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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 34635/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 28/12/2022, che ha confermato la misura del divieto di dimora al ricorrente applicata dal GIP del tribunale di Cosenza, in ordine al reato di tentata estorsione.

Al riguardo, deduce:

1.1. violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., stante l'omessa citazione dell'indagato per l'udienza dinanzi al Tribunale del riesame.

L'ordinanza impugnata aveva escluso che ricorresse un'ipotesi di omessa notifica sul rilievo che la polizia giudiziaria aveva constatato "l'irreperibilità temporanea dell'indagato e il suo allontanamento all'estero per un tempo indefinito, se non addirittura definitivo".

Posto che il Tribunale non aveva precisato gli elementi di fatto da cui si era tratta l'informazione di un presunto trasferimento dell'indagato all'estero di carattere indefinito, finendo per trarne anche una presunta elusione del ricorrente rispetto alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, ciò non avrebbe esonerato dal dare compiuta attuazione al disposto di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., disponendo la notifica presso il difensore;

1.2. illegittimità dell'ordinanza impugnata in relazione all'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen., per tardiva trasmissione degli atti e perché emessa oltre il termine di rito, con conseguente perdita di efficacia della misura (ricorso depositato via pec il 12/12/2022; atti trasmessi il 21/12/2022 e dispositivo depositato il 29/12/2022).

Né al riguardo poteva farsi riferimento all'indimostrato rilievo che il file trasmesso via pec contenente il ricorso non fosse leggibile da parte della cancelleria, in quanto la trasmissione era avvenuta secondo le prescrizioni di legge (formato cades), con la conseguenza che non poteva considerarsi quale dies a quo quello in cui il difensore, per ragioni di cortesia, aveva ritrasmesso il file in differente formato risultato leggibile (formato pades);

1.3. violazione ed errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento della misura cautelare, ricorrendo - laddove in ipotesi si ammettesse che il ricorrente abbia profferito minacce - l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni avendo egli agito per recuperare quanto di sua spettanza nei confronti di chi lo aveva truffato (con esclusione del dolo del delitto contestato in ragione degli elementi fattuali caratterizzanti la vicenda);

1.4. violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione al pericolo di reiterazione del reato, solo genericamente affermato, in uno con una non meglio precisata presunzione di recidiva per la particolarità del reato, in difetto di attualità del pericolo.

2. Il Pubblico ministero, nella persona della Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

3. Con nota trasmessa a questa Corte di legittimità il 20/03/2023, il difensore del ricorrente ha allegato il provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Cosenza (in data 1°/06/2023) ha dichiarato la cessazione, per decorso dei termini di fase, dell'efficacia della misura cautelare (non custodiale) applicata all'indagato, disponendone, per l'effetto, la revoca; ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

1. Invero, una volta disposta la revoca della misura cautelare di cui si voleva ottenere l'annullamento, non vi è più alcun interesse ad impugnare, atteso che l'interesse ad impugnare richiamato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01 seguita da moltissime conformi, ex multis Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01).

2. Va, infine, precisato che "l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza" (Sez. 3, Sentenza n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785 - 01).

3. In questi termini, il ricorso va dichiarato inammissibile, non facendosi però luogo alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 28/12/2022, che ha confermato la misura del divieto di dimora al ricorrente applicata dal GIP del tribunale di Cosenza, in ordine al reato di tentata estorsione. Al riguardo, deduce: 1.1. violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., stante l'omessa citazione dell'indagato per l'udienza dinanzi al Tribunale del riesame. L'ordinanza impugnata aveva escluso che ricorresse un'ipotesi di omessa notifica sul rilievo che la polizia giudiziaria aveva constatato "l'irreperibilità temporanea dell'indagato e il suo allontanamento all'estero per un tempo indefinito, se non addirittura definitivo". Posto che il Tribunale non aveva precisato gli elementi di fatto da cui si era tratta l'informazione di un presunto trasferimento dell'indagato all'estero di carattere indefinito, finendo per trarne anche una presunta elusione del ricorrente rispetto alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, ciò non avrebbe esonerato dal dare compiuta attuazione al disposto di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., disponendo la notifica presso il difensore; 1.2. illegittimità dell'ordinanza impugnata in relazione all'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen., per tardiva trasmissione degli atti e perché emessa oltre il termine di rito, con conseguente perdita di efficacia della misura (ricorso depositato via pec il 12/12/2022; atti trasmessi il 21/12/2022 e dispositivo depositato il 29/12/2022). Né al riguardo poteva farsi riferimento all'indimostrato rilievo che il file trasmesso via pec contenente il ricorso non fosse leggibile da parte della cancelleria, in quanto la trasmissione era avvenuta secondo le prescrizioni di legge (formato cades), con la conseguenza che non poteva considerarsi quale dies a quo quello in cui il difensore, per ragioni di cortesia, aveva ritrasmesso il file in differente formato risultato leggibile (formato pades); 1.3. violazione ed errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento della misura cautelare, ricorrendo - laddove in ipotesi si ammettesse che il ricorrente abbia profferito minacce - l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni avendo egli agito per recuperare quanto di sua spettanza nei confronti di chi lo aveva truffato (con esclusione del dolo del delitto contestato in ragione degli elementi fattuali caratterizzanti la vicenda); 1.4. violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione al pericolo di reiterazione del reato, solo genericamente affermato, in uno con una non meglio precisata presunzione di recidiva per la particolarità del reato, in difetto di attualità del pericolo. 2. Il Pubblico ministero, nella persona della Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 3. Con nota trasmessa a questa Corte di legittimità il 20/03/2023, il difensore del ricorrente ha allegato il provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Cosenza (in data 1°/06/2023) ha dichiarato la cessazione, per decorso dei termini di fase, dell'efficacia della misura cautelare (non custodiale) applicata all'indagato, disponendone, per l'effetto, la revoca; ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 1. Invero, una volta disposta la revoca della misura cautelare di cui si voleva ottenere l'annullamento, non vi è più alcun interesse ad impugnare, atteso che l'interesse ad impugnare richiamato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01 seguita da moltissime conformi, ex multis Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01). 2. Va, infine, precisato che "l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza" (Sez. 3, Sentenza n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785 - 01). 3. In questi termini, il ricorso va dichiarato inammissibile, non facendosi però luogo alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda. P.Q.M
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