CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2020
Cassazione n. 33902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24039/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 187/2020 depositata il 14/02/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Porto di Lavagna s.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento del Comune di Lavagna, avente ad oggetto la t.a.r.su. del 2012, eccependo la violazione degli artt. 73 del d.lgs. n. 507 del 1993 e1, comma 162 , della l. n. 296 del 2006, la nullità dell’atto per carenza di motivazione e per violazione del principio di affidamento del contribuente e l’erroneità delle superfici indicate dal Comune e delle aliquote applicate. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, essendosi riscontrata la carenza motivazionale dell’avviso di accertamento. 3.Tuttavia, all’esito dell’appello del Comune, il ricorso della contribuente è stato rigettato, così come il suo appello incidentale avente ad oggetto il rimborso di quanto già versato e relativo ad altro avviso di accertamento. Nella sentenza di secondo grado si legge che “ si confermano ritualmente emessi sia l’avviso di accertamento che il ricorso del Comune che ha perfettamente individuato il protocollo di riferimento dell’atto impugnato e la sentenza impugnata e, sia pur succintamente, ha motivato le proprie richieste, che, in definitiva, si basano su una delibera della [OSCURATO:PERSONA]. Il Comune, rivedendole o meno, ha pubblicato le tariffe Tarsu 2012, regolarmente approvate dalla [OSCURATO:PERSONA], in applicazione di quanto previsto per aree coperte e scoperte del [OSCURATO:PERSONA]”. Si è, inoltre, precisato che la contribuente appellata non ha riproposto le questioni assorbite, da considerare, quindi, rinunciate, e che, in base alla sentenza della Cassazione n. 3829 del 2009, devono intendersi aree scoperte tutte le estensioni spaziali utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal riferimento solido o liquido, sicché correttamente il Comune ha tassato separatamente sia le banchine sia gli spazi acquei, superando l’accordo precedentemente concluso con il Porto di Lavagna s.p.a., in base a cui si era quantificata l’imposta per le banchine ricomprendendovi gli spazi acquei, la cui superficie non era stata, invece, tassata separatamente. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, che ha depositato successiva memoria in replica alle conclusioni della Procura Generale presso la Corte di cassazione. 5.Si è costituito con controricorso il Comune di Lavagna. 6.La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 9 novembre 2023. 7.La Procura Generale presso la Cassazione ha depositato le conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Porto di Lavagna s.p.a. ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118, primo comma, disp. att. cod.proc.civ., stante l’incomprensibilità delle ragioni che hanno determinato la riforma del giudice di primo grado, di cui, in nessun punto della sentenza, è indicata la erroneità; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., dell’art. 342 cod.proc.civ., unitamente all’omessa decisione in ordine alla eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, non avendo il Comune né indicato le parti della sentenza impugnate, né le modifiche richieste, né le violazioni di legge riscontrate; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 70, 72, 73 del d.lgs. n. 507 del 1993, 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, oltre che della l. n. 212 del 2000, avendo il Comune la facoltà di procedere alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo in base ai ruoli dell’anno precedente solo sulla base di dati e elementi già acquisiti e non soggetti a variazioni (situazione che non ricorre nel caso di specie), mentre nelle altre ipotesi è necessario un avviso di accertamento congruamente motivato (elemento mancante nell’avviso impugnato in cui non si comprende in base a quali criteri il Comune abbia rettificato gli importi dichiarati e sembra applicata anche ai posti auto ed ai garage la tariffa relativa ad aree coperte e scoperte all’interno del porto); 4) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118, primo comma, disp. att. cod.proc.civ., in ordine alla decisione sull’appello incidentale proposto, non essendovi alcuna motivazione in ordine alla denunciata duplicazione dell’imposta, lamentata in considerazione della persistente applicazione, da parte del Comune, della tariffa maggiorata per le banchine, concordata tra le parti precedentemente alla certezza della tassazione dello specchio acqueo. 2. Occorre esaminare preliminarmente il secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione dell’art. 342 cod.proc.civ. e l’omessa decisione in ordine all’inammissibilità dell’appello, essendo tale questione pregiudiziale rispetto alle altre prospettate. La censura è infondata. In primo luogo la sentenza impugnata ha espressamente superato l’eccezione di inammissibilità dell’appello, pur non facendovi un espresso riferimento, laddove ha statuito che «il ricorso del Comune ha perfettamente individuato il protocollo di riferimento dell’atto impugnato e la sentenza impugnata e, sia pur succintamente, ha motivato le proprie richieste, che in definitiva si basano su una delibera della Giunta comunale». A ciò si aggiunga che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod.civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 707) e, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 cod.proc.civ. (Cass., Sez. 5, 05/10/2018, n. 24641). 3.Il primo e l’ultimo motivo, con cui si è denunciata la carenza motivazionale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, sia pure relativamente a parti diverse della decisione, denunciano lo stesso vizio. In proposito occorre premettere che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1° marzo 2022, n. 6758; v. anche Cass., Sez. L, 14 febbraio 2020, n. 381, secondo cui, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito). Alla luce di tali premesse i motivi de quibus sono infondati, atteso che la sentenza espone, in modo chiaro, sia pure estremamente sintetico, le ragioni dell’accoglimento dell’appello del Comune e del rigetto dell’appello incidentale della società contribuente, ritenendo, da un lato, congruamente motivato l’avviso di accertamento e, dall’altro lato, corretta la determinazione del Comune, all’esito della sentenza della Corte di cassazione n. 3829 del 2009 e del successivo orientamento della giurisprudenza di legittimità oramai consolidatosi, di assoggettare al tributo sui rifiuti anche gli specchi acquei, così rideterminando l’importo dovuto rispetto a quello calcolato da Porto di Lavagna s.p.a. con riferimento alle sole aree terrestri – oltre alla parte in diritto relativa alla tassabilità di tutte le superficie scoperte, pure se liquide, nella sentenza si legge: «Il Comune, rivedendole o meno, ha pubblicato le tariffe Tarsu 2012, regolarmente approvate…L’avviso di accertamento individua appositamente quanto sostenuto dal Comune….l’accordo non poteva venire in contrasto con gli articoli 62 e 65 del d.lgs. 507/1993…nessun elemento è portato a favore della società, le cui argomentazioni sono contraddette ..anche dalle misure su cui viene calcolata l’imposta, riferibili evidentemente solo ai pontili». La sentenza ha pure precisato che le questioni sollevate dalla contribuente con il ricorso introduttivo, non esaminate dal giudice di primo grado, in quanto assorbite, e non riproposte, sono state ritenute rinunciate conformemente all’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale «Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate» (sul punto è sufficiente rinviare a Cass., Sez. 5, 6 giugno 2018, n. 14534, secondo cui nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 cod.proc.civ., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato - ad esempio, perché ritenute assorbite - non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del detto d.lgs. e 346 cod.proc.civ., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno). Le argomentazioni svolte vanno necessariamente integrate tra di loro, per cui le ragioni della ritenuta congruità della motivazione dell’avviso di accertamento si apprezzano anche alla luce dell’esame e del superamento delle doglianze della contribuente, contenute nell’appello incidentale. In definitiva è ben possibile, nel caso di specie, ripercorrere e controllare, in fatto ed in diritto, il ragionamento della Commissione, sicché sussiste una motivazione esaustiva ed intellegibile, mentre i motivi in esame del ricorso per cassazione tendono impropriamente a far transitare, sotto il suddetto profilo, la mancata condivisione della decisione. 4. Infine il terzo motivo ha ad oggetto la violazione degli artt. 70, 72, 73 del d.lgs. n. 507 del 1993, 1, comma 162, della legge finanziaria del 2007, oltre che della l. n. 212 del 2000, e la erroneità della superficie quantificata e/o della tariffa applicata dal Comune ai “posti-auto” all’interno del porto. Tuttavia, la sentenza impugnata ha affrontato la sola questione della congruità della motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, senza soffermarsi su tali profili e, cioè, sulle ulteriori violazioni di legge o errori di quantificazione del tributo: questioni che, pur denunciate in primo grado, sono state ricondotte a quelle assorbite e non riproposte. Pertanto, il motivo è inammissibile, in quanto, da un lato, non si collega alla sentenza impugnata e, dall’altro, tende a riproporre eccezioni rinunciate ex art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992. 5.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite, stante la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni riconducibili alla pregressa situazione di incertezza in ordine alla debenza del tributo per lo specchio acqueo, che, pur essendo stata superata dalla giurisprudenza di legittimità, ha comportato un’effettiva difficoltà nella sua quantificazione successiva. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo