso principale, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per avere la Corte di merito ritenuto che il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata dovesse decorrere dalla data in cui era stato accertato lo status invalidante, nella specie successiva a quella in cui era stata proposta la domanda amministrativa, invece che a far data da quest'ultima; che, con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'INPS lamenta violazione dell'art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010), per avere la Corte territoriale ritenuto che alla pensione di vecchiaia anticipata non dovesse applicarsi il regime di differimento previsto dalla norma cit., in applicazione del quale esso aveva liquidato la pensione all'odierno ricorrente a far data dal luglio 2013; che la questione proposta con l'appello incidentale è logicamente preliminare rispetto a quella di cui all'appello principale ed è fondata, avendo questa Corte chiarito che il regime delle c.d.

"finestre" previsto dall'art. 12, d.l. n.78/2010, cit., si applica anche alla pensione di vecchiaia liquidata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, tanto desumendosi dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, estendendolo non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che «negli altri casi» maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia «alle età previste dagli specifici ordinamenti» (così Cass. n. 29191 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 2382 del 2020 e, con riguardo al regime di differimento già disciplinato dall'art. 1, comma 5,

I. n. 247/2007, Cass. n. 1931 del 2021); che, rimanendo assorbito l'appello principale, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; che, essendosi l'orientamento di legittimità cui si è data qui continuità formato in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiarato assorbito il ricorso principale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Compensa le spese dell'intero processo.Così deciso in Roma, nell'adunanza camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21086-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2407 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controrícorrente incidentale - avverso la sentenza n. 276/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, demsitata il 1,70,7"201 R_GAI_ 487/2015: udita io rela_zione della cau-a voiLa nello camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 16.3.2016, la Corte d'appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'INPS a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] i ratei di pensione di vecchiaia anticipata maturati dal luglio 2012 al giugno 2013; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso, proponendo appello incidentale anch'esso basato su di un motivo; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo del ricorso principale, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per avere la Corte di merito ritenuto che il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata dovesse decorrere dalla data in cui era stato accertato lo status invalidante, nella specie successiva a quella in cui era stata proposta la domanda amministrativa, invece che a far data da quest'ultima; che, con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'INPS lamenta violazione dell'art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010), per avere la Corte territoriale ritenuto che alla pensione di vecchiaia anticipata non dovesse applicarsi il regime di differimento previsto dalla norma cit., in applicazione del quale esso aveva liquidato la pensione all'odierno ricorrente a far data dal luglio 2013; che la questione proposta con l'appello incidentale è logicamente preliminare rispetto a quella di cui all'appello principale ed è fondata, avendo questa Corte chiarito che il regime delle c.d. "finestre" previsto dall'art. 12, d.l. n.78/2010, cit., si applica anche alla pensione di vecchiaia liquidata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, tanto desumendosi dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, estendendolo non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che «negli altri casi» maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia «alle età previste dagli specifici ordinamenti» (così Cass. n. 29191 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 2382 del 2020 e, con riguardo al regime di differimento già disciplinato dall'art. 1, comma 5, I. n. 247/2007, Cass. n. 1931 del 2021); che, rimanendo assorbito l'appello principale, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; che, essendosi l'orientamento di legittimità cui si è data qui continuità formato in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiarato assorbito il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Compensa le spese dell'intero processo.Così deciso in Roma, nell'adunanza camera
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