CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29395/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza del 25 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ragusa, emessa in data 5 giugno 201!., ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo b) dell'imputazione e condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di ab,ekuti reclusione ed euro 1.333,00 in relazione al reato di ricettazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen. ed in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, anche a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (vedi pagg. 3 e 4), si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 ma