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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 13564/2026

Testo disponibile della fonte

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sta di trattazione orale;lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha dichiarato lainammissibilità del riesame proposto avverso il decreto di sequestro preventivo emessoil 30 settembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli,avente ad oggetto la somma di euro 45.000, già oggetto di sequestro operato dallaPolizia giudiziaria in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]Amico, indagati per ilreato di ricettazione aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen.2.

Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso il difensore dell'indagato ReginaVincenzo deducendo: violazione di legge, in particolare degli artt. 322, 324, 568 e 591codice di rito, poiché il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’istanza di restituzioneavanzata dal [OSCURATO:PERSONA] perché proposta da soggetto che, sebbene formalmente indagato,sarebbe privo di interesse ad agire in quanto non avrebbe diritto ad ottenere larestituzione del bene sottoposto a vincolo, non avendo in alcun modo prospettato edimostrato la proprietà della somma, rinvenuta nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]Amico.Osserva il difensore che [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito giustificazioni alla Poliziagiudiziaria, affermando che 7.000 euro della maggior somma sequestrata a casa delD’Amico, pari a 45.000 euro, costituivano l'ammontare di tre mensilità del suo stipendioe che la restante parte costituiva restituzione di finanziamenti operati dall'azienda percui lavorava, la [OSCURATO:PERSONA] srl.L'ordinanza impugnata finisce con d'identificare l'onere di allegazionedell'interesse ad impugnare con la prova della insussistenza del fumus del delitto diricettazione, in quanto il GIP ha emesso il decreto di sequestro ritenendo sussistentiindizi sulla provenienza illecita della somma rinvenuta; il Tribunale dichiarainammissibile il ricorso perché pretende che l'indagato dimostri il contrario, cioè la lecitaprovenienza.L'ordinanza è illegittima anche sotto altro profilo, poiché l'interesse ad impugnarenon ricorre soltanto quando sussiste il diritto alla restituzione, in quanto deve ritenersilegittimato a proporre la richiesta anche l'indagato non titolare del diritto allarestituzione, purché alleghi un interesse concreto e attuale agli effetti della rimozionedel sequestro.La declaratoria di inammissibilità ha negato all'indagato la possibilità di ottenereun controllo effettivo sulla legittimità del sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.1.1.

Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell'interesse è strettamentecollegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare,a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di dirittoe gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta asequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.Nè vale in contrario sostenere la sussistenza dell'interesse a confutare il fumusdel reato contestato al fine di disarticolarlo in sede di impugnazione cautelare, avendoquesta Corte affermato che non è configurabile un interesse ad impugnare identificabilecon quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all'insussistenza del"fumus commissi delicti", giacché questa non determinerebbe alcun effetto giuridicovincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare (Sez. 5, n.22231 del 17/03/2017, Paltrinieri, Rv. 270132-01).Questo costante orientamento ha trovato di recente il conforto delle Sezioni Unitedi questa Corte, le quali hanno ribadito che la persona sottoposta alle indagini puòproporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato aglieffetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisitonecessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez.

U, n. 7983 del 25/09/2025,dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319-01; in motivazione, la Corte ha evidenziato chel'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti delprovvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante perl'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo asituazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti ildiritto alla restituzione del bene).1.2.

Nel caso in esame, il Tribunale ha dato atto che la somma di denaro oggettodi sequestro è stata rinvenuta nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]Amico, formalmentenullatenente e disoccupato, e che [OSCURATO:PERSONA], coabitante con la sorella di UmbertoD’Amico in altra abitazione che si apre sullo stesso pianerottolo, ha sostenuto che lasomma di 45.000 euro, ripartita in 9 pacchetti da 5.000 euro ciascuno, di cui 7 contenutiin buste di cellophane sottovuoto, era per 7.000 euro di sua proprietà, poiché costituival'ammontare di tre mensilità dello stipendio, e, per la restante parte, era di societàterza, di cui è titolare tale [OSCURATO:PERSONA].La difesa si duole del fatto che sebbene al momento del sequestro l'indagatoabbia dichiarato che la somma di 38.000 euro era costituita da ratei dovuti per pregressifinanziamenti da parte di società non meglio individuate, che gliele avrebbero consegnatiin contanti, tale assunto è stato del tutto screditato dal Tribunale che, così facendo, èentrato nel merito dell’impugnazione.1.3.

Ciò posto, deve convenirsi che la richiesta di riesame del sequestro èinammissibile relativamente alla somma di 38.000, in quanto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] hasostenuto che tale somma non è di sua proprietà, ma dell’azienda per cui lavora laTedesco [OSCURATO:PERSONA], unica legittimata ad avanzare pretese restitutorie.Quanto alla somma di 7.000 euro che il ricorrente ha sostenuto essere di suapertinenza, va rilevato che la legittimazione non può fondarsi su mere affermazionilabiali prive di apparente verosimiglianza e non supportata da alcun elemento concreto.Ed infatti anche la legittimazione ad agire del soggetto che invoca la restituzione,deve essere oggetto di preliminare delibazione da parte del collegio giudicante e, nelcaso in esame, si fonda su una mera allegazione verbale priva di verosimiglianza e dielementi di minimo riscontro, ed anzi smentita dalle emergenze indiziarie.La somma sequestrata non è stata rinvenuta nella disponibilità materiale delricorrente ma in un’abitazione adiacente e dal provvedimento emerge che [OSCURATO:PERSONA] avevapercepito l'ultimo stipendio nel mese di dicembre 2024, ben quattro mesi prima delritrovamento del contante; ciò ha indotto il Collegio del riesame a ritenere inverosimilela riconducibilità delle somme alla pregressa corresponsione di stipendi in favore delricorrente, considerato peraltro che dal 1 luglio 2018 in Italia è vietato pagare gli stipendiin contanti, mentre il passaggio di denaro deve avvenire tramite metodi tracciabili.2.

Per le ragioni sin qui evidenziate il ricorso è certamente inammissibile percarenza di interesse e anche perchè generico in ordine alla rilevata carenza di interessead agire nei confronti della somma che il predetto sostiene essere di sua pertinenza, sulrilievo che la sua ricostruzione è stata ritenuta inverosimile ad una prima delibazione eil ricorrente non si confronta con questa motivazione, né la censura in modo specifico.3.

L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammendeche si ritiene congruo liquidare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Roma 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sta di trattazione orale;lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha dichiarato lainammissibilità del riesame proposto avverso il decreto di sequestro preventivo emessoil 30 settembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli,avente ad oggetto la somma di euro 45.000, già oggetto di sequestro operato dallaPolizia giudiziaria in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]Amico, indagati per ilreato di ricettazione aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen.2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso il difensore dell'indagato ReginaVincenzo deducendo: violazione di legge, in particolare degli artt. 322, 324, 568 e 591codice di rito, poiché il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’istanza di restituzioneavanzata dal [OSCURATO:PERSONA] perché proposta da soggetto che, sebbene formalmente indagato,sarebbe privo di interesse ad agire in quanto non avrebbe diritto ad ottenere larestituzione del bene sottoposto a vincolo, non avendo in alcun modo prospettato edimostrato la proprietà della somma, rinvenuta nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]Amico.Osserva il difensore che [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito giustificazioni alla Poliziagiudiziaria, affermando che 7.000 euro della maggior somma sequestrata a casa delD’Amico, pari a 45.000 euro, costituivano l'ammontare di tre mensilità del suo stipendioe che la restante parte costituiva restituzione di finanziamenti operati dall'azienda percui lavorava, la [OSCURATO:PERSONA] srl.L'ordinanza impugnata finisce con d'identificare l'onere di allegazionedell'interesse ad impugnare con la prova della insussistenza del fumus del delitto diricettazione, in quanto il GIP ha emesso il decreto di sequestro ritenendo sussistentiindizi sulla provenienza illecita della somma rinvenuta; il Tribunale dichiarainammissibile il ricorso perché pretende che l'indagato dimostri il contrario, cioè la lecitaprovenienza.L'ordinanza è illegittima anche sotto altro profilo, poiché l'interesse ad impugnarenon ricorre soltanto quando sussiste il diritto alla restituzione, in quanto deve ritenersilegittimato a proporre la richiesta anche l'indagato non titolare del diritto allarestituzione, purché alleghi un interesse concreto e attuale agli effetti della rimozionedel sequestro.La declaratoria di inammissibilità ha negato all'indagato la possibilità di ottenereun controllo effettivo sulla legittimità del sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.1.1. Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell'interesse è strettamentecollegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare,a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di dirittoe gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta asequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.Nè vale in contrario sostenere la sussistenza dell'interesse a confutare il fumusdel reato contestato al fine di disarticolarlo in sede di impugnazione cautelare, avendoquesta Corte affermato che non è configurabile un interesse ad impugnare identificabilecon quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all'insussistenza del"fumus commissi delicti", giacché questa non determinerebbe alcun effetto giuridicovincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare (Sez. 5, n.22231 del 17/03/2017, Paltrinieri, Rv. 270132-01).Questo costante orientamento ha trovato di recente il conforto delle Sezioni Unitedi questa Corte, le quali hanno ribadito che la persona sottoposta alle indagini puòproporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato aglieffetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisitonecessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025,dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319-01; in motivazione, la Corte ha evidenziato chel'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti delprovvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante perl'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo asituazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti ildiritto alla restituzione del bene).1.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha dato atto che la somma di denaro oggettodi sequestro è stata rinvenuta nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]Amico, formalmentenullatenente e disoccupato, e che [OSCURATO:PERSONA], coabitante con la sorella di UmbertoD’Amico in altra abitazione che si apre sullo stesso pianerottolo, ha sostenuto che lasomma di 45.000 euro, ripartita in 9 pacchetti da 5.000 euro ciascuno, di cui 7 contenutiin buste di cellophane sottovuoto, era per 7.000 euro di sua proprietà, poiché costituival'ammontare di tre mensilità dello stipendio, e, per la restante parte, era di societàterza, di cui è titolare tale [OSCURATO:PERSONA].La difesa si duole del fatto che sebbene al momento del sequestro l'indagatoabbia dichiarato che la somma di 38.000 euro era costituita da ratei dovuti per pregressifinanziamenti da parte di società non meglio individuate, che gliele avrebbero consegnatiin contanti, tale assunto è stato del tutto screditato dal Tribunale che, così facendo, èentrato nel merito dell’impugnazione.1.3. Ciò posto, deve convenirsi che la richiesta di riesame del sequestro èinammissibile relativamente alla somma di 38.000, in quanto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] hasostenuto che tale somma non è di sua proprietà, ma dell’azienda per cui lavora laTedesco [OSCURATO:PERSONA], unica legittimata ad avanzare pretese restitutorie.Quanto alla somma di 7.000 euro che il ricorrente ha sostenuto essere di suapertinenza, va rilevato che la legittimazione non può fondarsi su mere affermazionilabiali prive di apparente verosimiglianza e non supportata da alcun elemento concreto.Ed infatti anche la legittimazione ad agire del soggetto che invoca la restituzione,deve essere oggetto di preliminare delibazione da parte del collegio giudicante e, nelcaso in esame, si fonda su una mera allegazione verbale priva di verosimiglianza e dielementi di minimo riscontro, ed anzi smentita dalle emergenze indiziarie.La somma sequestrata non è stata rinvenuta nella disponibilità materiale delricorrente ma in un’abitazione adiacente e dal provvedimento emerge che [OSCURATO:PERSONA] avevapercepito l'ultimo stipendio nel mese di dicembre 2024, ben quattro mesi prima delritrovamento del contante; ciò ha indotto il Collegio del riesame a ritenere inverosimilela riconducibilità delle somme alla pregressa corresponsione di stipendi in favore delricorrente, considerato peraltro che dal 1 luglio 2018 in Italia è vietato pagare gli stipendiin contanti, mentre il passaggio di denaro deve avvenire tramite metodi tracciabili.2. Per le ragioni sin qui evidenziate il ricorso è certamente inammissibile percarenza di interesse e anche perchè generico in ordine alla rilevata carenza di interessead agire nei confronti della somma che il predetto sostiene essere di sua pertinenza, sulrilievo che la sua ricostruzione è stata ritenuta inverosimile ad una prima delibazione eil ricorrente non si confronta con questa motivazione, né la censura in modo specifico.3. L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammendeche si ritiene congruo liquidare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Roma 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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