CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 24798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA nelricorso iscritto al n. 6928.21 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e C., con sede in Padova, [OSCURATO:PERSONA] 2G, in persona della legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, con studio in [OSCURATO:PERSONA] 670, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, via Giorgione n. 106, 00147 Roma, non costituita nel presente giudizio; -parte intimata - Ricorso avverso sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 317/6/20 del 28.1.2020, depositata il 17.8.2020, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: § 1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, confermando la decisione resa nel primo grado di giudizio, ha ritenuto legittimi due avvisi di accertamento, notificati in data 9.11.2014, mediante i quali la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia dell’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il classamento di sei unità immobiliari di proprietà della società ricorrente, costituenti porzione di un fabbricato sito nel [OSCURATO:PERSONA] del medesimo Comune, rettificando la categoria, la classe e la rendita, sulla base della richiesta dal Comune formulata ai sensi dell’art. 3, comma 58, legge n. 662/96. La commissione tributaria regionale ha ritenuto non censurabile l’attività di accertamento e congruamente motivato l’avviso, sottolineando, in particolare, che: - a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, l’attività di accertamento trova fondamento nelle previsioni di cui all’art. 3, comma 58, della l. 662/96 e nonin quelle di cui al comma 335 dell’art. 1 della l. 311/2004, delle quali il ricorrente lamentava la violazione; - nel caso di specie, il Comune aveva constatato la presenza di caratteristiche “di pregio” (impianto di riscaldamento e di aria condizionata, impianto wifi ed un ottimo stato manutentivo), palesemente incompatibili con la classificazione in A3; - l’adeguamento catastale trovava precipua giustificazione nell’aver l’Agenzia delle Entrate constatato che complessi immobiliari di analoghe caratteristiche, ricompresi nella stessa zona censuaria, risultavano classificati nella classe superiore. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nel presente giudizio. La ricorrente ha depositato memoria. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta – ex art.360, co. 1 n. 3 c.p.c. –la violazione e falsa applicazione della normativa in tema di revisione di classamento di unità immobiliari, nello specifico dell'art. 3 comma 58 della legge 662/96 e dell'art. 1 commi 335 e 336 della legge 311/2004. In sintesi, il ricorrente sostiene che non si sia verificata alcuna ipotesi prevista dalla normativa vigente tale da legittimare una rettifica del classamento, in quanto non è avvenuta né una risistemazione dei parametri relativi alla microzona (comma 335 cit.), né vi è stata una trasformazione specifica dell’unità immobiliare rilevata dall’ente Comunale e segnalata all’Agenzia delle Entrate (comma 336 cit.). A parere della parte, infatti, la norma dettata dalla legge 662/96, sopra citata, non configurerebbe un’autonoma fattispecie al ricorrere della quale è possibile dare avvio alla revisione del classamento delle unità immobiliari su impulso del Comune, ma si limiterebbe a dettare una disciplina di carattere generale, destinata a dettare regole vincolanti per entrambe le procedure collaborative istituite dalla legge 311/2004, che costituirebbero gli unici casi in cui l’Ente locale può richiedere la modifica dei dati catastali. A supporto di tale tesi, viene invocata l’autorevolezza delle sentenze 9629/2012 e 11370/2012 rese da questa Corte. Nell’avviso di accertamento, d’altra parte, non sarebbe stato indicato il comma della legge 311/2004 applicato, ma l’unico riferimento sarebbe alla legge 662/96. Pertanto, la sentenza di secondo gradosarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto legittimo un avviso fondato sulla sola legge 662/96. § 2.2Il motivo è manifestamente infondato. I rapporti tra rettifica del classamento ex art. 3 l. 662/96 ed ex art. 1 commi 335 e 336 l. 311/2004 sono stati chiariti da questa Corte in numerose pronunce, nel senso della piena autonomia delle tre distinte procedure di collaborazione catastale tra Comuni ed Agenzia delle Entrate. Si ricorda, per chiarezza espositiva, la decisione di cui in Cass.n. n.23046 del 17/09/2019 che, ricostruendo il complessivo sistema normativo, così ha statuito: “il nostro ordinamento catastale prevede tre ipotesi di revisione del classamento di un immobile urbano su iniziativa dell'amministrazione comunale. La prima è quella prevista dalla legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, secondo cui il Comune può chiedere l'intervento dell'Agenzia delle entrate per ottenere la revisione del classamento di un immobile, sia quando il classamento stesso risulti non aggiornato sia quando esso risulti palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. Altra ipotesi è quella prevista dall'articolo 1, comma 336, della legge 311 del 2004 e riguarda il classamento di immobili non dichiarati ovvero di immobili che abbiano subito variazioni edilizie non denunziate. La terza ipotesi è quella […] prevista dal comma 335 del medesimo articolo 1 della legge311 del 2004. È necessario sottolineare, in premessa, che le tre ipotesi di revisione del classamento sono tra loro distinte ed hanno presupposti, condizioni e procedure diverse. Ne consegue che, se l'amministrazione ha fatto ricorso ad una di tali ipotesi, non può poi, nel corso del giudizio, legittimare la sua pretesa invocando condizioni e fattori che non siano rilevanti per la specifica procedura di revisione intrapresa, anche se essi siano in ipotesi idonei a giustificare la revisione del classamento nel quadro di una procedura diversa. In definitiva, le causae petendi delle tre diverse ipotesi di revisione non sono interscambiabili tra di loro e non possono essere sostituite in itinere. In questa prospettiva è stato infatti affermato che l'attribuzione d'ufficio di un nuovo riclassamento impone all'amministrazione di specificare in modo chiaro nell'avviso di accertamento le ragioni della modifica senza alcuna possibilità per l'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto nell'evidente fine di delimitare l'oggetto dell'eventuale giudizio contenzioso (Cass 2017 nr. 22900). Con riferimento a ciascuna delle tre ipotesi di revisione del classamento sopra indicate questa Corte ha avuto più volte modo di enunciare la regola della necessità di una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento. Ma questa esigenza di rigore e di specificità si pone anche nel senso della illegittimità di improprie commistioni tra i profili motivazionali funzionali ad un tipo di riclassamento con quelli invece collegabili a riclassamenti di tipo diverso. Va in particolare considerato, a tal riguardo, che, mentre le prime due delle tre suddette ipotesi di revisione del classamento dipendono da (e debbono quindi essere motivate con riferimento a fattori intrinseci specificamente riguardanti il singolo immobile considerato, la terza ipotesi […] prevede invece un riclassamento dovuto, almeno in via principale, a fattori estrinseci di carattere per così dire generale o collettivo” . Ne consegue che le censure rivolte alle sentenze dei giudici di merito muovono da un’interpretazione diametralmente opposta a quella adottata dalla giurisprudenza, che ritiene non solo che la legge 662/96 configuri una terza ed autonoma modalità di revisione del classamento, ma anche che qualsiasi commistione tra le distinte fattispecie di procedure di aggiornamento dei dati catastali – basata ciascuna su presupposti indipendenti – nella motivazione dell’avviso di accertamento porti all’invalidità del provvedimento di accertamento (già così Cass., 21580/2012; 5784/2013; 10489/2013). Le stesse sentenze Cass.nn. 9629/2012 e 11370/2012, citate dal ricorrente, non escludono un’autonoma portata precettiva della legge 662/96, laddove prevede come solo eventuale l’applicazione del comma 335 l. 311/2004: “[…] revisione delle rendite catastali urbane, (regolata dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, e, ricorrendone i presupposti - ripartizione del territorio comunale in microzone, dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 […]”. § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 58 della legge 662/96 e dell'art. 1 commi 335 e 336 della legge 311/2004, per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto congruamente motivato l’avviso di accertamento con il riferimento ad immobili “di analoghe caratteristiche, ricompresi nella stessa zona censuaria”, i quali verrebbero semplicemente elencati con enunciazione dei dati catastali, senza che di tali immobili fossero illustrate le caratteristiche, intrinseche ed estrinseche, tali da farli ritenere similari agli immobili accertati. Analogamente, il ricorrente si duole (ex art. 360, co. 1^, n. 4) del fatto che i giudici del merito non abbiano pronunciato in merito all’eccezione di contraddittoria motivazione dell’avviso di accertamento, in quanto tra i presupposti in diritto dell’avviso di accertamento viene citato un provvedimento di introduzione di nuove classi catastali relative agli immobili censiti nella categoria A/2, mentre gli immobili del ricorrente erano ricompresi nella categoria A/3 prima della rettifica del classamento, e dopo la rettifica, sebbene ricompresi in categoria A/2, essi non potrebbero rientrare nelle classi di nuova istituzione. § 3.2Anche il secondo motivo è infondato. Chiarito che sufficiente referente normativo dell’attività accertativa è l’art. 3 comma 58 l. 662/96, è necessario scrutinare i requisiti motivazionali che deve possedere l’avviso di accertamento recante modifica dei dati di classamento. Nel caso di specie, infatti, dopo dettagliata descrizione degli immobili sottoposti ad accertamento, gli atti impositivi riportavano quale motivazione, ritenuta congrua dalla commissione tributaria regionale, “la revisione del classamento a seguito dell’integrazione del quadro tariffario della categoria N2 — Zona censuaria 1, come da richiesta del Comune di Venezia ai sensi dell’art. 3, comma 58 della L. n. 662/96. Secondo l’ufficio, infatti, completata l’istruttoria anche a seguito di accesso diretto, il nuovo classamento, A/2 anziché A/3, (oltre alla modifica di classe e rendita, n.d.r.) attribuito con l’avviso di accertamento impugnato, risultava coerente con quello attribuito ad altre unità immobiliari limitrofe facenti parte della città storica, per tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi ed aree comuni”. Di tali diverse unità immobiliari vengono poi riportati i dati catastali identificativi ed i dati di classamento, mentre la pur sintetica enunciazione degli elementi ritenuti simili (insistenza nella città storica, tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi ed aree comuni) a fronte di una dettagliata descrizione dell’immobile accertato, vale quale congrua motivazione in grado di porre la parte privata in condizione di cogliere appieno, oltre alle ragioni giuridiche, anche i presupposti fattuali della nuova attribuzione. In sintesi, si deve concludere che, in tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, ai sensi del disposto dell’art. 3 comma 58 l. 662/96 e art. 7 comma 1 l. 212/2000, è sufficiente la motivazione dell’avviso di accertamento che contenga la descrizione dell’immobile e l’indicazione della consistenza, categoria e della classe attribuita dall’Agenzia, oltre che del presupposto fondativo del non aggiornamento del classamento ovvero della palese incongruità rispetto a fabbricati similari cui la modifica sia associata; nonché, a quest’ultimo proposito, la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari (Cass., 10489/2013; 21532/2013; 2184/2015; 25037/2017; diff. 22313/2010 e 1937/2012). D’altra parte è fin troppo evidente che la verifica della effettiva somiglianza con gli immobili presi a confronto non rientra nei requisiti motivazionali dell’avviso di accertamento, ma inerisce al diverso tema della prova da offrirsi e valutarsi in giudizio. Occorre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice d’appello non ha omesso la pronuncia sulle doglianze presentate in merito posto che, respingendo il ricorso e dando atto della regolarità della richiesta comunale nella parte in fatto (con affermazioni incompatibili con gli assunti difensivi della parte), egli le ha in realtà implicitamente respinte. § 4.1Con il terzo motivo di ricorso si dedu ce violazione dell'art. 7 comma 1 L. 241/90 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4, per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso la pronuncia sul motivo d’appello con cui veniva censurata la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva affermato che la violazione delle norme sull’avvio del procedimento non avrebbe recato alcun nocumento al contribuente. § 4.2Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendidella pronuncia impugnata. Preliminarmente si osserva che, nel dichiarare infondato l’appello dell’odierna ricorrente, il giudice di secondo grado ha ritenuto l’attività posta in essere dall’Agenzia delle Entrate “priva di censure”, “come correttamente evidenziato dai giudici di prime cure”. In quest’ultimo inciso deve rinvenirsi piena condivisione del percorso argomentativo svolto dalla commissione tributaria provinciale, comprensivo dell’affermazione secondo cui “Destituita di fondamento appare anche l’ultima eccezione di parte ricorrente secondo cui il procedimento sarebbe viziato per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. Come risulta dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione dell’Agenzia, il procedimento è iniziato con l’accesso in loco, in coincidenza al quale è stato redatto in contradditorio apposito verbale con motivazione e scopi dell’accesso medesimo. Ne consegue, pertanto, che parte ricorrente era stata resa perfettamente edotta dell’avvio del procedimento accertativo nei suoi confronti”. Parte appellante si è limitata a riproporre in secondo grado l’eccezione negli stessi termini nei quali era stata proposta nel primo giudizio; pertanto, bene i giudici di secondo grado potevano limitarsi a condividere il percorso argomentativo seguito dai primi giudizi senza incorrere nel vizio di omessa pronuncia sui motivi di appello. Per altro verso, la denunciata violazione di legge risulta finanche inammissibile, in quanto, contrariamente a ciò che sostiene il ricorrente, i giudici di merito non hanno affermato che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non aveva leso la posizione del contribuente, bensì che la comunicazione dell’avvio del procedimento era stata data proprio in occasione dell’accesso presso gli immobili del contribuente (avvenuto in data 6 ottobre 2014). In ogni caso, si ricorda che l’art. 13 della legge 241/90 espressamente esclude dal campo di applicazione delle norme contenute nel capo III, ove è contenuto l’art. 7 relativo alla comunicazione di avvio del procedimento, i procedimenti di imposizione tributaria (alla quale la classificazione catastale è orientata), e che l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è stato escluso – salvo che non sia specifi camente previsto ex lege e che non si verta di tributi armonizzati UE – da Cass.SSUU n. 24823/15 alla quale interamente si rinvia. § 5. Ne consegue il rigetto del ricorso; non occorre statuizione sulle spese, essendo l’Agenzia delle Entrata rimasta intimata. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q