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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33008/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6/1978DE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]DELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]DE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]DURANTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GALDIERI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GALDIERI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GENITO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MATARAZZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MOSCARIELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]NIGRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]NIGRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]NITTOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]ROSANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]TACCONE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]VALENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]VOLPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo: l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamentosanzionatorio per il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto nel resto;la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto deirestanti ricorsi.Uditi i difensori delle parti civili Comune di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Mercogliano, nonchèlette le rispettive note conclusive.Lette tutte le memorie difensive depositate in atti.Uditi i difensori degli imputati, come comparsi in udienza anche in sostituzione deidifensori firmatari degli atti di ricorso, che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivimotivi dedottiRitenuto in fatto e considerato in diritto1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli riformava soloparzialmente la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevacondannato, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dello RussoCarlo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GenitoAngelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione aireati loro in rubrica rispettivamente ascritti, oltre al risarcimento dei danni derivanti dareato in favore delle costituite parti civili.2.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento,hanno proposto ricorso per cassazione tutti i suddetti imputati, con autonomi atti diimpugnazione, fondati su plurimi motivi, che verranno illustrati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, co. 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, inconsiderazione della lunghezza degli atti di impugnazione.2.1. [OSCURATO:PERSONA], condannata per i reati di cui ai capi 11) e 14), con ununico motivo di ricorso, lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione.2.2. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di partecipazioneall’associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) e per i singoli reati scopoin materia di usura di cui ai capi 14), 16) e 22), con sette motivi di ricorso lamenta: 1)violazione di legge in relazione all’art. 468 cod. proc. pen. per mancato deposito dellalista dei testi del Pubblico Ministero nei termini di legge, avendovi quest’ultimoprovveduto per via telematica, prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2000,quando tale modalità di deposito non era consentita, con conseguente inutilizzabilità dellerelative deposizioni testimoniali; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla ritenuta partecipazione al sodalizio camorristico del ricorrente, che ha svolto il ruolodi mero fattorino, privo di autonomi poteri, che stride con il ruolo di usuraio attribuitoglidai giudici di merito, essendosi egli limitato esclusivamente alla ricezione di somme didenaro senza porre in essere quelle attività prodromiche alla contestazione del delitto diusura; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dellecircostanze aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa; 4) violazione dilegge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del prevenuto per imenzionati fatti di usura e per la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti dellostato di bisogno e del numero di persone riunite superiore a cinque, circostanza,quest’ultima documentalmente esclusa.In relazione ai fatti in questione, rileva il ricorrente che il riconoscimento operatodalle persone offese consente solo di affermare che il [OSCURATO:PERSONA] abbia riscosso da lorodelle somme di denaro, restando indimostrato che egli abbia partecipato alla faseprecedente della negoziazione e che pertanto fosse a conoscenza del debito contratto,degli interessi usurari imposti alle vittime e del loro stato di bisogno; 5) violazione dilegge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen., avendo il [OSCURATO:PERSONA] svolto il ruolo di semplice riscossore delle rateusurarie; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche a un soggetto incensurato come il [OSCURATO:PERSONA];2.3. [OSCURATO:PERSONA], condannato in qualità di semplice partecipe, e non diorganizzatore come da contestazione originaria, per il reato associativo di cui al capo

1. eper l’estorsione pluriaggravata in concorso di cui al capo 24., con cinque motivi di ricorso,lamenta: 1) violazione di legge e omessa motivazione sull’eccezione sollevata in appelloed erroneamente ritenuta non scrutinabile dalla Corte di appello per tardività, volta a farvalere l’inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine a far data dal 20.1.2017 fino al14.3.2019, ai sensi dell’art. 407, co. 3, cod. proc. pen., posto che il Pubblico Ministeroaveva provveduto a iscrivere il [OSCURATO:PERSONA] nel registro degli indagati in data 20.1.2016 per ireati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen., accertati in [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofedall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], senza che a tale iscrizione abbiano fatto seguito atti di proroga o dirinnovo, sino alle successive iscrizioni del 14.3.2019 e del 25.3.2019; 2) violazione dilegge e vizio di motivazione in punto di valutazione acritica del contenuto etero-accusatorio delle conversazioni oggetto di captazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], chedelineano in termini ambigui, non colti dal giudice di appello, il rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e ilGaldieri [OSCURATO:PERSONA], ritenuto capo della cosca mafiosa, senza tacere che, una volta escluso,proprio sulla base delle richiamate conversazioni, che il [OSCURATO:PERSONA] rivestisse il ruolo di capoo di promotore del sodalizio, la Corte territoriale ne avrebbe dovuto trarre la naturaleconseguenza che esse, una volta spogliate della loro pretesa valenza direttiva,regrediscono allo stato di atti neutri o comunque polivalenti, apparendo manifestamenteillogico affermare l’appartenenza al gruppo mafioso del [OSCURATO:PERSONA] solo perché dalleanzidette conversazioni è emerso che egli era intervenuto da paciere in una lite scoppiatatra il suddetto [OSCURATO:PERSONA] e il figlio di [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso si trovasse in unaposizione subordinata rispetto al capo [OSCURATO:PERSONA], in assenza di prove sul suostabile e organico inserimento nel sodalizio mafioso.A tal fine, ad avviso del ricorrente, non può essere valorizzata la contestataestorsione commessa dal [OSCURATO:PERSONA] avvalendosi del metodo mafioso, come fatto dalla [OSCURATO:PERSONA], che, sulla base di un inammissibile ragionamento circolare, ha ricavato laconnotazione mafiosa dell’estorsione proprio dalla presunta appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] alsodalizio mafioso.

Né va taciuto che il [OSCURATO:PERSONA] ha negato ogni frequentazione con ilValente, né vi sono tracce di contatti o di incontri del ricorrente con gli altri associati,essendo del tutto insufficiente al riguardo un isolato e controverso incontro di cui sonoignote le finalità, di cui parla il [OSCURATO:PERSONA] in una delle conversazioni intercettate; 3) violazionedi legge e vizio di motivazione con riferimento all’estorsione di cui al capo 24), in quantol’affermazione di responsabilità si fonda solo sul contenuto di una conversazioneintercettata, avendo la Corte territoriale travisato per omissione le dichiarazioni resedall’imputato e dalla stessa persona offesa in dibattimento, convergenti nel riferire che ilValente aveva sdegnosamente rifiutato la busta contenente il denaro offertagli,circostanza su cui l’appellante aveva fondato la richiesta di qualificare tale rifiuto comedesistenza volontaria, sulla quale il giudice di appello ha omesso di provvedere; 4)violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena base, chela Corte territoriale ha fissato in 14 anni di reclusione, ben al di sopra del minimoedittale, senza alcuna motivazione, pur avendo escluso la circostanza aggravante delruolo di promotore del sodalizio mafioso, senza tacere l’omessa motivazione anche su diun’altra eccezione proposta dall’appellante, volta a contestare la ritenuta sussistenzadella circostanza aggravante dell’essere l’associazione mafiosa armata; 5) vizio dimotivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Con motivi nuovi e memoria il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione, in punto di: 1) mancata risposta al rilievo difensivo sulla inutilizzabilità delleintercettazioni disposte dopo la scadenza del termine di durata massima delle indaginipreliminari; 2) inutilizzabilità del contenuto etero-accusatorio delle conversazioniintercettate del [OSCURATO:PERSONA], altamente contraddittorie ed insanabilmente incongruenti,in violazione degli artt. 111 Cost., 6 C.E.D.U. e 125 cod. proc. pen.; 3) ritenutapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui al capo 1); 4) mancato riconoscimentodell’ipotesi di cui all’art. 56, co. 3, cod. pen., con riferimento all’estorsione di cui al capo24); 5) dosimetria della pena.2.4. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di usura in concorso di cui al capo36., escluse le circostanze aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa,con tre motivi di ricorso, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto diaffermazione di responsabilità per il reato di usura, avendo le risultanze processualievidenziato che egli si è limitato, in qualità di autista del [OSCURATO:PERSONA], a ritirare dal [OSCURATO:PERSONA] lebuste contenenti le rate mensili di 500,00 euro dovute da quest’ultimo in adempimentodell’obbligazione usuraria, senza sapere quale fosse il contenuto delle buste ritirate,senza avere partecipato alla conclusione del patto usurario tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], alquale era rimasto estraneo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere ilgiudice di appello ascritto all’imputato le circostanze aggravanti di cui all’art. 644, co. 5,n. 3) e n. 4), cod. pen., non essendo stato dimostrato che il ricorrente fosse aconoscenza dello stato di bisogno del [OSCURATO:PERSONA] e che fosse coinvolto con gli altri imputatidel reato di usura di cui al capo 36); 3) violazione di legge e vizio di motivazione in puntodi mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.2.5.

Ragioni di economia processuale impongono di rappresentare unitariamente imotivi di ricorso proposti dal medesimo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse diDe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e TacconeAntonio, perché fondati su doglianze in parte comuni.In particolare, comuni ai menzionati imputati sono i motivi articolati sub I e I-bisin tutti i ricorsi, con cui si deduce violazione di legge in relazione all’art. 468 cod. proc.pen. per mancato deposito della lista dei testi del Pubblico Ministero nei termini e nelleforme di legge, avendovi l’organo della [OSCURATO:PERSONA] provveduto per via telematica enon in forma cartacea, prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2020, quando talemodalità di deposito non era consentita, con conseguente inutilizzabilità, ai sensi dell’art.191 cod. proc. pen., delle deposizioni rese in dibattimento dai testi del Pubblico Ministero,in quanto l’ordinanza di ammissione delle prove in questione deve considerarsi nulla,avendo a oggetto prove inammissibili perché richieste tardivamente, di cui i ricorrenti,per superare il vaglio della prova di resistenza, illustrano specificamente la decisività inrelazione alle singole fattispecie di reato per cui sono stati condannati.Rileva al riguardo il difensore degli imputati che l’affermazione della Corte diappello secondo cui la lista testimoniale del Pubblico Ministero era stata messa adisposizione delle parti, poiché, una volta ricevuta per posta elettronica, era statastampata e inserita nel fascicolo predisposto per il dibattimento in tempo utile per lacelebrazione dell’udienza, risulta smentita dalla circostanza che la suddetta lista, estrattain copia dal fascicolo del dibattimento, non recava né l’attestazione formale della data diavvenuto deposito presso la cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], né l’attestazione diavvenuta autorizzazione con decreto presidenziale.2.5.1.

Comuni alle posizioni di Dello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono irilievi articolati dal difensore in punto di ritenuta sussistenza dell’associazione adelinquere di stampo mafioso di cui al capo 1., denominata “[OSCURATO:PERSONA] clan [OSCURATO:PERSONA]”.Partendo dal presupposto che la stessa Corte di appello ha definito tale sodaliziocome una nuova ed autonoma formazione criminale, i ricorrenti deducono violazione dilegge e vizio di motivazione, con riferimento: 1) alla mancata dimostrazionedell’esistenza e dell’operatività di un’associazione mafiosa dotata di un proprio prestigiocriminale e di una propria capacità di intimidazione indipendentemente dalla caraturacriminale di [OSCURATO:PERSONA]; 2) al contenuto della conversazione di cui è protagonistaNigro [OSCURATO:PERSONA], che con incongrua motivazione la Corte di appello ha ritenuto rivelatricedell’esistenza del sodalizio mafioso di cui si discute, fornendo una motivazionemeramente apparente per contrastare i rilievi difensivi articolati al riguardo, senza tacereche è stato illogicamente attribuito al suddetto [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di referente di zona del clanmafioso, in quanto il dibattimento non ha accertato l’esistenza di altri soggetti qualificabilicome tali; 3) alle censure formulate dall’appellante in punto di valutazione dei singoliepisodi, specificamente indicati in ricorso, ritenuti dai giudici di merito sintomaticidell’esistenza e dell’operatività del sodalizio mafioso, in relazione a ciascuno dei quali nonsono state indicate le ragioni per cui dal singolo episodio potesse inferirsi la famacriminale dell’associazione e non del singolo autore materiale del reato el’esteriorizzazione del metodo mafioso nei confronti di un numero indeterminato dipersone, piuttosto che nei confronti della sola vittima; 4) alla valutazione del contenutodelle conversazioni intercettate presso l’autorimessa del Dello [OSCURATO:PERSONA]; della conversazioneintercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio [OSCURATO:PERSONA]; delle deposizioni delle personeoffese, inidonee a dimostrare la sussistenza dei requisiti dell’assoggettamento edell’omertà, tipici di un sodalizio mafioso; del rilievo attribuito alla vicenda delle astegiudiziarie, difettando del tutto la prova del controllo del territorio che il preteso sodalizioavrebbe esercitato.Dall’insussistenza della cosca mafiosa di cui si discute il Dello [OSCURATO:PERSONA] fa discenderel’impossibilità di configurare la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.,nella sua duplice manifestazione del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa, conriferimento ai reati ascrittigli ai capi 3., 4., 5., 6., 7., 23., 24., 25.,

27. e 28.[OSCURATO:PERSONA] comuni ai quattro imputati del reato associativo sono poi i motivi con cuisi deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla circostanzaaggravante dell’essere l’associazione camorristica armata, sia sotto il profilo dellaeffettiva disponibilità di armi da parte del sodalizio, sia sotto quello della riconducibilitàsoggettiva della suddetta circostanza aggravante a ciascuno dei quattro imputati.2.5.2.

Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],condannato per i reati di cui ai capi 1., 3., 4., 5., 6., 7., 23., riqualificato come tentativo,24., 25.,

27. e 28., la difesa eccepisce l’inutilizzabilità delle intercettazioni captate dopola scadenza del termine di durata delle indagini preliminari verificatasi in data11.12.2015.In estrema sintesi il ragionamento svolto dal ricorrente è il seguente.Innanzitutto, ha errato la Corte di appello a ritenere tardiva l’eccezione formulataper la prima volta in dibattimento e non innanzi al tribunale del riesame, in quanto solo insede dibattimentale è stato possibile avere effettiva conoscenza dell’esatta cronologiadelle iscrizioni a carico del Dello [OSCURATO:PERSONA].Di conseguenza, la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi sull’eccezionesollevata, che la difesa ritiene fondata.Passando al cuore della questione, nell’eccepire l’inutilizzabilità delleintercettazioni telefoniche e ambientali acquisite dopo la scadenza del termine di un annodi durata delle indagini preliminari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 407, co. 3,e 191 cod. proc. pen., la difesa ricostruisce nel dettaglio la storia delle iscrizioni nelregistro degli indagati del ricorrente, rilevando che il Dello [OSCURATO:PERSONA] venne iscritto per laprima volta nel registro degli indagati in data 11.12.2014 per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., nell’ambito del proc. pen. n. 21321/2014, al quale venne riunito il proc.pen. n. 3117/2016, sempre per il medesimo reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.,commesso in [OSCURATO:PERSONA] e provincia, ascritto al Dello [OSCURATO:PERSONA] e ad altri ricorrenti (i fratelliGaldieri, [OSCURATO:PERSONA] e altri 26 indagati: cfr. all. 5), con iscrizione nel registro degliindagati del 22.9.2016, senza che sia stata mai presentata dal Pubblico Ministero alGiudice per le indagini preliminari richiesta di proroga del suddetto termine, con laconseguenza che le indagini preliminari nei confronti del Dello [OSCURATO:PERSONA] e degli altri indagatipotevano essere condotte non oltre la scadenza di un anno dalla data della relativaiscrizione nel registro degli indagati, senza che possa attribuirsi alcun effetto sanante allasuccessiva iscrizione del Dello [OSCURATO:PERSONA] (del [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti: cfr. all. 7) nelregistro degli indagati avvenuta il 28.9.2017 nell’ambito del proc. pen. n. 21885/2017,sempre per il reato ex art. 416-bis cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal luglio del 2017,che non costituisce pacificamente una valida alternativa alla richiesta di proroga, inquanto per la concessione dell’estensione della durata delle indagini preliminari ènecessario che il Giudice per le indagini preliminari operi un preliminare controllogiurisdizionale che, invece, non sussiste nel caso di nuova iscrizione.Sottolinea inoltre il ricorrente che in data 29.11.2018 il Pubblico Ministero,nell’ambito del proc. pen. n. 21321/2014, che conteneva in sé quello n. 3117/2016 adesso riunito, aveva disposto lo stralcio delle posizioni di tutti gli indagati, ivi compreso ilDello [OSCURATO:PERSONA], per il reato associativo accertato in [OSCURATO:PERSONA] in data 2016, con la nascita diautonomo proc. pen. n. 35292/2018, procedimento successivamente archiviato dalGiudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] surichiesta del Pubblico Ministero, in cui si faceva riferimento al reato associativo comecommesso in [OSCURATO:PERSONA] almeno sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], e poi riaperto per le sole posizioni delDello [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] con decreto del medesimoGiudice per le indagini preliminari del 19.3.2019.Si è poi verificata un’ulteriore iscrizione nel registro degli indagati in data25.3.2019, sempre con contestazione in forma aperta del reato associativo, effettuatanell’ambito del proc. pen. n. 21885/2017.Secondo il ricorrente esiste una perfetta coincidenza tra il delitto associativo per ilquale si ebbe la prima iscrizione nel registro degli indagati del Dello [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la successiva archiviazione e il delitto associativo per cui si procede, comesi evince dalla circostanza che tutte le iscrizioni nel registro degli indagati relative al DelloRusso, al pari del provvedimento di stralcio e della richiesta di archiviazione, fannoriferimento a un reato associativo contestato in “forma aperta”, al di là delle diverselocuzioni utilizzate nei richiamati provvedimenti.Di conseguenza, conclude il ricorrente, avendo l’attuale capo

1. dell’imputazione aoggetto i medesimi fatti per i quali vi era stata la prima iscrizione nel registro degliindagati, mai prorogata, per la quale era intervenuta archiviazione, non seguita da undecreto di riapertura delle indagini, va dichiarata l’inutilizzabilità di tutti gli atti diindagine compiuti dopo la scadenza del termine di un anno decorrente dalla data dellaprima iscrizione risalente, come si è detto, all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], atti che la difesa elencaspecificamente da p. 23 a p. 29 del ricorso, evidenziando come siano stati decisivi ai finidell’affermazione di responsabilità dell’imputato, al fine di vincere la c.d. prova diresistenza.Osserva il ricorrente che le iscrizioni nel registro degli indagati successive alla datadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non equivalgono a un provvedimento di proroga del termine di duratadelle indagini preliminari, trattandosi di meri aggiornamenti, mentre deve ritenersigiuridicamente errato, alla luce dell’orientamento ormai prevalente nella giurisprudenzadi legittimità, il principio affermato dal Tribunale secondo cui la contestazione in formaaperta del reato associativo consentirebbe l’esecuzione delle indagini preliminari per tuttala durata della permanenza, essendo del tutto irrilevante, ai fini della disciplina deitermini di durata massima delle indagini preliminari, la circostanza che l’ipotesi di reatoassociativo per cui vi è stata l’iscrizione nel registro degli indagati sia avvenuta in forma“aperta” o “chiusa”.Con il quinto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge evizio di motivazione in punto di attribuzione al ricorrente del ruolo di organizzatore delsodalizio mafioso, nonostante lo stesso sia stato definito dai giudici di merito subordinatoai capi, i fratelli [OSCURATO:PERSONA].Con il sesto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine al ritenuto concorso dell’imputato nell’estorsione di cui al capo 3., sotto unduplice profilo e, precisamente, per violazione del principio di cui all’art. 521 cod. proc.pen., in quanto, a fronte dell’originaria contestazione secondo cui l’imputato aveva agitoper costringere la persona offesa a restituire le somme di denaro e gli interessi pattuitinell’ambito del rapporto usurario descritto nel capo 2., il Tribunale aveva condannato ilDello [OSCURATO:PERSONA] per una diversa estorsione, avente a oggetto il pagamento di un debitogravante sulla persona offesa nei confronti di tal [OSCURATO:PERSONA], derivante da unacausale completamente diversa, nonché per mancanza della prova di consumazione delreato.Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al ritenuto concorso dell’imputato nelle estorsioni di cui ai capi

4. e5., in quanto, da un lato, le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nonpotevano essere utilizzate, essendo state rese in dibattimento da un soggetto che, peravere reso dichiarazioni autoindizianti, avrebbe dovuto essere escusso con le garanziepreviste dall’art. 210 cod. proc. pen., previa interruzione del suo esame, ex art. 63 cod.proc. pen.; dall’altro, la valutazione dell’attendibilità della suddetta persona offesa deveritenersi incompleta e incoerente.Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce mancanza di motivazione, sub specie dimotivazione apparente, in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per ildelitto di usura di cui al capo

6. e per la mancata qualificazione giuridica del fatto diestorsione di cui al capo

7. in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.Con il nono motivo di ricorso l’imputato eccepisce mancanza e contraddittorietàdella motivazione con riferimento all’attendibilità della persona offesa in relazione al capo23., in quanto la Corte territoriale ha manifestato superficialità nell’esame delledichiarazioni della persona offesa e nel giudizio circa la sua attendibilità, non avendoaffrontato i temi difensivi aventi a oggetto la contraddittorietà del dato probatorio e lesmentite al narrato dello [OSCURATO:PERSONA].Con il decimo motivo di ricorso l’imputato eccepisce mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 24.Con l’undicesimo motivo di ricorso l’imputato eccepisce mancanza e manifestaillogicità della motivazione in relazione al capo 25.Con il dodicesimo motivo di ricorso l’imputato eccepisce mancanza econtraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce,ritenuta sussistenza dell’associazione a delinquere di stampo camorristico di cui al capo1. e di partecipazione al sodalizio del ricorrente con la qualifica di capo e promotore.2.5.3.

Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con ilsecondo motivo di ricorso la difesa eccepisce mancanza e contraddittorietà dellamotivazione con riferimento all’attendibilità della persona offesa in relazione al reato ditentata estorsione aggravata di cui al capo 23.Con il terzo motivo di ricorso l’imputato lamenta mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione con riferimento al concorso morale nel reato di cuial capo 23.Con il quarto motivo di ricorso l’imputato eccepisce mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione, nonché la mancata riqualificazione del fatto ascrittoal [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie meno grave di cui all’art. 393 cod. pen. e il mancatoriconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., in relazione al reato di cui alcapo 23.Con il quinto motivo di ricorso la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione dell’art. 416-bis.1cod. pen., in relazione al reato di cui al capo 23.Con il sesto motivo di ricorso l’imputato eccepisce contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze2.5.4.

Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con il terzomotivo di ricorso l’imputato eccepisce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione all’associazione mafiosa dicui al capo 1.Con il quinto motivo di ricorso la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione, in relazione al reato di cui al capo 13.Con il sesto motivo di ricorso il prevenuto lamenta mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione dell’art. 416-bis.1cod. pen., in relazione ai reati di cui ai capi 12., 13., 14., 16., 20., 21., 31.,

33. e 36.Con il settimo motivo di ricorso l’imputato eccepisce mancanza e contraddittorietàdella motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e al trattamento sanzionatorio.2.5.5.

Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con il terzomotivo di ricorso la difesa eccepisce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione dell’imputatoall’associazione mafiosa di cui al capo 1.Con il quinto motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione di legge evizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso dell’imputato nell’estorsione di cui alcapo 3., sotto un triplice profilo e, precisamente, per violazione del principio di cui all’art.521 cod. proc. pen., in quanto, a fronte dell’originaria contestazione secondo cuil’imputato aveva agito per costringere la persona offesa a restituire le somme di denaro egli interessi pattuiti nell’ambito del rapporto usurario descritto nel capo 2., il Tribunaleaveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] per una diversa estorsione, avente a oggetto il pagamento diun debito gravante sulla persona offesa nei confronti di tal [OSCURATO:PERSONA], derivante dauna causale completamente diversa, nonché per mancanza della prova di consumazionedel reato e mancata qualificazione della condotta del [OSCURATO:PERSONA] in termini di tentativo.Con il sesto motivo di ricorso la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione dell’art. 416-bis.1cod. pen., in relazione ai reati di cui ai capi 3.,

32. e 38.Con il settimo motivo di ricorso l’imputato eccepisce mancanza e contraddittorietàdella motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e al trattamento sanzionatorio.2.5.6.

Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con il terzomotivo di ricorso la difesa eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla ritenuta partecipazione dell’imputato al sodalizio mafioso di cui si discute.Con il quinto motivo di ricorso, l’imputato lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravantedell’agevolazione mafiosa ex art. 416 bis.1. cod pen., in relazione ai reati di cui ai capi16); 17), 22), 36) e 38).Con il sesto motivo di ricorso l’imputato eccepisce contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanzeaggravanti generiche e al trattamento sanzionatorio.2.6. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato ex art. 416-bis cod. pen., di cui alcapo 1., con il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione di leggeprocessuale con riferimento all’art. 468 cod. proc. pen.; 2) inutilizzabilità delledichiarazioni rese dai testimoni del Pubblico Ministero; 3) violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento agli artt. 191 e 407, co. 3, cod. proc. pen., con conseguenteinutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali captate successivamente al22.9.2017; 4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 345, co.2, e 414 cod. proc. pen., in punto di improcedibilità dell’azione penale, che è stataesercitata dopo l’emissione del decreto di archiviazione del 27.2.2019, senza che a taleprovvedimento fosse mai seguito alcun decreto autorizzativo della riapertura delleindagini; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenzadell’associazione a delinquere di stampo camorristico di cui al capo

1. e dellapartecipazione al sodalizio del ricorrente in posizione apicale; 6) violazione di legge evizio di motivazione con riferimento alla circostanza aggravante dell’essere l’associazionecamorristica armata, sia sotto il profilo della effettiva disponibilità di armi da parte delsodalizio, sia sotto quello della riconducibilità soggettiva della suddetta circostanzaaggravante all’imputato; 7) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria dellapena.Con motivi nuovi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] reitera le proprie doglianze in punto diviolazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza delsodalizio camorristico di cui al capo

1. e alla partecipazione a esso del [OSCURATO:PERSONA] inposizione apicale.[OSCURATO:PERSONA], nei due ricorsi a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentaviolazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: 1) al ruolo di vertice, sia essoquello di promotore, direttore od organizzatore del sodalizio mafioso, attribuitoapoditticamente all’imputato; 2) alla ritenuta appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione distampo mafioso di cui si discute, difettando la prova di un suo stabile contributo alsodalizio e dell’elemento psicologico del reato; 3) alla dosimetria della pena, al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione dellacontestata recidiva; 4) all’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientalicaptate successivamente al 22.9.2017, dopo la scadenza del termine massimo di duratadelle indagini preliminari; 5) all’improcedibilità dell’azione penale, che è stata esercitatadopo l’emissione del decreto di archiviazione del 27.2.2019, senza che a taleprovvedimento fosse mai seguito alcun decreto autorizzativo della riapertura delleindagini.2.7. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato ex art. 416-bis cod. pen., inqualità di capo e promotore, di cui al capo

1. e dei singoli fatti di estorsione di cui ai capi24.,

25. e 27., con il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione dilegge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 405, 406 e 407, co. 3, cod. proc.pen., con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali captatesuccessivamente al 22.9.2017, dopo la scadenza del termine massimo di durata delleindagini preliminari; 2) inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni RIT 1817/18 e2649/18, in quanto poste in essere sulla base di decreti autorizzativi affetti da assolutacarenza motivazionale; 3) nullità del decreto, per motivazione apparente, con cui ilGiudice per le indagini preliminari ha autorizzato, dopo l’intervenuta archiviazione, lariapertura delle indagini preliminari nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con conseguenteimprocedibilità dell’azione penale nei suoi confronti; 4) violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per ilreato di cui al capo

1. e del ruolo direttivo riconosciutogli; 5) violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i reatidi cui ai capi 24.,

25. e 27., difettando i requisiti del concorso morale punibile; 6)violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza degli elementicostitutivi dell’associazione a delinquere di stampo camorristico di cui al capo 1.; 7)violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla circostanza aggravantedell’essere l’associazione camorristica armata, sia sotto il profilo della effettivadisponibilità di armi da parte del sodalizio, sia sotto quello della riconducibilità soggettivadella suddetta circostanza aggravante all’imputato; 8) violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ealla dosimetria della pena.[OSCURATO:PERSONA], nei due ricorsi a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: 1) alla ritenutaappartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione di stampo mafioso di cui si discute, difettandola prova di un suo stabile contributo al sodalizio e dell’elemento psicologico del reato,nonché al ruolo di vertice del sodalizio mafioso, attribuito apoditticamente all’imputato;2) alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e alla mancata esclusione della contestata recidiva; 3) all’affermazione diresponsabilità dell’imputato per i fatti estorsivi di cui ai capi 24.,

25. e 27., in relazione aiquali non sono configurabili le circostanze aggravanti del metodo mafioso edell’agevolazione mafiosa; 4) all’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eambientali captate successivamente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la scadenza del terminemassimo di durata delle indagini preliminari; 5) all’improcedibilità dell’azione penale, cheè stata esercitata dopo l’emissione del decreto di archiviazione del 27.2.2019 sulla basedi un decreto autorizzativo della riapertura delle indagini sorretto da una motivazionemeramente apparente.2.8. [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato associativo di cui al capo 1.; peril fatto estorsivo di cui al capo

24. e per i fatti in materia di armi di cui al capo 26., nelricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 1) violazione di legge e viziodi motivazione con riferimento agli artt. 185, 190, 407 e 429 cod. proc. pen., conconseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali captatesuccessivamente al 4.6.2015, quando era ormai decorso il termine massimo di duratadelle indagini preliminari; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto diaffermazione della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 1.; 3) violazione dilegge e vizio di motivazione con riferimento alla circostanza aggravante dell’esserel’associazione camorristica armata, sia sotto il profilo della effettiva disponibilità di armida parte del sodalizio, sia sotto quello della riconducibilità soggettiva della suddettacircostanza aggravante all’imputata; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in puntodi affermazione della responsabilità della ricorrente per la vicenda estorsiva di cui al capo24., in relazione alla quale non sono configurabili le circostanze aggravanti del metodomafioso e dell’agevolazione mafiosa; 5) violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di affermazione della responsabilità per i fatti in materia di armi di cui al capo

26. edella sussistenza delle contestate aggravanti “mafiose”; 6) violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ealla dosimetria della pena.[OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1)violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’inutilizzabilità delle intercettazionitelefoniche e ambientali effettuate dopo la scadenza del termine massimo di durata delleindagini preliminari, vale a dire dopo il 21.2.2015; 2) violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di ritenuta utilizzabilità degli atti di indagine di cui al proc. pen. n.21321/14, successivamente riunito al procedimento penale n. 21885/17, in assenza di unprovvedimento di proroga dei termini di durata massima delle indagini preliminari daparte del Giudice per le indagini preliminari; 3) violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell’associazione a delinquere distampo camorristico di cui al capo

1. e alla ritenuta partecipazione ad essa dell’imputata;4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilitàdella [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 24.; 5) violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di affermazione della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per i reati di detenzione e porto diarma in luogo pubblico di cui al capo 26.; 6) violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’essere l’associazionemafiosa di cui al capo

1. armata e delle circostanze aggravanti del metodo mafioso edell’agevolazione mafiosa in relazione al reato di cui al capo 24.; 7) violazione di legge evizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e alla dosimetria della pena, con particolare riferimento all’applicazione delladisciplina della continuazione.2.9. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di affermazione della responsabilità per i reati di usura di cui ai capi 10., 11., 14.,16., 17., 18.,

20. e 36.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto diaffermazione della responsabilità per i reati di usura di cui ai capi

8. e 9.; 3) violazione dilegge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il reato diusura di cui al capo 22.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenutasussistenza della circostanza aggravante ex art. 644, co. 5, n. 3, cod. pen., per i reati diusura di cui ai capi 8., 10., 11., 14., 16., 17., 18., 20.,

22. e 36.; 5) violazione di legge evizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art.644, co. 5, n. 4, cod. pen., per il reato di usura di cui al capo 36.; 6) violazione di legge evizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art.112 cod. pen., per i reati di cui ai capi 11., 14., 16.,

20. e 36.; 7) violazione di legge evizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art.416-bis, co. 4, cod. pen., in relazione al reato di cui al capo 1.; 8) violazione di legge evizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 1.e di ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti ex art. 416-bis.1 cod. pen., inrelazione ai reati di cui ai capi 8., 9., 10., 11., 14., 16., 17., 18., 20.,

22. e 36.; 9)violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.Con motivi nuovi e memoria il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione, in punto di: 1) mancata risposta al rilievo difensivo sulla inutilizzabilità delleintercettazioni disposte dopo la scadenza del termine di durata massima delle indaginipreliminari; 2) ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui al capo 1.; 4)ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa e di quella dicui all’art. 644, co. 5, n. 3), cod. pen.; 5) dosimetria della pena.2.10. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato ex art. 416-bis cod. pen., di cui alcapo 1., nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell’imputato all’associazionemafiosa di cui si discute e alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, co. 4 e 5, cod. pen.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Identici vizi, con riferimento anche alla dosimetria della pena e alla ritenutarecidiva, vengono denunciati sempre nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] nei cinque motivi diimpugnazione articolati nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].2.11. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 1.,

24. e 25.,lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 191 e407, co. 3, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle intercettazionitelefoniche e ambientali captate successivamente al 4.6.2015, quando ormai era scadutoil termine massimo di durata delle indagini preliminari; 2) violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di ritenuta sussistenza dell’associazione a delinquere di stampocamorristico di cui al capo

1. e della partecipazione al sodalizio del ricorrente; 3)violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della provatestimoniale, in punto di affermazione di responsabilità per il reato di estorsioneaggravata di cui al capo 24.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimentoalla circostanza aggravante dell’essere l’associazione camorristica armata; 5) violazionedi legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanzeCon motivi aggiunti il [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del “[OSCURATO:PERSONA]” e allavalutazione delle risultanze istruttorie della teste qualificata [OSCURATO:PERSONA], alla lucedell’ordinanza del Tribunale collegiale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui il ricorrente chiedel’acquisizione mediante rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, che ha escluso ilcoinvolgimento del sodalizio mafioso nella vicenda delle aste giudiziarie presso ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA], valorizzata, invece, dai giudici di merito.2.12. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 1., 16., 22., 31.,32., 33., 35.,

37. e 38., lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto diaffermazione di responsabilità per i già menzionati reati e di ritenuta sussistenza dellecircostanze aggravanti ex artt. 644, 112 e 416-bis.1 cod. pen., contestate in relazione aireati di cui ai capi 16., 22., 31., 32., 33., 35.,

37. e

38.2.13. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di tentata estorsione e didanneggiamento con detenzione e porto di arma da sparo, di cui ai capi

25. e 27.,lamenta: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 56 cod. pen.; 2) mancatamotivazione sul limite della pena edittale del reato ritenuto più grave di cui al capo

25. esull’aumento della pena per la ritenuta continuazione con il reato di cui al capo 27.; 3)violazione degli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen., consistente nell’erroneaapplicazione della disciplina in materia di durata delle indagini preliminari, conconseguente inutilizzabilità delle disposte intercettazioni; 4) violazione degli artt. 499, co.5, e 514 cod. proc. pen., in punto di erronea applicazione della disciplina dell’esametestimoniale, in relazione all’utilizzo dell’informativa redatta dal maresciallo Giordanoresponsabilità del prevenuto per i reati in precedenza indicati e per la ritenutasussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.2.14. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 1.,

25. e 27., lamenta:1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’inutilizzabilità delleintercettazioni telefoniche e ambientali effettuate dopo la scadenza del termine massimodi durata delle indagini preliminari, vale a dire il 21.2.2015; 2) violazione di legge e viziodi motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato ditentata estorsione di cui al capo 25.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di affermazione di responsabilità dell’imputato per i reati di danneggiamento e didetenzione e porto di arma in luogo pubblico di cui al capo 27.; 4) violazione di legge evizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti delmetodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa in relazione al reato di tentata estorsione dicui al capo 25.; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.2.15. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 1., 24., 25.,

26. e 27.,nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 1) violazione di legge evizio di motivazione in ordine all’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eambientali effettuate dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indaginipreliminari, vale a dire il 21.2.2015; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in puntodi ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dell’associazione a delinquere di stampocamorristico di cui al capo 1.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto diaffermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 1.; 4) violazione dilegge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per ireati di cui ai capi

24. e 25.; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in punto diaffermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i reati di detenzione e porto di arma inluogo pubblico di cui al capo 26.; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in punto diaffermazione di responsabilità dell’imputato per i reati di danneggiamento e di detenzionee porto di arma in luogo pubblico di cui al capo 27.; 7) violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’esserel’associazione mafiosa di cui al capo

1. armata e delle circostanze aggravanti del metodomafioso e dell’agevolazione mafiosa in relazione ai reati di cui ai capi

24. e 25.; 8)violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, con particolare riferimentoall’applicazione della disciplina della continuazione.Censure sovrapponibili a quelle ora indicate risultano articolate nel ricorso a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA].2.16. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il tentativo di estorsione di cui alcapo 25., lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la condottadell’imputato non ha integrato gli estremi del tentativo punibile, potendo integrare, atutto voler concedere, gli estremi della minaccia, reato per il quale non è stata propostaquerela; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenzadella circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa; 3) violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante delle piùpersone riunite, di cui all’art. 628, co. 3, n. 1), cod. pen.; 4) violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ealla dosimetria della pena, con particolare riferimento all’applicazione della disciplina dellacontinuazione.3.

Tanto premesso, si procederà all’esame dell’ammissibilità e della fondatezza deisingoli motivi di ricorso articolati dagli imputati, che, ove necessario, verrannoulteriormente specificati nell’ambito della trattazione delle rispettive posizioni.Va precisato che, nell’esame dei ricorsi, si intendono parimenti valutate lememorie depositate successivamente alla loro proposizione, comprese quelle contenentimotivi aggiunti, motivi nuovi e ogni altra deduzione difensiva ritualmente proposta.Prima di procedere oltre, appare opportuno svolgere alcune considerazioni dicarattere generale in ordine ai principi che il [OSCURATO:PERSONA] intende seguire nel proprio percorsoargomentativo, anche con riferimento alle questioni di diritto comuni a una pluralità diricorrenti.

Una volta risolte tali questioni, sarà sufficiente, nell’esame delle singoleposizioni, operare il rinvio per relationem alle argomentazioni già svolte con riguardo aisingoli temi.Tale tecnica espositiva consente di evitare inutili ripetizioni e di assicurare alleparti l’immediata percezione dei criteri interpretativi e valutativi adottati dal Collegionell’esame dei ricorsi sottoposti alla sua cognizione.4.

Il primo tema che si pone è quello dell’inammissibilità dei motivi di ricorso.Al riguardo, occorre ribadire il consolidato principio secondo cui, nel giudizio innanzialla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione deglielementi probatori al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice delmerito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula,infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazionedi una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione esserelimitato, per espressa volontà del legislatore, al riscontro dell’esistenza di un apparatoargomentativo logicamente strutturato sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificarne l’adeguatezza rispetto alle acquisizioni processuali o la maggioreo minore persuasività delle argomentazioni utilizzate dal giudice di merito per fondare ilproprio convincimento, salvo il caso dell’errore nella lettura degli atti interni al giudiziodenunciabile, nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e), ultima parte, cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv.279005, in motivazione; Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, inmotivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).Non vi è spazio, pertanto, per l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibilio dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 5, n. 12634 del22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv.235507).In tale prospettiva si collocano anche le pronunce secondo cui, pur a seguito dellamodifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante lapreclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini,Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).Il vizio di motivazione, quale motivo deducibile in sede di legittimità, deve pertantopresentare carattere di evidenza, risultando percepibile ictu oculi.

Restano, invece,ininfluenti le minime incongruenze argomentative e devono ritenersi implicitamentedisattese le deduzioni difensive che, pur non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata, purché siano illustrate in modo logico e adeguatole ragioni poste a fondamento del convincimento del giudice (cfr. Sez.

U, n. 14722 del30/01/2020, Polito, Rv. 279005).4.1.

Particolare attenzione, in questo contesto, va data al vizio di “travisamentodella prova”, che chiama in causa, come è stato correttamente osservato, in lineagenerale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, ledistorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quelloeffettivamente acquisito nel giudizio.Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: lamancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazionedi una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (c.d.travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di una prova non acquisita alprocesso (c.d. travisamento per invenzione: cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 26455 del09/06/2022, Rv. 283370).Ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, inparticolare, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile,tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delladichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza dipresunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio delladichiarazione medesima, essendo comunque necessario che il ricorrente prospetti ladecisività del travisamento o dell’omissione nell’ambito dell’apparato motivazionalesottoposto a critica, in quanto astrattamente idoneo a disarticolare l’impianto logico delladecisione di condanna in appello (cfr. Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Rv. 272406; Sez.6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117; Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, Rv. 278457).4.2.

Va, inoltre, ribadito, essendo frequente nei ricorsi degli imputati la doglianzadella mancata considerazione dei rilievi difensivi da parte della Corte territoriale, che,come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibile orientamento,l’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione (compreso il giudice di legittimità,dunque) non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta aciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell’attod’impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento delladecisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché,quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell’appello (o con ilricorso per cassazione) e incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenzadevono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, conconseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cuiall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., in questo senso, Sez. 1, n. 37588 del18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593).Al riguardo si osserva come tale orientamento sia conforme a quanto sostenutocon costante indirizzo dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale ha avuto modo dipuntualizzare che l’obbligo di motivazione non comporta, in generale, una rispostadettagliata su ogni argomento sottoposto dalle parti, né è necessario motivaredettagliatamente su eccezioni o argomenti manifestamente infondati.Per soddisfare le esigenze di difesa è sufficiente, infatti, fornire una risposta sìspecifica ed esplicita, ma comunque globale e, trattandosi di giurisdizione di secondogrado, è ben possibile ricorrere ai motivi della decisione di primo grado nella misura incui la stessa sia motivata in fatto e in diritto (cfr., ex plurimis, Corte EDU 19 aprile 1994,Van de Hurk c.

Olanda; Corte EDU 9 marzo 1999, SA [OSCURATO:PERSONA] c.2003, Burg c.

Francia).4.3.

Ove, poi, ricorra un caso di “doppia conforme”, che si verifica quando lasentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primogrado, sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando i medesimi criteriutilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possonoessere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., explurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), la possibilità di eccepire il viziodi travisamento della prova incontra un ulteriore limite.In tale ipotesi, infatti, resta preclusa la possibilità di dedurre il vizio di motivazioneper inidonea valutazione delle risultanze processuali, vale a dire per travisamento dellaprova, se non nelle ipotesi di mancato esame di temi probatori decisivi, ritualmenteindicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (cfr. Sez. 5, n. 1927 del20/12/2017, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916del 13/12/2013, Rv. 257967) ovvero in quelle nelle quali il giudice di appello, perrispondere alle censure contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatorinon esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici di merito siano incorsinel medesimo travisamento delle risultanze probatorie, acquisito in forma di talemacroscopica ed evidente rilevanza da imporre, in termini inequivoci, il riscontro dellanon corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendioprobatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 5336 del09/01/2018, Rv. 272018; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155), spettando alricorrente rappresentare, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamentetravisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nellamotivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022,Rv. 283777).Al di fuori di tali ipotesi, resta pertanto preclusa la deduzione del vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in presenza di unavalutazione conforme e adeguatamente motivata del medesimo compendio probatorio neidue gradi di merito.5.

Allo stesso tempo, deve ribadirsi il principio alla luce del quale vanno ritenutiinammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando risultino intrinsecamenteindeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioniposte a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016,Galtelli, Rv. 268823).Una declinazione di tale principio è quella secondo la quale il ricorso percassazione è inammissibile quando risulti fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dallaCorte di merito, dovendosi essi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, poichéomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).Al riguardo, si osserva ulteriormente che Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo(non massimata sul punto), ha affermato che il ricorrente il quale intenda denunciarecontestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i trevizi della motivazione deducibili ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,ha l’onere, sanzionato a pena di aspecificità e, quindi, di inammissibilità del ricorso, diindicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti siacontraddittoria e in quali sia manifestamente illogica, non potendosi attribuire al giudicedi legittimità il compito di rielaborare l’impugnazione al fine di estrarre dal coacervoindifferenziato dei motivi quelli suscettibili di utile scrutinio.

I motivi aventi a oggetto tuttii vizi della motivazione sono infatti, per espressa previsione normativa, eterogenei e traloro incompatibili, sicché non possono sovrapporsi né cumularsi con riferimento almedesimo segmento motivazionale.La medesima pronuncia delle Sezioni Unite (Rv. 280027) ha altresì affermato chenon è consentito dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche in relazioneagli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al fine di censurare l’omessa oerronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, atteso che i limiti all’ammissibilitàdelle doglianze concernenti la motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., non possono essere aggirati mediante il ricorso al motivo di cuiall’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in assenza di una espressa sanzione diinutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza.Nella medesima prospettiva devono considerarsi inammissibili anche i motivi con iquali si denunci la violazione di altre disposizioni processuali, quali quelle di cui agli artt.530 e 533 cod. proc. pen.6.

Ulteriore premessa di metodo attiene al rilievo che l’eventuale inammissibilitàdei motivi di appello può avere sui motivi del ricorso per cassazione a essi collegati.Secondo la richiamata sentenza Galtelli delle Sezioni Unite, infatti, l’appello, alpari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quandonon risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni difatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che taleonere di specificità, gravante sull’impugnante, è direttamente proporzionale al grado dispecificità con cui le predette ragioni siano state esposte nel provvedimento impugnato.In tali casi, è stato conseguentemente affermato che devono ritenersiinammissibili anche i motivi di ricorso, giacché l’inammissibilità dell’impugnazione dimerito va rilevata ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del giudice a quo, invirtù del principio generale secondo cui l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevatadal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali chesiano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente faseprocessuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria,esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez.U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv.280694; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv.176912).Come è stato opportunamente evidenziato, è pertanto inammissibile, ai sensidell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione chededuca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosiintendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura soltantosuccessivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso percassazione (cfr. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306).7.

Va, infine, ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitàin tema di violazione del principio della c.d. autosufficienza del ricorso, secondo cui èinammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamandorendere il ricorso stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., explurimis, Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Sez. 2, n. 20677 del11/04/2017, Rv. 270071).Tale interpretazione deve essere mantenuta ferma, come chiarito dallagiurisprudenza di questa Corte con orientamento uniforme, anche dopo l’entrata in vigoredell’art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall’art. 7 del d.lgs. 6febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l’onere di puntuale indicazione e allegazione, daparte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessarial’acquisizione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato (cfr. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Sez. 2, n.35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).8.

Quanto al vaglio dei contenuti delle disposte intercettazioni, alcuni dei ricorrentine propongono una reinterpretazione, entrando in contrasto con gli insegnamenti diquesta Corte, che il [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, secondo cui, «in tema di intercettazioni diconversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggettiintercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime diesperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (cfr. Sez.

U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; in termini, ex multis, Sez. 3, n. 44938 del05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea e altri, Rv.268389).Va, inoltre, riaffermato il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefonichecaptate fra terzi, dal quale emergano elementi di accusa nei confronti dell’indagato, puòcostituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontri aisensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fermo restando l’obbligo del giudice divalutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica(cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, Rv. 286150).A tale onere i giudici di merito, nel caso in esame, hanno adempiuto conmotivazione attenta e puntuale, in relazione al contenuto di tutte le intercettazioni,telefoniche e ambientali, utilizzate a fondamento della decisione.Come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite, infatti, le dichiarazioniautoaccusatorie ed eteroaccusatorie registrate nel corso di attività di intercettazioneregolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essereprevisti dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015,Sebbar, Rv. 263714).Puntuale applicazione di tali principi si rinviene, con riferimento ai reati dicriminalità organizzata, in Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Rv. 278590, secondo cui, intema di associazione a delinquere di stampo mafioso, i contenuti informativi provenientida intercettazioni di conversazioni tra soggetti intranei all’associazione, relativi a fattidirettamente attinenti a settori vitali della cosca, sono utilizzabili in modo diretto e noncome mere dichiarazioni de relato, perché espressione di un patrimonio conoscitivocondiviso derivante dalla circolazione all’interno del sodalizio di informazioni e notizierelative a fatti di interesse comune agli associati.9.

Con particolare riferimento al reato associativo, di cui sono chiamati arispondere diversi degli attuali ricorrenti, va preliminarmente osservato che lasussistenza del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, nelle diverseforme in cui la fattispecie legale declina le modalità di partecipazione del singolo alsodalizio, in qualità di semplice partecipe (art. 416-bis, co. 1, cod. pen.) ovvero diorganizzatore, dirigente o promotore (art. 416-bis, co. 2, cod. pen.), prescinde, al paridell’ipotesi non qualificata, dalla commissione dei reati-fine, essendo sufficiente alla suaconsumazione, come da tempo affermato dalla dottrina e dalla prevalentegiurisprudenza, condivise dal [OSCURATO:PERSONA], la costituzione del vincolo tra i sodali con ilprogramma di creare una forza di intimidazione al fine di utilizzarla per il perseguimentodegli obiettivi associativi (cfr. Sez. 1, n. 9859 del 01/07/1987, Rv. 176676; Sez. 1, n.6330 del 21/10/1986, Rv. 176087).

Ciò non esclude, ma limita al piano probatorio, larilevanza della accertata partecipazione di determinati soggetti ai reati-fineeffettivamente realizzati nel giudizio relativo all’esistenza del vincolo associativo (cfr. Sez.2, 13/07/1999, Amaro; Sez. 5, 14/09/1991, Monaco; Sez. 6, 23/11/2004, Tahiri).Non bisogna, tuttavia, trascurare il carattere speciale del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., sul quale concordano dottrina e giurisprudenza, evidenziando come esso sicaratterizzi, sotto il profilo attivo, per l’utilizzazione da parte degli associatidell’intimidazione nascente dal vincolo associativo e, sotto il profilo passivo, per lacondizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.La tipicità della fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. si coglie, dunque, nontanto negli scopi, pure essenziali per l’esistenza del reato, perseguiti dai consociati, che,come emerge dalla formulazione del terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen., possonoessere rappresentati, a differenza di quanto previsto dall’art. 416 cod. pen., anche daeventi diversi dalla commissione di delitti e, in ipotesi, persino leciti, inseriti tuttavianell’orbita dell’illecito penale proprio in conseguenza delle modalità mafiose con cuivengono realizzati, quanto piuttosto nelle modalità attraverso cui l’associazione decide dimanifestarsi e concretamente si manifesta: l’intimidazione e il conseguente insorgere neiterzi di una situazione di soggezione, che può derivare anche dalla sola conoscenza dellapericolosità del sodalizio mafioso (cfr. Sez. 1, n. 3223 del 10/02/1992, Rv. 189665; Sez.1, n. 6784 del 01/04/1992, Rv. 190539).Se, dunque, l’elemento tipizzante del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. sipresenta nei termini appena indicati, può affermarsi che, partendo dalla tradizionalenozione della partecipazione all’associazione per delinquere quale condotta a formalibera, per cui qualunque azione, purché dotata di efficacia causale rispetto all’eventotipico, è costitutiva della materialità del fatto (cfr. Sez. 1, 27/01/1986, Scala), lapartecipazione ad un sodalizio criminoso di stampo mafioso può configurarsi attraversouna molteplicità di contributi, costituenti, al tempo stesso, sul piano probatorio,altrettanti indici rivelatori dell’esistenza del vincolo associativo, tutti contrassegnati dallaintervenuta “messa a disposizione” del singolo in favore dell’associazione.La condotta di partecipazione ad un’associazione per delinquere, per esserepunibile, non può tuttavia esaurirsi in una mera manifestazione di volontà del singolo diaderire all’associazione già costituita, occorrendo la prestazione di un effettivo contributoche può essere anche minimo e assumere qualsiasi forma o contenuto, purché destinatoa fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento dei suoiscopi (cfr. Sez. 2, n. 2350 del 21/12/2004, Rv. 230718).Può dunque affermarsi, conclusivamente, che, in tema di associazione di stampomafioso, la permanente disponibilità al servizio dell’organizzazione mafiosa,indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione e, quindi, dell’acquisizione dellaqualifica di “uomo d’onore”, rappresenta un univoco sintomo di inserimento strutturalenella compagine associativa e, quindi, di vera e propria partecipazione, sia pure a unlivello minimale, al sodalizio delinquenziale, mentre la formalizzazione mediante laqualifica di “uomo d’onore” costituisce uno stadio più evoluto nella progressione delsoggetto all’interno dell’organigramma del sodalizio (cfr. Sez. 5, n. 6101 del 21/11/2003,Rv. 228058).Ciò appare pienamente conforme ai principi affermati dalla nota sentenza Manninodelle Sezioni Unite, che, evidenziando la natura dinamica del contributo che il singolosodale deve apportare alla compagine associativa perché esso possa essere definito intermini di partecipazione ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., ne individua l’essenzaproprio nella messa a disposizione del singolo in favore del sodalizio per il perseguimentodei comuni fini criminosi.Ha infatti affermato il [OSCURATO:PERSONA] che, in tema di associazione di tipomafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabilee organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare,più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione delquale l’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizionedell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.La partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base dimafiosa, possa logicamente inferirsi l’appartenenza nel senso indicato, purché si tratti diindizi gravi e precisi, tra i quali, a titolo esemplificativo, i comportamenti tenuti nellepregresse fasi di osservazione e prova, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica diuomo d’onore, la commissione di delitti-scopo e altri significativi facta concludentia,idonei, senza alcun automatismo probatorio, a fornire la dimostrazione della stabilepermanenza del vincolo (cfr. Sez.

U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670;Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, Rv. 238839).In tale solco interpretativo si inseriscono decisioni più recenti, nelle quali si èevidenziato che, ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione adun’associazione di tipo mafioso, l’investitura formale o la commissione di reati-fine noncostituiscono elementi essenziali, rilevando invece la stabile e organica compenetrazionedel soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi tramite una letturaunitaria e non atomistica degli elementi rivelatori del ruolo dinamico svolto all’internodello stesso, emergenti anche da significativi facta concludentia.Non è pertanto necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista dispecifici atti esecutivi del programma criminoso o di altre condotte idonee a rafforzarne lastruttura operativa, essendo sufficiente che egli assuma, o gli venga riconosciuto, il ruolodi componente del gruppo criminale; qualora manchi la dimostrazione di un inserimentoformale all’interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata anchedal compimento di una o più attività significative nell’interesse dell’associazione (cfr. Sez.5, n. 32020 del 16/03/2018, Rv. 273571; Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Rv. 276122).Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cuiil soggetto entra a far parte dell’organizzazione criminale, senza che sia necessario ilcompimento di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché,trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l’offesa all’ordine pubblico èsufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, mediante la c.d. messa a disposizione,idonea di per sé a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere lepotenzialità operative, la capacità di intimidazione e la forza di infiltrazione del sodalizionel tessuto sociale (cfr. Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Rv. 276897).Se ciò è vero, è altresì vero che il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., pur nellasua peculiarità, resta pur sempre un reato associativo, trovando pertanto applicazioneanche in relazione a tale fattispecie il consolidato insegnamento secondo cui, in tema diassociazione per delinquere, è consentito al giudice dedurre la prova dell’esistenza delsodalizio dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loromodalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta concretamente l’operativitàdell’associazione (cfr. Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Rv. 285126).Va infine segnalato il recente arresto delle Sezioni Unite secondo cui la condotta dipartecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimentodell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifichecaratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione in favore delsodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

In tale prospettiva si è affermatoche anche l’affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa,ove risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza e degli elementidi contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un pattoreciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente traaffiliato ed associazione (cfr. Sez.

U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).Nella medesima prospettiva si è precisato che l’appartenenza di un soggetto ad unsodalizio criminale può essere desunta anche dalla partecipazione ad un solo reato-fine,quando il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano tali da evidenziare la sussistenza delvincolo associativo, situazione che può verificarsi quando quel ruolo non avrebbe potutoessere affidato a soggetti estranei oppure quando l’autore del singolo reato utilizzi mezzie sistemi propri del sodalizio, dimostrando di poterne disporre autonomamente qualemembro dell’organizzazione e non già come soggetto cui essi siano stati occasionalmentemessi a disposizione (cfr. Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Rv. 283311).Va altresì ribadito il consolidato orientamento secondo cui la distinzione trapartecipazione all’associazione mafiosa e concorso esterno non ha natura meramentequantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria,sicché deve essere qualificato come contributo partecipativo quello del soggetto cui siastato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se non abbia mai avuto occasione disulla cui disponibilità il sodalizio non possa fare affidamento e che venga di volta in voltacoinvolto per il compimento di specifiche condotte agevolatrici, concordate sulla base diautonome determinazioni (cfr. Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Rv. 280458; Sez. 2, n.34147 del 30/04/2015, Rv. 264625).Nessun particolare problema si pone, infine, in ordine all’elemento soggettivo delreato, essendo pacifico l’insegnamento secondo cui, nel delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen., esso è rappresentato dal dolo specifico, caratterizzato dalla cosciente volontà dipartecipare all’associazione con il fine di realizzarne il particolare programma e dallapermanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e diessere disponibile ad adoperarsi per l’attuazione del comune programma delinquenzialemediante qualsiasi condotta idonea alla conservazione o al rafforzamento della strutturaassociativa (cfr. Sez. 1, n. 2348 del 18/05/1994, Rv. 198328).9.1.

Un’altra questione ricorrente in alcuni dei ricorsi proposti riguarda la stessasussistenza dell’associazione per delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1),contestata dai ricorrenti.Trattandosi di un sodalizio che, secondo la ricostruzione offerta da entrambi igiudici di merito, è sorto sulle ceneri di una precedente organizzazione mafiosa,denominata “clan [OSCURATO:PERSONA]” o “clan [OSCURATO:PERSONA]”, operante nell’area dell’Avellinese, sulla cuipregressa esistenza nessun rilievo critico è stato formulato dai ricorrenti, la questione didiritto sottoposta all’esame del [OSCURATO:PERSONA] deve essere risolta conformemente ai principiaffermati dalla giurisprudenza di legittimità.

In base a tali principi, infatti, in tema dicriminalità di tipo mafioso, anche le “nuove” associazioni possono rientrare nellaprevisione dell’art. 416-bis cod. pen., purché presentino le caratteristiche tipiche delle“mafie storiche”, sia pure riproducendo il fenomeno associativo con minore intensità edestensione, avuto riguardo alla complessità dell’organizzazione, all’ambito territoriale diriferimento e alle attività interessate, fermo restando che deve essere concretamentedimostrata la capacità della nuova associazione di esercitare forza intimidatrice e dideterminare una condizione di assoggettamento omertoso (cfr. Sez. 6, n. 18125 del22/10/2019, Rv. 279555).Come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai finidella configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso, ove si tratti di unastruttura autonoma e originale operante in un territorio limitato (c.d. mafia locale), ènecessario accertare in concreto la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo, laquale, per la sua natura a forma libera, può manifestarsi tanto mediante minacce allavita o all’incolumità personale, quanto attraverso condotte idonee a incidere sullecondizioni esistenziali, economiche o lavorative dei destinatari, comprimendonecoattivamente i diritti fondamentali, anche di natura relazionale (cfr. Sez. 2, n. 10255 del29/11/2019, Rv. 278745 – 02).Ne consegue che, mentre per le mafie “storiche” l’esistenza del sodalizio risultagià giudizialmente accertata, sicché è sufficiente verificare la condotta partecipativa deisingoli imputati, nel caso delle “nuove mafie” o delle “mafie atipiche” il thema probanduminveste innanzitutto il carattere mafioso dell’associazione e, quindi, l’utilizzazione delmetodo mafioso e la sussistenza di un programma criminale riconducibile al paradigmadelineato dall’art. 416-bis, terzo e sesto comma, cod. pen. (fattispecie relativa aun’organizzazione autonoma e originale operante in un territorio limitato, qualificatacome “mafia locale”: cfr. Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, Rv. 285908 – 02).Va infine segnalata, per completezza espositiva, una recente decisione nella qualequesta Corte, approfondendo le modalità di manifestazione del vincolo associativo, haaffermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, la figura del “gruppo mafioso asoggettività differente”, caratterizzata dalla peculiarità della sua formazione, dallapresenza al suo interno, con ruolo organizzativo, di un soggetto già condannato consentenza definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e dalla forza intimidatricederivante da tale presenza, integra una fattispecie associativa intermedia tra mafie nuovee mafie storiche, necessariamente dotata della capacità di esteriorizzare il proprio potereintimidatorio e di imporre una nuova e diffusa condizione di omertà, mutuando, pergemmazione, i caratteri tipici dell’organizzazione in precedenza operante sul medesimoterritorio (cfr. Sez. 2, n. 24901 del 17/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286689 – 02).contestare la sussistenza dell’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1).Sul punto, la Corte territoriale ha reso una motivazione né lacunosa némanifestamente illogica, ma, al contrario, pienamente conforme ai criteri elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di “mafie nuove” (cfr. pp. 146-168).In particolare, la Corte di appello ha esaminato una pluralità di elementi diindubbio valore sintomatico che, valutati nel loro complesso, delineano l’esistenza di ungruppo criminale organizzato di natura camorristica, denominato “[OSCURATO:PERSONA]”,sorto dalla crisi del “clan [OSCURATO:PERSONA]”, operante nel territorio avellinese, dedito allacommissione di numerosi reati in materia di estorsioni e usura, caratterizzato da unasignificativa capacità intimidatrice e dotato di armi.9.2.

Al riguardo, va innanzitutto osservato che, come evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 147), l’esistenza e l’operatività di tale sodalizio camorristico sono stateaccertate dalla sentenza pronunciata in data 26.1.2021 in sede di giudizio abbreviato dalGiudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti deicoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che avevano deciso di definire la loroposizione attraverso il rito alternativo), legittimamente acquisita agli atti, senza che sulpunto sia stata sollevata alcuna eccezione dai ricorrenti.Tale sentenza, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli degli stessifatti oggetto del presente procedimento, vale a dire della partecipazione all’associazionecamorristica denominata "[OSCURATO:PERSONA]", di cui al capo 1., e della commissione deireati di usura aggravata di cui ai capi 8., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 22., 31., 33.,35., 36.,

37. e 38., era stata riformata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, dallasentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 31.10.2022, successivamenteannullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 7947 del 26.10.2023, conesclusivo riferimento, ancora una volta, al trattamento sanzionatorio.Nel dichiarare inammissibili i motivi di ricorso articolati da [OSCURATO:PERSONA] eGalluccio [OSCURATO:PERSONA], volti a contestare la decisione dei giudici di merito che avevanoaffermato l'esistenza dell'associazione camorristica denominata "[OSCURATO:PERSONA]",delineando il ruolo svolto dai ricorrenti all’interno del sodalizio, il giudice di legittimitàrilevava come le risultanze processuali avessero evidenziato “la nascita del sodalizio dicui si tratta, in occasione della detenzione dei capi storici del clan [OSCURATO:PERSONA] (la cuiesistenza è stata accertata in giudizio già nel 2003), condannati all'ergastolo, allorché ilpregiudicato [OSCURATO:PERSONA] aveva creato un nuovo gruppo criminale, reclutandovecchi esponenti dal predetto clan ed altri personaggi della malavita avellinese.In particolare, le risultanze del proc. 21885/17 rgnr, interessanti più direttamentela posizione dei ricorrenti, hanno consentito di rilevare come il "[OSCURATO:PERSONA]"abbia reinvestito nell'usura i proventi delle attività illecite”.Orbene, in ordine ai criteri di valutazione delle sentenze passate in giudicatoacquisite ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., si osserva che, secondo il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza definitiva resa in altroprocedimento penale, acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., può essereutilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell’intervenuta condanna oassoluzione, ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restandol’autonomia del giudice nel valutarne il contenuto unitamente agli altri elementi di provaacquisiti nel giudizio, in rapporto all’imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi.L’elemento di prova rappresentato dal giudicato penale acquisito ai sensi dell’art.238-bis cod. proc. pen., infatti, va considerato alla stregua del criterio valutativo fissatodall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che ne condiziona l’efficacia probatoria allaconferma del relativo contenuto rappresentativo da parte di “altri elementi di prova”, eha ad oggetto non solo il “fatto” direttamente riferibile alla statuizione fissata neldispositivo, ma anche ogni acquisizione fattuale evidenziata nel corpo della motivazione(cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Rv. 275517; Sez. 5, n. 5618 del14/04/2000, Rv. 216306).Va inoltre ricordato che le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell’art. 238-biscod. proc. pen. sono utilizzabili anche nei confronti di soggetti rimasti estranei aiprocedimenti nei quali sono state pronunciate, purché ciò non si traduca in un espedientevolto ad aggirare un divieto probatorio ovvero una causa di inutilizzabilità espressamenteprevista, come accade, ad esempio, nel caso in cui siano utilizzate dichiarazioni rese"contra alios" da chi si sia sempre sottratto all’esame dell’imputato e del suo difensore,contenute in una sentenza irrevocabile legittimamente acquisita ai sensi dell’art. 238-biscod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 7993 del 13/11/2012, Rv. 255058 – 01; Sez. 5, n. 36080del 27/03/2015, Rv. 264862 – 01).La circostanza che la richiamata sentenza della Suprema Corte abbia dispostol’annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Napoli limitatamente altrattamento sanzionatorio non incide sul valore probatorio delle sentenze di merito,derivante dalla formazione del giudicato in punto di affermazione della responsabilitàdegli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Come è noto, infatti, in caso di annullamento parziale con rinvio da parte dellaCorte di cassazione, le parti della decisione non oggetto di annullamento, non inconnessione essenziale con quelle per le quali è stato disposto il nuovo giudizio,acquistano autorità di cosa giudicata, indipendentemente dall’espressa declaratoria in talsenso nel dispositivo della sentenza rescindente, sicché, qualora l’annullamento abbiariguardato unicamente aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, diviene irrevocabilel’accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all’imputato (cfr. Sez.1, n. 47344 del 05/12/2024, Rv. 287290 – 01).Risulta, dunque, assistita da piena efficacia probatoria l’esistenza, nel territorio diAvellino e nelle zone limitrofe, di un’associazione per delinquere di stampo camorristicodenominata “[OSCURATO:PERSONA]”, dedita allo svolgimento di attività usurarie, sorta periniziativa di [OSCURATO:PERSONA] dopo la crisi irreversibile del “clan [OSCURATO:PERSONA]”, inprecedenza egemone nel medesimo territorio, nonché la consumazione dei reati di usuraaggravata contestati ai capi 8., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 22., 31., 33., 35., 36.,37. e 38.Allo stesso tempo appare incontestato e incontestabile, perché coperto dalgiudicato, il fatto storico dell’intervenuta condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reatoassociativo e per i reati di usura appena richiamati.Su tale base probatoria, di per sé non sufficiente, la Corte territoriale ha innestatoulteriori e significative risultanze processuali che non solo confermano i fatti sui quali si èformato il giudicato, ma attestano autonomamente l’esistenza del sodalizio di stampocamorristico in esame.Valore decisivo, sotto tale profilo, assume il contenuto delle numeroseintercettazioni, pienamente utilizzabili alla luce dei principi già richiamati al punto

8. dellapresente motivazione, tra le quali spiccano le conversazioni aventi come principaleprotagonista [OSCURATO:PERSONA] e i suoi interlocutori, spesso appartenenti alla sua cerchiafamiliare più stretta: la moglie, la sorella e il cugino.Pur non essendo questa la sede per procedere a un esame analitico dellenumerose conversazioni intercettate, che hanno formato oggetto di approfonditavalutazione da parte di entrambi i giudici di merito, attraverso un percorso argomentativoimmune da vizi logici e coerente con il significato, talora del tutto esplicito, delleespressioni utilizzate da soggetti inconsapevoli di essere intercettati, appare comunqueopportuno evidenziare che tali conversazioni possono essere ricondotte a quattro distintigruppi.Innanzitutto, vi sono le conversazioni nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] si soffermaspecificamente sulla struttura e sull’operatività dell’associazione camorristica in esame,facendone risalire la genesi alla dissoluzione del “clan [OSCURATO:PERSONA]”; individuandonel’organigramma, la struttura organizzativa prescelta per renderla il più possibile immuneda eventuali defezioni degli associati e le mire egemoniche sul territorio dell’Avellinese;spiegando le ragioni per cui il sodalizio aveva deciso di impegnarsi più attivamente nelsettore dell’usura, ritenuto meno rischioso e più remunerativo del traffico di sostanzestupefacenti; individuando in [OSCURATO:PERSONA], indicato come soggetto “formatosi” sottol’egida del “clan [OSCURATO:PERSONA]” e identificato proprio grazie ai particolari riferiti dal [OSCURATO:PERSONA] inalcune conversazioni intercettate, puntualmente riscontrati dagli organi investigativi, unodei vertici del nuovo sodalizio, con il quale intratteneva rapporti costanti, sino aincontrarlo personalmente anche nel periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto alla misuradi prevenzione della sorveglianza speciale; attribuendo infine a sé stesso il ruolo direferente del sodalizio camorristico nel settore delle estorsioni nell’area dell’[OSCURATO:PERSONA],assegnatogli dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], avendo accettato, mentre era costretto aversare al gruppo criminale, da lui efficacemente definito in una conversazione “quelli diAvellino”, la somma di euro 2.000,00 mensili a saldo di un debito contratto in passato, laproposta di entrare a far parte della consorteria camorristica, con conseguentecessazione di tale obbligo.Vanno poi considerate le conversazioni che dimostrano come il sodaliziocamorristico fosse stabilmente dedito alla consumazione di estorsioni nel territorio sulquale esercitava il proprio predominio.

Ad alcune di tali attività aveva fornito un direttocontributo lo stesso [OSCURATO:PERSONA], come si vedrà meglio in seguito.

In particolare, nell’importanteconversazione n. 10926 del 17.7.2015, intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], pregiudicato diBagnoli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nel sottolineare che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicaticon i rispettivi nomi di battesimo, avevano ormai assunto il controllo di Avellinorichiesta a titolo di tangente alle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici operanti sulterritorio.In tale contesto si colloca la conversazione n. 15359 del 20.12.2015 tra [OSCURATO:PERSONA] eMoscariello [OSCURATO:PERSONA], caratterizzata dall’assoluta chiarezza delle affermazioni rese dalprimo, che non richiedono alcun particolare sforzo interpretativo.In siffatta conversazione, infatti, come rileva la Corte territoriale, “il primo riferivaal [OSCURATO:PERSONA] che si doveva avanzare una richiesta diretta ai [OSCURATO:SOCIETA] dicendo loro “aMontella ci sta la camorra” e non limitarsi a fare un’azione intimidatoria come mettereuna tanica di benzina vicino a qualche mezzo” (cfr. pp. 31-32).Devono, ancora, essere prese in considerazione le conversazioni che testimonianola forza intimidatrice del sodalizio in esame e la sua inequivoca natura camorristica.Sotto tale profilo assumono particolare rilievo le conversazioni dalle quali emergeche, in data 6.10.2015, presso il caseificio di [OSCURATO:PERSONA], si era svolta una riunione alla qualeavevano partecipato, oltre allo stesso [OSCURATO:PERSONA], la sorella [OSCURATO:PERSONA], Dello RussoCarlo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelcorso della quale, come evidenziato dal giudice di secondo grado, “veniva intimato aMoscariello [OSCURATO:PERSONA] di farsi da parte, “suggerimento” che il [OSCURATO:PERSONA] accettava (“avevafatto la pecora”) avendo compreso i rischi che correva a mettersi contro l’organizzazionefacente capo a [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva già deciso di gambizzarlo se non si fossepiegato alle esigenze del clan)”.Nella medesima prospettiva si colloca l’ulteriore episodio valorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], concernente l’esplosione di un colpo di arma da fuoco contro l’autovettura diDello [OSCURATO:PERSONA], eseguita su mandato di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di unsoggetto ritenuto vicino agli ambienti criminali di [OSCURATO:PERSONA], “per indurlo atirarsi indietro da qualsiasi iniziativa personale” non previamente approvata dal sodalizio.Non da ultimo, va segnalato il colloquio intercettato il 30.9.2019 presso la casacircondariale di Parma tra [OSCURATO:PERSONA], lì detenuto, e il figlio [OSCURATO:PERSONA],che il giudice di appello, con valutazione dotata di intrinseca coerenza logica, ha ritenutouna “formidabile conferma” dell’ipotesi accusatoria, dimostrando obiettivamentel’avvenuto passaggio di consegne tra il “clan [OSCURATO:PERSONA]”, al cui vertice era collocatoGenovese [OSCURATO:PERSONA], e il “[OSCURATO:PERSONA]”.Invero, a fronte delle rimostranze del figlio [OSCURATO:PERSONA], il quale attribuiva a GaldieriPasquale la responsabilità di una serie di atti intimidatori consistiti nell’esplosione di colpidi arma da fuoco che avevano attinto l’autovettura del fratello [OSCURATO:PERSONA] e altreautovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze dell’abitazione dello zio GenoveseAntonio, il vecchio capo, nel ricordare l’originaria vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] al “clanGenovese”, del quale era stato un suo “pupillo” (confermando sul punto quanto riferito daNigro [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni intercettate), e preoccupato per possibili attentati aidanni del figlio, lo esortava a ricercare un accordo con il nuovo sodalizio, prendendo cosìgruppo guidato da [OSCURATO:PERSONA].Non vi è dubbio che la conversazione si riferisse a [OSCURATO:PERSONA] e agliesponenti del “[OSCURATO:PERSONA]”.

Da un lato, infatti, [OSCURATO:PERSONA] richiamava unpreciso episodio che aveva in passato coinvolto [OSCURATO:PERSONA], vale a dire il ferimentodi [OSCURATO:PERSONA], fatto per il quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato effettivamente sottoposto aprocedimento penale; dall’altro, [OSCURATO:PERSONA] dimostrava di essere perfettamentea conoscenza delle vicende riguardanti il sodalizio guidato dal [OSCURATO:PERSONA], tanto dapreannunciare al padre l’imminente arresto dei componenti del “[OSCURATO:PERSONA]”,effettivamente eseguito il successivo 14.10.2019 in forza dell’ordinanza di custodiacautelare emessa il 17.9.2019 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale diNapoli nei confronti degli attuali ricorrenti.Vanno, infine, considerate le conversazioni che, unitamente agli ulteriori esiti dellericorrenti chiamati a rispondere dei singoli episodi di usura aggravata, di ricondurre al“[OSCURATO:PERSONA]” la capillare attività usuraria avente il proprio centro operativonell’autorimessa “[OSCURATO:PERSONA]”, ubicata in [OSCURATO:PERSONA], alla via Dalmazia.A fronte di tale complessa e articolata motivazione, già di per sé ampiamentesufficiente, anche prescindendo dagli ulteriori episodi valorizzati dalla Corte territoriale, adimostrare l’esistenza e l’operatività del “[OSCURATO:PERSONA]”, i rilievi difensivi risultanonon soltanto infondati, ma anche, alla luce dei principi illustrati ai punti

4. e

4.3. dellapresente motivazione, largamente versati in fatto e non rispettosi dei limiti chegovernano il sindacato di legittimità in presenza di una decisione di “doppia conforme”.9.3.

Un altro punto sul quale occorre soffermarsi in via generale riguarda lefunzioni di promozione, direzione e organizzazione del sodalizio mafioso di cui al capo 1.Al riguardo, va ribadito il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, secondo cui l'elemento materiale del delitto di associazione per delinquereconsiste nell'associarsi di tre o più persone al fine di commettere una pluralità di delitti,senza che siano necessarie una distribuzione gerarchica delle funzioni, l'esistenza di unrapporto di subordinazione o la presenza di un capo ovvero di un organizzatore, figureche la norma, al pari dei promotori e dei costitutori, configura come eventuali,prevedendone la condotta quale autonoma e più grave fattispecie criminosa (cfr., explurimis, da ultimo, Sez. 2, n. 1791 del 17/12/2024, Rv. 287446 – 01).L'elaborazione giurisprudenziale ha progressivamente avvertito la necessità didistinguere le diverse e più gravi figure soggettive contemplate dall'art. 416-bis, comma2, cod. pen., accomunate dal legislatore sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.In particolare, si è affermato che: 1) nel reato di associazione per delinquere,"capo" è non soltanto il vertice dell'organizzazione, ove questo esista, ma anche colui chesvolga funzioni direttive e risolutive nella vita del gruppo criminale e nel suo concretooperare in relazione ai programmi delittuosi perseguiti (nella fattispecie, sono statiritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis,comma 2, cod. pen. a carico dell'indagato che svolgeva il ruolo di risolutore dicontroversie di particolare rilievo concernenti l'assegnazione di aree di competenza per larealizzazione di lavori edili e attività di "movimento terra": cfr. Sez. 2, n. 7839 del12/02/2021, Rv. 280890 – 01); 2) in tema di associazione di tipo mafioso, la qualità diorganizzatore può essere attribuita al soggetto che, pur privo di una formale posizioneapicale, sia chiamato a curare o rafforzare, con un margine di autonomia gestionalericonosciuto all'interno del sodalizio, una branca o un settore dell'attività della compaginecriminale ovvero a predisporre i mezzi o le modalità esecutive dei singoli reati-fine (cfr.Sez. 5, n. 2268 del 06/11/2025, Rv. 289232 – 01); 3) in tema di associazione di tipomafioso, risponde del più grave delitto di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. ilreggente di una cosca di 'ndrangheta nominato sostituto dal capo cosca detenuto e daquesti incaricato delle trattative con esponenti di altri gruppi criminali per la spartizionedei profitti illeciti ovvero di portare a termine le attività estorsive affidategli, esercitandole funzioni di guida e di comando proprie del capo nonché quelle dell'organizzatore cheassicura il funzionamento e l'operatività del sodalizio (cfr. Sez. 2, n. 4822 del15/11/2022, Rv. 284389 – 04); 4) in tema di reato associativo, riveste il ruolo dipromotore non soltanto chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a séle prime adesioni e i primi consensi partecipativi, ma anche chi contribuisca ad accrescerela capacità criminale del gruppo già costituito, determinando l'adesione di ulteriorisoggetti all'associazione e ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programmacriminoso.

In motivazione la Corte ha precisato che il ruolo del promotore non richiede lapartecipazione alla complessiva attività di gestione dell'associazione né l'esercizio difunzioni decisionali, trattandosi di condotte che caratterizzano, invece, le distinte figuredell'organizzatore e del capo (cfr. Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Rv. 268962 – 01).Può, in conclusione, affermarsi che l’art. 416-bis, comma 2, cod. pen. contemplatre distinte figure qualificate interne all’associazione di tipo mafioso, rappresentate dalpromotore, dall’organizzatore e dal capo dell’associazione.

Per la configurabilità diciascuna di esse è richiesto un quid pluris rispetto alla mera partecipazione al sodalizio,individuabile nell’esercizio di poteri decisionali, di direzione, di coordinamento o dicontrollo dell’attività associativa, ovvero nello svolgimento di funzioni di rappresentanzadella compagine criminale verso l’esterno.

Si tratta di ruoli che, pur assumendo contenutidifferenti nella concreta esperienza del sodalizio e potendo manifestarsi all’interno diassetti organizzativi tanto rigidamente gerarchici quanto caratterizzati da strutture piùflessibili e orizzontali, presuppongono in ogni caso il riconoscimento in capo al soggettoagente di un apprezzabile grado di autonomia operativa e decisionale e l’attribuzione dicompiti idonei a incidere in maniera significativa sulla costituzione, sul funzionamento,sul rafforzamento o sulla direzione dell’associazione.9.4.

Un’altra questione di diritto proposta da diversi dei ricorrenti condannati per ildelitto associativo di cui al capo

1. riguarda la ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante dell’associazione armata prevista dall’art. 416-bis, comma 4, cod. pen.Anche sotto tale profilo, il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità consente di affermare alcuni principi dai quali il [OSCURATO:PERSONA] non ritiene di doversidiscostare.Come affermato da un condivisibile orientamento maturato nell’ambito dellagiurisprudenza di questa Corte, in tema di associazione di tipo mafioso, ai fini dellaconfigurabilità della circostanza aggravante della disponibilità di armi, mentre per le c.d.mafie "storiche" la stabile dotazione di armi può essere desunta anche dalle risultanzeemerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, per le mafie "non tradizionali" o"atipiche" è necessario l’accertamento della concreta disponibilità di un armamento,desumibile, anche in assenza dell’esatta individuazione delle armi, alternativamente dafatti di sangue commessi dal gruppo criminale, dal contenuto delle intercettazioni ovveroda fonti dichiarative (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, Rv. 285908 –05).Quanto al criterio di imputazione soggettiva della circostanza aggravante, vannoribaditi i principi affermati anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondocui, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravantedella disponibilità di armi prevista dall'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. è configurabilenei confronti di ogni associato che sia consapevole del possesso di armi da parte delsodalizio ovvero lo ignori per colpa, assumendo rilievo, ai fini dell’accertamento di taleprofilo soggettivo, anche il fatto notorio della stabile disponibilità di strumenti di offesa daparte delle organizzazioni mafiose (cfr. Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Rv. 288336 –01; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 278010 – 01).Tanto premesso, infondati appaiono i rilievi difensivi con i quali si contesta lasussistenza della circostanza aggravante in esame, ritenuta dalla Corte territoriale conmotivazione ampia, coerente e priva di vizi logici (cfr. pp. 198-199).Molteplici sono, infatti, gli elementi valorizzati dai giudici di merito, conargomentazione conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, chedimostrano la concreta disponibilità di armi da fuoco da parte del “[OSCURATO:PERSONA]”.Si pensi, in particolare: 1) alla decisione assunta da [OSCURATO:PERSONA] di“gambizzare” [OSCURATO:PERSONA] qualora questi non si fosse piegato alle esigenze delsodalizio camorristico, circostanza richiamata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corso dellariunione del 6.10.2015 tenutasi presso il caseificio di [OSCURATO:PERSONA]; 2) all’attentato intimidatorioconsumato, su mandato di [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la cuiautovettura era stata attinta da un colpo di arma da fuoco “per indurlo a tirarsi indietroda qualsiasi iniziativa personale” non approvata dal sodalizio camorristico (di entrambi gliepisodi si è già parlato sopra della presente motivazione, alla quale si rinvia, e se neparlerà ancora in seguito); 3) alle conversazioni n. 2033 del 25.10.2018 e nn. 2035 e2036 del 26.10.2018, oggetto di intercettazione ambientale presso l’abitazione di GaldieriPasquale, dalle quali la Corte territoriale, con argomentazione dotata di intrinsecacoerenza logica, ha desunto che gli interlocutori, identificati in [OSCURATO:PERSONA], PaganoBeniamino e [OSCURATO:PERSONA], stessero discutendo di armi già nella disponibilità delsodalizio ovvero da acquistare per destinarle alle esigenze del clan, in ragione dei terminiutilizzati, inequivocabilmente riferibili ad armi da fuoco, quali “parabellum”, “tamburo”,“colpi da sparare”, “sette e sessantacinque”, “Glock” e “380 Glock”; 4) alla detenzionediretta di una pistola da parte di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a sequestro, come sivedrà in seguito; 5) alla disponibilità, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diuna pistola anch’essa funzionale alle attività del sodalizio camorristico, circostanza dellaquale si dirà in prosieguo; 6) alla conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] al cognato [OSCURATO:PERSONA] di essersi attivato, nell’interesse del propriogruppo di appartenenza (“i compagni di [OSCURATO:PERSONA]”), per reperire armi, recandosi a tal finea Villamaina per incontrare [OSCURATO:PERSONA] e a Frigento per incontrare [OSCURATO:PERSONA];7) alla conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] commentava con GalluccioElpidio, condannato con sentenza passata in giudicato, come già ricordato, per lapartecipazione all’associazione camorristica di cui al capo 1., un’azione estorsivarealizzata mediante l’utilizzo di un’arma e non andata a buon fine; 8) alla già menzionataconversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale iltimore manifestato dal vecchio capoclan che il figlio potesse cadere vittima di un agguatoda parte degli uomini del “[OSCURATO:PERSONA]” trovava evidente fondamento nellaconsapevolezza che la nuova consorteria camorristica disponesse di armi da fuoco,circostanza ulteriormente confermata dall’utilizzo di tali armi negli episodi intimidatoririferiti dal figlio.Con particolare riferimento al criterio di imputazione soggettiva della circostanzaaggravante in esame, la verifica del rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità sopra richiamati sarà compiuta in sede di esame delle posizioni dei singoliricorrenti che hanno specificamente dedotto la relativa eccezione.10.

Tenuto conto della pluralità di episodi di usura aggravata contestati allamaggior parte dei ricorrenti, appare opportuno evidenziare sin d’ora i principi ai quali ilCollegio intende uniformarsi nella relativa disamina, anzitutto al fine di esaminarel’eccezione formulata da alcuni ricorrenti che contestano l’affermazione di responsabilitàpronunciata nei loro confronti sul presupposto di non avere preso parte alla stipulazionedel patto usurario.Va ribadito, sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui risponde del delitto di usura a titolo di concorso anche colui che,in un momento successivo al perfezionamento dell’accordo usurario, avendo ricevutol’incarico di recuperare il credito, ne ottenga il pagamento, trattandosi di reato a condottafrazionata o a consumazione prolungata (cfr. Sez. 1, n. 17029 del 12/12/2022, Rv.284402 – 01).Il delitto di usura si configura, infatti, come reato a condotta frazionata o aconsumazione prolungata, poiché i pagamenti effettuati dalla persona offesa inesecuzione del patto usurario concorrono a integrare il fatto penalmente rilevante e nesegnano il momento consumativo sostanziale, non potendo essere qualificati quali postfacta non punibili dell’illecita pattuizione.

Ne consegue che rispondono a titolo di concorsonel reato anche i soggetti estranei all’accordo originario che intervenganosuccessivamente, dando impulso alle attività finalizzate al recupero dei crediti rimastiinsoluti e al conseguimento dell’illecito vantaggio usurario (cfr. Sez. 2, n. 40380 del11/06/2015, Rv. 264887 – 01; Sez. 2, n. 37693 del 04/06/2014, Rv. 260782 – 01).Come ulteriormente precisato da Sez. 5, n. 42849 del 24/06/2014, Rv. 262308 –01, risponde del delitto di concorso in usura il soggetto che, pur intervenendosuccessivamente alla conclusione del patto usurario, ricevuto l’incarico di recuperare ilcredito, riesca ad ottenerne il pagamento; ove, invece, il recupero non venga conseguito,l’incaricato risponde del delitto di favoreggiamento personale ovvero, nel caso di impiegodi violenza o minaccia nei confronti del debitore, del delitto di estorsione, poiché, in taliipotesi, il momento consumativo dell’usura resta quello originariamente coincidente conla pattuizione.Quanto alla sussistenza dello stato di bisogno della persona offesa, il Collegioritiene di aderire all’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità,efficacemente sintetizzato da Sez. 2, n. 51670 del 23/11/2023, Rv. 285670 – 01,secondo cui tale condizione può essere provata anche attraverso la sola entità degliinteressi pattuiti, qualora essi risultino così elevati da consentire di presumereragionevolmente che soltanto un soggetto versante in stato di bisogno possa accettarecondizioni tanto inique e gravose (cfr., nello stesso senso, Sez. 2, n. 12791 del13/12/2012, Rv. 255357 – 01; Sez. 2, n. 20868 del 30/04/2009, Rv. 244884 – 01).Con particolare riferimento, infine, alla circostanza aggravante prevista dall’art.644, comma 5, n. 4, cod. pen., il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità al consolidatoorientamento di questa Corte, secondo cui essa è configurabile per il solo fatto che lapersona offesa eserciti una delle attività protette dalla norma, essendo irrilevante che ilfinanziamento concesso dietro promessa o corresponsione di interessi usurari nonpresenti alcuna specifica attinenza con l’attività svolta dalla vittima (cfr. Sez. 2, n. 31803del 04/07/2018, Rv. 273242; Sez. 2, n. 47559 del 27/11/2012, Cardo, Rv. 253942-01).Tale impostazione appare maggiormente coerente con il dato letterale delladisposizione, che individua espressamente quale elemento qualificante della circostanzaaggravante la qualità soggettiva della persona offesa, richiedendo unicamente che il fattosia commesso in danno di chi svolga attività imprenditoriale, professionale o artigianale,senza attribuire alcun rilievo alla destinazione impressa alle somme mutuate.

Illegislatore, infatti, ha inteso accordare una tutela rafforzata a categorie di soggettiritenute particolarmente esposte al rischio di aggressione usuraria, valorizzando la loroposizione soggettiva e non il concreto impiego del denaro ottenuto a prestito.È peraltro consapevole il [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un diverso orientamento,espresso da Sez. 2, n. 6326 del 06/12/2023, dep. 13/02/2024, Rv. 285926-01, secondocui la medesima aggravante è configurabile nei casi in cui le somme ottenute a condizioniusurarie siano destinate ad essere impiegate in un’attività imprenditoriale, anche se nondirettamente svolta dal soggetto che riceve il finanziamento, dovendosi individuare laratio della previsione nell’ulteriore offesa arrecata all’economia legale dall’immissione dicapitali usurari nel circuito imprenditoriale.Tale orientamento, tuttavia, non appare condivisibile, poiché introduce unrequisito ulteriore non previsto dal dato normativo, il quale individua quale elementorilevante ai fini della configurabilità della circostanza aggravante la qualità soggettivadella persona offesa e non anche la concreta destinazione delle somme mutuate.L’opzione ermeneutica richiamata finisce, infatti, per aggiungere alla fattispecie unpresupposto applicativo non espresso dalla legge, in contrasto con il principio ditassatività e con il divieto di interpretazione analogica in malam partem.Né appare decisivo il richiamo alla tutela dell’economia legale, valorizzato daldiverso indirizzo interpretativo, poiché tale finalità risulta già adeguatamente perseguitadal legislatore attraverso la scelta di aggravare il trattamento sanzionatorio in ragionedella particolare qualità della vittima.

Ove si accedesse alla diversa soluzione, sigiungerebbe paradossalmente ad escludere l’aggravante proprio nei casi in cui la personaoffesa, pur esercitando una delle attività indicate dalla norma, abbia destinato ilfinanziamento usurario a finalità diverse da quelle strettamente inerenti alla propriadisposizione.Ne consegue che, ai fini della configurabilità dell’aggravante, deve ritenersisufficiente l’accertamento dello svolgimento da parte della vittima di una delle attivitàindicate dalla disposizione incriminatrice, senza che assumano rilievo né la destinazioneconcretamente impressa alle somme mutuante né la dimostrazione di uno specificocollegamento funzionale tra il finanziamento usurario e l’attività imprenditoriale,professionale o artigianale esercitata dalla persona offesa.11.

Allo scopo di evitare inutili ripetizioni, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno esaminarenei successivi paragrafi, prima di affrontare le singole posizioni, alcune questioni di dirittoprocessuale comuni a una pluralità di ricorrenti.12.

La prima questione da esaminare riguarda la dedotta inutilizzabilità delledeposizioni rese dai testimoni del Pubblico Ministero per il deposito tardivo della relativalista, eccepita dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGaldieri [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di un rilievo infondato, già prospettato con i motivi di appello, al quale laCorte territoriale ha correttamente replicato richiamando un condivisibile orientamentodella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è legittimo l'inoltro della lista testimonialea mezzo di posta elettronica certificata, in luogo del deposito materiale presso lacancelleria, trattandosi di strumento idoneo ad assolvere la funzione di discovery propriadell'art. 468 cod. proc. pen., purché ne sia assicurata la corretta e completa ricezione,analogamente a quanto già ritenuto dalla giurisprudenza con riguardo alla trasmissionemediante fax o raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Sez. 6, n. 8915 del12/12/2024, Rv. 287705 – 01).A prescindere dalla questione se l'ammissione di prove non tempestivamenteindicate nelle liste testimoniali determini una nullità ovvero l'inutilizzabilità delle provesuccessivamente assunte, eventualmente anche mediante l'esercizio dei poteri integrativiprevisti dall'art. 507 cod. proc. pen. (a favore della tesi dell'inutilizzabilità, cfr. Sez. 3, n.28371 del 28/05/2013, Rv. 256904 – 01; in senso contrario, cfr. Sez. 5, n. 8394 del02/10/2013, Rv. 259049 – 01; Sez. 5, n. 15325 del 10/02/2010, Rv. 246873 – 01), ciòche assume rilievo nel caso in esame è l'incontestato inoltro, da parte del PubblicoMinistero, della lista testimoniale mediante posta elettronica certificata, seguito dalla suaricezione, avvenuta il medesimo giorno, vale a dire il 21 settembre 2020, da parte dellacancelleria della sezione del Tribunale competente per il giudizio fissato il 6 ottobre 2020.Risulta pertanto rispettata la previsione dell'art. 468 cod. proc. pen., che impone ildeposito della lista testimoniale in cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienzadibattimentale, a pena di inammissibilità.Al riguardo, questa Corte ha da tempo chiarito che l'art. 468 cod. proc. pen.impone alla parte l'onere di depositare tempestivamente la lista testimoniale presso lacancelleria, non già quello di verificare l'effettivo inserimento del documento nel fascicoloprocessuale.

Ne consegue che, una volta effettuato il deposito con specifica indicazionedel procedimento cui la lista si riferisce, l'onere imposto dalla norma deve ritenersiassolto, senza che la parte possa subire pregiudizio da eventuali omissioni imputabili allacancelleria nell'attività di materiale inserimento degli atti nel fascicolo del procedimento(cfr. Sez. 6, n. 1977 del 19/01/1994, Rv. 198583 – 01).Una volta adempiuto dal Pubblico Ministero l'onere di deposito tempestivo dellalista testimoniale mediante posta elettronica certificata, avvenuto, come detto, il 21settembre 2020, risulta del tutto indimostrato l'assunto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] secondo cui talelista non sarebbe stata inserita nel fascicolo predisposto dalla cancelleria in tempo utileper la celebrazione del dibattimento fissato per il 6 ottobre 2020.

In ogni caso,l'eventuale mancata allegazione materiale dell'atto da parte della cancelleria noninciderebbe sul corretto adempimento dell'onere previsto dall'art. 468, comma 1, cod.proc. pen. e non determinerebbe l'inammissibilità della richiesta istruttoria formulatadalla pubblica accusa.Parimenti infondato, sotto un duplice profilo, è il rilievo, sul quale insiste ancoral'avv. [OSCURATO:PERSONA], concernente la mancanza di attestazione dell'autorizzazione alla listatestimoniale da parte del Presidente del Tribunale in composizione collegiale.Dall'esame degli atti, consentito in questa sede in ragione del dedotto error inprocedendo (cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), attiperaltro allegati agli stessi ricorsi in ossequio al principio di autosufficienza, emergeinfatti che la lista testimoniale trasmessa il 21 settembre e acquisita al fascicoloprocessuale reca l'annotazione stampigliata «Visto, si autorizza per un'udienza successivaalla prima», sottoscritta «il Giudice» e datata 22 settembre.Non può dubitarsi che con tale indicazione si intendesse il Presidente del Collegiogiudicante, unico soggetto legittimato ad autorizzare la citazione dei testimoni dellapubblica accusa e a individuare l'udienza destinata alla loro escussione, fissata, nel casodi specie, in una data successiva alla prima udienza, in conformità a quanto previstodall'art. 468, comma 2, cod. proc. pen.Si tratta, del resto, di un provvedimento meramente ordinatorio, funzionaleall'organizzazione dell'attività dibattimentale, e non di un requisito prescritto a pena diinammissibilità.

Lo stesso art. 468, comma 2, cod. proc. pen. precisa infatti che taleautorizzazione non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione sull'ammissibilitàdella prova demandata al giudice ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen.13.

Infondate risultano le eccezioni di inutilizzabilità del contenuto degli atti diindagine e delle intercettazioni, formulate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DeSimone [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto della violazione dell’art.407, comma 3, cod. proc. pen., disposizione che preclude l’utilizzazione degli atti diindagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indaginipreliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.13.1.

Al riguardo appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni sullanatura dell’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini didurata massima delle indagini preliminari, prendendo le mosse dai principi elaborati inmateria dalla giurisprudenza di legittimità.Va innanzitutto rilevato che l’inutilizzabilità di cui si discute, a differenza di quellaprevista dall’art. 191, comma 1, cod. proc. pen., riguarda gli atti di indagine e non leprove, con la conseguenza che il decorso del termine di durata massima delle indaginipreliminari non determina l’invalidità dell’atto compiuto dopo la sua scadenza, masoltanto l’inutilizzabilità, su eccezione di parte, della prova acquisita attraverso tale atto(cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Rv. 262459 – 01).Nell’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale assume rilievo centralel’affermazione secondo cui tale forma di inutilizzabilità non è rilevabile d’ufficio dalgiudice, essendo la relativa operatività rimessa all’iniziativa della parte, la quale potrebbeanche avere interesse ad avvalersi dell’atto inutilizzabile.

Come è stato efficacementeosservato in dottrina, gli atti compiuti a termine scaduto “talvolta servono all’imputato:dica egli se valgono o no”.Come sottolineato da Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007, Rv. 238040 – 01,l'inutilizzabilità prevista dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. non può essereequiparata a quella di cui all'art. 191 cod. proc. pen., “con la conseguenza che, conriferimento agli atti di indagine preliminare compiuti dopo la scadenza del termine, nonopera il principio della rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ma ildiverso principio della rilevabilità su eccezione di parte, la quale potrebbe avere anche uninteresse opposto alla inutilizzabilità; cfr. Cass., 17 marzo 1992, Ballerini; Cass., 28aprile 1998, Maggi”.Nello stesso senso si sono espresse anche Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Rv.274996 – 03, e Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, Rv. 279337 – 02, le quali, nel ribadireche l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non èrilevabile d'ufficio, hanno precisato che tale patologia può formare oggettoesclusivamente di un’eccezione di parte da proporre immediatamente dopo il compimentodell'atto o, comunque, nella prima occasione utile.Nel medesimo solco interpretativo si colloca la recente pronuncia Sez. 5, n. 25189del 27.6.2025, non massimata, di particolare interesse ai fini della presente decisione.In tale arresto, relativo a un procedimento definito nelle forme del giudizioabbreviato, la Corte ha ribadito la distinzione tra le inutilizzabilità riconducibili allaviolazione di divieti probatori, cui fa riferimento l’art. 191, comma 1, cod. proc. pen.,suscettibili, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, di essere rilevateanche d’ufficio in ogni stato e grado del processo e, dunque, anche nell’ambito delgiudizio abbreviato, e le inutilizzabilità non riconducibili a tale categoria, assimilate dallastessa giurisprudenza alle nullità a regime intermedio (cfr. anche Sez. 5, n. 1586 del22/12/2009, Rv. 245818 – 01) o, comunque, alle nullità relative.

Si tratta, infatti, diforme di invalidità in certa misura disponibili dalle parti e pertanto soggette ai limiti dideducibilità previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., dovendo essere eccepiteimmediatamente o non appena possibile.Tale distinzione, osserva la Corte, trova oggi espressa conferma nell’art. 438,comma 6-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 43, della legge 23 giugno2017, n. 103, secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato comporta sia la sanatoriadelle nullità diverse da quelle assolute, sia “la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvequelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio”.Lo stesso legislatore, dunque, pur mantenendo ferma la distinzione tra nullità einutilizzabilità, entrambe forme patologiche degli atti a contenuto probatorio ma collocatesu piani concettuali differenti (come chiarito da Sez.

U, n. 5021 del 27/03/1996, Rv.204644 – 01), distingue le inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divietoprobatorio, disciplinate dall’art. 191, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e rilevabili anched’ufficio in ogni stato e grado del processo, dalle ulteriori ipotesi di inutilizzabilità, checostituiscono una categoria residuale e che, proprio perché non assistite dal regime dirilevabilità officiosa, sono necessariamente soggette a precisi limiti di deducibilità.

Altempo stesso, sia pure limitatamente al giudizio abbreviato, il legislatore ha assoggettatoa una disciplina sostanzialmente unitaria tali forme di patologia degli atti a contenutoprobatorio, prevedendone la rilevabilità soltanto con riferimento alle nullità assolute e alleinutilizzabilità derivanti dalla violazione di divieti probatori.“La natura fisiologica dell'inutilizzabilità in parola”, osserva infine la Corte nellarichiamata pronuncia n. 25189 del 27.6.2025, “è stata ribadita nella sentenza Sez. 5, n.22128 del 14/02/2019, Trapani, Rv. 276510 – 01, che, in tema di giudizio abbreviatoconseguente alla notifica del decreto di giudizio immediato, ha ritenuto manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 407, 438 e 458 cod. proc.pen., nella parte in cui non consentono all'imputato di eccepire l'inutilizzabilità degli attidi indagine compiuti oltre il termine delle indagini preliminari prima di richiedere il ritoalternativo o contestualmente alla richiesta, come è invece consentito all'imputato trattoa giudizio nelle forme ordinarie, il quale può sollevare tale eccezione nel contestodell'udienza preliminare”.Tanto premesso, occorre ora verificare se l’eccezione difensiva sia statatempestivamente dedotta da ciascuno dei ricorrenti che invocano la violazione dell’art.407, comma 3, cod. proc. pen.In particolare, trattandosi nel caso di specie di atti di indagine, quali leintercettazioni, al cui compimento la parte non aveva facoltà di assistere, occorreindividuare il momento processuale oltre il quale l’inutilizzabilità degli atti, oveeffettivamente sussistente, non è più deducibile, tenendo conto dei diversi segmentiprocedimentali nell’ambito dei quali la parte può farla valere “immediatamente” ovvero“non appena possibile”.Tale forma di inutilizzabilità, proprio perché non rilevabile d’ufficio ma soltanto sueccezione di parte, si atteggia a inutilizzabilità “relativa” o “disponibile”, assimilabile, sulpiano del regime processuale, alle nullità relative disciplinate dall’art. 181 cod. proc. pen.Essa è pertanto soggetta, analogamente alle nullità relative, alla disciplina dettatadall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui: “Quando la parte vi assiste lanullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non èpossibile, immediatamente dopo.

Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro itermini previsti dagli articoli 180 e 181, commi 2, 3 e 4”.Lo stesso art. 182, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che “i termini per rilevareo eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza”, dovendosi individuare nella“parte” il soggetto gravato dell’onere di dedurre la nullità o l’inutilizzabilità, vale a dire ildifensore ovvero il pubblico ministero (cfr. Sez.

U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv.263024 – 01).Ne consegue che, qualora la parte non abbia assistito al compimento dell’atto,l’inutilizzabilità “relativa” o “disponibile” riguardante atti eseguiti nella fase delle indaginipreliminari dopo la scadenza del termine massimo di durata delle stesse deve essereeccepita, in forza del richiamo operato dall’art. 182, comma 2, secondo periodo, cod.proc. pen. all’art. 181, comma 2, cod. proc. pen., a pena di decadenza, non appenapossibile e, comunque, non oltre la conclusione dell’udienza preliminare con l’adozionedel provvedimento che dispone il giudizio.Naturalmente, affinché possa ritenersi esigibile l’adempimento di tale onere entroil termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., ènecessario che la parte sia stata effettivamente posta nella condizione di conoscere,anche attraverso l’esercizio delle facoltà riconosciutele dall’ordinamento, gli elementi daiquali desumere l’esistenza della dedotta inutilizzabilità dell’atto al cui compimento nonaveva potuto assistere.In assenza di cause di invalidità o di inutilizzabilità che il giudice sia tenuto arilevare d’ufficio, grava infatti sulla parte interessata l’onere di individuare erappresentare tempestivamente al giudice procedente gli elementi processuali o fattualiidonei a integrare una causa di nullità o di inutilizzabilità non rilevabile officiosamente(per un’applicazione di tale principio nel giudizio di cassazione, cfr. Sez.

U, n. 39061 del16/07/2009, Rv. 244328 – 01; Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, Rv. 260404 – 01).Ciò posto, nel caso in esame la Corte territoriale, investita dell’eccezione diinutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine massimo didurata delle indagini preliminari, l’ha rigettata, con specifico riferimento alle posizioni diGaldieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DeSimone [OSCURATO:PERSONA], rilevandone la tardività, in quanto proposta dai predetti appellanti soltantonel corso del giudizio dibattimentale innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e non già davanti alTribunale del riesame, nonostante tutti fossero stati sottoposti a misure cautelaripersonali per i fatti oggetto del presente procedimento (cfr. pp. 10-14 della sentenzaimpugnata).La Corte territoriale non ha invece assunto alcuna specifica statuizione conriguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NigroErnesto e [OSCURATO:PERSONA], anch’essi sottoposti a misure cautelari personali per i fattioggetto del presente procedimento, in forza di ordinanze che non risultano essere stateimpugnate mediante richiesta di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., puravendo i medesimi dedotto innanzi al giudice di secondo grado la medesima eccezione diinutilizzabilità.Orbene, la decisione di rigetto della Corte territoriale appare conforme a unconsolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, richiamato dal giudice diappello, secondo cui l'inutilizzabilità nel giudizio cautelare degli atti compiuti dopo lascadenza dei termini delle indagini è rilevabile esclusivamente su eccezione di parte, chedeve essere proposta immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella primaoccasione utile, individuabile non già nell'interrogatorio di garanzia, che assolve unafunzione meramente difensiva ed è preceduto dal solo deposito degli atti, bensì nelgiudizio di riesame, al quale è demandato l'esercizio pieno e dinamico delle prerogativedifensive e nel cui ambito è previsto anche il diritto al rilascio di copia degli atti depositatia sostegno della richiesta cautelare (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019,Rv. 277345 – 01; Sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, Rv. 256699 – 01).Tale orientamento, sebbene formatosi con riferimento all’inutilizzabilità degli attidi indagine compiuti oltre il termine massimo di durata delle indagini preliminari ai finidell’adozione di misure cautelari e, dunque, con riguardo a una patologia che la parte ètenuta a dedurre, a pena di decadenza, non oltre l’udienza innanzi al tribunale delriesame, può trovare applicazione anche all’eccezione di inutilizzabilità proposta ai finiprobatori e diretta, quindi, a contestare l’utilizzazione della prova acquisita mediante attidi indagine compiuti dopo la scadenza dei termini di durata massima delle indaginipreliminari.La sanzione processuale prevista dall’art. 407, comma 3, cod. proc. pen.configura, infatti, una generale inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre iltermine di durata delle indagini preliminari, senza distinguere in relazione alla faseprocessuale, cautelare o di merito, nella quale i risultati di tali atti siano destinati aessere utilizzati.

Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che talesanzione trova applicazione, proprio in ragione della portata generale della disposizione,anche nel procedimento cautelare (cfr. Sez. 5, n. 37862 del 24/10/2006, Rv. 235210 –01).Se, dunque, per gli imputati sottoposti a misura cautelare personale il termineultimo entro il quale far valere l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo lascadenza dei termini massimi di durata delle indagini preliminari può essereragionevolmente individuato nell’udienza innanzi al tribunale del riesame, per gli imputatinon sottoposti a misura cautelare personale il medesimo limite deve essere individuatonell’udienza preliminare, con riferimento, ovviamente, agli atti compiuti dopo la scadenzadei suddetti termini ma prima di tali momenti processuali.

Risulta tuttavia indispensabileverificare se la parte fosse concretamente nella condizione di sollevare tempestivamentela relativa eccezione.Si tratta di un profilo di particolare rilievo.Diversi ricorrenti hanno infatti sostenuto, anche nel corso della discussione orale,che soltanto nel giudizio dibattimentale celebrato innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] irispettivi difensori sarebbero stati posti nella condizione di eccepire l’inutilizzabilità inesame, poiché soltanto in quella sede avrebbero acquisito conoscenza dell’esattacronologia delle iscrizioni dei nominativi dei propri assistiti nel registro delle notizie direato, dalla quale decorrevano, per ciascuno di essi, i termini massimi di durata delleindagini preliminari ai sensi dell’art. 405 cod. proc. pen.

Secondo tale prospettazionedifensiva, solo nel corso del giudizio di primo grado sarebbe stata resa disponibile ladocumentazione necessaria a ricostruire detta cronologia, sicché l’eccezione, propostaalla prima occasione utile nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dovrebbe ritenersitempestiva.L’assunto non può essere condiviso.

Esso, infatti, oltre ad assumere caratteremeramente assertivo con riguardo al momento in cui i difensori sarebbero venuti per laprima volta a conoscenza della cronologia delle iscrizioni, non considera che gli stessiavrebbero potuto acquisire tali informazioni in un momento anteriore all’instaurazione deldibattimento.Come evidenziato nella già richiamata Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, Rv.277345 – 01, infatti, il S.I.C.P. ([OSCURATO:PERSONA] della Cognizione Penale) costituiscela banca dati contenente tutte le informazioni essenziali relative alla fase della cognizionedel processo penale e, in virtù delle circolari ministeriali emanate in materia, svolge unafunzione integralmente sostitutiva dei registri cartacei non più esistenti, sicché i relativiestratti risultano idonei a comprovare l’avvenuta iscrizione delle notizie di reato.Nulla impediva, pertanto, ai difensori degli imputati di attivarsi per acquisire ladocumentazione relativa alle iscrizioni concernenti i propri assistiti, trattandosi di unafacoltà espressamente riconosciuta dall’ordinamento.La giurisprudenza di legittimità ha in proposito chiarito che deve ritenersiammissibile la richiesta difensiva diretta a conoscere l’esatta cronologia delle iscrizionieffettuate a carico dell’indagato, al fine di far valere, in caso di successive iscrizioniconcernenti il medesimo fatto, l’inutilizzabilità degli atti a contenuto probatorio, esegnatamente delle intercettazioni, compiuti oltre la scadenza del termine di durata delleindagini preliminari.È stato, infatti, riconosciuto il pieno diritto dell’imputato di ottenere ladocumentazione relativa alle iscrizioni che lo riguardano, poiché soltanto attraverso laconoscenza del dies a quo dell’iscrizione è possibile individuare il termine finale delleindagini preliminari ed eccepire tempestivamente l’inutilizzabilità prevista dall’art. 407,comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sanzione processuale che inerisce agli atti e nonalle prove (cfr. Sez. 2, n. 17214 del 13/02/2020, Rv. 279409 – 01).Nel caso in esame, tuttavia, le parti non si sono avvalse tempestivamente di talefacoltà.

Dalla lettura dei verbali, consentita in questa sede in ragione del dedotto error inprocedendo, emerge infatti che soltanto l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di NigroGiuseppina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti imputati che non avevano propostorichiesta di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., sollevò l’eccezione già nel corsodell’udienza preliminare, eccezione che il giudice procedente rigettò.Gli altri ricorrenti, invece, oltre a non avere tempestivamente dedotto la questionenelle sedi processuali sopra indicate, non hanno neppure dimostrato l’impossibilità diaccedere alla documentazione relativa alle iscrizioni a loro carico in epoca anteriore allacelebrazione del giudizio di primo grado.Ne consegue che i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui denuncianol’inutilizzabilità degli atti di indagine ai sensi dell’art. 407, comma 3, cod. proc. pen., nonpossono essere accolti, essendo stata la relativa eccezione proposta oltre il terminestabilito a pena di decadenza dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., individuabile, pergli imputati sottoposti a misura cautelare personale, nell’udienza innanzi al tribunale delriesame e, per quelli non sottoposti a misura cautelare personale, nell’udienzapreliminare.13.2.

Appare in ogni caso opportuno, per completezza espositiva, evidenziareun’ulteriore lacuna dei ricorsi in precedenza indicati.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato le eccezioni degli imputati in punto diinutilizzabilità degli atti di indagine facendo applicazione del principio affermato da unapronuncia della Suprema Corte secondo cui la natura permanente del reato consente losvolgimento delle indagini preliminari per tutta la durata della permanenza.Si trattava di una fattispecie relativa ad associazione di tipo mafioso nella quale laCorte aveva rigettato l’eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni,asseritamente compiute dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 405 cod. proc.pen., sul rilievo che, al momento della loro esecuzione, il reato associativo era ancora incorso (cfr. Sez. 6, n. 38865 del 07/10/2008, Rv. 241751 – 01).Tale orientamento non ha tuttavia trovato seguito nella successiva elaborazionedella giurisprudenza di legittimità, nell’ambito della quale risulta ormai prevalente ildiverso principio secondo cui, qualora, dopo la scadenza del termine di durata delleindagini relativo a un reato permanente e delle eventuali proroghe, emergano ulteriorielementi idonei a dimostrare il perdurare della condotta criminosa, il pubblico ministerodeve procedere a una nuova iscrizione nei confronti dello stesso indagato, conconseguente piena utilizzabilità sia delle risultanze investigative acquisitesuccessivamente sia di quelle già raccolte prima della nuova iscrizione (cfr., ex plurimis,Sez. 5, n. 859 del 28/10/2025, Rv. 289026 – 01; Sez. 1, n. 44502 del 15/11/2024, Rv.287320 – 01; Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, Rv. 264191 – 01).Come evidenziato in motivazione dalla citata Sez. 5, n. 859 del 28/10/2025, Rv.289026 – 01, che ha ritenuto immune da censure una nuova iscrizione avente ad oggettoulteriori elementi indicativi della perdurante partecipazione dell’indagato alla medesimaassociazione di tipo mafioso, emersi dopo la scadenza del termine delle indaginipreliminari, “in presenza di elementi di fatto che consentano di attualizzare lacommissione del reato de quo, ovvero di attestarne la permanenza anche dopo lascadenza del termine di durata massima, il pubblico ministero potrà (e anzi dovrà)procedere a una nuova iscrizione, la quale consentirà la piena utilizzabilità non soltantodelle risultanze dell’attività investigativa compiuta dopo tale data, ma anche di quelleacquisite prima di quella iscrizione”.Nella medesima prospettiva, la Corte ha inoltre osservato che “è onere della parteche eccepisce l’inutilizzabilità degli atti processuali indicare, a pena di inammissibilità delricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne,altresì, l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da consentire diinferirne la decisività in riferimento al provvedimento impugnato”.Tale onere non risulta adempiuto dai ricorrenti.Essi, infatti, avrebbero dovuto dimostrare non soltanto che le iscrizioni intervenutenelle date dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 22.9.2016 e del 28.9.2017 fossero prive di autonomagiustificazione fattuale, ma anche che esse non fossero collegate all’emersione di nuovecircostanze idonee ad attestare la perdurante operatività del sodalizio e la persistentepartecipazione degli indagati allo stesso.In mancanza di tale dimostrazione, difetta il presupposto necessario per affermareche gli atti investigativi compiuti successivamente alle nuove iscrizioni siano stati eseguitiin violazione dei termini di durata delle indagini preliminari.

Né i ricorrenti hannoindividuato con precisione gli specifici atti asseritamente inutilizzabili, chiarendo in qualemisura la loro eventuale espunzione avrebbe inciso sul complessivo quadro probatoriovalorizzato dai giudici di merito.Anche sotto tale ulteriore profilo, pertanto, l’eccezione di inutilizzabilità proposta aisensi dell’art. 407, comma 3, cod. proc. pen. non può trovare accoglimento.14.

Infine, in relazione alle censure concernenti il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, formulate dalla maggior parte dei ricorrenti, il Collegioritiene di dare continuità ai principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimitàe costantemente ribaditi, secondo cui, ai fini del riconoscimento o dell'esclusione dellecircostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti,potendo limitarsi a valorizzare, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., l'elementoritenuto prevalente e idoneo a giustificare la concessione ovvero il diniego del beneficio.Ne consegue che anche un solo elemento attinente alla personalità del reo, ovveroalla gravità del fatto, alle modalità della condotta o all'intensità del dolo, può risultaresufficiente a fondare la relativa decisione (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n.28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244).In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermatoche il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamentegiustificato anche mediante il riferimento a un solo elemento ritenuto decisivo, qualel'esistenza di precedenti penali, la gravità dei fatti commessi, l'intensità del dolo o laparticolare capacità a delinquere manifestata dall'imputato (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n.24172 del 28/05/2013; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Rv. 256172; Sez. 5, n. 43952del 13/04/2017, Rv. 271269).Alla luce di tali principi, l'esame delle singole posizioni consentirà di verificare se lemotivazioni adottate dai giudici di merito per escludere il riconoscimento delle circostanzemanifestamente illogiche.15.

Deve ora procedersi all’esame delle posizioni dei singoli imputati, i cui ricorsi sifondano, per ampia parte, su questioni e motivi comuni, già affrontati e risolti inprecedenza, ai quali si rinvierà ove non si rendano necessarie ulteriori specificazioni.16.

Iniziando dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso proposto nel suointeresse va dichiarato inammissibile per due concorrenti ragioni.Da un lato, l’imputata ha articolato un motivo di ricorso in termini del tuttogenerici, in violazione della regola processuale prevista, con portata generale per ognimezzo di impugnazione e, dunque, anche per il ricorso per cassazione, dall’art. 581,comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che impone la specificità dei motivi di impugnazione.Invero, il ricorso non contiene alcuna specifica censura riferita alla sentenza impugnata,limitandosi a prospettare, in termini meramente assertivi, l’asserita possibilità di proporremotivi diversi da quelli rinunciati ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., senza tuttaviadedurre alcuno dei vizi che consentono l’impugnazione della decisione emessa all’esitodel concordato sui motivi di appello.Il ricorso, in particolare, non individua alcun errore della sentenza impugnata néarticola una censura riconducibile alle ipotesi tassativamente ammesse dall’ordinamentoin presenza di una decisione pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.,limitandosi ad affermazioni meramente assertive e prive di effettivo confronto con ilcontenuto del provvedimento impugnato.Alla violazione del requisito della specificità consegue, ai sensi degli artt. 581,comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione.Dall’altro, si tratta di un’imputata che ha definito la propria posizione in appello aisensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con la conseguenza che la relativa sentenza puòessere impugnata con ricorso per cassazione soltanto per motivi concernenti laformazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblicoministero sulla richiesta e l’eventuale difformità tra l’accordo intervenuto e il contenutodella decisione giudiziale, mentre risultano inammissibili le doglianze relative ai motivirinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi concernenti la determinazione della pena che non sisiano tradotti nell’illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628; Sez. 2, n.50062 del 16/11/2023, Rv. 285619).17.

Va rigettato il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], essendosorretto da motivi in parte infondati e in parte inammissibili.Con particolare riferimento ai motivi di ricorso volti a contestare l’utilizzabilitàdelle intercettazioni effettuate dopo la scadenza del termine massimo di durata delleindagini preliminari (si tratta del primo motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] edel primo motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]), essi appaiono infondati, sulla base delleconsiderazioni già esposte nei paragrafi nei quali si è affrontato il tema, alla cui lettura sirimanda.In relazione alle censure con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel secondo motivo di ricorso,contesta la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dell’associazione a delinquere distampo camorristico di cui al capo 1), non può che ravvisarsene, anzitutto,l’inammissibilità, che traspare plasticamente già dalla stessa intitolazione del motivo, nelquale vengono denunciati, in forma cumulativa e promiscua, il travisamento del fatto,nonché la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione.Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in via generale sultema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione già sopra affrontato, risolvendosi ledoglianze in esame, peraltro formulate in termini del tutto generici, nella richiesta di unanon consentita rivalutazione delle risultanze processuali ed essendo, al contempo,estranee alla categoria dei vizi deducibili in presenza di una decisione di doppiaconforme.Si tratta, peraltro, di un motivo destituito di fondamento, avendo i giudici dimerito reso un’esauriente e corretta motivazione sulle ragioni che consentono diaffermare l’esistenza del “[OSCURATO:PERSONA]”, come già evidenziato nella parte dellapresente motivazione dedicata all’esame della struttura e dell’operatività del sodaliziomafioso contestato, alla cui lettura può integralmente rinviarsi.Identiche considerazioni valgono con riferimento alla contestazione concernente lasussistenza della circostanza aggravante dell’associazione armata.Sul punto, le doglianze articolate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con l’ottavo motivo e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivo sono inammissibili, in quanto versate in fatto, ecomunque manifestamente infondate.Come già osservato, i giudici di merito hanno reso sul punto una motivazioneesaustiva, evidenziando come l’associazione camorristica disponesse di un autonomo estabile patrimonio di armi, destinate a essere utilizzate per la perpetrazione dei reati-fine,in particolare delle estorsioni, nonché per affermare e consolidare il proprio predominiosul territorio, disponibilità, dunque, non circoscritta a soddisfare esigenze personali deisingoli detentori, ma funzionale alla realizzazione del programma criminosodell’associazione.Va, pertanto, fatto rinvio alle considerazioni già svolte sopra sul tema, anche conriferimento al criterio di imputazione soggettiva della circostanza aggravante, checorrettamente è stata ascritta al [OSCURATO:PERSONA], essendo egli perfettamente consapevole delladisponibilità di armi da parte del sodalizio di appartenenza, come emerge con assolutachiarezza da una serie di episodi che lo vedono direttamente coinvolto e dal giàevidenziato interesse manifestato all’acquisto di un numero rilevante di armi da fuoco(circa dieci-quindici pistole) da destinare al sodalizio mafioso di appartenenza (cfr. pp.43-44).In parte inammissibili per le ragioni già esposte e comunque infondati devonoritenersi i rilievi difensivi volti a contestare la ritenuta partecipazione del ricorrente al“[OSCURATO:PERSONA]” (secondo motivo di ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; terzomotivo di ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]).Anche in questo caso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia sin dal titolo, ripetutamente, untravisamento del fatto che, come si è già detto, non può trovare ingresso nel giudizio dilegittimità.In ogni caso la motivazione della Corte territoriale sfugge del tutto ai denunciativizi, che risultano manifestamente infondati.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, richiamati alpunto 9 della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, non è revocabile in dubbioche i giudici di merito abbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrente il ruolodi soggetto messosi stabilmente e consapevolmente a disposizione del sodaliziocamorristico di cui si discute, in una prospettiva non statica, ma dinamica, fornendo uncontributo di non poco momento al perseguimento dei fini illeciti della compaginecriminale e al rafforzamento del suo predominio sul territorio.Né assume rilievo decisivo la circostanza che l’originario avvicinamento del Nigroall’organizzazione sia stato determinato dalla volontà di estinguere il debito contratto neiconfronti del sodalizio.

Ciò che rileva ai fini della configurabilità della partecipazioneassociativa non è, infatti, la causa occasionale che abbia determinato l’ingresso delsoggetto nell’orbita dell’associazione, bensì il successivo stabile inserimento nellastruttura criminale e la concreta messa a disposizione delle proprie energie in favoredella stessa.

Sotto tale profilo, la Corte territoriale ha evidenziato una pluralità dicondotte che dimostrano come il [OSCURATO:PERSONA], ben lungi dal limitarsi a un apporto episodico ocontingente, abbia assunto un ruolo operativo nell’ambito delle attività estorsive delsodalizio, agendo secondo le direttive dei vertici dell’organizzazione e contribuendo allarealizzazione degli scopi dell’associazione.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentacomportamento concludente idoneo a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsolo la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchel’essere posto a conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa dellecosche della zona, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degliargomenti trattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597-02;Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Rv. 254915-01).Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, dell’esistenza di un rapporto di stabile e organicacompenetrazione del ricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale daimplicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, inesplicazione del quale l’interessato prendeva parte al fenomeno associativo, rimanendo adisposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.Del resto, come si ricorderà (cfr. punto 9.1 della presente motivazione), anchegrazie ai risultati dell’attività investigativa posta in essere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è statopossibile giungere all’affermazione della sussistenza del “[OSCURATO:PERSONA]”.Al riguardo vanno, in particolare, evidenziate le conversazioni nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] sisofferma specificamente sulla struttura e sull’operatività dell’associazione camorristica dicui si discute, in particolare: facendone risalire la genesi all’indebolimento, se non allavera e propria dissoluzione, dell’organizzazione mafiosa in precedenza egemone sulmedesimo territorio, il “clan [OSCURATO:PERSONA]”; individuando l’organigramma del “[OSCURATO:PERSONA] NuovoPartenio”, la struttura organizzativa prescelta per renderlo il più possibile immune daeventuali defezioni degli associati e le mire egemoniche sul territorio dell’Avellinese;spiegando le ragioni per cui il sodalizio aveva deciso di impegnarsi più intensamente nelsettore delle usure, oltre che in quello delle estorsioni, in quanto ritenuto meno rischiosoe più remunerativo del traffico di sostanze stupefacenti, circostanza confermata dairisultati investigativi che hanno consentito di ricondurre alla nuova organizzazionecamorristica l’attività usuraria avente il proprio centro nell’autorimessa “[OSCURATO:PERSONA]” divia Dalmazia, in [OSCURATO:PERSONA], come si vedrà meglio in seguito; individuando nel GaldieriPasquale, indicato dal [OSCURATO:PERSONA] come soggetto “formatosi” sotto l’egida del “clan [OSCURATO:PERSONA]”(come confermato dal vecchio capoclan [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazioneavuta in carcere con il figlio [OSCURATO:PERSONA], di cui si è già detto), uno dei vertici del nuovosodalizio, identificato proprio grazie ai particolari riferiti dal [OSCURATO:PERSONA] in alcune conversazioniintercettate e puntualmente riscontrati dagli organi investigativi; evidenziando il rapportocostante intrattenuto con il [OSCURATO:PERSONA] e con il cugino di quest’ultimo, “[OSCURATO:PERSONA]”, ossiaValente [OSCURATO:PERSONA], al punto da incontrarsi personalmente con entrambi in un luogo sicuro,collocato tra le montagne e difficilmente raggiungibile, anche nel periodo in cui sia ilGaldieri sia il [OSCURATO:PERSONA] erano sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale (cfr., in particolare, p. 30 della sentenza di appello); attribuendo, infine, a séstesso il ruolo di referente del sodalizio camorristico nel settore delle estorsioni nella zonadell’[OSCURATO:PERSONA], assegnatogli dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], avendo accettato di entrarea far parte dell’organizzazione e di porsi stabilmente a sua disposizione, cessando così diversare al gruppo criminale, da lui significativamente definito in una conversazione “quellidi [OSCURATO:PERSONA]”, la somma di euro 2.000 mensili dovuta in restituzione di un pregresso debitocontratto con il clan camorristico.

Si tratta di una circostanza non contestata dai difensorinella sua materialità, ma soltanto oggetto di una diversa e inammissibile lettura giuridica,incompatibile con il complessivo quadro probatorio valorizzato dai giudici di merito.Si pensi ancora all’importante conversazione n. 10926 del 17 luglio 2015,intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], pregiudicato di [OSCURATO:PERSONA], nella quale il [OSCURATO:PERSONA], nelsottolineare come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicati con i loro nomi dibattesimo, avessero ormai assunto il controllo di [OSCURATO:PERSONA] attraverso la loroorganizzazione criminale, indicava con precisione la percentuale delle tangenti impostedall’associazione camorristica alle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici operanti sulterritorio.Viene, inoltre, in rilievo la riunione, emersa dalle conversazioni oggetto dicaptazione, svoltasi il 6 ottobre 2015 presso il caseificio del [OSCURATO:PERSONA], alla presenza dellostesso ricorrente, della sorella [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di Moscarielloquale, come evidenziato dal giudice di secondo grado, veniva intimato a Moscariellorischi connessi a un atteggiamento di contrapposizione all’organizzazione facente capo aGaldieri [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva già deciso di farlo gambizzare qualora non si fossepiegato alle esigenze del clan.[OSCURATO:PERSONA] in questa prospettiva, di notevole interesse è l’ulteriore episodiosottolineato dalla Corte territoriale (oggetto di contestazione nel capo 27) dell’esplosionedi un colpo di arma da fuoco, su mandato del [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzodell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA], soggetto ritenuto dagli investigatori vicino agliambienti criminali di [OSCURATO:PERSONA], “per indurlo a tirarsi indietro da qualsiasiiniziativa personale”, che non godesse dell’approvazione del sodalizio camorristico (cfr.pp. 39-43).In parte inammissibili, perché versati in fatto, e comunque infondati devonoritenersi i rilievi difensivi articolati con riferimento a tale specifico episodio.Invero, dalle conversazioni intercettate intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e ilVolpe [OSCURATO:PERSONA], nonché dal servizio di osservazione sul campo approntato dagli agentioperanti, è emerso con assoluta chiarezza che i tre uomini, nella notte del 17.12.2015,erano giunti a bordo dell’autovettura del [OSCURATO:PERSONA] nel luogo dove era parcheggiatal’automobile di [OSCURATO:PERSONA], soprannominato “Camminatore”, verso la cuiportiera il [OSCURATO:PERSONA], dopo essere sceso dal veicolo del ricorrente, aveva esploso un colpodi pistola, facendo poi immediato rientro all’interno dell’autovettura, che si eraallontanata in direzione del caseificio del [OSCURATO:PERSONA], dove i tre uomini erano successivamentegiunti dopo avere occultato l’arma nella vegetazione presente nella zona.Giova evidenziare che, come rilevato dalla Corte territoriale, l’azione, dall’indubbiavalenza intimidatoria, era stata accuratamente preparata, essendo stata preceduta da unsopralluogo effettuato dai tre imputati al fine di individuare il luogo in cui la vittima erasolita parcheggiare il proprio veicolo e di nascondere tra la vegetazione la pistola chesarebbe stata successivamente recuperata e materialmente utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] nellanotte del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La natura camorristica dell’attentato emerge con assoluta chiarezza, comesottolineato dalla Corte territoriale con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica,da una conversazione oggetto di captazione intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA],dunque prima dell’esecuzione dell’attentato, ma subito dopo un sopralluogo effettuato daitre uomini presso l’abitazione del “Camminatore”, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA]“esplicitava all’amico il movente dell’azione intimidatoria, ossia quello di far desistereErnesto Dello [OSCURATO:PERSONA] dal compiere azioni delittuose in autonomia, come peraltro riferitoglida “Carletto” (ossia [OSCURATO:PERSONA]) e menzionava anche il “compare” come il soggettodal quale aveva ricevuto l’esplicito mandato “a fare il servizio al camminatore””.Inoltre, a riprova del diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicendamilita, come rilevato dalla Corte di appello con argomentazione immune da vizi logici, ilcontenuto della conversazione intercettata n. 14588 del 24.11.2015, da cui si evince che“[OSCURATO:PERSONA] si recava presso l’autorimessa del Dello [OSCURATO:PERSONA] e qui gli rappresentava ledifficoltà dell’impresa a causa del fatto che la vittima parcheggiava l’auto in un’areachiusa e stretta che rendeva difficoltoso, una volta entrati con l’auto, girare per uscirefuori; il Dello [OSCURATO:PERSONA] suggeriva al [OSCURATO:PERSONA] di entrare nell’area in retromarcia (“Embè scusa ese entri direttamente tu a culo indietro e poi te ne vai?”)” (cfr. p. 42 della sentenza disecondo grado).Del tutto logicamente il giudice di appello ha individuato nel “compare” il GaldieriPasquale, sia perché con tale termine il [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento in più conversazioni aquest’ultimo, sia perché, una volta chiariti lo scopo dell’azione intimidatoria el’inserimento della stessa nella strategia di controllo del territorio perseguitadall’organizzazione mafiosa, non appare né manifestamente illogico né contraddittorioidentificare nel “compare” uno dei vertici del sodalizio, dotato del potere di impartiredirettive operative e di commissionare analoghe azioni intimidatorie, quale appunto ilGaldieri [OSCURATO:PERSONA], capo indiscusso, come si vedrà nel prosieguo esaminando i ricorsiproposti nel suo interesse, del “[OSCURATO:PERSONA]”.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come non vi sia prova di un realedanneggiamento dell’autovettura appartenente al [OSCURATO:PERSONA], rilevando, inoltre,da un lato, che la mera riferibilità del delitto a soggetti ritenuti appartenenti a unaconsorteria mafiosa non sarebbe di per sé sufficiente a integrare anche le circostanzeaggravanti contestate, dovendosi invece accertare la specifica finalità perseguita daiconcorrenti; dall’altro, che, ai fini della configurabilità del c.d. metodo mafioso, la ritenutaappartenenza della persona offesa a contesti criminali imporrebbe un oneremotivazionale particolarmente rigoroso in ordine alla concreta capacità intimidatoriadell’azione.Si tratta, tuttavia, di rilievi inammissibili, perché generici e nuovi, risultando, comeemerge dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, prospettati in tali termini per laprima volta con il ricorso per cassazione.Con riferimento alle circostanze aggravanti a effetto speciale ritenute in sentenza,va ricordato che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,ricorre la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1cod. pen. quando l’azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità adun’associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione diassoggettamento quale riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare leistanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso piuttosto che quelle di un comunedelinquente (cfr. Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027; Sez. 2, n. 39424 del09/09/2019, Rv. 277222).Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici, haevidenziato come l’azione intimidatoria fosse stata deliberata ed eseguita proprio perriaffermare il controllo esercitato dal “[OSCURATO:PERSONA]” sul territorio e per impedireche soggetti operanti in ambienti criminali contigui svolgessero iniziative autonome nonpreventivamente autorizzate dall’organizzazione, così evocando in modo inequivoco laforza intimidatrice derivante dall’appartenenza al sodalizio mafioso.Inoltre, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, unavolta accertato l’utilizzo del metodo mafioso, l’aggravante, avente natura oggettiva, siapplica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le condotte di intimidazione e minacciasiano state materialmente poste in essere soltanto da alcuni di essi (cfr. Sez. 2, n. 32564del 12/04/2023, Rv. 285018-02; Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Rv. 211178-01).Allo stesso tempo la giurisprudenza di legittimità appare attestata, nelle sue piùrecenti elaborazioni, sul condivisibile principio secondo cui, ai fini della configurabilitàdell’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la finalitàperseguita dall’autore del reato deve essere oggetto di rigorosa verifica probatoria,dovendo risultare sia che il delitto sia stato commesso al fine specifico di favorire l’attivitàdell’associazione mafiosa, sia che l’agente fosse consapevole dell’ausilio prestato alsodalizio (cfr. Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Rv. 284199).Si tratta dell’approdo di un consolidato percorso interpretativo che, valorizzando lanatura soggettiva della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, previstadapprima dall’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, ha chiarito come la stessa richieda il dolospecifico di favorire l’organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presupponenecessariamente l’intento di consolidarne o rafforzarne la struttura, essendo sufficientel’agevolazione di qualsiasi attività riconducibile al sodalizio, anche non direttamentecollegata alla conservazione o al perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall’art.416-bis cod. pen. (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Rv. 274615; Sez.1, n. 52505 del 20/12/2017, Rv. 276150).Orbene, la motivazione della Corte territoriale sul punto appare del tutto conformeai richiamati principi, in quanto l’attività intimidatoria realizzata nei confronti del DelloRusso, da un lato, per le modalità della sua esecuzione e per l’assenza di qualsivogliaplausibile giustificazione, era oggettivamente idonea a evocare nella vittima la percezionedi trovarsi di fronte non già all’iniziativa di un comune delinquente, bensì all’azione diun’organizzazione mafiosa in grado di esercitare un penetrante controllo del territorio e dioperare al suo interno con assoluta padronanza; dall’altro, era chiaramente finalizzata,come rivelato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione con il [OSCURATO:PERSONA] in precedenzarichiamata, della cui portata egli dimostra di avere piena consapevolezza, ad affermare erafforzare il predominio del “[OSCURATO:PERSONA]” nel contesto criminale dell’Avellinese.Le indicate risultanze investigative rendono del tutto privi di pregio i rilievi difensivi voltia contestare l’affermazione di responsabilità dell’imputato per i fatti di cui al capo 27),che risulta dimostrata sulla base dei comuni principi in materia di concorso di persone nelreato, avendo il [OSCURATO:PERSONA] fornito un contributo consapevole, volontario e causalmenterilevante sia al danneggiamento dell’autovettura del Dello [OSCURATO:PERSONA] sia alla detenzione e alporto in luogo pubblico dell’arma utilizzata per l’azione intimidatoria, condotte entrambefunzionali all’affermazione della supremazia dell’associazione camorristica sul territorio.Occorre ora soffermarsi sugli episodi estorsivi contestati al [OSCURATO:PERSONA] nei capi 24) e25), ulteriormente rivelatori, in quanto reati-scopo, della partecipazione del ricorrente alsodalizio camorristico in esame.Si tratta dell’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolaridella ditta “Motedil 2000”, addebitata al [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], aNigro [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] (capo 24), nonché del tentativodi estorsione in danno dei responsabili della ditta “[OSCURATO:SOCIETA].”, addebitato al [OSCURATO:PERSONA], aGaldieri [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], aRosania [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] (capo 25).Tali episodi sono stati analiticamente esaminati dalla Corte territoriale attraversouna motivazione articolata e immune dai denunciati vizi.In parte inammissibili, perché versati in fatto, e comunque infondati devonopertanto ritenersi i rilievi difensivi articolati al riguardo.In entrambi i casi, il contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione delle contestatecondotte estorsive nell’interesse del sodalizio camorristico di appartenenza risultaampiamente dimostrato dalla razionale e meditata valutazione delle risultanzeprocessuali operata dal giudice di secondo grado, costituite in larga misura dal contenutodelle conversazioni oggetto di captazione.Nel primo episodio, al [OSCURATO:PERSONA] si deve, in particolare, l’individuazione della ditta dasottoporre all’azione estorsiva, resasi aggiudicataria di un appalto per l’esecuzione dilavori il cui importo era perfettamente noto al ricorrente, a dimostrazione dellaparticolare attenzione con cui era stata selezionata la vittima del reato.[OSCURATO:PERSONA] seguiva, inoltre, l’intera evoluzione dell’iniziativa estorsiva, persinodurante il periodo in cui era sottoposto a misura restrittiva, sino al momento in cui risultaprovato che i [OSCURATO:PERSONA] avevano ceduto alla richiesta formulata nei loro confronti, come lostesso ricorrente si premurava di riferire a [OSCURATO:PERSONA] nel corso dellaconversazione n. 2003 del 6.4.2015, elemento che, contrariamente a quanto sostenutodalla difesa, consente di affermare l’intervenuta consumazione del delitto di estorsione.Per avvicinare i [OSCURATO:PERSONA] e indirizzarli verso il soggetto che avrebbesuccessivamente “formalizzato” la richiesta estorsiva, ossia [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] siavvaleva della collaborazione della sorella [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e diPalatano [OSCURATO:PERSONA], dipendente della “Motedil 2000”, mantenendosi al contempo in costantecontatto, per il tramite della stessa [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], al qualeriferiva regolarmente l’andamento dell’operazione.In tale contesto assumono particolare rilievo due conversazioni intercettate inmomenti diversi, nel corso delle quali il ricorrente rivelava ai propri interlocutori([OSCURATO:PERSONA] nella conversazione n. 3543 del 17.7.2015 e la moglie nellaconversazione n. 11339 del 4.8.2014) l’importo complessivo della richiesta estorsiva, paria euro 40.000, precisando che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] si erano impegnati a corrisponderlaall’atto della liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori e che la metà della sommaera destinata ad “[OSCURATO:PERSONA]”, vale a dire al sodalizio mafioso in parola, mentre Dello Russogli aveva assicurato che, una volta consegnato il denaro, sarebbe stato definitivamenteestinto il debito che egli ancora vantava nei confronti dell’organizzazione in conseguenzadi un precedente prestito ricevuto.Dalla conversazione intercorsa con il [OSCURATO:PERSONA] emergeva, inoltre, che il Nigroaveva incendiato un escavatore della “Motedil 2000” per indurre i fratelli [OSCURATO:PERSONA] arispettare l’impegno assunto, circostanza contestata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ilquarto motivo di ricorso, attraverso una diversa lettura del contenuto della relativacaptazione.Del resto, anche ove si volesse prescindere da tale elemento probatorio, laposizione del [OSCURATO:PERSONA] resterebbe comunque quella del soggetto che ha ideato, promosso ecostantemente seguito l’operazione estorsiva, riferendone gli sviluppi a [OSCURATO:PERSONA] confidando nel buon esito della stessa per conseguire l’estinzione del debito contrattocon l’associazione mafiosa, circostanze con le quali il difensore non si confrontaadeguatamente, omettendo di misurarsi con le conversazioni da ultimo richiamate.Il secondo episodio assume un valore paradigmatico delle modalità operative delsodalizio mafioso e del pieno inserimento del [OSCURATO:PERSONA] al suo interno, come emerge conparticolare evidenza dal contenuto della conversazione n. 15359 del 20.12.2015intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale, come evidenziatodalla Corte territoriale, “il primo riferiva al [OSCURATO:PERSONA] che si doveva avanzare unarichiesta diretta ai [OSCURATO:SOCIETA] dicendo loro “a Montella ci sta la camorra” e non limitarsi afare un’azione intimidatoria come mettere una tanica di benzina vicino a qualche mezzo”(cfr. pp. 31-32), modalità quest’ultima che, all’evidenza, costituiva uno degli strumenti dipressione abitualmente utilizzati dal sodalizio nei confronti delle imprese impegnatenell’esecuzione di lavori sul territorio.Le numerose conversazioni intercettate hanno infatti posto in luce un collaudatomodus operandi.

Come nell’episodio precedente, anche in questo caso era il [OSCURATO:PERSONA] aindividuare la ditta da sottoporre all’azione estorsiva nella “[OSCURATO:SOCIETA].” di Potenza,aggiudicataria di un appalto del valore di circa otto milioni di euro per la realizzazione diun nuovo depuratore nel comune di Montella e della relativa rete fognaria, lavori in parteaffidati in subappalto alla ditta “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA].

L’iniziativa criminosa veniva poiportata avanti dal [OSCURATO:PERSONA] sotto la supervisione di [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrenteincontrava ripetutamente sia presso l’autorimessa gestita dal coimputato in [OSCURATO:PERSONA],dove veniva periodicamente convocato, per il tramite della sorella [OSCURATO:PERSONA], sia pressoil proprio caseificio, tenendolo costantemente informato dell’andamento dell’operazione ericevendone le indicazioni necessarie.In esecuzione del programma criminoso, il [OSCURATO:PERSONA] si poneva quindi alla ricerca deimezzi meccanici utilizzati dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e diVolpe [OSCURATO:PERSONA], al quale rivelava, nel corso della conversazione ambientale n. 12012 del25.8.2015, che, con riferimento a un’altra impresa aggiudicataria di lavori per un importodi un milione di euro, era già stato raggiunto un accordo per il pagamento di unatangente pari al tre per cento del valore dell’appalto.[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della collaborazione della sorella, di [OSCURATO:PERSONA], diVolpe [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], si metteva alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA],pregiudicato della zona e autore dell’incendio di una macchina operatrice semovente diproprietà della ditta “F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” denunciato ai Carabinieri di Montella, allo scopo diconvocarlo presso il proprio caseificio per un chiarimento, incontro al quale il 5.2.2016partecipava anche [OSCURATO:PERSONA].Ancora, il [OSCURATO:PERSONA], dopo avere incaricato [OSCURATO:PERSONA] di far pervenire aidestinatari la richiesta estorsiva, rimasta tuttavia senza esito, riferiva a [OSCURATO:PERSONA] avrebbe personalmente provveduto a intimidire la vittima, passando direttamenteall’azione.

In tale contesto egli, inizialmente in collaborazione con [OSCURATO:PERSONA],colpiva per errore un mezzo appartenente non alla “[OSCURATO:SOCIETA].”, ma alla dittasubappaltatrice; successivamente, informato dell’errore da [OSCURATO:PERSONA],avvalendosi della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla fase diindividuazione dei mezzi sino all’esecuzione materiale delle condotte, poneva in essere, indue diverse occasioni, atti di danneggiamento dall’inequivocabile portata intimidatoria aidanni di due escavatori appartenenti alla “[OSCURATO:SOCIETA].” e impiegati nel cantiere diMontella.

In un caso il mezzo veniva cosparso di benzina; nell’altro veniva infranto ilvetro dell’escavatore e collocata al suo interno una tanica di carburante, secondo leistruzioni ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] e da questi trasmesse al [OSCURATO:PERSONA] affinché vi si attenesse.Particolarmente significativa appare, infine, la conversazione n. 5631 del 22.7.2016, nelcorso della quale il [OSCURATO:PERSONA] rivelava a [OSCURATO:PERSONA] che gli era stata promessa lasomma di euro 10.000, evidentemente dai vertici del sodalizio, unici titolari del relativopotere decisionale, quale quota da prelevarsi dall’importo complessivo della tangente chesarebbe stata corrisposta dai responsabili della “[OSCURATO:SOCIETA].”.A fronte di tale articolato apparato motivazionale, le censure proposte dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] con il sesto motivo di ricorso e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] si rivelanoinammissibili, in quanto generiche, versate in fatto e sostanzialmente dirette a sollecitareuna diversa lettura del compendio probatorio.Nessun dubbio sussiste, infine, in ordine alla configurabilità della circostanza aggravantedi cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in entrambe le forme contestate con riferimento aisuddetti episodi estorsivi, risultando infondati i motivi di ricorso articolati sul punto daidifensori dell’imputato.Alla luce dei principi in precedenza indicati esaminando l’intimidazione posta inessere in danno di [OSCURATO:PERSONA], va rilevato, infatti, che la motivazione della [OSCURATO:PERSONA] sul punto appare ad essi del tutto conforme, in quanto l’attività diintimidazione realizzata nei confronti delle ditte destinatarie delle pretese estorsive, daun lato, era per sua natura tale da evocare nelle vittime di trovarsi di fronte a istanzeprevaricatrici non di un criminale comune, ma di un gruppo criminale mafioso, in grado diesercitare un controllo stringente del territorio, dove era in grado di muoversi conassoluta padronanza, danneggiando e incendiando i mezzi utilizzati nei cantieri; dall’altro,era chiaramente finalizzata, come rivelato dal [OSCURATO:PERSONA] in numerose conversazioni,dimostrando in tal modo di esserne pienamente consapevole, ad affermare il predominiodel “[OSCURATO:PERSONA]” (la “camorra” di cui egli parla nella citata conversazione n.15359 del 20.12.2015 con il [OSCURATO:PERSONA]) nella realtà criminale dell’Avellinese,con particolare riferimento allo specifico settore delle estorsioni.Va rigettato, perché infondato, il motivo di ricorso volto a contestare lasussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite in relazione alla tentataestorsione di cui al capo 25.Come affermato, infatti, da una recente e condivisibile decisione di questa Corte,nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, lasimultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare l'aggravantedelle più persone riunite, dev'essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cuiviene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano lapersona offesa, esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggettiappartenenti al gruppo criminale (cfr. Sez. 2, n. 29363 del 08/05/2025, Rv. 288382 –01).Orbene, nel caso in esame, proprio le modalità con cui è stata effettuata larichiesta estorsiva, che era stata inoltrata da [OSCURATO:PERSONA], su incarico del [OSCURATO:PERSONA] (cfr.pp. 31-32), e dal [OSCURATO:PERSONA], attraverso il [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 34), venendoaccompagnata da reiterati e invasivi atti di intimidazione, erano tali da esplicitare neiconfronti dei proprietari della “[OSCURATO:SOCIETA].” la natura collettiva della suddetta richiesta,in quanto proveniente da un gruppo criminale organizzato, risultando irrilevante lamancata presentazione di denunce da parte dei [OSCURATO:SOCIETA], che anzi conferma il diffusoclima di omertà di cui il “clan” camorristico si avvantaggiava.Trattandosi, peraltro, di circostanza aggravante di natura oggettiva, in quantoconcernente le modalità dell'azione, essa si comunica ai correi non presenti nel luogo diconsumazione del reato, se, come il [OSCURATO:PERSONA], siano stati consapevoli che il reato stessosarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpatale circostanza (cfr. Sez. 2, n. 46221 del 08/11/2023, Rv. 285443 – 01).Quanto detto sino a questo punto fa chiaramente emergere l’inconsistenza dellatesi difensiva, secondo cui, a tutto voler concedere, sarebbe configurabile un’ipotesi diconcorso esterno del [OSCURATO:PERSONA] nell’associazione camorristica di cui si discute, caldeggiata, inparticolare, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].La circostanza che, secondo la ricostruzione operata dalla Corte di appello, il Nigrosia entrato nel “[OSCURATO:PERSONA]” allo scopo di estinguere il debito contratto inprecedenza con il sodalizio, non fa venir meno il suo ruolo di partecipe a pieno titolo delsuddetto sodalizio mafioso e non di semplice “imprenditore colluso”.Come affermato, infatti, dall’orientamento prevalente nella giurisprudenza dilegittimità, integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condottadell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa delsodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistentinell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazionerisorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nelcaso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione delsodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sulterritorio di riferimento (cfr. ex plurimis, Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Rv. 276474 –01; Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Rv. 282455 – 01), che è esattamente la condottaposta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha volutamente messo completamente a disposizionedel “[OSCURATO:PERSONA]” la sua persona e il suo caseificio, che ha funzionato anchecome base operativa per le attività estorsive, nella prospettiva dinamica in precedenzaindicata, consentendo al sodalizio di rafforzare il suo predominio nel territoriodell’Avellinese, nella piena consapevolezza di quali fossero le finalità perseguite dal “ClanNuovo [OSCURATO:PERSONA]”, della sua organizzazione sul territorio e dell’identità dei suoi principalicomponenti.Quanto al reato di cui al capo 26., avente a oggetto la detenzione di un’arma dasparo, la Corte territoriale ha affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e della sorella NigroGiuseppina, sulla base di un percorso argomentativo non manifestamente illogico nécontraddittorio, che valorizza il contenuto della conversazione n. 8273 del 6.10.2015, incui la [OSCURATO:PERSONA], parlando con il compagno [OSCURATO:PERSONA], gli aveva rivelato “di averspostato l’arma del fratello mettendola “nel pozzetto” collocato fuori dall’abitazione, luogoritenuto più sicuro perché difficilmente oggetto di controllo in caso di perquisizione”,seguita qualche giorno dopo (il 13.10.2015) da altra conversazione nella quale il [OSCURATO:PERSONA],preoccupato della presenza delle forze dell’ordine nella zona, aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] seavesse detto al fratello di spostare la pistola dal luogo dove era stata occultata.Che si tratti di una pistola di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità non apparerevocabile in dubbio, in quanto la Corte territoriale, seguendo un percorso argomentativodotato di intrinseca coerenza logica, ha collegato tali conversazioni a quelle ad esseimmediatamente successive dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 9.10.2015 e del 16.10.2015, dalle qualisi evince con assoluta chiarezza come il [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità di una pistola, chenon solo deteneva, ma che aveva anche portato in luogo pubblico in almeno dueoccasioni: quando si era recato nella zona di Laceno e quando l’aveva mostrata al DelloRusso [OSCURATO:PERSONA], in occasione di un incontro nel corso del quale quest’ultimo aveva mostrato,a sua volta, la pistola da lui detenuta al [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pp. 43-44).Risulta, dunque, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, più cheadeguatamente dimostrata la detenzione e il porto illegali di un’arma da fuoco da partedei fratelli [OSCURATO:PERSONA], ciascuno dei quali era in grado di esercitare su di essa un’autonomasignoria, non trovando riscontro alcuno la tesi difensiva di un preteso assorbimento dellacondotta di detenzione in quella di porto illegale, che, peraltro, dall’incontestata sintesidei motivi di appello operata dalla Corte territoriale appare come motivo inammissibile,perché dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione.Senza tacere che le conversazioni intercettate hanno anche evidenziato come sindal 17.7.2015 il [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità di una pistola di cui aveva indicato anche lamarca (una “Arrow americana”) e, come si è detto, il suo interesse ad acquistare unnumero rilevante di armi da fuoco (circa 10-15 pistole) da destinare al sodalizio mafiosodi appartenenza (cfr. pp. 43-44).La destinazione dell’arma di cui si discute alle esigenze dell’organizzazionemafiosa, che, sulla base dell’incontestata sintesi dei motivi di appello, non ha formatooggetto di specifica doglianza dinanzi alla Corte territoriale, è stata da quest’ultimadesunta attraverso un percorso argomentativo ancora una volta dotato di intrinsecacoerenza logica, fondato non solo sul timore manifestato dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] di unpossibile sequestro da parte delle forze dell’ordine, ma anche sulla circostanza che ilricorrente, nella conversazione n. 10246 del 9.10.2015, aveva riferito al sodale DeSimone [OSCURATO:PERSONA] di avere preso una pistola, che, come si evince dalla conversazione n.34588 del 16.10.2015, aveva mostrato qualche giorno dopo a [OSCURATO:PERSONA],dimostrando in tal modo ai consociati di essere in grado di porre al servizio del sodalizioun’arma da fuoco.Anche sotto tale profilo, pertanto, i rilievi difensivi risultano infondati, oltre cheinammissibili.Manifestamente infondati sono, infine, i rilievi articolati in relazione alla dosimetriadella pena, che si risolvono in doglianze volte a sollecitare un’inammissibile rivalutazionedell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. pp. 213-214) ha fondato la propria decisione in ordinealla determinazione della pena, ivi compresi gli aumenti applicati a titolo dicontinuazione, sull’intensità del dolo, sulla gravità dei fatti, valutata anche in relazione alcontesto criminale nel quale gli stessi si sono sviluppati, nonché sull’assenza diqualsivoglia segno di resipiscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA], elementi che sono staticoerentemente valorizzati anche ai fini del mancato riconoscimento delle circostanzemotivazione, alla cui lettura si rimanda.18.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per iltentativo di estorsione aggravata di cui al capo 25., non può essere accolto, essendosorretto da motivi, in parte inammissibili perché versati in fatto, in parte infondati.Nel richiamare i motivi di ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], indicati nellaparte generale della presente motivazione, si osserva che la vicenda contestata nel capo25. è già stata trattata in sede di esame della posizione del [OSCURATO:PERSONA], alla cui letturasi rimanda per quel che riguarda la ricostruzione del contestato tentativo di estorsione indanno dei responsabili della società [OSCURATO:SOCIETA], il pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in unadelle fasi in cui si è articolato il suddetto tentativo e la sussistenza sia della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nelle forme dell’agevolazione mafiosa e delmetodo mafioso, sia di quella delle più persone riunite, ascrivibili anche al [OSCURATO:PERSONA].Da un lato, infatti, egli era perfettamente consapevole che la richiesta estorsivaproveniva dal “[OSCURATO:PERSONA]”, sicché essa era destinata ad agevolare l’attività delsodalizio mafioso e a rafforzarne la presa sul territorio (si veda la già richiamataconversazione n. 15359 del 20.12.2015 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente); dall’altro, lacircostanza aggravante del metodo mafioso, avendo natura oggettiva, in quantoconcernente le modalità dell’azione, si comunica a tutti i concorrenti nel reato.Analoga conclusione deve essere raggiunta con riguardo alla circostanzaaggravante delle più persone riunite, che, come già osservato, si estende anche aiconcorrenti non presenti nel luogo di consumazione del reato, qualora, come nel caso delMoscariello, essi siano stati consapevoli che il reato sarebbe stato commesso da piùpersone riunite ovvero abbiano ignorato per colpa tale circostanza (cfr. Sez. 2, n. 46221del 08/11/2023, Rv. 285443 – 01).L’imputato, invero, aveva partecipato direttamente all’azione estorsiva posta inessere ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA], fornendo un contributo di non poco momento alNigro, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello morale, coadiuvandolo non solonell’individuazione dei mezzi meccanici da colpire per intimidire i destinatari dellarichiesta estorsiva, ma anche, come si è visto, nella ricerca del [OSCURATO:PERSONA], sospettato diavere autonomamente incendiato un mezzo meccanico della società subappaltatrice“[OSCURATO:PERSONA]”.In tale contesto, i due imputati avevano per errore appiccato il fuoco a un mezzomeccanico appartenente non già alla società [OSCURATO:SOCIETA], bensì alla predetta societàsubappaltatrice, come subito riferito dal Dello [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] dopo averlo convocatopresso di sé.

Quest’ultimo, come emerge dalla conversazione intercettata n. 47684,aveva immediatamente informato il [OSCURATO:PERSONA] dell’accaduto, utilizzando espressionitalmente inequivocabili da escludere qualsiasi dubbio in ordine alla partecipazione dientrambi all’azione intimidatoria originariamente destinata a un diverso obiettivo: «ilNigro riferiva al correo “là abbiamo sbagliato... eh, non era il suo... è uno solo... dice chec’era pure scritto il nome”» (cfr. p. 33 della sentenza di appello).A fugare ogni dubbio circa la piena consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dellanatura mafiosa della condotta illecita alla quale aveva volontariamente concorso, vainoltre ricordato che fu lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a rappresentargli, nel corso di una conversazioneintercettata, la necessità che l’azione estorsiva ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA] fosserealizzata con modalità tali da rendere chiaramente percepibile ai destinatari che larichiesta proveniva dalla “camorra” e dunque da un gruppo criminale organizzato, nonessendo sufficiente, secondo il [OSCURATO:PERSONA], la mera realizzazione di atti intimidatori nei cantieri.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, partecipò alla più volte richiamata riunione tenutasi presso ilcaseificio del [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale vennero ridimensionate le pretese delMoscariello [OSCURATO:PERSONA].Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], infine, nel corso della conversazione intercettata n. 5631 del22.7.2016, informò il [OSCURATO:PERSONA] che l’esito positivo dell’estorsione ai danni dei Bulfarogli avrebbe consentito di ridurre la propria esposizione debitoria nei confronti del sodaliziocamorristico, circostanza che costituisce ulteriore conferma della piena consapevolezzadell’imputato sia della natura mafiosa dell’azione delittuosa sia della provenienza dellarichiesta estorsiva da un’organizzazione criminale composta da più persone.L’errore commesso dal [OSCURATO:PERSONA] non esclude la sua responsabilità per iltentativo di estorsione di cui al capo 25., poiché, come correttamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] con motivazione pienamente condivisibile, depone in tal senso «oltre che ildisposto di cui all’art. 82 cod. pen. (su cui si è ampiamente soffermato il Tribunale), lacircostanza che proprio da tale errore prendeva avvio un rapporto diretto tra Dello RussoCarlo e [OSCURATO:PERSONA], soggetto vicino alla ditta [OSCURATO:PERSONA], attraverso il quale era possibileindividuare e colpire i mezzi della ditta [OSCURATO:SOCIETA].» (cfr. p. 36).Non è inoltre conferente il raffronto difensivo con la posizione di altri coimputatiper i quali è stata esclusa la partecipazione al tentativo di estorsione.

Diversamente daquanto accertato nei confronti di tali soggetti, il [OSCURATO:PERSONA] non si limitò a svolgereall’esecuzione dell’azione intimidatoria del 3 aprile 2016, ornendo un contributo concretoe immediato alla realizzazione del programma criminoso, culminato nella materialeesecuzione dell’atto intimidatorio poi risultato indirizzato per errore a un diversoobiettivo.Né assume rilievo il dedotto difetto di idoneità della condotta posta in essere dalMoscariello, poiché la stessa si inseriva in un programma criminoso già avviato eunitariamente diretto a costringere i responsabili della società [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dellapretesa estorsiva perseguita dal gruppo criminale.

L’errore nell’individuazione del mezzomeccanico da colpire non elide, pertanto, né l’univocità né l’idoneità degli atti posti inessere, che devono essere valutati nel contesto dell’azione complessivamenteprogrammata e non in modo atomistico e avulso dalla sequenza criminosa nella quale sicollocano.Manifestamente infondata è altresì la richiesta di riqualificazione del fatto in unamera minaccia, atteso che le condotte accertate risultano inserite in un articolatoprogramma estorsivo diretto all’ottenimento di una prestazione patrimoniale non dovutada parte della società destinataria, sicché difettano i presupposti stessi della diversaqualificazione giuridica invocata dal ricorrente.Manifestamente infondati, infine, sono i rilievi articolati in relazione alla dosimetriadella pena, che si risolvono in doglianze volte a sollecitare un’inammissibile rivalutazionedell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. p. 213), pur rideterminando il trattamento sanzionatorioin conseguenza dell’assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo

1. e senza applicarealcun aumento di pena per la circostanza aggravante “mafiosa”, ha correttamentefondato la propria decisione sulla gravità del fatto e sul contesto criminale nel quale essoè maturato, valorizzando tali elementi anche ai fini del mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche.Al riguardo, il giudice di appello ha evidenziato l’assenza di elementi positivamentevalutabili in favore dell’imputato, rilevando come la mera incensuratezza del Moscariellonon fosse sufficiente a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamatial punto 14 della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda.19.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati dicui ai capi

25. e 27., non può essere accolto, essendo sorretto da motivi, in parteinammissibili perché versati in fatto, in parte infondati.Nel richiamare i motivi di ricorso indicati nella parte generale della presentemotivazione, si osserva, innanzitutto, con particolare riferimento alle censure volte acontestare l’utilizzabilità delle intercettazioni effettuate dopo la scadenza del terminemassimo di durata delle indagini preliminari, che esse appaiono infondate.Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha esaminato edisatteso le questioni concernenti l’utilizzabilità delle intercettazioni e degli atti diindagine compiuti dopo la scadenza del termine massimo delle indagini preliminari, conargomentazioni condivisibili già illustrate ai punti 13.,

13.1. e

13.2. della presentemotivazione, ai quali integralmente si rinvia.Va inoltre rilevato che le vicende oggetto dei capi

25. e

27. sono già state trattatein sede di esame delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura sirimanda per quel che riguarda la ricostruzione dei fatti, il pieno coinvolgimento delRosania negli stessi e la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen., in entrambe le forme dell’agevolazione mafiosa e del metodo mafioso,ascrivibili anche al [OSCURATO:PERSONA], in quanto egli era perfettamente consapevole che la richiestaestorsiva in danno della società [OSCURATO:SOCIETA] e l’intimidazione posta in essere ai danni di DelloRusso [OSCURATO:PERSONA] provenivano dal “[OSCURATO:PERSONA]” e, pertanto, erano destinate adagevolare l’attività del sodalizio mafioso e a rafforzarne la presa sul territorio, evocandonel contempo nelle vittime, per le modalità con cui furono realizzate, l’esistenza di ungruppo camorristico, come emerge dalle condotte poste in essere dallo stesso imputato edalle conversazioni intercettate già analizzate in sede di esame delle posizioni deicoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Invero, l’imputato, come si è detto, aveva partecipato direttamente al tentativo diestorsione in danno della società [OSCURATO:SOCIETA], fornendo un contributo di non poco momento alNigro, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello morale, coadiuvandolo non solo nellaricerca dei mezzi meccanici da colpire per intimidire i destinatari della richiesta estorsiva,ma anche, come si è visto, nel danneggiamento dei mezzi meccanici della societàBulfaro, in esecuzione delle istruzioni ricevute dal [OSCURATO:PERSONA].

Né può condividersi la tesidifensiva secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito quale mero esecutore materiale ignarodella finalità perseguita, giacché la reiterata partecipazione alle attività preparatorie, aisopralluoghi e alle azioni intimidatorie concretamente realizzate dimostra la pienaconsapevolezza del disegno criminoso nel quale tali condotte si inserivano.Egli, inoltre, aveva direttamente partecipato all’operazione conclusasi con ildanneggiamento dell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA], dalla fase preparatoria sino allasua esecuzione, concorrendo materialmente all’azione intimidatoria realizzata mediantel’esplosione di un colpo d’arma da fuoco all’indirizzo del veicolo, nella pienaconsapevolezza, anche per effetto della costante presenza del [OSCURATO:PERSONA] in tutte le fasidell’operazione, della finalità perseguita, vale a dire il rafforzamento del predominio delsodalizio camorristico sul territorio mediante l’intimidazione di [OSCURATO:PERSONA].Manifestamente infondati, infine, sono i rilievi articolati in relazione alla dosimetriadella pena, che si risolvono in doglianze volte a sollecitare un’inammissibile rivalutazionedell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. p. 216), pur rideterminando il trattamento sanzionatorioin conseguenza dell’assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo

1. e pur ritenendo larecidiva senza operare alcun aumento di pena per tale titolo, ha fondato con motivazioneesaustiva la propria decisione in ordine alla pena-base e all’aumento applicato a titolo dicontinuazione sulla gravità dei fatti, sul contesto criminale nel quale essi sono maturati esulla negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi e gravi precedenti penali.Sulla base dei medesimi elementi, la Corte territoriale ha altresì giustificato ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando l’assenza dielementi favorevolmente valutabili e la mancanza di qualsiasi segno di resipiscenza, eritenendo recessivi, rispetto alla gravità dei fatti e alla personalità dell’imputato, glielementi valorizzati dalla difesa, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenzadi legittimità richiamati al punto 14 della presente motivazione, alla cui lettura sirimanda.20.

Va rigettato il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], essendosorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili.Si tratta di una posizione sostanzialmente sovrapponibile a quella del fratello NigroErnesto, per cui, allo scopo di evitare un ulteriore appesantimento della motivazione,appare opportuno richiamare le considerazioni già svolte in sede di esame dei motivi diricorso del germano coimputato, in larga parte coincidenti.Con particolare riferimento ai motivi di ricorso volti a contestare l’utilizzabilitàdelle intercettazioni effettuate dopo la scadenza del termine massimo di durata delleindagini preliminari (si tratta del primo motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] edel primo motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]), essi appaiono infondati.

Contrariamente aquanto dedotto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha esaminato e disatteso le questioniconcernenti l’utilizzabilità delle intercettazioni e degli altri atti di indagine compiuti dopola scadenza del termine massimo delle indagini preliminari, con argomentazionicondivisibili già illustrate ai punti 13.,

13.1. e

13.2. della presente motivazione, ai qualiintegralmente si rinvia.In relazione alle censure con cui viene contestata da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ilsecondo motivo di ricorso, la ritenuta sussistenza degli elementi costitutividell’associazione a delinquere di stampo camorristico di cui al capo 1., non può cheravvisarsene l’inammissibilità, che traspare plasticamente già dalla stessa intitolazionedel suddetto motivo, con cui vengono denunciati, da un lato, il “travisamento del fatto” e,dall’altro, la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, in formacumulativa e promiscua.Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in via generale sultema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, giacché il motivo di ricorso di cui sidiscute, peraltro formulato in termini del tutto generici, sollecita un’inammissibilerivalutazione delle risultanze processuali e risulta, al tempo stesso, estraneo allacategoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.Si tratta, peraltro, di un motivo anche infondato, in quanto i giudici di meritohanno reso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermarel’esistenza del “[OSCURATO:PERSONA]”, come si è già evidenziato nella parte della presentemotivazione dedicata all'accertamento dell'esistenza dell'associazione mafiosa contestata,alla cui lettura si rimanda.Identiche considerazioni valgono in ordine alla contestazione della sussistenzadella circostanza aggravante dell’essere l’associazione armata.Sul punto le doglianze difensive sono inammissibili, perché versate in fatto emanifestamente infondate.Come si è già detto, i giudici di merito hanno reso sul punto un’esaustivamotivazione, evidenziando come l’associazione camorristica avesse una pienadisponibilità di armi, destinate a essere utilizzate per la perpetrazione dei reati-fine(come le estorsioni) e per affermare il proprio predominio sul territorio, disponibilità,dunque, non circoscritta a soddisfare mere esigenze personali dei singoli detentori.Va, pertanto, fatto rinvio alle considerazioni già svolte nella parte della presentemotivazione dedicata alla configurabilità dell’associazione armata e ai criteri diimputazione soggettiva della relativa aggravante, che correttamente è stata ascritta allaNigro, essendo quest’ultima perfettamente consapevole della disponibilità di armi daparte del sodalizio di appartenenza, come emerge con assoluta chiarezza da una serie diepisodi di cui si dirà in seguito, che la vedono protagonista.In parte inammissibili e comunque infondati devono ritenersi i rilievi difensivi voltia contestare la ritenuta partecipazione della ricorrente al “[OSCURATO:PERSONA]”.Anche in questo caso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia sin dal titolo, ripetutamente, untravisamento del fatto che, come si è già detto, non può trovare ingresso nel giudizio dilegittimità.In ogni caso la motivazione della Corte territoriale sfugge del tutto ai denunciativizi, che appaiono manifestamente infondati.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, giàrichiamati nella parte della presente motivazione dedicata all’esame dei requisiti dellapartecipazione associativa, non è revocabile in dubbio che i giudici di merito abbiano, conmotivazione esaustiva, attribuito alla ricorrente il ruolo di soggetto messosicompletamente a disposizione del sodalizio camorristico di cui si discute, in unaprospettiva non statica, ma dinamica, fornendo un contributo di non poco momento alperseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e al rafforzamento del suopredominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentacomportamento concludente idoneo a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsolo la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchel’essere posto a conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa dellecosche della zona, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degliargomenti trattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 – 02;Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Rv. 254915 – 01).Orbene, sulla persona della [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, dell’esistenza di un rapporto di stabile e organicacompenetrazione della ricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale daimplicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, inesplicazione del quale l’interessata prende parte al fenomeno associativo, rimanendo adisposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.In particolare, come osservato dalla Corte territoriale con motivazioneapprofondita, dotata di intrinseca coerenza logica, e come si è avuto modo di osservarein sede di esame della posizione del fratello, alla cui lettura si rimanda, le risultanzeprocessuali hanno evidenziato le seguenti circostanze di fatto: 1) l’imputata si è prestataa fungere stabilmente da tramite tra il fratello e [OSCURATO:PERSONA], uno degli esponenti divertice del clan camorristico, dal quale veniva ripetutamente contattata tramitel’applicativo WhatsApp per far arrivare messaggi a [OSCURATO:PERSONA], recandosi talvoltaanche presso l’autolavaggio gestito dal Dello [OSCURATO:PERSONA] per ricevere specifiche direttive, comesi evince con assoluta chiarezza dalla conversazione intercettata n. 4794 del 22.06.2016,intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il Nigroconfermava il ruolo di intermediazione assunto dalla sorella, rappresentando alMoscariello che, in caso di necessità, il Dello [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contattato la [OSCURATO:PERSONA]; 2) laricorrente ha partecipato all’incontro, di cui si è già detto in precedenza, tenutosi presso ilcaseificio di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in presenza di alcuni degli esponenti del sodaliziomafioso, tra cui il fratello e il [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale veniva intimato aMoscariello [OSCURATO:PERSONA] di astenersi dal compiere attività illecite nella zona di interesse del“[OSCURATO:PERSONA]”; 3) la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito il suo contributo, seguendo anche in questocaso le direttive impartite dal Dello [OSCURATO:PERSONA], in occasione del ricatto cui era sottoposta daparte di una coppia di [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], i cui familiari si erano rivolti perchiedere aiuto a [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] scopo di invocare l’intervento del Dello [OSCURATO:PERSONA] e del sodalizio mafioso per far cessarele vessazioni a carico della [OSCURATO:PERSONA] e ottenere il recupero delle somme sino a quelmomento versate ai ricattatori; 4) sempre la [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato GaldieriPasquale a [OSCURATO:PERSONA] quando, dopo l’incontro tenutosi al ristorante “Fauno” sul lagoLaceno, al quale aveva partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], vi era la necessità di evitare cheil capoclan potesse essere sottoposto a un controllo da parte dei Carabinieri, come sievince dal contenuto della conversazione n. 2951 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], intercorsa tra la [OSCURATO:PERSONA], di particolare importanza in quanto contiene un esplicito riferimentoall’obiettivo del sodalizio di impadronirsi dell’intera città di [OSCURATO:PERSONA]; 5) la ricorrente hacollaborato, come si vedrà in seguito, con il [OSCURATO:PERSONA] nella riscossione delle rate relativeall’attività usuraria svolta nell’interesse del clan camorristico.Le condotte sopra descritte, valutate nella loro complessiva interrelazione,escludono che la ricorrente abbia svolto un ruolo meramente occasionale o di semplicevicinanza familiare al fratello, rivelando invece una stabile e consapevole partecipazionealle attività del sodalizio, in attuazione di funzioni che ne agevolavano in modo concretol’operatività.La ricorrente, dunque, era a conoscenza dell’organigramma del “[OSCURATO:PERSONA] NuovoPartenio” ed era ammessa ad alcune importanti riunioni del sodalizio.Va, inoltre, rammentato il ruolo di primo piano svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’estorsione indanno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], titolari della ditta “Motedil 2000”, dicui al capo 24.Come si è visto in sede di esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA], infatti, la NigroGiuseppina aveva seguito in prima persona l’operazione estorsiva, eseguendo le istruzionidel fratello e mantenendo i contatti tra quest’ultimo e Dello [OSCURATO:PERSONA].Pur non essendo chiamata a rispondere anche del tentativo di estorsione di cui alcapo 25., è emerso ancora una volta il ruolo di “ufficiale di collegamento” svolto dallaricorrente tra Dello [OSCURATO:PERSONA] e il fratello e l’attività di supporto prestata in favore delgermano, che in questo caso, come si è visto, si era concretizzata nella ricerca delPalatano [OSCURATO:PERSONA].A fronte di tale apparato motivazionale i rilievi svolti dai difensori, lo si ribadisce,risultano inammissibili perché generici e versati in fatto.Nessun dubbio sussiste in ordine alla configurabilità delle ritenute circostanzeaggravanti ad effetto speciale, contestate in relazione all’estorsione di cui al capo 24.,risultando infondati i motivi di ricorso articolati sul punto dai difensori dell’imputata.Alla luce dei principi in precedenza indicati a proposito dell’intimidazioneconsumata in danno di [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda, va rilevato che lamotivazione della Corte territoriale sul punto appare ad essi del tutto conforme, in quantol’attività di intimidazione realizzata nei confronti della ditta destinataria della pretesaestorsiva, da un lato, era per sua natura tale da evocare nelle vittime l’idea di trovarsi difronte non all’azione di un criminale comune, ma di un gruppo criminale mafioso, ingrado di esercitare un controllo stringente del territorio; dall’altro, era chiaramentefinalizzata, come rivelato dal [OSCURATO:PERSONA] in numerose conversazioni, ad affermare il predominiodel “[OSCURATO:PERSONA]” nella realtà criminale dell’Avellinese, con particolareriferimento allo specifico settore delle estorsioni.Esse sono soggettivamente ascrivibili alla [OSCURATO:PERSONA].Come affermato da Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734, la circostanzaaggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafiosoha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nelreato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatriceperseguita dal compartecipe.

Nel caso di specie non è revocabile in dubbio che la Nigrofosse a conoscenza di tale finalità in considerazione del suo stretto rapporto con il fratelloe con Dello [OSCURATO:PERSONA] e della sua partecipazione attiva alla vita del sodalizio.D’altro canto, una volta accertato, come nel caso dell’estorsione di cui al capo 24.,l’utilizzo del metodo mafioso, l’aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti iconcorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano statematerialmente commesse solo da alcuni di essi (cfr. Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023,Rv. 285018 – 02).In conclusione può affermarsi che, come correttamente ritenuto dai giudici dimerito, la [OSCURATO:PERSONA] abbia volutamente messo completamente a disposizione del “[OSCURATO:PERSONA] NuovoPartenio” la propria persona nella prospettiva dinamica in precedenza indicata,consentendo al sodalizio di rafforzare il proprio predominio nel territorio dell’Avellinese,nella piena consapevolezza delle finalità perseguite dall’organizzazione, della suastruttura e dell’identità dei suoi principali componenti.Quanto al reato di cui al capo 26., avente a oggetto la detenzione di un’arma dasparo, la Corte territoriale ha affermato la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e delfratello sulla base di un percorso argomentativo non manifestamente illogico nécontraddittorio, che valorizza il contenuto della conversazione n. 8273 del 6.10.2015,nella quale la [OSCURATO:PERSONA], parlando con il compagno [OSCURATO:PERSONA], gli aveva rivelato di averspostato l’arma del fratello mettendola «nel pozzetto» collocato fuori dall’abitazione,luogo ritenuto più sicuro perché difficilmente oggetto di controllo in caso di perquisizione,seguita qualche giorno dopo da altra conversazione nella quale il [OSCURATO:PERSONA], preoccupato dellapresenza delle forze dell’ordine nella zona, aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] se avesse detto alfratello di spostare la pistola dal luogo dove era stata occultata.La conversazione in esame, letta unitamente a quelle immediatamente successiverichiamate dalla Corte territoriale, non si limita a dimostrare la conoscenza dell’esistenzadell’arma da parte della ricorrente, ma evidenzia altresì la concreta possibilità per lastessa di intervenire sulle modalità di occultamento dell’arma e di determinarne lospostamento, circostanze incompatibili con la tesi difensiva della mera consapevolezzapassiva dell’altrui detenzione.Che si tratti di una pistola di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità non apparerevocabile in dubbio, in quanto la Corte territoriale, seguendo un percorso argomentativodotato di intrinseca coerenza logica, ha collegato tali conversazioni a quelleimmediatamente successive dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 9.10.2015 e del 16.10.2015, dalle qualisi evince con assoluta chiarezza come il [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità di una pistola chenon solo deteneva, ma che aveva portato in luogo pubblico, nella zona di Laceno, esuccessivamente mostrato a [OSCURATO:PERSONA].Risultano, dunque, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, adeguatamentedimostrati la detenzione e il porto illegali di un’arma da fuoco da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA],ciascuno dei quali era in grado di esercitare su di essa un’autonoma signoria, nontrovando riscontro alcuno la tesi difensiva di un preteso assorbimento della condotta didetenzione in quella di porto illegale, che, peraltro, dall’incontestata sintesi dei motivi diappello operata dalla Corte territoriale appare come motivo inammissibile, perchédedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione.Senza tacere che le conversazioni intercettate hanno anche evidenziato come sindal 17.7.2015 il [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità di una pistola di cui aveva indicato anche lamarca (una “Arrow americana”) e il suo interesse ad acquistare un numero rilevante diarmi da fuoco da destinare al sodalizio mafioso di appartenenza.La destinazione dell’arma di cui al capo

26. alle esigenze dell’organizzazionemafiosa viene dedotta dalla Corte territoriale con motivazione ancora una volta dotata diintrinseca coerenza logica, non solo dal timore manifestato dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] di unpossibile sequestro da parte delle forze dell’ordine, ma anche dalla circostanza che ilNigro, nella conversazione n. 10246 del 9.10.2015, parla espressamente con il sodale DeSimone [OSCURATO:PERSONA] di avere preso una pistola, che, come si evince dalla conversazione n.34588 del 16.10.2015, aveva mostrato, qualche giorno dopo, a [OSCURATO:PERSONA],dimostrando in tal modo ai consociati di essere in grado di porre al servizio del sodalizioun’arma da fuoco.Anche in questo caso, dunque, i rilievi difensivi appaiono infondati, oltre cheinammissibili perché versati in fatto.Manifestamente infondati sono i rilievi articolati in relazione alla dosimetria dellapena, che si risolvono in doglianze volte a sollecitare un’inammissibile rivalutazionedell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. p. 214), pur operando una riduzione di pena inconsiderazione della posizione subalterna assunta dalla ricorrente nei confronti delfratello, ha correttamente fondato la propria decisione in ordine al trattamentosanzionatorio, anche con riferimento agli aumenti operati in applicazione della disciplinadel reato continuato, sulla gravità dei fatti, sul contesto criminale nel quale essi sonomaturati e sull’assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA].Tali elementi sono stati legittimamente valorizzati anche ai fini del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risultando recessivi, rispetto allagravità dei fatti accertati e alla protratta partecipazione alle attività del sodalizio, glielementi valorizzati dalla difesa, ivi compresi l’incensuratezza e il ruolo non apicalerivestito dall’imputata, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità richiamati al punto 14 della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda.21.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] va accolto, limitatamenteal profilo della determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio, mentre varigettato nel resto.Si tratta di una posizione in parte sovrapponibile a quella della compagna NigroGiuseppina e di [OSCURATO:PERSONA], per cui, allo scopo di evitare un ulteriore appesantimentodella motivazione, appare opportuno richiamare le considerazioni già svolte in sede diesame dei motivi di ricorso dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], in larga parte coincidenti.In ordine all’eccepita violazione degli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen.,consistente nell’erronea applicazione della disciplina in materia di durata delle indaginipreliminari, con conseguente inutilizzabilità delle disposte intercettazioni, il rilievo èinfondato.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale haesaminato e disatteso le questioni concernenti la pretesa inutilizzabilità delleintercettazioni e degli altri atti di indagine compiuti dopo la scadenza del terminemassimo delle indagini preliminari, con argomentazioni condivisibili già illustrate ai punti13.,

13.1. e

13.2. della presente motivazione, ai quali integralmente si rinvia.Inammissibile, in quanto generico e meramente reiterativo di identica doglianzadisattesa dal giudice di appello attraverso una congrua motivazione con cui il ricorrentenon si confronta realmente, è il motivo di impugnazione sintetizzato sub 4), in sede diillustrazione dei motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA].

Non vi è prova che il maresciallo Giordanoabbia reso la sua deposizione limitandosi a richiamare per relationem l’informativa dipolizia giudiziaria o a leggerla pedissequamente.

Sul punto la Corte territoriale hapuntualmente replicato, evidenziando come il Giordano si sia limitato a consultarel’informativa in aiuto alla memoria.Né risulta dal verbale dibattimentale che il teste abbia proceduto alla letturaintegrale o pedissequa dell’informativa, avendola invece utilizzata esclusivamente qualesupporto mnemonico per la ricostruzione di una complessa attività investigativaprotrattasi nel tempo.Il che, sia detto per inciso, è del tutto legittimo, posto che, quando la deposizionedel testimone ha ad oggetto una complessa attività di polizia giudiziaria, caratterizzataanche da plurime acquisizioni documentali, la consultazione di documenti in aiuto dellamemoria, di cui all'art. 499, comma quinto, cod. proc. pen., può realizzarsi attraverso lalettura dei dati risultanti da documenti redatti dallo stesso teste, ovvero, nel caso diufficiale o agente di polizia giudiziaria, dei verbali e degli altri atti di documentazionedell'attività da lui svolta che tali dati riportano (cfr. Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, Rv.263800 – 01).Inammissibili appaiono i motivi di ricorso volti a contestare l’affermazione diresponsabilità dell’imputato per i reati di cui ai capi

25. e 27., in quanto con essi ilricorrente propone una diversa lettura delle risultanze processuali, non consentita allaluce dei principi indicati in precedenza, nella parte della presente motivazione dedicata altema generale delle regole poste a fondamento dell’inammissibilità del ricorso percassazione, alla cui lettura si rimanda, apparendo, inoltre, i denunciati vizi esclusi dalnovero di quelli proponibili nel caso di “doppia conforme”.Si tratta, peraltro, di motivi infondati.Della ricostruzione delle due vicende, rappresentate dal tentativo di estorsione indanno della ditta [OSCURATO:SOCIETA] e dall’intimidazione in danno di [OSCURATO:PERSONA], realizzatamediante il danneggiamento dell’autovettura di quest’ultimo con un colpo di pistola, si ègià detto diffusamente in sede di esame delle posizioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] eNigro [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda.Dalle conversazioni intercettate, come si è già visto, la Corte territoriale, conmotivazione approfondita e dotata di intrinseca coerenza logica, ha desunto la diretta evolontaria partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ai menzionati episodi.Le censure difensive, sotto il profilo del denunciato travisamento della prova edell’asserita equivocità delle conversazioni intercettate, si risolvono, in realtà, nellaprospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio già esaminato dai giudici dimerito e non evidenziano alcuna discrasia percettiva immediatamente rilevabile dal testodella motivazione o dagli atti specificamente indicati dal ricorrente.Il ricorrente ha fatto parte del piccolo gruppo che ha predisposto ed eseguitol’azione intimidatoria in danno di [OSCURATO:PERSONA]; egli ha, inoltre, partecipato inprima persona al tentativo di estorsione in danno dei [OSCURATO:SOCIETA], supportando attivamenteNigro [OSCURATO:PERSONA] nella ricerca dei mezzi meccanici della società scelti come bersagli perlanciare l’avvertimento camorristico e nel danneggiamento, sempre a scopo intimidatorio,di uno di essi.Al riguardo appare quasi superfluo evidenziare come la qualificazione dellacondotta di cui al capo

25. in termini di estorsione tentata e non consumata, in assenzadi prova dell’avvenuto pagamento della tangente estorsiva, sia pienamente conformeall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui per laconfigurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, nel caso checi occupa oggettivamente posti in essere in tutto il loro valore intimidatorio, ma anchequegli atti, del pari posti in essere nel caso che ci occupa, che, pur classificabili comepreparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamenteapprontato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azioneabbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delittosarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà delreo (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv. 269963).Sulla sussistenza, in entrambi i casi, della circostanza aggravante “mafiosa”, nellasua duplice accezione di metodo mafioso e di agevolazione del sodalizio camorristico inparola, si è già detto in sede di esame delle posizioni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA].Anche sulla riconducibilità di entrambe tali circostanze aggravanti al [OSCURATO:PERSONA], lamotivazione della Corte territoriale sfugge a ogni rilievo critico, avendo il giudice diappello fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità inmateria, richiamati nelle pagine precedenti, sempre in occasione dell’esame dei ricorsi deifratelli [OSCURATO:PERSONA].Invero, in considerazione della sua relazione con la [OSCURATO:PERSONA] e del suostrettissimo rapporto con [OSCURATO:PERSONA], come si è visto, il [OSCURATO:PERSONA]: 1) aveva direttamentepartecipato all’intimidazione in danno di [OSCURATO:PERSONA]; 2) aveva fornito unrilevante contributo al tentativo di estorsione in danno dei [OSCURATO:SOCIETA] di cui al capo 25.; 3)era stato informato dal [OSCURATO:PERSONA] della finalità camorristica dell’intimidazione in danno diDello [OSCURATO:PERSONA] e, mentre i due uomini erano impegnati nell’estorsione in danno deiBulfaro, sempre dal racconto del [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso degli ingenti proventi chel’organizzazione mafiosa aveva ricavato da una precedente estorsione; 4) avevapartecipato alla riunione del 6.10.2015 presso il caseificio del [OSCURATO:PERSONA], più volte citata; 5)era pienamente consapevole della detenzione di un’arma da parte dei [OSCURATO:PERSONA],manifestando alla propria compagna il timore che potesse essere scoperta dalle forzedell’ordine.Appare pertanto evidente come il [OSCURATO:PERSONA], avendo partecipato ai due episodidelittuosi sopra richiamati ed essendo stato costantemente informato dal [OSCURATO:PERSONA] dellefinalità perseguite, abbia avuto piena consapevolezza delle finalità agevolatrici delsodalizio camorristico e dell’utilizzo del metodo mafioso con cui tali condotte eranorealizzate.Né può condividersi la tesi difensiva secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agitoesclusivamente per ragioni di amicizia o vicinanza personale a [OSCURATO:PERSONA], poiché lerisultanze processuali evidenziano la piena consapevolezza da parte dell’imputato delcontesto criminale nel quale le condotte si inserivano e delle finalità perseguite dalsodalizio.motivo, entrambi concernenti la determinazione del trattamento sanzionatorio.Invero, la Corte territoriale non ha operato la riduzione sull’entità della penaobbligatoriamente prevista per il reato tentato.Restano assorbite, per effetto dell’annullamento sul punto, le ulteriori censureinerenti alla determinazione della pena.Limitatamente a tale profilo la sentenza impugnata va, pertanto, annullata, conrinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto, fermorestando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata su tutti gli altri punti, apartire dall’affermazione di responsabilità dell’imputato per i contestati reati in formaaggravata.La non completa soccombenza del [OSCURATO:PERSONA] implica che lo stesso non sia condannatoal pagamento delle spese del presente procedimento.22.

Va rigettato il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], essendosorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili.Con particolare riferimento ai motivi di ricorso volti a contestare l’utilizzabilitàdelle intercettazioni effettuate dopo la scadenza del termine massimo di durata delleindagini preliminari, essi appaiono infondati, sulla base delle considerazioni già esposte aipunti 13.,

13.1. e

13.2. della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda.In relazione alle censure con cui il [OSCURATO:PERSONA] contesta la ritenuta sussistenzadegli elementi costitutivi dell’associazione a delinquere di stampo camorristico di cui alcapo 1., non può che ravvisarsene l’inammissibilità, trattandosi di rilievi versati in fatto.Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in via generale sultema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, ai punti 4., 4.1., 4.2.,

4.3. e

5. dellapresente motivazione, giacché il motivo di ricorso di cui si discute, peraltro formulato intermini del tutto generici, sollecita un’inammissibile rivalutazione delle risultanzeprocessuali e risulta, al tempo stesso, estraneo alla categoria dei vizi deducibili inpresenza di una “doppia conforme”.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato.

I giudici di merito hanno infattireso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermarel’esistenza del “[OSCURATO:PERSONA]”, come si è già sottolineato al punto

9.1. dellapresente motivazione, alla cui lettura si rimanda.Identiche considerazioni valgono in ordine alla contestazione della sussistenzadella circostanza aggravante dell’essere l’associazione armata.Anche in questo caso le doglianze articolate dal ricorrente sono inammissibili,perché versate in fatto, e comunque manifestamente infondate.Come si è già detto, i giudici di merito hanno reso sul punto un’esaustivamotivazione, evidenziando come l’associazione camorristica avesse una pienadisponibilità di armi, destinate a essere utilizzate per la perpetrazione dei reati-fine, qualile estorsioni, e per affermare il proprio predominio sul territorio, disponibilità, dunque,non circoscritta a soddisfare mere esigenze personali dei singoli detentori.Va, pertanto, fatto rinvio alle considerazioni già svolte sul tema al punto

9.3. dellapresente motivazione, anche con riferimento al criterio di imputazione soggettiva di talecircostanza aggravante, che correttamente è stata ascritta al [OSCURATO:PERSONA], essendo egliposto in condizione di conoscere la disponibilità di armi da parte del sodalizio diappartenenza, in ragione del suo ruolo di stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], il quale,come si è visto, deteneva armi e si preoccupava del loro acquisto nell’interessedell’associazione, sicché l’eventuale ignoranza di tale circostanza da parte del [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe giustificabile, ma ascrivibile a sua colpa.Inammissibili, perché versati in fatto, oltre che meramente reiterativi, e comunqueinfondati, devono ritenersi i rilievi difensivi volti a contestare la ritenuta partecipazionedel ricorrente al “[OSCURATO:PERSONA]”.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, richiamati alpunto

9. della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, non è revocabile indubbio che i giudici di merito abbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrenteil ruolo di soggetto messosi completamente a disposizione del sodalizio camorristico di cuisi discute, in una prospettiva non statica, ma dinamica, fornendo un contributo di nonpoco momento al perseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e alrafforzamento del suo predominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentanocomportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsoltanto la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchela conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona,dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomenti trattati (cfr.,ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 – 02; Sez. 1, n. 4937 del19/12/2012, Rv. 254915 – 01).Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, dell’esistenza di un rapporto di stabile e organicacompenetrazione del ricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale daimplicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, inesplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo adisposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.Come emerge, invero, dalle numerose conversazioni che lo vedono protagonista, ilDe [OSCURATO:PERSONA], pur essendo formalmente un dipendente di [OSCURATO:PERSONA],rappresentava, al tempo stesso, un suo stretto collaboratore nell’ambito del comunegruppo criminale camorristico di appartenenza.In tale veste egli era costantemente destinatario delle confidenze e dellevalutazioni del [OSCURATO:PERSONA] sulla vita dell’associazione, il cui organigramma gli era in parte notosia in virtù delle informazioni da questi ricevute sia per effetto della partecipazione asingoli episodi rientranti nelle attività del sodalizio, a partire dalla consapevolezza che alvertice di esso si poneva [OSCURATO:PERSONA].Appare evidente che argomenti così delicati non avrebbero potuto essereaffrontati con tale naturalezza se il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non fossero stati entrambi partidi un rapporto fondato su interessi illeciti comuni e cementato da una reciproca fiducia,incompatibile con la possibilità che i relativi contenuti fossero divulgati a soggettiestranei.Né è fondato il richiamo difensivo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Lesituazioni poste a raffronto risultano infatti eterogenee, poiché, diversamente da quantoaccertato nei confronti di quest'ultimo, il [OSCURATO:PERSONA] risulta coinvolto in una pluralità diepisodi valorizzati dai giudici di merito come espressivi della sua stabile messa adisposizione del sodalizio, essendo emersa una partecipazione non episodica alledinamiche associative, una stabile condivisione con [OSCURATO:PERSONA] di informazioniriguardanti le vicende e gli assetti del gruppo ed il coinvolgimento in iniziative funzionaliall'affermazione della forza intimidatrice del clan sul territorio.

Ne consegue che il diversoapprezzamento operato dai giudici di merito non presenta alcun profilo dicontraddittorietà.Identiche considerazioni valgono per la conversazione intercettata tra il DeSimone e [OSCURATO:PERSONA], di cui si è detto in sede di esame della posizione diquest’ultima, alla cui lettura si rimanda, nel corso della quale il ricorrente, nel chiederealla propria interlocutrice se conoscesse personalmente [OSCURATO:PERSONA], avevasottolineato con enfasi che lo scopo del sodalizio, da lui condiviso, era quello diimpadronirsi dell’intera città di [OSCURATO:PERSONA].Egli, inoltre, a riprova dell’assoluta fiducia che i componenti del sodalizioriponevano in lui, aveva preso parte all’importante riunione del 6 ottobre 2015 presso ilcaseificio del [OSCURATO:PERSONA], di cui si è più volte parlato, finalizzata ad affermare il predominio del“[OSCURATO:PERSONA]” sul territorio, alla presenza, tra gli altri, dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di unesponente di vertice dell’associazione camorristica, quale [OSCURATO:PERSONA].In questa prospettiva, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territorialerisulta dotato di intrinseca coerenza logica nel valorizzare, quale ulteriore sintomo dellasua appartenenza alla consorteria camorristica, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbiaindirizzato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alloscopo di consentire alle due donne di avvalersi della forza intimidatrice espressadall’organizzazione criminale per risolvere le problematiche che le affliggevano.Infine, come evidenziato dalle conversazioni intercettate, fu proprio il [OSCURATO:PERSONA],su incarico del [OSCURATO:PERSONA], a contattare i [OSCURATO:PERSONA], vittime dell’estorsione di cui al capo 24.,per intimare loro di recarsi da [OSCURATO:PERSONA], il quale si fece latore della richiestaestorsiva.In tal modo egli diede un contributo causalmente rilevante anche allaconsumazione della menzionata estorsione, di cui correttamente è stato chiamato arispondere.

I rilievi difensivi sul punto risultano versati in fatto ed estranei al catalogo deivizi denunciabili in presenza di una doppia conforme.

Le contrarie dichiarazionisuccessivamente rese dalle persone offese sono state, peraltro, oggetto di specificavalutazione da parte dei giudici di merito nel contesto complessivo del materialeprobatorio acquisito, senza che il ricorso individui alcun effettivo travisamento della provadecisiva.In conclusione, può affermarsi che il [OSCURATO:PERSONA] ha volontariamente messocompletamente a disposizione del “[OSCURATO:PERSONA]” la propria persona, nellaprospettiva dinamica in precedenza indicata, consentendo al sodalizio di rafforzare ilproprio predominio nel territorio dell’Avellinese, nella piena consapevolezza delle finalitàperseguite dall’associazione, della sua struttura organizzativa e dell’identità dei suoiprincipali componenti.Nulla di nuovo aggiungono i motivi aggiunti, che ripropongono questioni giàesaminate con riferimento alla vicenda delle aste giudiziarie e alla dedotta estraneità delricorrente alle successive attività del sodalizio.

Né assume rilievo decisivo la circostanzache il ricorrente non sia emerso nelle successive attività investigative riguardanti altrisettori operativi del gruppo criminale, atteso che la sua partecipazione associativa è statadesunta da una pluralità di elementi valorizzati dai giudici di merito, ritenuti dimostratividella stabile messa a disposizione dell’imputato in favore del sodalizio.I motivi aggiunti si caratterizzano, pertanto, per assoluta genericità e non incidonosul complessivo quadro probatorio posto a fondamento della decisione, anche inconsiderazione del fatto che la vicenda delle aste giudiziarie non assume rilievo decisivoai fini dell’affermazione della sussistenza del sodalizio camorristico.Manifestamente infondati sono i rilievi articolati in relazione alla dosimetria dellapena, che si risolvono in doglianze volte a sollecitare un’inammissibile rivalutazionedell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. p. 205), pur operando una riduzione di pena inconsiderazione dell’intervenuta assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo 25., hacorrettamente fondato la propria decisione sulla gravità dei fatti e sul contesto criminalenel quale essi sono maturati, valorizzando tali elementi anche ai fini del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, conformemente ai principiaffermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamati al punto

14. della presentemotivazione, alla cui lettura si rimanda.23.

Va rigettato il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],soprannominato “[OSCURATO:PERSONA]”, condannato per il reato associativo di cui alcapo

1. e per l’estorsione aggravata di cui al capo 24., essendo sorretto da motivi inparte infondati, in parte inammissibili.Nel richiamare i motivi di ricorso indicati nella parte introduttiva della presentemotivazione, con particolare riferimento a quelli volti a contestare l’utilizzabilità delleintercettazioni effettuate dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indaginipreliminari, reiterati anche con i motivi nuovi, essi appaiono infondati, sulla base delleconsiderazioni già esposte ai punti 13.,

13.1. e

13.2. della presente motivazione, alla cuilettura si rimanda.In relazione alle censure riportate sub 2) nell’esposizione dei motivi di ricorso delValente, non può che ravvisarsene l’inammissibilità, trattandosi di rilievi versati in fatto.Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in via generale sultema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, ai punti 4., 4.1., 4.2.,

4.3. e

5. dellapresente motivazione, sollecitando il motivo di ricorso di cui si discute, peraltro del tuttogenericamente, un’inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, denunciandol’avv. [OSCURATO:PERSONA] un asserito “travisamento del fatto”, ed apparendo, al tempo stesso, lacensura del tutto estranea alla categoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppiaconforme”.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, richiamati alpunto

9. della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, non è revocabile indubbio che i giudici di merito abbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrenteil ruolo di soggetto messosi completamente a disposizione del sodalizio camorristico di cuisi discute, in una prospettiva non statica, ma dinamica, fornendo un contributo di nonpoco momento al perseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e alrafforzamento del suo predominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va, altresì, ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentanocomportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsoltanto la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchela conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche operanti sulterritorio, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomentitrattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 – 02; Sez. 1, n.4937 del 19/12/2012, Rv. 254915 – 01).Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, del rapporto di stabile e organica compenetrazione delricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno“status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del qualel’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’enteper il perseguimento dei comuni fini criminosi.Come emerge, invero, dalle conversazioni intercettate nelle quali [OSCURATO:PERSONA] parlato del sodalizio camorristico con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AdessoGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] veniva collocato tra i componenti del nuovosodalizio camorristico facente capo a [OSCURATO:PERSONA], che aveva conseguito il controllodel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e delle zone limitrofe, soppiantando il vecchio “clan [OSCURATO:PERSONA]”,emergendo altresì dalle medesime conversazioni lo stretto rapporto esistente tra ilValente e [OSCURATO:PERSONA].Di particolare interesse, in questo contesto, appare la conversazione intercorsa trail [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (la n. 10926 del 7 agosto 2015), nel corso della quale ilNigro aveva riferito al proprio interlocutore di un incontro, tenutosi il 5 agosto 2015, conGaldieri [OSCURATO:PERSONA], in occasione del quale quest’ultimo e il [OSCURATO:PERSONA] si erano baciati.Si tratta di un particolare non privo di significato, che la Corte di appello haevidenziato con coerente argomentazione, trattandosi di un segno esteriore di comuneaffiliazione al sodalizio mafioso, utilizzato comunemente dagli associati, come dimostratodalla circostanza che le riprese del sistema di videosorveglianza installato pressol’autorimessa del Dello [OSCURATO:PERSONA] avevano immortalato lo scambio di un bacio sulla bocca traquest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA], autista di [OSCURATO:PERSONA], entrambi componentidell’organizzazione camorristica, sia pure con ruoli diversi.Del resto, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a un incontro al quale presero parteesponenti di rilievo del sodalizio, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Dello RussoCarlo, nonché il tentativo svolto in quella sede dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] di far riappacificareGaldieri [OSCURATO:PERSONA] con il figlio del vecchio capoclan [OSCURATO:PERSONA], quanto meno “perrispetto del padre”, costituiscono, alla luce dei principi in precedenza richiamati, ulterioresintomo dell’affectio societatis che lo legava agli altri componenti del sodaliziocamorristico, evidenziando l’assoluta fiducia che gli appartenenti all’associazione, apartire dal capo [OSCURATO:PERSONA], riponevano in lui.Particolarmente significativa, nel percorso argomentativo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA], appare anche la conversazione n. 14260 del 13 novembre 2015, intercorsatra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale quest’ultimo, dopo averericordato il ruolo da lui svolto per favorire la concessione di un prestito al [OSCURATO:PERSONA] da partedel sodalizio, aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva redarguito perché non stavaandando a trovare “[OSCURATO:PERSONA]”, ossia [OSCURATO:PERSONA], ed aveva cercato di screditare ilNigro, così confermando la vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] al capo del sodalizio.Ulteriore elemento coerentemente valorizzato dai giudici di merito per desumerela partecipazione del ricorrente al “[OSCURATO:PERSONA]” è rappresentatodall’affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per l’estorsione aggravata in danno deiGambale, di cui al capo 24.Tale elemento, tuttavia, non viene considerato isolatamente, ma si inserisce in unquadro probatorio ben più ampio e convergente, costituito dai plurimi rapportiintrattenuti dal ricorrente con i principali esponenti del sodalizio e dal ruoloconcretamente svolto nelle dinamiche associative appena richiamate.Tale vicenda è stata diffusamente trattata nella parte della presente motivazionededicata all’esame della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nella quale è statoaffrontato anche il tema della sussistenza delle contestate circostanze aggravantidell’agevolazione mafiosa e del metodo mafioso, nonché della loro imputazione a tutti iconcorrenti nel reato, come del resto è stato fatto in sede di esame delle posizioni di tuttii ricorrenti che hanno concorso con il [OSCURATO:PERSONA] nella perpetrazione dei fatti estorsivi incontestazione.Appare, pertanto, sufficiente rinviare alla lettura delle considerazioni già svolte.In questa sede è sufficiente rilevare come il [OSCURATO:PERSONA], alla luce delleconversazioni intercettate, fosse il soggetto preposto alla formulazione della richiestaestorsiva presso il quale erano stati indirizzati i [OSCURATO:PERSONA], in due occasioni diverse, da DeSimone [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto esplicito riferimento a “CarminuccioCaramella”, avvalendosi dell’intermediazione, tuttavia non andata a buon fine, diPalatano [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’impresa dei [OSCURATO:PERSONA], su impulso di [OSCURATO:PERSONA].Il diretto interessamento del [OSCURATO:PERSONA] all’estorsione trova ulteriore conferma nelledichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale haaffermato di essersi effettivamente incontrato con [OSCURATO:PERSONA], confermando cosìl’identificazione in quest’ultimo di “[OSCURATO:PERSONA]”, e di avergli offerto una bustacontenente euro 3.000,00, che, tuttavia, l’imputato aveva rifiutato.Orbene, tale episodio non può essere interpretato, come pretenderebbe ilricorrente, in termini di desistenza da parte del [OSCURATO:PERSONA], in quanto la richiesta estorsivanei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] era già stata formulata e l’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e ilValente era finalizzato al pagamento della tangente estorsiva, non essendo stata riferitadalla persona offesa alcuna causale lecita idonea a giustificare l’offerta di denaro rivolta a“[OSCURATO:PERSONA]”; né risulta che il [OSCURATO:PERSONA] si sia successivamente attivato,ponendo in essere una condotta positiva volta a scongiurare l’evento.Né può attribuirsi rilievo decisivo al rifiuto della somma offerta dal GambaleGiovanni, trattandosi di condotta successiva alla formulazione della richiesta estorsiva ecomunque inidonea ad interrompere il processo causale ormai avviato ovvero aneutralizzarne gli effetti mediante una condotta impeditiva dell’evento.Come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità,nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo soltanto nella fase deltentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano stati posti in essere gli attidai quali origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può,al più, operare la diminuente del cosiddetto recesso attivo, qualora il soggetto tenga unacondotta positiva idonea ad impedirne il verificarsi.Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, assimilabile a quello in esame,si trattava di un’estorsione in concorso, nella quale è stata esclusa la configurabilità delladesistenza nei confronti di entrambi gli imputati, essendo già stata formulata la richiestaestorsiva (cfr. Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226 – 01; Sez. 5, n. 18322 del30/01/2017, Rv. 269797 – 01; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Rv. 271435 – 01; Sez.2, n. 16054 del 20/03/2018, Rv. 272677 – 01; Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, Rv.279170 – 01).Alla luce delle considerazioni che precedono, può affermarsi la correttezza dellacondanna del ricorrente per il reato estorsivo di cui si discute, avendo gli elementiprobatori valorizzati dai giudici di merito dimostrato il suo consapevole inserimento nellavicenda estorsiva e il contributo prestato alla realizzazione del programma criminoso,quanto meno in termini di concorso morale, mediante il rafforzamento e l’agevolazionedell’altrui proposito criminoso, nella piena consapevolezza che la richiesta estorsiva erastata formulata nell’interesse del “[OSCURATO:PERSONA]” e si era estrinsecata attraversomodalità tipicamente mafiose.In conclusione, può affermarsi che, come correttamente ritenuto dai giudici dimerito, il [OSCURATO:PERSONA] abbia volontariamente messo completamente a disposizione del “NuovoClan [OSCURATO:PERSONA]” la propria persona, nella prospettiva dinamica in precedenza indicata,consentendo al sodalizio di rafforzare il proprio predominio nel territorio dell’Avellinese,nella piena consapevolezza delle finalità perseguite dall’associazione, della suaorganizzazione sul territorio e dell’identità dei suoi principali componenti.Nessuna contraddizione, infine, si coglie nell’esclusione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] del ruolo dirigenziale originariamente contestato al [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur nonpotendo essere qualificato come partecipe “qualificato” all’associazione camorristica di cuial capo 1., ne risulta comunque componente a pieno titolo per le ragioni già esposte.Con riferimento alla contestazione della sussistenza della circostanza aggravantedell’essere l’associazione armata, le doglianze difensive sono inammissibili, perchéversate in fatto, e comunque manifestamente infondate.Come si è già detto, i giudici di merito hanno reso sul punto un’esaustivamotivazione, evidenziando come l’associazione camorristica avesse una pienadisponibilità di armi, destinate a essere utilizzate per la perpetrazione dei reati-fine, qualile estorsioni, e per affermare il proprio predominio sul territorio, disponibilità, dunque,non circoscritta a soddisfare mere esigenze personali dei singoli detentori.Va, pertanto, fatto rinvio alle considerazioni già svolte sul tema al punto

9.3. dellapresente motivazione, anche con riferimento al criterio di imputazione soggettiva di talecircostanza aggravante, che correttamente è stata ascritta al [OSCURATO:PERSONA], poiché, inconsiderazione del suo stretto rapporto associativo con [OSCURATO:PERSONA], caporiconosciuto del clan, nonché con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi detentoridi armi destinate agli scopi del sodalizio, egli si trovava nelle condizioni di conoscereperfettamente la disponibilità di armi da sparo da parte dell’associazione, circostanzadella quale [OSCURATO:PERSONA] non faceva mistero, sicché una sua eventuale ignoranza sulpunto non assumerebbe alcun rilievo ai fini dell’esclusione dell’aggravante, risultandocomunque ascrivibile a sua colpa.Manifestamente infondati e generici, infine, sono i rilievi articolati in relazione alladosimetria della pena, che si risolvono in doglianze volte a sollecitare un’inammissibilerivalutazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. pp. 217-218), con articolata motivazione, ha fondato lapropria decisione sull’entità del trattamento sanzionatorio alla luce della gravità dei fatti,del contesto criminale nel quale essi sono maturati e della negativa personalitàdell’imputato, gravato da plurimi e gravi precedenti penali specifici per associazione adelinquere di tipo mafioso ed estorsioni, valorizzando altresì l’assenza di elementi diresipiscenza ai fini del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamati al punto14. della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda.I motivi nuovi di ricorso vanno rigettati in quanto meramente reiterativi diquestioni già compiutamente esaminate e disattese nelle pagine precedenti, senzaapportare elementi di novità idonei ad incrinare la tenuta logica e giuridica della decisioneimpugnata.24.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato associativo di cui al capo1. e per i singoli fatti di usura aggravata e di estorsione di cui ai capi 8., 9., 10., 11., 14.,16., 17., 18., 20.,

22. e 36., non può essere accolto, essendo fondato su motivi in parteinfondati e in parte inammissibili.Nel richiamare i motivi di ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], riassunti nella parte introduttiva della presente motivazione, quanto airilievi volti a contestare la ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio camorristico dicui al capo 1., sulla cui esistenza ed operatività si rinvia a quanto già osservato nellaparte generale della motivazione, deve farsi applicazione dei principi più volte affermatiin tema di giudizio di legittimità, secondo cui non è consentita una rivalutazione delcompendio probatorio né la prospettazione di una diversa lettura delle risultanze dicausa, tanto più in presenza di una pronuncia conforme nei due gradi di merito.

Lecensure proposte dal ricorrente risultano, pertanto, in larga misura incompatibili con ilimiti propri del sindacato demandato alla Corte di cassazione.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hannoreso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare laresponsabilità dell’imputato per il reato associativo.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo ad un’associazione di tipo mafioso, già richiamati nella partegenerale della presente motivazione, non è revocabile in dubbio che i giudici di meritoabbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrente il ruolo di soggetto messosicompletamente e consapevolmente a disposizione del sodalizio camorristico di cui sidiscute, in una prospettiva non statica ma dinamica, fornendo un contributo di non pocomomento al perseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e alrafforzamento del suo predominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentanocomportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsoltanto la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchela conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche operanti sulterritorio, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomentitrattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597-02; Sez. 1, n.4937 del 19/12/2012, Rv. 254915-01).Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, del rapporto di stabile e organica compenetrazione delricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno“status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del qualel’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’enteper il perseguimento dei comuni fini criminosi.Invero, come si vedrà in prosieguo nella parte della presente motivazione dedicataall’esame del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rinvia, rientrava nelle finalitàdel “[OSCURATO:PERSONA]” l’attività di usura che aveva la sua centrale operativanell’autorimessa “[OSCURATO:PERSONA]”, ubicata in [OSCURATO:PERSONA], alla via Dalmazia, gestita dalGalluccio [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], al cui interno, custodite in una cassaforte, gli organiinvestigativi hanno rinvenuto le cosiddette “stringhe”, documenti di notevole valoreprobatorio, poiché in esse erano riportati l’entità dei prestiti effettuati, i tassi usuraripraticati, i nomi o le sigle utilizzati per identificare gli usurati, le scadenze dei rateiusurari e i soggetti incaricati di riscuotere quanto dovuto al clan in esecuzione del pattousurario.In questa prospettiva assume particolare rilievo la circostanza, evidenziata dallaCorte territoriale con logico argomentare, che gli ingenti proventi dell’attività usuraria,pari in un’occasione a euro 150.000,00, avevano quale destinatario finale il componentedel sodalizio camorristico [OSCURATO:PERSONA], fratello del capoclan [OSCURATO:PERSONA], per iltramite dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che, dopo avere effettuato i conteggi di quanto dovuto alGaldieri, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], gli aveva consegnato in una busta il denaro, che poiquest’ultimo avrebbe fatto pervenire a [OSCURATO:PERSONA].Né assume valore decisivo la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non sia statoformalmente contestato quale concorrente nei singoli episodi di usura ascritti al [OSCURATO:PERSONA],sono stati desunti da una pluralità di elementi probatori autonomamente valutati daigiudici di merito.L’affermazione di responsabilità non è stata, peraltro, fondata sul solorinvenimento delle cosiddette “stringhe”, né sulla mera cogestione dell’autorimessa di viaDalmazia, ma sulla valutazione convergente di una pluralità di elementi probatori,rappresentati dalla disponibilità della documentazione relativa ai rapporti usurari, dalruolo di controllo esercitato sull’attività di riscossione, dalla gestione dei proventidell’attività usuraria e dalla loro destinazione ai vertici del sodalizio.

Non ricorre,pertanto, la denunciata circolarità argomentativa, poiché la partecipazione associativa e ilcoinvolgimento nei reati-fine sono stati desunti da elementi reciprocamente convergenti eoggetto di una valutazione complessiva, e non da un improprio procedimentodimostrativo fondato sulla reciproca presupposizione delle relative conclusioni.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, nel corso della perquisizione effettuata dalle forze dell’ordinenell’autorimessa di via Dalmazia in data 19 gennaio 2018, aveva immediatamentemanifestato al [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazione intercettata, la propriapreoccupazione che le forze dell’ordine, una volta scoperta la documentazione custoditanell’autorimessa, potessero da questa risalire all’attività di usura, preoccupazionecondivisa dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, come già evidenziato, informato di quanto stavaaccadendo da un dipendente della “[OSCURATO:PERSONA]”, si era immediatamente messo incontatto con il [OSCURATO:PERSONA], fissando un appuntamento anche con il [OSCURATO:PERSONA] per parlaredella vicenda, senza che vi fosse una plausibile ragione lecita idonea a giustificare taleiniziativa da parte del Dello [OSCURATO:PERSONA], formalmente estraneo alla gestione dell’autorimessa.[OSCURATO:PERSONA], piuttosto, aveva agito in qualità di organizzatore del sodaliziocamorristico che sovrintendeva all’attività di usura, non potendo la convocazione delGalluccio e del [OSCURATO:PERSONA] trovare altra spiegazione logica se non quella di affrontarel’emergenza in corso con i soggetti preposti all’attività usuraria che aveva la propriacentrale operativa nella menzionata autorimessa di via Dalmazia.A ulteriore riprova della conoscenza dell’organigramma del sodalizio camorristico edello stretto rapporto con i componenti dello stesso, la Corte territoriale ha logicamenteevidenziato come le conversazioni intercettate abbiano registrato la presenza pressol’autorimessa di via Dalmazia di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di [OSCURATO:PERSONA].Nel percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello è stata evidenziata,sempre con logico argomentare, un’ulteriore iniziativa volta ad assicurare gli interessi delclan camorristico, messa in campo dal [OSCURATO:PERSONA], protagonista del tentativo di sequestro dipersona del Vivolo, che si era impossessato del denaro custodito nell’autorimessa, nelquale erano compresi anche i proventi delle usure, episodio del quale era stato informatoGaldieri [OSCURATO:PERSONA], al quale, tuttavia, evidentemente per evitarne la reazione, era statoomesso il particolare che il furto aveva interessato anche il ricavato delle usure.

Laprospettazione difensiva secondo cui la mancata reazione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbeincompatibile con la riconducibilità al sodalizio dell’attività usuraria non coglie nel segno,avendo i giudici di merito evidenziato che al predetto non era stata rappresentatal’effettiva entità del danno arrecato dal Vivolo e, in particolare, la sottrazione dei proventidell’attività usuraria.Del resto, che l’attività usuraria fosse riconducibile al pactum sceleris intorno alquale si era costituito il “[OSCURATO:PERSONA]” risultava confermato anche dalla sentenzapassata in giudicato pronunciata nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e GalluccioElpidio, condannati per il reato associativo e per una pluralità di reati-fine in materia diusura, tra i quali rientrano quelli per i quali è stato condannato lo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Taleelemento, tuttavia, non è stato utilizzato quale prova esclusiva della responsabilità delricorrente, ma quale ulteriore dato di conferma di un quadro probatorio giàautonomamente desunto dalle risultanze direttamente riferibili alla sua posizione ecorrettamente valorizzate dai giudici di merito.Né assume rilievo decisivo il richiamo alle dichiarazioni rese dall’ispettore Belfiore,trattandosi di valutazioni investigative prive di efficacia vincolante per il giudice ecomunque superate dalle convergenti risultanze probatorie valorizzate dai giudici dimerito, costituite dalle conversazioni intercettate, dagli esiti delle perquisizioni e deisequestri, dalla documentazione relativa all’attività usuraria e dalle dichiarazioni dellepersone offese.Acquisito questo dato, appare logicamente coerente il percorso argomentativoseguito dalla Corte territoriale, che, sulla base di quanto emerso dalle conversazioniintercettate, dagli esiti delle perquisizioni e dei sequestri effettuati, nonché dalledichiarazioni delle persone offese vittime dei singoli fatti di usura, dichiarazioni che nonhanno formato oggetto di censure dotate di apprezzabile specificità da parte delricorrente, ha correttamente desunto il ruolo dinamico del prevenuto quale soggettomenzionati reati-fine, essendo il [OSCURATO:PERSONA], come si è detto, uno dei componenti di primopiano, insieme con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], del “sottogruppo” operante pressol’autorimessa di via Dalmazia, da lui cogestita con il [OSCURATO:PERSONA] e stabilmente deditoall’attività usuraria.Come affermato dalla Corte territoriale, il [OSCURATO:PERSONA] ha senz’altro operato in qualitàdi custode della documentazione relativa ai singoli rapporti usurari instaurati e dicontrollore non solo della regolarità degli adempimenti da parte degli usurati, ma anchedell’efficienza dell’operato di chi collaborava con lui, in particolare nell’attività diriscossione, nonché nella veste di soggetto preposto alla raccolta del denaro versato dallevittime e alla successiva trasmissione dello stesso ai vertici dell’organizzazione.In conclusione, può affermarsi che, come correttamente ritenuto dai giudici dimerito, il [OSCURATO:PERSONA] abbia volontariamente e stabilmente messo la propria persona adisposizione del “[OSCURATO:PERSONA]” nella prospettiva dinamica in precedenza indicata,contribuendo al perseguimento delle finalità del sodalizio e al rafforzamento del suopredominio sul territorio dell’Avellinese, nella piena consapevolezza delle finalitàperseguite dalla compagine, della sua articolazione organizzativa e dell’identità dei suoiprincipali componenti.Con riguardo alla circostanza aggravante dell’associazione armata, devonorichiamarsi le considerazioni già svolte nella parte generale della motivazione in ordine aicriteri di imputazione soggettiva della medesima, correttamente ritenuta anche neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA].

Egli, infatti, in ragione del ruolo rivestito e degli stretti rapportiintrattenuti con il Dello [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], esponenti di primo piano delsodalizio, era posto nelle condizioni di conoscere la disponibilità di armi da partedell’associazione, sicché un’eventuale ignoranza della circostanza aggravante nonpotrebbe comunque ritenersi giustificata, risultando eventualmente ascrivibile a suacolpa.Infondati, collocandosi ai limiti dell’inammissibilità in quanto prevalentementeversati in fatto, appaiono anche i rilievi volti a contestare la responsabilità del Boccieroper i singoli fatti di usura, valorizzati dalla Corte territoriale quali reati-finedell’associazione.Al riguardo, deve rilevarsi come, in relazione a tutti i numerosi episodi di usuraper i quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, e segnatamente a quelli di cui ai capi 8., 10.,11., 14., 16., 17., 18., 20.,

22. e 36., all’interno della cassaforte ubicata nell’autorimessadi via Dalmazia, che fungeva da base operativa del gruppo dedito alle usure, siano staterinvenute le relative “stringhe”, nelle quali erano riportati gli elementi identificativi deisingoli rapporti usurari, con l’indicazione degli importi, delle scadenze, degli usurati e deisoggetti incaricati della riscossione.A ciò si aggiunga che, in relazione ai fatti di usura di cui ai capi

20. e 36., l’attivitàdi perquisizione svolta all’interno dell’autorimessa di via Dalmazia aveva consentito direcuperare le cambiali rilasciate dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a garanzia deirispettivi debiti usurari.Si tratta di documentazione riferibile al [OSCURATO:PERSONA] in ragione del ruolo da luirivestito quale punto di riferimento, insieme con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], dell’attivitàusuraria svolta dal gruppo operante presso l’autorimessa di via Dalmazia, attività checomprendeva anche la custodia e la gestione della documentazione concernente irapporti usurari in corso.Né assume valore disarticolante il richiamo difensivo ai diversi esiti relativi ai capi15. e 38., poiché la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] non è stata affermata sulla base di unautomatismo derivante dal mero rinvenimento delle “stringhe” presso l’autorimessa di viaDalmazia, ma all’esito della valutazione complessiva di ulteriori elementi individualizzantiriferibili alla sua specifica posizione e ai singoli episodi oggetto di contestazione.A ulteriore conferma della posizione assunta dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’attivitàusuraria, il giudice di appello, con argomentazione immune da vizi logici, ha valorizzato ilcontenuto di conversazioni intercettate tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], nel corsodelle quali il [OSCURATO:PERSONA], pur avendo appreso che quest’ultimo aveva aggredito un debitoreper costringerlo al pagamento, lo rimproverava per non essersi sufficientemente attivatonei confronti degli altri debitori morosi, sollecitandolo a recuperare le somme dovuteanche mediante modalità coercitive.Modalità coercitive che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non disdegnava di utilizzare, comeemerge dal contenuto delle conversazioni ambientali nn. 2160 e 2161 del 19 marzo2018, nel corso delle quali giungeva a minacciare di morte [OSCURATO:PERSONA] qualora nonavesse adempiuto all’obbligazione derivante dall’usura di cui al capo 8., realizzando cosìla condotta estorsiva contestata al capo 9.[OSCURATO:PERSONA], d’altra parte, non esitava ad intervenire personalmente per pretendereil pagamento dei debiti usurari, convocando gli usurati presso la base operativa di viaDalmazia, come accaduto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Né giova al ricorrente sostenere che non vi sarebbe prova della sua partecipazionealla fase genetica dei singoli patti usurari.

Secondo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, infatti, risponde del delitto di usura in concorso anche chi,successivamente al perfezionamento dell’accordo usurario, riceva l’incarico di recuperareil credito e ne ottenga il pagamento, trattandosi di reato a condotta frazionata e aconsumazione prolungata.Del resto, dalle dichiarazioni delle persone offese e dal contenuto delleconversazioni intercettate emerge che i debiti usurari oggetto delle contestazioni eranostati originariamente contratti con il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] o il [OSCURATO:PERSONA] e che, una voltainstaurato il rapporto usurario, il [OSCURATO:PERSONA] interveniva stabilmente nella gestione e nellariscossione del credito, spesso unitamente agli altri componenti del sodalizio, secondo unmodus operandi collaudato e sistematico.Non è pertanto revocabile in dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito un significativocontributo materiale e morale all’attività usuraria posta in essere dagli altri concorrenti,rafforzandone e agevolandone il proposito criminoso, in coerenza con gli interessiperseguiti dalla compagine camorristica.Circostanze tutte che, unitamente all’assenza di qualsiasi plausibile causale lecitaidonea a giustificare le reiterate richieste di pagamento formulate dal ricorrente, hannocorrettamente indotto la Corte territoriale a desumere, con argomentazione logica ecoerente, la piena consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa la natura usuraria dei crediti dellacui riscossione egli era incaricato.Sotto altro profilo, una volta raggiunta la dimostrazione dell’appartenenza delBocciero al sodalizio camorristico di cui si discute e della riconducibilità dell’attività diusura ascrittagli al medesimo sodalizio, a lui nota in ragione degli stretti rapportiintrattenuti con il Dello [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], con il [OSCURATO:PERSONA] e con il [OSCURATO:PERSONA], comein precedenza ricostruiti, può dirsi logicamente dimostrata la circostanza aggravantedell’agevolazione mafiosa.

Essa risulta desunta non dalla sola appartenenza del ricorrentealla compagine criminale, ma dalla stabile destinazione dell’attività usuraria alperseguimento degli interessi del sodalizio, dalla raccolta dei relativi proventi, dal lorosistematico conferimento ai vertici dell’organizzazione e dal contributo concretamenteofferto dal ricorrente al rafforzamento dell’operatività del clan sul territorio.

Lacircostanza aggravante è stata, pertanto, accertata in relazione ai singoli episodicontestati non sulla base di una presunzione derivante dalla mera partecipazioneassociativa del ricorrente, ma in considerazione del concreto inserimento di ciascunacondotta usuraria nell’attività economica illecita riconducibile al sodalizio e della suaobiettiva idoneità a rafforzarne le capacità operative e gli interessi criminali.

Si trattadell’unica tra le due forme previste dall’art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta sussistente dallaCorte territoriale in relazione a tutti i singoli episodi di usura ascritti al [OSCURATO:PERSONA].Infondato appare il rilievo volto a contestare la ritenuta sussistenza dellacircostanza aggravante del numero di persone concorrenti pari o superiore a cinque,contestata con riferimento ai fatti di usura di cui ai capi

14. e 16.Al riguardo si osserva che la circostanza aggravante di cui all’art. 112, comma 1,n. 1), cod. pen. ricorre quando il numero dei concorrenti nel reato sia pari a cinque o piùsoggetti.Il reato di usura di cui al capo

14. era stato originariamente contestato nonsoltanto al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], ma anche aGalluccio [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], condannati per tale fatto con sentenza passata ingiudicato.Di conseguenza, l’intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo14. non fa venir meno la circostanza del concorso di almeno cinque persone nel reato,che costituisce l’aggravante concretamente ritenuta dalla Corte territoriale.Quanto al reato di cui al capo 16., dovendosi considerare anche i coimputatiGalluccio e [OSCURATO:PERSONA], non essendo intervenuta alcuna assoluzione in grado di appello, ilnumero dei concorrenti risulta comunque superiore a cinque.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è configurabile la circostanzaaggravante di cui all’art. 112 cod. pen. quando il giudice abbia accertato il dato storicodella partecipazione al reato di cinque o più persone, senza che sia necessario il formaleaccertamento della colpevolezza di ciascuna di esse, purché la partecipazione del numeronecessario di correi sia stata comunque ritenuta e non esclusa in modo definitivo nellasua materialità.Si tratta di una circostanza aggravante che, come correttamente osservato dallaCorte territoriale, non richiede la consapevolezza della partecipazione degli altriconcorrenti nel numero necessario ad integrare l’aggravante, poiché essa, concernendo lemodalità dell’azione, ha natura oggettiva e si comunica a tutti coloro che concorrono nelreato.In relazione al medesimo rilievo prospettato con riguardo ai reati di cui ai capi 11.,20. e 36., come emerge dall’incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla [OSCURATO:PERSONA], si tratta di una censura nuova, non dedotta nei precedenti gradi di giudizio e,pertanto, non proponibile per la prima volta in sede di legittimità.Non risulta fondato il rilievo concernente la mancata dimostrazione dello stato dibisogno, censura peraltro genericamente prospettata e meramente reiterativa.

Alriguardo è sufficiente richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità inmateria di usura, alla luce dei quali lo stato di bisogno può essere desunto anchedall’entità degli interessi praticati, come puntualmente evidenziato dalla Corte territorialecon riferimento ai singoli episodi contestati.Infondate, oltre che meramente reiterative, appaiono anche le censure volte acontestare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n. 4),cod. pen., ritenuta con riferimento all’usura di cui al capo 36.Anche sotto tale profilo è sufficiente richiamare i principi già illustrati nellapresente motivazione, posto che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di svolgere attivitàimprenditoriale nel settore dell’edilizia e di avere richiesto il prestito per esigenzeconnesse alla propria attività economica, sicché la valutazione espressa dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta immune da censure.Manifestamente infondati sono, infine, i rilievi articolati in relazione alla dosimetriadella pena, risolvendosi gli stessi nella prospettazione di una diversa valutazionedell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale, pur rideterminando la pena a seguito dell’esclusione dellacircostanza aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n. 4), cod. pen. in relazione al capo22., ha fondato la propria decisione sulla gravità complessiva dei fatti, sul contestocriminale nel quale gli stessi si collocano e sulla negativa personalità dell’imputato,gravato da plurimi precedenti per gravi reati.Le medesime considerazioni sono state poste a fondamento del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territorialeevidenziato l’assenza di elementi suscettibili di positiva valorizzazione, in conformità aiconsolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.Né coglie nel segno l’ulteriore rilievo sviluppato nella memoria difensiva, secondocui la pena-base avrebbe dovuto essere determinata nella misura minima di anni dodicidi reclusione.

Sul punto la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena inflitta alla lucedella gravità complessiva dei fatti, del contesto criminale di riferimento e dellapersonalità dell’imputato, con argomentazione immune da vizi logici o giuridici.Irrilevanti appaiono, infine, gli argomenti articolati con i motivi nuovi.Quelli già esaminati nella parte generale della presente motivazione devonointendersi qui integralmente richiamati.Parimenti infondate sono le censure con cui si deduce l’improcedibilità dell’azionepenale per l’asserita mancanza di un valido provvedimento di riapertura delle indaginisuccessivamente all’archiviazione.

Sul punto è sufficiente richiamare le considerazioni giàsvolte nella presente motivazione con riferimento agli effetti dell’archiviazione neiprocedimenti aventi ad oggetto reati permanenti e alla distinzione tra il medesimo fattostorico e condotte ulteriori o successivamente accertate, alle quali integralmente si rinvia.Quanto, invece, al rilievo concernente l’inutilizzabilità delle intercettazioni dispostedopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari, esso risultainfondato per le ragioni già illustrate nella parte generale della motivazione dedicata aglieffetti della scadenza del termine investigativo e ai presupposti di utilizzabilità dei relativiesiti.A ben vedere, peraltro, si tratta anche di una censura inammissibile, poiché nonriguarda un punto della sentenza di appello investito dai motivi originari contenuti nelricorso per cassazione.25.

Vanno ora esaminati congiuntamente, per evitare inutili ripetizioni, i ricorsiproposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché fondati su motivi in parte comuni,articolati dal medesimo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].25.1.

In particolare, comuni a tutti i suddetti imputati sono i motivi con cui sideduce violazione di legge in relazione all’art. 468 cod. proc. pen. per mancato depositodella lista dei testi del pubblico ministero nei termini e nelle forme di legge.Si tratta di un motivo infondato, per le ragioni già indicate nel paragrafo dedicatoa tale tema, alla cui lettura si rimanda.25.2.

Comuni alle posizioni del Dello [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del Tacconesono anche i rilievi articolati in punto di ritenuta sussistenza dell’associazione adelinquere di stampo mafioso di cui al capo 1., denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, edella circostanza aggravante dell’essere la suddetta associazione armata.Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte sopra in viagenerale sul tema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, sollecitando i motivi diricorso di cui si discute, peraltro del tutto genericamente, un’inammissibile rivalutazionedelle risultanze processuali ed apparendo, al tempo stesso, del tutto estranei allacategoria dei vizi che possono essere dedotti nel caso di “doppia conforme”.I motivi sono, inoltre, manifestamente infondati, in quanto i giudici di meritohanno reso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermarel’esistenza del “[OSCURATO:PERSONA]”, come si è già sottolineato sopra nella presentemotivazione, alla cui lettura si rimanda.Identiche considerazioni valgono con riferimento alla contestazione dellasussistenza della circostanza aggravante dell’essere l’associazione armata.

Anche inquesto caso le doglianze articolate dai ricorrenti sono inammissibili, perché versate infatto e manifestamente infondate.Come si è già detto, i giudici di merito hanno reso sul punto un’esaustivamotivazione, evidenziando come l’associazione camorristica avesse una pienadisponibilità di armi, destinate a essere utilizzate per la perpetrazione dei reati-fine, qualile estorsioni, e per affermare il proprio predominio sul territorio, disponibilità, dunque,non circoscritta a soddisfare mere esigenze personali dei singoli detentori.Va, pertanto, fatto rinvio alle considerazioni già svolte sul tema, anche conriferimento al criterio di imputazione soggettiva di tale circostanza aggravante.25.3.

Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], condannatoper i reati di cui ai capi 1., 3., 4., 5., 6., 7., 23., riqualificato come tentativo, 24., 25., 27.e 28., ai motivi comuni in precedenza indicati si aggiunge, nei motivi di ricorso articolatidall’avv. [OSCURATO:PERSONA], la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni captate dopo la scadenzadel termine di durata massima delle indagini preliminari.Dall’insussistenza della cosca mafiosa di cui si discute il Dello [OSCURATO:PERSONA] fa, inoltre,discendere l’impossibilità di configurare la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen., nella duplice manifestazione del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa,con riferimento ai reati ascrittigli ai capi 3., 4., 5., 6., 7., 23., 24., 25.,

27. e 28.In ordine ai motivi di ricorso volti a contestare l’utilizzabilità delle intercettazionieffettuate dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari, essiappaiono infondati, sulla base delle considerazioni già esposte nei punti 13.,

13.1. e 13.2.della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda.Sull’infondatezza dei rilievi con cui si aggredisce la motivazione della sentenzadella Corte territoriale nella parte in cui è stata affermata la sussistenza dell’associazionea delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1., nonché la configurabilitàdell’associazione armata, si è già detto.25.4.

Con il quinto motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduceviolazione di legge e vizio di motivazione anche in punto di attribuzione al Dello [OSCURATO:PERSONA] delruolo di organizzatore del sodalizio mafioso, che apparirebbe in contrasto con quantoaffermato dagli stessi giudici di merito a proposito della posizione subordinata che il DelloRusso rivestiva nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], individuati quali capi del sodaliziocamorristico.Il motivo è infondato.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, richiamatinel punto

9. della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, non è revocabile indubbio che i giudici di merito abbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrenteil ruolo di soggetto messosi completamente a disposizione del sodalizio camorristico di cuisi discute, in una prospettiva non statica, ma dinamica, fornendo un contributo di nonpoco momento al perseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e alrafforzamento del suo predominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentanocomportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsoltanto la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchela conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche operanti sulterritorio, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomentitrattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 – 02; Sez. 1, n.4937 del 19/12/2012, Rv. 254915 – 01).Orbene, sulla persona del Dello [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, del rapporto di stabile e organica compenetrazione delricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno“status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del qualel’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’enteper il perseguimento dei comuni fini criminosi.L’appartenenza del Dello [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, che non forma oggetto dispecifiche censure, concentrate piuttosto sul ruolo concretamente rivestito dal ricorrenteall’interno dell’organizzazione, risulta adeguatamente motivata dai giudici di merito anchecon riferimento alla qualifica di organizzatore attribuitagli.Come emerge, invero, dalle numerose conversazioni che lo riguardano, egli sipresenta quale protagonista di una serie di reati-scopo del sodalizio, oltre ad essere incostante rapporto non soltanto con il capo indiscusso dell’organizzazione camorristica,[OSCURATO:PERSONA], che incontra più volte personalmente, adottando le necessarie cauteleper evitare controlli da parte delle forze dell’ordine, ma anche con gli associati GaldieriNicola, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Sul punto va evidenziato, come si è visto in sede di esame dei ricorsi proposti daNigro [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rinvia con particolare riferimentoalla contestazione dei fatti di cui ai capi

24. e 25., che [OSCURATO:PERSONA] tenevapuntualmente e costantemente informato il Dello [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle varie fasidell’attività estorsiva in danno dei [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:SOCIETA], venendo convocato in diverseoccasioni presso l’autolavaggio gestito dal Dello [OSCURATO:PERSONA], attraverso la sorella [OSCURATO:PERSONA],che fungeva da tramite tra i due, per riferire e ricevere istruzioni.Come si è visto, a riprova dei poteri decisionali esercitati dal Dello [OSCURATO:PERSONA], nelcorso di una conversazione intercettata era emerso che quest’ultimo aveva garantito alNigro che, ove l’estorsione in danno dei [OSCURATO:PERSONA] fosse andata a buon fine, il debitodell’imprenditore nei confronti del sodalizio camorristico si sarebbe estinto.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha partecipato all’importante riunione del 6 ottobre 2015presso il caseificio del [OSCURATO:PERSONA], di cui si è più volte parlato, finalizzata ad affermare ilpredominio del “[OSCURATO:PERSONA]” sul territorio, alla presenza, tra gli altri, dei fratelliNigro; risulta direttamente coinvolto nelle già menzionate vicende della [OSCURATO:PERSONA] e dellaSorrentino, che, per ragioni diverse, chiedono e ottengono l’intervento del clancamorristico a tutela delle proprie ragioni, venendo a tal fine indirizzate dal [OSCURATO:PERSONA] edal [OSCURATO:PERSONA] proprio al Dello [OSCURATO:PERSONA], segno evidente della posizione centrale assunta dalricorrente nel sistema preordinato ad assicurare il controllo del territorio da partedell’organizzazione camorristica attraverso la “protezione” accordata a chi la richiedeva;veniva, infine, aspramente redarguito da [OSCURATO:PERSONA] per l’uso disinvolto dei telefonicellulari.In questo contesto, già di per sé significativo, si inseriscono le risultanzeprocessuali che hanno consentito di affermare come il Dello [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto anche lospecifico compito di sovrintendere all’attività di usura svolta dal gruppo di via Dalmazia,come emerge con assoluta chiarezza dal suo diretto coinvolgimento nell’episodio dellaperquisizione effettuata il 19 gennaio 2018 dalle forze dell’ordine presso la “SecurityPark”.Con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinvenuto in tale episodio un’ulteriore conferma, da un lato, dellariconducibilità al sodalizio camorristico di cui si discute dell’attività di usura svolta nellamenzionata autorimessa di via Dalmazia e, dall’altro, del ruolo di organizzatore svolto dalDello [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, con logico argomentare, come un dipendentedell’autorimessa, iniziata la perquisizione, si fosse recato personalmente pressol’autolavaggio del Dello [OSCURATO:PERSONA] per avvisarlo di quanto stava accadendo, determinando inquest’ultimo un’immediata reazione, che lo aveva indotto a contattare [OSCURATO:PERSONA] eBocciero [OSCURATO:PERSONA], gestori dell’autorimessa, fissando con loro un appuntamento perincontrarsi di persona, come si è già visto in sede di esame della posizione del [OSCURATO:PERSONA],alla cui lettura si rinvia.La duplice circostanza che il Dello [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna valida giustificazione,venisse con urgenza informato della perquisizione, addirittura mentre quest’ultima eraancora in corso, decidendo nell’immediatezza di contattare il [OSCURATO:PERSONA], il quale, come siricorderà, è stato condannato in separato procedimento per i medesimi fatti con sentenzapassata in giudicato, testimonia non soltanto il timore dei componenti del sodalizio che gliagenti operanti rinvenissero la documentazione comprovante l’attività di usura custoditanell’autorimessa, ma anche il controllo esercitato dal Dello [OSCURATO:PERSONA] su tale settoreoperativo dell’organizzazione mafiosa, della quale egli costituiva un imprescindibile puntodi riferimento per i soggetti direttamente impegnati nell’attività usuraria.[OSCURATO:PERSONA], infine, come si è visto sempre in sede di esame dellaposizione di [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rinvia, è stato il mandante dell’azioneintimidatoria consumata in danno di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale avevaaltresì suggerito al [OSCURATO:PERSONA] le modalità operative da seguire per avvicinarsi all’autovetturadella persona offesa, oggetto del programmato danneggiamento (cfr. p. 42 dellasentenza di appello).In conclusione, può affermarsi che, come correttamente ritenuto dai giudici dimerito, il Dello [OSCURATO:PERSONA] abbia volontariamente messo completamente a disposizione del“[OSCURATO:PERSONA]” la propria persona nella prospettiva dinamica in precedenzadelineata, consentendo al sodalizio di rafforzare il proprio predominio nel territoriodell’Avellinese, nella piena consapevolezza delle finalità perseguite dal “[OSCURATO:PERSONA] NuovoPartenio”, della sua organizzazione sul territorio e dell’identità dei suoi principalicomponenti, partecipando al sodalizio nella veste qualificata di organizzatore.La conclusione alla quale giunge la Corte territoriale appare conforme ai principielaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati nel punto

9.2. dellapresente motivazione, alla cui lettura si rinvia, non essendo revocabile in dubbio che ilDello [OSCURATO:PERSONA] sia stato investito di poteri decisionali, di coordinamento, di controllo delledell’organizzatore, ruolo che, all’interno di un’associazione a delinquere di stampomafioso, si differenzia da quello di capo, che va riconosciuto soltanto a chi risulti posto alvertice di un’entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o clan, dotata di proprimembri e di proprie regole.Ne consegue che la presenza di uno o più capi non esclude che ad essi sianoaffiancati uno o più organizzatori (cfr. Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476 –03), così come, proprio in ragione della diversità delle rispettive posizioni, gli eventualirimproveri rivolti da [OSCURATO:PERSONA] al Dello [OSCURATO:PERSONA] per la poca prudenza dimostrata daquest’ultimo nelle conversazioni telefoniche non sono sufficienti ad escludere il ruolo diorganizzatore in capo al Dello [OSCURATO:PERSONA], come erroneamente sostenuto dalla difesa.In tale veste, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimitàrichiamati nel punto

9.3. della presente motivazione, alla cui lettura si rinvia, ècertamente ascrivibile al Dello [OSCURATO:PERSONA] la circostanza aggravante dell’essere l’associazionearmata, essendo egli, in considerazione, in generale, del ruolo di organizzatore svoltoall’interno del sodalizio mafioso e, nello specifico, di mandante dell’azione intimidatoria indanno di [OSCURATO:PERSONA], nonché della conoscenza del possesso di una pistola daparte di [OSCURATO:PERSONA], pienamente consapevole della disponibilità di armi da parte degliassociati ovvero posto in una condizione tale da non poterla ignorare senza colpa.Tale conclusione trova ulteriore razionale conferma nell’affermazione diresponsabilità dell’imputato per la detenzione illegale di una pistola marca “Beretta”,calibro 9, arma da guerra, rinvenuta nel corso di una perquisizione domiciliare, fattocontestato al capo 28., che non ha formato oggetto di specifiche censure da parte delricorrente.Che tale arma fosse detenuta per essere posta al servizio degli scopi del sodaliziomafioso è stato desunto dal giudice di appello, con argomentazione logica e coerente, dalcontenuto di una conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato alproprio interlocutore il timore che gli organi investigativi potessero collegare la pistolasequestrata al Dello [OSCURATO:PERSONA] all’organizzazione camorristica (cfr. pp. 44-45 della sentenzadi appello).25.5.

Con il sesto motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso dell’imputatonell’estorsione di cui al capo

3. in danno di [OSCURATO:PERSONA], sotto un duplice profiloe, precisamente, per violazione del principio di cui all’art. 521 cod. proc. pen., in quanto,a fronte dell’originaria contestazione secondo cui il Dello [OSCURATO:PERSONA] aveva agito percostringere la persona offesa a restituire le somme di denaro e gli interessi pattuitinell’ambito del rapporto usurario descritto nel capo 2., il Tribunale avrebbe condannatol’imputato per una diversa estorsione, avente ad oggetto il pagamento di un debitogravante sulla persona offesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], derivante da una causalecompletamente diversa, nonché per mancanza della prova della consumazione del reato.Il motivo è infondato e meramente reiterativo, apparendo, al tempo stesso, deltutto estraneo alla categoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.La Corte territoriale, con motivazione specifica e immune dai denunciati vizi, hacorrettamente evidenziato come le contestazioni di cui ai capi

2. e

3. riguardino ilmedesimo debito di euro 2.500,00 contratto da [OSCURATO:PERSONA] con PerrottiGiovanni, al quale erano successivamente subentrati, nella qualità di creditori, dapprimaNittolo [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, il Dello [OSCURATO:PERSONA], la cui fama criminale era ben notaall’[OSCURATO:PERSONA], che ne aveva personalmente sollecitato l’intervento nella speranza diottenere comprensione per il ritardo nel pagamento del debito, in considerazione di unlontano rapporto di parentela.Sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, oggetto di puntuale disaminada parte dei giudici di merito, del contenuto delle numerose conversazioni intercettateintercorse tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il Dello [OSCURATO:PERSONA], nonché delle immagini estrapolate dalletelecamere installate presso l’autorimessa del Dello [OSCURATO:PERSONA], non può che condividersi laconclusione cui è giunta la Corte territoriale, secondo cui appare «evidente il ricorso allaminaccia da parte del Dello [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento del credito “ereditato” dalPerrotti: il tono dei colloqui e delle richieste di pagamento, le esplicite minacce diricorrere alla violenza e, ancora, la “fama criminale” del Dello [OSCURATO:PERSONA], ben conosciutadall’[OSCURATO:PERSONA], come dallo stesso riferito, non potevano che suscitare timori seri in capoalla persona offesa, tanto da indurla ad assecondare le richieste del Dello [OSCURATO:PERSONA]».Del resto, risulta accertato che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato al Dello [OSCURATO:PERSONA] unassegno dell’importo di euro 2.630,00, successivamente rinvenuto e sequestrato dagliorgani investigativi, la somma di euro 750,00 in contanti e la propria autovettura marcaSeat, che il Dello [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rivendere, in attuazione del programma estorsivoposto in essere ai suoi danni.Tali circostanze dimostrano altresì l’avvenuta consumazione del reato, sicchérisulta manifestamente infondato anche il rilievo difensivo volto a contestare l’effettivoconseguimento di un profitto da parte dell’imputato.Quanto alla dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., essa è del tuttoinsussistente.Come è stato sottolineato in un recente e condivisibile arresto della giurisprudenzadi legittimità, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversimutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali,della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge,tale da determinare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione dalla quale derivi uneffettivo pregiudizio dei diritti di difesa; ne consegue che l’indagine diretta ad accertare laviolazione del principio in esame non può esaurirsi in un confronto meramente letteraletra contestazione e sentenza, risultando del tutto insussistente la violazione quandol’imputato sia stato concretamente posto nelle condizioni di difendersi in ordineall’oggetto dell’accusa.Non sussiste, pertanto, violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza nel caso in cui nell’imputazione, considerata nella sua interezza, siano contenutigli stessi elementi costitutivi del fatto ritenuto in sentenza, posto che l’immutazione siverifica soltanto quando tra i due episodi sussista un rapporto di eterogeneità o diincompatibilità sostanziale, derivante da una vera e propria trasformazione, sostituzioneo variazione dei contenuti essenziali dell’addebito formulato nei confronti dell’imputato, ilquale venga in tal modo posto, a sorpresa, di fronte a un fatto completamente nuovo eprivo di qualsiasi possibilità di effettiva difesa.Tali caratteristiche non sono riscontrabili nel caso in esame, nel quale non si èverificata alcuna trasformazione radicale degli elementi essenziali dei fatti descritti neicapi

2. e

3. dell’imputazione, che vedono l’[OSCURATO:PERSONA] quale persona offesa di un’attivitàusuraria ed estorsiva riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e al Dello [OSCURATO:PERSONA], subentrati nellagestione del credito originariamente vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA].Si tratta di fatti in relazione ai quali il ricorrente è stato concretamente posto nellecondizioni di difendersi, atteso che, come correttamente evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA], «l’iter processuale svoltosi mediante l’esame della persona offesa, l’esame diPerrotti [OSCURATO:PERSONA], nonché mediante la trascrizione di numerose conversazioni e dialoghi,ha certamente consentito agli imputati di difendersi compiutamente dall’imputazione inesame, come ritenuta dal Tribunale» (cfr. pp. 47-49 della sentenza di secondo grado).25.6.

Con il settimo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrentelamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorsodell’imputato nelle estorsioni di cui ai capi

4. e 5., in quanto, da un lato, le dichiarazionidella persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto essere utilizzate, essendo staterese in dibattimento da un soggetto che, per avere formulato dichiarazioni autoindizianti,avrebbe dovuto essere escusso con le garanzie previste dall’art. 210 cod. proc. pen.,previa interruzione dell’esame ai sensi dell’art. 63 cod. proc. pen.; dall’altro, lavalutazione di attendibilità della suddetta persona offesa sarebbe incompleta eincoerente.Anche in questo caso ci si trova di fronte a rilievi meramente reiterativi, del tuttoestranei, al tempo stesso, alla categoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppiaconforme” e, comunque, infondati, a fronte di una motivazione della Corte territoriale deltutto esaustiva e immune dai denunciati vizi (cfr. pp. 50-54 della sentenza di appello).Sulla prospettata questione processuale il giudice di appello ha fornito unarisposta giuridicamente corretta, richiamando un condivisibile orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, alla luce del quale, in tema di prova dichiarativa, allorchévenga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere diverificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l’eventuale giàintervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allostesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni vengono rese.

Inoltre,ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso deldichiarante e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle sue propalazioni, ilgiudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano dievidente e immediata applicazione, senza necessità di particolari accertamenti overifiche.In applicazione di tali principi, la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione deltutto condivisibile, che «nel caso in esame, correttamente il Tribunale ha ritenuto che leipotizzate condotte illecite dello [OSCURATO:PERSONA] (simulazione di reato, detenzione e porto dimunizioni) siano scriminate ai sensi dell’art. 54 cod. pen.; invero, la condotta tenutadallo [OSCURATO:PERSONA] il 29 luglio 2021, allorché abbandonava la propria autovettura con glisportelli aperti simulando la scena di un’aggressione, cospargendola di sangue elasciando dei proiettili nelle vicinanze del veicolo, mirava evidentemente a rendersiirreperibile per sottrarsi alle minacce cui era sottoposto a causa della mancatarestituzione del prestito usurario».La difesa non contesta la correttezza del principio affermato dalla giurisprudenzadi legittimità, ma piuttosto la possibilità di applicarlo al caso concreto, sostenendo chedifetterebbe la prova dello stato di pericolo nel quale si sarebbe trovato lo [OSCURATO:PERSONA],descritto esclusivamente da quest’ultimo.Tale assunto non può essere condiviso.Esso risulta, infatti, manifestamente infondato, poiché il ricorrente non siconfronta con il contenuto delle conversazioni intercettate valorizzate dal giudice diappello, dalle quali emergono in maniera significativa le pressioni esercitate dal DelloRusso nei confronti della persona offesa, confermando il contesto intimidatorio nel qualematurarono i fatti oggetto di contestazione.Parimenti infondata è la censura concernente l’attendibilità dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti proceduto a una valutazione specifica, analitica e nonmanifestamente illogica delle dichiarazioni della persona offesa, evidenziandone lacoerenza intrinseca e i significativi riscontri esterni rinvenibili nel contenuto delleconversazioni intercettate e nelle ulteriori risultanze processuali acquisite, senza che ilricorrente abbia individuato concrete incongruenze o specifici elementi idonei a minarnel’affidabilità.Le doglianze difensive finiscono, pertanto, per sollecitare una diversa lettura delmateriale probatorio e una nuova valutazione dell’attendibilità della persona offesa, nonconsentite in sede di legittimità, a fronte di una motivazione dei giudici di meritocompleta, coerente e immune da manifeste illogicità.25.7.

Con l’ottavo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamentamancanza di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in ordine all’affermazionedi responsabilità dell’imputato per il delitto di usura di cui al capo

6. e per la mancataqualificazione giuridica del fatto di estorsione di cui al capo

7. come esercizio arbitrariodelle proprie ragioni, ove la Corte di appello avesse assolto l’imputato dal reato di cui alcapo 6.Anche in questo caso i motivi di ricorso sono inammissibili, in quantomanifestamente infondati e meramente reiterativi, apparendo, al tempo stesso, del tuttoestranei alla categoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.La vicenda usuraria contestata al capo

6. e la conseguente condotta estorsivafinalizzata al pagamento del debito usurario di cui al capo 7., della quale è stato vittimaDattolo [OSCURATO:PERSONA], appaiono particolarmente significative per delineare lo spessorecriminale del Dello [OSCURATO:PERSONA].Sul punto appare sufficiente, non meritando ulteriori considerazioni per lachiarezza e completezza del percorso argomentativo seguito, richiamare quantoevidenziato dalla Corte territoriale: «Invero, le puntuali e precise dichiarazioni dellapersona offesa, in ordine all’entità del debito, all’entità degli interessi, alle modalità diriscossione delle somme da parte dell’imputato e alle minacce ricevute, acquisite agli attidel dibattimento ex art. 512-bis cod. proc. pen., per morte del dichiarante, diversamenteda quanto dedotto dall’appellante, hanno trovato ampi riscontri nelle attività tecniche diintercettazione, che, peraltro, hanno preceduto le dichiarazioni della persona offesa, laquale è stata identificata e sentita a sommarie informazioni soltanto dopo l’acquisizionedel dato tecnico.

Ebbene, rinviando a quanto evidenziato dal Tribunale alle pagine 1238 eseguenti della sentenza, si osserva che, a partire dal luglio 2017 e fino all’agosto 2018,venivano captati plurimi colloqui telefonici tra il Dello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corsodei quali l’imputato chiedeva reiteratamente alla persona offesa il pagamento di sommedi denaro e profferiva minacce di morte dinanzi alle difficoltà rappresentate dalla vittima,anche a causa di problematiche di salute che lo costringevano ad un ricovero ospedaliero(“ti affogo davanti a tutti i familiari”, “tu entro stasera alle sette portami i soldi perchésennò vengo io a casa tua”, “Pasquà io vi macino a tutti quanti”)» (cfr. p. 55).Appare, pertanto, del tutto incongruo il richiamo operato dal ricorrente allacategoria della motivazione apparente o inesistente che, come affermato dallagiurisprudenza di legittimità, è configurabile soltanto quando la motivazione sia del tuttoavulsa dalle risultanze processuali ovvero si avvalga di argomentazioni meramenteassertive, di proposizioni apodittiche o comunque prive di effettiva capacità dimostrativa,vale a dire in tutti i casi nei quali il percorso argomentativo posto a sostegno delladecisione risulti soltanto apparente e, quindi, sostanzialmente inesistente.Nel caso in esame, al contrario, la motivazione della Corte territoriale costituisceuna puntuale e argomentata risposta alle deduzioni difensive incentrate sulla pretesainsufficienza delle dichiarazioni della persona offesa, evidenziandone la coerenzaintrinseca e i molteplici riscontri esterni desumibili dalle risultanze delle intercettazioni.Rilievi che, peraltro, muovono da un presupposto giuridico non corretto, posto che ledichiarazioni della persona offesa, ove ritenute attendibili, possono da sole fondarel’affermazione di responsabilità dell’imputato, senza necessità di riscontri esterni, fermarestando la particolare rigorosità che deve caratterizzare il relativo vaglio di credibilità(cfr., ex plurimis, Sez.

Un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., Rv. 253214).Del tutto legittimo risulta, inoltre, nell’indicato ordito motivazionale, il richiamooperato dalla Corte di appello alla motivazione del giudice di primo grado, della qualeviene riassunto il contenuto in punto di ricostruzione dei fatti, all’interno di uncomplessivo e autonomo percorso argomentativo con cui il giudice del gravame ha fornitouna propria e razionale giustificazione della decisione adottata, confrontandosispecificamente con le deduzioni difensive proposte (cfr. Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024,Rv. 286406 – 02).Ne consegue l’inammissibilità, per manifesta infondatezza e genericità, anche delmotivo di ricorso articolato con riferimento al reato di cui al capo 7., fondato sull’asseritariqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, risultandologicamente preclusa tale prospettazione una volta accertata la natura usuraria delcredito azionato e la riconducibilità delle condotte intimidatorie contestate ad una pretesacreditoria priva di qualsiasi tutela giuridica.25.8.

Con il nono motivo di ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamentamancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento all’affermazione diresponsabilità del Dello [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 23., commesso in danno diScognamiglio [OSCURATO:PERSONA], assumendo che la Corte territoriale avrebbe proceduto in modosuperficiale all’esame delle dichiarazioni della persona offesa e al giudizio sulla suaasserite contraddizioni del compendio probatorio e le circostanze che, ad avviso delladifesa, smentirebbero il narrato dello [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in via generale sultema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, alle quali integralmente si rinvia,sollecitando il motivo di ricorso di cui si discute un’inammissibile rivalutazione atomizzatadelle risultanze processuali ed apparendo, al tempo stesso, del tutto estraneo allacategoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hannoreso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il tentativo di estorsioneaggravata in danno dello [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sia sulle dichiarazioni dellapersona offesa, la cui credibilità personale non ha formato oggetto di specifiche censure,se non in termini del tutto generici, sia sugli esiti dell’attività di intercettazione, chehanno confermato, in funzione di riscontro esterno, pur non necessario, l’intrinsecaQuest’ultimo, originariamente debitore di [OSCURATO:PERSONA] e di De FazioMartino, era stato sottoposto a gravi minacce da parte del Dello [OSCURATO:PERSONA], il cui interventoera stato richiesto dall’[OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento delle sommeancora dovute dallo [OSCURATO:PERSONA], come emerso dal chiaro contenuto della conversazionen. 4942 del 6 novembre 2017, intercettata all’interno dell’autorimessa del ricorrente.

Sitrattava della complessiva somma di euro 2.150,00, di cui euro 550,00 spettavanoall’[OSCURATO:PERSONA] ed euro 1.600,00 al [OSCURATO:PERSONA].In conseguenza di tale richiesta, il Dello [OSCURATO:PERSONA], alla presenza del [OSCURATO:PERSONA], comeemerge dalle conversazioni intercettate, aveva contattato [OSCURATO:PERSONA], ordinandoglidi condurre al suo cospetto lo [OSCURATO:PERSONA] e prospettando, senza incontrare alcunaobiezione da parte del [OSCURATO:PERSONA], la possibilità che la persona offesa fosse percossa daifratelli [OSCURATO:PERSONA].Secondo il racconto della persona offesa, una volta condotto presso l’abitazionedel ricorrente, circostanza anch’essa confermata dalle risultanze intercettative, il DelloRusso gli aveva intimato di corrispondergli immediatamente la somma di euro 4.000,00,minacciando, in caso contrario, di tagliargli la testa e richiamando espressamente la forzaintimidatrice dell’organizzazione camorristica.Con motivazione immune da vizi logici, la Corte territoriale ha evidenziato come ilDello [OSCURATO:PERSONA] avesse affermato che «qua comandiamo noi», evocando il nome di GaldieriPasquale e la propria appartenenza ad un clan operante nell’Avellinese.L’appartenenza al sodalizio mafioso veniva ulteriormente richiamata quando lapersona offesa aveva tentato di corrispondere una delle rate pattuite al [OSCURATO:PERSONA], il quale,secondo quanto riferito dallo [OSCURATO:PERSONA], lo aveva invitato a «portare i soldi aMercogliano», luogo di residenza del Dello [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che, anche qualoraavesse adempiuto, sarebbe stato ugualmente ucciso.Ulteriore e significativo riscontro alle dettagliate dichiarazioni accusatorie dellapersona offesa è stato individuato, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica,nello stato di profonda prostrazione e di grave timore nel quale i Carabinieri di MonteforteIrpino rinvennero lo [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagna Favicchio allorché furono contattatidalla persona offesa e si recarono presso la sua abitazione.[OSCURATO:PERSONA] era, infatti, talmente intimorito dalle minacce ricevute da nonriuscire neppure a recarsi personalmente presso la caserma dei Carabinieri, temendopossibili ritorsioni da parte del Dello [OSCURATO:PERSONA] e del gruppo a lui facente capo.Le censure difensive finiscono, pertanto, per proporre una diversa lettura delmateriale probatorio e una rinnovata valutazione dell’attendibilità della persona offesa,non consentite in sede di legittimità, a fronte di una motivazione dei giudici di meritocompleta, coerente e priva di manifeste illogicità.25.9.

Con il decimo motivo di ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deducemancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazioneall’affermazione di responsabilità del Dello [OSCURATO:PERSONA] per l’estorsione di cui al capo 24.Anche in questo caso occorre fare rinvio alle considerazioni già svolte in viagenerale sul tema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, alle quali integralmentesi rinvia, sollecitando il motivo di ricorso di cui si discute un’inammissibile rivalutazionealla categoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno resoun’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per l’estorsione di cui si discute.Al riguardo appare sufficiente richiamare quanto già osservato in relazione allamedesima vicenda estorsiva, nonché con riferimento al ruolo di assoluto punto diriferimento assunto dal Dello [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale, allaposizione organizzativa da lui rivestita all’interno del sodalizio mafioso, alle cuiconsiderazioni integralmente si rinvia.Va rammentato, in particolare, che dalle conversazioni intercettate è emerso comeil [OSCURATO:PERSONA] avesse informato il Dello [OSCURATO:PERSONA] dell’avvenuto pagamento della somma di euro2.000,00 da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e come lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nelcorso di un’ulteriore conversazione intercettata con i propri familiari, avesse riferito che ilricavato dell’estorsione sarebbe stato utilizzato anche per estinguere il proprio debito neiconfronti dell’organizzazione camorristica, conformemente a quanto gli era statoassicurato proprio dal Dello [OSCURATO:PERSONA].Tali elementi confermano il ruolo direttivo e di coordinamento svolto dal DelloRusso nell’azione estorsiva e smentiscono la prospettazione difensiva secondo cui eglisarebbe rimasto estraneo alla relativa ideazione e gestione, sicché le doglianze propostesi risolvono, ancora una volta, nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanzeprobatorie, non consentita nel giudizio di legittimità.25.10.

Identiche considerazioni valgono con riferimento all’undicesimo motivo delricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione in relazione al tentativo di estorsione in danno della ditta [OSCURATO:SOCIETA] di cuial capo 25., motivo da ritenere inammissibile per le medesime ragioni già illustrate conriferimento ad analoghe censure difensive e alle quali integralmente si rinvia.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hannoreso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il tentativo di estorsione di cui si discute, afronte, peraltro, di un motivo di appello del tutto generico, con il quale l’imputato si eralimitato a eccepire il difetto di prova in ordine alla propria partecipazione alla vicendaestorsiva.Al riguardo appare sufficiente richiamare quanto già osservato in relazione allamedesima vicenda, nonché con riferimento al ruolo di assoluto punto di riferimentoassunto dal Dello [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale, alla posizioneorganizzativa da lui rivestita all’interno del sodalizio mafioso, alle cui considerazioniintegralmente si rinvia.Va rammentato, in particolare, che dalle conversazioni intercettate è emerso comeil Dello [OSCURATO:PERSONA] fosse personalmente intervenuto nei confronti della ditta “[OSCURATO:PERSONA]”, cheaveva ricevuto in subappalto alcuni lavori dai [OSCURATO:SOCIETA] e i cui mezzi erano stati danneggiatiper errore da componenti del sodalizio mafioso.Tale circostanza costituisce un significativo indice del diretto coinvolgimento delricorrente nella gestione della vicenda estorsiva e conferma il ruolo di coordinamento e dicontrollo da lui esercitato nell’ambito delle iniziative poste in essere dal sodalizio peraffermare il proprio predominio sul territorio.25.11.

Manifestamente infondati sono i rilievi articolati con il dodicesimo motivodel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla dosimetria della pena, che sirisolvono in doglianze volte a sollecitare un’inammissibile rivalutazione dell’entità deltrattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. pp. 203-205), pur operando una riduzione di pena inconseguenza dell’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n.4), cod. pen., in relazione al reato di cui al capo 4., ha correttamente fondato la propriadecisione sull’entità del trattamento sanzionatorio, ivi compresi gli aumenti operati atitolo di continuazione, alla luce della gravità complessiva dei fatti, del contesto criminalenel quale essi sono maturati, del ruolo rivestito dall’imputato all’interno del sodaliziocamorristico e dei numerosi e gravi precedenti penali esistenti a suo carico.Le medesime circostanze sono state valorizzate anche ai fini del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in conformità ai principi affermatidalla giurisprudenza di legittimità richiamati nella parte della presente motivazionededicata ai criteri di commisurazione della pena e al riconoscimento delle circostanzeNel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il Dello [OSCURATO:PERSONA] deduce, attraverso due motividi impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell’associazione a delinquere di stampo camorristico di cui al capo

1. e allapartecipazione del ricorrente al sodalizio con la qualifica di capo e promotore.Non assumono rilievo le articolate deduzioni sviluppate dalla difesa in ordine allapretesa assenza di una forza intimidatrice autonoma del sodalizio rispetto alla caraturacriminale dei singoli associati, poiché la Corte territoriale ha valorizzato una pluralità dielementi ed episodi sintomatici dell’operatività del gruppo criminale, del suo radicamentonel territorio e della concreta percezione esterna della relativa capacità intimidatrice,secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici o contraddizioni.Parimenti, dalla vicenda delle aste giudiziarie non possono trarsi argomentifavorevoli alla tesi difensiva, essendo tale vicenda stata già esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] quale ulteriore indice dell’operatività del sodalizio nel territorio avellinese,senza che le deduzioni svolte nel ricorso siano idonee a evidenziare profili di effettivacontraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto.Si tratta, pertanto, di motivi infondati per le ragioni già compiutamente espostenell’esame dei motivi di ricorso proposti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ai quali, per evitare inutiliripetizioni, può integralmente farsi rinvio.25.12.

Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], oltre aimotivi comuni già esaminati, l’imputato, nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ilsecondo motivo di impugnazione deduce mancanza e contraddittorietà della motivazionein ordine all’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in relazioneall’affermazione di responsabilità del prevenuto per il reato di tentata estorsione di cui alcapo 23., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], mentre con il terzo motivo diricorso lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione conparticolare riferimento al concorso morale dell’imputato in relazione al medesimo reato.Si tratta di questioni in larga parte già esaminate in sede di valutazione della posizionedel coimputato [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rinvia, che vengono riproposte nelladiversa prospettiva del [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in via generale sultema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, alle quali integralmente si rinvia,sollecitando i motivi di ricorso di cui si discute un’inammissibile rivalutazione atomizzatadelle risultanze processuali ed apparendo, al tempo stesso, del tutto estranei allacategoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.I motivi sono, inoltre, manifestamente infondati, in quanto i giudici di meritohanno reso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermarela responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], unitamente al [OSCURATO:PERSONA], per il tentativo diestorsione aggravata in danno dello [OSCURATO:PERSONA].Nel richiamare le valutazioni già espresse a proposito della rilevanza penale deifatti, come ricostruiti con motivazione esaustiva e logicamente coerente dalla [OSCURATO:PERSONA], va ribadito che il ricorrente non si confronta realmente con il contenuto delledichiarazioni accusatorie rese dallo [OSCURATO:PERSONA] né con la conversazione intercettataall’interno dell’autorimessa del Dello [OSCURATO:PERSONA], che costituisce uno dei principali elementi diriscontro del narrato della persona offesa.Da tali risultanze processuali emerge, invero, con assoluta chiarezza come il Deapplicazione della pena su richiesta delle parti, si fosse rivolto al Dello [OSCURATO:PERSONA] allo scopo diottenere il pagamento integrale del credito vantato nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA],proprio perché pienamente consapevole dello spessore criminale del propriointerlocutore, il quale aveva convocato presso di sé il debitore per costringerlo acorrispondere quanto dovuto sotto la minaccia di tagliargli la testa in caso diinadempimento, evocando, per conferire maggiore forza intimidatrice alla minaccia, ilnome di [OSCURATO:PERSONA] e la riconducibilità dell’iniziativa alla compagine camorristicafacente capo a quest’ultimo.Di tale situazione il [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente consapevole.

Egli, infatti, nonsoltanto non aveva formulato alcuna obiezione rispetto all’eventualità, prospettata dalDello [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione intercettata avvenuta in sua presenza, che loScognamiglio potesse essere picchiato dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], ma aveva accettato taleprospettiva pur di conseguire il pagamento di quanto dovutogli dalla persona offesa.Nello stesso senso depone la circostanza, già evidenziata dalla Corte territoriale,che il riferimento alla forza intimidatrice del sodalizio camorristico provenisse anche dalDe [OSCURATO:PERSONA] allorché lo [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di corrispondergli direttamente una dellerate pattuite.

In tale occasione, infatti, il ricorrente, come riferito dalla persona offesa, loaveva invitato a «portare i soldi a Mercogliano», luogo di residenza del Dello [OSCURATO:PERSONA],aggiungendo che, anche qualora avesse effettuato il pagamento, «loro lo avrebberoucciso».La qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] in termini diconcorso morale appare, pertanto, pienamente conforme al costante orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, ilcontributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziatee atipiche della condotta criminosa, quali l’istigazione, la determinazione all’esecuzionedel delitto, l’agevolazione della sua preparazione o consumazione, il rafforzamento delproposito criminoso dell’autore materiale, nonché la mera adesione, autorizzazione oapprovazione idonea a rimuovere ostacoli alla realizzazione del fatto.Al tempo stesso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale pluralità diforme di manifestazione del contributo morale non esime il giudice di merito dall’obbligodi dimostrare l’esistenza di una reale partecipazione dell’agente alla fase ideativa opreparatoria del reato e di indicare le concrete modalità attraverso le quali tale contributosi sia manifestato, in rapporto di causalità efficiente con l’azione posta in essere daglialtri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta concorsuale conl’indifferenza probatoria circa le concrete forme del suo manifestarsi.Tale onere motivazionale risulta pienamente assolto nel caso in esame, avendo laCorte territoriale chiaramente individuato il contributo del [OSCURATO:PERSONA] nell’attivazionedell’intervento del Dello [OSCURATO:PERSONA], nella consapevole adesione alle modalità intimidatorie daquesti adottate e nell’accettazione dell’uso della forza quale strumento di riscossione delcredito.In conclusione, anche nelle forme del concorso morale assume rilievo la condottadi chi fornisca un contributo causalmente efficiente alla realizzazione del fatto; situazioneche ricorre nel caso in esame, poiché il tentativo di estorsione in danno delloScognamiglio non si sarebbe verificato se il [OSCURATO:PERSONA] non si fosse rivolto al Dello Russoper ottenere il recupero del proprio credito mediante il ricorso alla forza intimidatricederivante dalla sua riconosciuta appartenenza al sodalizio camorristico.25.13.

Con il quarto motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] eccepisce mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la mancatariqualificazione del fatto ascrittogli nella fattispecie meno grave di cui all’art. 393 cod.pen. e il mancato riconoscimento del concorso anomalo di cui all’art. 116 cod. pen.I motivi sono infondati.

L’obiettivo perseguito dal [OSCURATO:PERSONA] era, infatti, proprioquello di ottenere il pagamento del debito da parte dello [OSCURATO:PERSONA] mediantel’intervento di un soggetto che, come poi concretamente avvenuto, avrebbe fatto ricorsoa modalità oggettivamente mafiose di riscossione, suscettibili di determinare unvantaggio per il sodalizio camorristico di appartenenza sia sotto il profilo economico sia intermini di rafforzamento della propria capacità di intimidazione e del controllo delterritorio.Lo evidenzia chiaramente la Corte territoriale con una motivazione puntuale ecoerente, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente e che, per la suachiarezza, appare opportuno riportare: «Tale modalità di riscossione del debito eracertamente nota al [OSCURATO:PERSONA]: invero, costui si rivolgeva al Dello [OSCURATO:PERSONA] proprio in ragionedella sua fama criminale e apprendeva direttamente dal coimputato che i fratelli [OSCURATO:PERSONA],anche con la forza, avrebbero portato lo [OSCURATO:PERSONA] presso il Dello [OSCURATO:PERSONA].D’altra parte, la richiesta avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] (unitamente all’[OSCURATO:PERSONA]) diintervento del Dello [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la restituzione del denaro non può esserespiegata altrimenti se non per la fama criminale del Dello [OSCURATO:PERSONA] e il suo inserimento nelcontesto della locale criminalità organizzata.Sussiste, peraltro, a carico di entrambi gli imputati anche l’aggravante dellafinalità mafiosa atteso che con il suo intervento il Dello [OSCURATO:PERSONA] mirava a conseguire profittiper il clan di appartenenza (come detto, nel corso del primo incontro allo Scognamiglioveniva intimato di pagare ben 4.000 euro), elemento questo certamente noto al creditoreDe [OSCURATO:PERSONA] che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’interessamento del Dello Russoimplicava anche un vantaggio per il clan» (cfr. pp. 61-62 della sentenza di appello).Come ulteriormente evidenziato dalla Corte di appello, la richiesta estorsivaconcretizzatasi nella pretesa di conseguire l’immediato pagamento della somma di euro4.000,00 andava ben oltre l’obiettivo di consentire al [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] il merosoddisfacimento del credito da essi vantato nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA].In tale prospettiva assume particolare rilievo la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbiarifiutato di ricevere direttamente dalla persona offesa una delle rate che quest’ultima siera dichiarata disponibile a corrispondergli.Tale comportamento, apparentemente privo di giustificazione dal punto di vistadel creditore interessato al recupero del proprio credito, trova una spiegazione logicasoltanto nella consapevolezza che la gestione della vicenda fosse ormai transitata nellasfera di controllo del Dello [OSCURATO:PERSONA] e, attraverso quest’ultimo, del sodalizio camorristico,destinato a perseguire interessi più ampi rispetto al mero recupero della sommaoriginariamente dovuta.Risulta, pertanto, non condivisibile il rilievo difensivo concernente la qualificazionegiuridica del fatto.Se è vero, infatti, che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità nella sua più autorevole espressione, il reato di esercizio arbitrario delleproprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguonoin relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie,è altrettanto vero che, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesaarbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere esattamente all’oggetto dellatutela apprestata dall’ordinamento giuridico e non può estendersi a vantaggi ulteriori odiversi, poiché ciò che caratterizza tale fattispecie è la sostituzione dello strumentopubblico di tutela con uno strumento privato al fine di esercitare un diritto che l’agenteritiene giuridicamente spettante.Orbene, sotto tale profilo, non può certamente ritenersi riconducibile all’oggettodella tutela apprestata dall’ordinamento il vantaggio, per quantità e qualità, eccedenterispetto alla pretesa originariamente vantata dal [OSCURATO:PERSONA], che il “[OSCURATO:PERSONA]”avrebbe ottenuto, per il tramite del Dello [OSCURATO:PERSONA], dall’azione intimidatoria posta in esserenei confronti dello [OSCURATO:PERSONA].D’altro canto, se l’utilizzo del metodo mafioso nella riscossione di un pretesocredito non è di per sé incompatibile con il delitto di esercizio arbitrario delle proprieragioni con violenza alle persone, non comportando necessariamente il perseguimento diuna finalità diversa dalla riscossione, è tuttavia possibile valorizzare tale modalitàoperativa, unitamente ad altri significativi elementi, quali, nel caso in esame, il vantaggioperseguito dal sodalizio mafioso e la gestione dell’intera vicenda da parte del Dello [OSCURATO:PERSONA],come indice sintomatico del dolo di estorsione.Infondato è anche il rilievo con il quale la difesa invoca l’applicazione dell’art. 116cod. pen., non ricorrendone i presupposti.

Come affermato dalla giurisprudenza dilegittimità con orientamento costante, la configurabilità del concorso cosiddetto anomaloè subordinata, tra l’altro, alla duplice condizione che l’evento diverso non sia stato volutoneppure sotto il profilo del dolo eventuale e che il reato più grave concretamenteverificatosi non costituisca sviluppo logicamente prevedibile dell’azione concordata.La responsabilità del compartecipe ai sensi dell’art. 116 cod. pen. è, pertanto,configurabile soltanto quando l’evento diverso non sia stato neppure rappresentato comepossibile sviluppo della condotta concordata e non sia riconducibile all’area del rischioaccettata dal concorrente.Tali presupposti risultano chiaramente insussistenti nel caso in esame.

Non èinfatti sostenibile che il tentativo di estorsione aggravato dal metodo mafioso noncostituisse per il [OSCURATO:PERSONA] uno sviluppo prevedibile dell’azione intrapresa, poiché egli siera rivolto al Dello [OSCURATO:PERSONA] proprio in considerazione della sua notorietà criminale e dellasua riconosciuta appartenenza all’organizzazione camorristica, accettando che questiutilizzasse metodi violenti e intimidatori nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] per conseguire ilpagamento del debito.Ne consegue che l’azione concretamente posta in essere dal Dello [OSCURATO:PERSONA] non puòessere qualificata come fatto diverso da quello rappresentato e accettato dal [OSCURATO:PERSONA],ma costituisce la prevedibile e coerente attuazione del programma criminoso daquest’ultimo consapevolmente promosso e condiviso.25.14.

Con il quinto motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] eccepisce mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazionedella circostanza aggravante mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nelle sue diversemanifestazioni.Anche tali rilievi non possono essere condivisi.

Al riguardo va rammentato che,come già evidenziato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, ricorre la circostanza aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen. quando la condotta criminosa, posta in essere evocando lacontiguità ad un’associazione mafiosa, sia funzionale a determinare nella vittima unacondizione di assoggettamento derivante dal timore di dover fronteggiare le preteseprevaricatrici di un’organizzazione criminale mafiosa piuttosto che quelle di un comuneautore di reato.Parimenti consolidato risulta il principio secondo cui, ai fini della configurabilitàdell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, la finalità perseguita dall’autore del reato deveformare oggetto di rigoroso accertamento probatorio, dovendo risultare sia che il fatto siastato commesso allo specifico fine di favorire l’attività dell’associazione mafiosa, sia chel’agente fosse consapevole dell’ausilio prestato al sodalizio criminoso.Si tratta del punto di approdo di un’elaborazione giurisprudenziale che,valorizzando la natura soggettiva dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, ha chiaritocome essa richieda il dolo specifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento,senza tuttavia postulare necessariamente l’intento di consolidarne o rafforzarne lastruttura, essendo sufficiente che l’azione sia diretta a favorire una qualsiasi attivitàriconducibile al sodalizio, anche se non immediatamente collegata alle finalità tipichepreviste dall’art. 416-bis cod. pen.Orbene, la motivazione della Corte territoriale appare del tutto conforme a taliprincipi.

Come si è già evidenziato, la pretesa estorsiva era stata formulata dal DelloRusso nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] con modalità idonee ad evocare nella vittima ilconvincimento di trovarsi al cospetto non delle iniziative di un comune criminale, bensì diquelle provenienti da una compagine camorristica radicata nel territorio e riconducibile al“[OSCURATO:PERSONA]”, facente capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA].Al tempo stesso, la condotta risultava chiaramente finalizzata sia a procurare unvantaggio economico al sodalizio, sia ad affermarne e rafforzarne il predominio nelcontesto criminale locale attraverso l’utilizzazione della forza intimidatrice derivantedall’appartenenza mafiosa.Tali circostanze risultano pienamente imputabili al ricorrente.

Come affermatodalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la riforma introdotta dalla legge 7 febbraio1990, n. 19, pur escludendo la comunicabilità delle circostanze aggravanti strettamenteinerenti alla persona del colpevole, ha previsto la comunicabilità delle circostanzesoggettive quando esse siano conosciute dal concorrente ovvero da lui ignorate percolpa, essendo la conoscenza o la conoscibilità della circostanza dimostrabili anchemediante argomentazioni logiche tratte dal complessivo materiale probatorio acquisito.Le Sezioni Unite hanno successivamente chiarito che la circostanza aggravantedell’aver agito al fine di agevolare un’associazione mafiosa, pur avendo naturasoggettiva, si comunica al concorrente che, pur non perseguendo personalmente talefinalità, sia consapevole dello scopo agevolatore perseguito dall’autore materiale delreato.Nel caso in esame, per le ragioni già illustrate in precedenza con riferimento allavicenda estorsiva in danno dello [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] era certamente consapevole, ocomunque si trovava nelle condizioni per non poter ignorare senza colpa, che l’interventodel Dello [OSCURATO:PERSONA] fosse destinato a favorire anche gli interessi economici e criminali dellacompagine camorristica di appartenenza.Né assume rilievo decisivo la dedotta mancanza di rapporti diretti e pregressi tra ilDe [OSCURATO:PERSONA] e il Dello [OSCURATO:PERSONA], poiché la consapevolezza delle finalità perseguite daquest'ultimo è stata desunta dai concreti sviluppi della vicenda, dalla partecipazione delricorrente all'incontro nel corso del quale furono prospettate modalità violente diriscossione del credito e dalla successiva accettazione della gestione della vicenda daparte del Dello [OSCURATO:PERSONA] e del gruppo a lui facente capo.D’altra parte, la stessa giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, ai fini dellaconfigurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso, non è necessario chesia accertata o contestata la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso, essendosufficiente che la minaccia o la violenza presentino i caratteri tipici della forzaintimidatrice mafiosa, derivante dalla prospettazione della provenienza dell’azione daun’organizzazione criminale stabilmente dedita ad attività delittuose e dotata di unaparticolare capacità di sopraffazione.Ne consegue che, una volta accertato l’utilizzo del metodo mafioso, l’aggravante,avendo natura oggettiva, si estende a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le condotteintimidatorie siano state materialmente realizzate soltanto da alcuni di essi.Nel caso in esame, la piena consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle modalitàoperative utilizzate dal Dello [OSCURATO:PERSONA], della caratura mafiosa di quest’ultimo e delvantaggio che il sodalizio avrebbe tratto dall’azione intimidatoria posta in essere neiconfronti dello [OSCURATO:PERSONA] consente, pertanto, di ritenere correttamente applicate sial’aggravante del metodo mafioso sia quella dell’agevolazione mafiosa.25.15.

Manifestamente infondati sono i rilievi articolati con il sesto motivo diricorso in relazione alla dosimetria della pena, che si risolvono in doglianze volte asollecitare un’inammissibile rivalutazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. pp. 201-203) ha correttamente fondato la propriadecisione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio alla luce dellagravità complessiva dei fatti, del contesto criminale nel quale essi sono maturati edell’intensità del dolo, valorizzando elementi del tutto pertinenti ai fini dell’esercizio delpotere discrezionale attribuito al giudice dagli artt. 132 e 133 cod. pen.Le medesime circostanze sono state poste a fondamento del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territorialeevidenziato l’assenza di qualsivoglia concreto elemento sintomatico di resipiscenza eritenuto insufficiente, a tal fine, il solo dato dell’incensuratezza dell’imputato.Né può assumere rilievo il richiamo al trattamento sanzionatorio riservato alcoimputato [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di valutazioni individualizzate che presuppongonol'esame della specifica posizione di ciascun imputato e che non consentono automaticiraffronti tra situazioni processuali differenti.La motivazione resa sul punto risulta del tutto coerente con il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato nella parte della presentemotivazione dedicata ai criteri di commisurazione della pena e al riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, alla cui lettura si rinvia, secondo cui né ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche né la determinazione della penanella misura minima costituiscono conseguenza automatica dell’assenza di precedentipenali, occorrendo invece una valutazione complessiva della personalità dell’imputato edelle modalità del fatto.Le doglianze prospettate dal ricorrente si risolvono, pertanto, nella richiesta di unadiversa valutazione degli elementi già esaminati dai giudici di merito e adeguatamentevalorizzati nella determinazione del trattamento sanzionatorio, operazione non consentitanel giudizio di legittimità.25.16.

Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], condannatoper i reati di cui ai capi 1., 12., 13., 14., 16., 20., 21., 31.,

33. e 36., oltre ai motivicomuni già esaminati, l’imputato, nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivodi impugnazione lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione dell’imputato all’associazionemafiosa di cui al capo 1.Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in via generale sultema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, alle quali integralmente si rinvia,sollecitando il motivo di ricorso di cui si discute un’inammissibile rivalutazione atomizzatadelle risultanze processuali ed apparendo, al tempo stesso, del tutto estraneo allacategoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hannoreso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare laresponsabilità dell’imputato per il reato associativo.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, richiamatinella parte generale della presente motivazione dedicata ai requisiti della partecipazioneassociativa, alla cui lettura si rinvia, non è revocabile in dubbio che i giudici di meritoabbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrente il ruolo di soggetto messosicompletamente a disposizione del sodalizio camorristico di cui si discute, in unaprospettiva non statica, ma dinamica, fornendo un contributo di non poco momento alperseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e al rafforzamento del suopredominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentanocomportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsoltanto la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchela conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche operanti sulterritorio, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomentitrattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 – 02; Sez. 1, n.4937 del 19/12/2012, Rv. 254915 – 01).Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, del rapporto di stabile e organica compenetrazione delricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno“status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del qualel’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’enteper il perseguimento dei comuni fini criminosi.Risulta pertanto priva di pregio la tesi difensiva che pretende di escludere lapartecipazione dell’imputato alla compagine camorristica sulla base della duplicecircostanza dell’asserita mancanza di contatti diretti tra il ricorrente e gli esponenti divertice del sodalizio e dell’assenza, a suo carico, di condotte diverse da quellericonducibili all’attività usuraria.Invero, come si è già evidenziato in sede di esame delle posizioni del Dello RussoCarlo e del [OSCURATO:PERSONA], alle cui considerazioni integralmente si rinvia, rientrava nellefinalità del “[OSCURATO:PERSONA]” l’attività di usura che aveva la propria centraleoperativa nell’autorimessa “[OSCURATO:PERSONA]”, ubicata in [OSCURATO:PERSONA], alla via Dalmazia,originariamente gestita dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], all’interno della qualegli organi investigativi rinvennero, custodite in una cassaforte, le cosiddette “stringhe”,documenti di particolare valore probatorio nei quali erano indicati l’entità dei prestitieffettuati, i tassi usurari praticati, i nominativi o le sigle utilizzati per identificare gliusurati, le scadenze dei pagamenti e i soggetti incaricati della riscossione delle sommedovute al clan in esecuzione dei rapporti usurari.Che tale attività usuraria fosse riconducibile al pactum sceleris intorno al quale siera costituito il “[OSCURATO:PERSONA]” era circostanza ormai acclarata, come giàevidenziato nella parte della presente motivazione dedicata all’accertamento dellastruttura e dell’operatività del sodalizio mafioso, anche dalla sentenza, passata ingiudicato in punto di affermazione di responsabilità per i medesimi fatti, ivi compreso ilreato associativo, pronunciata in data 26 gennaio 2021, in sede di giudizio abbreviato,dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti deicoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Acquisito tale dato, appare logicamente coerente il percorso argomentativoseguito dalla Corte territoriale, che, sulla base delle conversazioni intercettate e delledichiarazioni delle numerose persone offese dei singoli episodi di usura ed estorsione, tracui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non oggetto di specifiche censure da parte delricorrente, ha correttamente desunto il ruolo dinamico del prevenuto quale soggettofine.[OSCURATO:PERSONA], infatti, emerge quale uno dei componenti maggiormente attivi delsottogruppo operante presso l’autorimessa di via Dalmazia, nella veste di strettocollaboratore del [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, del [OSCURATO:PERSONA], risultando coinvolto in unapluralità di condotte usurarie e nelle correlate attività estorsive, con il compito diconsegnare alle vittime le somme oggetto dei prestiti e di riscuotere successivamente gliinteressi usurari.A ulteriore dimostrazione del ruolo dinamico volontariamente assunto dal Genitoall’interno del sodalizio camorristico, la Corte territoriale ha evidenziato come il ricorrenteabbia assicurato continuità all’attività usuraria anche dopo che il [OSCURATO:PERSONA], a seguito dellaperquisizione effettuata presso l’autorimessa di via Dalmazia in data 19 gennaio 2018,decise di interrompere il proprio coinvolgimento nell’attività illecita.Inoltre, con motivazione immune da vizi logici, il giudice di appello ha sottolineatocome il [OSCURATO:PERSONA], in diverse occasioni, nel sollecitare gli usurati al pagamento delle sommedovute, avesse rappresentato che il denaro da restituire proveniva da «gente pericolosadi [OSCURATO:PERSONA]», evocando così l’esistenza e la forza intimidatrice del sodalizio camorristicoriconducibile ai fratelli [OSCURATO:PERSONA].In tale reiterata evocazione del contesto mafioso, dalla quale emerge la pienaconsapevolezza della realtà criminale nella quale si inseriva l’attività usuraria, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente individuato una significativa manifestazione dellaconsapevole adesione dell’imputato al progetto criminoso perseguito dal sodalizio.Non assume inoltre rilievo il raffronto difensivo con la posizione di altri coimputatiper i quali è stata esclusa la partecipazione associativa.

La Corte territoriale ha infattivalorizzato, con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], una pluralità di elementi ulteriori e specifici,costituiti dal sistematico coinvolgimento nella gestione dei rapporti usurari riconducibili algruppo operante presso il [OSCURATO:PERSONA], dalla continuità dell'attività svolta anche dopo ildisimpegno del [OSCURATO:PERSONA], dall'inserimento stabile nel settore delle riscossioni e dallaconsapevole evocazione del contesto criminale di riferimento nei rapporti con le vittime,circostanze incompatibili con una collaborazione meramente occasionale o estemporanea.Né può trascurarsi che, come già evidenziato in sede di esame della posizione diNigro [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rinvia, quest’ultima aveva collaborato per un certoperiodo con il [OSCURATO:PERSONA] nell’attività di riscossione dei ratei usurari.La Corte territoriale ha altresì fornito adeguata risposta al rilievo difensivoconcernente l’assenza di rapporti diretti del [OSCURATO:PERSONA] con soggetti diversi dal [OSCURATO:PERSONA], dalChiauzzi e dagli altri componenti del sottogruppo operante presso l’autorimessa di viaDalmazia, evidenziando come tale circostanza costituisse la naturale conseguenza dellastruttura piramidale del sodalizio, caratterizzata, come emerge anche dalle conversazionidi [OSCURATO:PERSONA], da una rigorosa ripartizione di competenze e dall’individuazione diresponsabili preposti ai diversi settori di operatività del clan.Va, infine, fatto rinvio alle considerazioni già svolte nella parte della presentemotivazione dedicata all’aggravante dell’associazione armata, alla cui lettura si rinvia,con riferimento al criterio di imputazione soggettiva di tale circostanza aggravante,correttamente contestata al [OSCURATO:PERSONA], essendo egli posto nelle condizioni di essere aconoscenza della disponibilità di armi da parte del sodalizio in ragione del ruolo svoltoaccanto al [OSCURATO:PERSONA], della stabile partecipazione all’attività usuraria del gruppo di viaDalmazia e della piena consapevolezza della provenienza del denaro da un’organizzazionecamorristica che faceva della violenza uno strumento ordinario di affermazione sulterritorio.Ne consegue che un’eventuale ignoranza di tale circostanza aggravante nonrisulterebbe giustificabile, ma sarebbe comunque ascrivibile a colpa del ricorrente.25.17.

Con il quinto motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui alcapo 13.Il motivo è inammissibile, perché versato in fatto e non riconducibile alla categoriadei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”, risolvendosi nella prospettazionedi una diversa lettura delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e nelladeduzione di pretese contraddizioni che i giudici di merito hanno diffusamente esaminatoe motivatamente escluso.Come evidenziato dal giudice di secondo grado, una volta accertato che il Genitoaveva reiteratamente sottoposto ad usura [OSCURATO:PERSONA], dapprima per propria iniziativa esuccessivamente subentrando al [OSCURATO:PERSONA] dopo che quest’ultimo aveva deciso diinterrompere l’attività illecita, fatti contestati nel capo 12., del tutto coerentemente lostesso [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile anche del collegato delitto di estorsione di cuial capo 13.La conclusione trova fondamento nelle dichiarazioni della persona offesa che,prima del decesso, aveva riferito agli organi investigativi di avere ricevuto minacce daparte dell’imputato in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute e di nutrireparticolare timore nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per avere appreso dalla [OSCURATO:PERSONA] che si trattavadi soggetto particolarmente violento, tanto da adoperarsi ogni mese per reperire ildenaro necessario ad evitare possibili ritorsioni (cfr. p. 72 della sentenza di primo grado;pp. 1297 e ss. della sentenza di primo grado).Manifestamente infondato risulta altresì il rilievo con il quale la difesa deduce, intermini del tutto generici, la mancanza di motivazione in ordine all’attendibilità delledichiarazioni accusatorie della persona offesa.La questione è stata infatti specificamente affrontata dalla Corte di appello nellaparte della motivazione dedicata alla vicenda usuraria contestata al capo 12., ove vieneevidenziata non soltanto la precisione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che avevadettagliatamente indicato l’entità dei prestiti ricevuti, i tempi di erogazione, gli interessipattuiti e le modalità di restituzione delle somme, ma anche l’esistenza di plurimielementi di riscontro esterno, pur non necessari, idonei a confermarne l’attendibilitàintrinseca e la credibilità personale.Si tratta, in particolare, degli SMS intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nel mese digennaio 2017, immediatamente successivi alla prima denuncia; del contenuto del dialogointrattenuto dalla persona offesa con il cugino [OSCURATO:PERSONA] presso la sala di attesa delComando Provinciale dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], dove entrambi erano stati convocati il 10aprile 2018; della “stringa” rinvenuta presso l’autorimessa “[OSCURATO:PERSONA]”, nella qualerisultava annotato il debito contratto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] esuccessivamente gestito dal [OSCURATO:PERSONA]; nonché delle dichiarazioni della coimputata [OSCURATO:PERSONA],la quale aveva riferito di avere messo in contatto il [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e di averesuccessivamente aiutato il [OSCURATO:PERSONA], subentrato al [OSCURATO:PERSONA], nella riscossione degli interessiusurari pattuiti con la vittima.Sono elementi probatori significativi con i quali il ricorrente non si confronta e checonfermano la correttezza del giudizio espresso dai giudici di merito.25.18.

Con il sesto motivo di ricorso il prevenuto lamenta mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione diresponsabilità dell’imputato per il reato di estorsione di cui al capo 21.Anche in questo caso il motivo è inammissibile, poiché versato in fatto e non riconducibileal novero dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.Premesso che la Corte territoriale ha proceduto ad una puntuale disamina dellacredibilità personale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dell’attendibilità intrinsecadelle relative dichiarazioni, non è revocabile in dubbio che la condotta ascritta alricorrente integri gli estremi del delitto di estorsione.Come correttamente evidenziato dal giudice di appello, infatti, la persona offesaha riferito che il [OSCURATO:PERSONA], pur senza formulare minacce esplicite, aveva utilizzato tonichiaramente intimidatori, pronunciando espressioni del tipo «o me li dai i soldi oppure tela vedi con loro», evocando così il pericolo di ritorsioni da parte di altri soggettiinteressati al recupero del credito usurario, e prospettando altresì la possibilità diappropriarsi del furgone utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] per la propria attività lavorativa.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la minacciarilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione può manifestarsi non soltantoin forma espressa e diretta, ma anche in forma implicita o indiretta, purché siaconcretamente idonea ad incutere timore nella vittima e a coartarne la libertà diautodeterminazione, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, alla personalitàdell’agente, alle condizioni soggettive della persona offesa e al contesto ambientale nelquale la condotta si sviluppa.Del tutto coerente con tali principi risulta, pertanto, il successivo passaggioargomentativo della Corte territoriale, la quale ha evidenziato che «la condizione disoggezione psicologica del [OSCURATO:PERSONA] è resa evidente dallo stato di timore nutrito dalPellecchia, il quale ha riferito di avere temuto per l’incolumità dei propri familiari, nonchédalla circostanza che egli sottoscrisse immediatamente le cambiali consegnandole alGenito, una delle quali venne successivamente rinvenuta e sequestrata presso il SecurityPark, e continuò a versare la rata mensile di euro 300 benché le cambiali non gli fosseromai state restituite» (cfr. p. 86).Le censure difensive, pertanto, si risolvono ancora una volta nella richiesta di unadiversa lettura delle risultanze probatorie e del significato da attribuire alle dichiarazionidella persona offesa, a fronte di una motivazione dei giudici di merito completa, coerentee immune da manifeste illogicità.25.19.

Con il settimo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazionedell’art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione ai reati di cui ai capi 12., 13., 14., 16., 20., 21.,31.,

33. e 36.Anche tale motivo è manifestamente infondato.Una volta accertata l’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio camorristico di cui sidiscute, la riconducibilità dell’attività usuraria ed estorsiva al medesimo sodalizio e laconsapevole evocazione, da parte del ricorrente, dell’esistenza di un gruppo criminaleoperante nel territorio avellinese, risulta correttamente affermata dalla Corte territorialela sussistenza della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, unica formadell’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta configurabile conriferimento ai fatti in esame.Come emerge dall’incontestata sintesi dei motivi di appello operata dal giudice disecondo grado, tale è l’aggravante effettivamente oggetto delle doglianze difensive, conargomentazioni espressamente affrontate e disattese dalla Corte territoriale, inparticolare con riferimento al reato di cui al capo

31. (cfr. pp. 94-95 della sentenza diappello).Al riguardo deve ribadirsi quanto già osservato in sede di esame delle posizionidegli altri ricorrenti con riferimento alla circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa,alle cui considerazioni integralmente si rinvia, secondo cui la finalità di agevolazionemafiosa risulta adeguatamente dimostrata quando la condotta criminosa sia funzionale alperseguimento degli interessi del sodalizio, anche attraverso il rafforzamento della suacapacità intimidatrice e l’incremento delle risorse economiche ad esso riconducibili.Nel caso in esame la Corte territoriale ha evidenziato, con argomentazioneimmune da vizi logici, come il [OSCURATO:PERSONA] svolgesse stabilmente attività di riscossione deicrediti usurari nell’interesse del gruppo operante presso l’autorimessa di via Dalmazia ecome, nel corso dei rapporti con le vittime, evocasse ripetutamente l’esistenza di soggettipericolosi appartenenti all’ambiente criminale avellinese, rendendo manifesto ilcollegamento tra la propria attività e la forza intimidatrice derivante dalla compaginecamorristica di riferimento.In tale prospettiva, la finalità di agevolazione mafiosa non può ritenersi esclusadalla circostanza che il ricorrente non rivestisse ruoli direttivi all’interno del sodalizio,risultando sufficiente la consapevole partecipazione ad attività funzionali alperseguimento degli interessi economici e criminali dell’organizzazione.Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.25.20.

Manifestamente infondati sono i rilievi articolati con l’ottavo motivo diricorso in relazione alla dosimetria della pena, che si risolvono in doglianze volte asollecitare un’inammissibile rivalutazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. pp. 201-203), pur escludendo la recidiva, hacorrettamente fondato la propria decisione sull’entità del trattamento sanzionatorio,anche con riferimento agli aumenti operati a titolo di continuazione, alla luce della gravitàdei fatti, del contesto criminale nel quale essi sono maturati e dell’intensità del dolo.Le medesime circostanze sono state valorizzate anche al fine di giustificare ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la [OSCURATO:PERSONA] l’assenza di qualsivoglia elemento sintomatico di resipiscenza, in conformità aiprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamati nella parte della presentemotivazione dedicata ai criteri di commisurazione della pena e al riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, alla cui lettura si rinvia.Nessuna contraddizione è dato cogliere nel mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche nonostante l’esclusione della recidiva, posto che i dueistituti rispondono a presupposti e finalità differenti e che la Corte territoriale hamotivatamente evidenziato l’assenza di elementi favorevoli suscettibili di positivavalorizzazione ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen.Né il ricorrente si confronta realmente con tale argomentazione, omettendo diindicare quali specifici elementi favorevoli sarebbero stati trascurati dal giudice di appelloai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.Le censure formulate si risolvono, pertanto, nella richiesta di una diversavalutazione del trattamento sanzionatorio e del giudizio di merito espresso dai giudiciterritoriali, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.25.21.

Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], condannatoper i reati di cui ai capi 1., 3.,

32. e 38., oltre ai motivi comuni già esaminati, l’imputato,nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo di impugnazione lamentamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento allaritenuta partecipazione dell’imputato all’associazione mafiosa di cui al capo 1.Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in via generale sultema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, alle quali integralmente si rinvia,sollecitando il motivo di ricorso di cui si discute un’inammissibile rivalutazione atomizzatadelle risultanze processuali ed apparendo, al tempo stesso, del tutto estraneo allacategoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hannoreso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare laresponsabilità dell’imputato per il reato associativo.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, richiamatinella parte generale della presente motivazione dedicata ai requisiti della partecipazioneassociativa, alla cui lettura si rinvia, non è revocabile in dubbio che i giudici di meritoabbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrente il ruolo di soggetto messosicompletamente e consapevolmente a disposizione del sodalizio camorristico di cui sidiscute, in una prospettiva non statica, ma dinamica, fornendo un contributo di non pocomomento al perseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e alrafforzamento del suo predominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentanocomportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsoltanto la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchela conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche operanti sulterritorio, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomentitrattati.Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, del rapporto di stabile e organica compenetrazione delricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno“status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del qualel’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’enteper il perseguimento dei comuni fini criminosi.Risulta pertanto priva di pregio la tesi difensiva che pretende di escludere lapartecipazione dell’imputato alla compagine camorristica sulla base della duplicecircostanza dell’asserita mancanza di contatti diretti con gli esponenti di vertice delsodalizio e dell’assenza, a suo carico, di condotte diverse da quelle riconducibili all’attivitàusuraria.Invero, come già evidenziato in sede di esame delle posizioni del Dello RussoCarlo e del [OSCURATO:PERSONA], alle cui considerazioni integralmente si rinvia, rientrava nellefinalità del “[OSCURATO:PERSONA]” l’attività di usura che aveva la propria centraleoperativa nell’autorimessa “[OSCURATO:PERSONA]”, ubicata in [OSCURATO:PERSONA], alla via Dalmazia,originariamente gestita dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], all’interno della qualegli organi investigativi rinvennero, custodite in una cassaforte, le cosiddette “stringhe”,documenti di particolare valore probatorio nei quali erano indicati l’entità dei prestitieffettuati, i tassi usurari praticati, i nominativi o le sigle utilizzati per identificare gliusurati e i soggetti incaricati della riscossione delle somme dovute al clan in esecuzionedei rapporti usurari.Che tale attività usuraria fosse riconducibile al pactum sceleris intorno al quale siera costituito il “[OSCURATO:PERSONA]” era circostanza ormai acclarata, come giàevidenziato nella parte della presente motivazione dedicata all’accertamento dellastruttura e dell’operatività del sodalizio mafioso, anche dalla sentenza, passata ingiudicato in punto di affermazione di responsabilità per i medesimi fatti, ivi compreso ilreato associativo, pronunciata in data 26 gennaio 2021, in sede di giudizio abbreviato,dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti deicoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Acquisito tale dato, appare logicamente coerente il percorso argomentativoseguito dalla Corte territoriale, che, sulla base delle conversazioni intercettate e delledichiarazioni delle persone offese dei singoli episodi di usura ed estorsione, hacorrettamente desunto il ruolo dinamico del prevenuto quale soggetto attivamente evolontariamente posto al servizio dell’associazione mafiosa per la consumazione deirelativi reati-fine.[OSCURATO:PERSONA] emerge infatti quale componente del sottogruppo operante pressol’autorimessa di via Dalmazia, dedito alle usure, nella veste di stretto collaboratore delBocciero, del quale seguiva le direttive e al quale rendeva conto degli incassi periodiciderivanti dalla riscossione degli interessi usurari.Di particolare significato è, al riguardo, la conversazione intercettata nel corsodella quale il [OSCURATO:PERSONA] riferiva allo stesso [OSCURATO:PERSONA] di avere percosso un debitore, indicatocome Salvatore, colpendolo con pugni e testate al volto per costringerlo a corrisponderequanto dovuto in esecuzione del rapporto usurario.Di rilievo, ai fini della dimostrazione del consapevole inserimento del Nittolonell’organizzazione camorristica, risulta inoltre la vicenda concernente la suapartecipazione all’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale si tornerà inseguito.La Corte territoriale ha fornito adeguata risposta anche al rilievo difensivoconcernente l’assenza di rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con altri componenti del sodalizio, adeccezione del [OSCURATO:PERSONA], doglianza da ritenersi pertanto inammissibile perché meramentereiterativa, evidenziando, con affermazione riferita alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] ma dotata diportata generale per tutti i componenti del sottogruppo di via Dalmazia, che talecircostanza costituiva la naturale conseguenza della struttura piramidale del clan,caratterizzata da una rigorosa ripartizione di competenze e dall’individuazione diresponsabili preposti ai diversi settori operativi dell’organizzazione.Peraltro, come si vedrà in seguito, i rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con gli appartenenti alsodalizio non erano affatto circoscritti al solo [OSCURATO:PERSONA], essendosi egli relazionato anchecon un esponente di primo piano della compagine camorristica quale era il Dello RussoCarlo.Va, infine, fatto rinvio alle considerazioni già svolte nella parte della presentemotivazione dedicata all’aggravante dell’associazione armata, alla cui lettura si rinvia,con riferimento al criterio di imputazione soggettiva di tale circostanza aggravante,correttamente ascritta al [OSCURATO:PERSONA], essendo egli posto nelle condizioni di essere aconoscenza della disponibilità di armi da parte del sodalizio in ragione del ruolo svoltoaccanto al [OSCURATO:PERSONA], della piena consapevolezza della provenienza del denaro impiegatonell’attività usuraria da un’organizzazione camorristica che faceva della violenza unostrumento ordinario di controllo del territorio e della sua diretta conoscenza del DelloRusso [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che un’eventuale ignoranza della disponibilità di armi da partedell’associazione non potrebbe ritenersi giustificabile, ma risulterebbe comunqueascrivibile a colpa del ricorrente.25.22.

Con il quinto motivo di ricorso, l’imputato deduce violazione di legge e viziodi motivazione in ordine al ritenuto concorso del [OSCURATO:PERSONA] nell’estorsione di cui al capo 3.,sotto un triplice profilo e, precisamente, per violazione del principio di cui all’art. 521 cod.proc. pen., in quanto, a fronte dell’originaria contestazione secondo cui l’imputato avevaagito per costringere la persona offesa a restituire le somme di denaro e gli interessipattuiti nell’ambito del rapporto usurario descritto nel capo 2., il Tribunale avevacondannato il [OSCURATO:PERSONA] per una diversa estorsione, avente ad oggetto il pagamento di undebito gravante sulla persona offesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], derivante da unacausale completamente diversa, nonché per mancanza della prova della consumazionedel reato e per omessa qualificazione della condotta del [OSCURATO:PERSONA] in termini di tentativo.Il motivo è infondato per le ragioni già illustrate in sede di esame del ricorsoproposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], alle cui considerazioni integralmente si rinvia,stante la sostanziale sovrapponibilità delle censure articolate nei due ricorsi conriferimento alla dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., alla consumazione delreato e alla pretesa necessità di qualificare il fatto in termini di tentativo.Del pari infondato deve ritenersi lo specifico rilievo concernente la qualificazionegiuridica della condotta del [OSCURATO:PERSONA], una volta chiarito che, come emerso dalle risultanzeprocessuali già richiamate in relazione alla medesima vicenda estorsiva, alla gestione delcredito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eranosuccessivamente subentrati, dapprima, il [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, il Dello [OSCURATO:PERSONA], la cuifama criminale era ben nota all’[OSCURATO:PERSONA], che ne aveva personalmente sollecitatol’intervento nella speranza di ottenere comprensione per il ritardo nel pagamento deldebito, in considerazione di un lontano rapporto di parentela.Al riguardo appare opportuno richiamare un passaggio particolarmentesignificativo della motivazione della Corte territoriale: «Evidente il tenore intimidatoriodelle richieste avanzate dal [OSCURATO:PERSONA]: l’imputato, durante un incontro con l’Argenzianopresso un bar di [OSCURATO:PERSONA], prospettava alla persona offesa di “voler chiudere la cosa inmaniera tranquilla”, rappresentando che, in caso di mancato pagamento alla scadenzafissata, vi sarebbe stato l’intervento di altre persone (come poi avverrà); di rilievo quantoriferito dall’[OSCURATO:PERSONA] circa la condizione di timore in cui si veniva a trovare non solo perquanto riferitogli dal [OSCURATO:PERSONA] nella circostanza, ma anche perché a conoscenza della“vicinanza” del [OSCURATO:PERSONA] con il clan [OSCURATO:PERSONA], tanto che durante l’incontro menzionatochiedeva all’imputato se la richiesta di denaro provenisse dai “[OSCURATO:PERSONA]”, e il Nittolorispondeva che a chiedere il pagamento erano “altri amici suoi”».Poco dopo il contatto tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], nella gestione del credito eraeffettivamente intervenuto il [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 48 della sentenza di appello).Tale circostanza assume particolare rilievo nel coerente percorso motivazionaleseguito dalla Corte territoriale.Essa dimostra, infatti, da un lato, alla luce dei principi in tema di concorso moralegià richiamati in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], il volontario contributofornito dal [OSCURATO:PERSONA] alla preparazione e alla consumazione dell’estorsione in dannodell’[OSCURATO:PERSONA], avendo egli trasferito al Dello [OSCURATO:PERSONA], ovvero comunque consentito iltrasferimento a quest’ultimo, della gestione estorsiva del credito originariamente vantatodal [OSCURATO:PERSONA].Dall’altro lato, la medesima circostanza evidenzia la piena consapevolezza delNittolo circa il fatto che la richiesta di pagamento provenisse da un gruppo organizzato disoggetti della medesima caratura criminale degli appartenenti al sodalizio camorristicodei “[OSCURATO:PERSONA]”, come egli stesso si era premurato di rappresentare all’[OSCURATO:PERSONA] alloscopo di intimorirlo, ancor prima dell’intervento diretto del Dello [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che il successivo coinvolgimento di quest’ultimo non può essereconsiderato un evento autonomo e imprevedibile rispetto all’originario programmacriminoso, ma costituisce il naturale sviluppo dell’azione intimidatoria già intrapresa dalNittolo, il quale aveva consapevolmente fatto leva sul timore derivante dallariconducibilità della pretesa creditoria ad ambienti criminali organizzati.I rilievi difensivi si risolvono, pertanto, nella prospettazione di una diversa letturadelle risultanze probatorie e del significato da attribuire alle condotte poste in esseredall’imputato, operazione non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazionedei giudici di merito completa, coerente e immune da manifeste illogicità.25.23.

Con il sesto motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazionedell’art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione ai fatti di estorsione di cui ai capi 3.,

32. e 38.Anche tale motivo è manifestamente infondato.

Una volta accertatal’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio camorristico di cui si discute, la riconducibilitàdell’attività usuraria ed estorsiva ascrittagli al medesimo sodalizio e la consapevoleevocazione, da parte del ricorrente, dell’esistenza di un gruppo criminale di stampocamorristico operante nel territorio avellinese, risulta correttamente affermata lasussistenza della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, nei termini giàillustrati in precedenza in sede di esame delle posizioni degli altri ricorrenti.Quanto al reato di cui al capo 3., valgono integralmente per il [OSCURATO:PERSONA] leconsiderazioni già svolte con riferimento al coimputato [OSCURATO:PERSONA], alle qualiintegralmente si rinvia, essendosi evidenziato come anche il [OSCURATO:PERSONA], nel rivolgersiall’[OSCURATO:PERSONA], avesse evocato l’esistenza di un’associazione criminale di tipo camorristicodalla quale proveniva la richiesta estorsiva e alla quale egli stesso risultava collegato.A ciò si aggiunga, con particolare riferimento al reato di usura aggravata di cui alcapo 38., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], che tale fatto risulta accertato nellasua dimensione oggettiva dalla più volte richiamata sentenza di condanna passata ingiudicato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].Come emerge dalle dichiarazioni della persona offesa e dal contenuto delleconversazioni intercettate, il debito usurario era stato originariamente contratto con ilChiauzzi e ad esso si riferisce specificamente una delle “stringhe” rinvenute nellacassaforte ubicata all’interno dell’autorimessa di via Dalmazia.L’attività di riscossione era stata affidata al [OSCURATO:PERSONA], nella cuidisponibilità gli organi investigativi avevano rinvenuto un foglio contenente l’elenco deisoggetti indebitati, mentre il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si erano recati in più occasionipresso l’esercizio commerciale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] per esigere il pagamento dellesomme dovute in esecuzione del rapporto usurario, nella piena consapevolezza di agirenell’interesse del sodalizio camorristico (cfr. pp. 114 e ss. della sentenza di secondogrado).Tali circostanze confermano non soltanto il coinvolgimento diretto del ricorrentenelle attività usurarie del gruppo operante presso l’autorimessa di via Dalmazia, maanche la piena consapevolezza della loro riconducibilità alla più ampia strutturaorganizzativa del “[OSCURATO:PERSONA]”, con conseguente correttezza dell’applicazionedella circostanza aggravante contestata.25.24.

Manifestamente infondati sono i rilievi articolati con il settimo motivo diricorso in relazione alla dosimetria della pena, che si risolvono in doglianze volte asollecitare un’inammissibile rivalutazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. pp. 215-216), pur riducendo la pena per effettodell’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 112 cod. pen., ha correttamentefondato la propria decisione sull’entità del trattamento sanzionatorio, ivi compresi gliaumenti operati a titolo di continuazione, alla luce della gravità dei fatti, del contestocriminale nel quale essi sono maturati e della negativa personalità dell’imputato, gravatoda numerosi precedenti penali per reati contro la persona.Le medesime circostanze sono state valorizzate anche ai fini del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando la Corte territorialel’assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare un’effettiva resipiscenza delricorrente, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamatinella parte della presente motivazione dedicata ai criteri di commisurazione della pena eal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla cui lettura si rinvia.Nessun vizio logico o giuridico è, pertanto, ravvisabile nella motivazione sultrattamento sanzionatorio.Il ricorrente, dal canto suo, non si confronta con le argomentazioni svolte dallaCorte territoriale, limitandosi a formulare una generica richiesta di riduzione della penasenza indicare quali specifici elementi favorevoli sarebbero stati trascurati dal giudice diappello ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio o del riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche.Le doglianze si risolvono, pertanto, nella richiesta di una diversa valutazione delmerito della decisione, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.25.25.

Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], condannatoper i reati di cui ai capi 1., 16., 17., 22.,

36. e 38., oltre ai motivi comuni già esaminati,l’imputato, nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo di impugnazionelamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione conriferimento alla ritenuta partecipazione dell’imputato all’associazione mafiosa di cui alcapo 1.Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in via generale sultema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, alle quali integralmente si rinvia,sollecitando il motivo di ricorso di cui si discute un’inammissibile rivalutazione atomizzatadelle risultanze processuali ed apparendo, al tempo stesso, del tutto estraneo allacategoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hannoreso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare laresponsabilità dell’imputato per il reato associativo.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, richiamatinella parte generale della presente motivazione dedicata ai requisiti della partecipazioneassociativa, alla cui lettura si rinvia, non è revocabile in dubbio che i giudici di meritoabbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrente il ruolo di soggetto messosicompletamente e consapevolmente a disposizione del sodalizio camorristico di cui sidiscute, in una prospettiva non statica, ma dinamica, fornendo un contributo di non pocomomento al perseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e alrafforzamento del suo predominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentanocomportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsoltanto la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchela conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche operanti sulterritorio, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomentitrattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 – 02; Sez. 1, n.4937 del 19/12/2012, Rv. 254915 – 01).Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, del rapporto di stabile e organica compenetrazione delricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno“status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del qualel’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’enteper il perseguimento dei comuni fini criminosi.Risulta pertanto priva di pregio la tesi difensiva che pretende di escludere lapartecipazione dell’imputato alla compagine camorristica sulla base della duplicecircostanza dell’asserita mancanza di contatti diretti con gli esponenti del sodalizio edell’assenza, a suo carico, di condotte diverse da quelle riconducibili all’attività usuraria.Invero, come già evidenziato in sede di esame delle posizioni del Dello RussoCarlo e del [OSCURATO:PERSONA], alle cui considerazioni integralmente si rinvia, rientrava nellefinalità del “[OSCURATO:PERSONA]” l’attività di usura che aveva la propria centraleoperativa nell’autorimessa “[OSCURATO:PERSONA]”, ubicata in [OSCURATO:PERSONA], alla via Dalmazia,originariamente gestita dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], all’interno della qualegli organi investigativi rinvennero, custodite in una cassaforte, le cosiddette “stringhe”,documenti di particolare valore probatorio nei quali erano indicati l’entità dei prestitieffettuati, i tassi usurari praticati, i nominativi o le sigle utilizzati per identificare gliusurati e i soggetti incaricati della riscossione delle somme dovute al clan in esecuzionedei rapporti usurari.Che tale attività usuraria fosse riconducibile al pactum sceleris intorno al quale siera costituito il “[OSCURATO:PERSONA]” era circostanza ormai acclarata, come giàevidenziato nella parte della presente motivazione dedicata all’accertamento dellastruttura e dell’operatività del sodalizio mafioso, anche dalla sentenza, passata ingiudicato in punto di affermazione di responsabilità per i medesimi fatti, ivi compreso ilreato associativo, pronunciata in data 26 gennaio 2021, in sede di giudizio abbreviato,dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti deicoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Acquisito tale dato, appare logicamente coerente il percorso argomentativoseguito dalla Corte territoriale, che, sulla base delle conversazioni intercettate e delledichiarazioni delle persone offese vittime dei singoli fatti di usura ed estorsione, hacorrettamente desunto il ruolo dinamico del prevenuto quale soggetto attivamente postoal servizio dell’associazione mafiosa per la consumazione dei relativi reati-fine.[OSCURATO:PERSONA] emerge, infatti, quale componente del sottogruppo operante pressol’autorimessa di via Dalmazia, dedito a una pluralità di attività usurarie, nella veste diesattore e di stretto collaboratore del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], dei quali seguiva ledirettive partecipando all’attività di riscossione dei crediti usurari.La Corte territoriale ha altresì fornito adeguata risposta al rilievo difensivoconcernente l’assenza di rapporti diretti del [OSCURATO:PERSONA] con altri appartenenti al sodaliziocamorristico, evidenziando, con affermazione riferita alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] ma dotatadi portata generale per tutti i componenti del sottogruppo di via Dalmazia, che talecircostanza costituiva la naturale conseguenza della struttura piramidale del clan,caratterizzata, come emerge anche dalle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA], da una rigorosaripartizione di competenze e dall’individuazione di responsabili preposti ai diversi settorioperativi dell’organizzazione.Va, infine, fatto rinvio alle considerazioni già svolte nella parte della presentemotivazione dedicata all’aggravante dell’associazione armata, alla cui lettura si rinvia,con riferimento al criterio di imputazione soggettiva di tale circostanza aggravante,correttamente ascritta al [OSCURATO:PERSONA].Egli era infatti posto nelle condizioni di essere a conoscenza della disponibilità diarmi da parte del sodalizio in ragione del ruolo svolto accanto al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] edella piena consapevolezza della provenienza del denaro impiegato nell’attività usurariada un’organizzazione camorristica che si avvaleva della violenza e dell'intimidazione qualistrumenti di controllo e affermazione sul territorioSul piano logico, proprio la stabile collaborazione del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] e ilBocciero, entrambi riconosciuti partecipi del sodalizio mafioso e coinvolti nei medesimiepisodi di usura aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., rendeva inevitabile laconoscenza, o quantomeno la conoscibilità, della matrice camorristica dell’attività svoltae delle modalità operative dell’organizzazione.Ne consegue che un’eventuale ignoranza della circostanza aggravante di cui sidiscute non potrebbe ritenersi giustificabile, risultando comunque ascrivibile a colpa delricorrente.25.26.

Con il sesto motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazionedell’art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione ai fatti di usura di cui ai capi 16., 17., 22.,

36. eAnche tale motivo è manifestamente infondato.Alla luce dei principi più volte richiamati nel corso della presente motivazione, unavolta accertata l’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio camorristico di cui si discute e lariconducibilità dell’attività usuraria ascrittagli al medesimo sodalizio, a luinecessariamente nota in ragione degli stretti rapporti intrattenuti con il [OSCURATO:PERSONA] e con ilBocciero, dei quali costituiva uno stabile collaboratore nell’attività di riscossione deicrediti usurari, risulta correttamente affermata dalla Corte territoriale la sussistenza dellacircostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, unica forma dell’aggravante previstadall’art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta configurabile nei suoi confronti e specificamenteinvestita dalle doglianze difensive.Al riguardo non può non rilevarsi come, in relazione a tutti gli episodi di usura peri quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, siano state rinvenute le relative “stringhe”all’interno della cassaforte ubicata nell’autorimessa di via Dalmazia, che costituiva ilcentro operativo del gruppo dedito alle attività usurarie.Particolarmente significativo è il dato che, nella “stringa” relativa all’usura indanno di [OSCURATO:PERSONA], contestata al capo 17., risultasse espressamente annotato ilnominativo del [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto incaricato della riscossione.Né può trascurarsi che, come emerge dalle dichiarazioni delle persone offese e dalcontenuto delle conversazioni intercettate, tutti i rapporti usurari oggetto dei capi diimputazione in esame erano stati originariamente instaurati dal [OSCURATO:PERSONA], il quale avevapoi affidato proprio al [OSCURATO:PERSONA] il compito di esigere dalle vittime il pagamento dei rateiusurari.Tali circostanze dimostrano non soltanto il diretto coinvolgimento del ricorrentenei singoli episodi di usura, ma anche la piena consapevolezza della loro riconducibilitàall’attività illecita svolta dal gruppo operante presso l’autorimessa di via Dalmazianell’interesse del sodalizio camorristico.Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.25.27.

Manifestamente infondati sono i rilievi articolati con il settimo motivo diricorso in relazione alla dosimetria della pena, che si risolvono in doglianze volte asollecitare un’inammissibile rivalutazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. pp. 216-217), pur riducendo la pena in conseguenzadell’assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo 14., ha correttamente fondato lapropria decisione sull’entità del trattamento sanzionatorio, ivi compresi gli aumentioperati a titolo di continuazione, alla luce della gravità complessiva dei fatti, del contestocriminale nel quale essi sono maturati e della negativa personalità dell’imputato, gravatoda plurimi precedenti penali.Le medesime circostanze sono state valorizzate anche ai fini del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando la Corte territorialel’assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare un effettivo percorso diresipiscenza, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimitàrichiamati nella parte della presente motivazione dedicata ai criteri di commisurazionedella pena e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla cui lettura sirinvia.Nessuna illogicità o contraddizione è dato cogliere nella motivazione della sentenzaimpugnata, atteso che il diniego delle circostanze attenuanti generiche risultaadeguatamente giustificato dalla mancanza di elementi favorevoli suscettibili di positivavalorizzazione.Il ricorrente, per contro, non si confronta con tale argomentazione e non indica qualispecifiche circostanze favorevoli sarebbero state trascurate dalla Corte territoriale,limitandosi a prospettare una diversa valutazione degli elementi già esaminati dai giudicidi merito.Le censure si risolvono, pertanto, nella richiesta di una rivalutazione del trattamentosanzionatorio non consentita nel giudizio di legittimità.26.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 1., 14., 16.e 22., non può essere accolto, essendo fondato su motivi in parte infondati e in parteinammissibili.Nel rinviare ai motivi di ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], già riassunti nellaparte introduttiva della presente motivazione, va innanzitutto rilevata l’infondatezzadell’eccezione con cui si deduce violazione di legge in relazione all’art. 468 cod. proc.pen. per mancato deposito della lista dei testi del pubblico ministero nei termini e nelleforme di legge.

Sul punto si rinvia a quanto già osservato nella parte della presentemotivazione dedicata alla medesima questione processuale.Quanto ai rilievi volti a contestare la ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodaliziocamorristico di cui al capo 1., è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in viagenerale sul tema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, alle quali integralmentesi rinvia, sollecitando il motivo di ricorso di cui si discute un’inammissibile rivalutazionealla categoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hannoreso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare laresponsabilità dell’imputato per il reato associativo.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, richiamatinella parte generale della presente motivazione dedicata ai requisiti della partecipazioneassociativa, alla cui lettura si rinvia, non è revocabile in dubbio che i giudici di meritoabbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrente il ruolo di soggetto messosicompletamente e consapevolmente a disposizione del sodalizio camorristico di cui sidiscute, in una prospettiva non statica, ma dinamica, fornendo un contributo di non pocomomento al perseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e alrafforzamento del suo predominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentanocomportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsoltanto la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchela conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche operanti sulterritorio, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomentitrattati.Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, del rapporto di stabile e organica compenetrazione delricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno“status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del qualel’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’enteper il perseguimento dei comuni fini criminosi.Invero, come già evidenziato in sede di esame delle posizioni del [OSCURATO:PERSONA] edel [OSCURATO:PERSONA], alle cui considerazioni integralmente si rinvia, rientrava nelle finalitàdel “[OSCURATO:PERSONA]” l’attività di usura che aveva la propria centrale operativanell’autorimessa “[OSCURATO:PERSONA]”, ubicata in [OSCURATO:PERSONA], alla via Dalmazia, originariamentegestita dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], all’interno della quale gli organiinvestigativi rinvennero, custodite in una cassaforte, le cosiddette “stringhe”, documentidi particolare valore probatorio nei quali erano indicati l’entità dei prestiti effettuati, itassi usurari praticati, i nominativi o le sigle utilizzati per identificare gli usurati e isoggetti incaricati della riscossione delle somme dovute al clan in esecuzione dei rapportiusurari.Che tale attività usuraria fosse riconducibile al pactum sceleris intorno al quale si eracostituito il “[OSCURATO:PERSONA]” era circostanza ormai acclarata, come già evidenziatonella parte della presente motivazione dedicata all’accertamento della struttura edell’operatività del sodalizio mafioso, anche dalla sentenza, passata in giudicato in puntodi affermazione di responsabilità per i medesimi fatti, ivi compreso il reato associativo,pronunciata in data 26 gennaio 2021, in sede di giudizio abbreviato, dal Giudice per leindagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti dei coimputati ChiauzziAcquisito tale dato, appare logicamente coerente il percorso argomentativo seguitodalla Corte territoriale, che, sulla base delle conversazioni intercettate, delle videoripreseeffettuate e delle dichiarazioni delle persone offese dei singoli episodi di usura, hacorrettamente desunto il ruolo dinamico del prevenuto quale soggetto attivamente postoal servizio dell’associazione mafiosa per la consumazione dei relativi reati-fine.[OSCURATO:PERSONA] emerge infatti, al pari del [OSCURATO:PERSONA], quale componente del sottogruppooperante presso l’autorimessa di via Dalmazia, dedito a una pluralità di attività usurarie,nella veste di esattore dei ratei usurari e di stretto collaboratore del [OSCURATO:PERSONA], del qualeseguiva le direttive (cfr. pp. 173-174).Non persuade, inoltre, la prospettazione difensiva che riduce il ruolo del ricorrente aquello di mero fattorino o semplice riscossore, poiché la sistematica attività di recuperodei ratei usurari, svolta per conto del gruppo operante presso il [OSCURATO:PERSONA],unitamente all’inserimento stabile nel settore delle riscossioni e alla diretta riconducibilitàal ricorrente di specifici incarichi annotati nelle “stringhe” rinvenute presso l’autorimessadi via Dalmazia, costituisce espressione di un contributo continuativo e funzionale alperseguimento degli scopi del sodalizio e dei correlati reati-fine.Infondati appaiono anche i rilievi volti a contestare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] peri singoli fatti di usura, valorizzati dalla Corte territoriale quali reati-scopo ai finidell’accertamento della partecipazione del ricorrente alla compagine camorristica di cui alcapo 1.Come già evidenziato nella parte generale della presente motivazione, la circostanza,non contestata e anzi valorizzata dal ricorrente, che il [OSCURATO:PERSONA] si sia limitato aformulare alle vittime richieste di pagamento dei ratei usurari, senza partecipare alla faseoriginaria di conclusione del patto illecito, non esclude la sua responsabilità per il delittodi usura.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,risponde del delitto di usura in concorso anche colui che, in un momento successivo alperfezionamento dell’accordo usurario, avendo ricevuto l’incarico di recuperare il credito,ne ottenga il pagamento, vertendosi in materia di reato a consumazione prolungata.Al riguardo assume particolare rilievo la circostanza che, in relazione a tutti gli episodidi usura per i quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, siano state rinvenute all’interno dellacassaforte ubicata nell’autorimessa di via Dalmazia le relative “stringhe”, oltre a unacambiale emessa da [OSCURATO:PERSONA] a garanzia del pagamento del debito usurarioinerente al fatto di cui al capo 22.Particolarmente significativo è altresì il dato che nella “stringa” relativa all’usura indanno di [OSCURATO:PERSONA], contestata al capo 14., risultasse annotato il nominativo delMatarazzo quale soggetto incaricato della riscossione.Né può trascurarsi che, come emerge dalle dichiarazioni delle persone offese e dalcontenuto delle conversazioni intercettate, tutti i rapporti usurari oggetto dei capi diimputazione in esame erano stati originariamente instaurati dal [OSCURATO:PERSONA], il quale avevapoi incaricato proprio il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] della riscossione dei ratei usurari.Circostanze tutte che, unitamente al dato particolarmente significativo costituitodall’assenza di qualsiasi plausibile causale giustificativa delle reiterate richieste dipagamento formulate dall’imputato, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato,desumendone, con argomentazione logicamente coerente, la piena consapevolezza daparte del ricorrente della natura usuraria dei crediti della cui riscossione era statoincaricato.Sotto altro profilo, alla luce dei principi già richiamati, una volta accertatal’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio camorristico di cui si discute e la riconducibilitàdell’attività usuraria ascrittagli al medesimo sodalizio, a lui necessariamente nota inragione degli stretti rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], del quale costituiva la longa manusnell’attività di riscossione, risulta correttamente affermata dalla Corte territoriale lasussistenza della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, unica formadell’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta configurabile nei suoiconfronti e specificamente investita dalle doglianze difensive.Infondato appare altresì il rilievo volto a contestare la sussistenza della circostanzaaggravante del concorso di cinque o più persone, contestata con riferimento ai fatti diusura di cui ai capi 14.,

16. e 22.La circostanza aggravante prevista dall’art. 112, comma 1, n. 1), cod. pen. ricorreinfatti quando il numero dei concorrenti nel reato sia pari o superiore a cinque soggetti.Il reato di usura di cui al capo

14. era stato originariamente contestato non soltantoal [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], ma anche a GalluccioElpidio e a [OSCURATO:PERSONA], già condannati per il medesimo fatto con sentenza passata ingiudicato.Ne consegue che l’intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 14.non esclude la sussistenza del concorso di almeno cinque persone, circostanzacorrettamente valorizzata dalla Corte territoriale.Parimenti, con riferimento ai reati di cui ai capi

16. e 22., tenuto conto dellapartecipazione anche del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e dell’assenza di assoluzioni sul punto, ilnumero dei concorrenti risulta comunque superiore a cinque.Né la configurabilità della circostanza aggravante richiede il formale accertamentodella responsabilità di ciascun concorrente, essendo sufficiente il positivo riscontro deldato storico della partecipazione di almeno cinque persone al fatto.Si tratta inoltre di circostanza aggravante di natura oggettiva, concernente lemodalità dell’azione, che si comunica a tutti i concorrenti nel reato indipendentementedalla consapevolezza del numero complessivo dei compartecipi.Proprio per tale ragione risulta precluso il riconoscimento della circostanza attenuantedella minima partecipazione prevista dall’art. 114, comma secondo, cod. pen., peraltroinvocata dal ricorrente mediante una censura nuova.Non risulta fondato neppure il rilievo concernente la mancata dimostrazione dellostato di bisogno, prospettato in termini del tutto generici.Sul punto appare sufficiente rinviare alle considerazioni svolte nella parte dellapresente motivazione dedicata alla disciplina dell’usura e delle relative circostanzeaggravanti, ove si è evidenziato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, lo stato dibisogno possa essere desunto anche dall’entità degli interessi praticati, comepuntualmente evidenziato dalla Corte territoriale con riferimento ai singoli episodi diusura.Manifestamente infondati risultano, infine, i rilievi articolati in relazione alladosimetria della pena, che si risolvono nella richiesta di una non consentita rivalutazionedell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. p. 212), pur riducendo la pena in conseguenzadell’assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo 38., ha correttamente fondato lapropria decisione sull’entità del trattamento sanzionatorio, ivi compresi gli aumentioperati a titolo di continuazione, alla luce della gravità dei fatti, del contesto criminale nelquale essi sono maturati e dell’assenza di elementi suscettibili di favorevolevalorizzazione.Le medesime circostanze sono state poste a fondamento del mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, essendo stata ritenuta insufficiente, a tal fine, lasola incensuratezza dell’imputato, in conformità ai principi richiamati nella parte dellapresente motivazione dedicata ai criteri di commisurazione della pena e al riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, alla cui lettura si rinvia.27.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di usura aggravata di cui alcapo 36., non può essere accolto, essendo fondato su motivi in parte infondati e in parteinammissibili.Nel rinviare ai tre motivi di ricorso in precedenza indicati, infondato appare il primomotivo di ricorso, in quanto i giudici di merito hanno reso un’esaustiva e correttamotivazione sulle ragioni che consentono di affermare la responsabilità dell’imputato peril fatto di usura di cui al capo 36.Come si è già detto nella parte generale della presente motivazione, la circostanza,non contestata e, anzi, valorizzata dal ricorrente, che il [OSCURATO:PERSONA] si sia limitato a ritiraredal [OSCURATO:PERSONA] le buste contenenti la rata mensile del debito usurario pari a euro500,00, non essendovi prova della sua partecipazione alla fase genetica del patto illecito,non esclude la responsabilità per il delitto di usura, in quanto, secondo il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, risponde del delitto di usura in concorsoanche colui che, in un momento successivo al perfezionamento dell’accordo usurario,avendo ricevuto l’incarico di recuperare il credito, ne ottiene il pagamento, vertendosi intema di reato a consumazione prolungata.Al riguardo assume particolare rilievo la circostanza che, anche con riferimento a taleepisodio di usura, all’interno della cassaforte ubicata nell’autorimessa di via Dalmazia,che costituiva la centrale operativa del sottogruppo del “[OSCURATO:PERSONA]” dedito alleusure, sia stata rinvenuta una delle più volte menzionate “stringhe”, nella qualerisultavano annotati il nominativo del [OSCURATO:PERSONA], la sua provenienza da Montemiletto,l’importo dovuto e il soggetto incaricato della gestione del rapporto usurario, individuatonel [OSCURATO:PERSONA].Va inoltre osservato che, come emerge dalle dichiarazioni della persona offesa e dalcontenuto delle conversazioni intercettate, il debito usurario era stato originariamentecontratto proprio con il [OSCURATO:PERSONA], che per tale fatto è stato condannato con sentenzapassata in giudicato in punto di affermazione della responsabilità.Per la riscossione delle rate usurarie il [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso della collaborazione delTaccone [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, del [OSCURATO:PERSONA], che in diverse occasioni avevaprovveduto a ritirare le somme di denaro corrisposte dal [OSCURATO:PERSONA].Né può condividersi la prospettazione difensiva che riduce il ruolo del ricorrente aquello di mero autista, poiché l'attività di riscossione delle rate usurarie con restituzionedelle cambiali costituisce condotta ben diversa dal semplice accompagnamento delChiauzzi e rappresenta un contributo causalmente rilevante alla realizzazione del profittodel reato.Scrive al riguardo la Corte territoriale: «In relazione all’imputato [OSCURATO:PERSONA], che,come detto, ritirava dal [OSCURATO:PERSONA] la maggior parte delle rate mensili di euro 500contribuendo, così, a garantire il profitto del reato, si osserva che sebbene l’imputato nonabbia partecipato alla pattuizione usuraria ed avesse essenzialmente il ruolo di autista delChiauzzi, nondimeno, è dimostrato che costui fosse consapevole della natura illecita delrapporto economico intercorrente tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]: invero, come già rilevatodal Tribunale, in assenza di qualsivoglia rapporto economico-commerciale tra le parti,ogni qualvolta la persona offesa pagava la rata al [OSCURATO:PERSONA], l’imputato le restituiva larelativa cambiale, onde il [OSCURATO:PERSONA] non poteva non sapere quale fosse l’ammontare dellasomma consegnatagli mensilmente dal [OSCURATO:PERSONA] e dell’esistenza di cambiali a garanzia delpagamento; inoltre, egli era ben consapevole dell’illecita attività svolta dal suo principale,non solo perché preposto ad accompagnarlo ai vari appuntamenti fissati per riscuotere ildenaro, ma anche e soprattutto per quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] in occasione delprestito di euro 1.500 chiesto ed ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA].

Nell’occasione il [OSCURATO:PERSONA] sipresentava al bar Moccia di [OSCURATO:PERSONA] insieme al [OSCURATO:PERSONA] e, alla presenzadell’imputato, pattuiva le condizioni del prestito, fissando un interesse mensile del 15%,consegnando il denaro pochi giorni dopo, sempre alla presenza del [OSCURATO:PERSONA]».Tali circostanze, unitamente al dato significativo dell’assenza di una qualsiasi causaleidonea a giustificare la periodica consegna di somme di denaro dal [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente,sono state correttamente valorizzate dalla Corte territoriale per desumere, conargomentazione immune da vizi logici, la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa la naturausuraria del debito della cui riscossione era stato incaricato, tanto più che il tasso mensilepraticato era identico a quello applicato dal [OSCURATO:PERSONA] nel rapporto usurario con FinaAquilino, al cui perfezionamento il ricorrente aveva personalmente assistito.Inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, trattandosi di censuranuova, proposta per la prima volta in sede di legittimità e non devoluta al giudice diappello, come emerge dall’incontestata sintesi dei motivi di gravame operata dalla [OSCURATO:PERSONA].Manifestamente infondati sono, infine, i rilievi articolati in relazione alla dosimetriadella pena, che si risolvono nella richiesta di una non consentita rivalutazione dell’entitàdel trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale, pur riducendo la pena in conseguenza dell’esclusione dellacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ha correttamente fondato lapropria decisione sull’entità del trattamento sanzionatorio alla luce della gravità dei fatti edel contesto criminale nel quale essi sono maturati, valorizzando altresì tali elementi aifini del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevandol’assenza di elementi positivamente valutabili e ritenendo insufficiente, a tal fine, la solaincensuratezza dell’imputato, in conformità ai principi richiamati nella parte dellapresente motivazione dedicata ai criteri di commisurazione della pena e al riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, alla cui lettura si rinvia.Le censure difensive si risolvono, pertanto, nella prospettazione di una diversa letturadella condotta del ricorrente, descritta come marginale ed occasionale, e nella richiesta diuna rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di legittimità.28.

Anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato peri reati di cui ai capi 1., 16., 22., 31., 32., 33., 35.,

37. e 38., non può essere accolto,essendo sorretto da motivi in parte infondati e in parte inammissibili.Nel rinviare a tutti i motivi di ricorso indicati nella parte introduttiva della presentemotivazione, sarebbe già sufficiente richiamare le considerazioni svolte in via generalesul tema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, alle quali integralmente si rinvia,poiché le doglianze proposte si risolvono, per larga parte, nella richiesta diun’inammissibile rivalutazione atomizzata delle risultanze processuali e risultano, altempo stesso, estranee alla categoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppiaconforme”.Senza tacere che gran parte delle censure consiste nella mera reiterazione delledoglianze già disattese dalla Corte territoriale attraverso un percorso argomentativoimmune da vizi logici, con il quale il ricorrente non si confronta realmente.

Conriferimento alle prove dichiarative che, ad avviso della difesa, non sarebbero stateadeguatamente considerate, non risulta inoltre adempiuto l’onere di allegazione otrascrizione integrale imposto dal principio di autosufficienza del ricorso.Si tratta, peraltro, di motivi anche manifestamente infondati, poiché i giudici dimerito hanno reso una motivazione ampia, coerente ed esaustiva in ordine alle ragioniche consentono di affermare la responsabilità dell’imputato per il reato associativo.In particolare, con riferimento al primo motivo di ricorso, deve osservarsi che, allaluce dei principi richiamati nella parte della presente motivazione dedicata ai requisitidella partecipazione ad un’associazione mafiosa, alla cui lettura si rinvia, non è revocabilein dubbio che i giudici di merito abbiano attribuito al ricorrente il ruolo di soggettoconsapevolmente e stabilmente posto a disposizione del sodalizio camorristico di cui sidiscute, in una prospettiva non statica ma dinamica, fornendo un contributo concreto alperseguimento delle finalità delittuose della compagine e al consolidamento della suacapacità operativa sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito che, in materia di associazione di tipo mafioso,rappresentano comportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio nonsoltanto la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione, ma anche laconoscenza dell’organigramma, della struttura organizzativa, dei soggetti di riferimento,delle modalità operative e degli interessi perseguiti dalla consorteria criminale.Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, valorizzati dalla Corte di appello in una valutazione altempo stesso specifica e complessiva, del rapporto di stabile e organica compenetrazionedel ricorrente nel tessuto organizzativo del sodalizio, tale da configurare non un merostatus di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, mediante il quale egliprendeva parte all’attività dell’organizzazione e rimaneva stabilmente a disposizione dellastessa per il perseguimento dei comuni fini criminosi.Come già evidenziato in sede di esame delle posizioni del Dello [OSCURATO:PERSONA] e delBocciero, alle cui considerazioni integralmente si rinvia, l’attività usuraria costituiva unodei settori operativi del “[OSCURATO:PERSONA]” e trovava la propria base nell’autorimessa“[OSCURATO:PERSONA]” di via Dalmazia, all’interno della quale erano custodite le cosiddette“stringhe”, documenti nei quali risultavano annotati i prestiti erogati, gli interessipraticati, i nominativi delle vittime e i soggetti incaricati della riscossione dei creditiusurari.Si è già osservato che tale attività usuraria era riconducibile al pactum scelerisposto a fondamento del sodalizio e che tanto risultava confermato anche dalla sentenzapassata in giudicato pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Acquisito tale dato, appare pienamente coerente il percorso argomentativo seguitodalla Corte territoriale, che, sulla base delle conversazioni intercettate, delle dichiarazionidelle persone offese e delle ulteriori risultanze investigative, ha correttamente desunto ilruolo dinamico del prevenuto quale soggetto stabilmente inserito nel settore usurariodell’organizzazione.[OSCURATO:PERSONA] emerge infatti quale componente del sottogruppo operante pressol’autorimessa di via Dalmazia, dedito ad una pluralità di attività usurarie, nella veste distretto collaboratore del [OSCURATO:PERSONA], del quale seguiva le direttive e per conto del qualesvolgeva attività di gestione e riscossione dei crediti.Particolarmente significativo, ai fini della dimostrazione del suo stabile inserimentonel settore usurario facente capo al sodalizio, è il rapporto fiduciario che lo legava alChiauzzi e al [OSCURATO:PERSONA], entrambi coinvolti nella gestione dell’attività usuraria riconducibile algruppo criminale, rapporto che vedeva il [OSCURATO:PERSONA] non limitarsi a mere attività esecutive,ma svolgere compiti di gestione e controllo delle riscossioni, come confermato sia dalcontenuto delle conversazioni intercettate sia dalla documentazione rinvenuta nella suadisponibilità.A ciò si aggiungono il rinvenimento, all’interno della cassaforte ubicata pressol’autorimessa di via Dalmazia, delle “stringhe” relative alle usure di cui ai capi 16.,

22. e38., che vedono il diretto coinvolgimento del ricorrente, nonché la circostanza, diparticolare rilievo probatorio, che nel corso di un controllo effettuato il 23 febbraio 2017fossero rinvenuti nella sua disponibilità appunti contenenti l’elenco dei soggetti sottopostia usura, l’importo delle rate da corrispondere e le relative scadenze.Meramente reiterativa si rivela la censura concernente la collocazione temporaledei fatti rispetto alla nascita del sodalizio.La Corte territoriale ha infatti chiarito che il sodalizio contestato risultavaoperativo con condotta perdurante fino all’anno 2019 e che, con riferimento alla maggiorparte dei reati-fine attribuiti al ricorrente, l’attività di riscossione degli interessi usurariera comunque proseguita anche in epoca successiva al luglio 2017.Va infine richiamato quanto già osservato nella parte della presente motivazionededicata all’aggravante dell’associazione armata, alla cui lettura si rinvia, in ordine allacorretta ascrizione di tale circostanza aggravante al [OSCURATO:PERSONA].In ragione del ruolo svolto accanto al [OSCURATO:PERSONA] e della stabile partecipazioneall’attività usuraria riconducibile al sodalizio, il ricorrente era posto nelle condizioni diconoscere non soltanto la matrice camorristica dell’organizzazione, ma anche ladisponibilità di armi da parte della stessa, sicché un’eventuale ignoranza sul punto nonpotrebbe ritenersi giustificabile.Infondati appaiono anche i rilievi volti a contestare la responsabilità del Duranteper i singoli fatti di usura.Come già evidenziato nella parte generale della presente motivazione, lacircostanza che il ricorrente abbia in più occasioni svolto attività di riscossione dei rateiusurari senza partecipare alla fase genetica del patto illecito non esclude la suaresponsabilità, poiché il delitto di usura è reato a consumazione prolungata e risponde delmedesimo anche colui che, ricevuto l’incarico di recuperare il credito usurario,contribuisce alla realizzazione del profitto attraverso la riscossione delle somme dovute.Al riguardo assume particolare rilievo la circostanza che, con riferimento alle usuredi cui ai capi 16.,

22. e 38., siano state rinvenute presso l’autorimessa di via Dalmazia lerelative “stringhe”, nonché una cambiale emessa da [OSCURATO:PERSONA] a garanzia delpagamento del debito usurario contestato al capo 22.Ulteriore conferma proviene dagli appunti rinvenuti il 23 febbraio 2017 nelladisponibilità del ricorrente, relativi alle posizioni debitorie di [OSCURATO:PERSONA], CentrellaMassimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elementiche attestano il ruolo concretamente svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle relativeposizioni usurarie.Nella sua qualità di esattore, il ricorrente è stato inoltre riconosciuto dalle personeoffese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cuidichiarazioni trovano riscontro nelle conversazioni telefoniche e ambientali acquisite agliNé assume rilievo la censura difensiva concernente l’identificazione del soggettoindicato in alcune conversazioni con il nome di “Peppe”.

La Corte territoriale ha infattichiarito che la riferibilità delle condotte contestate al [OSCURATO:PERSONA] non riposa sull’utilizzazioneisolata di tale appellativo, ma sul complessivo quadro probatorio costituito dalledichiarazioni delle persone offese, dalle conversazioni intercettate, dalla documentazionesequestrata e dagli ulteriori elementi convergenti sulla sua persona.

La dedottadistinzione terminologica valorizzata dalla difesa si risolve pertanto nella prospettazionedi una diversa lettura del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità afronte di una motivazione completa, coerente e priva di manifeste illogicità.Quanto alla vicenda relativa al capo 33., sebbene non risultino contatti diretti tra ilCentrella e il [OSCURATO:PERSONA], dalle conversazioni intercettate emerge il concreto interessamentodel ricorrente alla gestione della posizione debitoria della persona offesa, interessamentoconfermato dal rinvenimento, tra gli appunti sequestrati, di annotazioni riferite proprio atale rapporto usurario.Risulta pertanto logicamente coerente la conclusione della Corte territorialesecondo cui il [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito un consapevole contributo di rafforzamento eagevolazione all’attività usuraria posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA].Le medesime considerazioni valgono per tutti i capi di imputazione per i quali ilricorrente è stato condannato, emergendo dalle dichiarazioni delle persone offese e dalcontenuto delle intercettazioni un consolidato modus operandi caratterizzatodall’intervento del [OSCURATO:PERSONA] quale principale interlocutore delle vittime e dal successivocoinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione e riscossione dei crediti.Sotto altro profilo, una volta accertata l’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodaliziocamorristico e la riconducibilità delle attività usurarie al medesimo, risulta correttamenteaffermata la sussistenza della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, unicaforma dell’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta configurabile dallaCorte territoriale.Infondato appare inoltre il rilievo concernente la circostanza aggravante delconcorso di cinque o più persone contestata con riferimento al capo 16.Il numero dei concorrenti risulta infatti superiore alla soglia prevista dall’art. 112,comma 1, n. 1), cod. pen., dovendosi considerare, oltre agli imputati del presentegiudizio, anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già condannati con sentenza passatain giudicato per il medesimo fatto.Trattandosi di circostanza aggravante di natura oggettiva, essa si comunica a tuttii concorrenti nel reato e non richiede la consapevolezza del numero complessivo deicompartecipi.Parimenti infondato è il rilievo concernente la mancata dimostrazione dello stato dibisogno, censura formulata in termini generici e meramente reiterativi.Del pari infondate risultano le doglianze concernenti la circostanza aggravanteprevista dall’art. 644, comma 5, n. 4), cod. pen., atteso che le persone offese eranosoggetti dediti ad attività imprenditoriali e che, in diversi casi, il ricorso al credito usurariorisultava collegato ad esigenze dell’attività economica svolta.Manifestamente infondati, infine, risultano i rilievi formulati in relazione alladeterminazione della pena.

La Corte territoriale, pur riducendo il trattamentosanzionatorio per l’esclusione di alcune aggravanti, ha correttamente fondato la propriadecisione sulla gravità dei fatti, sul contesto criminale nel quale essi sono maturati,sull’intensità del dolo e sulla negativa personalità dell’imputato, gravato da precedentiper reati commessi con violenza.Le medesime circostanze sono state valorizzate anche ai fini del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevandosi l’assenza di elementipositivamente valutabili in favore del ricorrente, in conformità ai principi richiamati nellaparte della presente motivazione dedicata ai criteri di commisurazione della pena e alriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla cui lettura si rinvia.Le doglianze si risolvono pertanto nella richiesta di una diversa valutazione delmerito e dell’entità del trattamento sanzionatorio, operazione non consentita nel giudiziodi legittimità.29.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato associativo di cui al capo1., non può essere accolto, essendo fondato su motivi in parte infondati e in parteinammissibili.Nel rinviare ai motivi di ricorso articolati dai difensori dell’imputato e già riassuntinella parte introduttiva della presente motivazione, quanto ai rilievi volti a contestare laritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio camorristico di cui al capo 1., sarebbe giàsufficiente richiamare le considerazioni svolte in via generale sul tema dell’inammissibilitàdel ricorso per cassazione, alle quali integralmente si rinvia, poiché le censure sirisolvono nella richiesta di un’inammissibile rivalutazione atomizzata delle risultanzeprocessuali e risultano, al tempo stesso, estranee alla categoria dei vizi deducibili inpresenza di una “doppia conforme”.Le doglianze sono, peraltro, anche infondate, avendo i giudici di merito reso unamotivazione ampia, coerente ed esaustiva sulle ragioni che consentono di affermare laresponsabilità dell’imputato per il reato associativo.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia dipartecipazione ad associazione mafiosa, richiamati nella parte generale della presentemotivazione dedicata ai requisiti della partecipazione associativa, alla cui lettura si rinvia,non è revocabile in dubbio che i giudici di merito abbiano attribuito al ricorrente il ruolo disoggetto stabilmente e consapevolmente posto a disposizione del sodalizio camorristicodi cui si discute, in una prospettiva non statica ma dinamica, fornendo un contributoconcreto al perseguimento delle finalità illecite dell’organizzazione e al rafforzamentodella sua capacità operativa sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va ribadito che, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentanocomportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio non soltanto lamessa a disposizione del singolo in favore dell’associazione, ma anche la conoscenzadell’organigramma, della struttura organizzativa, dei rapporti gerarchici interni, deisoggetti di riferimento e delle modalità operative della consorteria criminale.Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici che, nella valutazione complessiva compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], attestano un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessutoorganizzativo del sodalizio, tale da integrare non una mera contiguità ambientale, bensìuna partecipazione funzionale e consapevole alla vita dell’associazione.Le conversazioni intercettate, oggetto di puntuale esame da parte dei giudici dimerito, evidenziano infatti il ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] quale stretto collaboratore di GaldieriNicola, del quale costituiva persona di fiducia e tramite nelle comunicazioni con DelloRusso [OSCURATO:PERSONA] e con altri appartenenti al sodalizio.Né può condividersi la prospettazione difensiva secondo cui tale ruolo sarebbe diper sé neutro o privo di significato associativo.

Ciò che rileva, infatti, non è la meraqualifica di collaboratore o intermediario, isolatamente considerata, bensì il complessodelle condotte accertate, le quali evidenziano una stabile messa a disposizione delricorrente in favore del sodalizio e la sua piena integrazione nelle dinamiche operativedell’associazione.La Corte territoriale ha infatti valorizzato non il singolo dato isolatamenteconsiderato, bensì il complessivo quadro probatorio nel quale esso si inserisce,caratterizzato da una pluralità di comportamenti convergenti, sintomatici della pienaintegrazione del ricorrente nelle dinamiche operative del gruppo criminale.In tale contesto assume particolare rilievo la conversazione nella quale il DelloRusso e il [OSCURATO:PERSONA] discutono della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] e delle questioniconcernenti la gestione dei conti dell’organizzazione.Appare evidente come vicende attinenti ai rapporti interni tra gli esponenti apicalidel sodalizio, nonché alla gestione delle sue attività, non avrebbero potuto costituireoggetto di una interlocuzione riservata con il [OSCURATO:PERSONA] ove quest’ultimo fosse stato estraneoall’organizzazione e non avesse goduto di quella fiducia che deriva dalla comuneappartenenza al medesimo contesto criminale.Ulteriori elementi significativamente valorizzati dalla Corte di appello sonorappresentati dalla circostanza che il ricorrente abbia discusso con il [OSCURATO:PERSONA] diun’azione estorsiva non andata a buon fine e della necessità di porvi rimedio; dal suoimmediato interessamento alle conseguenze della perquisizione effettuata pressol’autorimessa di via Dalmazia, centro operativo dell’attività usuraria riconducibile alsodalizio; nonché dall’intervento posto in essere nei confronti della persona offesa GnerreAlfonso in relazione alle dichiarazioni da rendere nel procedimento concernente i fatticontestati ai capi

4. e 5.Né assume rilievo il richiamo difensivo alla dedotta inutilizzabilità delledichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], poiché la motivazione della sentenza impugnata non fondal’affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sul contenuto di tali dichiarazioni, ma sulcomplessivo quadro probatorio costituito dalle conversazioni intercettate e dagli ulteriorielementi convergenti valorizzati dai giudici di merito, tra i quali assume rilievo la stessacondotta posta in essere dal ricorrente in relazione alla vicenda che vedeva coinvolta lapersona offesa.Si tratta di condotte che, considerate nel loro insieme e nel contesto in cui sicollocano, denotano una piena condivisione degli interessi e delle finalità dell’associazionee risultano incompatibili con la figura di un semplice soggetto contiguo o occasionalmentevicino agli appartenenti al clan.Risulta altresì priva di pregio la censura che pretende di valorizzare l’assoluzioneintervenuta con riferimento ai reati di cui ai capi

29. e 30.Né sussiste alcuna inconciliabilità logica tra l’assoluzione pronunciata in relazioneai predetti capi e l’affermazione di responsabilità per il reato associativo, atteso che laprima si fonda sulla ritenuta insussistenza degli specifici elementi costitutivi dellefattispecie contestate, mentre la seconda trova fondamento in un più ampio e autonomocompendio probatorio che valorizza il ruolo concretamente svolto dal ricorrente all’internodel sodalizio.Correttamente la Corte territoriale ha infatti evidenziato che la valutazione sullapartecipazione associativa non è fondata esclusivamente sulle vicende concernenti lesocietà riferibili al [OSCURATO:PERSONA], ma sull’insieme degli elementi probatori acquisiti, sicchél’intervenuta assoluzione per i predetti reati non incide sulla complessiva tenuta delquadro dimostrativo relativo alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione mafiosa.Può pertanto affermarsi che, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, il“[OSCURATO:PERSONA]”, contribuendo al perseguimento degli interessi della compaginecriminale e al consolidamento della sua presenza sul territorio, nella pienaconsapevolezza delle finalità perseguite dal sodalizio, della sua articolazione organizzativae dell’identità dei principali esponenti.Va infine richiamato quanto già osservato nella parte della presente motivazionededicata all’aggravante dell’associazione armata, alla cui lettura si rinvia, in ordine siaalla sussistenza di tale circostanza aggravante sia ai criteri della sua imputazionesoggettiva.Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il [OSCURATO:PERSONA] era posto nelle condizionidi conoscere la disponibilità di armi da parte del sodalizio in ragione del rapportofiduciario intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] e dei continui contatti con [OSCURATO:PERSONA],entrambi esponenti di primo piano dell’organizzazione, nonché alla luce del suo direttocoinvolgimento nelle vicende operative del gruppo e dei riferimenti all’utilizzo di armiemersi nel corso delle conversazioni intercettate.Tali circostanze rendono evidente come il ricorrente fosse pienamente consapevoledella disponibilità di armi da parte del sodalizio ovvero, quantomeno, che una suaeventuale ignoranza sul punto non possa ritenersi giustificabile, risultando ascrivibile acolpa.Manifestamente infondati risultano, infine, i rilievi concernenti il trattamentosanzionatorio.La Corte territoriale, pur ritenendo correttamente contestata la recidiva, ne haescluso l’applicazione in concreto, procedendo alla conseguente rideterminazione dellapena e accogliendo, sotto tale profilo, la principale doglianza difensiva.La censura concernente la misura della riduzione operata si risolve nella richiestadi una diversa valutazione del merito del trattamento sanzionatorio, non consentita nelgiudizio di legittimità.Nessun vizio logico o giuridico è pertanto ravvisabile nella motivazione dellasentenza impugnata, che ha adeguatamente giustificato il trattamento sanzionatorioapplicato avuto riguardo alla gravità del fatto associativo, al ruolo svolto dall’imputato eal complessivo contesto criminale di riferimento.30. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato associativo di cui all’art. 416-biscod. pen., in qualità di capo e promotore, contestato al capo 1., nonché per i delitti diestorsione di cui ai capi 24.,

25. e 27., ha proposto un ricorso che non può essereaccolto, essendo fondato su motivi in parte infondati e in parte inammissibili.Molte delle questioni prospettate dai difensori di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] nei motivi indicatinella parte introduttiva della presente motivazione sono già state affrontate nei puntiprecedenti; sicché, per evitare ulteriori appesantimenti, sarà sufficiente fare riferimentoalle osservazioni ivi svolte.Allo stesso modo, anche i fatti riferibili al [OSCURATO:PERSONA], dai quali la Corte territoriale hadesunto la responsabilità dell’imputato per i reati addebitatigli, sono stati in larga partegià presi in considerazione in sede di esame delle posizioni degli altri ricorrenti; pertanto,anche in tali casi, sarà sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte con riferimentoalla ricostruzione delle singole vicende.contestare l’utilizzabilità delle intercettazioni effettuate dopo la scadenza del terminemassimo di durata delle indagini preliminari, essi appaiono infondati sulla base delleconsiderazioni già esposte nella parte della presente motivazione concernentel’inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite dopo la scadenza del termine massimo didurata delle indagini preliminari, alla cui lettura si rinvia.Infondato deve ritenersi il motivo di ricorso articolato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in puntodi inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni RIT 1817/18 e 2649/18, in quantodisposte sulla base di decreti autorizzativi affetti da assoluta carenza motivazionale,come affermato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 15 gennaio 2021.Nel rigettare l’eccezione difensiva proposta in appello, la Corte territoriale hacorrettamente applicato il principio affermato da Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Rv.277432 – 02, alla luce del quale l’inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefonichenon preclude la possibilità di condurre indagini per l’accertamento dei fatti di reatoeventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principioprevisto dall’art. 185 cod. proc. pen. per le nullità della trasmissibilità del vizio agli atticonsecutivi a quello dichiarato nullo.

In motivazione, la Corte ha precisato, sulla scorta diquanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 219 del 2019, che non puòtrovare applicazione un principio di “inutilizzabilità derivata” in assenza di un’espressaprevisione legislativa.Si tratta di un orientamento confermato anche di recente da Sez. 6, n. 41152 del25/11/2025, Rv. 289047 – 01, mentre il diverso orientamento richiamato dal difensoreappare risalente e superato dalle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità,condivise dal [OSCURATO:PERSONA].In ogni caso, a ben vedere, si tratta di un motivo inammissibile, in quanto ilricorrente ha violato il principio della cosiddetta prova di resistenza, che impone, secondoil consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, nell’ipotesi in cui conil ricorso per cassazione si deduca l’inutilizzabilità di un elemento a carico, vengaillustrata, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventualeeliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, atteso chegli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti qualora,nonostante la loro espunzione, le residue risultanze siano sufficienti a giustificarel’identico convincimento.Siffatto onere non risulta adempiuto dal ricorrente, a fronte di un articolatopercorso motivazionale nel quale valore decisivo, ai fini dell’affermazione dellaresponsabilità dell’imputato, è attribuito a una pluralità di fonti probatorie convergenti.Del pari infondato appare il rilievo proposto dalle difese sull’inutilizzabilità degli2019, svolti sulla base di un decreto di riapertura ritenuto privo di adeguata motivazione.Nel rigettare l’eccezione già sollevata in appello, osserva sul punto la [OSCURATO:PERSONA]: «Nel caso in disamina, correttamente il GIP ha emesso decreto di riaperturadelle indagini preliminari sulla scorta di possibili sviluppi investigativi trattidall’informativa dei Carabinieri del 4 marzo 2019, anche in base ad una complessivarilettura delle precedenti acquisizioni di indagine.

Il GIP, dunque, non era tenuto adindicare le ragioni che rendessero necessario lo svolgimento di nuove investigazioni, masolo l’esistenza di elementi investigativi atti a giustificare la prosecuzione delle indagini».Tale soluzione rappresenta corretta applicazione del condivisibile principio didiritto, con il quale il ricorrente non si confronta realmente, secondo cui l’art. 414 cod.proc. pen. non richiede, quale condizione necessaria per l’autorizzazione alla riaperturadelle indagini, che siano già emerse nuove fonti di prova o che siano stati acquisiti nuovielementi probatori, essendo invece sufficiente l’esigenza di nuove investigazioni,circostanza quest’ultima configurabile anche nel caso in cui si prospetti la rivalutazione,in una diversa ottica e sulla base di un nuovo progetto investigativo, delle precedentiacquisizioni.In relazione alle censure con cui viene contestata la ritenuta sussistenza deglielementi costitutivi dell’associazione a delinquere di stampo camorristico di cui al capo 1.,non può che ravvisarsene l’infondatezza, in quanto i giudici di merito hanno resoun’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare l’esistenzadel “[OSCURATO:PERSONA]”, come già sottolineato nella parte della presente motivazionededicata all’accertamento della struttura e dell’operatività del sodalizio mafioso, alla cuilettura si rinvia; sodalizio la cui sussistenza, giova ribadire, è stata affermata anche dallarichiamata sentenza passata in giudicato relativa all’affermazione di responsabilità delGalluccio e del [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo di cui al capo 1.Infondati devono ritenersi i rilievi difensivi volti a contestare la ritenutapartecipazione del ricorrente, nella qualità di capo e promotore, al “[OSCURATO:PERSONA]”.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo ad associazione di stampo mafioso, richiamati nella partegenerale della presente motivazione dedicata ai requisiti della partecipazione associativa,alla cui lettura si rinvia, non è revocabile in dubbio che i giudici di merito abbiano, conmotivazione esaustiva, attribuito al ricorrente il ruolo di soggetto completamente posto adisposizione del sodalizio camorristico di cui si discute, da lui fondato e guidato, in unaprospettiva non statica, bensì dinamica, fornendo un contributo di indubbio rilievo alperseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e al rafforzamento del suopredominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui, in materia di associazione di tipo mafioso, costituiscecomportamento concludente idoneo a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsolo la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anche laconoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche operanti sulterritorio, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomentitrattati.Orbene, sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione, al tempo stesso specifica ecomplessiva, compiuta dalla Corte di appello, di un rapporto di stabile e organicacompenetrazione del ricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale daimplicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, inesplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendostabilmente a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.In particolare, assumono indiscutibile rilievo, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] con motivazione approfondita e dotata di intrinseca coerenza logica e come siè avuto modo di rilevare non solo nella parte generale della presente motivazione, maanche in sede di esame delle singole posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DelloRusso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle cui considerazioniintegralmente si rinvia, una pluralità di circostanze convergenti.L’imputato veniva anzitutto indicato da [OSCURATO:PERSONA], in diverse conversazioniintercettate, della cui attendibilità non vi è motivo alcuno di dubitare, come il capo del“[OSCURATO:PERSONA]”, al quale egli doveva la decisione di affiliarlo al sodaliziocamorristico, che, sotto la guida del ricorrente, si era imposto come nuova realtàegemone nel territorio dell’Avellinese attraverso diffuse attività estorsive e usurarie,affidandogli la gestione delle estorsioni nella zona dell’[OSCURATO:PERSONA] e promettendogli che,in conseguenza della sua affiliazione, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe visto ridotta l’entità del debito dalui contratto in passato con l’organizzazione camorristica.Nello stesso senso depone il colloquio in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] eGenovese [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale il vecchio capoclan aveva riconosciuto il ruolopredominante conquistato da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo gruppo nel territorio in cui, inpassato, era egemone il “[OSCURATO:PERSONA]”.

Né può condividersi il tentativo difensivo disvalutare il significato della predetta conversazione, riducendola a una mera opinionesoggettiva, avendo la Corte territoriale valorizzato tale dialogo non quale prova esclusivadel ruolo apicale del ricorrente, ma quale ulteriore elemento di conferma di un quadroprobatorio già ampiamente fondato su autonome e convergenti risultanze investigative.Ulteriore conferma è rappresentata dalla decisione di porre in essere azioniintimidatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, secondo quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] nelcorso di una conversazione, il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di “gambizzare” ove non si fossepiegato alle direttive della compagine camorristica, e di [OSCURATO:PERSONA], al fine diestrometterli dalle attività illecite nei territori di pertinenza del sodalizio mafioso.Particolarmente significativa è inoltre la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e DeSimone [OSCURATO:PERSONA] n. 2951 dell’11 maggio 2015, avente ad oggetto, tra l’altro, proprio il lororapporto con [OSCURATO:PERSONA], dalla quale traspare la particolare considerazione che essinutrivano nei confronti di quest’ultimo quale capo del sodalizio camorristico al qualeappartenevano e che evidenzia, da un lato, come i componenti dell’associazionetemessero che le forze dell’ordine potessero sottoporre a controllo su strada il [OSCURATO:PERSONA],motivo per il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato il capoclan a [OSCURATO:PERSONA] dopo l’incontrotenutosi al ristorante “Fauno” sul lago Laceno, al quale aveva partecipato anche NigroErnesto, e, dall’altro, che, come affermato espressamente da [OSCURATO:PERSONA], l’obiettivodel sodalizio guidato da [OSCURATO:PERSONA] era quello di impadronirsi dell’intera città diAvellino.Nella medesima direzione depongono i frequenti incontri tra [OSCURATO:PERSONA] eDello [OSCURATO:PERSONA], che, come si è detto, rivestiva il ruolo di organizzatore del sodaliziocamorristico, preposto al coordinamento dei settori delle estorsioni e delle usure, il quale,in un’occasione, era stato rimproverato dal [OSCURATO:PERSONA] per l’uso imprudente dei telefonicellulari, nell’evidente preoccupazione che le forze di polizia potessero risalire a loroGaldieri [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione intercettata per l’avvenuto sequestro diuna pistola detenuta da [OSCURATO:PERSONA].Parimenti significativa è la conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] eDello [OSCURATO:PERSONA] avevano affrontato il delicato tema delle critiche sollevate da GaldieriPasquale, prossimo alla scarcerazione, sulla tenuta dei conti economici del sodalizio daparte del fratello [OSCURATO:PERSONA].Assume inoltre rilievo la conoscenza diretta da parte del ricorrente di alcuni deiprincipali componenti del sodalizio camorristico, quali il fratello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] i fratelli [OSCURATO:PERSONA], nonché dei ruoli ad essi assegnati, con i quali non esitava ad incontrarsi,nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale,spesso in luoghi isolati per evitare controlli da parte delle forze dell’ordine.Né può trascurarsi la conversazione ambientale n. 4292 captata il 18 maggio 2016all’interno del veicolo di [OSCURATO:PERSONA], intercorsa tra l’imputata e la cognata BenutoPaola, nel corso della quale, come rileva la Corte di appello, «nel visionare un video diun’operazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] del 2011 che portava all’arresto, tra gli altri, diGaldieri [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] lo indicava come “[OSCURATO:PERSONA] ... il capo di quello che vienequa”», facendo chiaramente riferimento a [OSCURATO:PERSONA], con il quale la [OSCURATO:PERSONA] e ilfratello avevano continui rapporti e che risulta essersi recato anche a [OSCURATO:PERSONA].Infine, assume indubbio rilievo l’episodio estorsivo, già esaminato a proposito delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], di cui fu vittima lo [OSCURATO:PERSONA], convocato dalBocciero presso l’autorimessa di via Dalmazia per costringerlo a pagare il debito di naturausuraria da lui contratto sotto la minaccia di tagliargli la testa ove non avesse adempiuto,evocando espressamente, al fine di conferire concretezza alla minaccia, il nome diGaldieri [OSCURATO:PERSONA] e la provenienza della richiesta estorsiva dalla compagine camorristicada quest’ultimo guidata.Nessun dubbio sussiste sul fatto che [OSCURATO:PERSONA], nelle sue conversazioni,facesse riferimento proprio a [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto la Corte territoriale ha reso unamotivazione che, per la sua chiarezza, appare opportuno riportare integralmente:«Risulta provato con certezza che la persona denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, “Milord” o talvolta“il compare” nei numerosi dialoghi intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con diversi interlocutori fosseproprio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Invero, come già messo in rilievo nel trattare il reato sub 1),e come ampiamente rappresentato dal Tribunale alle pagine 1170 e seguenti dellasentenza, dall’analisi complessiva dei dialoghi intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] è emerso che ilmenzionato “[OSCURATO:PERSONA]” era persona di considerevole prestanza fisica per aver svoltoaveva un fratello avvocato a nome “[OSCURATO:PERSONA]” e un altro fratello tratto in arresto per unapresunta estorsione in danno del nipote di [OSCURATO:PERSONA], veniva egli stesso tratto inarresto insieme a [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA]) e detenuto per un periodopresso il carcere di [OSCURATO:PERSONA] per essere poi trasferito a Melfi, abitava a Mercoglianonon lontano dall’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], aveva stretti rapporti con Dello RussoCarlo, con “[OSCURATO:PERSONA]” (ossia [OSCURATO:PERSONA]) e con [OSCURATO:PERSONA],figlio di [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, si tratta di dati identificativi incontrovertibili, attesoche, come ampiamente emerso dal dibattimento, [OSCURATO:PERSONA] abitava inMercogliano, in via [OSCURATO:PERSONA], non distante dall’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], l’imputato èstato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale dal 6.01.2015 al30.09.2015, è stato tratto in arresto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (insieme a [OSCURATO:PERSONA] e PaganoBeniamino) ed è stato detenuto prima presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA] e poi a Melfi,[OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], veniva tratto in arresto in relazione ad una vicendache ha coinvolto il nipote di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], svolgel’attività di avvocato, ancora l’imputato ha esercitato attività di boxer ed ha un fisicoparticolarmente possente.

Si aggiungano gli acclarati rapporti con [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (presenti anche a casa dell’imputato, comedimostrano le captazioni attivate presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA])», elementi cheeliminano ogni dubbio sull’identificazione del ricorrente.La conclusione alla quale giunge la Corte territoriale appare, pertanto, conforme aiprincipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati nella parte della presentemotivazione dedicata ai requisiti della partecipazione associativa e alla distinzione trafigure apicali e ruoli organizzativi del sodalizio, alla cui lettura si rinvia, non essendorevocabile in dubbio che correttamente il giudice di appello abbia ritenuto GaldieriPasquale componente a pieno titolo della compagine camorristica di cui al capo 1., inqualità di capo e promotore, nella prospettiva dinamica in precedenza indicata,consentendo al sodalizio di affermare il proprio predominio nel territorio dell’Avellinese,nella piena consapevolezza delle finalità perseguite dal “[OSCURATO:PERSONA]”, della suaorganizzazione sul territorio e dell’identità dei suoi principali componenti (cfr. pp. 190-194).Che il [OSCURATO:PERSONA] fosse collocato al vertice di un’entità criminale autonoma,denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, dotata di propri membri e regole, non è revocabile indubbio.Militano a favore di tale assunto non solo le esplicite affermazioni in tal senso chesi colgono nelle richiamate conversazioni intercettate di cui sono protagonisti i fratelliNigro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche il concretoesercizio, da parte del ricorrente, di evidenti poteri direttivi e risolutivi nella vita delgruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenzialiperseguiti, quali: decidere la riduzione del debito del [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della suaaffiliazione al “clan”; assegnare quest’ultimo al settore delle estorsioni nell’[OSCURATO:PERSONA];conferire al [OSCURATO:PERSONA] il mandato di intimidire [OSCURATO:PERSONA] attraverso un attentato allasua autovettura; assumere la decisione di gambizzare [OSCURATO:PERSONA] ove non si fosseadeguato alle direttive del sodalizio; rimproverare [OSCURATO:PERSONA] per l’uso disinvoltodei telefoni cellulari; assicurarsi della disponibilità di armi da parte del sodalizio;esercitare un controllo sui conti economici della compagine camorristica; organizzareincontri periodici con gli altri sodali.A tale ruolo si affianca quello di promotore, non solo perché, come si evince dalleconversazioni intercettate nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vieneindicato come l’iniziatore dell’associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e iprimi consensi partecipativi una volta entrato in crisi il vecchio “[OSCURATO:PERSONA]”, maanche per la sua capacità di contribuire alla potenzialità pericolosa del gruppo giàcostituito, provocando l’adesione di terzi all’associazione e ai suoi scopi, come accaduto,per l’appunto, per il [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento alla contestazione della sussistenza della circostanza aggravantedell’essere l’associazione armata, le doglianze difensive sono inammissibili, perchéversate in fatto e manifestamente infondate.Come si è già detto, i giudici di merito hanno reso sul punto un’esaustivamotivazione, evidenziando come l’associazione camorristica avesse una pienadisponibilità di armi, destinate ad essere utilizzate per la perpetrazione dei reati-fine(come le estorsioni) e per affermare il proprio predominio sul territorio, disponibilità,dunque, non circoscritta a soddisfare mere esigenze personali dei singoli detentori.Va, pertanto, fatto rinvio alle considerazioni già svolte nella parte generale dellapresente motivazione dedicata alla circostanza aggravante dell’associazione armata,anche con riferimento al criterio di imputazione soggettiva di tale circostanza aggravante,che correttamente è stata ascritta a [OSCURATO:PERSONA], essendo quest’ultimoperfettamente consapevole della disponibilità di armi da parte del sodalizio diappartenenza, come emerge con assoluta chiarezza dalle conversazioni nelle quali è lostesso imputato a parlare espressamente delle armi di cui il gruppo dispone o che devonoessere acquistate nell’interesse del sodalizio, nonché da vicende quali la minacciata“gambizzazione” di [OSCURATO:PERSONA], l’atto di intimidazione nei confronti di Dello RussoErnesto e il timore manifestato direttamente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] per il sequestro, daparte delle forze dell’ordine, di una pistola detenuta da [OSCURATO:PERSONA], circostanze chedimostrano plasticamente come il ricorrente fosse a conoscenza della disponibilità di armida parte dei sodali destinate ad essere utilizzate nell’interesse dell’organizzazionecamorristica.Ove anche non si volesse seguire tale percorso argomentativo (ma non si vedecome), va comunque rilevato che il ruolo di capo di un’organizzazione camorristica, siapure non definibile come “mafia storica”, svolto dal ricorrente non può ritenersiirrilevante, fondando, anzi, a pieno titolo la configurabilità a suo carico della circostanzaaggravante di cui si discute, quanto meno per avere ignorato per colpa evidente ilpossesso di armi da parte degli associati a lui subordinati.Inammissibili, perché versati in fatto e, comunque, infondati devono ritenersi i motivi diricorso volti a contestare l’affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per ireati di cui ai capi 24.,

25. e 27.Si tratta di vicende già ricostruite in precedenza, in sede di esame, in particolare,della posizione di [OSCURATO:PERSONA], che vi prende parte da protagonista, alla cui lettura sirinvia.Con particolare riferimento al reato di cui al capo 27., va ribadito quanto giàosservato.

Del tutto logicamente il giudice di appello ha individuato nel “compare”[OSCURATO:PERSONA], sia perché con tale termine il [OSCURATO:PERSONA], come già evidenziato nelle pagineprecedenti, in diverse conversazioni faceva riferimento a quest’ultimo, sia perché, unavolta chiarito quale fosse lo scopo dell’azione intimidatoria e individuati i mandanti in duedistinti soggetti posti in posizione apicale all’interno del sodalizio camorristico, il“Carletto”, identificabile in [OSCURATO:PERSONA], e il “compare”, in quanto dotati del poteredi commissionare un’azione intimidatoria, non appare certo manifestamente illogico ocontraddittorio ritenere che il “compare” sia identificabile in [OSCURATO:PERSONA], capoindiscusso, come si è visto, del “[OSCURATO:PERSONA]”.La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] trova pertanto il suo fondamento nelleordinarie regole in tema di concorso morale di persone nel reato.Come affermato con costante orientamento dalla giurisprudenza di legittimità,infatti, in tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrentemorale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condottacriminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla suapreparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altroconcorrente, mera adesione ovvero autorizzazione o approvazione idonee a rimuovereogni ostacolo alla realizzazione del reato), tra cui rientra, per l’appunto, il mandatoconferito a un terzo di eseguire un reato.Ciò non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare in ordine alla provadell’esistenza di una reale partecipazione alla fase ideativa o preparatoria del reato e diprecisare le modalità attraverso le quali essa si sia manifestata, in rapporto di causalitàefficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confonderel’atipicità della condotta concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’irrilevanzaprobatoria delle concrete forme del suo manifestarsi nella realtà (cfr. Sez. 2, n. 43067del 13/10/2021, Rv. 282295 – 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Rv. 262310 – 01;Sez. 1, n. 10730 del 18/02/2009, Rv. 242849 – 01), obbligo che i giudici di merito hannopuntualmente assolto con una motivazione certamente non carente, né manifestamenteillogica o contraddittoria, rispetto alla quale i rilievi difensivi si risolvono, in realtà, nellaprospettazione di censure di merito non consentite in sede di legittimità.31. [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reatoassociativo di cui all’art. 416-bis cod. pen., propone un ricorso che, al pari di quello delgermano, non può essere accolto, essendo fondato su motivi in parte infondati e in parteinammissibili.Molte delle questioni poste dai difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] nei motiviindicati nella parte introduttiva della presente motivazione sono già state affrontate neipunti precedenti; sicché, per evitare ulteriori appesantimenti, sarà sufficiente fareriferimento alle osservazioni ivi svolte.deposizioni rese dai testi del Pubblico Ministero in conseguenza del deposito intempestivodella relativa lista, eccepita dal ricorrente, essa deve ritenersi infondata per le ragioni giàesposte nella parte della presente motivazione dedicata alla questione concernente ildeposito della lista testimoniale del Pubblico Ministero, alla cui lettura si rinvia.In relazione ai motivi di ricorso volti a contestare l’utilizzabilità delle intercettazionieffettuate dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari, sitratta, anche in questo caso, di motivi infondati, sulla base delle considerazioni già svoltenella parte della presente motivazione dedicata alla dedotta inutilizzabilità delleintercettazioni eseguite dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indaginipreliminari, alla cui lettura si rinvia.Del pari infondato appare il rilievo proposto dalle difese sull’inutilizzabilità degli atti diindagine effettuati dopo l’emissione del decreto di archiviazione del 27 febbraio 2019,svolti senza l’adozione di un decreto di riapertura delle indagini.Al riguardo si osserva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità conorientamento condivisibile, nell’ipotesi di reato permanente, come quello dipartecipazione ad associazione di stampo mafioso, l’archiviazione non seguitadall’autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuoveinvestigazioni e, quindi, l’esercizio dell’azione penale in relazione a fatti e comportamentiidonei a dimostrare la consumazione dell’illecito limitatamente ai segmenti temporalisuccessivi all’archiviazione.

Ne consegue che la sanzione di inutilizzabilità derivante dallaviolazione dell’art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano il medesimofatto oggetto dell’indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anchefatti diversi o successivi, benché collegati ai fatti oggetto della precedente indagine (cfr.Sez. 5, n. 43663 del 14/05/2015, Rv. 264923 – 01; Sez. 2, n. 14777 del 19/01/2017,Rv. 270221 – 01; Sez. 2, n. 17214 del 13/02/2020, Rv. 279409 – 01).In tale prospettiva, la parte interessata a far valere l’inutilizzabilità degli atti diindagine compiuti in relazione allo stesso fatto oggetto del decreto di archiviazione nonseguito dal provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini ha l’onere didistinguere tra le acquisizioni precedenti alla richiesta di archiviazione formulata dalPubblico Ministero e accolta, non utilizzabili, e quelle relative ai segmenti temporalisuccessivi riferiti al medesimo titolo di reato (cfr. Sez. 2, n. 5220 del 28/06/2018, Rv.276049 – 01).Onere che, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], non è stato assolto, con conseguenteinammissibilità del motivo per genericità.Per mera completezza espositiva, va anche rilevato che il tema è statospecificamente affrontato dalla Corte di cassazione con riferimento alla posizione diGaldieri [OSCURATO:PERSONA] in sede cautelare.Sul punto la Sesta Sezione penale di questa Corte si è espressa nei seguentitermini: «Va ribadito che nel caso di reato permanente come l'associazione perdelinquere ex art. 416-bis cod. pen. l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione allariapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni circa lostesso reato ma relative a comportamenti successivi a quelli oggetto della archiviazione,con eventuale applicazione di una misura cautelare per tali fatti ulteriori (Sez. 2, n.14777 del 19/01/2017, Caponera, Rv. 270221; Sez. 1, n. 28377 del 15/06/2006,Palumbo, Rv. 235261).Nell'ordinanza impugnata viene condivisa l'interpretazione data dal Tribunale diAvellino all'espressione «almeno fino al maggio 2017», intendendola nel senso di nonescludere che l'indagato abbia proseguito nella condotta anche in epoca successiva aquella alla quale si riferisce la contestazione ma che, in relazione a tale contestazione,invece, l'espressione indichi una data precisa, sicché non può considerarsi unacontestazione aperta: in altri termini, il Pubblico Ministero ha fissato la data di chiusuradella contestazione ma ha anticipato che è possibile che l'indagato abbia proseguito lacondotta anche posteriormente, pur mancando allo stato dati significativi in tal senso.Su questa base il Tribunale del riesame non illogicamente ha considerato i dueprocedimenti relativi a contestazioni diverse, sicché non era necessaria la riapertura delleindagini ai fini della procedibilità, dell’utilizzabilità degli atti e dell’avvio dell’azionepenale» (cfr. Sez. 6, n. 5204 del 15/12/2022).Tale conclusione, sia detto per inciso, smentisce anche la tesi difensiva secondocui la prima iscrizione avrebbe avuto ad oggetto il medesimo reato associativosuccessivamente contestato all’imputato in forma aperta, almeno fino al maggio 2017.

LaCorte di cassazione ha infatti ritenuto che ci si trovi di fronte a due distinte contestazioni,circostanza che rende manifestamente infondato anche il rilievo difensivo volto asostenere la coincidenza tra il fatto oggetto del procedimento archiviato e quellocontestato nel presente giudizio.In relazione alle censure con cui viene contestata la ritenuta sussistenza deglielementi costitutivi dell’associazione a delinquere di stampo camorristico di cui al capo1), non può che ravvisarsene l’infondatezza, in quanto i giudici di merito hanno resoun’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare l’esistenzadel “[OSCURATO:PERSONA]”, come già sottolineato nella parte della presente motivazionededicata all’esistenza del sodalizio associativo, alla cui lettura si rinvia.

Sodalizio la cuisussistenza, giova ribadire, è stata affermata anche dalla richiamata sentenza passata ingiudicato con riferimento all’affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del Chiauzziper il reato associativo di cui al capo 1).Infondati devono ritenersi i rilievi difensivi volti a contestare la ritenutapartecipazione del ricorrente in posizione apicale al “[OSCURATO:PERSONA]”.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, richiamatinella parte della presente motivazione dedicata ai requisiti della partecipazioneassociativa, alla cui lettura si rinvia, non è revocabile in dubbio che i giudici di meritoabbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrente il ruolo di soggettocompletamente posto a disposizione del sodalizio camorristico di cui si discute, da luifondato e guidato, in una prospettiva non statica, bensì dinamica, fornendo un contributodi non poco momento al perseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e alrafforzamento del suo predominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va, altresì, ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentacomportamento concludente, idoneo a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale, nonsolo la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchel'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa dellecosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degliargomenti trattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 – 02;Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Rv. 254915 – 01).Orbene, sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione, al tempo stesso specifica ecomplessiva, compiuta dalla Corte di appello, del rapporto di stabile e organicacompenetrazione del ricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale daimplicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, inesplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo.In particolare, assumono indiscutibile rilievo, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] con motivazione approfondita, dotata di intrinseca coerenza logica, non solol’esistenza di un suo rapporto diretto e costante con [OSCURATO:PERSONA], organizzatore delsodalizio mafioso, ma anche, anzi soprattutto, due significative circostanze, da solesufficienti, per la loro pregnanza, a rivelare l’inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel gruppocriminale di cui al capo 1).Da un lato, l’essere stato il destinatario, come si è visto in sede di esame dellaposizione del [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rinvia, della somma di ben euro150.000,00, frutto dell’attività di usura svolta nell’interesse del sodalizio, fattaglipervenire dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA].Rileva sul punto la Corte di appello, con motivazione immune dai denunciati vizi:“illuminanti appaiono le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e GALLUCCIOElpidio nel marzo 2018 aventi a oggetto i conteggi di denaro da consegnare a GALDIERINicola, denaro che veniva effettivamente consegnato all’imputato da [OSCURATO:PERSONA] ilpomeriggio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come incontrovertibilmente si evince dagli spostamenti delveicolo del [OSCURATO:PERSONA] (monitorato con GPS) e dal racconto fattone dal [OSCURATO:PERSONA] al Boccierola sera dello stesso 22.03.2018 (conversazione prog. n. 18559 del 22.03.2018, trascrittaa pag. 899 e seguenti della sentenza appellata).

Il tutto in assenza di rapporti economicileciti tra le parti che possano giustificare la consegna di considerevoli somme di denaroall’imputato”.Dall’altro, l’avere sostituito il fratello, nel periodo compreso tra il suo arresto,avvenuto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e la sottoposizione agli arresti domiciliari in data 13.11.2017, inun compito di fondamentale importanza per la vita del sodalizio, quale la tenuta dei contirelativi ai proventi dell’attività illecita.Tale dato emerge con assoluta chiarezza dalla conversazione n. 2253 tra i duecomponenti del “clan” [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intercettata il [OSCURATO:DATA_NASCITA],dunque pochi giorni dopo la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale,dopo aver discusso di somme da recuperare da un soggetto di [OSCURATO:PERSONA], ilDello [OSCURATO:PERSONA] aveva edotto il [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] stava pressando il fratello perchiedergli conto della gestione economica delle attività del sodalizio svolta durante la suaassenza (cfr. pp. 194-198).Né può trascurarsi che la Corte territoriale ha altresì valorizzato il ruolo assunto daGaldieri [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio nel periodo di detenzione del fratello [OSCURATO:PERSONA],evidenziando come il ricorrente fosse divenuto punto di riferimento per la gestione delleprospettiva, il suo coinvolgimento nel settore dell'usura e la funzione di raccordoesercitata nei confronti degli altri componenti del gruppo costituiscono ulteriori elementisintomatici della posizione apicale e del ruolo organizzativo da lui rivestiti.La conclusione alla quale giunge la Corte territoriale appare, pertanto, conforme aiprincipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati nella parte della presentemotivazione dedicata ai requisiti della partecipazione associativa e alle posizioni apicaliall’interno del sodalizio, alla cui lettura si rinvia, non essendo revocabile in dubbio checorrettamente il giudice di appello abbia ritenuto [OSCURATO:PERSONA] componente a pienotitolo della compagine camorristica di cui al capo 1), in qualità di capo e organizzatore,nella prospettiva dinamica in precedenza indicata, consentendo al sodalizio di affermare ilproprio predominio nel territorio dell’Avellinese, nella piena consapevolezza delle finalitàperseguite dal “[OSCURATO:PERSONA]”, della sua organizzazione sul territorio e dell’identitàdei suoi principali componenti (cfr. pp. 190-194).Milita a favore di tale assunto il concreto esercizio da parte del ricorrente di unevidente potere direttivo nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano inrelazione ai propositi delinquenziali perseguiti, quale la tenuta dei conti in sostituzione delfratello nel periodo in cui quest’ultimo era detenuto, potere che appare pienamentecoerente con il ruolo organizzativo attribuitogli e tipica espressione della funzione diorganizzatore, vale a dire di colui che provvede ad assicurare il funzionamento el’operatività del sodalizio criminale (cfr. Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, Rv. 284389 –04).Con riferimento alla contestazione della sussistenza della circostanza aggravantedell’essere l’associazione armata, le doglianze difensive sono inammissibili, perchéversate in fatto e manifestamente infondate.Come si è già detto, i giudici di merito hanno reso sul punto un’esaustivamotivazione, evidenziando come l’associazione camorristica avesse una pienadisponibilità di armi, destinate a essere utilizzate per la perpetrazione dei reati-fine, qualile estorsioni, e per affermare il proprio predominio sul territorio, disponibilità noncircoscritta al soddisfacimento di esigenze personali dei singoli detentori.Va, pertanto, fatto rinvio alle considerazioni già svolte nella parte della presentemotivazione dedicata alla circostanza aggravante dell’associazione armata, anche conriferimento al criterio di imputazione soggettiva della stessa, che correttamente è stataascritta a [OSCURATO:PERSONA], poiché, in considerazione del suo stretto rapporto, nell’ambitoassociativo, con il fratello, capo riconosciuto del “clan”, e con [OSCURATO:PERSONA],detentore di un’arma, egli era in condizione di conoscere la disponibilità di armi da sparoda parte del sodalizio camorristico, della quale [OSCURATO:PERSONA] non faceva mistero,sicché un’eventuale ignoranza sul punto non sarebbe comunque idonea ad escludere lacircostanza aggravante, risultando al più ascrivibile a colpa.Manifestamente infondati e generici, infine, sono i rilievi articolati in relazione alladosimetria della pena, che si risolvono in doglianze volte a sollecitare un’inammissibilerivalutazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. pp. 207-208), con articolata motivazione, nella qualesono state specificamente prese in considerazione tutte le doglianze difensive,acriticamente reiterate con i motivi di ricorso, ha fondato la propria decisione in ordine altrattamento sanzionatorio sulla gravità dei fatti, in relazione al contesto criminale nelquale sono maturati, e sulla negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi e graviprecedenti penali, valorizzando tali elementi anche ai fini del mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche e rilevando l’assenza di elementi positivamenteapprezzabili a tal fine, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità richiamati nella parte della presente motivazione dedicata ai criteri dicommisurazione della pena e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,alla cui lettura si rinvia.Quanto alla ritenuta recidiva, la Corte territoriale ha rilevato che tale circostanzaaggravante, pur contestata e ritenuta configurabile, non è stata in concreto applicata dalgiudice di primo grado ai fini della determinazione della pena, come espressamenteaffermato a pagina 1410 della sentenza di primo grado.32.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue lacondanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spesedel procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende,tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazionenon consente di ritenere la medesima immune da colpa nella determinazione dellerilevate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13.06.2000).All’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto adaltra Sezione della Corte di appello di Napoli, segue il rigetto nel resto del ricorso.Al rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DeSimone [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NittoloLudovico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MarianoSabino segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Tutti i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune diAvellino, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileComune di Mercogliano, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori dilegge.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente altrattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Condanna, inoltre, tutti i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune diAvellino, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Condanna, altresì, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NittoloLudovico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dallaparte civile Comune di Mercogliano, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltreaccessori di legge.Così è deciso in Roma il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAlfredo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/1978DE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]DELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]DE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]DURANTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GALDIERI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GALDIERI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]GENITO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MATARAZZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MOSCARIELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]NIGRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]NIGRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]NITTOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]ROSANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]TACCONE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]VALENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]VOLPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo: l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamentosanzionatorio per il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto nel resto;la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto deirestanti ricorsi.Uditi i difensori delle parti civili Comune di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Mercogliano, nonchèlette le rispettive note conclusive.Lette tutte le memorie difensive depositate in atti.Uditi i difensori degli imputati, come comparsi in udienza anche in sostituzione deidifensori firmatari degli atti di ricorso, che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivimotivi dedottiRitenuto in fatto e considerato in diritto1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli riformava soloparzialmente la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevacondannato, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dello RussoCarlo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GenitoAngelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione aireati loro in rubrica rispettivamente ascritti, oltre al risarcimento dei danni derivanti dareato in favore delle costituite parti civili.2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento,hanno proposto ricorso per cassazione tutti i suddetti imputati, con autonomi atti diimpugnazione, fondati su plurimi motivi, che verranno illustrati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, co. 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, inconsiderazione della lunghezza degli atti di impugnazione.2.1. [OSCURATO:PERSONA], condannata per i reati di cui ai capi 11) e 14), con ununico motivo di ricorso, lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione.2.2. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di partecipazioneall’associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1) e per i singoli reati scopoin materia di usura di cui ai capi 14), 16) e 22), con sette motivi di ricorso lamenta: 1)violazione di legge in relazione all’art. 468 cod. proc. pen. per mancato deposito dellalista dei testi del Pubblico Ministero nei termini di legge, avendovi quest’ultimoprovveduto per via telematica, prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2000,quando tale modalità di deposito non era consentita, con conseguente inutilizzabilità dellerelative deposizioni testimoniali; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla ritenuta partecipazione al sodalizio camorristico del ricorrente, che ha svolto il ruolodi mero fattorino, privo di autonomi poteri, che stride con il ruolo di usuraio attribuitoglidai giudici di merito, essendosi egli limitato esclusivamente alla ricezione di somme didenaro senza porre in essere quelle attività prodromiche alla contestazione del delitto diusura; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dellecircostanze aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa; 4) violazione dilegge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del prevenuto per imenzionati fatti di usura e per la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti dellostato di bisogno e del numero di persone riunite superiore a cinque, circostanza,quest’ultima documentalmente esclusa.In relazione ai fatti in questione, rileva il ricorrente che il riconoscimento operatodalle persone offese consente solo di affermare che il [OSCURATO:PERSONA] abbia riscosso da lorodelle somme di denaro, restando indimostrato che egli abbia partecipato alla faseprecedente della negoziazione e che pertanto fosse a conoscenza del debito contratto,degli interessi usurari imposti alle vittime e del loro stato di bisogno; 5) violazione dilegge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen., avendo il [OSCURATO:PERSONA] svolto il ruolo di semplice riscossore delle rateusurarie; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche a un soggetto incensurato come il [OSCURATO:PERSONA];2.3. [OSCURATO:PERSONA], condannato in qualità di semplice partecipe, e non diorganizzatore come da contestazione originaria, per il reato associativo di cui al capo 1. eper l’estorsione pluriaggravata in concorso di cui al capo 24., con cinque motivi di ricorso,lamenta: 1) violazione di legge e omessa motivazione sull’eccezione sollevata in appelloed erroneamente ritenuta non scrutinabile dalla Corte di appello per tardività, volta a farvalere l’inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine a far data dal 20.1.2017 fino al14.3.2019, ai sensi dell’art. 407, co. 3, cod. proc. pen., posto che il Pubblico Ministeroaveva provveduto a iscrivere il [OSCURATO:PERSONA] nel registro degli indagati in data 20.1.2016 per ireati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen., accertati in [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofedall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], senza che a tale iscrizione abbiano fatto seguito atti di proroga o dirinnovo, sino alle successive iscrizioni del 14.3.2019 e del 25.3.2019; 2) violazione dilegge e vizio di motivazione in punto di valutazione acritica del contenuto etero-accusatorio delle conversazioni oggetto di captazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], chedelineano in termini ambigui, non colti dal giudice di appello, il rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e ilGaldieri [OSCURATO:PERSONA], ritenuto capo della cosca mafiosa, senza tacere che, una volta escluso,proprio sulla base delle richiamate conversazioni, che il [OSCURATO:PERSONA] rivestisse il ruolo di capoo di promotore del sodalizio, la Corte territoriale ne avrebbe dovuto trarre la naturaleconseguenza che esse, una volta spogliate della loro pretesa valenza direttiva,regrediscono allo stato di atti neutri o comunque polivalenti, apparendo manifestamenteillogico affermare l’appartenenza al gruppo mafioso del [OSCURATO:PERSONA] solo perché dalleanzidette conversazioni è emerso che egli era intervenuto da paciere in una lite scoppiatatra il suddetto [OSCURATO:PERSONA] e il figlio di [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso si trovasse in unaposizione subordinata rispetto al capo [OSCURATO:PERSONA], in assenza di prove sul suostabile e organico inserimento nel sodalizio mafioso.A tal fine, ad avviso del ricorrente, non può essere valorizzata la contestataestorsione commessa dal [OSCURATO:PERSONA] avvalendosi del metodo mafioso, come fatto dalla [OSCURATO:PERSONA], che, sulla base di un inammissibile ragionamento circolare, ha ricavato laconnotazione mafiosa dell’estorsione proprio dalla presunta appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] alsodalizio mafioso. Né va taciuto che il [OSCURATO:PERSONA] ha negato ogni frequentazione con ilValente, né vi sono tracce di contatti o di incontri del ricorrente con gli altri associati,essendo del tutto insufficiente al riguardo un isolato e controverso incontro di cui sonoignote le finalità, di cui parla il [OSCURATO:PERSONA] in una delle conversazioni intercettate; 3) violazionedi legge e vizio di motivazione con riferimento all’estorsione di cui al capo 24), in quantol’affermazione di responsabilità si fonda solo sul contenuto di una conversazioneintercettata, avendo la Corte territoriale travisato per omissione le dichiarazioni resedall’imputato e dalla stessa persona offesa in dibattimento, convergenti nel riferire che ilValente aveva sdegnosamente rifiutato la busta contenente il denaro offertagli,circostanza su cui l’appellante aveva fondato la richiesta di qualificare tale rifiuto comedesistenza volontaria, sulla quale il giudice di appello ha omesso di provvedere; 4)violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena base, chela Corte territoriale ha fissato in 14 anni di reclusione, ben al di sopra del minimoedittale, senza alcuna motivazione, pur avendo escluso la circostanza aggravante delruolo di promotore del sodalizio mafioso, senza tacere l’omessa motivazione anche su diun’altra eccezione proposta dall’appellante, volta a contestare la ritenuta sussistenzadella circostanza aggravante dell’essere l’associazione mafiosa armata; 5) vizio dimotivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Con motivi nuovi e memoria il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione, in punto di: 1) mancata risposta al rilievo difensivo sulla inutilizzabilità delleintercettazioni disposte dopo la scadenza del termine di durata massima delle indaginipreliminari; 2) inutilizzabilità del contenuto etero-accusatorio delle conversazioniintercettate del [OSCURATO:PERSONA], altamente contraddittorie ed insanabilmente incongruenti,in violazione degli artt. 111 Cost., 6 C.E.D.U. e 125 cod. proc. pen.; 3) ritenutapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui al capo 1); 4) mancato riconoscimentodell’ipotesi di cui all’art. 56, co. 3, cod. pen., con riferimento all’estorsione di cui al capo24); 5) dosimetria della pena.2.4. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di usura in concorso di cui al capo36., escluse le circostanze aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa,con tre motivi di ricorso, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto diaffermazione di responsabilità per il reato di usura, avendo le risultanze processualievidenziato che egli si è limitato, in qualità di autista del [OSCURATO:PERSONA], a ritirare dal [OSCURATO:PERSONA] lebuste contenenti le rate mensili di 500,00 euro dovute da quest’ultimo in adempimentodell’obbligazione usuraria, senza sapere quale fosse il contenuto delle buste ritirate,senza avere partecipato alla conclusione del patto usurario tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], alquale era rimasto estraneo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere ilgiudice di appello ascritto all’imputato le circostanze aggravanti di cui all’art. 644, co. 5,n. 3) e n. 4), cod. pen., non essendo stato dimostrato che il ricorrente fosse aconoscenza dello stato di bisogno del [OSCURATO:PERSONA] e che fosse coinvolto con gli altri imputatidel reato di usura di cui al capo 36); 3) violazione di legge e vizio di motivazione in puntodi mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.2.5. Ragioni di economia processuale impongono di rappresentare unitariamente imotivi di ricorso proposti dal medesimo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse diDe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e TacconeAntonio, perché fondati su doglianze in parte comuni.In particolare, comuni ai menzionati imputati sono i motivi articolati sub I e I-bisin tutti i ricorsi, con cui si deduce violazione di legge in relazione all’art. 468 cod. proc.pen. per mancato deposito della lista dei testi del Pubblico Ministero nei termini e nelleforme di legge, avendovi l’organo della [OSCURATO:PERSONA] provveduto per via telematica enon in forma cartacea, prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2020, quando talemodalità di deposito non era consentita, con conseguente inutilizzabilità, ai sensi dell’art.191 cod. proc. pen., delle deposizioni rese in dibattimento dai testi del Pubblico Ministero,in quanto l’ordinanza di ammissione delle prove in questione deve considerarsi nulla,avendo a oggetto prove inammissibili perché richieste tardivamente, di cui i ricorrenti,per superare il vaglio della prova di resistenza, illustrano specificamente la decisività inrelazione alle singole fattispecie di reato per cui sono stati condannati.Rileva al riguardo il difensore degli imputati che l’affermazione della Corte diappello secondo cui la lista testimoniale del Pubblico Ministero era stata messa adisposizione delle parti, poiché, una volta ricevuta per posta elettronica, era statastampata e inserita nel fascicolo predisposto per il dibattimento in tempo utile per lacelebrazione dell’udienza, risulta smentita dalla circostanza che la suddetta lista, estrattain copia dal fascicolo del dibattimento, non recava né l’attestazione formale della data diavvenuto deposito presso la cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], né l’attestazione diavvenuta autorizzazione con decreto presidenziale.2.5.1. Comuni alle posizioni di Dello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono irilievi articolati dal difensore in punto di ritenuta sussistenza dell’associazione adelinquere di stampo mafioso di cui al capo 1., denominata “[OSCURATO:PERSONA] clan [OSCURATO:PERSONA]”.Partendo dal presupposto che la stessa Corte di appello ha definito tale sodaliziocome una nuova ed autonoma formazione criminale, i ricorrenti deducono violazione dilegge e vizio di motivazione, con riferimento: 1) alla mancata dimostrazionedell’esistenza e dell’operatività di un’associazione mafiosa dotata di un proprio prestigiocriminale e di una propria capacità di intimidazione indipendentemente dalla caraturacriminale di [OSCURATO:PERSONA]; 2) al contenuto della conversazione di cui è protagonistaNigro [OSCURATO:PERSONA], che con incongrua motivazione la Corte di appello ha ritenuto rivelatricedell’esistenza del sodalizio mafioso di cui si discute, fornendo una motivazionemeramente apparente per contrastare i rilievi difensivi articolati al riguardo, senza tacereche è stato illogicamente attribuito al suddetto [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di referente di zona del clanmafioso, in quanto il dibattimento non ha accertato l’esistenza di altri soggetti qualificabilicome tali; 3) alle censure formulate dall’appellante in punto di valutazione dei singoliepisodi, specificamente indicati in ricorso, ritenuti dai giudici di merito sintomaticidell’esistenza e dell’operatività del sodalizio mafioso, in relazione a ciascuno dei quali nonsono state indicate le ragioni per cui dal singolo episodio potesse inferirsi la famacriminale dell’associazione e non del singolo autore materiale del reato el’esteriorizzazione del metodo mafioso nei confronti di un numero indeterminato dipersone, piuttosto che nei confronti della sola vittima; 4) alla valutazione del contenutodelle conversazioni intercettate presso l’autorimessa del Dello [OSCURATO:PERSONA]; della conversazioneintercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio [OSCURATO:PERSONA]; delle deposizioni delle personeoffese, inidonee a dimostrare la sussistenza dei requisiti dell’assoggettamento edell’omertà, tipici di un sodalizio mafioso; del rilievo attribuito alla vicenda delle astegiudiziarie, difettando del tutto la prova del controllo del territorio che il preteso sodalizioavrebbe esercitato.Dall’insussistenza della cosca mafiosa di cui si discute il Dello [OSCURATO:PERSONA] fa discenderel’impossibilità di configurare la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.,nella sua duplice manifestazione del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa, conriferimento ai reati ascrittigli ai capi 3., 4., 5., 6., 7., 23., 24., 25., 27. e 28.[OSCURATO:PERSONA] comuni ai quattro imputati del reato associativo sono poi i motivi con cuisi deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla circostanzaaggravante dell’essere l’associazione camorristica armata, sia sotto il profilo dellaeffettiva disponibilità di armi da parte del sodalizio, sia sotto quello della riconducibilitàsoggettiva della suddetta circostanza aggravante a ciascuno dei quattro imputati.2.5.2. Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],condannato per i reati di cui ai capi 1., 3., 4., 5., 6., 7., 23., riqualificato come tentativo,24., 25., 27. e 28., la difesa eccepisce l’inutilizzabilità delle intercettazioni captate dopola scadenza del termine di durata delle indagini preliminari verificatasi in data11.12.2015.In estrema sintesi il ragionamento svolto dal ricorrente è il seguente.Innanzitutto, ha errato la Corte di appello a ritenere tardiva l’eccezione formulataper la prima volta in dibattimento e non innanzi al tribunale del riesame, in quanto solo insede dibattimentale è stato possibile avere effettiva conoscenza dell’esatta cronologiadelle iscrizioni a carico del Dello [OSCURATO:PERSONA].Di conseguenza, la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi sull’eccezionesollevata, che la difesa ritiene fondata.Passando al cuore della questione, nell’eccepire l’inutilizzabilità delleintercettazioni telefoniche e ambientali acquisite dopo la scadenza del termine di un annodi durata delle indagini preliminari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 407, co. 3,e 191 cod. proc. pen., la difesa ricostruisce nel dettaglio la storia delle iscrizioni nelregistro degli indagati del ricorrente, rilevando che il Dello [OSCURATO:PERSONA] venne iscritto per laprima volta nel registro degli indagati in data 11.12.2014 per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., nell’ambito del proc. pen. n. 21321/2014, al quale venne riunito il proc.pen. n. 3117/2016, sempre per il medesimo reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.,commesso in [OSCURATO:PERSONA] e provincia, ascritto al Dello [OSCURATO:PERSONA] e ad altri ricorrenti (i fratelliGaldieri, [OSCURATO:PERSONA] e altri 26 indagati: cfr. all. 5), con iscrizione nel registro degliindagati del 22.9.2016, senza che sia stata mai presentata dal Pubblico Ministero alGiudice per le indagini preliminari richiesta di proroga del suddetto termine, con laconseguenza che le indagini preliminari nei confronti del Dello [OSCURATO:PERSONA] e degli altri indagatipotevano essere condotte non oltre la scadenza di un anno dalla data della relativaiscrizione nel registro degli indagati, senza che possa attribuirsi alcun effetto sanante allasuccessiva iscrizione del Dello [OSCURATO:PERSONA] (del [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti: cfr. all. 7) nelregistro degli indagati avvenuta il 28.9.2017 nell’ambito del proc. pen. n. 21885/2017,sempre per il reato ex art. 416-bis cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal luglio del 2017,che non costituisce pacificamente una valida alternativa alla richiesta di proroga, inquanto per la concessione dell’estensione della durata delle indagini preliminari ènecessario che il Giudice per le indagini preliminari operi un preliminare controllogiurisdizionale che, invece, non sussiste nel caso di nuova iscrizione.Sottolinea inoltre il ricorrente che in data 29.11.2018 il Pubblico Ministero,nell’ambito del proc. pen. n. 21321/2014, che conteneva in sé quello n. 3117/2016 adesso riunito, aveva disposto lo stralcio delle posizioni di tutti gli indagati, ivi compreso ilDello [OSCURATO:PERSONA], per il reato associativo accertato in [OSCURATO:PERSONA] in data 2016, con la nascita diautonomo proc. pen. n. 35292/2018, procedimento successivamente archiviato dalGiudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] surichiesta del Pubblico Ministero, in cui si faceva riferimento al reato associativo comecommesso in [OSCURATO:PERSONA] almeno sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], e poi riaperto per le sole posizioni delDello [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] con decreto del medesimoGiudice per le indagini preliminari del 19.3.2019.Si è poi verificata un’ulteriore iscrizione nel registro degli indagati in data25.3.2019, sempre con contestazione in forma aperta del reato associativo, effettuatanell’ambito del proc. pen. n. 21885/2017.Secondo il ricorrente esiste una perfetta coincidenza tra il delitto associativo per ilquale si ebbe la prima iscrizione nel registro degli indagati del Dello [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la successiva archiviazione e il delitto associativo per cui si procede, comesi evince dalla circostanza che tutte le iscrizioni nel registro degli indagati relative al DelloRusso, al pari del provvedimento di stralcio e della richiesta di archiviazione, fannoriferimento a un reato associativo contestato in “forma aperta”, al di là delle diverselocuzioni utilizzate nei richiamati provvedimenti.Di conseguenza, conclude il ricorrente, avendo l’attuale capo 1. dell’imputazione aoggetto i medesimi fatti per i quali vi era stata la prima iscrizione nel registro degliindagati, mai prorogata, per la quale era intervenuta archiviazione, non seguita da undecreto di riapertura delle indagini, va dichiarata l’inutilizzabilità di tutti gli atti diindagine compiuti dopo la scadenza del termine di un anno decorrente dalla data dellaprima iscrizione risalente, come si è detto, all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], atti che la difesa elencaspecificamente da p. 23 a p. 29 del ricorso, evidenziando come siano stati decisivi ai finidell’affermazione di responsabilità dell’imputato, al fine di vincere la c.d. prova diresistenza.Osserva il ricorrente che le iscrizioni nel registro degli indagati successive alla datadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non equivalgono a un provvedimento di proroga del termine di duratadelle indagini preliminari, trattandosi di meri aggiornamenti, mentre deve ritenersigiuridicamente errato, alla luce dell’orientamento ormai prevalente nella giurisprudenzadi legittimità, il principio affermato dal Tribunale secondo cui la contestazione in formaaperta del reato associativo consentirebbe l’esecuzione delle indagini preliminari per tuttala durata della permanenza, essendo del tutto irrilevante, ai fini della disciplina deitermini di durata massima delle indagini preliminari, la circostanza che l’ipotesi di reatoassociativo per cui vi è stata l’iscrizione nel registro degli indagati sia avvenuta in forma“aperta” o “chiusa”.Con il quinto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge evizio di motivazione in punto di attribuzione al ricorrente del ruolo di organizzatore delsodalizio mafioso, nonostante lo stesso sia stato definito dai giudici di merito subordinatoai capi, i fratelli [OSCURATO:PERSONA].Con il sesto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine al ritenuto concorso dell’imputato nell’estorsione di cui al capo 3., sotto unduplice profilo e, precisamente, per violazione del principio di cui all’art. 521 cod. proc.pen., in quanto, a fronte dell’originaria contestazione secondo cui l’imputato aveva agitoper costringere la persona offesa a restituire le somme di denaro e gli interessi pattuitinell’ambito del rapporto usurario descritto nel capo 2., il Tribunale aveva condannato ilDello [OSCURATO:PERSONA] per una diversa estorsione, avente a oggetto il pagamento di un debitogravante sulla persona offesa nei confronti di tal [OSCURATO:PERSONA], derivante da unacausale completamente diversa, nonché per mancanza della prova di consumazione delreato.Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al ritenuto concorso dell’imputato nelle estorsioni di cui ai capi 4. e5., in quanto, da un lato, le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nonpotevano essere utilizzate, essendo state rese in dibattimento da un soggetto che, peravere reso dichiarazioni autoindizianti, avrebbe dovuto essere escusso con le garanziepreviste dall’art. 210 cod. proc. pen., previa interruzione del suo esame, ex art. 63 cod.proc. pen.; dall’altro, la valutazione dell’attendibilità della suddetta persona offesa deveritenersi incompleta e incoerente.Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce mancanza di motivazione, sub specie dimotivazione apparente, in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per ildelitto di usura di cui al capo 6. e per la mancata qualificazione giuridica del fatto diestorsione di cui al capo 7. in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.Con il nono motivo di ricorso l’imputato eccepisce mancanza e contraddittorietàdella motivazione con riferimento all’attendibilità della persona offesa in relazione al capo23., in quanto la Corte territoriale ha manifestato superficialità nell’esame delledichiarazioni della persona offesa e nel giudizio circa la sua attendibilità, non avendoaffrontato i temi difensivi aventi a oggetto la contraddittorietà del dato probatorio e lesmentite al narrato dello [OSCURATO:PERSONA].Con il decimo motivo di ricorso l’imputato eccepisce mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 24.Con l’undicesimo motivo di ricorso l’imputato eccepisce mancanza e manifestaillogicità della motivazione in relazione al capo 25.Con il dodicesimo motivo di ricorso l’imputato eccepisce mancanza econtraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce,ritenuta sussistenza dell’associazione a delinquere di stampo camorristico di cui al capo1. e di partecipazione al sodalizio del ricorrente con la qualifica di capo e promotore.2.5.3. Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con ilsecondo motivo di ricorso la difesa eccepisce mancanza e contraddittorietà dellamotivazione con riferimento all’attendibilità della persona offesa in relazione al reato ditentata estorsione aggravata di cui al capo 23.Con il terzo motivo di ricorso l’imputato lamenta mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione con riferimento al concorso morale nel reato di cuial capo 23.Con il quarto motivo di ricorso l’imputato eccepisce mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione, nonché la mancata riqualificazione del fatto ascrittoal [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie meno grave di cui all’art. 393 cod. pen. e il mancatoriconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., in relazione al reato di cui alcapo 23.Con il quinto motivo di ricorso la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione dell’art. 416-bis.1cod. pen., in relazione al reato di cui al capo 23.Con il sesto motivo di ricorso l’imputato eccepisce contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze2.5.4. Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con il terzomotivo di ricorso l’imputato eccepisce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione all’associazione mafiosa dicui al capo 1.Con il quinto motivo di ricorso la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione, in relazione al reato di cui al capo 13.Con il sesto motivo di ricorso il prevenuto lamenta mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione dell’art. 416-bis.1cod. pen., in relazione ai reati di cui ai capi 12., 13., 14., 16., 20., 21., 31., 33. e 36.Con il settimo motivo di ricorso l’imputato eccepisce mancanza e contraddittorietàdella motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e al trattamento sanzionatorio.2.5.5. Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con il terzomotivo di ricorso la difesa eccepisce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione dell’imputatoall’associazione mafiosa di cui al capo 1.Con il quinto motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione di legge evizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso dell’imputato nell’estorsione di cui alcapo 3., sotto un triplice profilo e, precisamente, per violazione del principio di cui all’art.521 cod. proc. pen., in quanto, a fronte dell’originaria contestazione secondo cuil’imputato aveva agito per costringere la persona offesa a restituire le somme di denaro egli interessi pattuiti nell’ambito del rapporto usurario descritto nel capo 2., il Tribunaleaveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] per una diversa estorsione, avente a oggetto il pagamento diun debito gravante sulla persona offesa nei confronti di tal [OSCURATO:PERSONA], derivante dauna causale completamente diversa, nonché per mancanza della prova di consumazionedel reato e mancata qualificazione della condotta del [OSCURATO:PERSONA] in termini di tentativo.Con il sesto motivo di ricorso la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione dell’art. 416-bis.1cod. pen., in relazione ai reati di cui ai capi 3., 32. e 38.Con il settimo motivo di ricorso l’imputato eccepisce mancanza e contraddittorietàdella motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e al trattamento sanzionatorio.2.5.6. Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con il terzomotivo di ricorso la difesa eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla ritenuta partecipazione dell’imputato al sodalizio mafioso di cui si discute.Con il quinto motivo di ricorso, l’imputato lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravantedell’agevolazione mafiosa ex art. 416 bis.1. cod pen., in relazione ai reati di cui ai capi16); 17), 22), 36) e 38).Con il sesto motivo di ricorso l’imputato eccepisce contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanzeaggravanti generiche e al trattamento sanzionatorio.2.6. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato ex art. 416-bis cod. pen., di cui alcapo 1., con il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione di leggeprocessuale con riferimento all’art. 468 cod. proc. pen.; 2) inutilizzabilità delledichiarazioni rese dai testimoni del Pubblico Ministero; 3) violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento agli artt. 191 e 407, co. 3, cod. proc. pen., con conseguenteinutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali captate successivamente al22.9.2017; 4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 345, co.2, e 414 cod. proc. pen., in punto di improcedibilità dell’azione penale, che è stataesercitata dopo l’emissione del decreto di archiviazione del 27.2.2019, senza che a taleprovvedimento fosse mai seguito alcun decreto autorizzativo della riapertura delleindagini; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenzadell’associazione a delinquere di stampo camorristico di cui al capo 1. e dellapartecipazione al sodalizio del ricorrente in posizione apicale; 6) violazione di legge evizio di motivazione con riferimento alla circostanza aggravante dell’essere l’associazionecamorristica armata, sia sotto il profilo della effettiva disponibilità di armi da parte delsodalizio, sia sotto quello della riconducibilità soggettiva della suddetta circostanzaaggravante all’imputato; 7) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria dellapena.Con motivi nuovi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] reitera le proprie doglianze in punto diviolazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza delsodalizio camorristico di cui al capo 1. e alla partecipazione a esso del [OSCURATO:PERSONA] inposizione apicale.[OSCURATO:PERSONA], nei due ricorsi a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentaviolazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: 1) al ruolo di vertice, sia essoquello di promotore, direttore od organizzatore del sodalizio mafioso, attribuitoapoditticamente all’imputato; 2) alla ritenuta appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione distampo mafioso di cui si discute, difettando la prova di un suo stabile contributo alsodalizio e dell’elemento psicologico del reato; 3) alla dosimetria della pena, al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione dellacontestata recidiva; 4) all’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientalicaptate successivamente al 22.9.2017, dopo la scadenza del termine massimo di duratadelle indagini preliminari; 5) all’improcedibilità dell’azione penale, che è stata esercitatadopo l’emissione del decreto di archiviazione del 27.2.2019, senza che a taleprovvedimento fosse mai seguito alcun decreto autorizzativo della riapertura delleindagini.2.7. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato ex art. 416-bis cod. pen., inqualità di capo e promotore, di cui al capo 1. e dei singoli fatti di estorsione di cui ai capi24., 25. e 27., con il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione dilegge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 405, 406 e 407, co. 3, cod. proc.pen., con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali captatesuccessivamente al 22.9.2017, dopo la scadenza del termine massimo di durata delleindagini preliminari; 2) inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni RIT 1817/18 e2649/18, in quanto poste in essere sulla base di decreti autorizzativi affetti da assolutacarenza motivazionale; 3) nullità del decreto, per motivazione apparente, con cui ilGiudice per le indagini preliminari ha autorizzato, dopo l’intervenuta archiviazione, lariapertura delle indagini preliminari nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con conseguenteimprocedibilità dell’azione penale nei suoi confronti; 4) violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per ilreato di cui al capo 1. e del ruolo direttivo riconosciutogli; 5) violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i reatidi cui ai capi 24., 25. e 27., difettando i requisiti del concorso morale punibile; 6)violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza degli elementicostitutivi dell’associazione a delinquere di stampo camorristico di cui al capo 1.; 7)violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla circostanza aggravantedell’essere l’associazione camorristica armata, sia sotto il profilo della effettivadisponibilità di armi da parte del sodalizio, sia sotto quello della riconducibilità soggettivadella suddetta circostanza aggravante all’imputato; 8) violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ealla dosimetria della pena.[OSCURATO:PERSONA], nei due ricorsi a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: 1) alla ritenutaappartenenza del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione di stampo mafioso di cui si discute, difettandola prova di un suo stabile contributo al sodalizio e dell’elemento psicologico del reato,nonché al ruolo di vertice del sodalizio mafioso, attribuito apoditticamente all’imputato;2) alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e alla mancata esclusione della contestata recidiva; 3) all’affermazione diresponsabilità dell’imputato per i fatti estorsivi di cui ai capi 24., 25. e 27., in relazione aiquali non sono configurabili le circostanze aggravanti del metodo mafioso edell’agevolazione mafiosa; 4) all’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eambientali captate successivamente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la scadenza del terminemassimo di durata delle indagini preliminari; 5) all’improcedibilità dell’azione penale, cheè stata esercitata dopo l’emissione del decreto di archiviazione del 27.2.2019 sulla basedi un decreto autorizzativo della riapertura delle indagini sorretto da una motivazionemeramente apparente.2.8. [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato associativo di cui al capo 1.; peril fatto estorsivo di cui al capo 24. e per i fatti in materia di armi di cui al capo 26., nelricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 1) violazione di legge e viziodi motivazione con riferimento agli artt. 185, 190, 407 e 429 cod. proc. pen., conconseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali captatesuccessivamente al 4.6.2015, quando era ormai decorso il termine massimo di duratadelle indagini preliminari; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto diaffermazione della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 1.; 3) violazione dilegge e vizio di motivazione con riferimento alla circostanza aggravante dell’esserel’associazione camorristica armata, sia sotto il profilo della effettiva disponibilità di armida parte del sodalizio, sia sotto quello della riconducibilità soggettiva della suddettacircostanza aggravante all’imputata; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in puntodi affermazione della responsabilità della ricorrente per la vicenda estorsiva di cui al capo24., in relazione alla quale non sono configurabili le circostanze aggravanti del metodomafioso e dell’agevolazione mafiosa; 5) violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di affermazione della responsabilità per i fatti in materia di armi di cui al capo 26. edella sussistenza delle contestate aggravanti “mafiose”; 6) violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ealla dosimetria della pena.[OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1)violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’inutilizzabilità delle intercettazionitelefoniche e ambientali effettuate dopo la scadenza del termine massimo di durata delleindagini preliminari, vale a dire dopo il 21.2.2015; 2) violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di ritenuta utilizzabilità degli atti di indagine di cui al proc. pen. n.21321/14, successivamente riunito al procedimento penale n. 21885/17, in assenza di unprovvedimento di proroga dei termini di durata massima delle indagini preliminari daparte del Giudice per le indagini preliminari; 3) violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell’associazione a delinquere distampo camorristico di cui al capo 1. e alla ritenuta partecipazione ad essa dell’imputata;4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilitàdella [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 24.; 5) violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di affermazione della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per i reati di detenzione e porto diarma in luogo pubblico di cui al capo 26.; 6) violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’essere l’associazionemafiosa di cui al capo 1. armata e delle circostanze aggravanti del metodo mafioso edell’agevolazione mafiosa in relazione al reato di cui al capo 24.; 7) violazione di legge evizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e alla dosimetria della pena, con particolare riferimento all’applicazione delladisciplina della continuazione.2.9. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di affermazione della responsabilità per i reati di usura di cui ai capi 10., 11., 14.,16., 17., 18., 20. e 36.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto diaffermazione della responsabilità per i reati di usura di cui ai capi 8. e 9.; 3) violazione dilegge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il reato diusura di cui al capo 22.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenutasussistenza della circostanza aggravante ex art. 644, co. 5, n. 3, cod. pen., per i reati diusura di cui ai capi 8., 10., 11., 14., 16., 17., 18., 20., 22. e 36.; 5) violazione di legge evizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art.644, co. 5, n. 4, cod. pen., per il reato di usura di cui al capo 36.; 6) violazione di legge evizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art.112 cod. pen., per i reati di cui ai capi 11., 14., 16., 20. e 36.; 7) violazione di legge evizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art.416-bis, co. 4, cod. pen., in relazione al reato di cui al capo 1.; 8) violazione di legge evizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 1.e di ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti ex art. 416-bis.1 cod. pen., inrelazione ai reati di cui ai capi 8., 9., 10., 11., 14., 16., 17., 18., 20., 22. e 36.; 9)violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.Con motivi nuovi e memoria il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione, in punto di: 1) mancata risposta al rilievo difensivo sulla inutilizzabilità delleintercettazioni disposte dopo la scadenza del termine di durata massima delle indaginipreliminari; 2) ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui al capo 1.; 4)ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa e di quella dicui all’art. 644, co. 5, n. 3), cod. pen.; 5) dosimetria della pena.2.10. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato ex art. 416-bis cod. pen., di cui alcapo 1., nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell’imputato all’associazionemafiosa di cui si discute e alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, co. 4 e 5, cod. pen.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Identici vizi, con riferimento anche alla dosimetria della pena e alla ritenutarecidiva, vengono denunciati sempre nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] nei cinque motivi diimpugnazione articolati nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].2.11. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 1., 24. e 25.,lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 191 e407, co. 3, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle intercettazionitelefoniche e ambientali captate successivamente al 4.6.2015, quando ormai era scadutoil termine massimo di durata delle indagini preliminari; 2) violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di ritenuta sussistenza dell’associazione a delinquere di stampocamorristico di cui al capo 1. e della partecipazione al sodalizio del ricorrente; 3)violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della provatestimoniale, in punto di affermazione di responsabilità per il reato di estorsioneaggravata di cui al capo 24.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimentoalla circostanza aggravante dell’essere l’associazione camorristica armata; 5) violazionedi legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanzeCon motivi aggiunti il [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del “[OSCURATO:PERSONA]” e allavalutazione delle risultanze istruttorie della teste qualificata [OSCURATO:PERSONA], alla lucedell’ordinanza del Tribunale collegiale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui il ricorrente chiedel’acquisizione mediante rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, che ha escluso ilcoinvolgimento del sodalizio mafioso nella vicenda delle aste giudiziarie presso ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA], valorizzata, invece, dai giudici di merito.2.12. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 1., 16., 22., 31.,32., 33., 35., 37. e 38., lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto diaffermazione di responsabilità per i già menzionati reati e di ritenuta sussistenza dellecircostanze aggravanti ex artt. 644, 112 e 416-bis.1 cod. pen., contestate in relazione aireati di cui ai capi 16., 22., 31., 32., 33., 35., 37. e 38.2.13. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di tentata estorsione e didanneggiamento con detenzione e porto di arma da sparo, di cui ai capi 25. e 27.,lamenta: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 56 cod. pen.; 2) mancatamotivazione sul limite della pena edittale del reato ritenuto più grave di cui al capo 25. esull’aumento della pena per la ritenuta continuazione con il reato di cui al capo 27.; 3)violazione degli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen., consistente nell’erroneaapplicazione della disciplina in materia di durata delle indagini preliminari, conconseguente inutilizzabilità delle disposte intercettazioni; 4) violazione degli artt. 499, co.5, e 514 cod. proc. pen., in punto di erronea applicazione della disciplina dell’esametestimoniale, in relazione all’utilizzo dell’informativa redatta dal maresciallo Giordanoresponsabilità del prevenuto per i reati in precedenza indicati e per la ritenutasussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.2.14. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 1., 25. e 27., lamenta:1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’inutilizzabilità delleintercettazioni telefoniche e ambientali effettuate dopo la scadenza del termine massimodi durata delle indagini preliminari, vale a dire il 21.2.2015; 2) violazione di legge e viziodi motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato ditentata estorsione di cui al capo 25.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di affermazione di responsabilità dell’imputato per i reati di danneggiamento e didetenzione e porto di arma in luogo pubblico di cui al capo 27.; 4) violazione di legge evizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti delmetodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa in relazione al reato di tentata estorsione dicui al capo 25.; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.2.15. [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 1., 24., 25., 26. e 27.,nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 1) violazione di legge evizio di motivazione in ordine all’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eambientali effettuate dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indaginipreliminari, vale a dire il 21.2.2015; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in puntodi ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dell’associazione a delinquere di stampocamorristico di cui al capo 1.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto diaffermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 1.; 4) violazione dilegge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per ireati di cui ai capi 24. e 25.; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in punto diaffermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i reati di detenzione e porto di arma inluogo pubblico di cui al capo 26.; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in punto diaffermazione di responsabilità dell’imputato per i reati di danneggiamento e di detenzionee porto di arma in luogo pubblico di cui al capo 27.; 7) violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’esserel’associazione mafiosa di cui al capo 1. armata e delle circostanze aggravanti del metodomafioso e dell’agevolazione mafiosa in relazione ai reati di cui ai capi 24. e 25.; 8)violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, con particolare riferimentoall’applicazione della disciplina della continuazione.Censure sovrapponibili a quelle ora indicate risultano articolate nel ricorso a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA].2.16. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il tentativo di estorsione di cui alcapo 25., lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la condottadell’imputato non ha integrato gli estremi del tentativo punibile, potendo integrare, atutto voler concedere, gli estremi della minaccia, reato per il quale non è stata propostaquerela; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenzadella circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa; 3) violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante delle piùpersone riunite, di cui all’art. 628, co. 3, n. 1), cod. pen.; 4) violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ealla dosimetria della pena, con particolare riferimento all’applicazione della disciplina dellacontinuazione.3. Tanto premesso, si procederà all’esame dell’ammissibilità e della fondatezza deisingoli motivi di ricorso articolati dagli imputati, che, ove necessario, verrannoulteriormente specificati nell’ambito della trattazione delle rispettive posizioni.Va precisato che, nell’esame dei ricorsi, si intendono parimenti valutate lememorie depositate successivamente alla loro proposizione, comprese quelle contenentimotivi aggiunti, motivi nuovi e ogni altra deduzione difensiva ritualmente proposta.Prima di procedere oltre, appare opportuno svolgere alcune considerazioni dicarattere generale in ordine ai principi che il [OSCURATO:PERSONA] intende seguire nel proprio percorsoargomentativo, anche con riferimento alle questioni di diritto comuni a una pluralità diricorrenti. Una volta risolte tali questioni, sarà sufficiente, nell’esame delle singoleposizioni, operare il rinvio per relationem alle argomentazioni già svolte con riguardo aisingoli temi.Tale tecnica espositiva consente di evitare inutili ripetizioni e di assicurare alleparti l’immediata percezione dei criteri interpretativi e valutativi adottati dal Collegionell’esame dei ricorsi sottoposti alla sua cognizione.4. Il primo tema che si pone è quello dell’inammissibilità dei motivi di ricorso.Al riguardo, occorre ribadire il consolidato principio secondo cui, nel giudizio innanzialla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione deglielementi probatori al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice delmerito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula,infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazionedi una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione esserelimitato, per espressa volontà del legislatore, al riscontro dell’esistenza di un apparatoargomentativo logicamente strutturato sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificarne l’adeguatezza rispetto alle acquisizioni processuali o la maggioreo minore persuasività delle argomentazioni utilizzate dal giudice di merito per fondare ilproprio convincimento, salvo il caso dell’errore nella lettura degli atti interni al giudiziodenunciabile, nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e), ultima parte, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv.279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, inmotivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).Non vi è spazio, pertanto, per l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibilio dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 5, n. 12634 del22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv.235507).In tale prospettiva si collocano anche le pronunce secondo cui, pur a seguito dellamodifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante lapreclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini,Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).Il vizio di motivazione, quale motivo deducibile in sede di legittimità, deve pertantopresentare carattere di evidenza, risultando percepibile ictu oculi. Restano, invece,ininfluenti le minime incongruenze argomentative e devono ritenersi implicitamentedisattese le deduzioni difensive che, pur non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata, purché siano illustrate in modo logico e adeguatole ragioni poste a fondamento del convincimento del giudice (cfr. Sez. U, n. 14722 del30/01/2020, Polito, Rv. 279005).4.1. Particolare attenzione, in questo contesto, va data al vizio di “travisamentodella prova”, che chiama in causa, come è stato correttamente osservato, in lineagenerale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, ledistorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quelloeffettivamente acquisito nel giudizio.Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: lamancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazionedi una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (c.d.travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di una prova non acquisita alprocesso (c.d. travisamento per invenzione: cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 26455 del09/06/2022, Rv. 283370).Ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, inparticolare, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile,tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delladichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza dipresunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio delladichiarazione medesima, essendo comunque necessario che il ricorrente prospetti ladecisività del travisamento o dell’omissione nell’ambito dell’apparato motivazionalesottoposto a critica, in quanto astrattamente idoneo a disarticolare l’impianto logico delladecisione di condanna in appello (cfr. Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Rv. 272406; Sez.6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117; Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, Rv. 278457).4.2. Va, inoltre, ribadito, essendo frequente nei ricorsi degli imputati la doglianzadella mancata considerazione dei rilievi difensivi da parte della Corte territoriale, che,come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibile orientamento,l’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione (compreso il giudice di legittimità,dunque) non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta aciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell’attod’impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento delladecisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché,quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell’appello (o con ilricorso per cassazione) e incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenzadevono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, conconseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cuiall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., in questo senso, Sez. 1, n. 37588 del18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593).Al riguardo si osserva come tale orientamento sia conforme a quanto sostenutocon costante indirizzo dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale ha avuto modo dipuntualizzare che l’obbligo di motivazione non comporta, in generale, una rispostadettagliata su ogni argomento sottoposto dalle parti, né è necessario motivaredettagliatamente su eccezioni o argomenti manifestamente infondati.Per soddisfare le esigenze di difesa è sufficiente, infatti, fornire una risposta sìspecifica ed esplicita, ma comunque globale e, trattandosi di giurisdizione di secondogrado, è ben possibile ricorrere ai motivi della decisione di primo grado nella misura incui la stessa sia motivata in fatto e in diritto (cfr., ex plurimis, Corte EDU 19 aprile 1994,Van de Hurk c. Olanda; Corte EDU 9 marzo 1999, SA [OSCURATO:PERSONA] c.2003, Burg c. Francia).4.3. Ove, poi, ricorra un caso di “doppia conforme”, che si verifica quando lasentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primogrado, sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando i medesimi criteriutilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possonoessere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., explurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), la possibilità di eccepire il viziodi travisamento della prova incontra un ulteriore limite.In tale ipotesi, infatti, resta preclusa la possibilità di dedurre il vizio di motivazioneper inidonea valutazione delle risultanze processuali, vale a dire per travisamento dellaprova, se non nelle ipotesi di mancato esame di temi probatori decisivi, ritualmenteindicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (cfr. Sez. 5, n. 1927 del20/12/2017, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916del 13/12/2013, Rv. 257967) ovvero in quelle nelle quali il giudice di appello, perrispondere alle censure contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatorinon esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici di merito siano incorsinel medesimo travisamento delle risultanze probatorie, acquisito in forma di talemacroscopica ed evidente rilevanza da imporre, in termini inequivoci, il riscontro dellanon corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendioprobatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 5336 del09/01/2018, Rv. 272018; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155), spettando alricorrente rappresentare, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamentetravisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nellamotivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022,Rv. 283777).Al di fuori di tali ipotesi, resta pertanto preclusa la deduzione del vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in presenza di unavalutazione conforme e adeguatamente motivata del medesimo compendio probatorio neidue gradi di merito.5. Allo stesso tempo, deve ribadirsi il principio alla luce del quale vanno ritenutiinammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando risultino intrinsecamenteindeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioniposte a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,Galtelli, Rv. 268823).Una declinazione di tale principio è quella secondo la quale il ricorso percassazione è inammissibile quando risulti fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dallaCorte di merito, dovendosi essi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, poichéomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).Al riguardo, si osserva ulteriormente che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo(non massimata sul punto), ha affermato che il ricorrente il quale intenda denunciarecontestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i trevizi della motivazione deducibili ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,ha l’onere, sanzionato a pena di aspecificità e, quindi, di inammissibilità del ricorso, diindicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti siacontraddittoria e in quali sia manifestamente illogica, non potendosi attribuire al giudicedi legittimità il compito di rielaborare l’impugnazione al fine di estrarre dal coacervoindifferenziato dei motivi quelli suscettibili di utile scrutinio. I motivi aventi a oggetto tuttii vizi della motivazione sono infatti, per espressa previsione normativa, eterogenei e traloro incompatibili, sicché non possono sovrapporsi né cumularsi con riferimento almedesimo segmento motivazionale.La medesima pronuncia delle Sezioni Unite (Rv. 280027) ha altresì affermato chenon è consentito dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche in relazioneagli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al fine di censurare l’omessa oerronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, atteso che i limiti all’ammissibilitàdelle doglianze concernenti la motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., non possono essere aggirati mediante il ricorso al motivo di cuiall’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in assenza di una espressa sanzione diinutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza.Nella medesima prospettiva devono considerarsi inammissibili anche i motivi con iquali si denunci la violazione di altre disposizioni processuali, quali quelle di cui agli artt.530 e 533 cod. proc. pen.6. Ulteriore premessa di metodo attiene al rilievo che l’eventuale inammissibilitàdei motivi di appello può avere sui motivi del ricorso per cassazione a essi collegati.Secondo la richiamata sentenza Galtelli delle Sezioni Unite, infatti, l’appello, alpari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quandonon risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni difatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che taleonere di specificità, gravante sull’impugnante, è direttamente proporzionale al grado dispecificità con cui le predette ragioni siano state esposte nel provvedimento impugnato.In tali casi, è stato conseguentemente affermato che devono ritenersiinammissibili anche i motivi di ricorso, giacché l’inammissibilità dell’impugnazione dimerito va rilevata ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del giudice a quo, invirtù del principio generale secondo cui l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevatadal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali chesiano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente faseprocessuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria,esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez.U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv.280694; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv.176912).Come è stato opportunamente evidenziato, è pertanto inammissibile, ai sensidell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione chededuca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosiintendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura soltantosuccessivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso percassazione (cfr. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306).7. Va, infine, ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitàin tema di violazione del principio della c.d. autosufficienza del ricorso, secondo cui èinammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamandorendere il ricorso stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., explurimis, Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Sez. 2, n. 20677 del11/04/2017, Rv. 270071).Tale interpretazione deve essere mantenuta ferma, come chiarito dallagiurisprudenza di questa Corte con orientamento uniforme, anche dopo l’entrata in vigoredell’art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall’art. 7 del d.lgs. 6febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l’onere di puntuale indicazione e allegazione, daparte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessarial’acquisizione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato (cfr. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Sez. 2, n.35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).8. Quanto al vaglio dei contenuti delle disposte intercettazioni, alcuni dei ricorrentine propongono una reinterpretazione, entrando in contrasto con gli insegnamenti diquesta Corte, che il [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, secondo cui, «in tema di intercettazioni diconversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggettiintercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime diesperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (cfr. Sez. U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; in termini, ex multis, Sez. 3, n. 44938 del05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea e altri, Rv.268389).Va, inoltre, riaffermato il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefonichecaptate fra terzi, dal quale emergano elementi di accusa nei confronti dell’indagato, puòcostituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontri aisensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fermo restando l’obbligo del giudice divalutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica(cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, Rv. 286150).A tale onere i giudici di merito, nel caso in esame, hanno adempiuto conmotivazione attenta e puntuale, in relazione al contenuto di tutte le intercettazioni,telefoniche e ambientali, utilizzate a fondamento della decisione.Come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite, infatti, le dichiarazioniautoaccusatorie ed eteroaccusatorie registrate nel corso di attività di intercettazioneregolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essereprevisti dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015,Sebbar, Rv. 263714).Puntuale applicazione di tali principi si rinviene, con riferimento ai reati dicriminalità organizzata, in Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Rv. 278590, secondo cui, intema di associazione a delinquere di stampo mafioso, i contenuti informativi provenientida intercettazioni di conversazioni tra soggetti intranei all’associazione, relativi a fattidirettamente attinenti a settori vitali della cosca, sono utilizzabili in modo diretto e noncome mere dichiarazioni de relato, perché espressione di un patrimonio conoscitivocondiviso derivante dalla circolazione all’interno del sodalizio di informazioni e notizierelative a fatti di interesse comune agli associati.9. Con particolare riferimento al reato associativo, di cui sono chiamati arispondere diversi degli attuali ricorrenti, va preliminarmente osservato che lasussistenza del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, nelle diverseforme in cui la fattispecie legale declina le modalità di partecipazione del singolo alsodalizio, in qualità di semplice partecipe (art. 416-bis, co. 1, cod. pen.) ovvero diorganizzatore, dirigente o promotore (art. 416-bis, co. 2, cod. pen.), prescinde, al paridell’ipotesi non qualificata, dalla commissione dei reati-fine, essendo sufficiente alla suaconsumazione, come da tempo affermato dalla dottrina e dalla prevalentegiurisprudenza, condivise dal [OSCURATO:PERSONA], la costituzione del vincolo tra i sodali con ilprogramma di creare una forza di intimidazione al fine di utilizzarla per il perseguimentodegli obiettivi associativi (cfr. Sez. 1, n. 9859 del 01/07/1987, Rv. 176676; Sez. 1, n.6330 del 21/10/1986, Rv. 176087). Ciò non esclude, ma limita al piano probatorio, larilevanza della accertata partecipazione di determinati soggetti ai reati-fineeffettivamente realizzati nel giudizio relativo all’esistenza del vincolo associativo (cfr. Sez.2, 13/07/1999, Amaro; Sez. 5, 14/09/1991, Monaco; Sez. 6, 23/11/2004, Tahiri).Non bisogna, tuttavia, trascurare il carattere speciale del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., sul quale concordano dottrina e giurisprudenza, evidenziando come esso sicaratterizzi, sotto il profilo attivo, per l’utilizzazione da parte degli associatidell’intimidazione nascente dal vincolo associativo e, sotto il profilo passivo, per lacondizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.La tipicità della fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. si coglie, dunque, nontanto negli scopi, pure essenziali per l’esistenza del reato, perseguiti dai consociati, che,come emerge dalla formulazione del terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen., possonoessere rappresentati, a differenza di quanto previsto dall’art. 416 cod. pen., anche daeventi diversi dalla commissione di delitti e, in ipotesi, persino leciti, inseriti tuttavianell’orbita dell’illecito penale proprio in conseguenza delle modalità mafiose con cuivengono realizzati, quanto piuttosto nelle modalità attraverso cui l’associazione decide dimanifestarsi e concretamente si manifesta: l’intimidazione e il conseguente insorgere neiterzi di una situazione di soggezione, che può derivare anche dalla sola conoscenza dellapericolosità del sodalizio mafioso (cfr. Sez. 1, n. 3223 del 10/02/1992, Rv. 189665; Sez.1, n. 6784 del 01/04/1992, Rv. 190539).Se, dunque, l’elemento tipizzante del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. sipresenta nei termini appena indicati, può affermarsi che, partendo dalla tradizionalenozione della partecipazione all’associazione per delinquere quale condotta a formalibera, per cui qualunque azione, purché dotata di efficacia causale rispetto all’eventotipico, è costitutiva della materialità del fatto (cfr. Sez. 1, 27/01/1986, Scala), lapartecipazione ad un sodalizio criminoso di stampo mafioso può configurarsi attraversouna molteplicità di contributi, costituenti, al tempo stesso, sul piano probatorio,altrettanti indici rivelatori dell’esistenza del vincolo associativo, tutti contrassegnati dallaintervenuta “messa a disposizione” del singolo in favore dell’associazione.La condotta di partecipazione ad un’associazione per delinquere, per esserepunibile, non può tuttavia esaurirsi in una mera manifestazione di volontà del singolo diaderire all’associazione già costituita, occorrendo la prestazione di un effettivo contributoche può essere anche minimo e assumere qualsiasi forma o contenuto, purché destinatoa fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento dei suoiscopi (cfr. Sez. 2, n. 2350 del 21/12/2004, Rv. 230718).Può dunque affermarsi, conclusivamente, che, in tema di associazione di stampomafioso, la permanente disponibilità al servizio dell’organizzazione mafiosa,indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione e, quindi, dell’acquisizione dellaqualifica di “uomo d’onore”, rappresenta un univoco sintomo di inserimento strutturalenella compagine associativa e, quindi, di vera e propria partecipazione, sia pure a unlivello minimale, al sodalizio delinquenziale, mentre la formalizzazione mediante laqualifica di “uomo d’onore” costituisce uno stadio più evoluto nella progressione delsoggetto all’interno dell’organigramma del sodalizio (cfr. Sez. 5, n. 6101 del 21/11/2003,Rv. 228058).Ciò appare pienamente conforme ai principi affermati dalla nota sentenza Manninodelle Sezioni Unite, che, evidenziando la natura dinamica del contributo che il singolosodale deve apportare alla compagine associativa perché esso possa essere definito intermini di partecipazione ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., ne individua l’essenzaproprio nella messa a disposizione del singolo in favore del sodalizio per il perseguimentodei comuni fini criminosi.Ha infatti affermato il [OSCURATO:PERSONA] che, in tema di associazione di tipomafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabilee organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare,più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione delquale l’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizionedell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.La partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base dimafiosa, possa logicamente inferirsi l’appartenenza nel senso indicato, purché si tratti diindizi gravi e precisi, tra i quali, a titolo esemplificativo, i comportamenti tenuti nellepregresse fasi di osservazione e prova, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica diuomo d’onore, la commissione di delitti-scopo e altri significativi facta concludentia,idonei, senza alcun automatismo probatorio, a fornire la dimostrazione della stabilepermanenza del vincolo (cfr. Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670;Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, Rv. 238839).In tale solco interpretativo si inseriscono decisioni più recenti, nelle quali si èevidenziato che, ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione adun’associazione di tipo mafioso, l’investitura formale o la commissione di reati-fine noncostituiscono elementi essenziali, rilevando invece la stabile e organica compenetrazionedel soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi tramite una letturaunitaria e non atomistica degli elementi rivelatori del ruolo dinamico svolto all’internodello stesso, emergenti anche da significativi facta concludentia.Non è pertanto necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista dispecifici atti esecutivi del programma criminoso o di altre condotte idonee a rafforzarne lastruttura operativa, essendo sufficiente che egli assuma, o gli venga riconosciuto, il ruolodi componente del gruppo criminale; qualora manchi la dimostrazione di un inserimentoformale all’interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata anchedal compimento di una o più attività significative nell’interesse dell’associazione (cfr. Sez.5, n. 32020 del 16/03/2018, Rv. 273571; Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Rv. 276122).Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cuiil soggetto entra a far parte dell’organizzazione criminale, senza che sia necessario ilcompimento di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché,trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l’offesa all’ordine pubblico èsufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, mediante la c.d. messa a disposizione,idonea di per sé a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere lepotenzialità operative, la capacità di intimidazione e la forza di infiltrazione del sodalizionel tessuto sociale (cfr. Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Rv. 276897).Se ciò è vero, è altresì vero che il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., pur nellasua peculiarità, resta pur sempre un reato associativo, trovando pertanto applicazioneanche in relazione a tale fattispecie il consolidato insegnamento secondo cui, in tema diassociazione per delinquere, è consentito al giudice dedurre la prova dell’esistenza delsodalizio dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loromodalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta concretamente l’operativitàdell’associazione (cfr. Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Rv. 285126).Va infine segnalato il recente arresto delle Sezioni Unite secondo cui la condotta dipartecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimentodell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifichecaratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione in favore delsodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. In tale prospettiva si è affermatoche anche l’affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa,ove risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza e degli elementidi contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un pattoreciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente traaffiliato ed associazione (cfr. Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).Nella medesima prospettiva si è precisato che l’appartenenza di un soggetto ad unsodalizio criminale può essere desunta anche dalla partecipazione ad un solo reato-fine,quando il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano tali da evidenziare la sussistenza delvincolo associativo, situazione che può verificarsi quando quel ruolo non avrebbe potutoessere affidato a soggetti estranei oppure quando l’autore del singolo reato utilizzi mezzie sistemi propri del sodalizio, dimostrando di poterne disporre autonomamente qualemembro dell’organizzazione e non già come soggetto cui essi siano stati occasionalmentemessi a disposizione (cfr. Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Rv. 283311).Va altresì ribadito il consolidato orientamento secondo cui la distinzione trapartecipazione all’associazione mafiosa e concorso esterno non ha natura meramentequantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria,sicché deve essere qualificato come contributo partecipativo quello del soggetto cui siastato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se non abbia mai avuto occasione disulla cui disponibilità il sodalizio non possa fare affidamento e che venga di volta in voltacoinvolto per il compimento di specifiche condotte agevolatrici, concordate sulla base diautonome determinazioni (cfr. Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Rv. 280458; Sez. 2, n.34147 del 30/04/2015, Rv. 264625).Nessun particolare problema si pone, infine, in ordine all’elemento soggettivo delreato, essendo pacifico l’insegnamento secondo cui, nel delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen., esso è rappresentato dal dolo specifico, caratterizzato dalla cosciente volontà dipartecipare all’associazione con il fine di realizzarne il particolare programma e dallapermanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e diessere disponibile ad adoperarsi per l’attuazione del comune programma delinquenzialemediante qualsiasi condotta idonea alla conservazione o al rafforzamento della strutturaassociativa (cfr. Sez. 1, n. 2348 del 18/05/1994, Rv. 198328).9.1. Un’altra questione ricorrente in alcuni dei ricorsi proposti riguarda la stessasussistenza dell’associazione per delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1),contestata dai ricorrenti.Trattandosi di un sodalizio che, secondo la ricostruzione offerta da entrambi igiudici di merito, è sorto sulle ceneri di una precedente organizzazione mafiosa,denominata “clan [OSCURATO:PERSONA]” o “clan [OSCURATO:PERSONA]”, operante nell’area dell’Avellinese, sulla cuipregressa esistenza nessun rilievo critico è stato formulato dai ricorrenti, la questione didiritto sottoposta all’esame del [OSCURATO:PERSONA] deve essere risolta conformemente ai principiaffermati dalla giurisprudenza di legittimità. In base a tali principi, infatti, in tema dicriminalità di tipo mafioso, anche le “nuove” associazioni possono rientrare nellaprevisione dell’art. 416-bis cod. pen., purché presentino le caratteristiche tipiche delle“mafie storiche”, sia pure riproducendo il fenomeno associativo con minore intensità edestensione, avuto riguardo alla complessità dell’organizzazione, all’ambito territoriale diriferimento e alle attività interessate, fermo restando che deve essere concretamentedimostrata la capacità della nuova associazione di esercitare forza intimidatrice e dideterminare una condizione di assoggettamento omertoso (cfr. Sez. 6, n. 18125 del22/10/2019, Rv. 279555).Come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai finidella configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso, ove si tratti di unastruttura autonoma e originale operante in un territorio limitato (c.d. mafia locale), ènecessario accertare in concreto la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo, laquale, per la sua natura a forma libera, può manifestarsi tanto mediante minacce allavita o all’incolumità personale, quanto attraverso condotte idonee a incidere sullecondizioni esistenziali, economiche o lavorative dei destinatari, comprimendonecoattivamente i diritti fondamentali, anche di natura relazionale (cfr. Sez. 2, n. 10255 del29/11/2019, Rv. 278745 – 02).Ne consegue che, mentre per le mafie “storiche” l’esistenza del sodalizio risultagià giudizialmente accertata, sicché è sufficiente verificare la condotta partecipativa deisingoli imputati, nel caso delle “nuove mafie” o delle “mafie atipiche” il thema probanduminveste innanzitutto il carattere mafioso dell’associazione e, quindi, l’utilizzazione delmetodo mafioso e la sussistenza di un programma criminale riconducibile al paradigmadelineato dall’art. 416-bis, terzo e sesto comma, cod. pen. (fattispecie relativa aun’organizzazione autonoma e originale operante in un territorio limitato, qualificatacome “mafia locale”: cfr. Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, Rv. 285908 – 02).Va infine segnalata, per completezza espositiva, una recente decisione nella qualequesta Corte, approfondendo le modalità di manifestazione del vincolo associativo, haaffermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, la figura del “gruppo mafioso asoggettività differente”, caratterizzata dalla peculiarità della sua formazione, dallapresenza al suo interno, con ruolo organizzativo, di un soggetto già condannato consentenza definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e dalla forza intimidatricederivante da tale presenza, integra una fattispecie associativa intermedia tra mafie nuovee mafie storiche, necessariamente dotata della capacità di esteriorizzare il proprio potereintimidatorio e di imporre una nuova e diffusa condizione di omertà, mutuando, pergemmazione, i caratteri tipici dell’organizzazione in precedenza operante sul medesimoterritorio (cfr. Sez. 2, n. 24901 del 17/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286689 – 02).contestare la sussistenza dell’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1).Sul punto, la Corte territoriale ha reso una motivazione né lacunosa némanifestamente illogica, ma, al contrario, pienamente conforme ai criteri elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di “mafie nuove” (cfr. pp. 146-168).In particolare, la Corte di appello ha esaminato una pluralità di elementi diindubbio valore sintomatico che, valutati nel loro complesso, delineano l’esistenza di ungruppo criminale organizzato di natura camorristica, denominato “[OSCURATO:PERSONA]”,sorto dalla crisi del “clan [OSCURATO:PERSONA]”, operante nel territorio avellinese, dedito allacommissione di numerosi reati in materia di estorsioni e usura, caratterizzato da unasignificativa capacità intimidatrice e dotato di armi.9.2. Al riguardo, va innanzitutto osservato che, come evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 147), l’esistenza e l’operatività di tale sodalizio camorristico sono stateaccertate dalla sentenza pronunciata in data 26.1.2021 in sede di giudizio abbreviato dalGiudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti deicoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che avevano deciso di definire la loroposizione attraverso il rito alternativo), legittimamente acquisita agli atti, senza che sulpunto sia stata sollevata alcuna eccezione dai ricorrenti.Tale sentenza, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli degli stessifatti oggetto del presente procedimento, vale a dire della partecipazione all’associazionecamorristica denominata "[OSCURATO:PERSONA]", di cui al capo 1., e della commissione deireati di usura aggravata di cui ai capi 8., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 22., 31., 33.,35., 36., 37. e 38., era stata riformata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, dallasentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 31.10.2022, successivamenteannullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 7947 del 26.10.2023, conesclusivo riferimento, ancora una volta, al trattamento sanzionatorio.Nel dichiarare inammissibili i motivi di ricorso articolati da [OSCURATO:PERSONA] eGalluccio [OSCURATO:PERSONA], volti a contestare la decisione dei giudici di merito che avevanoaffermato l'esistenza dell'associazione camorristica denominata "[OSCURATO:PERSONA]",delineando il ruolo svolto dai ricorrenti all’interno del sodalizio, il giudice di legittimitàrilevava come le risultanze processuali avessero evidenziato “la nascita del sodalizio dicui si tratta, in occasione della detenzione dei capi storici del clan [OSCURATO:PERSONA] (la cuiesistenza è stata accertata in giudizio già nel 2003), condannati all'ergastolo, allorché ilpregiudicato [OSCURATO:PERSONA] aveva creato un nuovo gruppo criminale, reclutandovecchi esponenti dal predetto clan ed altri personaggi della malavita avellinese.In particolare, le risultanze del proc. 21885/17 rgnr, interessanti più direttamentela posizione dei ricorrenti, hanno consentito di rilevare come il "[OSCURATO:PERSONA]"abbia reinvestito nell'usura i proventi delle attività illecite”.Orbene, in ordine ai criteri di valutazione delle sentenze passate in giudicatoacquisite ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., si osserva che, secondo il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza definitiva resa in altroprocedimento penale, acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., può essereutilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell’intervenuta condanna oassoluzione, ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restandol’autonomia del giudice nel valutarne il contenuto unitamente agli altri elementi di provaacquisiti nel giudizio, in rapporto all’imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi.L’elemento di prova rappresentato dal giudicato penale acquisito ai sensi dell’art.238-bis cod. proc. pen., infatti, va considerato alla stregua del criterio valutativo fissatodall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che ne condiziona l’efficacia probatoria allaconferma del relativo contenuto rappresentativo da parte di “altri elementi di prova”, eha ad oggetto non solo il “fatto” direttamente riferibile alla statuizione fissata neldispositivo, ma anche ogni acquisizione fattuale evidenziata nel corpo della motivazione(cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Rv. 275517; Sez. 5, n. 5618 del14/04/2000, Rv. 216306).Va inoltre ricordato che le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell’art. 238-biscod. proc. pen. sono utilizzabili anche nei confronti di soggetti rimasti estranei aiprocedimenti nei quali sono state pronunciate, purché ciò non si traduca in un espedientevolto ad aggirare un divieto probatorio ovvero una causa di inutilizzabilità espressamenteprevista, come accade, ad esempio, nel caso in cui siano utilizzate dichiarazioni rese"contra alios" da chi si sia sempre sottratto all’esame dell’imputato e del suo difensore,contenute in una sentenza irrevocabile legittimamente acquisita ai sensi dell’art. 238-biscod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 7993 del 13/11/2012, Rv. 255058 – 01; Sez. 5, n. 36080del 27/03/2015, Rv. 264862 – 01).La circostanza che la richiamata sentenza della Suprema Corte abbia dispostol’annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Napoli limitatamente altrattamento sanzionatorio non incide sul valore probatorio delle sentenze di merito,derivante dalla formazione del giudicato in punto di affermazione della responsabilitàdegli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Come è noto, infatti, in caso di annullamento parziale con rinvio da parte dellaCorte di cassazione, le parti della decisione non oggetto di annullamento, non inconnessione essenziale con quelle per le quali è stato disposto il nuovo giudizio,acquistano autorità di cosa giudicata, indipendentemente dall’espressa declaratoria in talsenso nel dispositivo della sentenza rescindente, sicché, qualora l’annullamento abbiariguardato unicamente aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, diviene irrevocabilel’accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all’imputato (cfr. Sez.1, n. 47344 del 05/12/2024, Rv. 287290 – 01).Risulta, dunque, assistita da piena efficacia probatoria l’esistenza, nel territorio diAvellino e nelle zone limitrofe, di un’associazione per delinquere di stampo camorristicodenominata “[OSCURATO:PERSONA]”, dedita allo svolgimento di attività usurarie, sorta periniziativa di [OSCURATO:PERSONA] dopo la crisi irreversibile del “clan [OSCURATO:PERSONA]”, inprecedenza egemone nel medesimo territorio, nonché la consumazione dei reati di usuraaggravata contestati ai capi 8., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 22., 31., 33., 35., 36.,37. e 38.Allo stesso tempo appare incontestato e incontestabile, perché coperto dalgiudicato, il fatto storico dell’intervenuta condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reatoassociativo e per i reati di usura appena richiamati.Su tale base probatoria, di per sé non sufficiente, la Corte territoriale ha innestatoulteriori e significative risultanze processuali che non solo confermano i fatti sui quali si èformato il giudicato, ma attestano autonomamente l’esistenza del sodalizio di stampocamorristico in esame.Valore decisivo, sotto tale profilo, assume il contenuto delle numeroseintercettazioni, pienamente utilizzabili alla luce dei principi già richiamati al punto 8. dellapresente motivazione, tra le quali spiccano le conversazioni aventi come principaleprotagonista [OSCURATO:PERSONA] e i suoi interlocutori, spesso appartenenti alla sua cerchiafamiliare più stretta: la moglie, la sorella e il cugino.Pur non essendo questa la sede per procedere a un esame analitico dellenumerose conversazioni intercettate, che hanno formato oggetto di approfonditavalutazione da parte di entrambi i giudici di merito, attraverso un percorso argomentativoimmune da vizi logici e coerente con il significato, talora del tutto esplicito, delleespressioni utilizzate da soggetti inconsapevoli di essere intercettati, appare comunqueopportuno evidenziare che tali conversazioni possono essere ricondotte a quattro distintigruppi.Innanzitutto, vi sono le conversazioni nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] si soffermaspecificamente sulla struttura e sull’operatività dell’associazione camorristica in esame,facendone risalire la genesi alla dissoluzione del “clan [OSCURATO:PERSONA]”; individuandonel’organigramma, la struttura organizzativa prescelta per renderla il più possibile immuneda eventuali defezioni degli associati e le mire egemoniche sul territorio dell’Avellinese;spiegando le ragioni per cui il sodalizio aveva deciso di impegnarsi più attivamente nelsettore dell’usura, ritenuto meno rischioso e più remunerativo del traffico di sostanzestupefacenti; individuando in [OSCURATO:PERSONA], indicato come soggetto “formatosi” sottol’egida del “clan [OSCURATO:PERSONA]” e identificato proprio grazie ai particolari riferiti dal [OSCURATO:PERSONA] inalcune conversazioni intercettate, puntualmente riscontrati dagli organi investigativi, unodei vertici del nuovo sodalizio, con il quale intratteneva rapporti costanti, sino aincontrarlo personalmente anche nel periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto alla misuradi prevenzione della sorveglianza speciale; attribuendo infine a sé stesso il ruolo direferente del sodalizio camorristico nel settore delle estorsioni nell’area dell’[OSCURATO:PERSONA],assegnatogli dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], avendo accettato, mentre era costretto aversare al gruppo criminale, da lui efficacemente definito in una conversazione “quelli diAvellino”, la somma di euro 2.000,00 mensili a saldo di un debito contratto in passato, laproposta di entrare a far parte della consorteria camorristica, con conseguentecessazione di tale obbligo.Vanno poi considerate le conversazioni che dimostrano come il sodaliziocamorristico fosse stabilmente dedito alla consumazione di estorsioni nel territorio sulquale esercitava il proprio predominio. Ad alcune di tali attività aveva fornito un direttocontributo lo stesso [OSCURATO:PERSONA], come si vedrà meglio in seguito. In particolare, nell’importanteconversazione n. 10926 del 17.7.2015, intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], pregiudicato diBagnoli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nel sottolineare che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicaticon i rispettivi nomi di battesimo, avevano ormai assunto il controllo di Avellinorichiesta a titolo di tangente alle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici operanti sulterritorio.In tale contesto si colloca la conversazione n. 15359 del 20.12.2015 tra [OSCURATO:PERSONA] eMoscariello [OSCURATO:PERSONA], caratterizzata dall’assoluta chiarezza delle affermazioni rese dalprimo, che non richiedono alcun particolare sforzo interpretativo.In siffatta conversazione, infatti, come rileva la Corte territoriale, “il primo riferivaal [OSCURATO:PERSONA] che si doveva avanzare una richiesta diretta ai [OSCURATO:SOCIETA] dicendo loro “aMontella ci sta la camorra” e non limitarsi a fare un’azione intimidatoria come mettereuna tanica di benzina vicino a qualche mezzo” (cfr. pp. 31-32).Devono, ancora, essere prese in considerazione le conversazioni che testimonianola forza intimidatrice del sodalizio in esame e la sua inequivoca natura camorristica.Sotto tale profilo assumono particolare rilievo le conversazioni dalle quali emergeche, in data 6.10.2015, presso il caseificio di [OSCURATO:PERSONA], si era svolta una riunione alla qualeavevano partecipato, oltre allo stesso [OSCURATO:PERSONA], la sorella [OSCURATO:PERSONA], Dello RussoCarlo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelcorso della quale, come evidenziato dal giudice di secondo grado, “veniva intimato aMoscariello [OSCURATO:PERSONA] di farsi da parte, “suggerimento” che il [OSCURATO:PERSONA] accettava (“avevafatto la pecora”) avendo compreso i rischi che correva a mettersi contro l’organizzazionefacente capo a [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva già deciso di gambizzarlo se non si fossepiegato alle esigenze del clan)”.Nella medesima prospettiva si colloca l’ulteriore episodio valorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], concernente l’esplosione di un colpo di arma da fuoco contro l’autovettura diDello [OSCURATO:PERSONA], eseguita su mandato di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di unsoggetto ritenuto vicino agli ambienti criminali di [OSCURATO:PERSONA], “per indurlo atirarsi indietro da qualsiasi iniziativa personale” non previamente approvata dal sodalizio.Non da ultimo, va segnalato il colloquio intercettato il 30.9.2019 presso la casacircondariale di Parma tra [OSCURATO:PERSONA], lì detenuto, e il figlio [OSCURATO:PERSONA],che il giudice di appello, con valutazione dotata di intrinseca coerenza logica, ha ritenutouna “formidabile conferma” dell’ipotesi accusatoria, dimostrando obiettivamentel’avvenuto passaggio di consegne tra il “clan [OSCURATO:PERSONA]”, al cui vertice era collocatoGenovese [OSCURATO:PERSONA], e il “[OSCURATO:PERSONA]”.Invero, a fronte delle rimostranze del figlio [OSCURATO:PERSONA], il quale attribuiva a GaldieriPasquale la responsabilità di una serie di atti intimidatori consistiti nell’esplosione di colpidi arma da fuoco che avevano attinto l’autovettura del fratello [OSCURATO:PERSONA] e altreautovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze dell’abitazione dello zio GenoveseAntonio, il vecchio capo, nel ricordare l’originaria vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] al “clanGenovese”, del quale era stato un suo “pupillo” (confermando sul punto quanto riferito daNigro [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni intercettate), e preoccupato per possibili attentati aidanni del figlio, lo esortava a ricercare un accordo con il nuovo sodalizio, prendendo cosìgruppo guidato da [OSCURATO:PERSONA].Non vi è dubbio che la conversazione si riferisse a [OSCURATO:PERSONA] e agliesponenti del “[OSCURATO:PERSONA]”. Da un lato, infatti, [OSCURATO:PERSONA] richiamava unpreciso episodio che aveva in passato coinvolto [OSCURATO:PERSONA], vale a dire il ferimentodi [OSCURATO:PERSONA], fatto per il quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato effettivamente sottoposto aprocedimento penale; dall’altro, [OSCURATO:PERSONA] dimostrava di essere perfettamentea conoscenza delle vicende riguardanti il sodalizio guidato dal [OSCURATO:PERSONA], tanto dapreannunciare al padre l’imminente arresto dei componenti del “[OSCURATO:PERSONA]”,effettivamente eseguito il successivo 14.10.2019 in forza dell’ordinanza di custodiacautelare emessa il 17.9.2019 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale diNapoli nei confronti degli attuali ricorrenti.Vanno, infine, considerate le conversazioni che, unitamente agli ulteriori esiti dellericorrenti chiamati a rispondere dei singoli episodi di usura aggravata, di ricondurre al“[OSCURATO:PERSONA]” la capillare attività usuraria avente il proprio centro operativonell’autorimessa “[OSCURATO:PERSONA]”, ubicata in [OSCURATO:PERSONA], alla via Dalmazia.A fronte di tale complessa e articolata motivazione, già di per sé ampiamentesufficiente, anche prescindendo dagli ulteriori episodi valorizzati dalla Corte territoriale, adimostrare l’esistenza e l’operatività del “[OSCURATO:PERSONA]”, i rilievi difensivi risultanonon soltanto infondati, ma anche, alla luce dei principi illustrati ai punti 4. e 4.3. dellapresente motivazione, largamente versati in fatto e non rispettosi dei limiti chegovernano il sindacato di legittimità in presenza di una decisione di “doppia conforme”.9.3. Un altro punto sul quale occorre soffermarsi in via generale riguarda lefunzioni di promozione, direzione e organizzazione del sodalizio mafioso di cui al capo 1.Al riguardo, va ribadito il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, secondo cui l'elemento materiale del delitto di associazione per delinquereconsiste nell'associarsi di tre o più persone al fine di commettere una pluralità di delitti,senza che siano necessarie una distribuzione gerarchica delle funzioni, l'esistenza di unrapporto di subordinazione o la presenza di un capo ovvero di un organizzatore, figureche la norma, al pari dei promotori e dei costitutori, configura come eventuali,prevedendone la condotta quale autonoma e più grave fattispecie criminosa (cfr., explurimis, da ultimo, Sez. 2, n. 1791 del 17/12/2024, Rv. 287446 – 01).L'elaborazione giurisprudenziale ha progressivamente avvertito la necessità didistinguere le diverse e più gravi figure soggettive contemplate dall'art. 416-bis, comma2, cod. pen., accomunate dal legislatore sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.In particolare, si è affermato che: 1) nel reato di associazione per delinquere,"capo" è non soltanto il vertice dell'organizzazione, ove questo esista, ma anche colui chesvolga funzioni direttive e risolutive nella vita del gruppo criminale e nel suo concretooperare in relazione ai programmi delittuosi perseguiti (nella fattispecie, sono statiritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis,comma 2, cod. pen. a carico dell'indagato che svolgeva il ruolo di risolutore dicontroversie di particolare rilievo concernenti l'assegnazione di aree di competenza per larealizzazione di lavori edili e attività di "movimento terra": cfr. Sez. 2, n. 7839 del12/02/2021, Rv. 280890 – 01); 2) in tema di associazione di tipo mafioso, la qualità diorganizzatore può essere attribuita al soggetto che, pur privo di una formale posizioneapicale, sia chiamato a curare o rafforzare, con un margine di autonomia gestionalericonosciuto all'interno del sodalizio, una branca o un settore dell'attività della compaginecriminale ovvero a predisporre i mezzi o le modalità esecutive dei singoli reati-fine (cfr.Sez. 5, n. 2268 del 06/11/2025, Rv. 289232 – 01); 3) in tema di associazione di tipomafioso, risponde del più grave delitto di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. ilreggente di una cosca di 'ndrangheta nominato sostituto dal capo cosca detenuto e daquesti incaricato delle trattative con esponenti di altri gruppi criminali per la spartizionedei profitti illeciti ovvero di portare a termine le attività estorsive affidategli, esercitandole funzioni di guida e di comando proprie del capo nonché quelle dell'organizzatore cheassicura il funzionamento e l'operatività del sodalizio (cfr. Sez. 2, n. 4822 del15/11/2022, Rv. 284389 – 04); 4) in tema di reato associativo, riveste il ruolo dipromotore non soltanto chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a séle prime adesioni e i primi consensi partecipativi, ma anche chi contribuisca ad accrescerela capacità criminale del gruppo già costituito, determinando l'adesione di ulteriorisoggetti all'associazione e ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programmacriminoso. In motivazione la Corte ha precisato che il ruolo del promotore non richiede lapartecipazione alla complessiva attività di gestione dell'associazione né l'esercizio difunzioni decisionali, trattandosi di condotte che caratterizzano, invece, le distinte figuredell'organizzatore e del capo (cfr. Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Rv. 268962 – 01).Può, in conclusione, affermarsi che l’art. 416-bis, comma 2, cod. pen. contemplatre distinte figure qualificate interne all’associazione di tipo mafioso, rappresentate dalpromotore, dall’organizzatore e dal capo dell’associazione. Per la configurabilità diciascuna di esse è richiesto un quid pluris rispetto alla mera partecipazione al sodalizio,individuabile nell’esercizio di poteri decisionali, di direzione, di coordinamento o dicontrollo dell’attività associativa, ovvero nello svolgimento di funzioni di rappresentanzadella compagine criminale verso l’esterno. Si tratta di ruoli che, pur assumendo contenutidifferenti nella concreta esperienza del sodalizio e potendo manifestarsi all’interno diassetti organizzativi tanto rigidamente gerarchici quanto caratterizzati da strutture piùflessibili e orizzontali, presuppongono in ogni caso il riconoscimento in capo al soggettoagente di un apprezzabile grado di autonomia operativa e decisionale e l’attribuzione dicompiti idonei a incidere in maniera significativa sulla costituzione, sul funzionamento,sul rafforzamento o sulla direzione dell’associazione.9.4. Un’altra questione di diritto proposta da diversi dei ricorrenti condannati per ildelitto associativo di cui al capo 1. riguarda la ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante dell’associazione armata prevista dall’art. 416-bis, comma 4, cod. pen.Anche sotto tale profilo, il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità consente di affermare alcuni principi dai quali il [OSCURATO:PERSONA] non ritiene di doversidiscostare.Come affermato da un condivisibile orientamento maturato nell’ambito dellagiurisprudenza di questa Corte, in tema di associazione di tipo mafioso, ai fini dellaconfigurabilità della circostanza aggravante della disponibilità di armi, mentre per le c.d.mafie "storiche" la stabile dotazione di armi può essere desunta anche dalle risultanzeemerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, per le mafie "non tradizionali" o"atipiche" è necessario l’accertamento della concreta disponibilità di un armamento,desumibile, anche in assenza dell’esatta individuazione delle armi, alternativamente dafatti di sangue commessi dal gruppo criminale, dal contenuto delle intercettazioni ovveroda fonti dichiarative (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, Rv. 285908 –05).Quanto al criterio di imputazione soggettiva della circostanza aggravante, vannoribaditi i principi affermati anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondocui, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravantedella disponibilità di armi prevista dall'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. è configurabilenei confronti di ogni associato che sia consapevole del possesso di armi da parte delsodalizio ovvero lo ignori per colpa, assumendo rilievo, ai fini dell’accertamento di taleprofilo soggettivo, anche il fatto notorio della stabile disponibilità di strumenti di offesa daparte delle organizzazioni mafiose (cfr. Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Rv. 288336 –01; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 278010 – 01).Tanto premesso, infondati appaiono i rilievi difensivi con i quali si contesta lasussistenza della circostanza aggravante in esame, ritenuta dalla Corte territoriale conmotivazione ampia, coerente e priva di vizi logici (cfr. pp. 198-199).Molteplici sono, infatti, gli elementi valorizzati dai giudici di merito, conargomentazione conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, chedimostrano la concreta disponibilità di armi da fuoco da parte del “[OSCURATO:PERSONA]”.Si pensi, in particolare: 1) alla decisione assunta da [OSCURATO:PERSONA] di“gambizzare” [OSCURATO:PERSONA] qualora questi non si fosse piegato alle esigenze delsodalizio camorristico, circostanza richiamata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corso dellariunione del 6.10.2015 tenutasi presso il caseificio di [OSCURATO:PERSONA]; 2) all’attentato intimidatorioconsumato, su mandato di [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la cuiautovettura era stata attinta da un colpo di arma da fuoco “per indurlo a tirarsi indietroda qualsiasi iniziativa personale” non approvata dal sodalizio camorristico (di entrambi gliepisodi si è già parlato sopra della presente motivazione, alla quale si rinvia, e se neparlerà ancora in seguito); 3) alle conversazioni n. 2033 del 25.10.2018 e nn. 2035 e2036 del 26.10.2018, oggetto di intercettazione ambientale presso l’abitazione di GaldieriPasquale, dalle quali la Corte territoriale, con argomentazione dotata di intrinsecacoerenza logica, ha desunto che gli interlocutori, identificati in [OSCURATO:PERSONA], PaganoBeniamino e [OSCURATO:PERSONA], stessero discutendo di armi già nella disponibilità delsodalizio ovvero da acquistare per destinarle alle esigenze del clan, in ragione dei terminiutilizzati, inequivocabilmente riferibili ad armi da fuoco, quali “parabellum”, “tamburo”,“colpi da sparare”, “sette e sessantacinque”, “Glock” e “380 Glock”; 4) alla detenzionediretta di una pistola da parte di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a sequestro, come sivedrà in seguito; 5) alla disponibilità, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diuna pistola anch’essa funzionale alle attività del sodalizio camorristico, circostanza dellaquale si dirà in prosieguo; 6) alla conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] al cognato [OSCURATO:PERSONA] di essersi attivato, nell’interesse del propriogruppo di appartenenza (“i compagni di [OSCURATO:PERSONA]”), per reperire armi, recandosi a tal finea Villamaina per incontrare [OSCURATO:PERSONA] e a Frigento per incontrare [OSCURATO:PERSONA];7) alla conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] commentava con GalluccioElpidio, condannato con sentenza passata in giudicato, come già ricordato, per lapartecipazione all’associazione camorristica di cui al capo 1., un’azione estorsivarealizzata mediante l’utilizzo di un’arma e non andata a buon fine; 8) alla già menzionataconversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale iltimore manifestato dal vecchio capoclan che il figlio potesse cadere vittima di un agguatoda parte degli uomini del “[OSCURATO:PERSONA]” trovava evidente fondamento nellaconsapevolezza che la nuova consorteria camorristica disponesse di armi da fuoco,circostanza ulteriormente confermata dall’utilizzo di tali armi negli episodi intimidatoririferiti dal figlio.Con particolare riferimento al criterio di imputazione soggettiva della circostanzaaggravante in esame, la verifica del rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità sopra richiamati sarà compiuta in sede di esame delle posizioni dei singoliricorrenti che hanno specificamente dedotto la relativa eccezione.10. Tenuto conto della pluralità di episodi di usura aggravata contestati allamaggior parte dei ricorrenti, appare opportuno evidenziare sin d’ora i principi ai quali ilCollegio intende uniformarsi nella relativa disamina, anzitutto al fine di esaminarel’eccezione formulata da alcuni ricorrenti che contestano l’affermazione di responsabilitàpronunciata nei loro confronti sul presupposto di non avere preso parte alla stipulazionedel patto usurario.Va ribadito, sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui risponde del delitto di usura a titolo di concorso anche colui che,in un momento successivo al perfezionamento dell’accordo usurario, avendo ricevutol’incarico di recuperare il credito, ne ottenga il pagamento, trattandosi di reato a condottafrazionata o a consumazione prolungata (cfr. Sez. 1, n. 17029 del 12/12/2022, Rv.284402 – 01).Il delitto di usura si configura, infatti, come reato a condotta frazionata o aconsumazione prolungata, poiché i pagamenti effettuati dalla persona offesa inesecuzione del patto usurario concorrono a integrare il fatto penalmente rilevante e nesegnano il momento consumativo sostanziale, non potendo essere qualificati quali postfacta non punibili dell’illecita pattuizione. Ne consegue che rispondono a titolo di concorsonel reato anche i soggetti estranei all’accordo originario che intervenganosuccessivamente, dando impulso alle attività finalizzate al recupero dei crediti rimastiinsoluti e al conseguimento dell’illecito vantaggio usurario (cfr. Sez. 2, n. 40380 del11/06/2015, Rv. 264887 – 01; Sez. 2, n. 37693 del 04/06/2014, Rv. 260782 – 01).Come ulteriormente precisato da Sez. 5, n. 42849 del 24/06/2014, Rv. 262308 –01, risponde del delitto di concorso in usura il soggetto che, pur intervenendosuccessivamente alla conclusione del patto usurario, ricevuto l’incarico di recuperare ilcredito, riesca ad ottenerne il pagamento; ove, invece, il recupero non venga conseguito,l’incaricato risponde del delitto di favoreggiamento personale ovvero, nel caso di impiegodi violenza o minaccia nei confronti del debitore, del delitto di estorsione, poiché, in taliipotesi, il momento consumativo dell’usura resta quello originariamente coincidente conla pattuizione.Quanto alla sussistenza dello stato di bisogno della persona offesa, il Collegioritiene di aderire all’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità,efficacemente sintetizzato da Sez. 2, n. 51670 del 23/11/2023, Rv. 285670 – 01,secondo cui tale condizione può essere provata anche attraverso la sola entità degliinteressi pattuiti, qualora essi risultino così elevati da consentire di presumereragionevolmente che soltanto un soggetto versante in stato di bisogno possa accettarecondizioni tanto inique e gravose (cfr., nello stesso senso, Sez. 2, n. 12791 del13/12/2012, Rv. 255357 – 01; Sez. 2, n. 20868 del 30/04/2009, Rv. 244884 – 01).Con particolare riferimento, infine, alla circostanza aggravante prevista dall’art.644, comma 5, n. 4, cod. pen., il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità al consolidatoorientamento di questa Corte, secondo cui essa è configurabile per il solo fatto che lapersona offesa eserciti una delle attività protette dalla norma, essendo irrilevante che ilfinanziamento concesso dietro promessa o corresponsione di interessi usurari nonpresenti alcuna specifica attinenza con l’attività svolta dalla vittima (cfr. Sez. 2, n. 31803del 04/07/2018, Rv. 273242; Sez. 2, n. 47559 del 27/11/2012, Cardo, Rv. 253942-01).Tale impostazione appare maggiormente coerente con il dato letterale delladisposizione, che individua espressamente quale elemento qualificante della circostanzaaggravante la qualità soggettiva della persona offesa, richiedendo unicamente che il fattosia commesso in danno di chi svolga attività imprenditoriale, professionale o artigianale,senza attribuire alcun rilievo alla destinazione impressa alle somme mutuate. Illegislatore, infatti, ha inteso accordare una tutela rafforzata a categorie di soggettiritenute particolarmente esposte al rischio di aggressione usuraria, valorizzando la loroposizione soggettiva e non il concreto impiego del denaro ottenuto a prestito.È peraltro consapevole il [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un diverso orientamento,espresso da Sez. 2, n. 6326 del 06/12/2023, dep. 13/02/2024, Rv. 285926-01, secondocui la medesima aggravante è configurabile nei casi in cui le somme ottenute a condizioniusurarie siano destinate ad essere impiegate in un’attività imprenditoriale, anche se nondirettamente svolta dal soggetto che riceve il finanziamento, dovendosi individuare laratio della previsione nell’ulteriore offesa arrecata all’economia legale dall’immissione dicapitali usurari nel circuito imprenditoriale.Tale orientamento, tuttavia, non appare condivisibile, poiché introduce unrequisito ulteriore non previsto dal dato normativo, il quale individua quale elementorilevante ai fini della configurabilità della circostanza aggravante la qualità soggettivadella persona offesa e non anche la concreta destinazione delle somme mutuate.L’opzione ermeneutica richiamata finisce, infatti, per aggiungere alla fattispecie unpresupposto applicativo non espresso dalla legge, in contrasto con il principio ditassatività e con il divieto di interpretazione analogica in malam partem.Né appare decisivo il richiamo alla tutela dell’economia legale, valorizzato daldiverso indirizzo interpretativo, poiché tale finalità risulta già adeguatamente perseguitadal legislatore attraverso la scelta di aggravare il trattamento sanzionatorio in ragionedella particolare qualità della vittima. Ove si accedesse alla diversa soluzione, sigiungerebbe paradossalmente ad escludere l’aggravante proprio nei casi in cui la personaoffesa, pur esercitando una delle attività indicate dalla norma, abbia destinato ilfinanziamento usurario a finalità diverse da quelle strettamente inerenti alla propriadisposizione.Ne consegue che, ai fini della configurabilità dell’aggravante, deve ritenersisufficiente l’accertamento dello svolgimento da parte della vittima di una delle attivitàindicate dalla disposizione incriminatrice, senza che assumano rilievo né la destinazioneconcretamente impressa alle somme mutuante né la dimostrazione di uno specificocollegamento funzionale tra il finanziamento usurario e l’attività imprenditoriale,professionale o artigianale esercitata dalla persona offesa.11. Allo scopo di evitare inutili ripetizioni, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno esaminarenei successivi paragrafi, prima di affrontare le singole posizioni, alcune questioni di dirittoprocessuale comuni a una pluralità di ricorrenti.12. La prima questione da esaminare riguarda la dedotta inutilizzabilità delledeposizioni rese dai testimoni del Pubblico Ministero per il deposito tardivo della relativalista, eccepita dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGaldieri [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di un rilievo infondato, già prospettato con i motivi di appello, al quale laCorte territoriale ha correttamente replicato richiamando un condivisibile orientamentodella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è legittimo l'inoltro della lista testimonialea mezzo di posta elettronica certificata, in luogo del deposito materiale presso lacancelleria, trattandosi di strumento idoneo ad assolvere la funzione di discovery propriadell'art. 468 cod. proc. pen., purché ne sia assicurata la corretta e completa ricezione,analogamente a quanto già ritenuto dalla giurisprudenza con riguardo alla trasmissionemediante fax o raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Sez. 6, n. 8915 del12/12/2024, Rv. 287705 – 01).A prescindere dalla questione se l'ammissione di prove non tempestivamenteindicate nelle liste testimoniali determini una nullità ovvero l'inutilizzabilità delle provesuccessivamente assunte, eventualmente anche mediante l'esercizio dei poteri integrativiprevisti dall'art. 507 cod. proc. pen. (a favore della tesi dell'inutilizzabilità, cfr. Sez. 3, n.28371 del 28/05/2013, Rv. 256904 – 01; in senso contrario, cfr. Sez. 5, n. 8394 del02/10/2013, Rv. 259049 – 01; Sez. 5, n. 15325 del 10/02/2010, Rv. 246873 – 01), ciòche assume rilievo nel caso in esame è l'incontestato inoltro, da parte del PubblicoMinistero, della lista testimoniale mediante posta elettronica certificata, seguito dalla suaricezione, avvenuta il medesimo giorno, vale a dire il 21 settembre 2020, da parte dellacancelleria della sezione del Tribunale competente per il giudizio fissato il 6 ottobre 2020.Risulta pertanto rispettata la previsione dell'art. 468 cod. proc. pen., che impone ildeposito della lista testimoniale in cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienzadibattimentale, a pena di inammissibilità.Al riguardo, questa Corte ha da tempo chiarito che l'art. 468 cod. proc. pen.impone alla parte l'onere di depositare tempestivamente la lista testimoniale presso lacancelleria, non già quello di verificare l'effettivo inserimento del documento nel fascicoloprocessuale. Ne consegue che, una volta effettuato il deposito con specifica indicazionedel procedimento cui la lista si riferisce, l'onere imposto dalla norma deve ritenersiassolto, senza che la parte possa subire pregiudizio da eventuali omissioni imputabili allacancelleria nell'attività di materiale inserimento degli atti nel fascicolo del procedimento(cfr. Sez. 6, n. 1977 del 19/01/1994, Rv. 198583 – 01).Una volta adempiuto dal Pubblico Ministero l'onere di deposito tempestivo dellalista testimoniale mediante posta elettronica certificata, avvenuto, come detto, il 21settembre 2020, risulta del tutto indimostrato l'assunto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] secondo cui talelista non sarebbe stata inserita nel fascicolo predisposto dalla cancelleria in tempo utileper la celebrazione del dibattimento fissato per il 6 ottobre 2020. In ogni caso,l'eventuale mancata allegazione materiale dell'atto da parte della cancelleria noninciderebbe sul corretto adempimento dell'onere previsto dall'art. 468, comma 1, cod.proc. pen. e non determinerebbe l'inammissibilità della richiesta istruttoria formulatadalla pubblica accusa.Parimenti infondato, sotto un duplice profilo, è il rilievo, sul quale insiste ancoral'avv. [OSCURATO:PERSONA], concernente la mancanza di attestazione dell'autorizzazione alla listatestimoniale da parte del Presidente del Tribunale in composizione collegiale.Dall'esame degli atti, consentito in questa sede in ragione del dedotto error inprocedendo (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), attiperaltro allegati agli stessi ricorsi in ossequio al principio di autosufficienza, emergeinfatti che la lista testimoniale trasmessa il 21 settembre e acquisita al fascicoloprocessuale reca l'annotazione stampigliata «Visto, si autorizza per un'udienza successivaalla prima», sottoscritta «il Giudice» e datata 22 settembre.Non può dubitarsi che con tale indicazione si intendesse il Presidente del Collegiogiudicante, unico soggetto legittimato ad autorizzare la citazione dei testimoni dellapubblica accusa e a individuare l'udienza destinata alla loro escussione, fissata, nel casodi specie, in una data successiva alla prima udienza, in conformità a quanto previstodall'art. 468, comma 2, cod. proc. pen.Si tratta, del resto, di un provvedimento meramente ordinatorio, funzionaleall'organizzazione dell'attività dibattimentale, e non di un requisito prescritto a pena diinammissibilità. Lo stesso art. 468, comma 2, cod. proc. pen. precisa infatti che taleautorizzazione non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione sull'ammissibilitàdella prova demandata al giudice ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen.13. Infondate risultano le eccezioni di inutilizzabilità del contenuto degli atti diindagine e delle intercettazioni, formulate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DeSimone [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto della violazione dell’art.407, comma 3, cod. proc. pen., disposizione che preclude l’utilizzazione degli atti diindagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indaginipreliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.13.1. Al riguardo appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni sullanatura dell’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini didurata massima delle indagini preliminari, prendendo le mosse dai principi elaborati inmateria dalla giurisprudenza di legittimità.Va innanzitutto rilevato che l’inutilizzabilità di cui si discute, a differenza di quellaprevista dall’art. 191, comma 1, cod. proc. pen., riguarda gli atti di indagine e non leprove, con la conseguenza che il decorso del termine di durata massima delle indaginipreliminari non determina l’invalidità dell’atto compiuto dopo la sua scadenza, masoltanto l’inutilizzabilità, su eccezione di parte, della prova acquisita attraverso tale atto(cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Rv. 262459 – 01).Nell’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale assume rilievo centralel’affermazione secondo cui tale forma di inutilizzabilità non è rilevabile d’ufficio dalgiudice, essendo la relativa operatività rimessa all’iniziativa della parte, la quale potrebbeanche avere interesse ad avvalersi dell’atto inutilizzabile. Come è stato efficacementeosservato in dottrina, gli atti compiuti a termine scaduto “talvolta servono all’imputato:dica egli se valgono o no”.Come sottolineato da Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007, Rv. 238040 – 01,l'inutilizzabilità prevista dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. non può essereequiparata a quella di cui all'art. 191 cod. proc. pen., “con la conseguenza che, conriferimento agli atti di indagine preliminare compiuti dopo la scadenza del termine, nonopera il principio della rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ma ildiverso principio della rilevabilità su eccezione di parte, la quale potrebbe avere anche uninteresse opposto alla inutilizzabilità; cfr. Cass., 17 marzo 1992, Ballerini; Cass., 28aprile 1998, Maggi”.Nello stesso senso si sono espresse anche Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Rv.274996 – 03, e Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, Rv. 279337 – 02, le quali, nel ribadireche l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non èrilevabile d'ufficio, hanno precisato che tale patologia può formare oggettoesclusivamente di un’eccezione di parte da proporre immediatamente dopo il compimentodell'atto o, comunque, nella prima occasione utile.Nel medesimo solco interpretativo si colloca la recente pronuncia Sez. 5, n. 25189del 27.6.2025, non massimata, di particolare interesse ai fini della presente decisione.In tale arresto, relativo a un procedimento definito nelle forme del giudizioabbreviato, la Corte ha ribadito la distinzione tra le inutilizzabilità riconducibili allaviolazione di divieti probatori, cui fa riferimento l’art. 191, comma 1, cod. proc. pen.,suscettibili, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, di essere rilevateanche d’ufficio in ogni stato e grado del processo e, dunque, anche nell’ambito delgiudizio abbreviato, e le inutilizzabilità non riconducibili a tale categoria, assimilate dallastessa giurisprudenza alle nullità a regime intermedio (cfr. anche Sez. 5, n. 1586 del22/12/2009, Rv. 245818 – 01) o, comunque, alle nullità relative. Si tratta, infatti, diforme di invalidità in certa misura disponibili dalle parti e pertanto soggette ai limiti dideducibilità previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., dovendo essere eccepiteimmediatamente o non appena possibile.Tale distinzione, osserva la Corte, trova oggi espressa conferma nell’art. 438,comma 6-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 43, della legge 23 giugno2017, n. 103, secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato comporta sia la sanatoriadelle nullità diverse da quelle assolute, sia “la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvequelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio”.Lo stesso legislatore, dunque, pur mantenendo ferma la distinzione tra nullità einutilizzabilità, entrambe forme patologiche degli atti a contenuto probatorio ma collocatesu piani concettuali differenti (come chiarito da Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Rv.204644 – 01), distingue le inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divietoprobatorio, disciplinate dall’art. 191, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e rilevabili anched’ufficio in ogni stato e grado del processo, dalle ulteriori ipotesi di inutilizzabilità, checostituiscono una categoria residuale e che, proprio perché non assistite dal regime dirilevabilità officiosa, sono necessariamente soggette a precisi limiti di deducibilità. Altempo stesso, sia pure limitatamente al giudizio abbreviato, il legislatore ha assoggettatoa una disciplina sostanzialmente unitaria tali forme di patologia degli atti a contenutoprobatorio, prevedendone la rilevabilità soltanto con riferimento alle nullità assolute e alleinutilizzabilità derivanti dalla violazione di divieti probatori.“La natura fisiologica dell'inutilizzabilità in parola”, osserva infine la Corte nellarichiamata pronuncia n. 25189 del 27.6.2025, “è stata ribadita nella sentenza Sez. 5, n.22128 del 14/02/2019, Trapani, Rv. 276510 – 01, che, in tema di giudizio abbreviatoconseguente alla notifica del decreto di giudizio immediato, ha ritenuto manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 407, 438 e 458 cod. proc.pen., nella parte in cui non consentono all'imputato di eccepire l'inutilizzabilità degli attidi indagine compiuti oltre il termine delle indagini preliminari prima di richiedere il ritoalternativo o contestualmente alla richiesta, come è invece consentito all'imputato trattoa giudizio nelle forme ordinarie, il quale può sollevare tale eccezione nel contestodell'udienza preliminare”.Tanto premesso, occorre ora verificare se l’eccezione difensiva sia statatempestivamente dedotta da ciascuno dei ricorrenti che invocano la violazione dell’art.407, comma 3, cod. proc. pen.In particolare, trattandosi nel caso di specie di atti di indagine, quali leintercettazioni, al cui compimento la parte non aveva facoltà di assistere, occorreindividuare il momento processuale oltre il quale l’inutilizzabilità degli atti, oveeffettivamente sussistente, non è più deducibile, tenendo conto dei diversi segmentiprocedimentali nell’ambito dei quali la parte può farla valere “immediatamente” ovvero“non appena possibile”.Tale forma di inutilizzabilità, proprio perché non rilevabile d’ufficio ma soltanto sueccezione di parte, si atteggia a inutilizzabilità “relativa” o “disponibile”, assimilabile, sulpiano del regime processuale, alle nullità relative disciplinate dall’art. 181 cod. proc. pen.Essa è pertanto soggetta, analogamente alle nullità relative, alla disciplina dettatadall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui: “Quando la parte vi assiste lanullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non èpossibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro itermini previsti dagli articoli 180 e 181, commi 2, 3 e 4”.Lo stesso art. 182, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che “i termini per rilevareo eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza”, dovendosi individuare nella“parte” il soggetto gravato dell’onere di dedurre la nullità o l’inutilizzabilità, vale a dire ildifensore ovvero il pubblico ministero (cfr. Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv.263024 – 01).Ne consegue che, qualora la parte non abbia assistito al compimento dell’atto,l’inutilizzabilità “relativa” o “disponibile” riguardante atti eseguiti nella fase delle indaginipreliminari dopo la scadenza del termine massimo di durata delle stesse deve essereeccepita, in forza del richiamo operato dall’art. 182, comma 2, secondo periodo, cod.proc. pen. all’art. 181, comma 2, cod. proc. pen., a pena di decadenza, non appenapossibile e, comunque, non oltre la conclusione dell’udienza preliminare con l’adozionedel provvedimento che dispone il giudizio.Naturalmente, affinché possa ritenersi esigibile l’adempimento di tale onere entroil termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., ènecessario che la parte sia stata effettivamente posta nella condizione di conoscere,anche attraverso l’esercizio delle facoltà riconosciutele dall’ordinamento, gli elementi daiquali desumere l’esistenza della dedotta inutilizzabilità dell’atto al cui compimento nonaveva potuto assistere.In assenza di cause di invalidità o di inutilizzabilità che il giudice sia tenuto arilevare d’ufficio, grava infatti sulla parte interessata l’onere di individuare erappresentare tempestivamente al giudice procedente gli elementi processuali o fattualiidonei a integrare una causa di nullità o di inutilizzabilità non rilevabile officiosamente(per un’applicazione di tale principio nel giudizio di cassazione, cfr. Sez. U, n. 39061 del16/07/2009, Rv. 244328 – 01; Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, Rv. 260404 – 01).Ciò posto, nel caso in esame la Corte territoriale, investita dell’eccezione diinutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine massimo didurata delle indagini preliminari, l’ha rigettata, con specifico riferimento alle posizioni diGaldieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DeSimone [OSCURATO:PERSONA], rilevandone la tardività, in quanto proposta dai predetti appellanti soltantonel corso del giudizio dibattimentale innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e non già davanti alTribunale del riesame, nonostante tutti fossero stati sottoposti a misure cautelaripersonali per i fatti oggetto del presente procedimento (cfr. pp. 10-14 della sentenzaimpugnata).La Corte territoriale non ha invece assunto alcuna specifica statuizione conriguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NigroErnesto e [OSCURATO:PERSONA], anch’essi sottoposti a misure cautelari personali per i fattioggetto del presente procedimento, in forza di ordinanze che non risultano essere stateimpugnate mediante richiesta di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., puravendo i medesimi dedotto innanzi al giudice di secondo grado la medesima eccezione diinutilizzabilità.Orbene, la decisione di rigetto della Corte territoriale appare conforme a unconsolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, richiamato dal giudice diappello, secondo cui l'inutilizzabilità nel giudizio cautelare degli atti compiuti dopo lascadenza dei termini delle indagini è rilevabile esclusivamente su eccezione di parte, chedeve essere proposta immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella primaoccasione utile, individuabile non già nell'interrogatorio di garanzia, che assolve unafunzione meramente difensiva ed è preceduto dal solo deposito degli atti, bensì nelgiudizio di riesame, al quale è demandato l'esercizio pieno e dinamico delle prerogativedifensive e nel cui ambito è previsto anche il diritto al rilascio di copia degli atti depositatia sostegno della richiesta cautelare (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019,Rv. 277345 – 01; Sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, Rv. 256699 – 01).Tale orientamento, sebbene formatosi con riferimento all’inutilizzabilità degli attidi indagine compiuti oltre il termine massimo di durata delle indagini preliminari ai finidell’adozione di misure cautelari e, dunque, con riguardo a una patologia che la parte ètenuta a dedurre, a pena di decadenza, non oltre l’udienza innanzi al tribunale delriesame, può trovare applicazione anche all’eccezione di inutilizzabilità proposta ai finiprobatori e diretta, quindi, a contestare l’utilizzazione della prova acquisita mediante attidi indagine compiuti dopo la scadenza dei termini di durata massima delle indaginipreliminari.La sanzione processuale prevista dall’art. 407, comma 3, cod. proc. pen.configura, infatti, una generale inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre iltermine di durata delle indagini preliminari, senza distinguere in relazione alla faseprocessuale, cautelare o di merito, nella quale i risultati di tali atti siano destinati aessere utilizzati. Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che talesanzione trova applicazione, proprio in ragione della portata generale della disposizione,anche nel procedimento cautelare (cfr. Sez. 5, n. 37862 del 24/10/2006, Rv. 235210 –01).Se, dunque, per gli imputati sottoposti a misura cautelare personale il termineultimo entro il quale far valere l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo lascadenza dei termini massimi di durata delle indagini preliminari può essereragionevolmente individuato nell’udienza innanzi al tribunale del riesame, per gli imputatinon sottoposti a misura cautelare personale il medesimo limite deve essere individuatonell’udienza preliminare, con riferimento, ovviamente, agli atti compiuti dopo la scadenzadei suddetti termini ma prima di tali momenti processuali. Risulta tuttavia indispensabileverificare se la parte fosse concretamente nella condizione di sollevare tempestivamentela relativa eccezione.Si tratta di un profilo di particolare rilievo.Diversi ricorrenti hanno infatti sostenuto, anche nel corso della discussione orale,che soltanto nel giudizio dibattimentale celebrato innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] irispettivi difensori sarebbero stati posti nella condizione di eccepire l’inutilizzabilità inesame, poiché soltanto in quella sede avrebbero acquisito conoscenza dell’esattacronologia delle iscrizioni dei nominativi dei propri assistiti nel registro delle notizie direato, dalla quale decorrevano, per ciascuno di essi, i termini massimi di durata delleindagini preliminari ai sensi dell’art. 405 cod. proc. pen. Secondo tale prospettazionedifensiva, solo nel corso del giudizio di primo grado sarebbe stata resa disponibile ladocumentazione necessaria a ricostruire detta cronologia, sicché l’eccezione, propostaalla prima occasione utile nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dovrebbe ritenersitempestiva.L’assunto non può essere condiviso. Esso, infatti, oltre ad assumere caratteremeramente assertivo con riguardo al momento in cui i difensori sarebbero venuti per laprima volta a conoscenza della cronologia delle iscrizioni, non considera che gli stessiavrebbero potuto acquisire tali informazioni in un momento anteriore all’instaurazione deldibattimento.Come evidenziato nella già richiamata Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, Rv.277345 – 01, infatti, il S.I.C.P. ([OSCURATO:PERSONA] della Cognizione Penale) costituiscela banca dati contenente tutte le informazioni essenziali relative alla fase della cognizionedel processo penale e, in virtù delle circolari ministeriali emanate in materia, svolge unafunzione integralmente sostitutiva dei registri cartacei non più esistenti, sicché i relativiestratti risultano idonei a comprovare l’avvenuta iscrizione delle notizie di reato.Nulla impediva, pertanto, ai difensori degli imputati di attivarsi per acquisire ladocumentazione relativa alle iscrizioni concernenti i propri assistiti, trattandosi di unafacoltà espressamente riconosciuta dall’ordinamento.La giurisprudenza di legittimità ha in proposito chiarito che deve ritenersiammissibile la richiesta difensiva diretta a conoscere l’esatta cronologia delle iscrizionieffettuate a carico dell’indagato, al fine di far valere, in caso di successive iscrizioniconcernenti il medesimo fatto, l’inutilizzabilità degli atti a contenuto probatorio, esegnatamente delle intercettazioni, compiuti oltre la scadenza del termine di durata delleindagini preliminari.È stato, infatti, riconosciuto il pieno diritto dell’imputato di ottenere ladocumentazione relativa alle iscrizioni che lo riguardano, poiché soltanto attraverso laconoscenza del dies a quo dell’iscrizione è possibile individuare il termine finale delleindagini preliminari ed eccepire tempestivamente l’inutilizzabilità prevista dall’art. 407,comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sanzione processuale che inerisce agli atti e nonalle prove (cfr. Sez. 2, n. 17214 del 13/02/2020, Rv. 279409 – 01).Nel caso in esame, tuttavia, le parti non si sono avvalse tempestivamente di talefacoltà. Dalla lettura dei verbali, consentita in questa sede in ragione del dedotto error inprocedendo, emerge infatti che soltanto l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di NigroGiuseppina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti imputati che non avevano propostorichiesta di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., sollevò l’eccezione già nel corsodell’udienza preliminare, eccezione che il giudice procedente rigettò.Gli altri ricorrenti, invece, oltre a non avere tempestivamente dedotto la questionenelle sedi processuali sopra indicate, non hanno neppure dimostrato l’impossibilità diaccedere alla documentazione relativa alle iscrizioni a loro carico in epoca anteriore allacelebrazione del giudizio di primo grado.Ne consegue che i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui denuncianol’inutilizzabilità degli atti di indagine ai sensi dell’art. 407, comma 3, cod. proc. pen., nonpossono essere accolti, essendo stata la relativa eccezione proposta oltre il terminestabilito a pena di decadenza dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., individuabile, pergli imputati sottoposti a misura cautelare personale, nell’udienza innanzi al tribunale delriesame e, per quelli non sottoposti a misura cautelare personale, nell’udienzapreliminare.13.2. Appare in ogni caso opportuno, per completezza espositiva, evidenziareun’ulteriore lacuna dei ricorsi in precedenza indicati.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato le eccezioni degli imputati in punto diinutilizzabilità degli atti di indagine facendo applicazione del principio affermato da unapronuncia della Suprema Corte secondo cui la natura permanente del reato consente losvolgimento delle indagini preliminari per tutta la durata della permanenza.Si trattava di una fattispecie relativa ad associazione di tipo mafioso nella quale laCorte aveva rigettato l’eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni,asseritamente compiute dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 405 cod. proc.pen., sul rilievo che, al momento della loro esecuzione, il reato associativo era ancora incorso (cfr. Sez. 6, n. 38865 del 07/10/2008, Rv. 241751 – 01).Tale orientamento non ha tuttavia trovato seguito nella successiva elaborazionedella giurisprudenza di legittimità, nell’ambito della quale risulta ormai prevalente ildiverso principio secondo cui, qualora, dopo la scadenza del termine di durata delleindagini relativo a un reato permanente e delle eventuali proroghe, emergano ulteriorielementi idonei a dimostrare il perdurare della condotta criminosa, il pubblico ministerodeve procedere a una nuova iscrizione nei confronti dello stesso indagato, conconseguente piena utilizzabilità sia delle risultanze investigative acquisitesuccessivamente sia di quelle già raccolte prima della nuova iscrizione (cfr., ex plurimis,Sez. 5, n. 859 del 28/10/2025, Rv. 289026 – 01; Sez. 1, n. 44502 del 15/11/2024, Rv.287320 – 01; Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, Rv. 264191 – 01).Come evidenziato in motivazione dalla citata Sez. 5, n. 859 del 28/10/2025, Rv.289026 – 01, che ha ritenuto immune da censure una nuova iscrizione avente ad oggettoulteriori elementi indicativi della perdurante partecipazione dell’indagato alla medesimaassociazione di tipo mafioso, emersi dopo la scadenza del termine delle indaginipreliminari, “in presenza di elementi di fatto che consentano di attualizzare lacommissione del reato de quo, ovvero di attestarne la permanenza anche dopo lascadenza del termine di durata massima, il pubblico ministero potrà (e anzi dovrà)procedere a una nuova iscrizione, la quale consentirà la piena utilizzabilità non soltantodelle risultanze dell’attività investigativa compiuta dopo tale data, ma anche di quelleacquisite prima di quella iscrizione”.Nella medesima prospettiva, la Corte ha inoltre osservato che “è onere della parteche eccepisce l’inutilizzabilità degli atti processuali indicare, a pena di inammissibilità delricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne,altresì, l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da consentire diinferirne la decisività in riferimento al provvedimento impugnato”.Tale onere non risulta adempiuto dai ricorrenti.Essi, infatti, avrebbero dovuto dimostrare non soltanto che le iscrizioni intervenutenelle date dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 22.9.2016 e del 28.9.2017 fossero prive di autonomagiustificazione fattuale, ma anche che esse non fossero collegate all’emersione di nuovecircostanze idonee ad attestare la perdurante operatività del sodalizio e la persistentepartecipazione degli indagati allo stesso.In mancanza di tale dimostrazione, difetta il presupposto necessario per affermareche gli atti investigativi compiuti successivamente alle nuove iscrizioni siano stati eseguitiin violazione dei termini di durata delle indagini preliminari. Né i ricorrenti hannoindividuato con precisione gli specifici atti asseritamente inutilizzabili, chiarendo in qualemisura la loro eventuale espunzione avrebbe inciso sul complessivo quadro probatoriovalorizzato dai giudici di merito.Anche sotto tale ulteriore profilo, pertanto, l’eccezione di inutilizzabilità proposta aisensi dell’art. 407, comma 3, cod. proc. pen. non può trovare accoglimento.14. Infine, in relazione alle censure concernenti il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, formulate dalla maggior parte dei ricorrenti, il Collegioritiene di dare continuità ai principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimitàe costantemente ribaditi, secondo cui, ai fini del riconoscimento o dell'esclusione dellecircostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti,potendo limitarsi a valorizzare, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., l'elementoritenuto prevalente e idoneo a giustificare la concessione ovvero il diniego del beneficio.Ne consegue che anche un solo elemento attinente alla personalità del reo, ovveroalla gravità del fatto, alle modalità della condotta o all'intensità del dolo, può risultaresufficiente a fondare la relativa decisione (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n.28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244).In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermatoche il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamentegiustificato anche mediante il riferimento a un solo elemento ritenuto decisivo, qualel'esistenza di precedenti penali, la gravità dei fatti commessi, l'intensità del dolo o laparticolare capacità a delinquere manifestata dall'imputato (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n.24172 del 28/05/2013; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Rv. 256172; Sez. 5, n. 43952del 13/04/2017, Rv. 271269).Alla luce di tali principi, l'esame delle singole posizioni consentirà di verificare se lemotivazioni adottate dai giudici di merito per escludere il riconoscimento delle circostanzemanifestamente illogiche.15. Deve ora procedersi all’esame delle posizioni dei singoli imputati, i cui ricorsi sifondano, per ampia parte, su questioni e motivi comuni, già affrontati e risolti inprecedenza, ai quali si rinvierà ove non si rendano necessarie ulteriori specificazioni.16. Iniziando dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso proposto nel suointeresse va dichiarato inammissibile per due concorrenti ragioni.Da un lato, l’imputata ha articolato un motivo di ricorso in termini del tuttogenerici, in violazione della regola processuale prevista, con portata generale per ognimezzo di impugnazione e, dunque, anche per il ricorso per cassazione, dall’art. 581,comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che impone la specificità dei motivi di impugnazione.Invero, il ricorso non contiene alcuna specifica censura riferita alla sentenza impugnata,limitandosi a prospettare, in termini meramente assertivi, l’asserita possibilità di proporremotivi diversi da quelli rinunciati ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., senza tuttaviadedurre alcuno dei vizi che consentono l’impugnazione della decisione emessa all’esitodel concordato sui motivi di appello.Il ricorso, in particolare, non individua alcun errore della sentenza impugnata néarticola una censura riconducibile alle ipotesi tassativamente ammesse dall’ordinamentoin presenza di una decisione pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.,limitandosi ad affermazioni meramente assertive e prive di effettivo confronto con ilcontenuto del provvedimento impugnato.Alla violazione del requisito della specificità consegue, ai sensi degli artt. 581,comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione.Dall’altro, si tratta di un’imputata che ha definito la propria posizione in appello aisensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con la conseguenza che la relativa sentenza puòessere impugnata con ricorso per cassazione soltanto per motivi concernenti laformazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblicoministero sulla richiesta e l’eventuale difformità tra l’accordo intervenuto e il contenutodella decisione giudiziale, mentre risultano inammissibili le doglianze relative ai motivirinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi concernenti la determinazione della pena che non sisiano tradotti nell’illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628; Sez. 2, n.50062 del 16/11/2023, Rv. 285619).17. Va rigettato il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], essendosorretto da motivi in parte infondati e in parte inammissibili.Con particolare riferimento ai motivi di ricorso volti a contestare l’utilizzabilitàdelle intercettazioni effettuate dopo la scadenza del termine massimo di durata delleindagini preliminari (si tratta del primo motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] edel primo motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]), essi appaiono infondati, sulla base delleconsiderazioni già esposte nei paragrafi nei quali si è affrontato il tema, alla cui lettura sirimanda.In relazione alle censure con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel secondo motivo di ricorso,contesta la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dell’associazione a delinquere distampo camorristico di cui al capo 1), non può che ravvisarsene, anzitutto,l’inammissibilità, che traspare plasticamente già dalla stessa intitolazione del motivo, nelquale vengono denunciati, in forma cumulativa e promiscua, il travisamento del fatto,nonché la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione.Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in via generale sultema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione già sopra affrontato, risolvendosi ledoglianze in esame, peraltro formulate in termini del tutto generici, nella richiesta di unanon consentita rivalutazione delle risultanze processuali ed essendo, al contempo,estranee alla categoria dei vizi deducibili in presenza di una decisione di doppiaconforme.Si tratta, peraltro, di un motivo destituito di fondamento, avendo i giudici dimerito reso un’esauriente e corretta motivazione sulle ragioni che consentono diaffermare l’esistenza del “[OSCURATO:PERSONA]”, come già evidenziato nella parte dellapresente motivazione dedicata all’esame della struttura e dell’operatività del sodaliziomafioso contestato, alla cui lettura può integralmente rinviarsi.Identiche considerazioni valgono con riferimento alla contestazione concernente lasussistenza della circostanza aggravante dell’associazione armata.Sul punto, le doglianze articolate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con l’ottavo motivo e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivo sono inammissibili, in quanto versate in fatto, ecomunque manifestamente infondate.Come già osservato, i giudici di merito hanno reso sul punto una motivazioneesaustiva, evidenziando come l’associazione camorristica disponesse di un autonomo estabile patrimonio di armi, destinate a essere utilizzate per la perpetrazione dei reati-fine,in particolare delle estorsioni, nonché per affermare e consolidare il proprio predominiosul territorio, disponibilità, dunque, non circoscritta a soddisfare esigenze personali deisingoli detentori, ma funzionale alla realizzazione del programma criminosodell’associazione.Va, pertanto, fatto rinvio alle considerazioni già svolte sopra sul tema, anche conriferimento al criterio di imputazione soggettiva della circostanza aggravante, checorrettamente è stata ascritta al [OSCURATO:PERSONA], essendo egli perfettamente consapevole delladisponibilità di armi da parte del sodalizio di appartenenza, come emerge con assolutachiarezza da una serie di episodi che lo vedono direttamente coinvolto e dal giàevidenziato interesse manifestato all’acquisto di un numero rilevante di armi da fuoco(circa dieci-quindici pistole) da destinare al sodalizio mafioso di appartenenza (cfr. pp.43-44).In parte inammissibili per le ragioni già esposte e comunque infondati devonoritenersi i rilievi difensivi volti a contestare la ritenuta partecipazione del ricorrente al“[OSCURATO:PERSONA]” (secondo motivo di ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; terzomotivo di ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]).Anche in questo caso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia sin dal titolo, ripetutamente, untravisamento del fatto che, come si è già detto, non può trovare ingresso nel giudizio dilegittimità.In ogni caso la motivazione della Corte territoriale sfugge del tutto ai denunciativizi, che risultano manifestamente infondati.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, richiamati alpunto 9 della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, non è revocabile in dubbioche i giudici di merito abbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrente il ruolodi soggetto messosi stabilmente e consapevolmente a disposizione del sodaliziocamorristico di cui si discute, in una prospettiva non statica, ma dinamica, fornendo uncontributo di non poco momento al perseguimento dei fini illeciti della compaginecriminale e al rafforzamento del suo predominio sul territorio.Né assume rilievo decisivo la circostanza che l’originario avvicinamento del Nigroall’organizzazione sia stato determinato dalla volontà di estinguere il debito contratto neiconfronti del sodalizio. Ciò che rileva ai fini della configurabilità della partecipazioneassociativa non è, infatti, la causa occasionale che abbia determinato l’ingresso delsoggetto nell’orbita dell’associazione, bensì il successivo stabile inserimento nellastruttura criminale e la concreta messa a disposizione delle proprie energie in favoredella stessa. Sotto tale profilo, la Corte territoriale ha evidenziato una pluralità dicondotte che dimostrano come il [OSCURATO:PERSONA], ben lungi dal limitarsi a un apporto episodico ocontingente, abbia assunto un ruolo operativo nell’ambito delle attività estorsive delsodalizio, agendo secondo le direttive dei vertici dell’organizzazione e contribuendo allarealizzazione degli scopi dell’associazione.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentacomportamento concludente idoneo a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsolo la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchel’essere posto a conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa dellecosche della zona, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degliargomenti trattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597-02;Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Rv. 254915-01).Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, dell’esistenza di un rapporto di stabile e organicacompenetrazione del ricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale daimplicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, inesplicazione del quale l’interessato prendeva parte al fenomeno associativo, rimanendo adisposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.Del resto, come si ricorderà (cfr. punto 9.1 della presente motivazione), anchegrazie ai risultati dell’attività investigativa posta in essere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è statopossibile giungere all’affermazione della sussistenza del “[OSCURATO:PERSONA]”.Al riguardo vanno, in particolare, evidenziate le conversazioni nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] sisofferma specificamente sulla struttura e sull’operatività dell’associazione camorristica dicui si discute, in particolare: facendone risalire la genesi all’indebolimento, se non allavera e propria dissoluzione, dell’organizzazione mafiosa in precedenza egemone sulmedesimo territorio, il “clan [OSCURATO:PERSONA]”; individuando l’organigramma del “[OSCURATO:PERSONA] NuovoPartenio”, la struttura organizzativa prescelta per renderlo il più possibile immune daeventuali defezioni degli associati e le mire egemoniche sul territorio dell’Avellinese;spiegando le ragioni per cui il sodalizio aveva deciso di impegnarsi più intensamente nelsettore delle usure, oltre che in quello delle estorsioni, in quanto ritenuto meno rischiosoe più remunerativo del traffico di sostanze stupefacenti, circostanza confermata dairisultati investigativi che hanno consentito di ricondurre alla nuova organizzazionecamorristica l’attività usuraria avente il proprio centro nell’autorimessa “[OSCURATO:PERSONA]” divia Dalmazia, in [OSCURATO:PERSONA], come si vedrà meglio in seguito; individuando nel GaldieriPasquale, indicato dal [OSCURATO:PERSONA] come soggetto “formatosi” sotto l’egida del “clan [OSCURATO:PERSONA]”(come confermato dal vecchio capoclan [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazioneavuta in carcere con il figlio [OSCURATO:PERSONA], di cui si è già detto), uno dei vertici del nuovosodalizio, identificato proprio grazie ai particolari riferiti dal [OSCURATO:PERSONA] in alcune conversazioniintercettate e puntualmente riscontrati dagli organi investigativi; evidenziando il rapportocostante intrattenuto con il [OSCURATO:PERSONA] e con il cugino di quest’ultimo, “[OSCURATO:PERSONA]”, ossiaValente [OSCURATO:PERSONA], al punto da incontrarsi personalmente con entrambi in un luogo sicuro,collocato tra le montagne e difficilmente raggiungibile, anche nel periodo in cui sia ilGaldieri sia il [OSCURATO:PERSONA] erano sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale (cfr., in particolare, p. 30 della sentenza di appello); attribuendo, infine, a séstesso il ruolo di referente del sodalizio camorristico nel settore delle estorsioni nella zonadell’[OSCURATO:PERSONA], assegnatogli dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], avendo accettato di entrarea far parte dell’organizzazione e di porsi stabilmente a sua disposizione, cessando così diversare al gruppo criminale, da lui significativamente definito in una conversazione “quellidi [OSCURATO:PERSONA]”, la somma di euro 2.000 mensili dovuta in restituzione di un pregresso debitocontratto con il clan camorristico. Si tratta di una circostanza non contestata dai difensorinella sua materialità, ma soltanto oggetto di una diversa e inammissibile lettura giuridica,incompatibile con il complessivo quadro probatorio valorizzato dai giudici di merito.Si pensi ancora all’importante conversazione n. 10926 del 17 luglio 2015,intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], pregiudicato di [OSCURATO:PERSONA], nella quale il [OSCURATO:PERSONA], nelsottolineare come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicati con i loro nomi dibattesimo, avessero ormai assunto il controllo di [OSCURATO:PERSONA] attraverso la loroorganizzazione criminale, indicava con precisione la percentuale delle tangenti impostedall’associazione camorristica alle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici operanti sulterritorio.Viene, inoltre, in rilievo la riunione, emersa dalle conversazioni oggetto dicaptazione, svoltasi il 6 ottobre 2015 presso il caseificio del [OSCURATO:PERSONA], alla presenza dellostesso ricorrente, della sorella [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di Moscarielloquale, come evidenziato dal giudice di secondo grado, veniva intimato a Moscariellorischi connessi a un atteggiamento di contrapposizione all’organizzazione facente capo aGaldieri [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva già deciso di farlo gambizzare qualora non si fossepiegato alle esigenze del clan.[OSCURATO:PERSONA] in questa prospettiva, di notevole interesse è l’ulteriore episodiosottolineato dalla Corte territoriale (oggetto di contestazione nel capo 27) dell’esplosionedi un colpo di arma da fuoco, su mandato del [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzodell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA], soggetto ritenuto dagli investigatori vicino agliambienti criminali di [OSCURATO:PERSONA], “per indurlo a tirarsi indietro da qualsiasiiniziativa personale”, che non godesse dell’approvazione del sodalizio camorristico (cfr.pp. 39-43).In parte inammissibili, perché versati in fatto, e comunque infondati devonoritenersi i rilievi difensivi articolati con riferimento a tale specifico episodio.Invero, dalle conversazioni intercettate intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e ilVolpe [OSCURATO:PERSONA], nonché dal servizio di osservazione sul campo approntato dagli agentioperanti, è emerso con assoluta chiarezza che i tre uomini, nella notte del 17.12.2015,erano giunti a bordo dell’autovettura del [OSCURATO:PERSONA] nel luogo dove era parcheggiatal’automobile di [OSCURATO:PERSONA], soprannominato “Camminatore”, verso la cuiportiera il [OSCURATO:PERSONA], dopo essere sceso dal veicolo del ricorrente, aveva esploso un colpodi pistola, facendo poi immediato rientro all’interno dell’autovettura, che si eraallontanata in direzione del caseificio del [OSCURATO:PERSONA], dove i tre uomini erano successivamentegiunti dopo avere occultato l’arma nella vegetazione presente nella zona.Giova evidenziare che, come rilevato dalla Corte territoriale, l’azione, dall’indubbiavalenza intimidatoria, era stata accuratamente preparata, essendo stata preceduta da unsopralluogo effettuato dai tre imputati al fine di individuare il luogo in cui la vittima erasolita parcheggiare il proprio veicolo e di nascondere tra la vegetazione la pistola chesarebbe stata successivamente recuperata e materialmente utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] nellanotte del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La natura camorristica dell’attentato emerge con assoluta chiarezza, comesottolineato dalla Corte territoriale con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica,da una conversazione oggetto di captazione intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA],dunque prima dell’esecuzione dell’attentato, ma subito dopo un sopralluogo effettuato daitre uomini presso l’abitazione del “Camminatore”, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA]“esplicitava all’amico il movente dell’azione intimidatoria, ossia quello di far desistereErnesto Dello [OSCURATO:PERSONA] dal compiere azioni delittuose in autonomia, come peraltro riferitoglida “Carletto” (ossia [OSCURATO:PERSONA]) e menzionava anche il “compare” come il soggettodal quale aveva ricevuto l’esplicito mandato “a fare il servizio al camminatore””.Inoltre, a riprova del diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicendamilita, come rilevato dalla Corte di appello con argomentazione immune da vizi logici, ilcontenuto della conversazione intercettata n. 14588 del 24.11.2015, da cui si evince che“[OSCURATO:PERSONA] si recava presso l’autorimessa del Dello [OSCURATO:PERSONA] e qui gli rappresentava ledifficoltà dell’impresa a causa del fatto che la vittima parcheggiava l’auto in un’areachiusa e stretta che rendeva difficoltoso, una volta entrati con l’auto, girare per uscirefuori; il Dello [OSCURATO:PERSONA] suggeriva al [OSCURATO:PERSONA] di entrare nell’area in retromarcia (“Embè scusa ese entri direttamente tu a culo indietro e poi te ne vai?”)” (cfr. p. 42 della sentenza disecondo grado).Del tutto logicamente il giudice di appello ha individuato nel “compare” il GaldieriPasquale, sia perché con tale termine il [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento in più conversazioni aquest’ultimo, sia perché, una volta chiariti lo scopo dell’azione intimidatoria el’inserimento della stessa nella strategia di controllo del territorio perseguitadall’organizzazione mafiosa, non appare né manifestamente illogico né contraddittorioidentificare nel “compare” uno dei vertici del sodalizio, dotato del potere di impartiredirettive operative e di commissionare analoghe azioni intimidatorie, quale appunto ilGaldieri [OSCURATO:PERSONA], capo indiscusso, come si vedrà nel prosieguo esaminando i ricorsiproposti nel suo interesse, del “[OSCURATO:PERSONA]”.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come non vi sia prova di un realedanneggiamento dell’autovettura appartenente al [OSCURATO:PERSONA], rilevando, inoltre,da un lato, che la mera riferibilità del delitto a soggetti ritenuti appartenenti a unaconsorteria mafiosa non sarebbe di per sé sufficiente a integrare anche le circostanzeaggravanti contestate, dovendosi invece accertare la specifica finalità perseguita daiconcorrenti; dall’altro, che, ai fini della configurabilità del c.d. metodo mafioso, la ritenutaappartenenza della persona offesa a contesti criminali imporrebbe un oneremotivazionale particolarmente rigoroso in ordine alla concreta capacità intimidatoriadell’azione.Si tratta, tuttavia, di rilievi inammissibili, perché generici e nuovi, risultando, comeemerge dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, prospettati in tali termini per laprima volta con il ricorso per cassazione.Con riferimento alle circostanze aggravanti a effetto speciale ritenute in sentenza,va ricordato che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,ricorre la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1cod. pen. quando l’azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità adun’associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione diassoggettamento quale riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare leistanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso piuttosto che quelle di un comunedelinquente (cfr. Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027; Sez. 2, n. 39424 del09/09/2019, Rv. 277222).Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici, haevidenziato come l’azione intimidatoria fosse stata deliberata ed eseguita proprio perriaffermare il controllo esercitato dal “[OSCURATO:PERSONA]” sul territorio e per impedireche soggetti operanti in ambienti criminali contigui svolgessero iniziative autonome nonpreventivamente autorizzate dall’organizzazione, così evocando in modo inequivoco laforza intimidatrice derivante dall’appartenenza al sodalizio mafioso.Inoltre, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, unavolta accertato l’utilizzo del metodo mafioso, l’aggravante, avente natura oggettiva, siapplica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le condotte di intimidazione e minacciasiano state materialmente poste in essere soltanto da alcuni di essi (cfr. Sez. 2, n. 32564del 12/04/2023, Rv. 285018-02; Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Rv. 211178-01).Allo stesso tempo la giurisprudenza di legittimità appare attestata, nelle sue piùrecenti elaborazioni, sul condivisibile principio secondo cui, ai fini della configurabilitàdell’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la finalitàperseguita dall’autore del reato deve essere oggetto di rigorosa verifica probatoria,dovendo risultare sia che il delitto sia stato commesso al fine specifico di favorire l’attivitàdell’associazione mafiosa, sia che l’agente fosse consapevole dell’ausilio prestato alsodalizio (cfr. Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Rv. 284199).Si tratta dell’approdo di un consolidato percorso interpretativo che, valorizzando lanatura soggettiva della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, previstadapprima dall’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, ha chiarito come la stessa richieda il dolospecifico di favorire l’organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presupponenecessariamente l’intento di consolidarne o rafforzarne la struttura, essendo sufficientel’agevolazione di qualsiasi attività riconducibile al sodalizio, anche non direttamentecollegata alla conservazione o al perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall’art.416-bis cod. pen. (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Rv. 274615; Sez.1, n. 52505 del 20/12/2017, Rv. 276150).Orbene, la motivazione della Corte territoriale sul punto appare del tutto conformeai richiamati principi, in quanto l’attività intimidatoria realizzata nei confronti del DelloRusso, da un lato, per le modalità della sua esecuzione e per l’assenza di qualsivogliaplausibile giustificazione, era oggettivamente idonea a evocare nella vittima la percezionedi trovarsi di fronte non già all’iniziativa di un comune delinquente, bensì all’azione diun’organizzazione mafiosa in grado di esercitare un penetrante controllo del territorio e dioperare al suo interno con assoluta padronanza; dall’altro, era chiaramente finalizzata,come rivelato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione con il [OSCURATO:PERSONA] in precedenzarichiamata, della cui portata egli dimostra di avere piena consapevolezza, ad affermare erafforzare il predominio del “[OSCURATO:PERSONA]” nel contesto criminale dell’Avellinese.Le indicate risultanze investigative rendono del tutto privi di pregio i rilievi difensivi voltia contestare l’affermazione di responsabilità dell’imputato per i fatti di cui al capo 27),che risulta dimostrata sulla base dei comuni principi in materia di concorso di persone nelreato, avendo il [OSCURATO:PERSONA] fornito un contributo consapevole, volontario e causalmenterilevante sia al danneggiamento dell’autovettura del Dello [OSCURATO:PERSONA] sia alla detenzione e alporto in luogo pubblico dell’arma utilizzata per l’azione intimidatoria, condotte entrambefunzionali all’affermazione della supremazia dell’associazione camorristica sul territorio.Occorre ora soffermarsi sugli episodi estorsivi contestati al [OSCURATO:PERSONA] nei capi 24) e25), ulteriormente rivelatori, in quanto reati-scopo, della partecipazione del ricorrente alsodalizio camorristico in esame.Si tratta dell’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolaridella ditta “Motedil 2000”, addebitata al [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], aNigro [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] (capo 24), nonché del tentativodi estorsione in danno dei responsabili della ditta “[OSCURATO:SOCIETA].”, addebitato al [OSCURATO:PERSONA], aGaldieri [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], aRosania [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] (capo 25).Tali episodi sono stati analiticamente esaminati dalla Corte territoriale attraversouna motivazione articolata e immune dai denunciati vizi.In parte inammissibili, perché versati in fatto, e comunque infondati devonopertanto ritenersi i rilievi difensivi articolati al riguardo.In entrambi i casi, il contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione delle contestatecondotte estorsive nell’interesse del sodalizio camorristico di appartenenza risultaampiamente dimostrato dalla razionale e meditata valutazione delle risultanzeprocessuali operata dal giudice di secondo grado, costituite in larga misura dal contenutodelle conversazioni oggetto di captazione.Nel primo episodio, al [OSCURATO:PERSONA] si deve, in particolare, l’individuazione della ditta dasottoporre all’azione estorsiva, resasi aggiudicataria di un appalto per l’esecuzione dilavori il cui importo era perfettamente noto al ricorrente, a dimostrazione dellaparticolare attenzione con cui era stata selezionata la vittima del reato.[OSCURATO:PERSONA] seguiva, inoltre, l’intera evoluzione dell’iniziativa estorsiva, persinodurante il periodo in cui era sottoposto a misura restrittiva, sino al momento in cui risultaprovato che i [OSCURATO:PERSONA] avevano ceduto alla richiesta formulata nei loro confronti, come lostesso ricorrente si premurava di riferire a [OSCURATO:PERSONA] nel corso dellaconversazione n. 2003 del 6.4.2015, elemento che, contrariamente a quanto sostenutodalla difesa, consente di affermare l’intervenuta consumazione del delitto di estorsione.Per avvicinare i [OSCURATO:PERSONA] e indirizzarli verso il soggetto che avrebbesuccessivamente “formalizzato” la richiesta estorsiva, ossia [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] siavvaleva della collaborazione della sorella [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e diPalatano [OSCURATO:PERSONA], dipendente della “Motedil 2000”, mantenendosi al contempo in costantecontatto, per il tramite della stessa [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], al qualeriferiva regolarmente l’andamento dell’operazione.In tale contesto assumono particolare rilievo due conversazioni intercettate inmomenti diversi, nel corso delle quali il ricorrente rivelava ai propri interlocutori([OSCURATO:PERSONA] nella conversazione n. 3543 del 17.7.2015 e la moglie nellaconversazione n. 11339 del 4.8.2014) l’importo complessivo della richiesta estorsiva, paria euro 40.000, precisando che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] si erano impegnati a corrisponderlaall’atto della liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori e che la metà della sommaera destinata ad “[OSCURATO:PERSONA]”, vale a dire al sodalizio mafioso in parola, mentre Dello Russogli aveva assicurato che, una volta consegnato il denaro, sarebbe stato definitivamenteestinto il debito che egli ancora vantava nei confronti dell’organizzazione in conseguenzadi un precedente prestito ricevuto.Dalla conversazione intercorsa con il [OSCURATO:PERSONA] emergeva, inoltre, che il Nigroaveva incendiato un escavatore della “Motedil 2000” per indurre i fratelli [OSCURATO:PERSONA] arispettare l’impegno assunto, circostanza contestata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ilquarto motivo di ricorso, attraverso una diversa lettura del contenuto della relativacaptazione.Del resto, anche ove si volesse prescindere da tale elemento probatorio, laposizione del [OSCURATO:PERSONA] resterebbe comunque quella del soggetto che ha ideato, promosso ecostantemente seguito l’operazione estorsiva, riferendone gli sviluppi a [OSCURATO:PERSONA] confidando nel buon esito della stessa per conseguire l’estinzione del debito contrattocon l’associazione mafiosa, circostanze con le quali il difensore non si confrontaadeguatamente, omettendo di misurarsi con le conversazioni da ultimo richiamate.Il secondo episodio assume un valore paradigmatico delle modalità operative delsodalizio mafioso e del pieno inserimento del [OSCURATO:PERSONA] al suo interno, come emerge conparticolare evidenza dal contenuto della conversazione n. 15359 del 20.12.2015intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale, come evidenziatodalla Corte territoriale, “il primo riferiva al [OSCURATO:PERSONA] che si doveva avanzare unarichiesta diretta ai [OSCURATO:SOCIETA] dicendo loro “a Montella ci sta la camorra” e non limitarsi afare un’azione intimidatoria come mettere una tanica di benzina vicino a qualche mezzo”(cfr. pp. 31-32), modalità quest’ultima che, all’evidenza, costituiva uno degli strumenti dipressione abitualmente utilizzati dal sodalizio nei confronti delle imprese impegnatenell’esecuzione di lavori sul territorio.Le numerose conversazioni intercettate hanno infatti posto in luce un collaudatomodus operandi. Come nell’episodio precedente, anche in questo caso era il [OSCURATO:PERSONA] aindividuare la ditta da sottoporre all’azione estorsiva nella “[OSCURATO:SOCIETA].” di Potenza,aggiudicataria di un appalto del valore di circa otto milioni di euro per la realizzazione diun nuovo depuratore nel comune di Montella e della relativa rete fognaria, lavori in parteaffidati in subappalto alla ditta “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA]. L’iniziativa criminosa veniva poiportata avanti dal [OSCURATO:PERSONA] sotto la supervisione di [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrenteincontrava ripetutamente sia presso l’autorimessa gestita dal coimputato in [OSCURATO:PERSONA],dove veniva periodicamente convocato, per il tramite della sorella [OSCURATO:PERSONA], sia pressoil proprio caseificio, tenendolo costantemente informato dell’andamento dell’operazione ericevendone le indicazioni necessarie.In esecuzione del programma criminoso, il [OSCURATO:PERSONA] si poneva quindi alla ricerca deimezzi meccanici utilizzati dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e diVolpe [OSCURATO:PERSONA], al quale rivelava, nel corso della conversazione ambientale n. 12012 del25.8.2015, che, con riferimento a un’altra impresa aggiudicataria di lavori per un importodi un milione di euro, era già stato raggiunto un accordo per il pagamento di unatangente pari al tre per cento del valore dell’appalto.[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della collaborazione della sorella, di [OSCURATO:PERSONA], diVolpe [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], si metteva alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA],pregiudicato della zona e autore dell’incendio di una macchina operatrice semovente diproprietà della ditta “F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” denunciato ai Carabinieri di Montella, allo scopo diconvocarlo presso il proprio caseificio per un chiarimento, incontro al quale il 5.2.2016partecipava anche [OSCURATO:PERSONA].Ancora, il [OSCURATO:PERSONA], dopo avere incaricato [OSCURATO:PERSONA] di far pervenire aidestinatari la richiesta estorsiva, rimasta tuttavia senza esito, riferiva a [OSCURATO:PERSONA] avrebbe personalmente provveduto a intimidire la vittima, passando direttamenteall’azione. In tale contesto egli, inizialmente in collaborazione con [OSCURATO:PERSONA],colpiva per errore un mezzo appartenente non alla “[OSCURATO:SOCIETA].”, ma alla dittasubappaltatrice; successivamente, informato dell’errore da [OSCURATO:PERSONA],avvalendosi della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla fase diindividuazione dei mezzi sino all’esecuzione materiale delle condotte, poneva in essere, indue diverse occasioni, atti di danneggiamento dall’inequivocabile portata intimidatoria aidanni di due escavatori appartenenti alla “[OSCURATO:SOCIETA].” e impiegati nel cantiere diMontella. In un caso il mezzo veniva cosparso di benzina; nell’altro veniva infranto ilvetro dell’escavatore e collocata al suo interno una tanica di carburante, secondo leistruzioni ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] e da questi trasmesse al [OSCURATO:PERSONA] affinché vi si attenesse.Particolarmente significativa appare, infine, la conversazione n. 5631 del 22.7.2016, nelcorso della quale il [OSCURATO:PERSONA] rivelava a [OSCURATO:PERSONA] che gli era stata promessa lasomma di euro 10.000, evidentemente dai vertici del sodalizio, unici titolari del relativopotere decisionale, quale quota da prelevarsi dall’importo complessivo della tangente chesarebbe stata corrisposta dai responsabili della “[OSCURATO:SOCIETA].”.A fronte di tale articolato apparato motivazionale, le censure proposte dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] con il sesto motivo di ricorso e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] si rivelanoinammissibili, in quanto generiche, versate in fatto e sostanzialmente dirette a sollecitareuna diversa lettura del compendio probatorio.Nessun dubbio sussiste, infine, in ordine alla configurabilità della circostanza aggravantedi cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in entrambe le forme contestate con riferimento aisuddetti episodi estorsivi, risultando infondati i motivi di ricorso articolati sul punto daidifensori dell’imputato.Alla luce dei principi in precedenza indicati esaminando l’intimidazione posta inessere in danno di [OSCURATO:PERSONA], va rilevato, infatti, che la motivazione della [OSCURATO:PERSONA] sul punto appare ad essi del tutto conforme, in quanto l’attività diintimidazione realizzata nei confronti delle ditte destinatarie delle pretese estorsive, daun lato, era per sua natura tale da evocare nelle vittime di trovarsi di fronte a istanzeprevaricatrici non di un criminale comune, ma di un gruppo criminale mafioso, in grado diesercitare un controllo stringente del territorio, dove era in grado di muoversi conassoluta padronanza, danneggiando e incendiando i mezzi utilizzati nei cantieri; dall’altro,era chiaramente finalizzata, come rivelato dal [OSCURATO:PERSONA] in numerose conversazioni,dimostrando in tal modo di esserne pienamente consapevole, ad affermare il predominiodel “[OSCURATO:PERSONA]” (la “camorra” di cui egli parla nella citata conversazione n.15359 del 20.12.2015 con il [OSCURATO:PERSONA]) nella realtà criminale dell’Avellinese,con particolare riferimento allo specifico settore delle estorsioni.Va rigettato, perché infondato, il motivo di ricorso volto a contestare lasussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite in relazione alla tentataestorsione di cui al capo 25.Come affermato, infatti, da una recente e condivisibile decisione di questa Corte,nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, lasimultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare l'aggravantedelle più persone riunite, dev'essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cuiviene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano lapersona offesa, esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggettiappartenenti al gruppo criminale (cfr. Sez. 2, n. 29363 del 08/05/2025, Rv. 288382 –01).Orbene, nel caso in esame, proprio le modalità con cui è stata effettuata larichiesta estorsiva, che era stata inoltrata da [OSCURATO:PERSONA], su incarico del [OSCURATO:PERSONA] (cfr.pp. 31-32), e dal [OSCURATO:PERSONA], attraverso il [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 34), venendoaccompagnata da reiterati e invasivi atti di intimidazione, erano tali da esplicitare neiconfronti dei proprietari della “[OSCURATO:SOCIETA].” la natura collettiva della suddetta richiesta,in quanto proveniente da un gruppo criminale organizzato, risultando irrilevante lamancata presentazione di denunce da parte dei [OSCURATO:SOCIETA], che anzi conferma il diffusoclima di omertà di cui il “clan” camorristico si avvantaggiava.Trattandosi, peraltro, di circostanza aggravante di natura oggettiva, in quantoconcernente le modalità dell'azione, essa si comunica ai correi non presenti nel luogo diconsumazione del reato, se, come il [OSCURATO:PERSONA], siano stati consapevoli che il reato stessosarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpatale circostanza (cfr. Sez. 2, n. 46221 del 08/11/2023, Rv. 285443 – 01).Quanto detto sino a questo punto fa chiaramente emergere l’inconsistenza dellatesi difensiva, secondo cui, a tutto voler concedere, sarebbe configurabile un’ipotesi diconcorso esterno del [OSCURATO:PERSONA] nell’associazione camorristica di cui si discute, caldeggiata, inparticolare, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].La circostanza che, secondo la ricostruzione operata dalla Corte di appello, il Nigrosia entrato nel “[OSCURATO:PERSONA]” allo scopo di estinguere il debito contratto inprecedenza con il sodalizio, non fa venir meno il suo ruolo di partecipe a pieno titolo delsuddetto sodalizio mafioso e non di semplice “imprenditore colluso”.Come affermato, infatti, dall’orientamento prevalente nella giurisprudenza dilegittimità, integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condottadell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa delsodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistentinell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazionerisorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nelcaso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione delsodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sulterritorio di riferimento (cfr. ex plurimis, Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Rv. 276474 –01; Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Rv. 282455 – 01), che è esattamente la condottaposta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha volutamente messo completamente a disposizionedel “[OSCURATO:PERSONA]” la sua persona e il suo caseificio, che ha funzionato anchecome base operativa per le attività estorsive, nella prospettiva dinamica in precedenzaindicata, consentendo al sodalizio di rafforzare il suo predominio nel territoriodell’Avellinese, nella piena consapevolezza di quali fossero le finalità perseguite dal “ClanNuovo [OSCURATO:PERSONA]”, della sua organizzazione sul territorio e dell’identità dei suoi principalicomponenti.Quanto al reato di cui al capo 26., avente a oggetto la detenzione di un’arma dasparo, la Corte territoriale ha affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e della sorella NigroGiuseppina, sulla base di un percorso argomentativo non manifestamente illogico nécontraddittorio, che valorizza il contenuto della conversazione n. 8273 del 6.10.2015, incui la [OSCURATO:PERSONA], parlando con il compagno [OSCURATO:PERSONA], gli aveva rivelato “di averspostato l’arma del fratello mettendola “nel pozzetto” collocato fuori dall’abitazione, luogoritenuto più sicuro perché difficilmente oggetto di controllo in caso di perquisizione”,seguita qualche giorno dopo (il 13.10.2015) da altra conversazione nella quale il [OSCURATO:PERSONA],preoccupato della presenza delle forze dell’ordine nella zona, aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] seavesse detto al fratello di spostare la pistola dal luogo dove era stata occultata.Che si tratti di una pistola di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità non apparerevocabile in dubbio, in quanto la Corte territoriale, seguendo un percorso argomentativodotato di intrinseca coerenza logica, ha collegato tali conversazioni a quelle ad esseimmediatamente successive dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 9.10.2015 e del 16.10.2015, dalle qualisi evince con assoluta chiarezza come il [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità di una pistola, chenon solo deteneva, ma che aveva anche portato in luogo pubblico in almeno dueoccasioni: quando si era recato nella zona di Laceno e quando l’aveva mostrata al DelloRusso [OSCURATO:PERSONA], in occasione di un incontro nel corso del quale quest’ultimo aveva mostrato,a sua volta, la pistola da lui detenuta al [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pp. 43-44).Risulta, dunque, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, più cheadeguatamente dimostrata la detenzione e il porto illegali di un’arma da fuoco da partedei fratelli [OSCURATO:PERSONA], ciascuno dei quali era in grado di esercitare su di essa un’autonomasignoria, non trovando riscontro alcuno la tesi difensiva di un preteso assorbimento dellacondotta di detenzione in quella di porto illegale, che, peraltro, dall’incontestata sintesidei motivi di appello operata dalla Corte territoriale appare come motivo inammissibile,perché dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione.Senza tacere che le conversazioni intercettate hanno anche evidenziato come sindal 17.7.2015 il [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità di una pistola di cui aveva indicato anche lamarca (una “Arrow americana”) e, come si è detto, il suo interesse ad acquistare unnumero rilevante di armi da fuoco (circa 10-15 pistole) da destinare al sodalizio mafiosodi appartenenza (cfr. pp. 43-44).La destinazione dell’arma di cui si discute alle esigenze dell’organizzazionemafiosa, che, sulla base dell’incontestata sintesi dei motivi di appello, non ha formatooggetto di specifica doglianza dinanzi alla Corte territoriale, è stata da quest’ultimadesunta attraverso un percorso argomentativo ancora una volta dotato di intrinsecacoerenza logica, fondato non solo sul timore manifestato dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] di unpossibile sequestro da parte delle forze dell’ordine, ma anche sulla circostanza che ilricorrente, nella conversazione n. 10246 del 9.10.2015, aveva riferito al sodale DeSimone [OSCURATO:PERSONA] di avere preso una pistola, che, come si evince dalla conversazione n.34588 del 16.10.2015, aveva mostrato qualche giorno dopo a [OSCURATO:PERSONA],dimostrando in tal modo ai consociati di essere in grado di porre al servizio del sodalizioun’arma da fuoco.Anche sotto tale profilo, pertanto, i rilievi difensivi risultano infondati, oltre cheinammissibili.Manifestamente infondati sono, infine, i rilievi articolati in relazione alla dosimetriadella pena, che si risolvono in doglianze volte a sollecitare un’inammissibile rivalutazionedell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. pp. 213-214) ha fondato la propria decisione in ordinealla determinazione della pena, ivi compresi gli aumenti applicati a titolo dicontinuazione, sull’intensità del dolo, sulla gravità dei fatti, valutata anche in relazione alcontesto criminale nel quale gli stessi si sono sviluppati, nonché sull’assenza diqualsivoglia segno di resipiscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA], elementi che sono staticoerentemente valorizzati anche ai fini del mancato riconoscimento delle circostanzemotivazione, alla cui lettura si rimanda.18. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per iltentativo di estorsione aggravata di cui al capo 25., non può essere accolto, essendosorretto da motivi, in parte inammissibili perché versati in fatto, in parte infondati.Nel richiamare i motivi di ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], indicati nellaparte generale della presente motivazione, si osserva che la vicenda contestata nel capo25. è già stata trattata in sede di esame della posizione del [OSCURATO:PERSONA], alla cui letturasi rimanda per quel che riguarda la ricostruzione del contestato tentativo di estorsione indanno dei responsabili della società [OSCURATO:SOCIETA], il pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in unadelle fasi in cui si è articolato il suddetto tentativo e la sussistenza sia della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nelle forme dell’agevolazione mafiosa e delmetodo mafioso, sia di quella delle più persone riunite, ascrivibili anche al [OSCURATO:PERSONA].Da un lato, infatti, egli era perfettamente consapevole che la richiesta estorsivaproveniva dal “[OSCURATO:PERSONA]”, sicché essa era destinata ad agevolare l’attività delsodalizio mafioso e a rafforzarne la presa sul territorio (si veda la già richiamataconversazione n. 15359 del 20.12.2015 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente); dall’altro, lacircostanza aggravante del metodo mafioso, avendo natura oggettiva, in quantoconcernente le modalità dell’azione, si comunica a tutti i concorrenti nel reato.Analoga conclusione deve essere raggiunta con riguardo alla circostanzaaggravante delle più persone riunite, che, come già osservato, si estende anche aiconcorrenti non presenti nel luogo di consumazione del reato, qualora, come nel caso delMoscariello, essi siano stati consapevoli che il reato sarebbe stato commesso da piùpersone riunite ovvero abbiano ignorato per colpa tale circostanza (cfr. Sez. 2, n. 46221del 08/11/2023, Rv. 285443 – 01).L’imputato, invero, aveva partecipato direttamente all’azione estorsiva posta inessere ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA], fornendo un contributo di non poco momento alNigro, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello morale, coadiuvandolo non solonell’individuazione dei mezzi meccanici da colpire per intimidire i destinatari dellarichiesta estorsiva, ma anche, come si è visto, nella ricerca del [OSCURATO:PERSONA], sospettato diavere autonomamente incendiato un mezzo meccanico della società subappaltatrice“[OSCURATO:PERSONA]”.In tale contesto, i due imputati avevano per errore appiccato il fuoco a un mezzomeccanico appartenente non già alla società [OSCURATO:SOCIETA], bensì alla predetta societàsubappaltatrice, come subito riferito dal Dello [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] dopo averlo convocatopresso di sé. Quest’ultimo, come emerge dalla conversazione intercettata n. 47684,aveva immediatamente informato il [OSCURATO:PERSONA] dell’accaduto, utilizzando espressionitalmente inequivocabili da escludere qualsiasi dubbio in ordine alla partecipazione dientrambi all’azione intimidatoria originariamente destinata a un diverso obiettivo: «ilNigro riferiva al correo “là abbiamo sbagliato... eh, non era il suo... è uno solo... dice chec’era pure scritto il nome”» (cfr. p. 33 della sentenza di appello).A fugare ogni dubbio circa la piena consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dellanatura mafiosa della condotta illecita alla quale aveva volontariamente concorso, vainoltre ricordato che fu lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a rappresentargli, nel corso di una conversazioneintercettata, la necessità che l’azione estorsiva ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA] fosserealizzata con modalità tali da rendere chiaramente percepibile ai destinatari che larichiesta proveniva dalla “camorra” e dunque da un gruppo criminale organizzato, nonessendo sufficiente, secondo il [OSCURATO:PERSONA], la mera realizzazione di atti intimidatori nei cantieri.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, partecipò alla più volte richiamata riunione tenutasi presso ilcaseificio del [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale vennero ridimensionate le pretese delMoscariello [OSCURATO:PERSONA].Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], infine, nel corso della conversazione intercettata n. 5631 del22.7.2016, informò il [OSCURATO:PERSONA] che l’esito positivo dell’estorsione ai danni dei Bulfarogli avrebbe consentito di ridurre la propria esposizione debitoria nei confronti del sodaliziocamorristico, circostanza che costituisce ulteriore conferma della piena consapevolezzadell’imputato sia della natura mafiosa dell’azione delittuosa sia della provenienza dellarichiesta estorsiva da un’organizzazione criminale composta da più persone.L’errore commesso dal [OSCURATO:PERSONA] non esclude la sua responsabilità per iltentativo di estorsione di cui al capo 25., poiché, come correttamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] con motivazione pienamente condivisibile, depone in tal senso «oltre che ildisposto di cui all’art. 82 cod. pen. (su cui si è ampiamente soffermato il Tribunale), lacircostanza che proprio da tale errore prendeva avvio un rapporto diretto tra Dello RussoCarlo e [OSCURATO:PERSONA], soggetto vicino alla ditta [OSCURATO:PERSONA], attraverso il quale era possibileindividuare e colpire i mezzi della ditta [OSCURATO:SOCIETA].» (cfr. p. 36).Non è inoltre conferente il raffronto difensivo con la posizione di altri coimputatiper i quali è stata esclusa la partecipazione al tentativo di estorsione. Diversamente daquanto accertato nei confronti di tali soggetti, il [OSCURATO:PERSONA] non si limitò a svolgereall’esecuzione dell’azione intimidatoria del 3 aprile 2016, ornendo un contributo concretoe immediato alla realizzazione del programma criminoso, culminato nella materialeesecuzione dell’atto intimidatorio poi risultato indirizzato per errore a un diversoobiettivo.Né assume rilievo il dedotto difetto di idoneità della condotta posta in essere dalMoscariello, poiché la stessa si inseriva in un programma criminoso già avviato eunitariamente diretto a costringere i responsabili della società [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dellapretesa estorsiva perseguita dal gruppo criminale. L’errore nell’individuazione del mezzomeccanico da colpire non elide, pertanto, né l’univocità né l’idoneità degli atti posti inessere, che devono essere valutati nel contesto dell’azione complessivamenteprogrammata e non in modo atomistico e avulso dalla sequenza criminosa nella quale sicollocano.Manifestamente infondata è altresì la richiesta di riqualificazione del fatto in unamera minaccia, atteso che le condotte accertate risultano inserite in un articolatoprogramma estorsivo diretto all’ottenimento di una prestazione patrimoniale non dovutada parte della società destinataria, sicché difettano i presupposti stessi della diversaqualificazione giuridica invocata dal ricorrente.Manifestamente infondati, infine, sono i rilievi articolati in relazione alla dosimetriadella pena, che si risolvono in doglianze volte a sollecitare un’inammissibile rivalutazionedell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. p. 213), pur rideterminando il trattamento sanzionatorioin conseguenza dell’assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo 1. e senza applicarealcun aumento di pena per la circostanza aggravante “mafiosa”, ha correttamentefondato la propria decisione sulla gravità del fatto e sul contesto criminale nel quale essoè maturato, valorizzando tali elementi anche ai fini del mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche.Al riguardo, il giudice di appello ha evidenziato l’assenza di elementi positivamentevalutabili in favore dell’imputato, rilevando come la mera incensuratezza del Moscariellonon fosse sufficiente a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamatial punto 14 della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda.19. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati dicui ai capi 25. e 27., non può essere accolto, essendo sorretto da motivi, in parteinammissibili perché versati in fatto, in parte infondati.Nel richiamare i motivi di ricorso indicati nella parte generale della presentemotivazione, si osserva, innanzitutto, con particolare riferimento alle censure volte acontestare l’utilizzabilità delle intercettazioni effettuate dopo la scadenza del terminemassimo di durata delle indagini preliminari, che esse appaiono infondate.Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha esaminato edisatteso le questioni concernenti l’utilizzabilità delle intercettazioni e degli atti diindagine compiuti dopo la scadenza del termine massimo delle indagini preliminari, conargomentazioni condivisibili già illustrate ai punti 13., 13.1. e 13.2. della presentemotivazione, ai quali integralmente si rinvia.Va inoltre rilevato che le vicende oggetto dei capi 25. e 27. sono già state trattatein sede di esame delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura sirimanda per quel che riguarda la ricostruzione dei fatti, il pieno coinvolgimento delRosania negli stessi e la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen., in entrambe le forme dell’agevolazione mafiosa e del metodo mafioso,ascrivibili anche al [OSCURATO:PERSONA], in quanto egli era perfettamente consapevole che la richiestaestorsiva in danno della società [OSCURATO:SOCIETA] e l’intimidazione posta in essere ai danni di DelloRusso [OSCURATO:PERSONA] provenivano dal “[OSCURATO:PERSONA]” e, pertanto, erano destinate adagevolare l’attività del sodalizio mafioso e a rafforzarne la presa sul territorio, evocandonel contempo nelle vittime, per le modalità con cui furono realizzate, l’esistenza di ungruppo camorristico, come emerge dalle condotte poste in essere dallo stesso imputato edalle conversazioni intercettate già analizzate in sede di esame delle posizioni deicoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Invero, l’imputato, come si è detto, aveva partecipato direttamente al tentativo diestorsione in danno della società [OSCURATO:SOCIETA], fornendo un contributo di non poco momento alNigro, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello morale, coadiuvandolo non solo nellaricerca dei mezzi meccanici da colpire per intimidire i destinatari della richiesta estorsiva,ma anche, come si è visto, nel danneggiamento dei mezzi meccanici della societàBulfaro, in esecuzione delle istruzioni ricevute dal [OSCURATO:PERSONA]. Né può condividersi la tesidifensiva secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito quale mero esecutore materiale ignarodella finalità perseguita, giacché la reiterata partecipazione alle attività preparatorie, aisopralluoghi e alle azioni intimidatorie concretamente realizzate dimostra la pienaconsapevolezza del disegno criminoso nel quale tali condotte si inserivano.Egli, inoltre, aveva direttamente partecipato all’operazione conclusasi con ildanneggiamento dell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA], dalla fase preparatoria sino allasua esecuzione, concorrendo materialmente all’azione intimidatoria realizzata mediantel’esplosione di un colpo d’arma da fuoco all’indirizzo del veicolo, nella pienaconsapevolezza, anche per effetto della costante presenza del [OSCURATO:PERSONA] in tutte le fasidell’operazione, della finalità perseguita, vale a dire il rafforzamento del predominio delsodalizio camorristico sul territorio mediante l’intimidazione di [OSCURATO:PERSONA].Manifestamente infondati, infine, sono i rilievi articolati in relazione alla dosimetriadella pena, che si risolvono in doglianze volte a sollecitare un’inammissibile rivalutazionedell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. p. 216), pur rideterminando il trattamento sanzionatorioin conseguenza dell’assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo 1. e pur ritenendo larecidiva senza operare alcun aumento di pena per tale titolo, ha fondato con motivazioneesaustiva la propria decisione in ordine alla pena-base e all’aumento applicato a titolo dicontinuazione sulla gravità dei fatti, sul contesto criminale nel quale essi sono maturati esulla negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi e gravi precedenti penali.Sulla base dei medesimi elementi, la Corte territoriale ha altresì giustificato ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando l’assenza dielementi favorevolmente valutabili e la mancanza di qualsiasi segno di resipiscenza, eritenendo recessivi, rispetto alla gravità dei fatti e alla personalità dell’imputato, glielementi valorizzati dalla difesa, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenzadi legittimità richiamati al punto 14 della presente motivazione, alla cui lettura sirimanda.20. Va rigettato il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], essendosorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili.Si tratta di una posizione sostanzialmente sovrapponibile a quella del fratello NigroErnesto, per cui, allo scopo di evitare un ulteriore appesantimento della motivazione,appare opportuno richiamare le considerazioni già svolte in sede di esame dei motivi diricorso del germano coimputato, in larga parte coincidenti.Con particolare riferimento ai motivi di ricorso volti a contestare l’utilizzabilitàdelle intercettazioni effettuate dopo la scadenza del termine massimo di durata delleindagini preliminari (si tratta del primo motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] edel primo motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]), essi appaiono infondati. Contrariamente aquanto dedotto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha esaminato e disatteso le questioniconcernenti l’utilizzabilità delle intercettazioni e degli altri atti di indagine compiuti dopola scadenza del termine massimo delle indagini preliminari, con argomentazionicondivisibili già illustrate ai punti 13., 13.1. e 13.2. della presente motivazione, ai qualiintegralmente si rinvia.In relazione alle censure con cui viene contestata da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ilsecondo motivo di ricorso, la ritenuta sussistenza degli elementi costitutividell’associazione a delinquere di stampo camorristico di cui al capo 1., non può cheravvisarsene l’inammissibilità, che traspare plasticamente già dalla stessa intitolazionedel suddetto motivo, con cui vengono denunciati, da un lato, il “travisamento del fatto” e,dall’altro, la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, in formacumulativa e promiscua.Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in via generale sultema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, giacché il motivo di ricorso di cui sidiscute, peraltro formulato in termini del tutto generici, sollecita un’inammissibilerivalutazione delle risultanze processuali e risulta, al tempo stesso, estraneo allacategoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.Si tratta, peraltro, di un motivo anche infondato, in quanto i giudici di meritohanno reso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermarel’esistenza del “[OSCURATO:PERSONA]”, come si è già evidenziato nella parte della presentemotivazione dedicata all'accertamento dell'esistenza dell'associazione mafiosa contestata,alla cui lettura si rimanda.Identiche considerazioni valgono in ordine alla contestazione della sussistenzadella circostanza aggravante dell’essere l’associazione armata.Sul punto le doglianze difensive sono inammissibili, perché versate in fatto emanifestamente infondate.Come si è già detto, i giudici di merito hanno reso sul punto un’esaustivamotivazione, evidenziando come l’associazione camorristica avesse una pienadisponibilità di armi, destinate a essere utilizzate per la perpetrazione dei reati-fine(come le estorsioni) e per affermare il proprio predominio sul territorio, disponibilità,dunque, non circoscritta a soddisfare mere esigenze personali dei singoli detentori.Va, pertanto, fatto rinvio alle considerazioni già svolte nella parte della presentemotivazione dedicata alla configurabilità dell’associazione armata e ai criteri diimputazione soggettiva della relativa aggravante, che correttamente è stata ascritta allaNigro, essendo quest’ultima perfettamente consapevole della disponibilità di armi daparte del sodalizio di appartenenza, come emerge con assoluta chiarezza da una serie diepisodi di cui si dirà in seguito, che la vedono protagonista.In parte inammissibili e comunque infondati devono ritenersi i rilievi difensivi voltia contestare la ritenuta partecipazione della ricorrente al “[OSCURATO:PERSONA]”.Anche in questo caso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia sin dal titolo, ripetutamente, untravisamento del fatto che, come si è già detto, non può trovare ingresso nel giudizio dilegittimità.In ogni caso la motivazione della Corte territoriale sfugge del tutto ai denunciativizi, che appaiono manifestamente infondati.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, giàrichiamati nella parte della presente motivazione dedicata all’esame dei requisiti dellapartecipazione associativa, non è revocabile in dubbio che i giudici di merito abbiano, conmotivazione esaustiva, attribuito alla ricorrente il ruolo di soggetto messosicompletamente a disposizione del sodalizio camorristico di cui si discute, in unaprospettiva non statica, ma dinamica, fornendo un contributo di non poco momento alperseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e al rafforzamento del suopredominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentacomportamento concludente idoneo a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsolo la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchel’essere posto a conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa dellecosche della zona, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degliargomenti trattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 – 02;Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Rv. 254915 – 01).Orbene, sulla persona della [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, dell’esistenza di un rapporto di stabile e organicacompenetrazione della ricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale daimplicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, inesplicazione del quale l’interessata prende parte al fenomeno associativo, rimanendo adisposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.In particolare, come osservato dalla Corte territoriale con motivazioneapprofondita, dotata di intrinseca coerenza logica, e come si è avuto modo di osservarein sede di esame della posizione del fratello, alla cui lettura si rimanda, le risultanzeprocessuali hanno evidenziato le seguenti circostanze di fatto: 1) l’imputata si è prestataa fungere stabilmente da tramite tra il fratello e [OSCURATO:PERSONA], uno degli esponenti divertice del clan camorristico, dal quale veniva ripetutamente contattata tramitel’applicativo WhatsApp per far arrivare messaggi a [OSCURATO:PERSONA], recandosi talvoltaanche presso l’autolavaggio gestito dal Dello [OSCURATO:PERSONA] per ricevere specifiche direttive, comesi evince con assoluta chiarezza dalla conversazione intercettata n. 4794 del 22.06.2016,intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il Nigroconfermava il ruolo di intermediazione assunto dalla sorella, rappresentando alMoscariello che, in caso di necessità, il Dello [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contattato la [OSCURATO:PERSONA]; 2) laricorrente ha partecipato all’incontro, di cui si è già detto in precedenza, tenutosi presso ilcaseificio di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in presenza di alcuni degli esponenti del sodaliziomafioso, tra cui il fratello e il [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale veniva intimato aMoscariello [OSCURATO:PERSONA] di astenersi dal compiere attività illecite nella zona di interesse del“[OSCURATO:PERSONA]”; 3) la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito il suo contributo, seguendo anche in questocaso le direttive impartite dal Dello [OSCURATO:PERSONA], in occasione del ricatto cui era sottoposta daparte di una coppia di [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], i cui familiari si erano rivolti perchiedere aiuto a [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] scopo di invocare l’intervento del Dello [OSCURATO:PERSONA] e del sodalizio mafioso per far cessarele vessazioni a carico della [OSCURATO:PERSONA] e ottenere il recupero delle somme sino a quelmomento versate ai ricattatori; 4) sempre la [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato GaldieriPasquale a [OSCURATO:PERSONA] quando, dopo l’incontro tenutosi al ristorante “Fauno” sul lagoLaceno, al quale aveva partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], vi era la necessità di evitare cheil capoclan potesse essere sottoposto a un controllo da parte dei Carabinieri, come sievince dal contenuto della conversazione n. 2951 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], intercorsa tra la [OSCURATO:PERSONA], di particolare importanza in quanto contiene un esplicito riferimentoall’obiettivo del sodalizio di impadronirsi dell’intera città di [OSCURATO:PERSONA]; 5) la ricorrente hacollaborato, come si vedrà in seguito, con il [OSCURATO:PERSONA] nella riscossione delle rate relativeall’attività usuraria svolta nell’interesse del clan camorristico.Le condotte sopra descritte, valutate nella loro complessiva interrelazione,escludono che la ricorrente abbia svolto un ruolo meramente occasionale o di semplicevicinanza familiare al fratello, rivelando invece una stabile e consapevole partecipazionealle attività del sodalizio, in attuazione di funzioni che ne agevolavano in modo concretol’operatività.La ricorrente, dunque, era a conoscenza dell’organigramma del “[OSCURATO:PERSONA] NuovoPartenio” ed era ammessa ad alcune importanti riunioni del sodalizio.Va, inoltre, rammentato il ruolo di primo piano svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’estorsione indanno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], titolari della ditta “Motedil 2000”, dicui al capo 24.Come si è visto in sede di esame della posizione di [OSCURATO:PERSONA], infatti, la NigroGiuseppina aveva seguito in prima persona l’operazione estorsiva, eseguendo le istruzionidel fratello e mantenendo i contatti tra quest’ultimo e Dello [OSCURATO:PERSONA].Pur non essendo chiamata a rispondere anche del tentativo di estorsione di cui alcapo 25., è emerso ancora una volta il ruolo di “ufficiale di collegamento” svolto dallaricorrente tra Dello [OSCURATO:PERSONA] e il fratello e l’attività di supporto prestata in favore delgermano, che in questo caso, come si è visto, si era concretizzata nella ricerca delPalatano [OSCURATO:PERSONA].A fronte di tale apparato motivazionale i rilievi svolti dai difensori, lo si ribadisce,risultano inammissibili perché generici e versati in fatto.Nessun dubbio sussiste in ordine alla configurabilità delle ritenute circostanzeaggravanti ad effetto speciale, contestate in relazione all’estorsione di cui al capo 24.,risultando infondati i motivi di ricorso articolati sul punto dai difensori dell’imputata.Alla luce dei principi in precedenza indicati a proposito dell’intimidazioneconsumata in danno di [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda, va rilevato che lamotivazione della Corte territoriale sul punto appare ad essi del tutto conforme, in quantol’attività di intimidazione realizzata nei confronti della ditta destinataria della pretesaestorsiva, da un lato, era per sua natura tale da evocare nelle vittime l’idea di trovarsi difronte non all’azione di un criminale comune, ma di un gruppo criminale mafioso, ingrado di esercitare un controllo stringente del territorio; dall’altro, era chiaramentefinalizzata, come rivelato dal [OSCURATO:PERSONA] in numerose conversazioni, ad affermare il predominiodel “[OSCURATO:PERSONA]” nella realtà criminale dell’Avellinese, con particolareriferimento allo specifico settore delle estorsioni.Esse sono soggettivamente ascrivibili alla [OSCURATO:PERSONA].Come affermato da Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734, la circostanzaaggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafiosoha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nelreato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatriceperseguita dal compartecipe. Nel caso di specie non è revocabile in dubbio che la Nigrofosse a conoscenza di tale finalità in considerazione del suo stretto rapporto con il fratelloe con Dello [OSCURATO:PERSONA] e della sua partecipazione attiva alla vita del sodalizio.D’altro canto, una volta accertato, come nel caso dell’estorsione di cui al capo 24.,l’utilizzo del metodo mafioso, l’aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti iconcorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano statematerialmente commesse solo da alcuni di essi (cfr. Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023,Rv. 285018 – 02).In conclusione può affermarsi che, come correttamente ritenuto dai giudici dimerito, la [OSCURATO:PERSONA] abbia volutamente messo completamente a disposizione del “[OSCURATO:PERSONA] NuovoPartenio” la propria persona nella prospettiva dinamica in precedenza indicata,consentendo al sodalizio di rafforzare il proprio predominio nel territorio dell’Avellinese,nella piena consapevolezza delle finalità perseguite dall’organizzazione, della suastruttura e dell’identità dei suoi principali componenti.Quanto al reato di cui al capo 26., avente a oggetto la detenzione di un’arma dasparo, la Corte territoriale ha affermato la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e delfratello sulla base di un percorso argomentativo non manifestamente illogico nécontraddittorio, che valorizza il contenuto della conversazione n. 8273 del 6.10.2015,nella quale la [OSCURATO:PERSONA], parlando con il compagno [OSCURATO:PERSONA], gli aveva rivelato di averspostato l’arma del fratello mettendola «nel pozzetto» collocato fuori dall’abitazione,luogo ritenuto più sicuro perché difficilmente oggetto di controllo in caso di perquisizione,seguita qualche giorno dopo da altra conversazione nella quale il [OSCURATO:PERSONA], preoccupato dellapresenza delle forze dell’ordine nella zona, aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] se avesse detto alfratello di spostare la pistola dal luogo dove era stata occultata.La conversazione in esame, letta unitamente a quelle immediatamente successiverichiamate dalla Corte territoriale, non si limita a dimostrare la conoscenza dell’esistenzadell’arma da parte della ricorrente, ma evidenzia altresì la concreta possibilità per lastessa di intervenire sulle modalità di occultamento dell’arma e di determinarne lospostamento, circostanze incompatibili con la tesi difensiva della mera consapevolezzapassiva dell’altrui detenzione.Che si tratti di una pistola di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità non apparerevocabile in dubbio, in quanto la Corte territoriale, seguendo un percorso argomentativodotato di intrinseca coerenza logica, ha collegato tali conversazioni a quelleimmediatamente successive dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 9.10.2015 e del 16.10.2015, dalle qualisi evince con assoluta chiarezza come il [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità di una pistola chenon solo deteneva, ma che aveva portato in luogo pubblico, nella zona di Laceno, esuccessivamente mostrato a [OSCURATO:PERSONA].Risultano, dunque, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, adeguatamentedimostrati la detenzione e il porto illegali di un’arma da fuoco da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA],ciascuno dei quali era in grado di esercitare su di essa un’autonoma signoria, nontrovando riscontro alcuno la tesi difensiva di un preteso assorbimento della condotta didetenzione in quella di porto illegale, che, peraltro, dall’incontestata sintesi dei motivi diappello operata dalla Corte territoriale appare come motivo inammissibile, perchédedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione.Senza tacere che le conversazioni intercettate hanno anche evidenziato come sindal 17.7.2015 il [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità di una pistola di cui aveva indicato anche lamarca (una “Arrow americana”) e il suo interesse ad acquistare un numero rilevante diarmi da fuoco da destinare al sodalizio mafioso di appartenenza.La destinazione dell’arma di cui al capo 26. alle esigenze dell’organizzazionemafiosa viene dedotta dalla Corte territoriale con motivazione ancora una volta dotata diintrinseca coerenza logica, non solo dal timore manifestato dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] di unpossibile sequestro da parte delle forze dell’ordine, ma anche dalla circostanza che ilNigro, nella conversazione n. 10246 del 9.10.2015, parla espressamente con il sodale DeSimone [OSCURATO:PERSONA] di avere preso una pistola, che, come si evince dalla conversazione n.34588 del 16.10.2015, aveva mostrato, qualche giorno dopo, a [OSCURATO:PERSONA],dimostrando in tal modo ai consociati di essere in grado di porre al servizio del sodalizioun’arma da fuoco.Anche in questo caso, dunque, i rilievi difensivi appaiono infondati, oltre cheinammissibili perché versati in fatto.Manifestamente infondati sono i rilievi articolati in relazione alla dosimetria dellapena, che si risolvono in doglianze volte a sollecitare un’inammissibile rivalutazionedell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. p. 214), pur operando una riduzione di pena inconsiderazione della posizione subalterna assunta dalla ricorrente nei confronti delfratello, ha correttamente fondato la propria decisione in ordine al trattamentosanzionatorio, anche con riferimento agli aumenti operati in applicazione della disciplinadel reato continuato, sulla gravità dei fatti, sul contesto criminale nel quale essi sonomaturati e sull’assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA].Tali elementi sono stati legittimamente valorizzati anche ai fini del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risultando recessivi, rispetto allagravità dei fatti accertati e alla protratta partecipazione alle attività del sodalizio, glielementi valorizzati dalla difesa, ivi compresi l’incensuratezza e il ruolo non apicalerivestito dall’imputata, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità richiamati al punto 14 della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda.21. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] va accolto, limitatamenteal profilo della determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio, mentre varigettato nel resto.Si tratta di una posizione in parte sovrapponibile a quella della compagna NigroGiuseppina e di [OSCURATO:PERSONA], per cui, allo scopo di evitare un ulteriore appesantimentodella motivazione, appare opportuno richiamare le considerazioni già svolte in sede diesame dei motivi di ricorso dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], in larga parte coincidenti.In ordine all’eccepita violazione degli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen.,consistente nell’erronea applicazione della disciplina in materia di durata delle indaginipreliminari, con conseguente inutilizzabilità delle disposte intercettazioni, il rilievo èinfondato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale haesaminato e disatteso le questioni concernenti la pretesa inutilizzabilità delleintercettazioni e degli altri atti di indagine compiuti dopo la scadenza del terminemassimo delle indagini preliminari, con argomentazioni condivisibili già illustrate ai punti13., 13.1. e 13.2. della presente motivazione, ai quali integralmente si rinvia.Inammissibile, in quanto generico e meramente reiterativo di identica doglianzadisattesa dal giudice di appello attraverso una congrua motivazione con cui il ricorrentenon si confronta realmente, è il motivo di impugnazione sintetizzato sub 4), in sede diillustrazione dei motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. Non vi è prova che il maresciallo Giordanoabbia reso la sua deposizione limitandosi a richiamare per relationem l’informativa dipolizia giudiziaria o a leggerla pedissequamente. Sul punto la Corte territoriale hapuntualmente replicato, evidenziando come il Giordano si sia limitato a consultarel’informativa in aiuto alla memoria.Né risulta dal verbale dibattimentale che il teste abbia proceduto alla letturaintegrale o pedissequa dell’informativa, avendola invece utilizzata esclusivamente qualesupporto mnemonico per la ricostruzione di una complessa attività investigativaprotrattasi nel tempo.Il che, sia detto per inciso, è del tutto legittimo, posto che, quando la deposizionedel testimone ha ad oggetto una complessa attività di polizia giudiziaria, caratterizzataanche da plurime acquisizioni documentali, la consultazione di documenti in aiuto dellamemoria, di cui all'art. 499, comma quinto, cod. proc. pen., può realizzarsi attraverso lalettura dei dati risultanti da documenti redatti dallo stesso teste, ovvero, nel caso diufficiale o agente di polizia giudiziaria, dei verbali e degli altri atti di documentazionedell'attività da lui svolta che tali dati riportano (cfr. Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, Rv.263800 – 01).Inammissibili appaiono i motivi di ricorso volti a contestare l’affermazione diresponsabilità dell’imputato per i reati di cui ai capi 25. e 27., in quanto con essi ilricorrente propone una diversa lettura delle risultanze processuali, non consentita allaluce dei principi indicati in precedenza, nella parte della presente motivazione dedicata altema generale delle regole poste a fondamento dell’inammissibilità del ricorso percassazione, alla cui lettura si rimanda, apparendo, inoltre, i denunciati vizi esclusi dalnovero di quelli proponibili nel caso di “doppia conforme”.Si tratta, peraltro, di motivi infondati.Della ricostruzione delle due vicende, rappresentate dal tentativo di estorsione indanno della ditta [OSCURATO:SOCIETA] e dall’intimidazione in danno di [OSCURATO:PERSONA], realizzatamediante il danneggiamento dell’autovettura di quest’ultimo con un colpo di pistola, si ègià detto diffusamente in sede di esame delle posizioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] eNigro [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda.Dalle conversazioni intercettate, come si è già visto, la Corte territoriale, conmotivazione approfondita e dotata di intrinseca coerenza logica, ha desunto la diretta evolontaria partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ai menzionati episodi.Le censure difensive, sotto il profilo del denunciato travisamento della prova edell’asserita equivocità delle conversazioni intercettate, si risolvono, in realtà, nellaprospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio già esaminato dai giudici dimerito e non evidenziano alcuna discrasia percettiva immediatamente rilevabile dal testodella motivazione o dagli atti specificamente indicati dal ricorrente.Il ricorrente ha fatto parte del piccolo gruppo che ha predisposto ed eseguitol’azione intimidatoria in danno di [OSCURATO:PERSONA]; egli ha, inoltre, partecipato inprima persona al tentativo di estorsione in danno dei [OSCURATO:SOCIETA], supportando attivamenteNigro [OSCURATO:PERSONA] nella ricerca dei mezzi meccanici della società scelti come bersagli perlanciare l’avvertimento camorristico e nel danneggiamento, sempre a scopo intimidatorio,di uno di essi.Al riguardo appare quasi superfluo evidenziare come la qualificazione dellacondotta di cui al capo 25. in termini di estorsione tentata e non consumata, in assenzadi prova dell’avvenuto pagamento della tangente estorsiva, sia pienamente conformeall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui per laconfigurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, nel caso checi occupa oggettivamente posti in essere in tutto il loro valore intimidatorio, ma anchequegli atti, del pari posti in essere nel caso che ci occupa, che, pur classificabili comepreparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamenteapprontato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azioneabbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delittosarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà delreo (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv. 269963).Sulla sussistenza, in entrambi i casi, della circostanza aggravante “mafiosa”, nellasua duplice accezione di metodo mafioso e di agevolazione del sodalizio camorristico inparola, si è già detto in sede di esame delle posizioni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA].Anche sulla riconducibilità di entrambe tali circostanze aggravanti al [OSCURATO:PERSONA], lamotivazione della Corte territoriale sfugge a ogni rilievo critico, avendo il giudice diappello fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità inmateria, richiamati nelle pagine precedenti, sempre in occasione dell’esame dei ricorsi deifratelli [OSCURATO:PERSONA].Invero, in considerazione della sua relazione con la [OSCURATO:PERSONA] e del suostrettissimo rapporto con [OSCURATO:PERSONA], come si è visto, il [OSCURATO:PERSONA]: 1) aveva direttamentepartecipato all’intimidazione in danno di [OSCURATO:PERSONA]; 2) aveva fornito unrilevante contributo al tentativo di estorsione in danno dei [OSCURATO:SOCIETA] di cui al capo 25.; 3)era stato informato dal [OSCURATO:PERSONA] della finalità camorristica dell’intimidazione in danno diDello [OSCURATO:PERSONA] e, mentre i due uomini erano impegnati nell’estorsione in danno deiBulfaro, sempre dal racconto del [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso degli ingenti proventi chel’organizzazione mafiosa aveva ricavato da una precedente estorsione; 4) avevapartecipato alla riunione del 6.10.2015 presso il caseificio del [OSCURATO:PERSONA], più volte citata; 5)era pienamente consapevole della detenzione di un’arma da parte dei [OSCURATO:PERSONA],manifestando alla propria compagna il timore che potesse essere scoperta dalle forzedell’ordine.Appare pertanto evidente come il [OSCURATO:PERSONA], avendo partecipato ai due episodidelittuosi sopra richiamati ed essendo stato costantemente informato dal [OSCURATO:PERSONA] dellefinalità perseguite, abbia avuto piena consapevolezza delle finalità agevolatrici delsodalizio camorristico e dell’utilizzo del metodo mafioso con cui tali condotte eranorealizzate.Né può condividersi la tesi difensiva secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agitoesclusivamente per ragioni di amicizia o vicinanza personale a [OSCURATO:PERSONA], poiché lerisultanze processuali evidenziano la piena consapevolezza da parte dell’imputato delcontesto criminale nel quale le condotte si inserivano e delle finalità perseguite dalsodalizio.motivo, entrambi concernenti la determinazione del trattamento sanzionatorio.Invero, la Corte territoriale non ha operato la riduzione sull’entità della penaobbligatoriamente prevista per il reato tentato.Restano assorbite, per effetto dell’annullamento sul punto, le ulteriori censureinerenti alla determinazione della pena.Limitatamente a tale profilo la sentenza impugnata va, pertanto, annullata, conrinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto, fermorestando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata su tutti gli altri punti, apartire dall’affermazione di responsabilità dell’imputato per i contestati reati in formaaggravata.La non completa soccombenza del [OSCURATO:PERSONA] implica che lo stesso non sia condannatoal pagamento delle spese del presente procedimento.22. Va rigettato il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], essendosorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili.Con particolare riferimento ai motivi di ricorso volti a contestare l’utilizzabilitàdelle intercettazioni effettuate dopo la scadenza del termine massimo di durata delleindagini preliminari, essi appaiono infondati, sulla base delle considerazioni già esposte aipunti 13., 13.1. e 13.2. della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda.In relazione alle censure con cui il [OSCURATO:PERSONA] contesta la ritenuta sussistenzadegli elementi costitutivi dell’associazione a delinquere di stampo camorristico di cui alcapo 1., non può che ravvisarsene l’inammissibilità, trattandosi di rilievi versati in fatto.Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in via generale sultema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, ai punti 4., 4.1., 4.2., 4.3. e 5. dellapresente motivazione, giacché il motivo di ricorso di cui si discute, peraltro formulato intermini del tutto generici, sollecita un’inammissibile rivalutazione delle risultanzeprocessuali e risulta, al tempo stesso, estraneo alla categoria dei vizi deducibili inpresenza di una “doppia conforme”.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato. I giudici di merito hanno infattireso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermarel’esistenza del “[OSCURATO:PERSONA]”, come si è già sottolineato al punto 9.1. dellapresente motivazione, alla cui lettura si rimanda.Identiche considerazioni valgono in ordine alla contestazione della sussistenzadella circostanza aggravante dell’essere l’associazione armata.Anche in questo caso le doglianze articolate dal ricorrente sono inammissibili,perché versate in fatto, e comunque manifestamente infondate.Come si è già detto, i giudici di merito hanno reso sul punto un’esaustivamotivazione, evidenziando come l’associazione camorristica avesse una pienadisponibilità di armi, destinate a essere utilizzate per la perpetrazione dei reati-fine, qualile estorsioni, e per affermare il proprio predominio sul territorio, disponibilità, dunque,non circoscritta a soddisfare mere esigenze personali dei singoli detentori.Va, pertanto, fatto rinvio alle considerazioni già svolte sul tema al punto 9.3. dellapresente motivazione, anche con riferimento al criterio di imputazione soggettiva di talecircostanza aggravante, che correttamente è stata ascritta al [OSCURATO:PERSONA], essendo egliposto in condizione di conoscere la disponibilità di armi da parte del sodalizio diappartenenza, in ragione del suo ruolo di stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], il quale,come si è visto, deteneva armi e si preoccupava del loro acquisto nell’interessedell’associazione, sicché l’eventuale ignoranza di tale circostanza da parte del [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe giustificabile, ma ascrivibile a sua colpa.Inammissibili, perché versati in fatto, oltre che meramente reiterativi, e comunqueinfondati, devono ritenersi i rilievi difensivi volti a contestare la ritenuta partecipazionedel ricorrente al “[OSCURATO:PERSONA]”.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, richiamati alpunto 9. della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, non è revocabile indubbio che i giudici di merito abbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrenteil ruolo di soggetto messosi completamente a disposizione del sodalizio camorristico di cuisi discute, in una prospettiva non statica, ma dinamica, fornendo un contributo di nonpoco momento al perseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e alrafforzamento del suo predominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentanocomportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsoltanto la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchela conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona,dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomenti trattati (cfr.,ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 – 02; Sez. 1, n. 4937 del19/12/2012, Rv. 254915 – 01).Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, dell’esistenza di un rapporto di stabile e organicacompenetrazione del ricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale daimplicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, inesplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo adisposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.Come emerge, invero, dalle numerose conversazioni che lo vedono protagonista, ilDe [OSCURATO:PERSONA], pur essendo formalmente un dipendente di [OSCURATO:PERSONA],rappresentava, al tempo stesso, un suo stretto collaboratore nell’ambito del comunegruppo criminale camorristico di appartenenza.In tale veste egli era costantemente destinatario delle confidenze e dellevalutazioni del [OSCURATO:PERSONA] sulla vita dell’associazione, il cui organigramma gli era in parte notosia in virtù delle informazioni da questi ricevute sia per effetto della partecipazione asingoli episodi rientranti nelle attività del sodalizio, a partire dalla consapevolezza che alvertice di esso si poneva [OSCURATO:PERSONA].Appare evidente che argomenti così delicati non avrebbero potuto essereaffrontati con tale naturalezza se il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non fossero stati entrambi partidi un rapporto fondato su interessi illeciti comuni e cementato da una reciproca fiducia,incompatibile con la possibilità che i relativi contenuti fossero divulgati a soggettiestranei.Né è fondato il richiamo difensivo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Lesituazioni poste a raffronto risultano infatti eterogenee, poiché, diversamente da quantoaccertato nei confronti di quest'ultimo, il [OSCURATO:PERSONA] risulta coinvolto in una pluralità diepisodi valorizzati dai giudici di merito come espressivi della sua stabile messa adisposizione del sodalizio, essendo emersa una partecipazione non episodica alledinamiche associative, una stabile condivisione con [OSCURATO:PERSONA] di informazioniriguardanti le vicende e gli assetti del gruppo ed il coinvolgimento in iniziative funzionaliall'affermazione della forza intimidatrice del clan sul territorio. Ne consegue che il diversoapprezzamento operato dai giudici di merito non presenta alcun profilo dicontraddittorietà.Identiche considerazioni valgono per la conversazione intercettata tra il DeSimone e [OSCURATO:PERSONA], di cui si è detto in sede di esame della posizione diquest’ultima, alla cui lettura si rimanda, nel corso della quale il ricorrente, nel chiederealla propria interlocutrice se conoscesse personalmente [OSCURATO:PERSONA], avevasottolineato con enfasi che lo scopo del sodalizio, da lui condiviso, era quello diimpadronirsi dell’intera città di [OSCURATO:PERSONA].Egli, inoltre, a riprova dell’assoluta fiducia che i componenti del sodalizioriponevano in lui, aveva preso parte all’importante riunione del 6 ottobre 2015 presso ilcaseificio del [OSCURATO:PERSONA], di cui si è più volte parlato, finalizzata ad affermare il predominio del“[OSCURATO:PERSONA]” sul territorio, alla presenza, tra gli altri, dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di unesponente di vertice dell’associazione camorristica, quale [OSCURATO:PERSONA].In questa prospettiva, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territorialerisulta dotato di intrinseca coerenza logica nel valorizzare, quale ulteriore sintomo dellasua appartenenza alla consorteria camorristica, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbiaindirizzato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alloscopo di consentire alle due donne di avvalersi della forza intimidatrice espressadall’organizzazione criminale per risolvere le problematiche che le affliggevano.Infine, come evidenziato dalle conversazioni intercettate, fu proprio il [OSCURATO:PERSONA],su incarico del [OSCURATO:PERSONA], a contattare i [OSCURATO:PERSONA], vittime dell’estorsione di cui al capo 24.,per intimare loro di recarsi da [OSCURATO:PERSONA], il quale si fece latore della richiestaestorsiva.In tal modo egli diede un contributo causalmente rilevante anche allaconsumazione della menzionata estorsione, di cui correttamente è stato chiamato arispondere. I rilievi difensivi sul punto risultano versati in fatto ed estranei al catalogo deivizi denunciabili in presenza di una doppia conforme. Le contrarie dichiarazionisuccessivamente rese dalle persone offese sono state, peraltro, oggetto di specificavalutazione da parte dei giudici di merito nel contesto complessivo del materialeprobatorio acquisito, senza che il ricorso individui alcun effettivo travisamento della provadecisiva.In conclusione, può affermarsi che il [OSCURATO:PERSONA] ha volontariamente messocompletamente a disposizione del “[OSCURATO:PERSONA]” la propria persona, nellaprospettiva dinamica in precedenza indicata, consentendo al sodalizio di rafforzare ilproprio predominio nel territorio dell’Avellinese, nella piena consapevolezza delle finalitàperseguite dall’associazione, della sua struttura organizzativa e dell’identità dei suoiprincipali componenti.Nulla di nuovo aggiungono i motivi aggiunti, che ripropongono questioni giàesaminate con riferimento alla vicenda delle aste giudiziarie e alla dedotta estraneità delricorrente alle successive attività del sodalizio. Né assume rilievo decisivo la circostanzache il ricorrente non sia emerso nelle successive attività investigative riguardanti altrisettori operativi del gruppo criminale, atteso che la sua partecipazione associativa è statadesunta da una pluralità di elementi valorizzati dai giudici di merito, ritenuti dimostratividella stabile messa a disposizione dell’imputato in favore del sodalizio.I motivi aggiunti si caratterizzano, pertanto, per assoluta genericità e non incidonosul complessivo quadro probatorio posto a fondamento della decisione, anche inconsiderazione del fatto che la vicenda delle aste giudiziarie non assume rilievo decisivoai fini dell’affermazione della sussistenza del sodalizio camorristico.Manifestamente infondati sono i rilievi articolati in relazione alla dosimetria dellapena, che si risolvono in doglianze volte a sollecitare un’inammissibile rivalutazionedell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. p. 205), pur operando una riduzione di pena inconsiderazione dell’intervenuta assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo 25., hacorrettamente fondato la propria decisione sulla gravità dei fatti e sul contesto criminalenel quale essi sono maturati, valorizzando tali elementi anche ai fini del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, conformemente ai principiaffermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamati al punto 14. della presentemotivazione, alla cui lettura si rimanda.23. Va rigettato il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],soprannominato “[OSCURATO:PERSONA]”, condannato per il reato associativo di cui alcapo 1. e per l’estorsione aggravata di cui al capo 24., essendo sorretto da motivi inparte infondati, in parte inammissibili.Nel richiamare i motivi di ricorso indicati nella parte introduttiva della presentemotivazione, con particolare riferimento a quelli volti a contestare l’utilizzabilità delleintercettazioni effettuate dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indaginipreliminari, reiterati anche con i motivi nuovi, essi appaiono infondati, sulla base delleconsiderazioni già esposte ai punti 13., 13.1. e 13.2. della presente motivazione, alla cuilettura si rimanda.In relazione alle censure riportate sub 2) nell’esposizione dei motivi di ricorso delValente, non può che ravvisarsene l’inammissibilità, trattandosi di rilievi versati in fatto.Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in via generale sultema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, ai punti 4., 4.1., 4.2., 4.3. e 5. dellapresente motivazione, sollecitando il motivo di ricorso di cui si discute, peraltro del tuttogenericamente, un’inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, denunciandol’avv. [OSCURATO:PERSONA] un asserito “travisamento del fatto”, ed apparendo, al tempo stesso, lacensura del tutto estranea alla categoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppiaconforme”.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, richiamati alpunto 9. della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, non è revocabile indubbio che i giudici di merito abbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrenteil ruolo di soggetto messosi completamente a disposizione del sodalizio camorristico di cuisi discute, in una prospettiva non statica, ma dinamica, fornendo un contributo di nonpoco momento al perseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e alrafforzamento del suo predominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va, altresì, ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentanocomportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsoltanto la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchela conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche operanti sulterritorio, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomentitrattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 – 02; Sez. 1, n.4937 del 19/12/2012, Rv. 254915 – 01).Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, del rapporto di stabile e organica compenetrazione delricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno“status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del qualel’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’enteper il perseguimento dei comuni fini criminosi.Come emerge, invero, dalle conversazioni intercettate nelle quali [OSCURATO:PERSONA] parlato del sodalizio camorristico con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AdessoGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] veniva collocato tra i componenti del nuovosodalizio camorristico facente capo a [OSCURATO:PERSONA], che aveva conseguito il controllodel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e delle zone limitrofe, soppiantando il vecchio “clan [OSCURATO:PERSONA]”,emergendo altresì dalle medesime conversazioni lo stretto rapporto esistente tra ilValente e [OSCURATO:PERSONA].Di particolare interesse, in questo contesto, appare la conversazione intercorsa trail [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (la n. 10926 del 7 agosto 2015), nel corso della quale ilNigro aveva riferito al proprio interlocutore di un incontro, tenutosi il 5 agosto 2015, conGaldieri [OSCURATO:PERSONA], in occasione del quale quest’ultimo e il [OSCURATO:PERSONA] si erano baciati.Si tratta di un particolare non privo di significato, che la Corte di appello haevidenziato con coerente argomentazione, trattandosi di un segno esteriore di comuneaffiliazione al sodalizio mafioso, utilizzato comunemente dagli associati, come dimostratodalla circostanza che le riprese del sistema di videosorveglianza installato pressol’autorimessa del Dello [OSCURATO:PERSONA] avevano immortalato lo scambio di un bacio sulla bocca traquest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA], autista di [OSCURATO:PERSONA], entrambi componentidell’organizzazione camorristica, sia pure con ruoli diversi.Del resto, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a un incontro al quale presero parteesponenti di rilievo del sodalizio, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Dello RussoCarlo, nonché il tentativo svolto in quella sede dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] di far riappacificareGaldieri [OSCURATO:PERSONA] con il figlio del vecchio capoclan [OSCURATO:PERSONA], quanto meno “perrispetto del padre”, costituiscono, alla luce dei principi in precedenza richiamati, ulterioresintomo dell’affectio societatis che lo legava agli altri componenti del sodaliziocamorristico, evidenziando l’assoluta fiducia che gli appartenenti all’associazione, apartire dal capo [OSCURATO:PERSONA], riponevano in lui.Particolarmente significativa, nel percorso argomentativo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA], appare anche la conversazione n. 14260 del 13 novembre 2015, intercorsatra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale quest’ultimo, dopo averericordato il ruolo da lui svolto per favorire la concessione di un prestito al [OSCURATO:PERSONA] da partedel sodalizio, aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva redarguito perché non stavaandando a trovare “[OSCURATO:PERSONA]”, ossia [OSCURATO:PERSONA], ed aveva cercato di screditare ilNigro, così confermando la vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] al capo del sodalizio.Ulteriore elemento coerentemente valorizzato dai giudici di merito per desumerela partecipazione del ricorrente al “[OSCURATO:PERSONA]” è rappresentatodall’affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per l’estorsione aggravata in danno deiGambale, di cui al capo 24.Tale elemento, tuttavia, non viene considerato isolatamente, ma si inserisce in unquadro probatorio ben più ampio e convergente, costituito dai plurimi rapportiintrattenuti dal ricorrente con i principali esponenti del sodalizio e dal ruoloconcretamente svolto nelle dinamiche associative appena richiamate.Tale vicenda è stata diffusamente trattata nella parte della presente motivazionededicata all’esame della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nella quale è statoaffrontato anche il tema della sussistenza delle contestate circostanze aggravantidell’agevolazione mafiosa e del metodo mafioso, nonché della loro imputazione a tutti iconcorrenti nel reato, come del resto è stato fatto in sede di esame delle posizioni di tuttii ricorrenti che hanno concorso con il [OSCURATO:PERSONA] nella perpetrazione dei fatti estorsivi incontestazione.Appare, pertanto, sufficiente rinviare alla lettura delle considerazioni già svolte.In questa sede è sufficiente rilevare come il [OSCURATO:PERSONA], alla luce delleconversazioni intercettate, fosse il soggetto preposto alla formulazione della richiestaestorsiva presso il quale erano stati indirizzati i [OSCURATO:PERSONA], in due occasioni diverse, da DeSimone [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto esplicito riferimento a “CarminuccioCaramella”, avvalendosi dell’intermediazione, tuttavia non andata a buon fine, diPalatano [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’impresa dei [OSCURATO:PERSONA], su impulso di [OSCURATO:PERSONA].Il diretto interessamento del [OSCURATO:PERSONA] all’estorsione trova ulteriore conferma nelledichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale haaffermato di essersi effettivamente incontrato con [OSCURATO:PERSONA], confermando cosìl’identificazione in quest’ultimo di “[OSCURATO:PERSONA]”, e di avergli offerto una bustacontenente euro 3.000,00, che, tuttavia, l’imputato aveva rifiutato.Orbene, tale episodio non può essere interpretato, come pretenderebbe ilricorrente, in termini di desistenza da parte del [OSCURATO:PERSONA], in quanto la richiesta estorsivanei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] era già stata formulata e l’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e ilValente era finalizzato al pagamento della tangente estorsiva, non essendo stata riferitadalla persona offesa alcuna causale lecita idonea a giustificare l’offerta di denaro rivolta a“[OSCURATO:PERSONA]”; né risulta che il [OSCURATO:PERSONA] si sia successivamente attivato,ponendo in essere una condotta positiva volta a scongiurare l’evento.Né può attribuirsi rilievo decisivo al rifiuto della somma offerta dal GambaleGiovanni, trattandosi di condotta successiva alla formulazione della richiesta estorsiva ecomunque inidonea ad interrompere il processo causale ormai avviato ovvero aneutralizzarne gli effetti mediante una condotta impeditiva dell’evento.Come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità,nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo soltanto nella fase deltentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano stati posti in essere gli attidai quali origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può,al più, operare la diminuente del cosiddetto recesso attivo, qualora il soggetto tenga unacondotta positiva idonea ad impedirne il verificarsi.Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, assimilabile a quello in esame,si trattava di un’estorsione in concorso, nella quale è stata esclusa la configurabilità delladesistenza nei confronti di entrambi gli imputati, essendo già stata formulata la richiestaestorsiva (cfr. Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226 – 01; Sez. 5, n. 18322 del30/01/2017, Rv. 269797 – 01; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Rv. 271435 – 01; Sez.2, n. 16054 del 20/03/2018, Rv. 272677 – 01; Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, Rv.279170 – 01).Alla luce delle considerazioni che precedono, può affermarsi la correttezza dellacondanna del ricorrente per il reato estorsivo di cui si discute, avendo gli elementiprobatori valorizzati dai giudici di merito dimostrato il suo consapevole inserimento nellavicenda estorsiva e il contributo prestato alla realizzazione del programma criminoso,quanto meno in termini di concorso morale, mediante il rafforzamento e l’agevolazionedell’altrui proposito criminoso, nella piena consapevolezza che la richiesta estorsiva erastata formulata nell’interesse del “[OSCURATO:PERSONA]” e si era estrinsecata attraversomodalità tipicamente mafiose.In conclusione, può affermarsi che, come correttamente ritenuto dai giudici dimerito, il [OSCURATO:PERSONA] abbia volontariamente messo completamente a disposizione del “NuovoClan [OSCURATO:PERSONA]” la propria persona, nella prospettiva dinamica in precedenza indicata,consentendo al sodalizio di rafforzare il proprio predominio nel territorio dell’Avellinese,nella piena consapevolezza delle finalità perseguite dall’associazione, della suaorganizzazione sul territorio e dell’identità dei suoi principali componenti.Nessuna contraddizione, infine, si coglie nell’esclusione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] del ruolo dirigenziale originariamente contestato al [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur nonpotendo essere qualificato come partecipe “qualificato” all’associazione camorristica di cuial capo 1., ne risulta comunque componente a pieno titolo per le ragioni già esposte.Con riferimento alla contestazione della sussistenza della circostanza aggravantedell’essere l’associazione armata, le doglianze difensive sono inammissibili, perchéversate in fatto, e comunque manifestamente infondate.Come si è già detto, i giudici di merito hanno reso sul punto un’esaustivamotivazione, evidenziando come l’associazione camorristica avesse una pienadisponibilità di armi, destinate a essere utilizzate per la perpetrazione dei reati-fine, qualile estorsioni, e per affermare il proprio predominio sul territorio, disponibilità, dunque,non circoscritta a soddisfare mere esigenze personali dei singoli detentori.Va, pertanto, fatto rinvio alle considerazioni già svolte sul tema al punto 9.3. dellapresente motivazione, anche con riferimento al criterio di imputazione soggettiva di talecircostanza aggravante, che correttamente è stata ascritta al [OSCURATO:PERSONA], poiché, inconsiderazione del suo stretto rapporto associativo con [OSCURATO:PERSONA], caporiconosciuto del clan, nonché con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi detentoridi armi destinate agli scopi del sodalizio, egli si trovava nelle condizioni di conoscereperfettamente la disponibilità di armi da sparo da parte dell’associazione, circostanzadella quale [OSCURATO:PERSONA] non faceva mistero, sicché una sua eventuale ignoranza sulpunto non assumerebbe alcun rilievo ai fini dell’esclusione dell’aggravante, risultandocomunque ascrivibile a sua colpa.Manifestamente infondati e generici, infine, sono i rilievi articolati in relazione alladosimetria della pena, che si risolvono in doglianze volte a sollecitare un’inammissibilerivalutazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. pp. 217-218), con articolata motivazione, ha fondato lapropria decisione sull’entità del trattamento sanzionatorio alla luce della gravità dei fatti,del contesto criminale nel quale essi sono maturati e della negativa personalitàdell’imputato, gravato da plurimi e gravi precedenti penali specifici per associazione adelinquere di tipo mafioso ed estorsioni, valorizzando altresì l’assenza di elementi diresipiscenza ai fini del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamati al punto14. della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda.I motivi nuovi di ricorso vanno rigettati in quanto meramente reiterativi diquestioni già compiutamente esaminate e disattese nelle pagine precedenti, senzaapportare elementi di novità idonei ad incrinare la tenuta logica e giuridica della decisioneimpugnata.24. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato associativo di cui al capo1. e per i singoli fatti di usura aggravata e di estorsione di cui ai capi 8., 9., 10., 11., 14.,16., 17., 18., 20., 22. e 36., non può essere accolto, essendo fondato su motivi in parteinfondati e in parte inammissibili.Nel richiamare i motivi di ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], riassunti nella parte introduttiva della presente motivazione, quanto airilievi volti a contestare la ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio camorristico dicui al capo 1., sulla cui esistenza ed operatività si rinvia a quanto già osservato nellaparte generale della motivazione, deve farsi applicazione dei principi più volte affermatiin tema di giudizio di legittimità, secondo cui non è consentita una rivalutazione delcompendio probatorio né la prospettazione di una diversa lettura delle risultanze dicausa, tanto più in presenza di una pronuncia conforme nei due gradi di merito. Lecensure proposte dal ricorrente risultano, pertanto, in larga misura incompatibili con ilimiti propri del sindacato demandato alla Corte di cassazione.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hannoreso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare laresponsabilità dell’imputato per il reato associativo.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo ad un’associazione di tipo mafioso, già richiamati nella partegenerale della presente motivazione, non è revocabile in dubbio che i giudici di meritoabbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrente il ruolo di soggetto messosicompletamente e consapevolmente a disposizione del sodalizio camorristico di cui sidiscute, in una prospettiva non statica ma dinamica, fornendo un contributo di non pocomomento al perseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e alrafforzamento del suo predominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentanocomportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsoltanto la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchela conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche operanti sulterritorio, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomentitrattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597-02; Sez. 1, n.4937 del 19/12/2012, Rv. 254915-01).Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, del rapporto di stabile e organica compenetrazione delricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno“status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del qualel’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’enteper il perseguimento dei comuni fini criminosi.Invero, come si vedrà in prosieguo nella parte della presente motivazione dedicataall’esame del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rinvia, rientrava nelle finalitàdel “[OSCURATO:PERSONA]” l’attività di usura che aveva la sua centrale operativanell’autorimessa “[OSCURATO:PERSONA]”, ubicata in [OSCURATO:PERSONA], alla via Dalmazia, gestita dalGalluccio [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], al cui interno, custodite in una cassaforte, gli organiinvestigativi hanno rinvenuto le cosiddette “stringhe”, documenti di notevole valoreprobatorio, poiché in esse erano riportati l’entità dei prestiti effettuati, i tassi usuraripraticati, i nomi o le sigle utilizzati per identificare gli usurati, le scadenze dei rateiusurari e i soggetti incaricati di riscuotere quanto dovuto al clan in esecuzione del pattousurario.In questa prospettiva assume particolare rilievo la circostanza, evidenziata dallaCorte territoriale con logico argomentare, che gli ingenti proventi dell’attività usuraria,pari in un’occasione a euro 150.000,00, avevano quale destinatario finale il componentedel sodalizio camorristico [OSCURATO:PERSONA], fratello del capoclan [OSCURATO:PERSONA], per iltramite dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che, dopo avere effettuato i conteggi di quanto dovuto alGaldieri, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], gli aveva consegnato in una busta il denaro, che poiquest’ultimo avrebbe fatto pervenire a [OSCURATO:PERSONA].Né assume valore decisivo la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non sia statoformalmente contestato quale concorrente nei singoli episodi di usura ascritti al [OSCURATO:PERSONA],sono stati desunti da una pluralità di elementi probatori autonomamente valutati daigiudici di merito.L’affermazione di responsabilità non è stata, peraltro, fondata sul solorinvenimento delle cosiddette “stringhe”, né sulla mera cogestione dell’autorimessa di viaDalmazia, ma sulla valutazione convergente di una pluralità di elementi probatori,rappresentati dalla disponibilità della documentazione relativa ai rapporti usurari, dalruolo di controllo esercitato sull’attività di riscossione, dalla gestione dei proventidell’attività usuraria e dalla loro destinazione ai vertici del sodalizio. Non ricorre,pertanto, la denunciata circolarità argomentativa, poiché la partecipazione associativa e ilcoinvolgimento nei reati-fine sono stati desunti da elementi reciprocamente convergenti eoggetto di una valutazione complessiva, e non da un improprio procedimentodimostrativo fondato sulla reciproca presupposizione delle relative conclusioni.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, nel corso della perquisizione effettuata dalle forze dell’ordinenell’autorimessa di via Dalmazia in data 19 gennaio 2018, aveva immediatamentemanifestato al [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazione intercettata, la propriapreoccupazione che le forze dell’ordine, una volta scoperta la documentazione custoditanell’autorimessa, potessero da questa risalire all’attività di usura, preoccupazionecondivisa dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, come già evidenziato, informato di quanto stavaaccadendo da un dipendente della “[OSCURATO:PERSONA]”, si era immediatamente messo incontatto con il [OSCURATO:PERSONA], fissando un appuntamento anche con il [OSCURATO:PERSONA] per parlaredella vicenda, senza che vi fosse una plausibile ragione lecita idonea a giustificare taleiniziativa da parte del Dello [OSCURATO:PERSONA], formalmente estraneo alla gestione dell’autorimessa.[OSCURATO:PERSONA], piuttosto, aveva agito in qualità di organizzatore del sodaliziocamorristico che sovrintendeva all’attività di usura, non potendo la convocazione delGalluccio e del [OSCURATO:PERSONA] trovare altra spiegazione logica se non quella di affrontarel’emergenza in corso con i soggetti preposti all’attività usuraria che aveva la propriacentrale operativa nella menzionata autorimessa di via Dalmazia.A ulteriore riprova della conoscenza dell’organigramma del sodalizio camorristico edello stretto rapporto con i componenti dello stesso, la Corte territoriale ha logicamenteevidenziato come le conversazioni intercettate abbiano registrato la presenza pressol’autorimessa di via Dalmazia di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di [OSCURATO:PERSONA].Nel percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello è stata evidenziata,sempre con logico argomentare, un’ulteriore iniziativa volta ad assicurare gli interessi delclan camorristico, messa in campo dal [OSCURATO:PERSONA], protagonista del tentativo di sequestro dipersona del Vivolo, che si era impossessato del denaro custodito nell’autorimessa, nelquale erano compresi anche i proventi delle usure, episodio del quale era stato informatoGaldieri [OSCURATO:PERSONA], al quale, tuttavia, evidentemente per evitarne la reazione, era statoomesso il particolare che il furto aveva interessato anche il ricavato delle usure. Laprospettazione difensiva secondo cui la mancata reazione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbeincompatibile con la riconducibilità al sodalizio dell’attività usuraria non coglie nel segno,avendo i giudici di merito evidenziato che al predetto non era stata rappresentatal’effettiva entità del danno arrecato dal Vivolo e, in particolare, la sottrazione dei proventidell’attività usuraria.Del resto, che l’attività usuraria fosse riconducibile al pactum sceleris intorno alquale si era costituito il “[OSCURATO:PERSONA]” risultava confermato anche dalla sentenzapassata in giudicato pronunciata nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e GalluccioElpidio, condannati per il reato associativo e per una pluralità di reati-fine in materia diusura, tra i quali rientrano quelli per i quali è stato condannato lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Taleelemento, tuttavia, non è stato utilizzato quale prova esclusiva della responsabilità delricorrente, ma quale ulteriore dato di conferma di un quadro probatorio giàautonomamente desunto dalle risultanze direttamente riferibili alla sua posizione ecorrettamente valorizzate dai giudici di merito.Né assume rilievo decisivo il richiamo alle dichiarazioni rese dall’ispettore Belfiore,trattandosi di valutazioni investigative prive di efficacia vincolante per il giudice ecomunque superate dalle convergenti risultanze probatorie valorizzate dai giudici dimerito, costituite dalle conversazioni intercettate, dagli esiti delle perquisizioni e deisequestri, dalla documentazione relativa all’attività usuraria e dalle dichiarazioni dellepersone offese.Acquisito questo dato, appare logicamente coerente il percorso argomentativoseguito dalla Corte territoriale, che, sulla base di quanto emerso dalle conversazioniintercettate, dagli esiti delle perquisizioni e dei sequestri effettuati, nonché dalledichiarazioni delle persone offese vittime dei singoli fatti di usura, dichiarazioni che nonhanno formato oggetto di censure dotate di apprezzabile specificità da parte delricorrente, ha correttamente desunto il ruolo dinamico del prevenuto quale soggettomenzionati reati-fine, essendo il [OSCURATO:PERSONA], come si è detto, uno dei componenti di primopiano, insieme con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], del “sottogruppo” operante pressol’autorimessa di via Dalmazia, da lui cogestita con il [OSCURATO:PERSONA] e stabilmente deditoall’attività usuraria.Come affermato dalla Corte territoriale, il [OSCURATO:PERSONA] ha senz’altro operato in qualitàdi custode della documentazione relativa ai singoli rapporti usurari instaurati e dicontrollore non solo della regolarità degli adempimenti da parte degli usurati, ma anchedell’efficienza dell’operato di chi collaborava con lui, in particolare nell’attività diriscossione, nonché nella veste di soggetto preposto alla raccolta del denaro versato dallevittime e alla successiva trasmissione dello stesso ai vertici dell’organizzazione.In conclusione, può affermarsi che, come correttamente ritenuto dai giudici dimerito, il [OSCURATO:PERSONA] abbia volontariamente e stabilmente messo la propria persona adisposizione del “[OSCURATO:PERSONA]” nella prospettiva dinamica in precedenza indicata,contribuendo al perseguimento delle finalità del sodalizio e al rafforzamento del suopredominio sul territorio dell’Avellinese, nella piena consapevolezza delle finalitàperseguite dalla compagine, della sua articolazione organizzativa e dell’identità dei suoiprincipali componenti.Con riguardo alla circostanza aggravante dell’associazione armata, devonorichiamarsi le considerazioni già svolte nella parte generale della motivazione in ordine aicriteri di imputazione soggettiva della medesima, correttamente ritenuta anche neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA]. Egli, infatti, in ragione del ruolo rivestito e degli stretti rapportiintrattenuti con il Dello [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], esponenti di primo piano delsodalizio, era posto nelle condizioni di conoscere la disponibilità di armi da partedell’associazione, sicché un’eventuale ignoranza della circostanza aggravante nonpotrebbe comunque ritenersi giustificata, risultando eventualmente ascrivibile a suacolpa.Infondati, collocandosi ai limiti dell’inammissibilità in quanto prevalentementeversati in fatto, appaiono anche i rilievi volti a contestare la responsabilità del Boccieroper i singoli fatti di usura, valorizzati dalla Corte territoriale quali reati-finedell’associazione.Al riguardo, deve rilevarsi come, in relazione a tutti i numerosi episodi di usuraper i quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, e segnatamente a quelli di cui ai capi 8., 10.,11., 14., 16., 17., 18., 20., 22. e 36., all’interno della cassaforte ubicata nell’autorimessadi via Dalmazia, che fungeva da base operativa del gruppo dedito alle usure, siano staterinvenute le relative “stringhe”, nelle quali erano riportati gli elementi identificativi deisingoli rapporti usurari, con l’indicazione degli importi, delle scadenze, degli usurati e deisoggetti incaricati della riscossione.A ciò si aggiunga che, in relazione ai fatti di usura di cui ai capi 20. e 36., l’attivitàdi perquisizione svolta all’interno dell’autorimessa di via Dalmazia aveva consentito direcuperare le cambiali rilasciate dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a garanzia deirispettivi debiti usurari.Si tratta di documentazione riferibile al [OSCURATO:PERSONA] in ragione del ruolo da luirivestito quale punto di riferimento, insieme con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], dell’attivitàusuraria svolta dal gruppo operante presso l’autorimessa di via Dalmazia, attività checomprendeva anche la custodia e la gestione della documentazione concernente irapporti usurari in corso.Né assume valore disarticolante il richiamo difensivo ai diversi esiti relativi ai capi15. e 38., poiché la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] non è stata affermata sulla base di unautomatismo derivante dal mero rinvenimento delle “stringhe” presso l’autorimessa di viaDalmazia, ma all’esito della valutazione complessiva di ulteriori elementi individualizzantiriferibili alla sua specifica posizione e ai singoli episodi oggetto di contestazione.A ulteriore conferma della posizione assunta dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’attivitàusuraria, il giudice di appello, con argomentazione immune da vizi logici, ha valorizzato ilcontenuto di conversazioni intercettate tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], nel corsodelle quali il [OSCURATO:PERSONA], pur avendo appreso che quest’ultimo aveva aggredito un debitoreper costringerlo al pagamento, lo rimproverava per non essersi sufficientemente attivatonei confronti degli altri debitori morosi, sollecitandolo a recuperare le somme dovuteanche mediante modalità coercitive.Modalità coercitive che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non disdegnava di utilizzare, comeemerge dal contenuto delle conversazioni ambientali nn. 2160 e 2161 del 19 marzo2018, nel corso delle quali giungeva a minacciare di morte [OSCURATO:PERSONA] qualora nonavesse adempiuto all’obbligazione derivante dall’usura di cui al capo 8., realizzando cosìla condotta estorsiva contestata al capo 9.[OSCURATO:PERSONA], d’altra parte, non esitava ad intervenire personalmente per pretendereil pagamento dei debiti usurari, convocando gli usurati presso la base operativa di viaDalmazia, come accaduto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Né giova al ricorrente sostenere che non vi sarebbe prova della sua partecipazionealla fase genetica dei singoli patti usurari. Secondo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, infatti, risponde del delitto di usura in concorso anche chi,successivamente al perfezionamento dell’accordo usurario, riceva l’incarico di recuperareil credito e ne ottenga il pagamento, trattandosi di reato a condotta frazionata e aconsumazione prolungata.Del resto, dalle dichiarazioni delle persone offese e dal contenuto delleconversazioni intercettate emerge che i debiti usurari oggetto delle contestazioni eranostati originariamente contratti con il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] o il [OSCURATO:PERSONA] e che, una voltainstaurato il rapporto usurario, il [OSCURATO:PERSONA] interveniva stabilmente nella gestione e nellariscossione del credito, spesso unitamente agli altri componenti del sodalizio, secondo unmodus operandi collaudato e sistematico.Non è pertanto revocabile in dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito un significativocontributo materiale e morale all’attività usuraria posta in essere dagli altri concorrenti,rafforzandone e agevolandone il proposito criminoso, in coerenza con gli interessiperseguiti dalla compagine camorristica.Circostanze tutte che, unitamente all’assenza di qualsiasi plausibile causale lecitaidonea a giustificare le reiterate richieste di pagamento formulate dal ricorrente, hannocorrettamente indotto la Corte territoriale a desumere, con argomentazione logica ecoerente, la piena consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa la natura usuraria dei crediti dellacui riscossione egli era incaricato.Sotto altro profilo, una volta raggiunta la dimostrazione dell’appartenenza delBocciero al sodalizio camorristico di cui si discute e della riconducibilità dell’attività diusura ascrittagli al medesimo sodalizio, a lui nota in ragione degli stretti rapportiintrattenuti con il Dello [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], con il [OSCURATO:PERSONA] e con il [OSCURATO:PERSONA], comein precedenza ricostruiti, può dirsi logicamente dimostrata la circostanza aggravantedell’agevolazione mafiosa. Essa risulta desunta non dalla sola appartenenza del ricorrentealla compagine criminale, ma dalla stabile destinazione dell’attività usuraria alperseguimento degli interessi del sodalizio, dalla raccolta dei relativi proventi, dal lorosistematico conferimento ai vertici dell’organizzazione e dal contributo concretamenteofferto dal ricorrente al rafforzamento dell’operatività del clan sul territorio. Lacircostanza aggravante è stata, pertanto, accertata in relazione ai singoli episodicontestati non sulla base di una presunzione derivante dalla mera partecipazioneassociativa del ricorrente, ma in considerazione del concreto inserimento di ciascunacondotta usuraria nell’attività economica illecita riconducibile al sodalizio e della suaobiettiva idoneità a rafforzarne le capacità operative e gli interessi criminali. Si trattadell’unica tra le due forme previste dall’art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta sussistente dallaCorte territoriale in relazione a tutti i singoli episodi di usura ascritti al [OSCURATO:PERSONA].Infondato appare il rilievo volto a contestare la ritenuta sussistenza dellacircostanza aggravante del numero di persone concorrenti pari o superiore a cinque,contestata con riferimento ai fatti di usura di cui ai capi 14. e 16.Al riguardo si osserva che la circostanza aggravante di cui all’art. 112, comma 1,n. 1), cod. pen. ricorre quando il numero dei concorrenti nel reato sia pari a cinque o piùsoggetti.Il reato di usura di cui al capo 14. era stato originariamente contestato nonsoltanto al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], ma anche aGalluccio [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], condannati per tale fatto con sentenza passata ingiudicato.Di conseguenza, l’intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo14. non fa venir meno la circostanza del concorso di almeno cinque persone nel reato,che costituisce l’aggravante concretamente ritenuta dalla Corte territoriale.Quanto al reato di cui al capo 16., dovendosi considerare anche i coimputatiGalluccio e [OSCURATO:PERSONA], non essendo intervenuta alcuna assoluzione in grado di appello, ilnumero dei concorrenti risulta comunque superiore a cinque.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è configurabile la circostanzaaggravante di cui all’art. 112 cod. pen. quando il giudice abbia accertato il dato storicodella partecipazione al reato di cinque o più persone, senza che sia necessario il formaleaccertamento della colpevolezza di ciascuna di esse, purché la partecipazione del numeronecessario di correi sia stata comunque ritenuta e non esclusa in modo definitivo nellasua materialità.Si tratta di una circostanza aggravante che, come correttamente osservato dallaCorte territoriale, non richiede la consapevolezza della partecipazione degli altriconcorrenti nel numero necessario ad integrare l’aggravante, poiché essa, concernendo lemodalità dell’azione, ha natura oggettiva e si comunica a tutti coloro che concorrono nelreato.In relazione al medesimo rilievo prospettato con riguardo ai reati di cui ai capi 11.,20. e 36., come emerge dall’incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla [OSCURATO:PERSONA], si tratta di una censura nuova, non dedotta nei precedenti gradi di giudizio e,pertanto, non proponibile per la prima volta in sede di legittimità.Non risulta fondato il rilievo concernente la mancata dimostrazione dello stato dibisogno, censura peraltro genericamente prospettata e meramente reiterativa. Alriguardo è sufficiente richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità inmateria di usura, alla luce dei quali lo stato di bisogno può essere desunto anchedall’entità degli interessi praticati, come puntualmente evidenziato dalla Corte territorialecon riferimento ai singoli episodi contestati.Infondate, oltre che meramente reiterative, appaiono anche le censure volte acontestare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n. 4),cod. pen., ritenuta con riferimento all’usura di cui al capo 36.Anche sotto tale profilo è sufficiente richiamare i principi già illustrati nellapresente motivazione, posto che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di svolgere attivitàimprenditoriale nel settore dell’edilizia e di avere richiesto il prestito per esigenzeconnesse alla propria attività economica, sicché la valutazione espressa dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta immune da censure.Manifestamente infondati sono, infine, i rilievi articolati in relazione alla dosimetriadella pena, risolvendosi gli stessi nella prospettazione di una diversa valutazionedell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale, pur rideterminando la pena a seguito dell’esclusione dellacircostanza aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n. 4), cod. pen. in relazione al capo22., ha fondato la propria decisione sulla gravità complessiva dei fatti, sul contestocriminale nel quale gli stessi si collocano e sulla negativa personalità dell’imputato,gravato da plurimi precedenti per gravi reati.Le medesime considerazioni sono state poste a fondamento del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territorialeevidenziato l’assenza di elementi suscettibili di positiva valorizzazione, in conformità aiconsolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.Né coglie nel segno l’ulteriore rilievo sviluppato nella memoria difensiva, secondocui la pena-base avrebbe dovuto essere determinata nella misura minima di anni dodicidi reclusione. Sul punto la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena inflitta alla lucedella gravità complessiva dei fatti, del contesto criminale di riferimento e dellapersonalità dell’imputato, con argomentazione immune da vizi logici o giuridici.Irrilevanti appaiono, infine, gli argomenti articolati con i motivi nuovi.Quelli già esaminati nella parte generale della presente motivazione devonointendersi qui integralmente richiamati.Parimenti infondate sono le censure con cui si deduce l’improcedibilità dell’azionepenale per l’asserita mancanza di un valido provvedimento di riapertura delle indaginisuccessivamente all’archiviazione. Sul punto è sufficiente richiamare le considerazioni giàsvolte nella presente motivazione con riferimento agli effetti dell’archiviazione neiprocedimenti aventi ad oggetto reati permanenti e alla distinzione tra il medesimo fattostorico e condotte ulteriori o successivamente accertate, alle quali integralmente si rinvia.Quanto, invece, al rilievo concernente l’inutilizzabilità delle intercettazioni dispostedopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari, esso risultainfondato per le ragioni già illustrate nella parte generale della motivazione dedicata aglieffetti della scadenza del termine investigativo e ai presupposti di utilizzabilità dei relativiesiti.A ben vedere, peraltro, si tratta anche di una censura inammissibile, poiché nonriguarda un punto della sentenza di appello investito dai motivi originari contenuti nelricorso per cassazione.25. Vanno ora esaminati congiuntamente, per evitare inutili ripetizioni, i ricorsiproposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché fondati su motivi in parte comuni,articolati dal medesimo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].25.1. In particolare, comuni a tutti i suddetti imputati sono i motivi con cui sideduce violazione di legge in relazione all’art. 468 cod. proc. pen. per mancato depositodella lista dei testi del pubblico ministero nei termini e nelle forme di legge.Si tratta di un motivo infondato, per le ragioni già indicate nel paragrafo dedicatoa tale tema, alla cui lettura si rimanda.25.2. Comuni alle posizioni del Dello [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del Tacconesono anche i rilievi articolati in punto di ritenuta sussistenza dell’associazione adelinquere di stampo mafioso di cui al capo 1., denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, edella circostanza aggravante dell’essere la suddetta associazione armata.Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte sopra in viagenerale sul tema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, sollecitando i motivi diricorso di cui si discute, peraltro del tutto genericamente, un’inammissibile rivalutazionedelle risultanze processuali ed apparendo, al tempo stesso, del tutto estranei allacategoria dei vizi che possono essere dedotti nel caso di “doppia conforme”.I motivi sono, inoltre, manifestamente infondati, in quanto i giudici di meritohanno reso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermarel’esistenza del “[OSCURATO:PERSONA]”, come si è già sottolineato sopra nella presentemotivazione, alla cui lettura si rimanda.Identiche considerazioni valgono con riferimento alla contestazione dellasussistenza della circostanza aggravante dell’essere l’associazione armata. Anche inquesto caso le doglianze articolate dai ricorrenti sono inammissibili, perché versate infatto e manifestamente infondate.Come si è già detto, i giudici di merito hanno reso sul punto un’esaustivamotivazione, evidenziando come l’associazione camorristica avesse una pienadisponibilità di armi, destinate a essere utilizzate per la perpetrazione dei reati-fine, qualile estorsioni, e per affermare il proprio predominio sul territorio, disponibilità, dunque,non circoscritta a soddisfare mere esigenze personali dei singoli detentori.Va, pertanto, fatto rinvio alle considerazioni già svolte sul tema, anche conriferimento al criterio di imputazione soggettiva di tale circostanza aggravante.25.3. Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], condannatoper i reati di cui ai capi 1., 3., 4., 5., 6., 7., 23., riqualificato come tentativo, 24., 25., 27.e 28., ai motivi comuni in precedenza indicati si aggiunge, nei motivi di ricorso articolatidall’avv. [OSCURATO:PERSONA], la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni captate dopo la scadenzadel termine di durata massima delle indagini preliminari.Dall’insussistenza della cosca mafiosa di cui si discute il Dello [OSCURATO:PERSONA] fa, inoltre,discendere l’impossibilità di configurare la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen., nella duplice manifestazione del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa,con riferimento ai reati ascrittigli ai capi 3., 4., 5., 6., 7., 23., 24., 25., 27. e 28.In ordine ai motivi di ricorso volti a contestare l’utilizzabilità delle intercettazionieffettuate dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari, essiappaiono infondati, sulla base delle considerazioni già esposte nei punti 13., 13.1. e 13.2.della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda.Sull’infondatezza dei rilievi con cui si aggredisce la motivazione della sentenzadella Corte territoriale nella parte in cui è stata affermata la sussistenza dell’associazionea delinquere di stampo mafioso di cui al capo 1., nonché la configurabilitàdell’associazione armata, si è già detto.25.4. Con il quinto motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduceviolazione di legge e vizio di motivazione anche in punto di attribuzione al Dello [OSCURATO:PERSONA] delruolo di organizzatore del sodalizio mafioso, che apparirebbe in contrasto con quantoaffermato dagli stessi giudici di merito a proposito della posizione subordinata che il DelloRusso rivestiva nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], individuati quali capi del sodaliziocamorristico.Il motivo è infondato.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, richiamatinel punto 9. della presente motivazione, alla cui lettura si rimanda, non è revocabile indubbio che i giudici di merito abbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrenteil ruolo di soggetto messosi completamente a disposizione del sodalizio camorristico di cuisi discute, in una prospettiva non statica, ma dinamica, fornendo un contributo di nonpoco momento al perseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e alrafforzamento del suo predominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentanocomportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsoltanto la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchela conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche operanti sulterritorio, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomentitrattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 – 02; Sez. 1, n.4937 del 19/12/2012, Rv. 254915 – 01).Orbene, sulla persona del Dello [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, del rapporto di stabile e organica compenetrazione delricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno“status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del qualel’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’enteper il perseguimento dei comuni fini criminosi.L’appartenenza del Dello [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, che non forma oggetto dispecifiche censure, concentrate piuttosto sul ruolo concretamente rivestito dal ricorrenteall’interno dell’organizzazione, risulta adeguatamente motivata dai giudici di merito anchecon riferimento alla qualifica di organizzatore attribuitagli.Come emerge, invero, dalle numerose conversazioni che lo riguardano, egli sipresenta quale protagonista di una serie di reati-scopo del sodalizio, oltre ad essere incostante rapporto non soltanto con il capo indiscusso dell’organizzazione camorristica,[OSCURATO:PERSONA], che incontra più volte personalmente, adottando le necessarie cauteleper evitare controlli da parte delle forze dell’ordine, ma anche con gli associati GaldieriNicola, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Sul punto va evidenziato, come si è visto in sede di esame dei ricorsi proposti daNigro [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rinvia con particolare riferimentoalla contestazione dei fatti di cui ai capi 24. e 25., che [OSCURATO:PERSONA] tenevapuntualmente e costantemente informato il Dello [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle varie fasidell’attività estorsiva in danno dei [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:SOCIETA], venendo convocato in diverseoccasioni presso l’autolavaggio gestito dal Dello [OSCURATO:PERSONA], attraverso la sorella [OSCURATO:PERSONA],che fungeva da tramite tra i due, per riferire e ricevere istruzioni.Come si è visto, a riprova dei poteri decisionali esercitati dal Dello [OSCURATO:PERSONA], nelcorso di una conversazione intercettata era emerso che quest’ultimo aveva garantito alNigro che, ove l’estorsione in danno dei [OSCURATO:PERSONA] fosse andata a buon fine, il debitodell’imprenditore nei confronti del sodalizio camorristico si sarebbe estinto.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha partecipato all’importante riunione del 6 ottobre 2015presso il caseificio del [OSCURATO:PERSONA], di cui si è più volte parlato, finalizzata ad affermare ilpredominio del “[OSCURATO:PERSONA]” sul territorio, alla presenza, tra gli altri, dei fratelliNigro; risulta direttamente coinvolto nelle già menzionate vicende della [OSCURATO:PERSONA] e dellaSorrentino, che, per ragioni diverse, chiedono e ottengono l’intervento del clancamorristico a tutela delle proprie ragioni, venendo a tal fine indirizzate dal [OSCURATO:PERSONA] edal [OSCURATO:PERSONA] proprio al Dello [OSCURATO:PERSONA], segno evidente della posizione centrale assunta dalricorrente nel sistema preordinato ad assicurare il controllo del territorio da partedell’organizzazione camorristica attraverso la “protezione” accordata a chi la richiedeva;veniva, infine, aspramente redarguito da [OSCURATO:PERSONA] per l’uso disinvolto dei telefonicellulari.In questo contesto, già di per sé significativo, si inseriscono le risultanzeprocessuali che hanno consentito di affermare come il Dello [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto anche lospecifico compito di sovrintendere all’attività di usura svolta dal gruppo di via Dalmazia,come emerge con assoluta chiarezza dal suo diretto coinvolgimento nell’episodio dellaperquisizione effettuata il 19 gennaio 2018 dalle forze dell’ordine presso la “SecurityPark”.Con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinvenuto in tale episodio un’ulteriore conferma, da un lato, dellariconducibilità al sodalizio camorristico di cui si discute dell’attività di usura svolta nellamenzionata autorimessa di via Dalmazia e, dall’altro, del ruolo di organizzatore svolto dalDello [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, con logico argomentare, come un dipendentedell’autorimessa, iniziata la perquisizione, si fosse recato personalmente pressol’autolavaggio del Dello [OSCURATO:PERSONA] per avvisarlo di quanto stava accadendo, determinando inquest’ultimo un’immediata reazione, che lo aveva indotto a contattare [OSCURATO:PERSONA] eBocciero [OSCURATO:PERSONA], gestori dell’autorimessa, fissando con loro un appuntamento perincontrarsi di persona, come si è già visto in sede di esame della posizione del [OSCURATO:PERSONA],alla cui lettura si rinvia.La duplice circostanza che il Dello [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna valida giustificazione,venisse con urgenza informato della perquisizione, addirittura mentre quest’ultima eraancora in corso, decidendo nell’immediatezza di contattare il [OSCURATO:PERSONA], il quale, come siricorderà, è stato condannato in separato procedimento per i medesimi fatti con sentenzapassata in giudicato, testimonia non soltanto il timore dei componenti del sodalizio che gliagenti operanti rinvenissero la documentazione comprovante l’attività di usura custoditanell’autorimessa, ma anche il controllo esercitato dal Dello [OSCURATO:PERSONA] su tale settoreoperativo dell’organizzazione mafiosa, della quale egli costituiva un imprescindibile puntodi riferimento per i soggetti direttamente impegnati nell’attività usuraria.[OSCURATO:PERSONA], infine, come si è visto sempre in sede di esame dellaposizione di [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rinvia, è stato il mandante dell’azioneintimidatoria consumata in danno di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale avevaaltresì suggerito al [OSCURATO:PERSONA] le modalità operative da seguire per avvicinarsi all’autovetturadella persona offesa, oggetto del programmato danneggiamento (cfr. p. 42 dellasentenza di appello).In conclusione, può affermarsi che, come correttamente ritenuto dai giudici dimerito, il Dello [OSCURATO:PERSONA] abbia volontariamente messo completamente a disposizione del“[OSCURATO:PERSONA]” la propria persona nella prospettiva dinamica in precedenzadelineata, consentendo al sodalizio di rafforzare il proprio predominio nel territoriodell’Avellinese, nella piena consapevolezza delle finalità perseguite dal “[OSCURATO:PERSONA] NuovoPartenio”, della sua organizzazione sul territorio e dell’identità dei suoi principalicomponenti, partecipando al sodalizio nella veste qualificata di organizzatore.La conclusione alla quale giunge la Corte territoriale appare conforme ai principielaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati nel punto 9.2. dellapresente motivazione, alla cui lettura si rinvia, non essendo revocabile in dubbio che ilDello [OSCURATO:PERSONA] sia stato investito di poteri decisionali, di coordinamento, di controllo delledell’organizzatore, ruolo che, all’interno di un’associazione a delinquere di stampomafioso, si differenzia da quello di capo, che va riconosciuto soltanto a chi risulti posto alvertice di un’entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o clan, dotata di proprimembri e di proprie regole.Ne consegue che la presenza di uno o più capi non esclude che ad essi sianoaffiancati uno o più organizzatori (cfr. Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476 –03), così come, proprio in ragione della diversità delle rispettive posizioni, gli eventualirimproveri rivolti da [OSCURATO:PERSONA] al Dello [OSCURATO:PERSONA] per la poca prudenza dimostrata daquest’ultimo nelle conversazioni telefoniche non sono sufficienti ad escludere il ruolo diorganizzatore in capo al Dello [OSCURATO:PERSONA], come erroneamente sostenuto dalla difesa.In tale veste, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimitàrichiamati nel punto 9.3. della presente motivazione, alla cui lettura si rinvia, ècertamente ascrivibile al Dello [OSCURATO:PERSONA] la circostanza aggravante dell’essere l’associazionearmata, essendo egli, in considerazione, in generale, del ruolo di organizzatore svoltoall’interno del sodalizio mafioso e, nello specifico, di mandante dell’azione intimidatoria indanno di [OSCURATO:PERSONA], nonché della conoscenza del possesso di una pistola daparte di [OSCURATO:PERSONA], pienamente consapevole della disponibilità di armi da parte degliassociati ovvero posto in una condizione tale da non poterla ignorare senza colpa.Tale conclusione trova ulteriore razionale conferma nell’affermazione diresponsabilità dell’imputato per la detenzione illegale di una pistola marca “Beretta”,calibro 9, arma da guerra, rinvenuta nel corso di una perquisizione domiciliare, fattocontestato al capo 28., che non ha formato oggetto di specifiche censure da parte delricorrente.Che tale arma fosse detenuta per essere posta al servizio degli scopi del sodaliziomafioso è stato desunto dal giudice di appello, con argomentazione logica e coerente, dalcontenuto di una conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato alproprio interlocutore il timore che gli organi investigativi potessero collegare la pistolasequestrata al Dello [OSCURATO:PERSONA] all’organizzazione camorristica (cfr. pp. 44-45 della sentenzadi appello).25.5. Con il sesto motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso dell’imputatonell’estorsione di cui al capo 3. in danno di [OSCURATO:PERSONA], sotto un duplice profiloe, precisamente, per violazione del principio di cui all’art. 521 cod. proc. pen., in quanto,a fronte dell’originaria contestazione secondo cui il Dello [OSCURATO:PERSONA] aveva agito percostringere la persona offesa a restituire le somme di denaro e gli interessi pattuitinell’ambito del rapporto usurario descritto nel capo 2., il Tribunale avrebbe condannatol’imputato per una diversa estorsione, avente ad oggetto il pagamento di un debitogravante sulla persona offesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], derivante da una causalecompletamente diversa, nonché per mancanza della prova della consumazione del reato.Il motivo è infondato e meramente reiterativo, apparendo, al tempo stesso, deltutto estraneo alla categoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.La Corte territoriale, con motivazione specifica e immune dai denunciati vizi, hacorrettamente evidenziato come le contestazioni di cui ai capi 2. e 3. riguardino ilmedesimo debito di euro 2.500,00 contratto da [OSCURATO:PERSONA] con PerrottiGiovanni, al quale erano successivamente subentrati, nella qualità di creditori, dapprimaNittolo [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, il Dello [OSCURATO:PERSONA], la cui fama criminale era ben notaall’[OSCURATO:PERSONA], che ne aveva personalmente sollecitato l’intervento nella speranza diottenere comprensione per il ritardo nel pagamento del debito, in considerazione di unlontano rapporto di parentela.Sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, oggetto di puntuale disaminada parte dei giudici di merito, del contenuto delle numerose conversazioni intercettateintercorse tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il Dello [OSCURATO:PERSONA], nonché delle immagini estrapolate dalletelecamere installate presso l’autorimessa del Dello [OSCURATO:PERSONA], non può che condividersi laconclusione cui è giunta la Corte territoriale, secondo cui appare «evidente il ricorso allaminaccia da parte del Dello [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento del credito “ereditato” dalPerrotti: il tono dei colloqui e delle richieste di pagamento, le esplicite minacce diricorrere alla violenza e, ancora, la “fama criminale” del Dello [OSCURATO:PERSONA], ben conosciutadall’[OSCURATO:PERSONA], come dallo stesso riferito, non potevano che suscitare timori seri in capoalla persona offesa, tanto da indurla ad assecondare le richieste del Dello [OSCURATO:PERSONA]».Del resto, risulta accertato che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato al Dello [OSCURATO:PERSONA] unassegno dell’importo di euro 2.630,00, successivamente rinvenuto e sequestrato dagliorgani investigativi, la somma di euro 750,00 in contanti e la propria autovettura marcaSeat, che il Dello [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rivendere, in attuazione del programma estorsivoposto in essere ai suoi danni.Tali circostanze dimostrano altresì l’avvenuta consumazione del reato, sicchérisulta manifestamente infondato anche il rilievo difensivo volto a contestare l’effettivoconseguimento di un profitto da parte dell’imputato.Quanto alla dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., essa è del tuttoinsussistente.Come è stato sottolineato in un recente e condivisibile arresto della giurisprudenzadi legittimità, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversimutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali,della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge,tale da determinare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione dalla quale derivi uneffettivo pregiudizio dei diritti di difesa; ne consegue che l’indagine diretta ad accertare laviolazione del principio in esame non può esaurirsi in un confronto meramente letteraletra contestazione e sentenza, risultando del tutto insussistente la violazione quandol’imputato sia stato concretamente posto nelle condizioni di difendersi in ordineall’oggetto dell’accusa.Non sussiste, pertanto, violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza nel caso in cui nell’imputazione, considerata nella sua interezza, siano contenutigli stessi elementi costitutivi del fatto ritenuto in sentenza, posto che l’immutazione siverifica soltanto quando tra i due episodi sussista un rapporto di eterogeneità o diincompatibilità sostanziale, derivante da una vera e propria trasformazione, sostituzioneo variazione dei contenuti essenziali dell’addebito formulato nei confronti dell’imputato, ilquale venga in tal modo posto, a sorpresa, di fronte a un fatto completamente nuovo eprivo di qualsiasi possibilità di effettiva difesa.Tali caratteristiche non sono riscontrabili nel caso in esame, nel quale non si èverificata alcuna trasformazione radicale degli elementi essenziali dei fatti descritti neicapi 2. e 3. dell’imputazione, che vedono l’[OSCURATO:PERSONA] quale persona offesa di un’attivitàusuraria ed estorsiva riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e al Dello [OSCURATO:PERSONA], subentrati nellagestione del credito originariamente vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA].Si tratta di fatti in relazione ai quali il ricorrente è stato concretamente posto nellecondizioni di difendersi, atteso che, come correttamente evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA], «l’iter processuale svoltosi mediante l’esame della persona offesa, l’esame diPerrotti [OSCURATO:PERSONA], nonché mediante la trascrizione di numerose conversazioni e dialoghi,ha certamente consentito agli imputati di difendersi compiutamente dall’imputazione inesame, come ritenuta dal Tribunale» (cfr. pp. 47-49 della sentenza di secondo grado).25.6. Con il settimo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrentelamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorsodell’imputato nelle estorsioni di cui ai capi 4. e 5., in quanto, da un lato, le dichiarazionidella persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto essere utilizzate, essendo staterese in dibattimento da un soggetto che, per avere formulato dichiarazioni autoindizianti,avrebbe dovuto essere escusso con le garanzie previste dall’art. 210 cod. proc. pen.,previa interruzione dell’esame ai sensi dell’art. 63 cod. proc. pen.; dall’altro, lavalutazione di attendibilità della suddetta persona offesa sarebbe incompleta eincoerente.Anche in questo caso ci si trova di fronte a rilievi meramente reiterativi, del tuttoestranei, al tempo stesso, alla categoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppiaconforme” e, comunque, infondati, a fronte di una motivazione della Corte territoriale deltutto esaustiva e immune dai denunciati vizi (cfr. pp. 50-54 della sentenza di appello).Sulla prospettata questione processuale il giudice di appello ha fornito unarisposta giuridicamente corretta, richiamando un condivisibile orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, alla luce del quale, in tema di prova dichiarativa, allorchévenga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere diverificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l’eventuale giàintervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allostesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni vengono rese. Inoltre,ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso deldichiarante e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle sue propalazioni, ilgiudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano dievidente e immediata applicazione, senza necessità di particolari accertamenti overifiche.In applicazione di tali principi, la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione deltutto condivisibile, che «nel caso in esame, correttamente il Tribunale ha ritenuto che leipotizzate condotte illecite dello [OSCURATO:PERSONA] (simulazione di reato, detenzione e porto dimunizioni) siano scriminate ai sensi dell’art. 54 cod. pen.; invero, la condotta tenutadallo [OSCURATO:PERSONA] il 29 luglio 2021, allorché abbandonava la propria autovettura con glisportelli aperti simulando la scena di un’aggressione, cospargendola di sangue elasciando dei proiettili nelle vicinanze del veicolo, mirava evidentemente a rendersiirreperibile per sottrarsi alle minacce cui era sottoposto a causa della mancatarestituzione del prestito usurario».La difesa non contesta la correttezza del principio affermato dalla giurisprudenzadi legittimità, ma piuttosto la possibilità di applicarlo al caso concreto, sostenendo chedifetterebbe la prova dello stato di pericolo nel quale si sarebbe trovato lo [OSCURATO:PERSONA],descritto esclusivamente da quest’ultimo.Tale assunto non può essere condiviso.Esso risulta, infatti, manifestamente infondato, poiché il ricorrente non siconfronta con il contenuto delle conversazioni intercettate valorizzate dal giudice diappello, dalle quali emergono in maniera significativa le pressioni esercitate dal DelloRusso nei confronti della persona offesa, confermando il contesto intimidatorio nel qualematurarono i fatti oggetto di contestazione.Parimenti infondata è la censura concernente l’attendibilità dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti proceduto a una valutazione specifica, analitica e nonmanifestamente illogica delle dichiarazioni della persona offesa, evidenziandone lacoerenza intrinseca e i significativi riscontri esterni rinvenibili nel contenuto delleconversazioni intercettate e nelle ulteriori risultanze processuali acquisite, senza che ilricorrente abbia individuato concrete incongruenze o specifici elementi idonei a minarnel’affidabilità.Le doglianze difensive finiscono, pertanto, per sollecitare una diversa lettura delmateriale probatorio e una nuova valutazione dell’attendibilità della persona offesa, nonconsentite in sede di legittimità, a fronte di una motivazione dei giudici di meritocompleta, coerente e immune da manifeste illogicità.25.7. Con l’ottavo motivo del ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamentamancanza di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in ordine all’affermazionedi responsabilità dell’imputato per il delitto di usura di cui al capo 6. e per la mancataqualificazione giuridica del fatto di estorsione di cui al capo 7. come esercizio arbitrariodelle proprie ragioni, ove la Corte di appello avesse assolto l’imputato dal reato di cui alcapo 6.Anche in questo caso i motivi di ricorso sono inammissibili, in quantomanifestamente infondati e meramente reiterativi, apparendo, al tempo stesso, del tuttoestranei alla categoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.La vicenda usuraria contestata al capo 6. e la conseguente condotta estorsivafinalizzata al pagamento del debito usurario di cui al capo 7., della quale è stato vittimaDattolo [OSCURATO:PERSONA], appaiono particolarmente significative per delineare lo spessorecriminale del Dello [OSCURATO:PERSONA].Sul punto appare sufficiente, non meritando ulteriori considerazioni per lachiarezza e completezza del percorso argomentativo seguito, richiamare quantoevidenziato dalla Corte territoriale: «Invero, le puntuali e precise dichiarazioni dellapersona offesa, in ordine all’entità del debito, all’entità degli interessi, alle modalità diriscossione delle somme da parte dell’imputato e alle minacce ricevute, acquisite agli attidel dibattimento ex art. 512-bis cod. proc. pen., per morte del dichiarante, diversamenteda quanto dedotto dall’appellante, hanno trovato ampi riscontri nelle attività tecniche diintercettazione, che, peraltro, hanno preceduto le dichiarazioni della persona offesa, laquale è stata identificata e sentita a sommarie informazioni soltanto dopo l’acquisizionedel dato tecnico. Ebbene, rinviando a quanto evidenziato dal Tribunale alle pagine 1238 eseguenti della sentenza, si osserva che, a partire dal luglio 2017 e fino all’agosto 2018,venivano captati plurimi colloqui telefonici tra il Dello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corsodei quali l’imputato chiedeva reiteratamente alla persona offesa il pagamento di sommedi denaro e profferiva minacce di morte dinanzi alle difficoltà rappresentate dalla vittima,anche a causa di problematiche di salute che lo costringevano ad un ricovero ospedaliero(“ti affogo davanti a tutti i familiari”, “tu entro stasera alle sette portami i soldi perchésennò vengo io a casa tua”, “Pasquà io vi macino a tutti quanti”)» (cfr. p. 55).Appare, pertanto, del tutto incongruo il richiamo operato dal ricorrente allacategoria della motivazione apparente o inesistente che, come affermato dallagiurisprudenza di legittimità, è configurabile soltanto quando la motivazione sia del tuttoavulsa dalle risultanze processuali ovvero si avvalga di argomentazioni meramenteassertive, di proposizioni apodittiche o comunque prive di effettiva capacità dimostrativa,vale a dire in tutti i casi nei quali il percorso argomentativo posto a sostegno delladecisione risulti soltanto apparente e, quindi, sostanzialmente inesistente.Nel caso in esame, al contrario, la motivazione della Corte territoriale costituisceuna puntuale e argomentata risposta alle deduzioni difensive incentrate sulla pretesainsufficienza delle dichiarazioni della persona offesa, evidenziandone la coerenzaintrinseca e i molteplici riscontri esterni desumibili dalle risultanze delle intercettazioni.Rilievi che, peraltro, muovono da un presupposto giuridico non corretto, posto che ledichiarazioni della persona offesa, ove ritenute attendibili, possono da sole fondarel’affermazione di responsabilità dell’imputato, senza necessità di riscontri esterni, fermarestando la particolare rigorosità che deve caratterizzare il relativo vaglio di credibilità(cfr., ex plurimis, Sez. Un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., Rv. 253214).Del tutto legittimo risulta, inoltre, nell’indicato ordito motivazionale, il richiamooperato dalla Corte di appello alla motivazione del giudice di primo grado, della qualeviene riassunto il contenuto in punto di ricostruzione dei fatti, all’interno di uncomplessivo e autonomo percorso argomentativo con cui il giudice del gravame ha fornitouna propria e razionale giustificazione della decisione adottata, confrontandosispecificamente con le deduzioni difensive proposte (cfr. Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024,Rv. 286406 – 02).Ne consegue l’inammissibilità, per manifesta infondatezza e genericità, anche delmotivo di ricorso articolato con riferimento al reato di cui al capo 7., fondato sull’asseritariqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, risultandologicamente preclusa tale prospettazione una volta accertata la natura usuraria delcredito azionato e la riconducibilità delle condotte intimidatorie contestate ad una pretesacreditoria priva di qualsiasi tutela giuridica.25.8. Con il nono motivo di ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamentamancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento all’affermazione diresponsabilità del Dello [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 23., commesso in danno diScognamiglio [OSCURATO:PERSONA], assumendo che la Corte territoriale avrebbe proceduto in modosuperficiale all’esame delle dichiarazioni della persona offesa e al giudizio sulla suaasserite contraddizioni del compendio probatorio e le circostanze che, ad avviso delladifesa, smentirebbero il narrato dello [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in via generale sultema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, alle quali integralmente si rinvia,sollecitando il motivo di ricorso di cui si discute un’inammissibile rivalutazione atomizzatadelle risultanze processuali ed apparendo, al tempo stesso, del tutto estraneo allacategoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hannoreso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il tentativo di estorsioneaggravata in danno dello [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sia sulle dichiarazioni dellapersona offesa, la cui credibilità personale non ha formato oggetto di specifiche censure,se non in termini del tutto generici, sia sugli esiti dell’attività di intercettazione, chehanno confermato, in funzione di riscontro esterno, pur non necessario, l’intrinsecaQuest’ultimo, originariamente debitore di [OSCURATO:PERSONA] e di De FazioMartino, era stato sottoposto a gravi minacce da parte del Dello [OSCURATO:PERSONA], il cui interventoera stato richiesto dall’[OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento delle sommeancora dovute dallo [OSCURATO:PERSONA], come emerso dal chiaro contenuto della conversazionen. 4942 del 6 novembre 2017, intercettata all’interno dell’autorimessa del ricorrente. Sitrattava della complessiva somma di euro 2.150,00, di cui euro 550,00 spettavanoall’[OSCURATO:PERSONA] ed euro 1.600,00 al [OSCURATO:PERSONA].In conseguenza di tale richiesta, il Dello [OSCURATO:PERSONA], alla presenza del [OSCURATO:PERSONA], comeemerge dalle conversazioni intercettate, aveva contattato [OSCURATO:PERSONA], ordinandoglidi condurre al suo cospetto lo [OSCURATO:PERSONA] e prospettando, senza incontrare alcunaobiezione da parte del [OSCURATO:PERSONA], la possibilità che la persona offesa fosse percossa daifratelli [OSCURATO:PERSONA].Secondo il racconto della persona offesa, una volta condotto presso l’abitazionedel ricorrente, circostanza anch’essa confermata dalle risultanze intercettative, il DelloRusso gli aveva intimato di corrispondergli immediatamente la somma di euro 4.000,00,minacciando, in caso contrario, di tagliargli la testa e richiamando espressamente la forzaintimidatrice dell’organizzazione camorristica.Con motivazione immune da vizi logici, la Corte territoriale ha evidenziato come ilDello [OSCURATO:PERSONA] avesse affermato che «qua comandiamo noi», evocando il nome di GaldieriPasquale e la propria appartenenza ad un clan operante nell’Avellinese.L’appartenenza al sodalizio mafioso veniva ulteriormente richiamata quando lapersona offesa aveva tentato di corrispondere una delle rate pattuite al [OSCURATO:PERSONA], il quale,secondo quanto riferito dallo [OSCURATO:PERSONA], lo aveva invitato a «portare i soldi aMercogliano», luogo di residenza del Dello [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che, anche qualoraavesse adempiuto, sarebbe stato ugualmente ucciso.Ulteriore e significativo riscontro alle dettagliate dichiarazioni accusatorie dellapersona offesa è stato individuato, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica,nello stato di profonda prostrazione e di grave timore nel quale i Carabinieri di MonteforteIrpino rinvennero lo [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagna Favicchio allorché furono contattatidalla persona offesa e si recarono presso la sua abitazione.[OSCURATO:PERSONA] era, infatti, talmente intimorito dalle minacce ricevute da nonriuscire neppure a recarsi personalmente presso la caserma dei Carabinieri, temendopossibili ritorsioni da parte del Dello [OSCURATO:PERSONA] e del gruppo a lui facente capo.Le censure difensive finiscono, pertanto, per proporre una diversa lettura delmateriale probatorio e una rinnovata valutazione dell’attendibilità della persona offesa,non consentite in sede di legittimità, a fronte di una motivazione dei giudici di meritocompleta, coerente e priva di manifeste illogicità.25.9. Con il decimo motivo di ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deducemancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazioneall’affermazione di responsabilità del Dello [OSCURATO:PERSONA] per l’estorsione di cui al capo 24.Anche in questo caso occorre fare rinvio alle considerazioni già svolte in viagenerale sul tema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, alle quali integralmentesi rinvia, sollecitando il motivo di ricorso di cui si discute un’inammissibile rivalutazionealla categoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno resoun’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per l’estorsione di cui si discute.Al riguardo appare sufficiente richiamare quanto già osservato in relazione allamedesima vicenda estorsiva, nonché con riferimento al ruolo di assoluto punto diriferimento assunto dal Dello [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale, allaposizione organizzativa da lui rivestita all’interno del sodalizio mafioso, alle cuiconsiderazioni integralmente si rinvia.Va rammentato, in particolare, che dalle conversazioni intercettate è emerso comeil [OSCURATO:PERSONA] avesse informato il Dello [OSCURATO:PERSONA] dell’avvenuto pagamento della somma di euro2.000,00 da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e come lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nelcorso di un’ulteriore conversazione intercettata con i propri familiari, avesse riferito che ilricavato dell’estorsione sarebbe stato utilizzato anche per estinguere il proprio debito neiconfronti dell’organizzazione camorristica, conformemente a quanto gli era statoassicurato proprio dal Dello [OSCURATO:PERSONA].Tali elementi confermano il ruolo direttivo e di coordinamento svolto dal DelloRusso nell’azione estorsiva e smentiscono la prospettazione difensiva secondo cui eglisarebbe rimasto estraneo alla relativa ideazione e gestione, sicché le doglianze propostesi risolvono, ancora una volta, nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanzeprobatorie, non consentita nel giudizio di legittimità.25.10. Identiche considerazioni valgono con riferimento all’undicesimo motivo delricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione in relazione al tentativo di estorsione in danno della ditta [OSCURATO:SOCIETA] di cuial capo 25., motivo da ritenere inammissibile per le medesime ragioni già illustrate conriferimento ad analoghe censure difensive e alle quali integralmente si rinvia.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hannoreso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il tentativo di estorsione di cui si discute, afronte, peraltro, di un motivo di appello del tutto generico, con il quale l’imputato si eralimitato a eccepire il difetto di prova in ordine alla propria partecipazione alla vicendaestorsiva.Al riguardo appare sufficiente richiamare quanto già osservato in relazione allamedesima vicenda, nonché con riferimento al ruolo di assoluto punto di riferimentoassunto dal Dello [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale, alla posizioneorganizzativa da lui rivestita all’interno del sodalizio mafioso, alle cui considerazioniintegralmente si rinvia.Va rammentato, in particolare, che dalle conversazioni intercettate è emerso comeil Dello [OSCURATO:PERSONA] fosse personalmente intervenuto nei confronti della ditta “[OSCURATO:PERSONA]”, cheaveva ricevuto in subappalto alcuni lavori dai [OSCURATO:SOCIETA] e i cui mezzi erano stati danneggiatiper errore da componenti del sodalizio mafioso.Tale circostanza costituisce un significativo indice del diretto coinvolgimento delricorrente nella gestione della vicenda estorsiva e conferma il ruolo di coordinamento e dicontrollo da lui esercitato nell’ambito delle iniziative poste in essere dal sodalizio peraffermare il proprio predominio sul territorio.25.11. Manifestamente infondati sono i rilievi articolati con il dodicesimo motivodel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla dosimetria della pena, che sirisolvono in doglianze volte a sollecitare un’inammissibile rivalutazione dell’entità deltrattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. pp. 203-205), pur operando una riduzione di pena inconseguenza dell’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n.4), cod. pen., in relazione al reato di cui al capo 4., ha correttamente fondato la propriadecisione sull’entità del trattamento sanzionatorio, ivi compresi gli aumenti operati atitolo di continuazione, alla luce della gravità complessiva dei fatti, del contesto criminalenel quale essi sono maturati, del ruolo rivestito dall’imputato all’interno del sodaliziocamorristico e dei numerosi e gravi precedenti penali esistenti a suo carico.Le medesime circostanze sono state valorizzate anche ai fini del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in conformità ai principi affermatidalla giurisprudenza di legittimità richiamati nella parte della presente motivazionededicata ai criteri di commisurazione della pena e al riconoscimento delle circostanzeNel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il Dello [OSCURATO:PERSONA] deduce, attraverso due motividi impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell’associazione a delinquere di stampo camorristico di cui al capo 1. e allapartecipazione del ricorrente al sodalizio con la qualifica di capo e promotore.Non assumono rilievo le articolate deduzioni sviluppate dalla difesa in ordine allapretesa assenza di una forza intimidatrice autonoma del sodalizio rispetto alla caraturacriminale dei singoli associati, poiché la Corte territoriale ha valorizzato una pluralità dielementi ed episodi sintomatici dell’operatività del gruppo criminale, del suo radicamentonel territorio e della concreta percezione esterna della relativa capacità intimidatrice,secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici o contraddizioni.Parimenti, dalla vicenda delle aste giudiziarie non possono trarsi argomentifavorevoli alla tesi difensiva, essendo tale vicenda stata già esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] quale ulteriore indice dell’operatività del sodalizio nel territorio avellinese,senza che le deduzioni svolte nel ricorso siano idonee a evidenziare profili di effettivacontraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto.Si tratta, pertanto, di motivi infondati per le ragioni già compiutamente espostenell’esame dei motivi di ricorso proposti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ai quali, per evitare inutiliripetizioni, può integralmente farsi rinvio.25.12. Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], oltre aimotivi comuni già esaminati, l’imputato, nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ilsecondo motivo di impugnazione deduce mancanza e contraddittorietà della motivazionein ordine all’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in relazioneall’affermazione di responsabilità del prevenuto per il reato di tentata estorsione di cui alcapo 23., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], mentre con il terzo motivo diricorso lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione conparticolare riferimento al concorso morale dell’imputato in relazione al medesimo reato.Si tratta di questioni in larga parte già esaminate in sede di valutazione della posizionedel coimputato [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rinvia, che vengono riproposte nelladiversa prospettiva del [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in via generale sultema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, alle quali integralmente si rinvia,sollecitando i motivi di ricorso di cui si discute un’inammissibile rivalutazione atomizzatadelle risultanze processuali ed apparendo, al tempo stesso, del tutto estranei allacategoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.I motivi sono, inoltre, manifestamente infondati, in quanto i giudici di meritohanno reso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermarela responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], unitamente al [OSCURATO:PERSONA], per il tentativo diestorsione aggravata in danno dello [OSCURATO:PERSONA].Nel richiamare le valutazioni già espresse a proposito della rilevanza penale deifatti, come ricostruiti con motivazione esaustiva e logicamente coerente dalla [OSCURATO:PERSONA], va ribadito che il ricorrente non si confronta realmente con il contenuto delledichiarazioni accusatorie rese dallo [OSCURATO:PERSONA] né con la conversazione intercettataall’interno dell’autorimessa del Dello [OSCURATO:PERSONA], che costituisce uno dei principali elementi diriscontro del narrato della persona offesa.Da tali risultanze processuali emerge, invero, con assoluta chiarezza come il Deapplicazione della pena su richiesta delle parti, si fosse rivolto al Dello [OSCURATO:PERSONA] allo scopo diottenere il pagamento integrale del credito vantato nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA],proprio perché pienamente consapevole dello spessore criminale del propriointerlocutore, il quale aveva convocato presso di sé il debitore per costringerlo acorrispondere quanto dovuto sotto la minaccia di tagliargli la testa in caso diinadempimento, evocando, per conferire maggiore forza intimidatrice alla minaccia, ilnome di [OSCURATO:PERSONA] e la riconducibilità dell’iniziativa alla compagine camorristicafacente capo a quest’ultimo.Di tale situazione il [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente consapevole. Egli, infatti, nonsoltanto non aveva formulato alcuna obiezione rispetto all’eventualità, prospettata dalDello [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione intercettata avvenuta in sua presenza, che loScognamiglio potesse essere picchiato dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], ma aveva accettato taleprospettiva pur di conseguire il pagamento di quanto dovutogli dalla persona offesa.Nello stesso senso depone la circostanza, già evidenziata dalla Corte territoriale,che il riferimento alla forza intimidatrice del sodalizio camorristico provenisse anche dalDe [OSCURATO:PERSONA] allorché lo [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di corrispondergli direttamente una dellerate pattuite. In tale occasione, infatti, il ricorrente, come riferito dalla persona offesa, loaveva invitato a «portare i soldi a Mercogliano», luogo di residenza del Dello [OSCURATO:PERSONA],aggiungendo che, anche qualora avesse effettuato il pagamento, «loro lo avrebberoucciso».La qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] in termini diconcorso morale appare, pertanto, pienamente conforme al costante orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, ilcontributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziatee atipiche della condotta criminosa, quali l’istigazione, la determinazione all’esecuzionedel delitto, l’agevolazione della sua preparazione o consumazione, il rafforzamento delproposito criminoso dell’autore materiale, nonché la mera adesione, autorizzazione oapprovazione idonea a rimuovere ostacoli alla realizzazione del fatto.Al tempo stesso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale pluralità diforme di manifestazione del contributo morale non esime il giudice di merito dall’obbligodi dimostrare l’esistenza di una reale partecipazione dell’agente alla fase ideativa opreparatoria del reato e di indicare le concrete modalità attraverso le quali tale contributosi sia manifestato, in rapporto di causalità efficiente con l’azione posta in essere daglialtri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta concorsuale conl’indifferenza probatoria circa le concrete forme del suo manifestarsi.Tale onere motivazionale risulta pienamente assolto nel caso in esame, avendo laCorte territoriale chiaramente individuato il contributo del [OSCURATO:PERSONA] nell’attivazionedell’intervento del Dello [OSCURATO:PERSONA], nella consapevole adesione alle modalità intimidatorie daquesti adottate e nell’accettazione dell’uso della forza quale strumento di riscossione delcredito.In conclusione, anche nelle forme del concorso morale assume rilievo la condottadi chi fornisca un contributo causalmente efficiente alla realizzazione del fatto; situazioneche ricorre nel caso in esame, poiché il tentativo di estorsione in danno delloScognamiglio non si sarebbe verificato se il [OSCURATO:PERSONA] non si fosse rivolto al Dello Russoper ottenere il recupero del proprio credito mediante il ricorso alla forza intimidatricederivante dalla sua riconosciuta appartenenza al sodalizio camorristico.25.13. Con il quarto motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] eccepisce mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la mancatariqualificazione del fatto ascrittogli nella fattispecie meno grave di cui all’art. 393 cod.pen. e il mancato riconoscimento del concorso anomalo di cui all’art. 116 cod. pen.I motivi sono infondati. L’obiettivo perseguito dal [OSCURATO:PERSONA] era, infatti, proprioquello di ottenere il pagamento del debito da parte dello [OSCURATO:PERSONA] mediantel’intervento di un soggetto che, come poi concretamente avvenuto, avrebbe fatto ricorsoa modalità oggettivamente mafiose di riscossione, suscettibili di determinare unvantaggio per il sodalizio camorristico di appartenenza sia sotto il profilo economico sia intermini di rafforzamento della propria capacità di intimidazione e del controllo delterritorio.Lo evidenzia chiaramente la Corte territoriale con una motivazione puntuale ecoerente, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente e che, per la suachiarezza, appare opportuno riportare: «Tale modalità di riscossione del debito eracertamente nota al [OSCURATO:PERSONA]: invero, costui si rivolgeva al Dello [OSCURATO:PERSONA] proprio in ragionedella sua fama criminale e apprendeva direttamente dal coimputato che i fratelli [OSCURATO:PERSONA],anche con la forza, avrebbero portato lo [OSCURATO:PERSONA] presso il Dello [OSCURATO:PERSONA].D’altra parte, la richiesta avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] (unitamente all’[OSCURATO:PERSONA]) diintervento del Dello [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la restituzione del denaro non può esserespiegata altrimenti se non per la fama criminale del Dello [OSCURATO:PERSONA] e il suo inserimento nelcontesto della locale criminalità organizzata.Sussiste, peraltro, a carico di entrambi gli imputati anche l’aggravante dellafinalità mafiosa atteso che con il suo intervento il Dello [OSCURATO:PERSONA] mirava a conseguire profittiper il clan di appartenenza (come detto, nel corso del primo incontro allo Scognamiglioveniva intimato di pagare ben 4.000 euro), elemento questo certamente noto al creditoreDe [OSCURATO:PERSONA] che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’interessamento del Dello Russoimplicava anche un vantaggio per il clan» (cfr. pp. 61-62 della sentenza di appello).Come ulteriormente evidenziato dalla Corte di appello, la richiesta estorsivaconcretizzatasi nella pretesa di conseguire l’immediato pagamento della somma di euro4.000,00 andava ben oltre l’obiettivo di consentire al [OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] il merosoddisfacimento del credito da essi vantato nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA].In tale prospettiva assume particolare rilievo la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbiarifiutato di ricevere direttamente dalla persona offesa una delle rate che quest’ultima siera dichiarata disponibile a corrispondergli.Tale comportamento, apparentemente privo di giustificazione dal punto di vistadel creditore interessato al recupero del proprio credito, trova una spiegazione logicasoltanto nella consapevolezza che la gestione della vicenda fosse ormai transitata nellasfera di controllo del Dello [OSCURATO:PERSONA] e, attraverso quest’ultimo, del sodalizio camorristico,destinato a perseguire interessi più ampi rispetto al mero recupero della sommaoriginariamente dovuta.Risulta, pertanto, non condivisibile il rilievo difensivo concernente la qualificazionegiuridica del fatto.Se è vero, infatti, che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità nella sua più autorevole espressione, il reato di esercizio arbitrario delleproprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguonoin relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie,è altrettanto vero che, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesaarbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere esattamente all’oggetto dellatutela apprestata dall’ordinamento giuridico e non può estendersi a vantaggi ulteriori odiversi, poiché ciò che caratterizza tale fattispecie è la sostituzione dello strumentopubblico di tutela con uno strumento privato al fine di esercitare un diritto che l’agenteritiene giuridicamente spettante.Orbene, sotto tale profilo, non può certamente ritenersi riconducibile all’oggettodella tutela apprestata dall’ordinamento il vantaggio, per quantità e qualità, eccedenterispetto alla pretesa originariamente vantata dal [OSCURATO:PERSONA], che il “[OSCURATO:PERSONA]”avrebbe ottenuto, per il tramite del Dello [OSCURATO:PERSONA], dall’azione intimidatoria posta in esserenei confronti dello [OSCURATO:PERSONA].D’altro canto, se l’utilizzo del metodo mafioso nella riscossione di un pretesocredito non è di per sé incompatibile con il delitto di esercizio arbitrario delle proprieragioni con violenza alle persone, non comportando necessariamente il perseguimento diuna finalità diversa dalla riscossione, è tuttavia possibile valorizzare tale modalitàoperativa, unitamente ad altri significativi elementi, quali, nel caso in esame, il vantaggioperseguito dal sodalizio mafioso e la gestione dell’intera vicenda da parte del Dello [OSCURATO:PERSONA],come indice sintomatico del dolo di estorsione.Infondato è anche il rilievo con il quale la difesa invoca l’applicazione dell’art. 116cod. pen., non ricorrendone i presupposti. Come affermato dalla giurisprudenza dilegittimità con orientamento costante, la configurabilità del concorso cosiddetto anomaloè subordinata, tra l’altro, alla duplice condizione che l’evento diverso non sia stato volutoneppure sotto il profilo del dolo eventuale e che il reato più grave concretamenteverificatosi non costituisca sviluppo logicamente prevedibile dell’azione concordata.La responsabilità del compartecipe ai sensi dell’art. 116 cod. pen. è, pertanto,configurabile soltanto quando l’evento diverso non sia stato neppure rappresentato comepossibile sviluppo della condotta concordata e non sia riconducibile all’area del rischioaccettata dal concorrente.Tali presupposti risultano chiaramente insussistenti nel caso in esame. Non èinfatti sostenibile che il tentativo di estorsione aggravato dal metodo mafioso noncostituisse per il [OSCURATO:PERSONA] uno sviluppo prevedibile dell’azione intrapresa, poiché egli siera rivolto al Dello [OSCURATO:PERSONA] proprio in considerazione della sua notorietà criminale e dellasua riconosciuta appartenenza all’organizzazione camorristica, accettando che questiutilizzasse metodi violenti e intimidatori nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] per conseguire ilpagamento del debito.Ne consegue che l’azione concretamente posta in essere dal Dello [OSCURATO:PERSONA] non puòessere qualificata come fatto diverso da quello rappresentato e accettato dal [OSCURATO:PERSONA],ma costituisce la prevedibile e coerente attuazione del programma criminoso daquest’ultimo consapevolmente promosso e condiviso.25.14. Con il quinto motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] eccepisce mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazionedella circostanza aggravante mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nelle sue diversemanifestazioni.Anche tali rilievi non possono essere condivisi. Al riguardo va rammentato che,come già evidenziato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, ricorre la circostanza aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen. quando la condotta criminosa, posta in essere evocando lacontiguità ad un’associazione mafiosa, sia funzionale a determinare nella vittima unacondizione di assoggettamento derivante dal timore di dover fronteggiare le preteseprevaricatrici di un’organizzazione criminale mafiosa piuttosto che quelle di un comuneautore di reato.Parimenti consolidato risulta il principio secondo cui, ai fini della configurabilitàdell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, la finalità perseguita dall’autore del reato deveformare oggetto di rigoroso accertamento probatorio, dovendo risultare sia che il fatto siastato commesso allo specifico fine di favorire l’attività dell’associazione mafiosa, sia chel’agente fosse consapevole dell’ausilio prestato al sodalizio criminoso.Si tratta del punto di approdo di un’elaborazione giurisprudenziale che,valorizzando la natura soggettiva dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, ha chiaritocome essa richieda il dolo specifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento,senza tuttavia postulare necessariamente l’intento di consolidarne o rafforzarne lastruttura, essendo sufficiente che l’azione sia diretta a favorire una qualsiasi attivitàriconducibile al sodalizio, anche se non immediatamente collegata alle finalità tipichepreviste dall’art. 416-bis cod. pen.Orbene, la motivazione della Corte territoriale appare del tutto conforme a taliprincipi. Come si è già evidenziato, la pretesa estorsiva era stata formulata dal DelloRusso nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] con modalità idonee ad evocare nella vittima ilconvincimento di trovarsi al cospetto non delle iniziative di un comune criminale, bensì diquelle provenienti da una compagine camorristica radicata nel territorio e riconducibile al“[OSCURATO:PERSONA]”, facente capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA].Al tempo stesso, la condotta risultava chiaramente finalizzata sia a procurare unvantaggio economico al sodalizio, sia ad affermarne e rafforzarne il predominio nelcontesto criminale locale attraverso l’utilizzazione della forza intimidatrice derivantedall’appartenenza mafiosa.Tali circostanze risultano pienamente imputabili al ricorrente. Come affermatodalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la riforma introdotta dalla legge 7 febbraio1990, n. 19, pur escludendo la comunicabilità delle circostanze aggravanti strettamenteinerenti alla persona del colpevole, ha previsto la comunicabilità delle circostanzesoggettive quando esse siano conosciute dal concorrente ovvero da lui ignorate percolpa, essendo la conoscenza o la conoscibilità della circostanza dimostrabili anchemediante argomentazioni logiche tratte dal complessivo materiale probatorio acquisito.Le Sezioni Unite hanno successivamente chiarito che la circostanza aggravantedell’aver agito al fine di agevolare un’associazione mafiosa, pur avendo naturasoggettiva, si comunica al concorrente che, pur non perseguendo personalmente talefinalità, sia consapevole dello scopo agevolatore perseguito dall’autore materiale delreato.Nel caso in esame, per le ragioni già illustrate in precedenza con riferimento allavicenda estorsiva in danno dello [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] era certamente consapevole, ocomunque si trovava nelle condizioni per non poter ignorare senza colpa, che l’interventodel Dello [OSCURATO:PERSONA] fosse destinato a favorire anche gli interessi economici e criminali dellacompagine camorristica di appartenenza.Né assume rilievo decisivo la dedotta mancanza di rapporti diretti e pregressi tra ilDe [OSCURATO:PERSONA] e il Dello [OSCURATO:PERSONA], poiché la consapevolezza delle finalità perseguite daquest'ultimo è stata desunta dai concreti sviluppi della vicenda, dalla partecipazione delricorrente all'incontro nel corso del quale furono prospettate modalità violente diriscossione del credito e dalla successiva accettazione della gestione della vicenda daparte del Dello [OSCURATO:PERSONA] e del gruppo a lui facente capo.D’altra parte, la stessa giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, ai fini dellaconfigurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso, non è necessario chesia accertata o contestata la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso, essendosufficiente che la minaccia o la violenza presentino i caratteri tipici della forzaintimidatrice mafiosa, derivante dalla prospettazione della provenienza dell’azione daun’organizzazione criminale stabilmente dedita ad attività delittuose e dotata di unaparticolare capacità di sopraffazione.Ne consegue che, una volta accertato l’utilizzo del metodo mafioso, l’aggravante,avendo natura oggettiva, si estende a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le condotteintimidatorie siano state materialmente realizzate soltanto da alcuni di essi.Nel caso in esame, la piena consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle modalitàoperative utilizzate dal Dello [OSCURATO:PERSONA], della caratura mafiosa di quest’ultimo e delvantaggio che il sodalizio avrebbe tratto dall’azione intimidatoria posta in essere neiconfronti dello [OSCURATO:PERSONA] consente, pertanto, di ritenere correttamente applicate sial’aggravante del metodo mafioso sia quella dell’agevolazione mafiosa.25.15. Manifestamente infondati sono i rilievi articolati con il sesto motivo diricorso in relazione alla dosimetria della pena, che si risolvono in doglianze volte asollecitare un’inammissibile rivalutazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. pp. 201-203) ha correttamente fondato la propriadecisione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio alla luce dellagravità complessiva dei fatti, del contesto criminale nel quale essi sono maturati edell’intensità del dolo, valorizzando elementi del tutto pertinenti ai fini dell’esercizio delpotere discrezionale attribuito al giudice dagli artt. 132 e 133 cod. pen.Le medesime circostanze sono state poste a fondamento del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territorialeevidenziato l’assenza di qualsivoglia concreto elemento sintomatico di resipiscenza eritenuto insufficiente, a tal fine, il solo dato dell’incensuratezza dell’imputato.Né può assumere rilievo il richiamo al trattamento sanzionatorio riservato alcoimputato [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di valutazioni individualizzate che presuppongonol'esame della specifica posizione di ciascun imputato e che non consentono automaticiraffronti tra situazioni processuali differenti.La motivazione resa sul punto risulta del tutto coerente con il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato nella parte della presentemotivazione dedicata ai criteri di commisurazione della pena e al riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, alla cui lettura si rinvia, secondo cui né ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche né la determinazione della penanella misura minima costituiscono conseguenza automatica dell’assenza di precedentipenali, occorrendo invece una valutazione complessiva della personalità dell’imputato edelle modalità del fatto.Le doglianze prospettate dal ricorrente si risolvono, pertanto, nella richiesta di unadiversa valutazione degli elementi già esaminati dai giudici di merito e adeguatamentevalorizzati nella determinazione del trattamento sanzionatorio, operazione non consentitanel giudizio di legittimità.25.16. Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], condannatoper i reati di cui ai capi 1., 12., 13., 14., 16., 20., 21., 31., 33. e 36., oltre ai motivicomuni già esaminati, l’imputato, nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivodi impugnazione lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione dell’imputato all’associazionemafiosa di cui al capo 1.Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in via generale sultema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, alle quali integralmente si rinvia,sollecitando il motivo di ricorso di cui si discute un’inammissibile rivalutazione atomizzatadelle risultanze processuali ed apparendo, al tempo stesso, del tutto estraneo allacategoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hannoreso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare laresponsabilità dell’imputato per il reato associativo.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, richiamatinella parte generale della presente motivazione dedicata ai requisiti della partecipazioneassociativa, alla cui lettura si rinvia, non è revocabile in dubbio che i giudici di meritoabbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrente il ruolo di soggetto messosicompletamente a disposizione del sodalizio camorristico di cui si discute, in unaprospettiva non statica, ma dinamica, fornendo un contributo di non poco momento alperseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e al rafforzamento del suopredominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentanocomportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsoltanto la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchela conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche operanti sulterritorio, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomentitrattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 – 02; Sez. 1, n.4937 del 19/12/2012, Rv. 254915 – 01).Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, del rapporto di stabile e organica compenetrazione delricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno“status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del qualel’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’enteper il perseguimento dei comuni fini criminosi.Risulta pertanto priva di pregio la tesi difensiva che pretende di escludere lapartecipazione dell’imputato alla compagine camorristica sulla base della duplicecircostanza dell’asserita mancanza di contatti diretti tra il ricorrente e gli esponenti divertice del sodalizio e dell’assenza, a suo carico, di condotte diverse da quellericonducibili all’attività usuraria.Invero, come si è già evidenziato in sede di esame delle posizioni del Dello RussoCarlo e del [OSCURATO:PERSONA], alle cui considerazioni integralmente si rinvia, rientrava nellefinalità del “[OSCURATO:PERSONA]” l’attività di usura che aveva la propria centraleoperativa nell’autorimessa “[OSCURATO:PERSONA]”, ubicata in [OSCURATO:PERSONA], alla via Dalmazia,originariamente gestita dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], all’interno della qualegli organi investigativi rinvennero, custodite in una cassaforte, le cosiddette “stringhe”,documenti di particolare valore probatorio nei quali erano indicati l’entità dei prestitieffettuati, i tassi usurari praticati, i nominativi o le sigle utilizzati per identificare gliusurati, le scadenze dei pagamenti e i soggetti incaricati della riscossione delle sommedovute al clan in esecuzione dei rapporti usurari.Che tale attività usuraria fosse riconducibile al pactum sceleris intorno al quale siera costituito il “[OSCURATO:PERSONA]” era circostanza ormai acclarata, come giàevidenziato nella parte della presente motivazione dedicata all’accertamento dellastruttura e dell’operatività del sodalizio mafioso, anche dalla sentenza, passata ingiudicato in punto di affermazione di responsabilità per i medesimi fatti, ivi compreso ilreato associativo, pronunciata in data 26 gennaio 2021, in sede di giudizio abbreviato,dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti deicoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Acquisito tale dato, appare logicamente coerente il percorso argomentativoseguito dalla Corte territoriale, che, sulla base delle conversazioni intercettate e delledichiarazioni delle numerose persone offese dei singoli episodi di usura ed estorsione, tracui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non oggetto di specifiche censure da parte delricorrente, ha correttamente desunto il ruolo dinamico del prevenuto quale soggettofine.[OSCURATO:PERSONA], infatti, emerge quale uno dei componenti maggiormente attivi delsottogruppo operante presso l’autorimessa di via Dalmazia, nella veste di strettocollaboratore del [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, del [OSCURATO:PERSONA], risultando coinvolto in unapluralità di condotte usurarie e nelle correlate attività estorsive, con il compito diconsegnare alle vittime le somme oggetto dei prestiti e di riscuotere successivamente gliinteressi usurari.A ulteriore dimostrazione del ruolo dinamico volontariamente assunto dal Genitoall’interno del sodalizio camorristico, la Corte territoriale ha evidenziato come il ricorrenteabbia assicurato continuità all’attività usuraria anche dopo che il [OSCURATO:PERSONA], a seguito dellaperquisizione effettuata presso l’autorimessa di via Dalmazia in data 19 gennaio 2018,decise di interrompere il proprio coinvolgimento nell’attività illecita.Inoltre, con motivazione immune da vizi logici, il giudice di appello ha sottolineatocome il [OSCURATO:PERSONA], in diverse occasioni, nel sollecitare gli usurati al pagamento delle sommedovute, avesse rappresentato che il denaro da restituire proveniva da «gente pericolosadi [OSCURATO:PERSONA]», evocando così l’esistenza e la forza intimidatrice del sodalizio camorristicoriconducibile ai fratelli [OSCURATO:PERSONA].In tale reiterata evocazione del contesto mafioso, dalla quale emerge la pienaconsapevolezza della realtà criminale nella quale si inseriva l’attività usuraria, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente individuato una significativa manifestazione dellaconsapevole adesione dell’imputato al progetto criminoso perseguito dal sodalizio.Non assume inoltre rilievo il raffronto difensivo con la posizione di altri coimputatiper i quali è stata esclusa la partecipazione associativa. La Corte territoriale ha infattivalorizzato, con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], una pluralità di elementi ulteriori e specifici,costituiti dal sistematico coinvolgimento nella gestione dei rapporti usurari riconducibili algruppo operante presso il [OSCURATO:PERSONA], dalla continuità dell'attività svolta anche dopo ildisimpegno del [OSCURATO:PERSONA], dall'inserimento stabile nel settore delle riscossioni e dallaconsapevole evocazione del contesto criminale di riferimento nei rapporti con le vittime,circostanze incompatibili con una collaborazione meramente occasionale o estemporanea.Né può trascurarsi che, come già evidenziato in sede di esame della posizione diNigro [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rinvia, quest’ultima aveva collaborato per un certoperiodo con il [OSCURATO:PERSONA] nell’attività di riscossione dei ratei usurari.La Corte territoriale ha altresì fornito adeguata risposta al rilievo difensivoconcernente l’assenza di rapporti diretti del [OSCURATO:PERSONA] con soggetti diversi dal [OSCURATO:PERSONA], dalChiauzzi e dagli altri componenti del sottogruppo operante presso l’autorimessa di viaDalmazia, evidenziando come tale circostanza costituisse la naturale conseguenza dellastruttura piramidale del sodalizio, caratterizzata, come emerge anche dalle conversazionidi [OSCURATO:PERSONA], da una rigorosa ripartizione di competenze e dall’individuazione diresponsabili preposti ai diversi settori di operatività del clan.Va, infine, fatto rinvio alle considerazioni già svolte nella parte della presentemotivazione dedicata all’aggravante dell’associazione armata, alla cui lettura si rinvia,con riferimento al criterio di imputazione soggettiva di tale circostanza aggravante,correttamente contestata al [OSCURATO:PERSONA], essendo egli posto nelle condizioni di essere aconoscenza della disponibilità di armi da parte del sodalizio in ragione del ruolo svoltoaccanto al [OSCURATO:PERSONA], della stabile partecipazione all’attività usuraria del gruppo di viaDalmazia e della piena consapevolezza della provenienza del denaro da un’organizzazionecamorristica che faceva della violenza uno strumento ordinario di affermazione sulterritorio.Ne consegue che un’eventuale ignoranza di tale circostanza aggravante nonrisulterebbe giustificabile, ma sarebbe comunque ascrivibile a colpa del ricorrente.25.17. Con il quinto motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui alcapo 13.Il motivo è inammissibile, perché versato in fatto e non riconducibile alla categoriadei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”, risolvendosi nella prospettazionedi una diversa lettura delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e nelladeduzione di pretese contraddizioni che i giudici di merito hanno diffusamente esaminatoe motivatamente escluso.Come evidenziato dal giudice di secondo grado, una volta accertato che il Genitoaveva reiteratamente sottoposto ad usura [OSCURATO:PERSONA], dapprima per propria iniziativa esuccessivamente subentrando al [OSCURATO:PERSONA] dopo che quest’ultimo aveva deciso diinterrompere l’attività illecita, fatti contestati nel capo 12., del tutto coerentemente lostesso [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile anche del collegato delitto di estorsione di cuial capo 13.La conclusione trova fondamento nelle dichiarazioni della persona offesa che,prima del decesso, aveva riferito agli organi investigativi di avere ricevuto minacce daparte dell’imputato in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute e di nutrireparticolare timore nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per avere appreso dalla [OSCURATO:PERSONA] che si trattavadi soggetto particolarmente violento, tanto da adoperarsi ogni mese per reperire ildenaro necessario ad evitare possibili ritorsioni (cfr. p. 72 della sentenza di primo grado;pp. 1297 e ss. della sentenza di primo grado).Manifestamente infondato risulta altresì il rilievo con il quale la difesa deduce, intermini del tutto generici, la mancanza di motivazione in ordine all’attendibilità delledichiarazioni accusatorie della persona offesa.La questione è stata infatti specificamente affrontata dalla Corte di appello nellaparte della motivazione dedicata alla vicenda usuraria contestata al capo 12., ove vieneevidenziata non soltanto la precisione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che avevadettagliatamente indicato l’entità dei prestiti ricevuti, i tempi di erogazione, gli interessipattuiti e le modalità di restituzione delle somme, ma anche l’esistenza di plurimielementi di riscontro esterno, pur non necessari, idonei a confermarne l’attendibilitàintrinseca e la credibilità personale.Si tratta, in particolare, degli SMS intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nel mese digennaio 2017, immediatamente successivi alla prima denuncia; del contenuto del dialogointrattenuto dalla persona offesa con il cugino [OSCURATO:PERSONA] presso la sala di attesa delComando Provinciale dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], dove entrambi erano stati convocati il 10aprile 2018; della “stringa” rinvenuta presso l’autorimessa “[OSCURATO:PERSONA]”, nella qualerisultava annotato il debito contratto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] esuccessivamente gestito dal [OSCURATO:PERSONA]; nonché delle dichiarazioni della coimputata [OSCURATO:PERSONA],la quale aveva riferito di avere messo in contatto il [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e di averesuccessivamente aiutato il [OSCURATO:PERSONA], subentrato al [OSCURATO:PERSONA], nella riscossione degli interessiusurari pattuiti con la vittima.Sono elementi probatori significativi con i quali il ricorrente non si confronta e checonfermano la correttezza del giudizio espresso dai giudici di merito.25.18. Con il sesto motivo di ricorso il prevenuto lamenta mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione diresponsabilità dell’imputato per il reato di estorsione di cui al capo 21.Anche in questo caso il motivo è inammissibile, poiché versato in fatto e non riconducibileal novero dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.Premesso che la Corte territoriale ha proceduto ad una puntuale disamina dellacredibilità personale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dell’attendibilità intrinsecadelle relative dichiarazioni, non è revocabile in dubbio che la condotta ascritta alricorrente integri gli estremi del delitto di estorsione.Come correttamente evidenziato dal giudice di appello, infatti, la persona offesaha riferito che il [OSCURATO:PERSONA], pur senza formulare minacce esplicite, aveva utilizzato tonichiaramente intimidatori, pronunciando espressioni del tipo «o me li dai i soldi oppure tela vedi con loro», evocando così il pericolo di ritorsioni da parte di altri soggettiinteressati al recupero del credito usurario, e prospettando altresì la possibilità diappropriarsi del furgone utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] per la propria attività lavorativa.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la minacciarilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione può manifestarsi non soltantoin forma espressa e diretta, ma anche in forma implicita o indiretta, purché siaconcretamente idonea ad incutere timore nella vittima e a coartarne la libertà diautodeterminazione, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, alla personalitàdell’agente, alle condizioni soggettive della persona offesa e al contesto ambientale nelquale la condotta si sviluppa.Del tutto coerente con tali principi risulta, pertanto, il successivo passaggioargomentativo della Corte territoriale, la quale ha evidenziato che «la condizione disoggezione psicologica del [OSCURATO:PERSONA] è resa evidente dallo stato di timore nutrito dalPellecchia, il quale ha riferito di avere temuto per l’incolumità dei propri familiari, nonchédalla circostanza che egli sottoscrisse immediatamente le cambiali consegnandole alGenito, una delle quali venne successivamente rinvenuta e sequestrata presso il SecurityPark, e continuò a versare la rata mensile di euro 300 benché le cambiali non gli fosseromai state restituite» (cfr. p. 86).Le censure difensive, pertanto, si risolvono ancora una volta nella richiesta di unadiversa lettura delle risultanze probatorie e del significato da attribuire alle dichiarazionidella persona offesa, a fronte di una motivazione dei giudici di merito completa, coerentee immune da manifeste illogicità.25.19. Con il settimo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazionedell’art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione ai reati di cui ai capi 12., 13., 14., 16., 20., 21.,31., 33. e 36.Anche tale motivo è manifestamente infondato.Una volta accertata l’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio camorristico di cui sidiscute, la riconducibilità dell’attività usuraria ed estorsiva al medesimo sodalizio e laconsapevole evocazione, da parte del ricorrente, dell’esistenza di un gruppo criminaleoperante nel territorio avellinese, risulta correttamente affermata dalla Corte territorialela sussistenza della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, unica formadell’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta configurabile conriferimento ai fatti in esame.Come emerge dall’incontestata sintesi dei motivi di appello operata dal giudice disecondo grado, tale è l’aggravante effettivamente oggetto delle doglianze difensive, conargomentazioni espressamente affrontate e disattese dalla Corte territoriale, inparticolare con riferimento al reato di cui al capo 31. (cfr. pp. 94-95 della sentenza diappello).Al riguardo deve ribadirsi quanto già osservato in sede di esame delle posizionidegli altri ricorrenti con riferimento alla circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa,alle cui considerazioni integralmente si rinvia, secondo cui la finalità di agevolazionemafiosa risulta adeguatamente dimostrata quando la condotta criminosa sia funzionale alperseguimento degli interessi del sodalizio, anche attraverso il rafforzamento della suacapacità intimidatrice e l’incremento delle risorse economiche ad esso riconducibili.Nel caso in esame la Corte territoriale ha evidenziato, con argomentazioneimmune da vizi logici, come il [OSCURATO:PERSONA] svolgesse stabilmente attività di riscossione deicrediti usurari nell’interesse del gruppo operante presso l’autorimessa di via Dalmazia ecome, nel corso dei rapporti con le vittime, evocasse ripetutamente l’esistenza di soggettipericolosi appartenenti all’ambiente criminale avellinese, rendendo manifesto ilcollegamento tra la propria attività e la forza intimidatrice derivante dalla compaginecamorristica di riferimento.In tale prospettiva, la finalità di agevolazione mafiosa non può ritenersi esclusadalla circostanza che il ricorrente non rivestisse ruoli direttivi all’interno del sodalizio,risultando sufficiente la consapevole partecipazione ad attività funzionali alperseguimento degli interessi economici e criminali dell’organizzazione.Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.25.20. Manifestamente infondati sono i rilievi articolati con l’ottavo motivo diricorso in relazione alla dosimetria della pena, che si risolvono in doglianze volte asollecitare un’inammissibile rivalutazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. pp. 201-203), pur escludendo la recidiva, hacorrettamente fondato la propria decisione sull’entità del trattamento sanzionatorio,anche con riferimento agli aumenti operati a titolo di continuazione, alla luce della gravitàdei fatti, del contesto criminale nel quale essi sono maturati e dell’intensità del dolo.Le medesime circostanze sono state valorizzate anche al fine di giustificare ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la [OSCURATO:PERSONA] l’assenza di qualsivoglia elemento sintomatico di resipiscenza, in conformità aiprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamati nella parte della presentemotivazione dedicata ai criteri di commisurazione della pena e al riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, alla cui lettura si rinvia.Nessuna contraddizione è dato cogliere nel mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche nonostante l’esclusione della recidiva, posto che i dueistituti rispondono a presupposti e finalità differenti e che la Corte territoriale hamotivatamente evidenziato l’assenza di elementi favorevoli suscettibili di positivavalorizzazione ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen.Né il ricorrente si confronta realmente con tale argomentazione, omettendo diindicare quali specifici elementi favorevoli sarebbero stati trascurati dal giudice di appelloai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.Le censure formulate si risolvono, pertanto, nella richiesta di una diversavalutazione del trattamento sanzionatorio e del giudizio di merito espresso dai giudiciterritoriali, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.25.21. Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], condannatoper i reati di cui ai capi 1., 3., 32. e 38., oltre ai motivi comuni già esaminati, l’imputato,nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo di impugnazione lamentamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento allaritenuta partecipazione dell’imputato all’associazione mafiosa di cui al capo 1.Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in via generale sultema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, alle quali integralmente si rinvia,sollecitando il motivo di ricorso di cui si discute un’inammissibile rivalutazione atomizzatadelle risultanze processuali ed apparendo, al tempo stesso, del tutto estraneo allacategoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hannoreso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare laresponsabilità dell’imputato per il reato associativo.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, richiamatinella parte generale della presente motivazione dedicata ai requisiti della partecipazioneassociativa, alla cui lettura si rinvia, non è revocabile in dubbio che i giudici di meritoabbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrente il ruolo di soggetto messosicompletamente e consapevolmente a disposizione del sodalizio camorristico di cui sidiscute, in una prospettiva non statica, ma dinamica, fornendo un contributo di non pocomomento al perseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e alrafforzamento del suo predominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentanocomportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsoltanto la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchela conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche operanti sulterritorio, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomentitrattati.Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, del rapporto di stabile e organica compenetrazione delricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno“status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del qualel’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’enteper il perseguimento dei comuni fini criminosi.Risulta pertanto priva di pregio la tesi difensiva che pretende di escludere lapartecipazione dell’imputato alla compagine camorristica sulla base della duplicecircostanza dell’asserita mancanza di contatti diretti con gli esponenti di vertice delsodalizio e dell’assenza, a suo carico, di condotte diverse da quelle riconducibili all’attivitàusuraria.Invero, come già evidenziato in sede di esame delle posizioni del Dello RussoCarlo e del [OSCURATO:PERSONA], alle cui considerazioni integralmente si rinvia, rientrava nellefinalità del “[OSCURATO:PERSONA]” l’attività di usura che aveva la propria centraleoperativa nell’autorimessa “[OSCURATO:PERSONA]”, ubicata in [OSCURATO:PERSONA], alla via Dalmazia,originariamente gestita dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], all’interno della qualegli organi investigativi rinvennero, custodite in una cassaforte, le cosiddette “stringhe”,documenti di particolare valore probatorio nei quali erano indicati l’entità dei prestitieffettuati, i tassi usurari praticati, i nominativi o le sigle utilizzati per identificare gliusurati e i soggetti incaricati della riscossione delle somme dovute al clan in esecuzionedei rapporti usurari.Che tale attività usuraria fosse riconducibile al pactum sceleris intorno al quale siera costituito il “[OSCURATO:PERSONA]” era circostanza ormai acclarata, come giàevidenziato nella parte della presente motivazione dedicata all’accertamento dellastruttura e dell’operatività del sodalizio mafioso, anche dalla sentenza, passata ingiudicato in punto di affermazione di responsabilità per i medesimi fatti, ivi compreso ilreato associativo, pronunciata in data 26 gennaio 2021, in sede di giudizio abbreviato,dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti deicoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Acquisito tale dato, appare logicamente coerente il percorso argomentativoseguito dalla Corte territoriale, che, sulla base delle conversazioni intercettate e delledichiarazioni delle persone offese dei singoli episodi di usura ed estorsione, hacorrettamente desunto il ruolo dinamico del prevenuto quale soggetto attivamente evolontariamente posto al servizio dell’associazione mafiosa per la consumazione deirelativi reati-fine.[OSCURATO:PERSONA] emerge infatti quale componente del sottogruppo operante pressol’autorimessa di via Dalmazia, dedito alle usure, nella veste di stretto collaboratore delBocciero, del quale seguiva le direttive e al quale rendeva conto degli incassi periodiciderivanti dalla riscossione degli interessi usurari.Di particolare significato è, al riguardo, la conversazione intercettata nel corsodella quale il [OSCURATO:PERSONA] riferiva allo stesso [OSCURATO:PERSONA] di avere percosso un debitore, indicatocome Salvatore, colpendolo con pugni e testate al volto per costringerlo a corrisponderequanto dovuto in esecuzione del rapporto usurario.Di rilievo, ai fini della dimostrazione del consapevole inserimento del Nittolonell’organizzazione camorristica, risulta inoltre la vicenda concernente la suapartecipazione all’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale si tornerà inseguito.La Corte territoriale ha fornito adeguata risposta anche al rilievo difensivoconcernente l’assenza di rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con altri componenti del sodalizio, adeccezione del [OSCURATO:PERSONA], doglianza da ritenersi pertanto inammissibile perché meramentereiterativa, evidenziando, con affermazione riferita alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] ma dotata diportata generale per tutti i componenti del sottogruppo di via Dalmazia, che talecircostanza costituiva la naturale conseguenza della struttura piramidale del clan,caratterizzata da una rigorosa ripartizione di competenze e dall’individuazione diresponsabili preposti ai diversi settori operativi dell’organizzazione.Peraltro, come si vedrà in seguito, i rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con gli appartenenti alsodalizio non erano affatto circoscritti al solo [OSCURATO:PERSONA], essendosi egli relazionato anchecon un esponente di primo piano della compagine camorristica quale era il Dello RussoCarlo.Va, infine, fatto rinvio alle considerazioni già svolte nella parte della presentemotivazione dedicata all’aggravante dell’associazione armata, alla cui lettura si rinvia,con riferimento al criterio di imputazione soggettiva di tale circostanza aggravante,correttamente ascritta al [OSCURATO:PERSONA], essendo egli posto nelle condizioni di essere aconoscenza della disponibilità di armi da parte del sodalizio in ragione del ruolo svoltoaccanto al [OSCURATO:PERSONA], della piena consapevolezza della provenienza del denaro impiegatonell’attività usuraria da un’organizzazione camorristica che faceva della violenza unostrumento ordinario di controllo del territorio e della sua diretta conoscenza del DelloRusso [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che un’eventuale ignoranza della disponibilità di armi da partedell’associazione non potrebbe ritenersi giustificabile, ma risulterebbe comunqueascrivibile a colpa del ricorrente.25.22. Con il quinto motivo di ricorso, l’imputato deduce violazione di legge e viziodi motivazione in ordine al ritenuto concorso del [OSCURATO:PERSONA] nell’estorsione di cui al capo 3.,sotto un triplice profilo e, precisamente, per violazione del principio di cui all’art. 521 cod.proc. pen., in quanto, a fronte dell’originaria contestazione secondo cui l’imputato avevaagito per costringere la persona offesa a restituire le somme di denaro e gli interessipattuiti nell’ambito del rapporto usurario descritto nel capo 2., il Tribunale avevacondannato il [OSCURATO:PERSONA] per una diversa estorsione, avente ad oggetto il pagamento di undebito gravante sulla persona offesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], derivante da unacausale completamente diversa, nonché per mancanza della prova della consumazionedel reato e per omessa qualificazione della condotta del [OSCURATO:PERSONA] in termini di tentativo.Il motivo è infondato per le ragioni già illustrate in sede di esame del ricorsoproposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], alle cui considerazioni integralmente si rinvia,stante la sostanziale sovrapponibilità delle censure articolate nei due ricorsi conriferimento alla dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., alla consumazione delreato e alla pretesa necessità di qualificare il fatto in termini di tentativo.Del pari infondato deve ritenersi lo specifico rilievo concernente la qualificazionegiuridica della condotta del [OSCURATO:PERSONA], una volta chiarito che, come emerso dalle risultanzeprocessuali già richiamate in relazione alla medesima vicenda estorsiva, alla gestione delcredito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eranosuccessivamente subentrati, dapprima, il [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, il Dello [OSCURATO:PERSONA], la cuifama criminale era ben nota all’[OSCURATO:PERSONA], che ne aveva personalmente sollecitatol’intervento nella speranza di ottenere comprensione per il ritardo nel pagamento deldebito, in considerazione di un lontano rapporto di parentela.Al riguardo appare opportuno richiamare un passaggio particolarmentesignificativo della motivazione della Corte territoriale: «Evidente il tenore intimidatoriodelle richieste avanzate dal [OSCURATO:PERSONA]: l’imputato, durante un incontro con l’Argenzianopresso un bar di [OSCURATO:PERSONA], prospettava alla persona offesa di “voler chiudere la cosa inmaniera tranquilla”, rappresentando che, in caso di mancato pagamento alla scadenzafissata, vi sarebbe stato l’intervento di altre persone (come poi avverrà); di rilievo quantoriferito dall’[OSCURATO:PERSONA] circa la condizione di timore in cui si veniva a trovare non solo perquanto riferitogli dal [OSCURATO:PERSONA] nella circostanza, ma anche perché a conoscenza della“vicinanza” del [OSCURATO:PERSONA] con il clan [OSCURATO:PERSONA], tanto che durante l’incontro menzionatochiedeva all’imputato se la richiesta di denaro provenisse dai “[OSCURATO:PERSONA]”, e il Nittolorispondeva che a chiedere il pagamento erano “altri amici suoi”».Poco dopo il contatto tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], nella gestione del credito eraeffettivamente intervenuto il [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 48 della sentenza di appello).Tale circostanza assume particolare rilievo nel coerente percorso motivazionaleseguito dalla Corte territoriale.Essa dimostra, infatti, da un lato, alla luce dei principi in tema di concorso moralegià richiamati in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], il volontario contributofornito dal [OSCURATO:PERSONA] alla preparazione e alla consumazione dell’estorsione in dannodell’[OSCURATO:PERSONA], avendo egli trasferito al Dello [OSCURATO:PERSONA], ovvero comunque consentito iltrasferimento a quest’ultimo, della gestione estorsiva del credito originariamente vantatodal [OSCURATO:PERSONA].Dall’altro lato, la medesima circostanza evidenzia la piena consapevolezza delNittolo circa il fatto che la richiesta di pagamento provenisse da un gruppo organizzato disoggetti della medesima caratura criminale degli appartenenti al sodalizio camorristicodei “[OSCURATO:PERSONA]”, come egli stesso si era premurato di rappresentare all’[OSCURATO:PERSONA] alloscopo di intimorirlo, ancor prima dell’intervento diretto del Dello [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che il successivo coinvolgimento di quest’ultimo non può essereconsiderato un evento autonomo e imprevedibile rispetto all’originario programmacriminoso, ma costituisce il naturale sviluppo dell’azione intimidatoria già intrapresa dalNittolo, il quale aveva consapevolmente fatto leva sul timore derivante dallariconducibilità della pretesa creditoria ad ambienti criminali organizzati.I rilievi difensivi si risolvono, pertanto, nella prospettazione di una diversa letturadelle risultanze probatorie e del significato da attribuire alle condotte poste in esseredall’imputato, operazione non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazionedei giudici di merito completa, coerente e immune da manifeste illogicità.25.23. Con il sesto motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazionedell’art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione ai fatti di estorsione di cui ai capi 3., 32. e 38.Anche tale motivo è manifestamente infondato. Una volta accertatal’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio camorristico di cui si discute, la riconducibilitàdell’attività usuraria ed estorsiva ascrittagli al medesimo sodalizio e la consapevoleevocazione, da parte del ricorrente, dell’esistenza di un gruppo criminale di stampocamorristico operante nel territorio avellinese, risulta correttamente affermata lasussistenza della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, nei termini giàillustrati in precedenza in sede di esame delle posizioni degli altri ricorrenti.Quanto al reato di cui al capo 3., valgono integralmente per il [OSCURATO:PERSONA] leconsiderazioni già svolte con riferimento al coimputato [OSCURATO:PERSONA], alle qualiintegralmente si rinvia, essendosi evidenziato come anche il [OSCURATO:PERSONA], nel rivolgersiall’[OSCURATO:PERSONA], avesse evocato l’esistenza di un’associazione criminale di tipo camorristicodalla quale proveniva la richiesta estorsiva e alla quale egli stesso risultava collegato.A ciò si aggiunga, con particolare riferimento al reato di usura aggravata di cui alcapo 38., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], che tale fatto risulta accertato nellasua dimensione oggettiva dalla più volte richiamata sentenza di condanna passata ingiudicato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].Come emerge dalle dichiarazioni della persona offesa e dal contenuto delleconversazioni intercettate, il debito usurario era stato originariamente contratto con ilChiauzzi e ad esso si riferisce specificamente una delle “stringhe” rinvenute nellacassaforte ubicata all’interno dell’autorimessa di via Dalmazia.L’attività di riscossione era stata affidata al [OSCURATO:PERSONA], nella cuidisponibilità gli organi investigativi avevano rinvenuto un foglio contenente l’elenco deisoggetti indebitati, mentre il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si erano recati in più occasionipresso l’esercizio commerciale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] per esigere il pagamento dellesomme dovute in esecuzione del rapporto usurario, nella piena consapevolezza di agirenell’interesse del sodalizio camorristico (cfr. pp. 114 e ss. della sentenza di secondogrado).Tali circostanze confermano non soltanto il coinvolgimento diretto del ricorrentenelle attività usurarie del gruppo operante presso l’autorimessa di via Dalmazia, maanche la piena consapevolezza della loro riconducibilità alla più ampia strutturaorganizzativa del “[OSCURATO:PERSONA]”, con conseguente correttezza dell’applicazionedella circostanza aggravante contestata.25.24. Manifestamente infondati sono i rilievi articolati con il settimo motivo diricorso in relazione alla dosimetria della pena, che si risolvono in doglianze volte asollecitare un’inammissibile rivalutazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. pp. 215-216), pur riducendo la pena per effettodell’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 112 cod. pen., ha correttamentefondato la propria decisione sull’entità del trattamento sanzionatorio, ivi compresi gliaumenti operati a titolo di continuazione, alla luce della gravità dei fatti, del contestocriminale nel quale essi sono maturati e della negativa personalità dell’imputato, gravatoda numerosi precedenti penali per reati contro la persona.Le medesime circostanze sono state valorizzate anche ai fini del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando la Corte territorialel’assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare un’effettiva resipiscenza delricorrente, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamatinella parte della presente motivazione dedicata ai criteri di commisurazione della pena eal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla cui lettura si rinvia.Nessun vizio logico o giuridico è, pertanto, ravvisabile nella motivazione sultrattamento sanzionatorio.Il ricorrente, dal canto suo, non si confronta con le argomentazioni svolte dallaCorte territoriale, limitandosi a formulare una generica richiesta di riduzione della penasenza indicare quali specifici elementi favorevoli sarebbero stati trascurati dal giudice diappello ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio o del riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche.Le doglianze si risolvono, pertanto, nella richiesta di una diversa valutazione delmerito della decisione, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.25.25. Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], condannatoper i reati di cui ai capi 1., 16., 17., 22., 36. e 38., oltre ai motivi comuni già esaminati,l’imputato, nel ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo di impugnazionelamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione conriferimento alla ritenuta partecipazione dell’imputato all’associazione mafiosa di cui alcapo 1.Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in via generale sultema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, alle quali integralmente si rinvia,sollecitando il motivo di ricorso di cui si discute un’inammissibile rivalutazione atomizzatadelle risultanze processuali ed apparendo, al tempo stesso, del tutto estraneo allacategoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hannoreso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare laresponsabilità dell’imputato per il reato associativo.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, richiamatinella parte generale della presente motivazione dedicata ai requisiti della partecipazioneassociativa, alla cui lettura si rinvia, non è revocabile in dubbio che i giudici di meritoabbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrente il ruolo di soggetto messosicompletamente e consapevolmente a disposizione del sodalizio camorristico di cui sidiscute, in una prospettiva non statica, ma dinamica, fornendo un contributo di non pocomomento al perseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e alrafforzamento del suo predominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentanocomportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsoltanto la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchela conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche operanti sulterritorio, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomentitrattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 – 02; Sez. 1, n.4937 del 19/12/2012, Rv. 254915 – 01).Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, del rapporto di stabile e organica compenetrazione delricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno“status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del qualel’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’enteper il perseguimento dei comuni fini criminosi.Risulta pertanto priva di pregio la tesi difensiva che pretende di escludere lapartecipazione dell’imputato alla compagine camorristica sulla base della duplicecircostanza dell’asserita mancanza di contatti diretti con gli esponenti del sodalizio edell’assenza, a suo carico, di condotte diverse da quelle riconducibili all’attività usuraria.Invero, come già evidenziato in sede di esame delle posizioni del Dello RussoCarlo e del [OSCURATO:PERSONA], alle cui considerazioni integralmente si rinvia, rientrava nellefinalità del “[OSCURATO:PERSONA]” l’attività di usura che aveva la propria centraleoperativa nell’autorimessa “[OSCURATO:PERSONA]”, ubicata in [OSCURATO:PERSONA], alla via Dalmazia,originariamente gestita dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], all’interno della qualegli organi investigativi rinvennero, custodite in una cassaforte, le cosiddette “stringhe”,documenti di particolare valore probatorio nei quali erano indicati l’entità dei prestitieffettuati, i tassi usurari praticati, i nominativi o le sigle utilizzati per identificare gliusurati e i soggetti incaricati della riscossione delle somme dovute al clan in esecuzionedei rapporti usurari.Che tale attività usuraria fosse riconducibile al pactum sceleris intorno al quale siera costituito il “[OSCURATO:PERSONA]” era circostanza ormai acclarata, come giàevidenziato nella parte della presente motivazione dedicata all’accertamento dellastruttura e dell’operatività del sodalizio mafioso, anche dalla sentenza, passata ingiudicato in punto di affermazione di responsabilità per i medesimi fatti, ivi compreso ilreato associativo, pronunciata in data 26 gennaio 2021, in sede di giudizio abbreviato,dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti deicoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Acquisito tale dato, appare logicamente coerente il percorso argomentativoseguito dalla Corte territoriale, che, sulla base delle conversazioni intercettate e delledichiarazioni delle persone offese vittime dei singoli fatti di usura ed estorsione, hacorrettamente desunto il ruolo dinamico del prevenuto quale soggetto attivamente postoal servizio dell’associazione mafiosa per la consumazione dei relativi reati-fine.[OSCURATO:PERSONA] emerge, infatti, quale componente del sottogruppo operante pressol’autorimessa di via Dalmazia, dedito a una pluralità di attività usurarie, nella veste diesattore e di stretto collaboratore del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], dei quali seguiva ledirettive partecipando all’attività di riscossione dei crediti usurari.La Corte territoriale ha altresì fornito adeguata risposta al rilievo difensivoconcernente l’assenza di rapporti diretti del [OSCURATO:PERSONA] con altri appartenenti al sodaliziocamorristico, evidenziando, con affermazione riferita alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] ma dotatadi portata generale per tutti i componenti del sottogruppo di via Dalmazia, che talecircostanza costituiva la naturale conseguenza della struttura piramidale del clan,caratterizzata, come emerge anche dalle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA], da una rigorosaripartizione di competenze e dall’individuazione di responsabili preposti ai diversi settorioperativi dell’organizzazione.Va, infine, fatto rinvio alle considerazioni già svolte nella parte della presentemotivazione dedicata all’aggravante dell’associazione armata, alla cui lettura si rinvia,con riferimento al criterio di imputazione soggettiva di tale circostanza aggravante,correttamente ascritta al [OSCURATO:PERSONA].Egli era infatti posto nelle condizioni di essere a conoscenza della disponibilità diarmi da parte del sodalizio in ragione del ruolo svolto accanto al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] edella piena consapevolezza della provenienza del denaro impiegato nell’attività usurariada un’organizzazione camorristica che si avvaleva della violenza e dell'intimidazione qualistrumenti di controllo e affermazione sul territorioSul piano logico, proprio la stabile collaborazione del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] e ilBocciero, entrambi riconosciuti partecipi del sodalizio mafioso e coinvolti nei medesimiepisodi di usura aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., rendeva inevitabile laconoscenza, o quantomeno la conoscibilità, della matrice camorristica dell’attività svoltae delle modalità operative dell’organizzazione.Ne consegue che un’eventuale ignoranza della circostanza aggravante di cui sidiscute non potrebbe ritenersi giustificabile, risultando comunque ascrivibile a colpa delricorrente.25.26. Con il sesto motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazionedell’art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione ai fatti di usura di cui ai capi 16., 17., 22., 36. eAnche tale motivo è manifestamente infondato.Alla luce dei principi più volte richiamati nel corso della presente motivazione, unavolta accertata l’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio camorristico di cui si discute e lariconducibilità dell’attività usuraria ascrittagli al medesimo sodalizio, a luinecessariamente nota in ragione degli stretti rapporti intrattenuti con il [OSCURATO:PERSONA] e con ilBocciero, dei quali costituiva uno stabile collaboratore nell’attività di riscossione deicrediti usurari, risulta correttamente affermata dalla Corte territoriale la sussistenza dellacircostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, unica forma dell’aggravante previstadall’art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta configurabile nei suoi confronti e specificamenteinvestita dalle doglianze difensive.Al riguardo non può non rilevarsi come, in relazione a tutti gli episodi di usura peri quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, siano state rinvenute le relative “stringhe”all’interno della cassaforte ubicata nell’autorimessa di via Dalmazia, che costituiva ilcentro operativo del gruppo dedito alle attività usurarie.Particolarmente significativo è il dato che, nella “stringa” relativa all’usura indanno di [OSCURATO:PERSONA], contestata al capo 17., risultasse espressamente annotato ilnominativo del [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto incaricato della riscossione.Né può trascurarsi che, come emerge dalle dichiarazioni delle persone offese e dalcontenuto delle conversazioni intercettate, tutti i rapporti usurari oggetto dei capi diimputazione in esame erano stati originariamente instaurati dal [OSCURATO:PERSONA], il quale avevapoi affidato proprio al [OSCURATO:PERSONA] il compito di esigere dalle vittime il pagamento dei rateiusurari.Tali circostanze dimostrano non soltanto il diretto coinvolgimento del ricorrentenei singoli episodi di usura, ma anche la piena consapevolezza della loro riconducibilitàall’attività illecita svolta dal gruppo operante presso l’autorimessa di via Dalmazianell’interesse del sodalizio camorristico.Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.25.27. Manifestamente infondati sono i rilievi articolati con il settimo motivo diricorso in relazione alla dosimetria della pena, che si risolvono in doglianze volte asollecitare un’inammissibile rivalutazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. pp. 216-217), pur riducendo la pena in conseguenzadell’assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo 14., ha correttamente fondato lapropria decisione sull’entità del trattamento sanzionatorio, ivi compresi gli aumentioperati a titolo di continuazione, alla luce della gravità complessiva dei fatti, del contestocriminale nel quale essi sono maturati e della negativa personalità dell’imputato, gravatoda plurimi precedenti penali.Le medesime circostanze sono state valorizzate anche ai fini del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando la Corte territorialel’assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare un effettivo percorso diresipiscenza, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimitàrichiamati nella parte della presente motivazione dedicata ai criteri di commisurazionedella pena e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla cui lettura sirinvia.Nessuna illogicità o contraddizione è dato cogliere nella motivazione della sentenzaimpugnata, atteso che il diniego delle circostanze attenuanti generiche risultaadeguatamente giustificato dalla mancanza di elementi favorevoli suscettibili di positivavalorizzazione.Il ricorrente, per contro, non si confronta con tale argomentazione e non indica qualispecifiche circostanze favorevoli sarebbero state trascurate dalla Corte territoriale,limitandosi a prospettare una diversa valutazione degli elementi già esaminati dai giudicidi merito.Le censure si risolvono, pertanto, nella richiesta di una rivalutazione del trattamentosanzionatorio non consentita nel giudizio di legittimità.26. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui ai capi 1., 14., 16.e 22., non può essere accolto, essendo fondato su motivi in parte infondati e in parteinammissibili.Nel rinviare ai motivi di ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], già riassunti nellaparte introduttiva della presente motivazione, va innanzitutto rilevata l’infondatezzadell’eccezione con cui si deduce violazione di legge in relazione all’art. 468 cod. proc.pen. per mancato deposito della lista dei testi del pubblico ministero nei termini e nelleforme di legge. Sul punto si rinvia a quanto già osservato nella parte della presentemotivazione dedicata alla medesima questione processuale.Quanto ai rilievi volti a contestare la ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodaliziocamorristico di cui al capo 1., è sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte in viagenerale sul tema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, alle quali integralmentesi rinvia, sollecitando il motivo di ricorso di cui si discute un’inammissibile rivalutazionealla categoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppia conforme”.Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hannoreso un’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare laresponsabilità dell’imputato per il reato associativo.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, richiamatinella parte generale della presente motivazione dedicata ai requisiti della partecipazioneassociativa, alla cui lettura si rinvia, non è revocabile in dubbio che i giudici di meritoabbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrente il ruolo di soggetto messosicompletamente e consapevolmente a disposizione del sodalizio camorristico di cui sidiscute, in una prospettiva non statica, ma dinamica, fornendo un contributo di non pocomomento al perseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e alrafforzamento del suo predominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentanocomportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsoltanto la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchela conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche operanti sulterritorio, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomentitrattati.Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione al tempo stesso specifica e complessivacompiuta dalla Corte di appello, del rapporto di stabile e organica compenetrazione delricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno“status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del qualel’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’enteper il perseguimento dei comuni fini criminosi.Invero, come già evidenziato in sede di esame delle posizioni del [OSCURATO:PERSONA] edel [OSCURATO:PERSONA], alle cui considerazioni integralmente si rinvia, rientrava nelle finalitàdel “[OSCURATO:PERSONA]” l’attività di usura che aveva la propria centrale operativanell’autorimessa “[OSCURATO:PERSONA]”, ubicata in [OSCURATO:PERSONA], alla via Dalmazia, originariamentegestita dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], all’interno della quale gli organiinvestigativi rinvennero, custodite in una cassaforte, le cosiddette “stringhe”, documentidi particolare valore probatorio nei quali erano indicati l’entità dei prestiti effettuati, itassi usurari praticati, i nominativi o le sigle utilizzati per identificare gli usurati e isoggetti incaricati della riscossione delle somme dovute al clan in esecuzione dei rapportiusurari.Che tale attività usuraria fosse riconducibile al pactum sceleris intorno al quale si eracostituito il “[OSCURATO:PERSONA]” era circostanza ormai acclarata, come già evidenziatonella parte della presente motivazione dedicata all’accertamento della struttura edell’operatività del sodalizio mafioso, anche dalla sentenza, passata in giudicato in puntodi affermazione di responsabilità per i medesimi fatti, ivi compreso il reato associativo,pronunciata in data 26 gennaio 2021, in sede di giudizio abbreviato, dal Giudice per leindagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti dei coimputati ChiauzziAcquisito tale dato, appare logicamente coerente il percorso argomentativo seguitodalla Corte territoriale, che, sulla base delle conversazioni intercettate, delle videoripreseeffettuate e delle dichiarazioni delle persone offese dei singoli episodi di usura, hacorrettamente desunto il ruolo dinamico del prevenuto quale soggetto attivamente postoal servizio dell’associazione mafiosa per la consumazione dei relativi reati-fine.[OSCURATO:PERSONA] emerge infatti, al pari del [OSCURATO:PERSONA], quale componente del sottogruppooperante presso l’autorimessa di via Dalmazia, dedito a una pluralità di attività usurarie,nella veste di esattore dei ratei usurari e di stretto collaboratore del [OSCURATO:PERSONA], del qualeseguiva le direttive (cfr. pp. 173-174).Non persuade, inoltre, la prospettazione difensiva che riduce il ruolo del ricorrente aquello di mero fattorino o semplice riscossore, poiché la sistematica attività di recuperodei ratei usurari, svolta per conto del gruppo operante presso il [OSCURATO:PERSONA],unitamente all’inserimento stabile nel settore delle riscossioni e alla diretta riconducibilitàal ricorrente di specifici incarichi annotati nelle “stringhe” rinvenute presso l’autorimessadi via Dalmazia, costituisce espressione di un contributo continuativo e funzionale alperseguimento degli scopi del sodalizio e dei correlati reati-fine.Infondati appaiono anche i rilievi volti a contestare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] peri singoli fatti di usura, valorizzati dalla Corte territoriale quali reati-scopo ai finidell’accertamento della partecipazione del ricorrente alla compagine camorristica di cui alcapo 1.Come già evidenziato nella parte generale della presente motivazione, la circostanza,non contestata e anzi valorizzata dal ricorrente, che il [OSCURATO:PERSONA] si sia limitato aformulare alle vittime richieste di pagamento dei ratei usurari, senza partecipare alla faseoriginaria di conclusione del patto illecito, non esclude la sua responsabilità per il delittodi usura.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,risponde del delitto di usura in concorso anche colui che, in un momento successivo alperfezionamento dell’accordo usurario, avendo ricevuto l’incarico di recuperare il credito,ne ottenga il pagamento, vertendosi in materia di reato a consumazione prolungata.Al riguardo assume particolare rilievo la circostanza che, in relazione a tutti gli episodidi usura per i quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, siano state rinvenute all’interno dellacassaforte ubicata nell’autorimessa di via Dalmazia le relative “stringhe”, oltre a unacambiale emessa da [OSCURATO:PERSONA] a garanzia del pagamento del debito usurarioinerente al fatto di cui al capo 22.Particolarmente significativo è altresì il dato che nella “stringa” relativa all’usura indanno di [OSCURATO:PERSONA], contestata al capo 14., risultasse annotato il nominativo delMatarazzo quale soggetto incaricato della riscossione.Né può trascurarsi che, come emerge dalle dichiarazioni delle persone offese e dalcontenuto delle conversazioni intercettate, tutti i rapporti usurari oggetto dei capi diimputazione in esame erano stati originariamente instaurati dal [OSCURATO:PERSONA], il quale avevapoi incaricato proprio il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] della riscossione dei ratei usurari.Circostanze tutte che, unitamente al dato particolarmente significativo costituitodall’assenza di qualsiasi plausibile causale giustificativa delle reiterate richieste dipagamento formulate dall’imputato, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato,desumendone, con argomentazione logicamente coerente, la piena consapevolezza daparte del ricorrente della natura usuraria dei crediti della cui riscossione era statoincaricato.Sotto altro profilo, alla luce dei principi già richiamati, una volta accertatal’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio camorristico di cui si discute e la riconducibilitàdell’attività usuraria ascrittagli al medesimo sodalizio, a lui necessariamente nota inragione degli stretti rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], del quale costituiva la longa manusnell’attività di riscossione, risulta correttamente affermata dalla Corte territoriale lasussistenza della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, unica formadell’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta configurabile nei suoiconfronti e specificamente investita dalle doglianze difensive.Infondato appare altresì il rilievo volto a contestare la sussistenza della circostanzaaggravante del concorso di cinque o più persone, contestata con riferimento ai fatti diusura di cui ai capi 14., 16. e 22.La circostanza aggravante prevista dall’art. 112, comma 1, n. 1), cod. pen. ricorreinfatti quando il numero dei concorrenti nel reato sia pari o superiore a cinque soggetti.Il reato di usura di cui al capo 14. era stato originariamente contestato non soltantoal [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], ma anche a GalluccioElpidio e a [OSCURATO:PERSONA], già condannati per il medesimo fatto con sentenza passata ingiudicato.Ne consegue che l’intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 14.non esclude la sussistenza del concorso di almeno cinque persone, circostanzacorrettamente valorizzata dalla Corte territoriale.Parimenti, con riferimento ai reati di cui ai capi 16. e 22., tenuto conto dellapartecipazione anche del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e dell’assenza di assoluzioni sul punto, ilnumero dei concorrenti risulta comunque superiore a cinque.Né la configurabilità della circostanza aggravante richiede il formale accertamentodella responsabilità di ciascun concorrente, essendo sufficiente il positivo riscontro deldato storico della partecipazione di almeno cinque persone al fatto.Si tratta inoltre di circostanza aggravante di natura oggettiva, concernente lemodalità dell’azione, che si comunica a tutti i concorrenti nel reato indipendentementedalla consapevolezza del numero complessivo dei compartecipi.Proprio per tale ragione risulta precluso il riconoscimento della circostanza attenuantedella minima partecipazione prevista dall’art. 114, comma secondo, cod. pen., peraltroinvocata dal ricorrente mediante una censura nuova.Non risulta fondato neppure il rilievo concernente la mancata dimostrazione dellostato di bisogno, prospettato in termini del tutto generici.Sul punto appare sufficiente rinviare alle considerazioni svolte nella parte dellapresente motivazione dedicata alla disciplina dell’usura e delle relative circostanzeaggravanti, ove si è evidenziato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, lo stato dibisogno possa essere desunto anche dall’entità degli interessi praticati, comepuntualmente evidenziato dalla Corte territoriale con riferimento ai singoli episodi diusura.Manifestamente infondati risultano, infine, i rilievi articolati in relazione alladosimetria della pena, che si risolvono nella richiesta di una non consentita rivalutazionedell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. p. 212), pur riducendo la pena in conseguenzadell’assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo 38., ha correttamente fondato lapropria decisione sull’entità del trattamento sanzionatorio, ivi compresi gli aumentioperati a titolo di continuazione, alla luce della gravità dei fatti, del contesto criminale nelquale essi sono maturati e dell’assenza di elementi suscettibili di favorevolevalorizzazione.Le medesime circostanze sono state poste a fondamento del mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, essendo stata ritenuta insufficiente, a tal fine, lasola incensuratezza dell’imputato, in conformità ai principi richiamati nella parte dellapresente motivazione dedicata ai criteri di commisurazione della pena e al riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, alla cui lettura si rinvia.27. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di usura aggravata di cui alcapo 36., non può essere accolto, essendo fondato su motivi in parte infondati e in parteinammissibili.Nel rinviare ai tre motivi di ricorso in precedenza indicati, infondato appare il primomotivo di ricorso, in quanto i giudici di merito hanno reso un’esaustiva e correttamotivazione sulle ragioni che consentono di affermare la responsabilità dell’imputato peril fatto di usura di cui al capo 36.Come si è già detto nella parte generale della presente motivazione, la circostanza,non contestata e, anzi, valorizzata dal ricorrente, che il [OSCURATO:PERSONA] si sia limitato a ritiraredal [OSCURATO:PERSONA] le buste contenenti la rata mensile del debito usurario pari a euro500,00, non essendovi prova della sua partecipazione alla fase genetica del patto illecito,non esclude la responsabilità per il delitto di usura, in quanto, secondo il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, risponde del delitto di usura in concorsoanche colui che, in un momento successivo al perfezionamento dell’accordo usurario,avendo ricevuto l’incarico di recuperare il credito, ne ottiene il pagamento, vertendosi intema di reato a consumazione prolungata.Al riguardo assume particolare rilievo la circostanza che, anche con riferimento a taleepisodio di usura, all’interno della cassaforte ubicata nell’autorimessa di via Dalmazia,che costituiva la centrale operativa del sottogruppo del “[OSCURATO:PERSONA]” dedito alleusure, sia stata rinvenuta una delle più volte menzionate “stringhe”, nella qualerisultavano annotati il nominativo del [OSCURATO:PERSONA], la sua provenienza da Montemiletto,l’importo dovuto e il soggetto incaricato della gestione del rapporto usurario, individuatonel [OSCURATO:PERSONA].Va inoltre osservato che, come emerge dalle dichiarazioni della persona offesa e dalcontenuto delle conversazioni intercettate, il debito usurario era stato originariamentecontratto proprio con il [OSCURATO:PERSONA], che per tale fatto è stato condannato con sentenzapassata in giudicato in punto di affermazione della responsabilità.Per la riscossione delle rate usurarie il [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso della collaborazione delTaccone [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, del [OSCURATO:PERSONA], che in diverse occasioni avevaprovveduto a ritirare le somme di denaro corrisposte dal [OSCURATO:PERSONA].Né può condividersi la prospettazione difensiva che riduce il ruolo del ricorrente aquello di mero autista, poiché l'attività di riscossione delle rate usurarie con restituzionedelle cambiali costituisce condotta ben diversa dal semplice accompagnamento delChiauzzi e rappresenta un contributo causalmente rilevante alla realizzazione del profittodel reato.Scrive al riguardo la Corte territoriale: «In relazione all’imputato [OSCURATO:PERSONA], che,come detto, ritirava dal [OSCURATO:PERSONA] la maggior parte delle rate mensili di euro 500contribuendo, così, a garantire il profitto del reato, si osserva che sebbene l’imputato nonabbia partecipato alla pattuizione usuraria ed avesse essenzialmente il ruolo di autista delChiauzzi, nondimeno, è dimostrato che costui fosse consapevole della natura illecita delrapporto economico intercorrente tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]: invero, come già rilevatodal Tribunale, in assenza di qualsivoglia rapporto economico-commerciale tra le parti,ogni qualvolta la persona offesa pagava la rata al [OSCURATO:PERSONA], l’imputato le restituiva larelativa cambiale, onde il [OSCURATO:PERSONA] non poteva non sapere quale fosse l’ammontare dellasomma consegnatagli mensilmente dal [OSCURATO:PERSONA] e dell’esistenza di cambiali a garanzia delpagamento; inoltre, egli era ben consapevole dell’illecita attività svolta dal suo principale,non solo perché preposto ad accompagnarlo ai vari appuntamenti fissati per riscuotere ildenaro, ma anche e soprattutto per quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] in occasione delprestito di euro 1.500 chiesto ed ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA]. Nell’occasione il [OSCURATO:PERSONA] sipresentava al bar Moccia di [OSCURATO:PERSONA] insieme al [OSCURATO:PERSONA] e, alla presenzadell’imputato, pattuiva le condizioni del prestito, fissando un interesse mensile del 15%,consegnando il denaro pochi giorni dopo, sempre alla presenza del [OSCURATO:PERSONA]».Tali circostanze, unitamente al dato significativo dell’assenza di una qualsiasi causaleidonea a giustificare la periodica consegna di somme di denaro dal [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente,sono state correttamente valorizzate dalla Corte territoriale per desumere, conargomentazione immune da vizi logici, la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa la naturausuraria del debito della cui riscossione era stato incaricato, tanto più che il tasso mensilepraticato era identico a quello applicato dal [OSCURATO:PERSONA] nel rapporto usurario con FinaAquilino, al cui perfezionamento il ricorrente aveva personalmente assistito.Inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, trattandosi di censuranuova, proposta per la prima volta in sede di legittimità e non devoluta al giudice diappello, come emerge dall’incontestata sintesi dei motivi di gravame operata dalla [OSCURATO:PERSONA].Manifestamente infondati sono, infine, i rilievi articolati in relazione alla dosimetriadella pena, che si risolvono nella richiesta di una non consentita rivalutazione dell’entitàdel trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale, pur riducendo la pena in conseguenza dell’esclusione dellacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ha correttamente fondato lapropria decisione sull’entità del trattamento sanzionatorio alla luce della gravità dei fatti edel contesto criminale nel quale essi sono maturati, valorizzando altresì tali elementi aifini del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevandol’assenza di elementi positivamente valutabili e ritenendo insufficiente, a tal fine, la solaincensuratezza dell’imputato, in conformità ai principi richiamati nella parte dellapresente motivazione dedicata ai criteri di commisurazione della pena e al riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, alla cui lettura si rinvia.Le censure difensive si risolvono, pertanto, nella prospettazione di una diversa letturadella condotta del ricorrente, descritta come marginale ed occasionale, e nella richiesta diuna rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di legittimità.28. Anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato peri reati di cui ai capi 1., 16., 22., 31., 32., 33., 35., 37. e 38., non può essere accolto,essendo sorretto da motivi in parte infondati e in parte inammissibili.Nel rinviare a tutti i motivi di ricorso indicati nella parte introduttiva della presentemotivazione, sarebbe già sufficiente richiamare le considerazioni svolte in via generalesul tema dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, alle quali integralmente si rinvia,poiché le doglianze proposte si risolvono, per larga parte, nella richiesta diun’inammissibile rivalutazione atomizzata delle risultanze processuali e risultano, altempo stesso, estranee alla categoria dei vizi deducibili in presenza di una “doppiaconforme”.Senza tacere che gran parte delle censure consiste nella mera reiterazione delledoglianze già disattese dalla Corte territoriale attraverso un percorso argomentativoimmune da vizi logici, con il quale il ricorrente non si confronta realmente. Conriferimento alle prove dichiarative che, ad avviso della difesa, non sarebbero stateadeguatamente considerate, non risulta inoltre adempiuto l’onere di allegazione otrascrizione integrale imposto dal principio di autosufficienza del ricorso.Si tratta, peraltro, di motivi anche manifestamente infondati, poiché i giudici dimerito hanno reso una motivazione ampia, coerente ed esaustiva in ordine alle ragioniche consentono di affermare la responsabilità dell’imputato per il reato associativo.In particolare, con riferimento al primo motivo di ricorso, deve osservarsi che, allaluce dei principi richiamati nella parte della presente motivazione dedicata ai requisitidella partecipazione ad un’associazione mafiosa, alla cui lettura si rinvia, non è revocabilein dubbio che i giudici di merito abbiano attribuito al ricorrente il ruolo di soggettoconsapevolmente e stabilmente posto a disposizione del sodalizio camorristico di cui sidiscute, in una prospettiva non statica ma dinamica, fornendo un contributo concreto alperseguimento delle finalità delittuose della compagine e al consolidamento della suacapacità operativa sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito che, in materia di associazione di tipo mafioso,rappresentano comportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio nonsoltanto la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione, ma anche laconoscenza dell’organigramma, della struttura organizzativa, dei soggetti di riferimento,delle modalità operative e degli interessi perseguiti dalla consorteria criminale.Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, valorizzati dalla Corte di appello in una valutazione altempo stesso specifica e complessiva, del rapporto di stabile e organica compenetrazionedel ricorrente nel tessuto organizzativo del sodalizio, tale da configurare non un merostatus di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, mediante il quale egliprendeva parte all’attività dell’organizzazione e rimaneva stabilmente a disposizione dellastessa per il perseguimento dei comuni fini criminosi.Come già evidenziato in sede di esame delle posizioni del Dello [OSCURATO:PERSONA] e delBocciero, alle cui considerazioni integralmente si rinvia, l’attività usuraria costituiva unodei settori operativi del “[OSCURATO:PERSONA]” e trovava la propria base nell’autorimessa“[OSCURATO:PERSONA]” di via Dalmazia, all’interno della quale erano custodite le cosiddette“stringhe”, documenti nei quali risultavano annotati i prestiti erogati, gli interessipraticati, i nominativi delle vittime e i soggetti incaricati della riscossione dei creditiusurari.Si è già osservato che tale attività usuraria era riconducibile al pactum scelerisposto a fondamento del sodalizio e che tanto risultava confermato anche dalla sentenzapassata in giudicato pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Acquisito tale dato, appare pienamente coerente il percorso argomentativo seguitodalla Corte territoriale, che, sulla base delle conversazioni intercettate, delle dichiarazionidelle persone offese e delle ulteriori risultanze investigative, ha correttamente desunto ilruolo dinamico del prevenuto quale soggetto stabilmente inserito nel settore usurariodell’organizzazione.[OSCURATO:PERSONA] emerge infatti quale componente del sottogruppo operante pressol’autorimessa di via Dalmazia, dedito ad una pluralità di attività usurarie, nella veste distretto collaboratore del [OSCURATO:PERSONA], del quale seguiva le direttive e per conto del qualesvolgeva attività di gestione e riscossione dei crediti.Particolarmente significativo, ai fini della dimostrazione del suo stabile inserimentonel settore usurario facente capo al sodalizio, è il rapporto fiduciario che lo legava alChiauzzi e al [OSCURATO:PERSONA], entrambi coinvolti nella gestione dell’attività usuraria riconducibile algruppo criminale, rapporto che vedeva il [OSCURATO:PERSONA] non limitarsi a mere attività esecutive,ma svolgere compiti di gestione e controllo delle riscossioni, come confermato sia dalcontenuto delle conversazioni intercettate sia dalla documentazione rinvenuta nella suadisponibilità.A ciò si aggiungono il rinvenimento, all’interno della cassaforte ubicata pressol’autorimessa di via Dalmazia, delle “stringhe” relative alle usure di cui ai capi 16., 22. e38., che vedono il diretto coinvolgimento del ricorrente, nonché la circostanza, diparticolare rilievo probatorio, che nel corso di un controllo effettuato il 23 febbraio 2017fossero rinvenuti nella sua disponibilità appunti contenenti l’elenco dei soggetti sottopostia usura, l’importo delle rate da corrispondere e le relative scadenze.Meramente reiterativa si rivela la censura concernente la collocazione temporaledei fatti rispetto alla nascita del sodalizio.La Corte territoriale ha infatti chiarito che il sodalizio contestato risultavaoperativo con condotta perdurante fino all’anno 2019 e che, con riferimento alla maggiorparte dei reati-fine attribuiti al ricorrente, l’attività di riscossione degli interessi usurariera comunque proseguita anche in epoca successiva al luglio 2017.Va infine richiamato quanto già osservato nella parte della presente motivazionededicata all’aggravante dell’associazione armata, alla cui lettura si rinvia, in ordine allacorretta ascrizione di tale circostanza aggravante al [OSCURATO:PERSONA].In ragione del ruolo svolto accanto al [OSCURATO:PERSONA] e della stabile partecipazioneall’attività usuraria riconducibile al sodalizio, il ricorrente era posto nelle condizioni diconoscere non soltanto la matrice camorristica dell’organizzazione, ma anche ladisponibilità di armi da parte della stessa, sicché un’eventuale ignoranza sul punto nonpotrebbe ritenersi giustificabile.Infondati appaiono anche i rilievi volti a contestare la responsabilità del Duranteper i singoli fatti di usura.Come già evidenziato nella parte generale della presente motivazione, lacircostanza che il ricorrente abbia in più occasioni svolto attività di riscossione dei rateiusurari senza partecipare alla fase genetica del patto illecito non esclude la suaresponsabilità, poiché il delitto di usura è reato a consumazione prolungata e risponde delmedesimo anche colui che, ricevuto l’incarico di recuperare il credito usurario,contribuisce alla realizzazione del profitto attraverso la riscossione delle somme dovute.Al riguardo assume particolare rilievo la circostanza che, con riferimento alle usuredi cui ai capi 16., 22. e 38., siano state rinvenute presso l’autorimessa di via Dalmazia lerelative “stringhe”, nonché una cambiale emessa da [OSCURATO:PERSONA] a garanzia delpagamento del debito usurario contestato al capo 22.Ulteriore conferma proviene dagli appunti rinvenuti il 23 febbraio 2017 nelladisponibilità del ricorrente, relativi alle posizioni debitorie di [OSCURATO:PERSONA], CentrellaMassimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elementiche attestano il ruolo concretamente svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle relativeposizioni usurarie.Nella sua qualità di esattore, il ricorrente è stato inoltre riconosciuto dalle personeoffese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cuidichiarazioni trovano riscontro nelle conversazioni telefoniche e ambientali acquisite agliNé assume rilievo la censura difensiva concernente l’identificazione del soggettoindicato in alcune conversazioni con il nome di “Peppe”. La Corte territoriale ha infattichiarito che la riferibilità delle condotte contestate al [OSCURATO:PERSONA] non riposa sull’utilizzazioneisolata di tale appellativo, ma sul complessivo quadro probatorio costituito dalledichiarazioni delle persone offese, dalle conversazioni intercettate, dalla documentazionesequestrata e dagli ulteriori elementi convergenti sulla sua persona. La dedottadistinzione terminologica valorizzata dalla difesa si risolve pertanto nella prospettazionedi una diversa lettura del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità afronte di una motivazione completa, coerente e priva di manifeste illogicità.Quanto alla vicenda relativa al capo 33., sebbene non risultino contatti diretti tra ilCentrella e il [OSCURATO:PERSONA], dalle conversazioni intercettate emerge il concreto interessamentodel ricorrente alla gestione della posizione debitoria della persona offesa, interessamentoconfermato dal rinvenimento, tra gli appunti sequestrati, di annotazioni riferite proprio atale rapporto usurario.Risulta pertanto logicamente coerente la conclusione della Corte territorialesecondo cui il [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito un consapevole contributo di rafforzamento eagevolazione all’attività usuraria posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA].Le medesime considerazioni valgono per tutti i capi di imputazione per i quali ilricorrente è stato condannato, emergendo dalle dichiarazioni delle persone offese e dalcontenuto delle intercettazioni un consolidato modus operandi caratterizzatodall’intervento del [OSCURATO:PERSONA] quale principale interlocutore delle vittime e dal successivocoinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione e riscossione dei crediti.Sotto altro profilo, una volta accertata l’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al sodaliziocamorristico e la riconducibilità delle attività usurarie al medesimo, risulta correttamenteaffermata la sussistenza della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, unicaforma dell’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta configurabile dallaCorte territoriale.Infondato appare inoltre il rilievo concernente la circostanza aggravante delconcorso di cinque o più persone contestata con riferimento al capo 16.Il numero dei concorrenti risulta infatti superiore alla soglia prevista dall’art. 112,comma 1, n. 1), cod. pen., dovendosi considerare, oltre agli imputati del presentegiudizio, anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già condannati con sentenza passatain giudicato per il medesimo fatto.Trattandosi di circostanza aggravante di natura oggettiva, essa si comunica a tuttii concorrenti nel reato e non richiede la consapevolezza del numero complessivo deicompartecipi.Parimenti infondato è il rilievo concernente la mancata dimostrazione dello stato dibisogno, censura formulata in termini generici e meramente reiterativi.Del pari infondate risultano le doglianze concernenti la circostanza aggravanteprevista dall’art. 644, comma 5, n. 4), cod. pen., atteso che le persone offese eranosoggetti dediti ad attività imprenditoriali e che, in diversi casi, il ricorso al credito usurariorisultava collegato ad esigenze dell’attività economica svolta.Manifestamente infondati, infine, risultano i rilievi formulati in relazione alladeterminazione della pena. La Corte territoriale, pur riducendo il trattamentosanzionatorio per l’esclusione di alcune aggravanti, ha correttamente fondato la propriadecisione sulla gravità dei fatti, sul contesto criminale nel quale essi sono maturati,sull’intensità del dolo e sulla negativa personalità dell’imputato, gravato da precedentiper reati commessi con violenza.Le medesime circostanze sono state valorizzate anche ai fini del mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevandosi l’assenza di elementipositivamente valutabili in favore del ricorrente, in conformità ai principi richiamati nellaparte della presente motivazione dedicata ai criteri di commisurazione della pena e alriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla cui lettura si rinvia.Le doglianze si risolvono pertanto nella richiesta di una diversa valutazione delmerito e dell’entità del trattamento sanzionatorio, operazione non consentita nel giudiziodi legittimità.29. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato associativo di cui al capo1., non può essere accolto, essendo fondato su motivi in parte infondati e in parteinammissibili.Nel rinviare ai motivi di ricorso articolati dai difensori dell’imputato e già riassuntinella parte introduttiva della presente motivazione, quanto ai rilievi volti a contestare laritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio camorristico di cui al capo 1., sarebbe giàsufficiente richiamare le considerazioni svolte in via generale sul tema dell’inammissibilitàdel ricorso per cassazione, alle quali integralmente si rinvia, poiché le censure sirisolvono nella richiesta di un’inammissibile rivalutazione atomizzata delle risultanzeprocessuali e risultano, al tempo stesso, estranee alla categoria dei vizi deducibili inpresenza di una “doppia conforme”.Le doglianze sono, peraltro, anche infondate, avendo i giudici di merito reso unamotivazione ampia, coerente ed esaustiva sulle ragioni che consentono di affermare laresponsabilità dell’imputato per il reato associativo.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia dipartecipazione ad associazione mafiosa, richiamati nella parte generale della presentemotivazione dedicata ai requisiti della partecipazione associativa, alla cui lettura si rinvia,non è revocabile in dubbio che i giudici di merito abbiano attribuito al ricorrente il ruolo disoggetto stabilmente e consapevolmente posto a disposizione del sodalizio camorristicodi cui si discute, in una prospettiva non statica ma dinamica, fornendo un contributoconcreto al perseguimento delle finalità illecite dell’organizzazione e al rafforzamentodella sua capacità operativa sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va ribadito che, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentanocomportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intraneità al sodalizio non soltanto lamessa a disposizione del singolo in favore dell’associazione, ma anche la conoscenzadell’organigramma, della struttura organizzativa, dei rapporti gerarchici interni, deisoggetti di riferimento e delle modalità operative della consorteria criminale.Orbene, sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici che, nella valutazione complessiva compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], attestano un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessutoorganizzativo del sodalizio, tale da integrare non una mera contiguità ambientale, bensìuna partecipazione funzionale e consapevole alla vita dell’associazione.Le conversazioni intercettate, oggetto di puntuale esame da parte dei giudici dimerito, evidenziano infatti il ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] quale stretto collaboratore di GaldieriNicola, del quale costituiva persona di fiducia e tramite nelle comunicazioni con DelloRusso [OSCURATO:PERSONA] e con altri appartenenti al sodalizio.Né può condividersi la prospettazione difensiva secondo cui tale ruolo sarebbe diper sé neutro o privo di significato associativo. Ciò che rileva, infatti, non è la meraqualifica di collaboratore o intermediario, isolatamente considerata, bensì il complessodelle condotte accertate, le quali evidenziano una stabile messa a disposizione delricorrente in favore del sodalizio e la sua piena integrazione nelle dinamiche operativedell’associazione.La Corte territoriale ha infatti valorizzato non il singolo dato isolatamenteconsiderato, bensì il complessivo quadro probatorio nel quale esso si inserisce,caratterizzato da una pluralità di comportamenti convergenti, sintomatici della pienaintegrazione del ricorrente nelle dinamiche operative del gruppo criminale.In tale contesto assume particolare rilievo la conversazione nella quale il DelloRusso e il [OSCURATO:PERSONA] discutono della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] e delle questioniconcernenti la gestione dei conti dell’organizzazione.Appare evidente come vicende attinenti ai rapporti interni tra gli esponenti apicalidel sodalizio, nonché alla gestione delle sue attività, non avrebbero potuto costituireoggetto di una interlocuzione riservata con il [OSCURATO:PERSONA] ove quest’ultimo fosse stato estraneoall’organizzazione e non avesse goduto di quella fiducia che deriva dalla comuneappartenenza al medesimo contesto criminale.Ulteriori elementi significativamente valorizzati dalla Corte di appello sonorappresentati dalla circostanza che il ricorrente abbia discusso con il [OSCURATO:PERSONA] diun’azione estorsiva non andata a buon fine e della necessità di porvi rimedio; dal suoimmediato interessamento alle conseguenze della perquisizione effettuata pressol’autorimessa di via Dalmazia, centro operativo dell’attività usuraria riconducibile alsodalizio; nonché dall’intervento posto in essere nei confronti della persona offesa GnerreAlfonso in relazione alle dichiarazioni da rendere nel procedimento concernente i fatticontestati ai capi 4. e 5.Né assume rilievo il richiamo difensivo alla dedotta inutilizzabilità delledichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], poiché la motivazione della sentenza impugnata non fondal’affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sul contenuto di tali dichiarazioni, ma sulcomplessivo quadro probatorio costituito dalle conversazioni intercettate e dagli ulteriorielementi convergenti valorizzati dai giudici di merito, tra i quali assume rilievo la stessacondotta posta in essere dal ricorrente in relazione alla vicenda che vedeva coinvolta lapersona offesa.Si tratta di condotte che, considerate nel loro insieme e nel contesto in cui sicollocano, denotano una piena condivisione degli interessi e delle finalità dell’associazionee risultano incompatibili con la figura di un semplice soggetto contiguo o occasionalmentevicino agli appartenenti al clan.Risulta altresì priva di pregio la censura che pretende di valorizzare l’assoluzioneintervenuta con riferimento ai reati di cui ai capi 29. e 30.Né sussiste alcuna inconciliabilità logica tra l’assoluzione pronunciata in relazioneai predetti capi e l’affermazione di responsabilità per il reato associativo, atteso che laprima si fonda sulla ritenuta insussistenza degli specifici elementi costitutivi dellefattispecie contestate, mentre la seconda trova fondamento in un più ampio e autonomocompendio probatorio che valorizza il ruolo concretamente svolto dal ricorrente all’internodel sodalizio.Correttamente la Corte territoriale ha infatti evidenziato che la valutazione sullapartecipazione associativa non è fondata esclusivamente sulle vicende concernenti lesocietà riferibili al [OSCURATO:PERSONA], ma sull’insieme degli elementi probatori acquisiti, sicchél’intervenuta assoluzione per i predetti reati non incide sulla complessiva tenuta delquadro dimostrativo relativo alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione mafiosa.Può pertanto affermarsi che, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, il“[OSCURATO:PERSONA]”, contribuendo al perseguimento degli interessi della compaginecriminale e al consolidamento della sua presenza sul territorio, nella pienaconsapevolezza delle finalità perseguite dal sodalizio, della sua articolazione organizzativae dell’identità dei principali esponenti.Va infine richiamato quanto già osservato nella parte della presente motivazionededicata all’aggravante dell’associazione armata, alla cui lettura si rinvia, in ordine siaalla sussistenza di tale circostanza aggravante sia ai criteri della sua imputazionesoggettiva.Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il [OSCURATO:PERSONA] era posto nelle condizionidi conoscere la disponibilità di armi da parte del sodalizio in ragione del rapportofiduciario intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] e dei continui contatti con [OSCURATO:PERSONA],entrambi esponenti di primo piano dell’organizzazione, nonché alla luce del suo direttocoinvolgimento nelle vicende operative del gruppo e dei riferimenti all’utilizzo di armiemersi nel corso delle conversazioni intercettate.Tali circostanze rendono evidente come il ricorrente fosse pienamente consapevoledella disponibilità di armi da parte del sodalizio ovvero, quantomeno, che una suaeventuale ignoranza sul punto non possa ritenersi giustificabile, risultando ascrivibile acolpa.Manifestamente infondati risultano, infine, i rilievi concernenti il trattamentosanzionatorio.La Corte territoriale, pur ritenendo correttamente contestata la recidiva, ne haescluso l’applicazione in concreto, procedendo alla conseguente rideterminazione dellapena e accogliendo, sotto tale profilo, la principale doglianza difensiva.La censura concernente la misura della riduzione operata si risolve nella richiestadi una diversa valutazione del merito del trattamento sanzionatorio, non consentita nelgiudizio di legittimità.Nessun vizio logico o giuridico è pertanto ravvisabile nella motivazione dellasentenza impugnata, che ha adeguatamente giustificato il trattamento sanzionatorioapplicato avuto riguardo alla gravità del fatto associativo, al ruolo svolto dall’imputato eal complessivo contesto criminale di riferimento.30. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato associativo di cui all’art. 416-biscod. pen., in qualità di capo e promotore, contestato al capo 1., nonché per i delitti diestorsione di cui ai capi 24., 25. e 27., ha proposto un ricorso che non può essereaccolto, essendo fondato su motivi in parte infondati e in parte inammissibili.Molte delle questioni prospettate dai difensori di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] nei motivi indicatinella parte introduttiva della presente motivazione sono già state affrontate nei puntiprecedenti; sicché, per evitare ulteriori appesantimenti, sarà sufficiente fare riferimentoalle osservazioni ivi svolte.Allo stesso modo, anche i fatti riferibili al [OSCURATO:PERSONA], dai quali la Corte territoriale hadesunto la responsabilità dell’imputato per i reati addebitatigli, sono stati in larga partegià presi in considerazione in sede di esame delle posizioni degli altri ricorrenti; pertanto,anche in tali casi, sarà sufficiente fare rinvio alle considerazioni già svolte con riferimentoalla ricostruzione delle singole vicende.contestare l’utilizzabilità delle intercettazioni effettuate dopo la scadenza del terminemassimo di durata delle indagini preliminari, essi appaiono infondati sulla base delleconsiderazioni già esposte nella parte della presente motivazione concernentel’inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite dopo la scadenza del termine massimo didurata delle indagini preliminari, alla cui lettura si rinvia.Infondato deve ritenersi il motivo di ricorso articolato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in puntodi inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni RIT 1817/18 e 2649/18, in quantodisposte sulla base di decreti autorizzativi affetti da assoluta carenza motivazionale,come affermato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 15 gennaio 2021.Nel rigettare l’eccezione difensiva proposta in appello, la Corte territoriale hacorrettamente applicato il principio affermato da Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Rv.277432 – 02, alla luce del quale l’inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefonichenon preclude la possibilità di condurre indagini per l’accertamento dei fatti di reatoeventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principioprevisto dall’art. 185 cod. proc. pen. per le nullità della trasmissibilità del vizio agli atticonsecutivi a quello dichiarato nullo. In motivazione, la Corte ha precisato, sulla scorta diquanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 219 del 2019, che non puòtrovare applicazione un principio di “inutilizzabilità derivata” in assenza di un’espressaprevisione legislativa.Si tratta di un orientamento confermato anche di recente da Sez. 6, n. 41152 del25/11/2025, Rv. 289047 – 01, mentre il diverso orientamento richiamato dal difensoreappare risalente e superato dalle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità,condivise dal [OSCURATO:PERSONA].In ogni caso, a ben vedere, si tratta di un motivo inammissibile, in quanto ilricorrente ha violato il principio della cosiddetta prova di resistenza, che impone, secondoil consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, nell’ipotesi in cui conil ricorso per cassazione si deduca l’inutilizzabilità di un elemento a carico, vengaillustrata, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventualeeliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, atteso chegli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti qualora,nonostante la loro espunzione, le residue risultanze siano sufficienti a giustificarel’identico convincimento.Siffatto onere non risulta adempiuto dal ricorrente, a fronte di un articolatopercorso motivazionale nel quale valore decisivo, ai fini dell’affermazione dellaresponsabilità dell’imputato, è attribuito a una pluralità di fonti probatorie convergenti.Del pari infondato appare il rilievo proposto dalle difese sull’inutilizzabilità degli2019, svolti sulla base di un decreto di riapertura ritenuto privo di adeguata motivazione.Nel rigettare l’eccezione già sollevata in appello, osserva sul punto la [OSCURATO:PERSONA]: «Nel caso in disamina, correttamente il GIP ha emesso decreto di riaperturadelle indagini preliminari sulla scorta di possibili sviluppi investigativi trattidall’informativa dei Carabinieri del 4 marzo 2019, anche in base ad una complessivarilettura delle precedenti acquisizioni di indagine. Il GIP, dunque, non era tenuto adindicare le ragioni che rendessero necessario lo svolgimento di nuove investigazioni, masolo l’esistenza di elementi investigativi atti a giustificare la prosecuzione delle indagini».Tale soluzione rappresenta corretta applicazione del condivisibile principio didiritto, con il quale il ricorrente non si confronta realmente, secondo cui l’art. 414 cod.proc. pen. non richiede, quale condizione necessaria per l’autorizzazione alla riaperturadelle indagini, che siano già emerse nuove fonti di prova o che siano stati acquisiti nuovielementi probatori, essendo invece sufficiente l’esigenza di nuove investigazioni,circostanza quest’ultima configurabile anche nel caso in cui si prospetti la rivalutazione,in una diversa ottica e sulla base di un nuovo progetto investigativo, delle precedentiacquisizioni.In relazione alle censure con cui viene contestata la ritenuta sussistenza deglielementi costitutivi dell’associazione a delinquere di stampo camorristico di cui al capo 1.,non può che ravvisarsene l’infondatezza, in quanto i giudici di merito hanno resoun’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare l’esistenzadel “[OSCURATO:PERSONA]”, come già sottolineato nella parte della presente motivazionededicata all’accertamento della struttura e dell’operatività del sodalizio mafioso, alla cuilettura si rinvia; sodalizio la cui sussistenza, giova ribadire, è stata affermata anche dallarichiamata sentenza passata in giudicato relativa all’affermazione di responsabilità delGalluccio e del [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo di cui al capo 1.Infondati devono ritenersi i rilievi difensivi volti a contestare la ritenutapartecipazione del ricorrente, nella qualità di capo e promotore, al “[OSCURATO:PERSONA]”.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo ad associazione di stampo mafioso, richiamati nella partegenerale della presente motivazione dedicata ai requisiti della partecipazione associativa,alla cui lettura si rinvia, non è revocabile in dubbio che i giudici di merito abbiano, conmotivazione esaustiva, attribuito al ricorrente il ruolo di soggetto completamente posto adisposizione del sodalizio camorristico di cui si discute, da lui fondato e guidato, in unaprospettiva non statica, bensì dinamica, fornendo un contributo di indubbio rilievo alperseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e al rafforzamento del suopredominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va altresì ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui, in materia di associazione di tipo mafioso, costituiscecomportamento concludente idoneo a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale nonsolo la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anche laconoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche operanti sulterritorio, dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomentitrattati.Orbene, sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione, al tempo stesso specifica ecomplessiva, compiuta dalla Corte di appello, di un rapporto di stabile e organicacompenetrazione del ricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale daimplicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, inesplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendostabilmente a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.In particolare, assumono indiscutibile rilievo, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] con motivazione approfondita e dotata di intrinseca coerenza logica e come siè avuto modo di rilevare non solo nella parte generale della presente motivazione, maanche in sede di esame delle singole posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DelloRusso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle cui considerazioniintegralmente si rinvia, una pluralità di circostanze convergenti.L’imputato veniva anzitutto indicato da [OSCURATO:PERSONA], in diverse conversazioniintercettate, della cui attendibilità non vi è motivo alcuno di dubitare, come il capo del“[OSCURATO:PERSONA]”, al quale egli doveva la decisione di affiliarlo al sodaliziocamorristico, che, sotto la guida del ricorrente, si era imposto come nuova realtàegemone nel territorio dell’Avellinese attraverso diffuse attività estorsive e usurarie,affidandogli la gestione delle estorsioni nella zona dell’[OSCURATO:PERSONA] e promettendogli che,in conseguenza della sua affiliazione, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe visto ridotta l’entità del debito dalui contratto in passato con l’organizzazione camorristica.Nello stesso senso depone il colloquio in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] eGenovese [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale il vecchio capoclan aveva riconosciuto il ruolopredominante conquistato da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo gruppo nel territorio in cui, inpassato, era egemone il “[OSCURATO:PERSONA]”. Né può condividersi il tentativo difensivo disvalutare il significato della predetta conversazione, riducendola a una mera opinionesoggettiva, avendo la Corte territoriale valorizzato tale dialogo non quale prova esclusivadel ruolo apicale del ricorrente, ma quale ulteriore elemento di conferma di un quadroprobatorio già ampiamente fondato su autonome e convergenti risultanze investigative.Ulteriore conferma è rappresentata dalla decisione di porre in essere azioniintimidatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, secondo quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] nelcorso di una conversazione, il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di “gambizzare” ove non si fossepiegato alle direttive della compagine camorristica, e di [OSCURATO:PERSONA], al fine diestrometterli dalle attività illecite nei territori di pertinenza del sodalizio mafioso.Particolarmente significativa è inoltre la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e DeSimone [OSCURATO:PERSONA] n. 2951 dell’11 maggio 2015, avente ad oggetto, tra l’altro, proprio il lororapporto con [OSCURATO:PERSONA], dalla quale traspare la particolare considerazione che essinutrivano nei confronti di quest’ultimo quale capo del sodalizio camorristico al qualeappartenevano e che evidenzia, da un lato, come i componenti dell’associazionetemessero che le forze dell’ordine potessero sottoporre a controllo su strada il [OSCURATO:PERSONA],motivo per il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato il capoclan a [OSCURATO:PERSONA] dopo l’incontrotenutosi al ristorante “Fauno” sul lago Laceno, al quale aveva partecipato anche NigroErnesto, e, dall’altro, che, come affermato espressamente da [OSCURATO:PERSONA], l’obiettivodel sodalizio guidato da [OSCURATO:PERSONA] era quello di impadronirsi dell’intera città diAvellino.Nella medesima direzione depongono i frequenti incontri tra [OSCURATO:PERSONA] eDello [OSCURATO:PERSONA], che, come si è detto, rivestiva il ruolo di organizzatore del sodaliziocamorristico, preposto al coordinamento dei settori delle estorsioni e delle usure, il quale,in un’occasione, era stato rimproverato dal [OSCURATO:PERSONA] per l’uso imprudente dei telefonicellulari, nell’evidente preoccupazione che le forze di polizia potessero risalire a loroGaldieri [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione intercettata per l’avvenuto sequestro diuna pistola detenuta da [OSCURATO:PERSONA].Parimenti significativa è la conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] eDello [OSCURATO:PERSONA] avevano affrontato il delicato tema delle critiche sollevate da GaldieriPasquale, prossimo alla scarcerazione, sulla tenuta dei conti economici del sodalizio daparte del fratello [OSCURATO:PERSONA].Assume inoltre rilievo la conoscenza diretta da parte del ricorrente di alcuni deiprincipali componenti del sodalizio camorristico, quali il fratello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] i fratelli [OSCURATO:PERSONA], nonché dei ruoli ad essi assegnati, con i quali non esitava ad incontrarsi,nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale,spesso in luoghi isolati per evitare controlli da parte delle forze dell’ordine.Né può trascurarsi la conversazione ambientale n. 4292 captata il 18 maggio 2016all’interno del veicolo di [OSCURATO:PERSONA], intercorsa tra l’imputata e la cognata BenutoPaola, nel corso della quale, come rileva la Corte di appello, «nel visionare un video diun’operazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] del 2011 che portava all’arresto, tra gli altri, diGaldieri [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] lo indicava come “[OSCURATO:PERSONA] ... il capo di quello che vienequa”», facendo chiaramente riferimento a [OSCURATO:PERSONA], con il quale la [OSCURATO:PERSONA] e ilfratello avevano continui rapporti e che risulta essersi recato anche a [OSCURATO:PERSONA].Infine, assume indubbio rilievo l’episodio estorsivo, già esaminato a proposito delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], di cui fu vittima lo [OSCURATO:PERSONA], convocato dalBocciero presso l’autorimessa di via Dalmazia per costringerlo a pagare il debito di naturausuraria da lui contratto sotto la minaccia di tagliargli la testa ove non avesse adempiuto,evocando espressamente, al fine di conferire concretezza alla minaccia, il nome diGaldieri [OSCURATO:PERSONA] e la provenienza della richiesta estorsiva dalla compagine camorristicada quest’ultimo guidata.Nessun dubbio sussiste sul fatto che [OSCURATO:PERSONA], nelle sue conversazioni,facesse riferimento proprio a [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto la Corte territoriale ha reso unamotivazione che, per la sua chiarezza, appare opportuno riportare integralmente:«Risulta provato con certezza che la persona denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, “Milord” o talvolta“il compare” nei numerosi dialoghi intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con diversi interlocutori fosseproprio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Invero, come già messo in rilievo nel trattare il reato sub 1),e come ampiamente rappresentato dal Tribunale alle pagine 1170 e seguenti dellasentenza, dall’analisi complessiva dei dialoghi intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] è emerso che ilmenzionato “[OSCURATO:PERSONA]” era persona di considerevole prestanza fisica per aver svoltoaveva un fratello avvocato a nome “[OSCURATO:PERSONA]” e un altro fratello tratto in arresto per unapresunta estorsione in danno del nipote di [OSCURATO:PERSONA], veniva egli stesso tratto inarresto insieme a [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA]) e detenuto per un periodopresso il carcere di [OSCURATO:PERSONA] per essere poi trasferito a Melfi, abitava a Mercoglianonon lontano dall’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], aveva stretti rapporti con Dello RussoCarlo, con “[OSCURATO:PERSONA]” (ossia [OSCURATO:PERSONA]) e con [OSCURATO:PERSONA],figlio di [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, si tratta di dati identificativi incontrovertibili, attesoche, come ampiamente emerso dal dibattimento, [OSCURATO:PERSONA] abitava inMercogliano, in via [OSCURATO:PERSONA], non distante dall’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], l’imputato èstato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale dal 6.01.2015 al30.09.2015, è stato tratto in arresto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (insieme a [OSCURATO:PERSONA] e PaganoBeniamino) ed è stato detenuto prima presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA] e poi a Melfi,[OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], veniva tratto in arresto in relazione ad una vicendache ha coinvolto il nipote di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], svolgel’attività di avvocato, ancora l’imputato ha esercitato attività di boxer ed ha un fisicoparticolarmente possente. Si aggiungano gli acclarati rapporti con [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (presenti anche a casa dell’imputato, comedimostrano le captazioni attivate presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA])», elementi cheeliminano ogni dubbio sull’identificazione del ricorrente.La conclusione alla quale giunge la Corte territoriale appare, pertanto, conforme aiprincipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati nella parte della presentemotivazione dedicata ai requisiti della partecipazione associativa e alla distinzione trafigure apicali e ruoli organizzativi del sodalizio, alla cui lettura si rinvia, non essendorevocabile in dubbio che correttamente il giudice di appello abbia ritenuto GaldieriPasquale componente a pieno titolo della compagine camorristica di cui al capo 1., inqualità di capo e promotore, nella prospettiva dinamica in precedenza indicata,consentendo al sodalizio di affermare il proprio predominio nel territorio dell’Avellinese,nella piena consapevolezza delle finalità perseguite dal “[OSCURATO:PERSONA]”, della suaorganizzazione sul territorio e dell’identità dei suoi principali componenti (cfr. pp. 190-194).Che il [OSCURATO:PERSONA] fosse collocato al vertice di un’entità criminale autonoma,denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, dotata di propri membri e regole, non è revocabile indubbio.Militano a favore di tale assunto non solo le esplicite affermazioni in tal senso chesi colgono nelle richiamate conversazioni intercettate di cui sono protagonisti i fratelliNigro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche il concretoesercizio, da parte del ricorrente, di evidenti poteri direttivi e risolutivi nella vita delgruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenzialiperseguiti, quali: decidere la riduzione del debito del [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della suaaffiliazione al “clan”; assegnare quest’ultimo al settore delle estorsioni nell’[OSCURATO:PERSONA];conferire al [OSCURATO:PERSONA] il mandato di intimidire [OSCURATO:PERSONA] attraverso un attentato allasua autovettura; assumere la decisione di gambizzare [OSCURATO:PERSONA] ove non si fosseadeguato alle direttive del sodalizio; rimproverare [OSCURATO:PERSONA] per l’uso disinvoltodei telefoni cellulari; assicurarsi della disponibilità di armi da parte del sodalizio;esercitare un controllo sui conti economici della compagine camorristica; organizzareincontri periodici con gli altri sodali.A tale ruolo si affianca quello di promotore, non solo perché, come si evince dalleconversazioni intercettate nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vieneindicato come l’iniziatore dell’associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e iprimi consensi partecipativi una volta entrato in crisi il vecchio “[OSCURATO:PERSONA]”, maanche per la sua capacità di contribuire alla potenzialità pericolosa del gruppo giàcostituito, provocando l’adesione di terzi all’associazione e ai suoi scopi, come accaduto,per l’appunto, per il [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento alla contestazione della sussistenza della circostanza aggravantedell’essere l’associazione armata, le doglianze difensive sono inammissibili, perchéversate in fatto e manifestamente infondate.Come si è già detto, i giudici di merito hanno reso sul punto un’esaustivamotivazione, evidenziando come l’associazione camorristica avesse una pienadisponibilità di armi, destinate ad essere utilizzate per la perpetrazione dei reati-fine(come le estorsioni) e per affermare il proprio predominio sul territorio, disponibilità,dunque, non circoscritta a soddisfare mere esigenze personali dei singoli detentori.Va, pertanto, fatto rinvio alle considerazioni già svolte nella parte generale dellapresente motivazione dedicata alla circostanza aggravante dell’associazione armata,anche con riferimento al criterio di imputazione soggettiva di tale circostanza aggravante,che correttamente è stata ascritta a [OSCURATO:PERSONA], essendo quest’ultimoperfettamente consapevole della disponibilità di armi da parte del sodalizio diappartenenza, come emerge con assoluta chiarezza dalle conversazioni nelle quali è lostesso imputato a parlare espressamente delle armi di cui il gruppo dispone o che devonoessere acquistate nell’interesse del sodalizio, nonché da vicende quali la minacciata“gambizzazione” di [OSCURATO:PERSONA], l’atto di intimidazione nei confronti di Dello RussoErnesto e il timore manifestato direttamente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] per il sequestro, daparte delle forze dell’ordine, di una pistola detenuta da [OSCURATO:PERSONA], circostanze chedimostrano plasticamente come il ricorrente fosse a conoscenza della disponibilità di armida parte dei sodali destinate ad essere utilizzate nell’interesse dell’organizzazionecamorristica.Ove anche non si volesse seguire tale percorso argomentativo (ma non si vedecome), va comunque rilevato che il ruolo di capo di un’organizzazione camorristica, siapure non definibile come “mafia storica”, svolto dal ricorrente non può ritenersiirrilevante, fondando, anzi, a pieno titolo la configurabilità a suo carico della circostanzaaggravante di cui si discute, quanto meno per avere ignorato per colpa evidente ilpossesso di armi da parte degli associati a lui subordinati.Inammissibili, perché versati in fatto e, comunque, infondati devono ritenersi i motivi diricorso volti a contestare l’affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per ireati di cui ai capi 24., 25. e 27.Si tratta di vicende già ricostruite in precedenza, in sede di esame, in particolare,della posizione di [OSCURATO:PERSONA], che vi prende parte da protagonista, alla cui lettura sirinvia.Con particolare riferimento al reato di cui al capo 27., va ribadito quanto giàosservato. Del tutto logicamente il giudice di appello ha individuato nel “compare”[OSCURATO:PERSONA], sia perché con tale termine il [OSCURATO:PERSONA], come già evidenziato nelle pagineprecedenti, in diverse conversazioni faceva riferimento a quest’ultimo, sia perché, unavolta chiarito quale fosse lo scopo dell’azione intimidatoria e individuati i mandanti in duedistinti soggetti posti in posizione apicale all’interno del sodalizio camorristico, il“Carletto”, identificabile in [OSCURATO:PERSONA], e il “compare”, in quanto dotati del poteredi commissionare un’azione intimidatoria, non appare certo manifestamente illogico ocontraddittorio ritenere che il “compare” sia identificabile in [OSCURATO:PERSONA], capoindiscusso, come si è visto, del “[OSCURATO:PERSONA]”.La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] trova pertanto il suo fondamento nelleordinarie regole in tema di concorso morale di persone nel reato.Come affermato con costante orientamento dalla giurisprudenza di legittimità,infatti, in tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrentemorale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condottacriminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla suapreparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altroconcorrente, mera adesione ovvero autorizzazione o approvazione idonee a rimuovereogni ostacolo alla realizzazione del reato), tra cui rientra, per l’appunto, il mandatoconferito a un terzo di eseguire un reato.Ciò non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare in ordine alla provadell’esistenza di una reale partecipazione alla fase ideativa o preparatoria del reato e diprecisare le modalità attraverso le quali essa si sia manifestata, in rapporto di causalitàefficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confonderel’atipicità della condotta concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’irrilevanzaprobatoria delle concrete forme del suo manifestarsi nella realtà (cfr. Sez. 2, n. 43067del 13/10/2021, Rv. 282295 – 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Rv. 262310 – 01;Sez. 1, n. 10730 del 18/02/2009, Rv. 242849 – 01), obbligo che i giudici di merito hannopuntualmente assolto con una motivazione certamente non carente, né manifestamenteillogica o contraddittoria, rispetto alla quale i rilievi difensivi si risolvono, in realtà, nellaprospettazione di censure di merito non consentite in sede di legittimità.31. [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reatoassociativo di cui all’art. 416-bis cod. pen., propone un ricorso che, al pari di quello delgermano, non può essere accolto, essendo fondato su motivi in parte infondati e in parteinammissibili.Molte delle questioni poste dai difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] nei motiviindicati nella parte introduttiva della presente motivazione sono già state affrontate neipunti precedenti; sicché, per evitare ulteriori appesantimenti, sarà sufficiente fareriferimento alle osservazioni ivi svolte.deposizioni rese dai testi del Pubblico Ministero in conseguenza del deposito intempestivodella relativa lista, eccepita dal ricorrente, essa deve ritenersi infondata per le ragioni giàesposte nella parte della presente motivazione dedicata alla questione concernente ildeposito della lista testimoniale del Pubblico Ministero, alla cui lettura si rinvia.In relazione ai motivi di ricorso volti a contestare l’utilizzabilità delle intercettazionieffettuate dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari, sitratta, anche in questo caso, di motivi infondati, sulla base delle considerazioni già svoltenella parte della presente motivazione dedicata alla dedotta inutilizzabilità delleintercettazioni eseguite dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indaginipreliminari, alla cui lettura si rinvia.Del pari infondato appare il rilievo proposto dalle difese sull’inutilizzabilità degli atti diindagine effettuati dopo l’emissione del decreto di archiviazione del 27 febbraio 2019,svolti senza l’adozione di un decreto di riapertura delle indagini.Al riguardo si osserva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità conorientamento condivisibile, nell’ipotesi di reato permanente, come quello dipartecipazione ad associazione di stampo mafioso, l’archiviazione non seguitadall’autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuoveinvestigazioni e, quindi, l’esercizio dell’azione penale in relazione a fatti e comportamentiidonei a dimostrare la consumazione dell’illecito limitatamente ai segmenti temporalisuccessivi all’archiviazione. Ne consegue che la sanzione di inutilizzabilità derivante dallaviolazione dell’art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano il medesimofatto oggetto dell’indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anchefatti diversi o successivi, benché collegati ai fatti oggetto della precedente indagine (cfr.Sez. 5, n. 43663 del 14/05/2015, Rv. 264923 – 01; Sez. 2, n. 14777 del 19/01/2017,Rv. 270221 – 01; Sez. 2, n. 17214 del 13/02/2020, Rv. 279409 – 01).In tale prospettiva, la parte interessata a far valere l’inutilizzabilità degli atti diindagine compiuti in relazione allo stesso fatto oggetto del decreto di archiviazione nonseguito dal provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini ha l’onere didistinguere tra le acquisizioni precedenti alla richiesta di archiviazione formulata dalPubblico Ministero e accolta, non utilizzabili, e quelle relative ai segmenti temporalisuccessivi riferiti al medesimo titolo di reato (cfr. Sez. 2, n. 5220 del 28/06/2018, Rv.276049 – 01).Onere che, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], non è stato assolto, con conseguenteinammissibilità del motivo per genericità.Per mera completezza espositiva, va anche rilevato che il tema è statospecificamente affrontato dalla Corte di cassazione con riferimento alla posizione diGaldieri [OSCURATO:PERSONA] in sede cautelare.Sul punto la Sesta Sezione penale di questa Corte si è espressa nei seguentitermini: «Va ribadito che nel caso di reato permanente come l'associazione perdelinquere ex art. 416-bis cod. pen. l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione allariapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni circa lostesso reato ma relative a comportamenti successivi a quelli oggetto della archiviazione,con eventuale applicazione di una misura cautelare per tali fatti ulteriori (Sez. 2, n.14777 del 19/01/2017, Caponera, Rv. 270221; Sez. 1, n. 28377 del 15/06/2006,Palumbo, Rv. 235261).Nell'ordinanza impugnata viene condivisa l'interpretazione data dal Tribunale diAvellino all'espressione «almeno fino al maggio 2017», intendendola nel senso di nonescludere che l'indagato abbia proseguito nella condotta anche in epoca successiva aquella alla quale si riferisce la contestazione ma che, in relazione a tale contestazione,invece, l'espressione indichi una data precisa, sicché non può considerarsi unacontestazione aperta: in altri termini, il Pubblico Ministero ha fissato la data di chiusuradella contestazione ma ha anticipato che è possibile che l'indagato abbia proseguito lacondotta anche posteriormente, pur mancando allo stato dati significativi in tal senso.Su questa base il Tribunale del riesame non illogicamente ha considerato i dueprocedimenti relativi a contestazioni diverse, sicché non era necessaria la riapertura delleindagini ai fini della procedibilità, dell’utilizzabilità degli atti e dell’avvio dell’azionepenale» (cfr. Sez. 6, n. 5204 del 15/12/2022).Tale conclusione, sia detto per inciso, smentisce anche la tesi difensiva secondocui la prima iscrizione avrebbe avuto ad oggetto il medesimo reato associativosuccessivamente contestato all’imputato in forma aperta, almeno fino al maggio 2017. LaCorte di cassazione ha infatti ritenuto che ci si trovi di fronte a due distinte contestazioni,circostanza che rende manifestamente infondato anche il rilievo difensivo volto asostenere la coincidenza tra il fatto oggetto del procedimento archiviato e quellocontestato nel presente giudizio.In relazione alle censure con cui viene contestata la ritenuta sussistenza deglielementi costitutivi dell’associazione a delinquere di stampo camorristico di cui al capo1), non può che ravvisarsene l’infondatezza, in quanto i giudici di merito hanno resoun’esaustiva e corretta motivazione sulle ragioni che consentono di affermare l’esistenzadel “[OSCURATO:PERSONA]”, come già sottolineato nella parte della presente motivazionededicata all’esistenza del sodalizio associativo, alla cui lettura si rinvia. Sodalizio la cuisussistenza, giova ribadire, è stata affermata anche dalla richiamata sentenza passata ingiudicato con riferimento all’affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del Chiauzziper il reato associativo di cui al capo 1).Infondati devono ritenersi i rilievi difensivi volti a contestare la ritenutapartecipazione del ricorrente in posizione apicale al “[OSCURATO:PERSONA]”.Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dipartecipazione del singolo a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, richiamatinella parte della presente motivazione dedicata ai requisiti della partecipazioneassociativa, alla cui lettura si rinvia, non è revocabile in dubbio che i giudici di meritoabbiano, con motivazione esaustiva, attribuito al ricorrente il ruolo di soggettocompletamente posto a disposizione del sodalizio camorristico di cui si discute, da luifondato e guidato, in una prospettiva non statica, bensì dinamica, fornendo un contributodi non poco momento al perseguimento dei fini illeciti della compagine camorristica e alrafforzamento del suo predominio sul territorio.Ad integrazione delle osservazioni già svolte nella parte generale della presentemotivazione, va, altresì, ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, alla luce del quale, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresentacomportamento concludente, idoneo a dimostrare l’intraneità al sodalizio criminale, nonsolo la messa a disposizione del singolo in favore dell’associazione mafiosa, ma anchel'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa dellecosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degliargomenti trattati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597 – 02;Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Rv. 254915 – 01).Orbene, sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] convergono una pluralità di elementiinequivocabilmente sintomatici, nella valutazione, al tempo stesso specifica ecomplessiva, compiuta dalla Corte di appello, del rapporto di stabile e organicacompenetrazione del ricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale daimplicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, inesplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo.In particolare, assumono indiscutibile rilievo, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] con motivazione approfondita, dotata di intrinseca coerenza logica, non solol’esistenza di un suo rapporto diretto e costante con [OSCURATO:PERSONA], organizzatore delsodalizio mafioso, ma anche, anzi soprattutto, due significative circostanze, da solesufficienti, per la loro pregnanza, a rivelare l’inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel gruppocriminale di cui al capo 1).Da un lato, l’essere stato il destinatario, come si è visto in sede di esame dellaposizione del [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rinvia, della somma di ben euro150.000,00, frutto dell’attività di usura svolta nell’interesse del sodalizio, fattaglipervenire dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA].Rileva sul punto la Corte di appello, con motivazione immune dai denunciati vizi:“illuminanti appaiono le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e GALLUCCIOElpidio nel marzo 2018 aventi a oggetto i conteggi di denaro da consegnare a GALDIERINicola, denaro che veniva effettivamente consegnato all’imputato da [OSCURATO:PERSONA] ilpomeriggio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come incontrovertibilmente si evince dagli spostamenti delveicolo del [OSCURATO:PERSONA] (monitorato con GPS) e dal racconto fattone dal [OSCURATO:PERSONA] al Boccierola sera dello stesso 22.03.2018 (conversazione prog. n. 18559 del 22.03.2018, trascrittaa pag. 899 e seguenti della sentenza appellata). Il tutto in assenza di rapporti economicileciti tra le parti che possano giustificare la consegna di considerevoli somme di denaroall’imputato”.Dall’altro, l’avere sostituito il fratello, nel periodo compreso tra il suo arresto,avvenuto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e la sottoposizione agli arresti domiciliari in data 13.11.2017, inun compito di fondamentale importanza per la vita del sodalizio, quale la tenuta dei contirelativi ai proventi dell’attività illecita.Tale dato emerge con assoluta chiarezza dalla conversazione n. 2253 tra i duecomponenti del “clan” [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intercettata il [OSCURATO:DATA_NASCITA],dunque pochi giorni dopo la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale,dopo aver discusso di somme da recuperare da un soggetto di [OSCURATO:PERSONA], ilDello [OSCURATO:PERSONA] aveva edotto il [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] stava pressando il fratello perchiedergli conto della gestione economica delle attività del sodalizio svolta durante la suaassenza (cfr. pp. 194-198).Né può trascurarsi che la Corte territoriale ha altresì valorizzato il ruolo assunto daGaldieri [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio nel periodo di detenzione del fratello [OSCURATO:PERSONA],evidenziando come il ricorrente fosse divenuto punto di riferimento per la gestione delleprospettiva, il suo coinvolgimento nel settore dell'usura e la funzione di raccordoesercitata nei confronti degli altri componenti del gruppo costituiscono ulteriori elementisintomatici della posizione apicale e del ruolo organizzativo da lui rivestiti.La conclusione alla quale giunge la Corte territoriale appare, pertanto, conforme aiprincipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati nella parte della presentemotivazione dedicata ai requisiti della partecipazione associativa e alle posizioni apicaliall’interno del sodalizio, alla cui lettura si rinvia, non essendo revocabile in dubbio checorrettamente il giudice di appello abbia ritenuto [OSCURATO:PERSONA] componente a pienotitolo della compagine camorristica di cui al capo 1), in qualità di capo e organizzatore,nella prospettiva dinamica in precedenza indicata, consentendo al sodalizio di affermare ilproprio predominio nel territorio dell’Avellinese, nella piena consapevolezza delle finalitàperseguite dal “[OSCURATO:PERSONA]”, della sua organizzazione sul territorio e dell’identitàdei suoi principali componenti (cfr. pp. 190-194).Milita a favore di tale assunto il concreto esercizio da parte del ricorrente di unevidente potere direttivo nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano inrelazione ai propositi delinquenziali perseguiti, quale la tenuta dei conti in sostituzione delfratello nel periodo in cui quest’ultimo era detenuto, potere che appare pienamentecoerente con il ruolo organizzativo attribuitogli e tipica espressione della funzione diorganizzatore, vale a dire di colui che provvede ad assicurare il funzionamento el’operatività del sodalizio criminale (cfr. Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, Rv. 284389 –04).Con riferimento alla contestazione della sussistenza della circostanza aggravantedell’essere l’associazione armata, le doglianze difensive sono inammissibili, perchéversate in fatto e manifestamente infondate.Come si è già detto, i giudici di merito hanno reso sul punto un’esaustivamotivazione, evidenziando come l’associazione camorristica avesse una pienadisponibilità di armi, destinate a essere utilizzate per la perpetrazione dei reati-fine, qualile estorsioni, e per affermare il proprio predominio sul territorio, disponibilità noncircoscritta al soddisfacimento di esigenze personali dei singoli detentori.Va, pertanto, fatto rinvio alle considerazioni già svolte nella parte della presentemotivazione dedicata alla circostanza aggravante dell’associazione armata, anche conriferimento al criterio di imputazione soggettiva della stessa, che correttamente è stataascritta a [OSCURATO:PERSONA], poiché, in considerazione del suo stretto rapporto, nell’ambitoassociativo, con il fratello, capo riconosciuto del “clan”, e con [OSCURATO:PERSONA],detentore di un’arma, egli era in condizione di conoscere la disponibilità di armi da sparoda parte del sodalizio camorristico, della quale [OSCURATO:PERSONA] non faceva mistero,sicché un’eventuale ignoranza sul punto non sarebbe comunque idonea ad escludere lacircostanza aggravante, risultando al più ascrivibile a colpa.Manifestamente infondati e generici, infine, sono i rilievi articolati in relazione alladosimetria della pena, che si risolvono in doglianze volte a sollecitare un’inammissibilerivalutazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale (cfr. pp. 207-208), con articolata motivazione, nella qualesono state specificamente prese in considerazione tutte le doglianze difensive,acriticamente reiterate con i motivi di ricorso, ha fondato la propria decisione in ordine altrattamento sanzionatorio sulla gravità dei fatti, in relazione al contesto criminale nelquale sono maturati, e sulla negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi e graviprecedenti penali, valorizzando tali elementi anche ai fini del mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche e rilevando l’assenza di elementi positivamenteapprezzabili a tal fine, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità richiamati nella parte della presente motivazione dedicata ai criteri dicommisurazione della pena e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,alla cui lettura si rinvia.Quanto alla ritenuta recidiva, la Corte territoriale ha rilevato che tale circostanzaaggravante, pur contestata e ritenuta configurabile, non è stata in concreto applicata dalgiudice di primo grado ai fini della determinazione della pena, come espressamenteaffermato a pagina 1410 della sentenza di primo grado.32. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue lacondanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spesedel procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende,tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazionenon consente di ritenere la medesima immune da colpa nella determinazione dellerilevate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte cost., n. 186 del 13.06.2000).All’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto adaltra Sezione della Corte di appello di Napoli, segue il rigetto nel resto del ricorso.Al rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DeSimone [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NittoloLudovico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MarianoSabino segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Tutti i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune diAvellino, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileComune di Mercogliano, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori dilegge. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente altrattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Condanna, inoltre, tutti i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune diAvellino, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Condanna, altresì, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NittoloLudovico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dallaparte civile Comune di Mercogliano, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltreaccessori di legge.Così è deciso in Roma il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAlfredo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33008/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris