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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 16807/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24252-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] T. MINNITI 61 CROTONE; - intimato - avverso la sentenza n. 143/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24252/2021 Numero sezionale 5154/2022 Numero di raccolta generale 16807/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza n. 143/2021 della Corte d’appello di Catanzaro, pubblicata il 4 febbraio 2021.

2. [OSCURATO:PERSONA], via T. Minniti n. 61 Crotone, non ha svolto attività difensive.

3. [OSCURATO:PERSONA] impugnò ex art. 1137 c.c. la deliberazione assembleare 28 luglio 2010 del [OSCURATO:PERSONA].

Intervenne in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], che aderì alla domanda di annullamento della delibera.

Durante l'istruttoria venivano espletate prova testimoniale e CTU, nonché acquisita documentazione.

Il Tribunale di Crotone, con sentenza dell’8 settembre 2014, annullò l’impugnata deliberazione assembleare, compensando integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio.

La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA] sul punto della compensazione delle spese, ma il gravame è stato respinto dalla Corte d’appello di Catanzaro, considerando l’inidoneità dei riferimenti fatti dal giudice di primo grado alla “natura della causa” ed alla “qualità delle parti”, e tuttavia convenendo che la questione decisa dal Tribunale non appariva di pronta e facile soluzione, essendosi rese necessarie l’esecuzione di una CTU e l’escussione di numerosi testimoni, sicché sussistevano la “obiettiva controvertibilità di alcuna delle questioni trattate” e la “incertezza sul diritto controverso”.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., mancando la motivazione e le gravi ed eccezionali ragioni della disposta compensazione delle spese.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24252/2021 Numero sezionale 5154/2022 Numero di raccolta generale 16807/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Va premesso che il ricorso per cassazione non risulta notificato ad [OSCURATO:PERSONA], parte del giudizio di primo grado menzionato nella sentenza impugnata e litisconsorte processuale, agli effetti dell’art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 2, 26/09/2017, n. 22370).

In ogni modo, nel caso in esame, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, deve ritenersi superflua, in quanto il ricorso appare "prima facie" inammissibile, alla stregua dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., e l'integrazione del contraddittorio si rivela, perciò, attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento (Cass. Sez.

U, 23/09/2013, n. 21670).

Anche l’eventuale ricorso incidentale tardivo proposto dalle parti chiamate ad integrare il contraddittorio perderebbe ogni efficacia in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità della impugnazione principale, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.

La sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto relativa alla compensazione delle spese processuali per “gravi ed eccezionali ragioni” in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo di ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

Occorre dare applicazione, ratione temporis, all'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del 2009, sicché non rileva in questo giudizio il testo di tale norma poi sostituito dall'art. 13, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato in sede di conversione dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, poi oggetto di parziale declaratoria di incostituzionalità con la sentenza Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del 2009, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la situazione di obiettiva incertezza sul diritto F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24252/2021 Numero sezionale 5154/2022 Numero di raccolta generale 16807/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 controverso (Cass. Sez.

L, 07/08/2019, n. 21157; Sez. 2, 29/11/2016, n. 24234).

La valutazione di sussistenza delle "gravi ed eccezionali ragioni", che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, deve essere esplicitamente motivata e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.

Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, le gravi ed eccezionali ragioni possono essere indicate, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale, nell'esercizio del potere di correzione, può dare un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata, rimanendo tuttavia entro i limiti del devolutum segnati dall’atto di gravame (Cass. Sez. 6 - 2, 23/12/2010, n. 26083; Cass. Sez. 6 - 2, 28/05/2015, n. 11130; Cass. Sez. 6 - 3, 20/04/2016, n. 7815).

In tal senso, la Corte d’appello di Catanzaro, chiamata a valutare la correttezza della statuizione di compensazione delle spese adottata dal giudice di primo grado, ha congruamente provveduto ad integrare la motivazione della sentenza del Giudice di pace, in base ad argomenti radicati nelle risultanze acquisite al processo e contenuti entro i limiti del "devolutum", quali risultanti dall'atto di appello, spiegando perché la questione posta dal primo giudice a fondamento della sua decisione si connotasse come complessa e obbiettivamente controvertibile.

Va riaffermato il principio secondo cui l'art. 92, comma 2, c.p.c., là dove permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.

In particolare, anche la carenza di un F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24252/2021 Numero sezionale 5154/2022 Numero di raccolta generale 16807/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 uniforme orientamento interpretativo sul punto, come l'opinabilità o le peculiarità delle questioni affrontate, integrano le suddette nozioni, se ed in quanto siano sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cass. Sez.

U, 22/02/2012, n. 2572; Cass. Sez. 6-2, 07/01/2022, n. 284; Cass. Sez. 6-2, 09/12/2021, n. 39127; Cass. Sez. 6 - 2, 10/02/2014, n. 2883; Cass. Sez. 6 -5, 18/02/2020, n. 3977; Cass. Sez.

L, 07/08/2019, n. 21157).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, non dovendosi regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato [OSCURATO:PERSONA], via T. Minniti n. 61 Crotone, non ha svolto attività difensive non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 maggio 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24252-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] T. MINNITI 61 CROTONE; - intimato - avverso la sentenza n. 143/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24252/2021 Numero sezionale 5154/2022 Numero di raccolta generale 16807/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza n. 143/2021 della Corte d’appello di Catanzaro, pubblicata il 4 febbraio 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA], via T. Minniti n. 61 Crotone, non ha svolto attività difensive. 3. [OSCURATO:PERSONA] impugnò ex art. 1137 c.c. la deliberazione assembleare 28 luglio 2010 del [OSCURATO:PERSONA]. Intervenne in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], che aderì alla domanda di annullamento della delibera. Durante l'istruttoria venivano espletate prova testimoniale e CTU, nonché acquisita documentazione. Il Tribunale di Crotone, con sentenza dell’8 settembre 2014, annullò l’impugnata deliberazione assembleare, compensando integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio. La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA] sul punto della compensazione delle spese, ma il gravame è stato respinto dalla Corte d’appello di Catanzaro, considerando l’inidoneità dei riferimenti fatti dal giudice di primo grado alla “natura della causa” ed alla “qualità delle parti”, e tuttavia convenendo che la questione decisa dal Tribunale non appariva di pronta e facile soluzione, essendosi rese necessarie l’esecuzione di una CTU e l’escussione di numerosi testimoni, sicché sussistevano la “obiettiva controvertibilità di alcuna delle questioni trattate” e la “incertezza sul diritto controverso”. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., mancando la motivazione e le gravi ed eccezionali ragioni della disposta compensazione delle spese. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24252/2021 Numero sezionale 5154/2022 Numero di raccolta generale 16807/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Va premesso che il ricorso per cassazione non risulta notificato ad [OSCURATO:PERSONA], parte del giudizio di primo grado menzionato nella sentenza impugnata e litisconsorte processuale, agli effetti dell’art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 2, 26/09/2017, n. 22370). In ogni modo, nel caso in esame, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, deve ritenersi superflua, in quanto il ricorso appare "prima facie" inammissibile, alla stregua dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., e l'integrazione del contraddittorio si rivela, perciò, attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento (Cass. Sez. U, 23/09/2013, n. 21670). Anche l’eventuale ricorso incidentale tardivo proposto dalle parti chiamate ad integrare il contraddittorio perderebbe ogni efficacia in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità della impugnazione principale, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. La sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto relativa alla compensazione delle spese processuali per “gravi ed eccezionali ragioni” in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo di ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. Occorre dare applicazione, ratione temporis, all'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del 2009, sicché non rileva in questo giudizio il testo di tale norma poi sostituito dall'art. 13, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato in sede di conversione dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, poi oggetto di parziale declaratoria di incostituzionalità con la sentenza Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77. Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del 2009, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la situazione di obiettiva incertezza sul diritto F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24252/2021 Numero sezionale 5154/2022 Numero di raccolta generale 16807/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 controverso (Cass. Sez. L, 07/08/2019, n. 21157; Sez. 2, 29/11/2016, n. 24234). La valutazione di sussistenza delle "gravi ed eccezionali ragioni", che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, deve essere esplicitamente motivata e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, le gravi ed eccezionali ragioni possono essere indicate, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale, nell'esercizio del potere di correzione, può dare un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata, rimanendo tuttavia entro i limiti del devolutum segnati dall’atto di gravame (Cass. Sez. 6 - 2, 23/12/2010, n. 26083; Cass. Sez. 6 - 2, 28/05/2015, n. 11130; Cass. Sez. 6 - 3, 20/04/2016, n. 7815). In tal senso, la Corte d’appello di Catanzaro, chiamata a valutare la correttezza della statuizione di compensazione delle spese adottata dal giudice di primo grado, ha congruamente provveduto ad integrare la motivazione della sentenza del Giudice di pace, in base ad argomenti radicati nelle risultanze acquisite al processo e contenuti entro i limiti del "devolutum", quali risultanti dall'atto di appello, spiegando perché la questione posta dal primo giudice a fondamento della sua decisione si connotasse come complessa e obbiettivamente controvertibile. Va riaffermato il principio secondo cui l'art. 92, comma 2, c.p.c., là dove permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche la carenza di un F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24252/2021 Numero sezionale 5154/2022 Numero di raccolta generale 16807/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 uniforme orientamento interpretativo sul punto, come l'opinabilità o le peculiarità delle questioni affrontate, integrano le suddette nozioni, se ed in quanto siano sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cass. Sez. U, 22/02/2012, n. 2572; Cass. Sez. 6-2, 07/01/2022, n. 284; Cass. Sez. 6-2, 09/12/2021, n. 39127; Cass. Sez. 6 - 2, 10/02/2014, n. 2883; Cass. Sez. 6 -5, 18/02/2020, n. 3977; Cass. Sez. L, 07/08/2019, n. 21157). Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, non dovendosi regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato [OSCURATO:PERSONA], via T. Minniti n. 61 Crotone, non ha svolto attività difensive non ha svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 maggio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L