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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 18138/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.21 524 /201 8 R.G. propos to da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio in via Boezio n.92; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso il secondo, nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n.1; controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia R.G.21524/2018 C.C. 8-6-2023 nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro - tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del secondo in via [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A; controricorrente -ricorrente incidentale adesivo avverso la sentenza n. 744/2018 della Corte d’appello di Brescia pubblicata il 26-4-2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8-6-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n.1232/2016 il Tribunale di Brescia accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di seguito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,volta a ottenere l’accertamento dei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dell’inopponibilità nei suoi confronti d i atto ricognitivo di una pluralità di servitù e, per quanto ancora interessa, di servitù di passaggi o a favore di un fondo di proprietà della convenuta e l’insussistenza di tali servitù a carico di un proprio fondo; rigettò la domanda riconvenzionale svolta dalla società convenuta al fine di ottenere l’accertamento di servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia e la costituzione di servitù coattiva di passaggio.

N el corso del giudizio di primo grado aveva svolto intervento adesivo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in quanto promittente acquirente del preteso fondo servente. 2.A seguito di appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 74472018, pubblicata il 26-4-2018, ha accertato l’esistenza di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia sul fondo censito al catasto terreni del comune di Adro al foglio 19 mappale 415 a favore del fondo censito allo stesso Comune e stesso foglio mappale 423; ha condannato le appellate [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione a favore della società appellante delle spese di lite, ponendo a carico delle stesse le spese di c.t.u..

La sentenza ha considerato che i due fondi di cui ai mappali 415 e 423, il primo edificato a uso industriale, il secondo a destinazione agricola, originariamente facevano parte di un unico compendio immobiliare di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]., che in data 11-5-2011 aveva alienato separatamente il mappale 423 ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il mappale 415 a [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di contratto di locazione finanziaria che vedeva utilizzatrice la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cedette il mappale 423 a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., successivamente trasformata in [OSCURATO:SOCIETA]. e poi in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riscattò il mappale 415, che venne successivamente sottoposto a esecuzione immobiliare con pignoramento trascritto il 16-6-2008.

Il 30-7-2010 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. conclusero un accordo ricognitivo avente a oggetto le servitù a carico del mappale 415 e a favore del mappale 423, trascritto successivamente al pignoramento e dichiarato inopponibile dal giudice dell’esecuzione all’aggiudicataria nell’esecuzione immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, il 4 - 4 - 2013 , promise in vendita l’immobile a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,intervenuta in causa.

La sentenza ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado in ordine all’insussistenza dei presupposti per la costituzione di servitù coattiva e ha dichiarato che la servitù di passaggio era sorta per destinazione del padre di famiglia, in occasione della vendita del map. 423 ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ha dichiarato che era evidente il collegamento in linea dei due cancelli posti sul mappale 415: la presenza di doppia apertura, una prospiciente all’altra, manifestava una destinazione del terreno intermedio all’accesso al mappale 423 dall’unico tratto della pubblica via delle Marze ghe tte ; dalle fotografie prodotte risultava che i due cancelli erano posti in esatta corrispondenza tra loro, a dimostrazione che l’apertura tra le due proprietà era funzionale a consentire al fondo con destinazione agricola di accedere sulla via pubblica attraverso il cancello che si apriva sulla via pubblica.

Ha aggiunto che alla conformazione dei luoghi si associava la condotta delle parti, in quanto risultava il possesso del telecomando di detti cancelli da parte del proprietario del mappale 423. 3.Con atto notificato in data 11/12-7-2018 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Con atto notificat o in data 17 - 7 - 2018 a sua volta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha proposto ricorso che ha qualificato come incidentale adesivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA].,ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza della camera di consiglio tutte le partihanno depositato memorie.

All’esito della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo, comune, motivo di ricorso principale e incidentale la ricorrente principale e la ricorrente incidentale deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 cod. civ.in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c od. proc. civ.

Evidenziano come la Corte territoriale si sia limitata ad affermare che la conformazione degli accessi ai due fondi e la presenza dei due cancelli tra le proprietà posti in corrispondenza tra loro fosse funzionale a consentire al mappale 423 avente destinazione agricola di accedere alla via pubblica attraverso il cancello; rilevano come non sia sufficiente l’esistenza di opere astrattamente idonee all’esercizio della servitù, ma sia necessaria la prova che le opere erano state costruite al fine di attuare l’asservimento del fondo preteso servente a quello dominante, che nella fattispecie non era stata data.

Aggiungono che la decisione è stataassunta in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto il consulente d’ufficio aveva attestato come all’interno del cortile di cui al mappale 415 non ci fosse nessuna opera che identificasse il tracciato della servitù e come il percorso reclamato per l’esercizio della servitù invadesseun’aiuola.

Inoltre, lamentano che la sentenza abbia err oneamente ritenuto di valorizzare il comportamento delle parti relativo al possesso del telecomando, mentre la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia si fondaesclusivamente sullo stato dei luoghi.

1.1. Il motivo è in fondato.

La giurisprudenza di questa Corte, in tema di acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, ha costantemente affermato il principio per cui il requisito dell’apparenza della servitù si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che si tratta di un onere a carattere stabile.

Ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta neppure l’esistenza di un percorso idoneo in proposito , essendo essenziale che il percorso dimostri di essere stato realizzato al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente e occorrendo pertanto un quid pluris che dimostri la specifica destinazione all’esercizio della servitù (Cass.,sez. 6-2, 6 - 5 - 2021 n. 11834, Cass. , sez. 6 - 2,17- 3- 2017 n. 7004, Cass. , sez. 2 , 31 - 5 - 2010 n. 13238 , per tutte).Inoltre, il requisito dell’apparenza deve essere legato a una situazione oggettiva di fatto, di per sé rivelatrice dell’assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere inequivocabilmente destinate all’esercizio della servitù; cioè il requisito dell’app arenza deve dipendere dalle oggettive caratteristiche dell’opera e non dal modo in cui l’opera viene utilizzata (Cass.,sez. 2, 17 - 2 - 2004 n. 2994, Cass. , sez. 2, 23 - 3 - 1995 n. 3370 ).

Infine, d iversamente da quanto sostengono le ricorrenti, non è necessario tanto accertare il fine per il quale siano state costruite le opere, perché la servitù per destinazione del padre di famiglia è stabilita ope legis quando, al momento della separazione dei fondi, lo stato dei luoghi sia posto o lasciato con opere o segni manifesti e univoci in una situazione oggettiva integrante de facto il contenuto della servitù, indipendentemente dalla volontà del proprietario, dovendosi ricercare la subordinazione di un fondo all’altro non già nell’intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere oggettivamente considerate (Cass.,sez. 2, 12 - 2 - 2014 n. 3219).

La sentenza della Corte territoriale si è uniformata a tali principi, perché ha ritenuto la presenza della doppia apertura - una prospiciente all’altra inesatta corrispondenza verso la via pubblica-funzionale a consentire al mappale 423 l’accesso alla via pubblica; in questo modo ha pre so in considerazione la situazione oggettiva dei luoghi e ha ritenuto che la posizione delleaperture e dei cancelli ivi apposti non potesse avere altro significato e perciò fosse inequivocabile, così integrando quel quid pluris necessario a manifestare l’asservimento.

La condotta delle parti, riferita al possesso del telecomando dei cancelli da parte del proprietario del mappale 423, ha costituito l’elemento che la Corte ha considerato per verificare che le opere fossero effettivamente state utilizzate a l fine di esercitare il passaggio .

In altri termini, la sen tenza ha individuato l’inequivoca destinazione delle opere esclusivamente sulle base delle loro caratteristiche e non valorizzando le modalità con le quali le opere erano utilizzate; ciò, sulla base del presupposto che le aperture-con i relativi cancell i - post e in esatta corrispondenza risultasseroin sé segno in equivocabile indicante i l passa ggio dal mappale 423 al mappale 415per raggiungere la via pubblica, senza che il riferimento al possesso del telecomando abbia costituito elemento utilizzato per interpretarelo stato dei luoghi, ma solo elemento che dava conferma dell’esistenza della servitù.

Le ulteriori deduzioni , con le quali l a ricorrent e principa le lamenta che la corte territoriale si sia discostata dalle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, il quale non aveva rinvenuto un tracciato del passaggio, risultano in primo luogo inammissibiliai sensi dell’art. 366, co.1 , n.6 cod. proc. civ. per carenza di specificità, in mancanza di puntuale riferimento ai passi della consulenza tecnica d’ufficio oggetto di richiamo(cfr. Cass., sez. un. , 18 - 3 - 2022 n. 8950 , sulla necessità di una puntuale indicazione del contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure).Le deduzioni sono, comunque , anche infondate, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente dichiarato che la presenza di doppia apertura, una prospiciente in fronte all’altra, manifestava una destinazione del terreno intermedio all’accesso al map. 423 dall’unico tratto della pubblica via delle Marzeghette.

I n questo modo la Corte territoriale ha individuato il sito del passaggio, nel terreno posto tra le due aperture eche sbocca sulla pubblica via.

E’, inoltre,acquisito il principio (Cass., sez. 2 , 3 - 8 - 2022 n. 25605 e Cass. , sez. 2 , 5 - 3 - 1987 n. 2323, per tutte) che l’accertamento dell’apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, è una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità se -come nella fattispecie- è esente da vizi logici e giuridici. 2.Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce nullità della sentenza per mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 360,co. 1, n. 4 c.p.c. e sia la ricorrente principale che quella incidentale adesiva deduconoo messa valutazione di un elemento fattuale decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360,co. 1 , n. 5 c.p.c.

A loro avviso, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare che, all’epoca in cui i due fondi hanno cessato di appartenere all’unico proprietario, non esisteva alcun cancello posto lungo il loro confine.

Aggiungono che la sentenza impugnata ha valorizzato la denuncia di spossessamento del telecomandoper evidenziare che il proprietario del mappale 423 aveva la disponibilità di tale telecomando, senza considerare che nella stessa denuncia si dichiarava che era stato collocato sul posto un secondo cancello mai esistito in precedenza. 2.1.Il motivo è in fondato.

A seguito della riformulazione dell’art. 360, co.1 , n.5 cod. proc. civ. disposta dall’art. 54 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 83 conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134 il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato circoscritto al “minimo costituzionale” e perciò è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, che si esaurisce nella mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass,. sez. un.,7- 4-2014 nn. 8053e 8054).

Nella fattispecie non ricorre questa ipotesi, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente dichiarato che la conformazione dello stato dei luoghi doveva essere esaminato al momento della prima venditae non al momento attuale e che la conformazione dello stato dei luoghi era immutata.

In questo modo la sentenza ha dichiarato espressamente sia di fare applicazione dell’esatto principio secondo il quale ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia è necessario avere riguardo alla situazione di fatto esistente al momento in cui i fondi hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario (Cass., sez. 2 , 20 - 12 - 2021 n. 40824) , sia di avere valutato in fatto lo stato dei luoghi, secondo l’apprezzamento delle risultanze istruttorie ad essa spettante.

Il vizio di cui all’art. 360, co. 1 , n. 5 cod. proc. civ. non è configurabile neppure perchéla relativa disposizionenormativa , come riformulata dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n.83 conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134, prevede il vizio di omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, mentre l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio quando il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (cfr. ancora Cass.,sez. un., 7 - 4 - 2014 n n . 8053 e 8054 ).

Nella fattispecie la ricorrente principale e la ricorrente incidentale adesiva lamentano l’omesso esame del contenuto della denuncia di spossessamento, senza soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 360,co. 1, n. 5 cod. proc. civ. , perché le stesse neppure deducono che la denuncia attesti l’inesistenza della doppia apertura, una prospiciente all’altra, nel momento in cui ilfondo ha cessato di essere di un unico proprietario .

P er di più, la denuncia è stata esaminata dalla sentenza impugnata (pag.14), ancorché in termini non corrispondenti alle aspettative delle ricorrenti.

3. Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente principale e la ricorrente incidentale adesiva devono essere condannate in solido ex art. 97 , co. 1, cod. pr oc. civ. , stante l’interesse comune, alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1-quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e della ricorrente incidentale adesiva, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido , alla rifusione , a favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 200,00 per spese ein euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento, sia da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.21 524 /201 8 R.G. propos to da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio in via Boezio n.92; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso il secondo, nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n.1; controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia R.G.21524/2018 C.C. 8-6-2023 nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro - tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del secondo in via [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A; controricorrente -ricorrente incidentale adesivo avverso la sentenza n. 744/2018 della Corte d’appello di Brescia pubblicata il 26-4-2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8-6-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n.1232/2016 il Tribunale di Brescia accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di seguito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,volta a ottenere l’accertamento dei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dell’inopponibilità nei suoi confronti d i atto ricognitivo di una pluralità di servitù e, per quanto ancora interessa, di servitù di passaggi o a favore di un fondo di proprietà della convenuta e l’insussistenza di tali servitù a carico di un proprio fondo; rigettò la domanda riconvenzionale svolta dalla società convenuta al fine di ottenere l’accertamento di servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia e la costituzione di servitù coattiva di passaggio. N el corso del giudizio di primo grado aveva svolto intervento adesivo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in quanto promittente acquirente del preteso fondo servente. 2.A seguito di appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 74472018, pubblicata il 26-4-2018, ha accertato l’esistenza di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia sul fondo censito al catasto terreni del comune di Adro al foglio 19 mappale 415 a favore del fondo censito allo stesso Comune e stesso foglio mappale 423; ha condannato le appellate [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione a favore della società appellante delle spese di lite, ponendo a carico delle stesse le spese di c.t.u.. La sentenza ha considerato che i due fondi di cui ai mappali 415 e 423, il primo edificato a uso industriale, il secondo a destinazione agricola, originariamente facevano parte di un unico compendio immobiliare di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]., che in data 11-5-2011 aveva alienato separatamente il mappale 423 ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il mappale 415 a [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di contratto di locazione finanziaria che vedeva utilizzatrice la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cedette il mappale 423 a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., successivamente trasformata in [OSCURATO:SOCIETA]. e poi in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riscattò il mappale 415, che venne successivamente sottoposto a esecuzione immobiliare con pignoramento trascritto il 16-6-2008. Il 30-7-2010 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. conclusero un accordo ricognitivo avente a oggetto le servitù a carico del mappale 415 e a favore del mappale 423, trascritto successivamente al pignoramento e dichiarato inopponibile dal giudice dell’esecuzione all’aggiudicataria nell’esecuzione immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, il 4 - 4 - 2013 , promise in vendita l’immobile a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,intervenuta in causa. La sentenza ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado in ordine all’insussistenza dei presupposti per la costituzione di servitù coattiva e ha dichiarato che la servitù di passaggio era sorta per destinazione del padre di famiglia, in occasione della vendita del map. 423 ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ha dichiarato che era evidente il collegamento in linea dei due cancelli posti sul mappale 415: la presenza di doppia apertura, una prospiciente all’altra, manifestava una destinazione del terreno intermedio all’accesso al mappale 423 dall’unico tratto della pubblica via delle Marze ghe tte ; dalle fotografie prodotte risultava che i due cancelli erano posti in esatta corrispondenza tra loro, a dimostrazione che l’apertura tra le due proprietà era funzionale a consentire al fondo con destinazione agricola di accedere sulla via pubblica attraverso il cancello che si apriva sulla via pubblica. Ha aggiunto che alla conformazione dei luoghi si associava la condotta delle parti, in quanto risultava il possesso del telecomando di detti cancelli da parte del proprietario del mappale 423. 3.Con atto notificato in data 11/12-7-2018 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Con atto notificat o in data 17 - 7 - 2018 a sua volta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha proposto ricorso che ha qualificato come incidentale adesivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA].,ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza della camera di consiglio tutte le partihanno depositato memorie. All’esito della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo, comune, motivo di ricorso principale e incidentale la ricorrente principale e la ricorrente incidentale deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 cod. civ.in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c od. proc. civ. Evidenziano come la Corte territoriale si sia limitata ad affermare che la conformazione degli accessi ai due fondi e la presenza dei due cancelli tra le proprietà posti in corrispondenza tra loro fosse funzionale a consentire al mappale 423 avente destinazione agricola di accedere alla via pubblica attraverso il cancello; rilevano come non sia sufficiente l’esistenza di opere astrattamente idonee all’esercizio della servitù, ma sia necessaria la prova che le opere erano state costruite al fine di attuare l’asservimento del fondo preteso servente a quello dominante, che nella fattispecie non era stata data. Aggiungono che la decisione è stataassunta in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto il consulente d’ufficio aveva attestato come all’interno del cortile di cui al mappale 415 non ci fosse nessuna opera che identificasse il tracciato della servitù e come il percorso reclamato per l’esercizio della servitù invadesseun’aiuola. Inoltre, lamentano che la sentenza abbia err oneamente ritenuto di valorizzare il comportamento delle parti relativo al possesso del telecomando, mentre la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia si fondaesclusivamente sullo stato dei luoghi. 1.1. Il motivo è in fondato. La giurisprudenza di questa Corte, in tema di acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, ha costantemente affermato il principio per cui il requisito dell’apparenza della servitù si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che si tratta di un onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta neppure l’esistenza di un percorso idoneo in proposito , essendo essenziale che il percorso dimostri di essere stato realizzato al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente e occorrendo pertanto un quid pluris che dimostri la specifica destinazione all’esercizio della servitù (Cass.,sez. 6-2, 6 - 5 - 2021 n. 11834, Cass. , sez. 6 - 2,17- 3- 2017 n. 7004, Cass. , sez. 2 , 31 - 5 - 2010 n. 13238 , per tutte).Inoltre, il requisito dell’apparenza deve essere legato a una situazione oggettiva di fatto, di per sé rivelatrice dell’assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere inequivocabilmente destinate all’esercizio della servitù; cioè il requisito dell’app arenza deve dipendere dalle oggettive caratteristiche dell’opera e non dal modo in cui l’opera viene utilizzata (Cass.,sez. 2, 17 - 2 - 2004 n. 2994, Cass. , sez. 2, 23 - 3 - 1995 n. 3370 ). Infine, d iversamente da quanto sostengono le ricorrenti, non è necessario tanto accertare il fine per il quale siano state costruite le opere, perché la servitù per destinazione del padre di famiglia è stabilita ope legis quando, al momento della separazione dei fondi, lo stato dei luoghi sia posto o lasciato con opere o segni manifesti e univoci in una situazione oggettiva integrante de facto il contenuto della servitù, indipendentemente dalla volontà del proprietario, dovendosi ricercare la subordinazione di un fondo all’altro non già nell’intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere oggettivamente considerate (Cass.,sez. 2, 12 - 2 - 2014 n. 3219). La sentenza della Corte territoriale si è uniformata a tali principi, perché ha ritenuto la presenza della doppia apertura - una prospiciente all’altra inesatta corrispondenza verso la via pubblica-funzionale a consentire al mappale 423 l’accesso alla via pubblica; in questo modo ha pre so in considerazione la situazione oggettiva dei luoghi e ha ritenuto che la posizione delleaperture e dei cancelli ivi apposti non potesse avere altro significato e perciò fosse inequivocabile, così integrando quel quid pluris necessario a manifestare l’asservimento. La condotta delle parti, riferita al possesso del telecomando dei cancelli da parte del proprietario del mappale 423, ha costituito l’elemento che la Corte ha considerato per verificare che le opere fossero effettivamente state utilizzate a l fine di esercitare il passaggio . In altri termini, la sen tenza ha individuato l’inequivoca destinazione delle opere esclusivamente sulle base delle loro caratteristiche e non valorizzando le modalità con le quali le opere erano utilizzate; ciò, sulla base del presupposto che le aperture-con i relativi cancell i - post e in esatta corrispondenza risultasseroin sé segno in equivocabile indicante i l passa ggio dal mappale 423 al mappale 415per raggiungere la via pubblica, senza che il riferimento al possesso del telecomando abbia costituito elemento utilizzato per interpretarelo stato dei luoghi, ma solo elemento che dava conferma dell’esistenza della servitù. Le ulteriori deduzioni , con le quali l a ricorrent e principa le lamenta che la corte territoriale si sia discostata dalle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, il quale non aveva rinvenuto un tracciato del passaggio, risultano in primo luogo inammissibiliai sensi dell’art. 366, co.1 , n.6 cod. proc. civ. per carenza di specificità, in mancanza di puntuale riferimento ai passi della consulenza tecnica d’ufficio oggetto di richiamo(cfr. Cass., sez. un. , 18 - 3 - 2022 n. 8950 , sulla necessità di una puntuale indicazione del contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure).Le deduzioni sono, comunque , anche infondate, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente dichiarato che la presenza di doppia apertura, una prospiciente in fronte all’altra, manifestava una destinazione del terreno intermedio all’accesso al map. 423 dall’unico tratto della pubblica via delle Marzeghette. I n questo modo la Corte territoriale ha individuato il sito del passaggio, nel terreno posto tra le due aperture eche sbocca sulla pubblica via. E’, inoltre,acquisito il principio (Cass., sez. 2 , 3 - 8 - 2022 n. 25605 e Cass. , sez. 2 , 5 - 3 - 1987 n. 2323, per tutte) che l’accertamento dell’apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, è una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità se -come nella fattispecie- è esente da vizi logici e giuridici. 2.Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce nullità della sentenza per mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 360,co. 1, n. 4 c.p.c. e sia la ricorrente principale che quella incidentale adesiva deduconoo messa valutazione di un elemento fattuale decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360,co. 1 , n. 5 c.p.c. A loro avviso, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare che, all’epoca in cui i due fondi hanno cessato di appartenere all’unico proprietario, non esisteva alcun cancello posto lungo il loro confine. Aggiungono che la sentenza impugnata ha valorizzato la denuncia di spossessamento del telecomandoper evidenziare che il proprietario del mappale 423 aveva la disponibilità di tale telecomando, senza considerare che nella stessa denuncia si dichiarava che era stato collocato sul posto un secondo cancello mai esistito in precedenza. 2.1.Il motivo è in fondato. A seguito della riformulazione dell’art. 360, co.1 , n.5 cod. proc. civ. disposta dall’art. 54 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 83 conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134 il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato circoscritto al “minimo costituzionale” e perciò è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, che si esaurisce nella mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass,. sez. un.,7- 4-2014 nn. 8053e 8054). Nella fattispecie non ricorre questa ipotesi, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente dichiarato che la conformazione dello stato dei luoghi doveva essere esaminato al momento della prima venditae non al momento attuale e che la conformazione dello stato dei luoghi era immutata. In questo modo la sentenza ha dichiarato espressamente sia di fare applicazione dell’esatto principio secondo il quale ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia è necessario avere riguardo alla situazione di fatto esistente al momento in cui i fondi hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario (Cass., sez. 2 , 20 - 12 - 2021 n. 40824) , sia di avere valutato in fatto lo stato dei luoghi, secondo l’apprezzamento delle risultanze istruttorie ad essa spettante. Il vizio di cui all’art. 360, co. 1 , n. 5 cod. proc. civ. non è configurabile neppure perchéla relativa disposizionenormativa , come riformulata dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n.83 conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134, prevede il vizio di omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, mentre l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio quando il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (cfr. ancora Cass.,sez. un., 7 - 4 - 2014 n n . 8053 e 8054 ). Nella fattispecie la ricorrente principale e la ricorrente incidentale adesiva lamentano l’omesso esame del contenuto della denuncia di spossessamento, senza soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 360,co. 1, n. 5 cod. proc. civ. , perché le stesse neppure deducono che la denuncia attesti l’inesistenza della doppia apertura, una prospiciente all’altra, nel momento in cui ilfondo ha cessato di essere di un unico proprietario . P er di più, la denuncia è stata esaminata dalla sentenza impugnata (pag.14), ancorché in termini non corrispondenti alle aspettative delle ricorrenti. 3. Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente principale e la ricorrente incidentale adesiva devono essere condannate in solido ex art. 97 , co. 1, cod. pr oc. civ. , stante l’interesse comune, alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1-quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e della ricorrente incidentale adesiva, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido , alla rifusione , a favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 200,00 per spese ein euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento, sia da parte
Sentenza Cassazione n. 18138/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris