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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 22520/2023

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ifeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA di TORINO,in persona del Questore pro tempore.

INTIMATI avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 2.3.2022, udita la relazione nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Torino richiedeva al Giudice di Pace di Torino la t e rz a proroga del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadinodel lo [OSCURATO:PERSONA] , presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino.

Prospettava la permanenza delle condizioni di cui all’art. 14, 1° co., del d.lgs. n. 286/1998. 2.Veniva fissata l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La Questura evidenziava che in data 11.2.2022 era stata avanzata richiesta di riammissionedel trattenuto nello Stato di provenienza e che si era in attesa di riscontro. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla proroga come da memoria all’uopo depositata.

Adduceval’insussistenza delle condizioni di legge ai fini dell’inv ocata proroga.

Adduceva, tra l’altro, che il documento allegato alla richiesta di proroga costituiva un estratto dello stesso documento allegato in occasione della richiestadi proroga precedente , sicché nelle more la P.A. non aveva atteso ad alcuna ulteriore attività(cfr. ricorso, pag. 3). 3.Con provvedimento del 2 .3. 202 2 il Giudice di Pace di Torino prorogava per ulteriori trenta giorni il termine di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] il C.P.R. di Torino.

4. Avverso il provvedimento del giudice di pace del

2. 3 .202 2 ha proposto ricorsoPadmasiri [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sulla base di un unicomotivo la cassazione.

Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino non hannosvolto difese.

CONSIDERATO CHE5.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 15, parr. 3, 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE e dell’art. 14, 5° co., del d.lgs. n. 286/1998.

Deduce che l’esame degli atti dà riscontrodella totale inattività della Questura di Torino a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di inoltro della richiesta di sua riammissione alle autorità dello [OSCURATO:PERSONA](cfr. ricorso, pagg. 8 – 9 ) , e dunque l’esame degli atti non dà ragionené della sussistenza di elementi “concreti” che inducano a reputare probabile l’identificazionené della necessità di organizzare il rimpatrio.

Deduce segnatamente che il documento allegato alla richiesta di proroga è un rapporto relativo alla richiesta di riammissione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. ricorso, pag. 9).

Deduce ulteriormente che è del tutto erroneol’argomento speso dal giudice di pace secondo cui nessuna ulteriore attività è imposta all’Amministrazione oltre alla prima richiesta di identificazione (cfr. ricorso, pag. 9). 6.Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 7.Vengono in rilievo i seguenti passaggi normativi, di cui al 5° co. dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998: “la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni.

Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. (…) Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovverosia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio.

In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni ed è prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri”. 8.Evidentemente, al cospetto dei puntuali riscontri che la disciplina legislativa inesorabilmente postula per le proroghe successiv e alla prima , i rilievi motivazionali dell’impugnato provvedimento –“ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torinoche qui integralmente si richiamano”; “la legge non impone ulteriore attività alla P.A. oltre alla prima richiesta di identificazione anche in ragione del rispetto dei rapporti tra Stati sovrani” (così verbale dell’udienza di proroga)- non danno conto della sussistenza nella specie delle condizioni (concreti elementi che inducano a reputare probabile l’identificazione ovvero sia necessario, durante il periodo di proroga, organizzare le operazioni di rimpatrio)cui è subordinata la proroga domandata (id est la terza proroga) e danno ragione in pari tempo dell’ “error in iudicando” denunciato con il ricorso.

Propriamente il giudice a quo ha ingiustificatamente sussunto la concreta fattispecie nell’alveo della fattispecie astratta nonostante, per un verso,i ben precisi riscontri prefigurati dalla disciplina legislativa, nonostante, per altro verso, l’incongruenza (in rapporto alle previsioni legislative) delle circostanze (era stata avanzata richiesta di riammissione del trattenuto nello Stato di provenienza e si era in attesa di riscontro)addotte dalla P.A. ed indebitamente richiamate dal medesimo organo giudicante, nonostante, per altro verso ancora, il difetto di qualsivoglia possibilità di correlazione dell’ulteriore rilievo motivazionale –quello espresso nel corpo del verbale dell’udienza di proroga – al dettato legislativo.9.L’ “error in iudicando” viepiù rileva, siccome si è chiarito che “s econdo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939).

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064)” (così Cass. (ord.) 4.6.2021, n. 15647, in motivazione; cfr.,analogamente, Cass.28.2.2019, n. 6064.

Cfr.,ancora, Cass. (ord.) 23.9.2021, n. 25875 .

Cfr. , infin e , Cass. (ord.) 11.1.2022, n. 610, secondo cui, in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l’ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell’autorità di polizia,senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l’identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall’art. 14, 5° co., del d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost., e la motivazione “per relationem”, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente). 10.In dipendenza dell’accoglimento del motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 2.3.2022 va cassat o senza rinvio a norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga sarebbe stata da disporre. 11.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino. 12.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie ilmotivo di ricorso; cassa senza rinvioil provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 2.3.2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile2023.

Il presidente dottor [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA di TORINO,in persona del Questore pro tempore. INTIMATI avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 2.3.2022, udita la relazione nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Torino richiedeva al Giudice di Pace di Torino la t e rz a proroga del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadinodel lo [OSCURATO:PERSONA] , presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. Prospettava la permanenza delle condizioni di cui all’art. 14, 1° co., del d.lgs. n. 286/1998. 2.Veniva fissata l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Questura evidenziava che in data 11.2.2022 era stata avanzata richiesta di riammissionedel trattenuto nello Stato di provenienza e che si era in attesa di riscontro. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla proroga come da memoria all’uopo depositata. Adduceval’insussistenza delle condizioni di legge ai fini dell’inv ocata proroga. Adduceva, tra l’altro, che il documento allegato alla richiesta di proroga costituiva un estratto dello stesso documento allegato in occasione della richiestadi proroga precedente , sicché nelle more la P.A. non aveva atteso ad alcuna ulteriore attività(cfr. ricorso, pag. 3). 3.Con provvedimento del 2 .3. 202 2 il Giudice di Pace di Torino prorogava per ulteriori trenta giorni il termine di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] il C.P.R. di Torino. 4. Avverso il provvedimento del giudice di pace del 2. 3 .202 2 ha proposto ricorsoPadmasiri [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sulla base di un unicomotivo la cassazione. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino non hannosvolto difese. CONSIDERATO CHE5.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 15, parr. 3, 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE e dell’art. 14, 5° co., del d.lgs. n. 286/1998. Deduce che l’esame degli atti dà riscontrodella totale inattività della Questura di Torino a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di inoltro della richiesta di sua riammissione alle autorità dello [OSCURATO:PERSONA](cfr. ricorso, pagg. 8 – 9 ) , e dunque l’esame degli atti non dà ragionené della sussistenza di elementi “concreti” che inducano a reputare probabile l’identificazionené della necessità di organizzare il rimpatrio. Deduce segnatamente che il documento allegato alla richiesta di proroga è un rapporto relativo alla richiesta di riammissione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. ricorso, pag. 9). Deduce ulteriormente che è del tutto erroneol’argomento speso dal giudice di pace secondo cui nessuna ulteriore attività è imposta all’Amministrazione oltre alla prima richiesta di identificazione (cfr. ricorso, pag. 9). 6.Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 7.Vengono in rilievo i seguenti passaggi normativi, di cui al 5° co. dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998: “la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. (…) Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovverosia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni ed è prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri”. 8.Evidentemente, al cospetto dei puntuali riscontri che la disciplina legislativa inesorabilmente postula per le proroghe successiv e alla prima , i rilievi motivazionali dell’impugnato provvedimento –“ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torinoche qui integralmente si richiamano”; “la legge non impone ulteriore attività alla P.A. oltre alla prima richiesta di identificazione anche in ragione del rispetto dei rapporti tra Stati sovrani” (così verbale dell’udienza di proroga)- non danno conto della sussistenza nella specie delle condizioni (concreti elementi che inducano a reputare probabile l’identificazione ovvero sia necessario, durante il periodo di proroga, organizzare le operazioni di rimpatrio)cui è subordinata la proroga domandata (id est la terza proroga) e danno ragione in pari tempo dell’ “error in iudicando” denunciato con il ricorso. Propriamente il giudice a quo ha ingiustificatamente sussunto la concreta fattispecie nell’alveo della fattispecie astratta nonostante, per un verso,i ben precisi riscontri prefigurati dalla disciplina legislativa, nonostante, per altro verso, l’incongruenza (in rapporto alle previsioni legislative) delle circostanze (era stata avanzata richiesta di riammissione del trattenuto nello Stato di provenienza e si era in attesa di riscontro)addotte dalla P.A. ed indebitamente richiamate dal medesimo organo giudicante, nonostante, per altro verso ancora, il difetto di qualsivoglia possibilità di correlazione dell’ulteriore rilievo motivazionale –quello espresso nel corpo del verbale dell’udienza di proroga – al dettato legislativo.9.L’ “error in iudicando” viepiù rileva, siccome si è chiarito che “s econdo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064)” (così Cass. (ord.) 4.6.2021, n. 15647, in motivazione; cfr.,analogamente, Cass.28.2.2019, n. 6064. Cfr.,ancora, Cass. (ord.) 23.9.2021, n. 25875 . Cfr. , infin e , Cass. (ord.) 11.1.2022, n. 610, secondo cui, in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l’ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell’autorità di polizia,senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l’identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall’art. 14, 5° co., del d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost., e la motivazione “per relationem”, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente). 10.In dipendenza dell’accoglimento del motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 2.3.2022 va cassat o senza rinvio a norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga sarebbe stata da disporre. 11.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino. 12.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie ilmotivo di ricorso; cassa senza rinvioil provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 2.3.2022. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile2023. Il presidente dottor [OSCURATO:PERSONA]
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