CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 febbraio 2019
Cassazione n. 30659/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25557-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 256/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/02/2019 R.G.N. 418/2018; [OSCURATO:PERSONA] a quo prescrizione R.G.N.25557/2019 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione dell’INPS avverso un decreto ingiuntivo, emesso in favore del Comune di Cermenate, per somme da quest’ultimo indebitamente versate a titolo di contributie, pertanto, chieste in restituzione; 2. controver sa la prescrizione dell'azione di rest ituzione, la Corte di appello rigettava l’eccezione sollevata dall’INPS; 3. avverso la decisione ha proposto ricorso l’I stituto, con un motivo; 4. ha resistito, con controricorso, successivamente illustrato con memoria, il Comune di Cermenate; 5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 6. con l’unico motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2033 cod.civ.per l’erronea individuazione del dies a quodi decorrenza del termine decennale di prescrizione dell’azione di restituzione dell’indebito; 7. i l motivo è fondato nei termini che seguono ; 8. p reliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dal controricorrente, fondata , tra l’altro, sulla novità delle deduzioni sviluppate in ricorso;9. v a in contrario rilevato che il motivo di ricorso , oltre a rispettare i requisiti formali di cui all’art. 366 cod.proc.civ. , sviluppa mere difese,in ordine alla questione controversa, sulla base dei fatti allegati e accertati in sentenza, senza alcun allargamento del thema decidendum; 10. passando all’esame dei rilievi, occorre muovere dalla articolata fattispecie di causa; 11.i contribut i – in relazione a i quali è incontroverso l’indebito –sono collega ti a l licenzi amento di un dipendente del Comune controricorrente. L’atto espulsivo è stato dichiarato, in un primo momento,illegittimo; di qui, la statuizione di reintegra con ricostituzione anche della posizione contributiva . Successivamente, in ragione dei fatti che di seguito si verranno ad esporre, il licenziamento «è tornato effica ce » e, dunque, i contributi, nelle more versati dal Comune, sono divenuti indebiti; 12.per quanto più in particolare rileva in questa sede, è accaduto che, nell'aprile del 2000, il Comune licenziava, per giusta causa, un dipendente . Impugnato in via giudiziale il provvedimento di recesso, la Corte di appello di Milano , in riforma della decisione di primo grado, con pronuncia resa nel 2002, reintegrava il lavoratore. I l Comune corrispondeva la retribuzione medio tempore maturata e, quindi, i relativi contributi, dal recesso fino all'esercizio del diritto di opzione , avendo il lavoratore scelto l'indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro. Le somme controverse erano, pertanto , versate tra il 2002 e il 2003; 13. la descritta vicenda giudiziaria era , però, strettamente collegata ad un altro giudizio , pende nte dinanzi al giudice amministrativo e relativ o ad una precedente sanzione disciplinare irrogata al dipendente. Ciò perché l a recidiva integravarequisito costitutivo per la configurabilità della giusta causa di licenziamento; 14.la decisione «di reintegra» della Corte di appello era impugnata innanzi alla Corte di Cassazione che, con sentenza nr. 16296 del 2004, in accoglimento del ricorso del Comune, annullava la sentenza di merito. Per il giudice di legittimità, la Corte territoriale avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa dell'esito definitivo della decisione del giudice amministrativo. I due giudizi erano, infatti,in rapporto di dipendenza; 15.riassunta la causa dinanzi al giudice di rinvio, il giudizio era sospeso in attesa della decisione del Consiglio di Stato che interveniva nel 2014 e dichiarava legittima la sanzione irrogata al dipendente. Nessuna delle due parti , riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di merito; 16.con domanda monitoria proposta nel 2017, il Comune chiedeva all’INPS la restituzione dei contributi versati tra il 2002 e il 2003; 17.l’Inps eccepiva la prescrizione ma la Corte di appello rigettava l’eccezione. Per i Giudici territoriali, solo nel2014, con la decisione del giudice amministrativo, il provvedimento di licenziamento « riviveva » e quindi « quanto pagato diventava indebito»; da tale momento era esercitabile il diritto alla restituzione; 18.l’INPS critica il ragionamento decisorio : i giudici territoriali non avrebbero considerato che , a seguito dell a cassazione con rinvio della pronuncia del 2002 ( ovvero della sentenza che aveva stabilito la reintegrazione), era venuta meno la ragione del versamento dei contributi . Con l a pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione, in data 19 agosto 2004, inizi ava , pertanto, a decorre re il termine decennale di prescrizione;19.le censure dell’Inps sono fondate; 20.a seguito di annullamento, da parte della Corte Suprema, della sentenza d'appello che a veva disposto la reintegrazione del lavoratore -e con essa la ricostituzione del rapporto retributivo e contributivo- il licenzia mento intimato al dipendente non poteva più considerarsi illegittimo, con ogni riflesso sulle posizioni derivate; pertanto,da tale momento (19 agosto 2004, data di pubblicazione di Cass. nr. 16296 del 2004), ilComune non aveva ostacoli giuridici a esercitare il diritto alla restituzione dei contributi, medio tempore versati in adempimentodell’ordine giudiziale , poi venuto meno ; 21.tanto la pendenza del giudizio amministrativo , in relazione alla questione pregiudiziale,quanto il giudizio di rinvio, per accertare nuovamente la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore, non integravano impedimenti legali idonei, a norma dell'art. 2935 cod. civ., a protrar re ildies a quo della prescrizione ; 22.a tali principi non si è conformata la decisione impugnata che ha, dunque, errato nell’individuazione del momento di decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di restituzione dell’indebito. Conseguentemente, non ha neppure proceduto, come avrebbe dovuto, al la verific a circa l’ efficacia interruttivadelle rich i este d i restituzione avanzate dal Comune , cui si fa menzione nel corpo della sentenza (v. pag. 9 della sentenza); 23.per quanto innanzi, la pronuncia indicata in epigrafe va cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione; 24.al giudice di rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; P. Q. M.La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sull