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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30417/2026

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enzo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per ilMarino, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa il 16 luglio 2024, il Tribunale di Napoli avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primogrado, l’imputato avrebbe rivestito il ruolo di promotore e direttore del clan [OSCURATO:PERSONA],avente sede operativa all'interno del comprensorio di case popolari denominate“[OSCURATO:PERSONA] celesti”, ubicato in via Limitone di Arzano di Napoli (la contestazioneriguarda il periodo compreso tra il 18 marzo 2015 e il 31 dicembre 2016).Con sentenza pronunziata il 1° ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli hariformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato per non averecommesso il fatto.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale pressola Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione.Rappresenta che la Corte di appello ha fondato l’assoluzione, principalmente,su tre argomentazioni: l’asserita estraneità dell’imputato alle attività dinarcotraffico ritenute centrali per il sodalizio; l’irrilevanza delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia, che avrebbero riferito di fatti non verificatisi nel periododi tempo oggetto di contestazione; la lettura riduttiva delle intercettazioni,interpretate come espressione di dinamiche meramente personali o familiari.Il ricorrente sostiene che tale impostazione sarebbe viziata, poiché la Corteterritoriale, pur riconoscendo l’esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA] quale storicaorganizzazione camorristica, avrebbe operato una valutazione parcellizzata e noncomplessiva del materiale probatorio.

Gli elementi acquisiti, invece, se consideratiunitariamente, dimostrerebbero non solo l’appartenenza dell’imputato al sodalizio,ma anche il suo ruolo direttivo.In particolare, il ricorrente deduce un primo profilo di travisamento della provain relazione alla natura delle attività del clan, osservando che esse non siesaurivano nel traffico di stupefacenti, ma si estendevano al controllo del territorioe ad altre attività illecite (quali la gestione delle abitazioni popolari), con laconseguenza che la mancata contestazione del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n.309 del 1990 non poteva valere a escludere la partecipazione dell’imputatoall’associazione.Ampio spazio è poi dedicato, nel ricorso, alla critica della valutazione delledichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Il ricorrente evidenzia come la Corte diappello, pur avendone riconosciuto l’attendibilità, ne abbia travisato il contenutosotto tre distinti profili: quello temporale, per non aver considerato episodicollocati nel periodo oggetto dell’imputazione; quello dei riscontri, per non averadeguatamente valorizzato la reciproca convergenza delle dichiarazioni e icollegamenti con le intercettazioni; quello contenutistico, per aver qualificato comegeneriche dichiarazioni che, al contrario, descrivono episodi specifici, indicativi delruolo apicale dell’imputato.Con particolare riferimento al primo profilo, il ricorrente sostiene che icollaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero riferito di episodi risalenti al 2016 e,dunque, rientranti nel periodo di tempo oggetto di contestazione.Parimenti censurata è la lettura delle intercettazioni, ritenuta atomistica e noncoordinata con il restante compendio probatorio.

Secondo il ricorrente, leconversazioni captate dimostrerebbero, in modo univoco, il ruolo di verticerivestito dal [OSCURATO:PERSONA], emergente dalla sua capacità di dirimere controversie traappartenenti al clan, di decidere l’assegnazione di beni (anche pubblici), diimpartire direttive e di fungere da punto di riferimento obbligato per gli altriaffiliati, che si rivolgerebbero a lui per ogni decisione significativa e che netemerebbero le reazioni.Ulteriori elementi di conferma del ruolo apicale sarebbero desumibili da unmanoscritto rinvenuto nel covo del capoclan [OSCURATO:PERSONA], nel qualel’imputato sarebbe indicato tra i soggetti ai quali dovrebbero essere resespiegazioni su questioni interne al sodalizio, nonché da numerosi episodi –ricostruiti tramite le intercettazioni – relativi alla gestione delle risorse, alladistribuzione di somme di denaro e alla regolazione dei rapporti tra affiliati.3.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, hannopresentato memoria, con la quale hanno chiesto di dichiarare inammissibile o dirigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato l’unico motivo.Risultano, in particolare, fondate le censure relative al travisamento peromissione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e al vizio logico checaratterizza la motivazione, nella parte relativa al manoscritto rinvenuto nel covodel capoclan [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, occorre ricordare che l'indagine di legittimità sul discorsogiustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacatodemandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà dellegislatore – a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui varipunti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delleargomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suoconvincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 6402del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).In particolare, quanto al vizio di logicità della motivazione, per esseresindacabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile“ictu oculi”, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattesele deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modologico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999,Spina, Rv. 214794).

La mancanza e la manifesta illogicità della motivazionedevono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizioin sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento èmanifestamente carente di motivazione e/o di logica (Sez.

U, n. 16 del19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino,Rv. 202903).Quanto al travisamento della prova, esso chiama in causa, in linea generale,le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, ledistorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto aquello effettivamente acquisito nel giudizio.

Tre sono le figure di patologia dellamotivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una provadecisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base diun'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento dellerisultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd.travisamento per invenzione).

Il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'erroreaccertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendoillogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa del datoprocessuale/probatorio (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv.273911; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n.47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Il travisamento della provaconsiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa e deve minarealle fondamenta il ragionamento del giudice.Ebbene, nel caso in esame, è sicuramente riscontrabile il vizio di travisamentoper omissione, con riferimento alla mancata valutazione di alcune dichiarazioni deicollaboratori, che avevano descritto episodi collocati nel periodo oggettodell’imputazione.La Corte di appello, invero, ha affermato che i collaboratori avrebbero riferitofatti «fuori dalla contestazione», «avvenuti dopo il 31 dicembre 2016», che nonpotrebbero essere posti a fondamento della penale responsabilità dell'imputato.

Inrealtà, come rilevato dal ricorrente, i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ePasquale [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito anche circostanze verificatesi nel 2016 e dunquecomprese nell'arco temporale contestato (18 marzo 2015 - 31 dicembre 2016).

Inparticolare, con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha omesso di considerareche uno degli episodi richiamati, benché privo di data nella sentenza, risulta dalverbale dibattimentale essersi verificato proprio nel 2016; analogo errore è statocommesso nella valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, inparticolare, aveva riferito espressamente che, dopo l'arresto di RobertoManganiello nell'aprile 2016, il ruolo di comando sulle “[OSCURATO:PERSONA]” era statoassunto da [OSCURATO:PERSONA], indicato quale referente del clan anche nel settoredegli stupefacenti.Quest’ultima dichiarazione, in particolare, sembra assumere una significativarilevanza, atteso che proviene da un soggetto che aveva un ruolo primario nel clanAmato-Pagano, essendo di fatto il responsabile del clan su Scampia e, quindi,(anche) sulle “[OSCURATO:PERSONA]”.

La dichiarazione è specifica e attribuisce all’imputato,proprio nel periodo oggetto di contestazione, il ruolo di comando sulle “CaseCelesti”.

Il propalante, invero, come emerge dallo stralcio del verbale d’udienzatrascritto nel ricorso, nel rispondere alle domande del presidente del collegio,fornisce anche precisazioni e dettagli sia con riferimento al profilo temporale cheriguardo alla fonte delle sue conoscenze.

Risulta, pertanto, davvero pococomprensibile e meramente assertiva la sentenza impugnata, nella parte in cui laCorte di appello afferma che «il propalato, per stessa ammissione delcollaboratore, è assolutamente generico».La sentenza impugnata presenta profili di manifesta illogicità anche conriferimento alla valutazione di un ulteriore elemento probatorio di particolarerilievo, costituito dalla missiva rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] momento del suo arresto, avvenuto nell’aprile 2016.

Nel documento, oltre aespliciti riferimenti all’attività di traffico di sostanze stupefacenti e all’andamentodegli affari del sodalizio, si faceva cenno ai recenti arresti di [OSCURATO:PERSONA] eMaurizio Abbagnano, nonché all’ammanco di euro 10.000 e di una “38”(evidentemente da intendersi come arma da fuoco), attribuito a [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento a quest’ultimo, la missiva riportava che egli aveva manifestato aMagro Gaetano la propria disponibilità a parlare «sia con Cresc e Mon», precisandoche, ove gli fosse stato chiesto il motivo del suo allontanamento, avrebbe riferitodi non disporre più del denaro perché inviato al destinatario della comunicazione.Il giudice di primo grado aveva attribuito particolare rilevanza a talepassaggio, ritenendolo indicativo della necessità, per l’affiliato ritenuto infedele, direndere conto del proprio operato all’imputato e alla madre di quest’ultimo.Ebbene, la Corte di appello ha ribaltato la valutazione del giudice di primogrado, con argomentazioni poco chiare e lineari.

La Corte territoriale, invero,afferma che: «il riferimento all'imputato e alla madre può allora essere letto in unadiversa ottica, tipica degli ambienti pervasi da ancestrali convinzioni e forme dirispetto: i due sodali spiegano al loro referente che l'[OSCURATO:PERSONA], punito per l'ammancodi euro 10.000,00, soggetto pienamente inserito nel gruppo e residente nelcomprensorio delle [OSCURATO:PERSONA], laddove richiesto, avrebbe giustificato il suoallontanamento ammettendo di aver sottratto parte del danaro per mandarlo alManganiello»; «l'eventuale richiesta di Cresc e Mon riguarda l'allontanamento diuna persona da sempre presente in quel quartiere e non, come ci si aspetterebbeda chi comanda, il "buco" di € 10.000,00 nella cassa comune rispetto alla qualenon vi è riferimento alcuno».Nella lettura della Corte territoriale, l’eventuale interesse dell’imputato e dellamadre avrebbe riguardato l’allontanamento di una persona da sempre presentenel quartiere e non già l’ammanco di euro 10.000 dalla cassa comune.Tale ricostruzione risulta, tuttavia, avulsa dal contesto complessivo nel qualela comunicazione si colloca.

La Corte territoriale non ha considerato né la qualitàsoggettiva delle persone indicate, ossia la moglie e il figlio di [OSCURATO:PERSONA], néla circostanza che la missiva fosse destinata a [OSCURATO:PERSONA] durante ilperiodo di latitanza e fosse stata rinvenuta nel luogo adibito a suo rifugio.La lettura accolta dalla Corte territoriale finisce per attribuire alla missiva unsignificato che non trova alcun appiglio logico nel contesto della comunicazione.Se, infatti, il riferimento all’imputato e alla madre avesse riguardatoesclusivamente la necessità di chiarire le ragioni dell'allontanamento di IsaiaMariano dal quartiere, rimarrebbe inspiegabile sia la scelta di affidare talichiarimenti alla mediazione di altri esponenti del clan, sia la ragione per cui essidovessero essere rivolti proprio all’imputato e alla madre, anziché ad altri soggettidel medesimo contesto territoriale.

Ancor più significativa è la circostanza che taleinformazione sia stata ritenuta meritevole di essere trasmessa a Manganiellodurante la latitanza, all'interno di una comunicazione concernente questioniessenziali, attinenti agli interessi e alle dinamiche del sodalizio criminale.Ne deriva l'evidente incongruenza della ricostruzione offerta dalla Corte diappello rispetto al tenore del documento e al contesto in cui esso venne redatto,come risultante dalla stessa sentenza impugnata.Sotto altro profilo, va evidenziato che la Corte di appello ha ancheframmentato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado,valutando i singoli elementi di prova isolatamente, senza porli in relazione aglialtri.

Al riguardo, va ricordato che la sentenza costituisce un tutto coerente edorganico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una validamotivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sé, ma va posto inrelazione agli altri (cfr. Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico, Rv. 191487).2.

Alla stregua delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata deveessere annullata, per l’evidente vizio di motivazione, con conseguente rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Napoli.Così deciso, il 19 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enzo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per ilMarino, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 16 luglio 2024, il Tribunale di Napoli avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primogrado, l’imputato avrebbe rivestito il ruolo di promotore e direttore del clan [OSCURATO:PERSONA],avente sede operativa all'interno del comprensorio di case popolari denominate“[OSCURATO:PERSONA] celesti”, ubicato in via Limitone di Arzano di Napoli (la contestazioneriguarda il periodo compreso tra il 18 marzo 2015 e il 31 dicembre 2016).Con sentenza pronunziata il 1° ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli hariformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato per non averecommesso il fatto.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale pressola Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione.Rappresenta che la Corte di appello ha fondato l’assoluzione, principalmente,su tre argomentazioni: l’asserita estraneità dell’imputato alle attività dinarcotraffico ritenute centrali per il sodalizio; l’irrilevanza delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia, che avrebbero riferito di fatti non verificatisi nel periododi tempo oggetto di contestazione; la lettura riduttiva delle intercettazioni,interpretate come espressione di dinamiche meramente personali o familiari.Il ricorrente sostiene che tale impostazione sarebbe viziata, poiché la Corteterritoriale, pur riconoscendo l’esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA] quale storicaorganizzazione camorristica, avrebbe operato una valutazione parcellizzata e noncomplessiva del materiale probatorio. Gli elementi acquisiti, invece, se consideratiunitariamente, dimostrerebbero non solo l’appartenenza dell’imputato al sodalizio,ma anche il suo ruolo direttivo.In particolare, il ricorrente deduce un primo profilo di travisamento della provain relazione alla natura delle attività del clan, osservando che esse non siesaurivano nel traffico di stupefacenti, ma si estendevano al controllo del territorioe ad altre attività illecite (quali la gestione delle abitazioni popolari), con laconseguenza che la mancata contestazione del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n.309 del 1990 non poteva valere a escludere la partecipazione dell’imputatoall’associazione.Ampio spazio è poi dedicato, nel ricorso, alla critica della valutazione delledichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il ricorrente evidenzia come la Corte diappello, pur avendone riconosciuto l’attendibilità, ne abbia travisato il contenutosotto tre distinti profili: quello temporale, per non aver considerato episodicollocati nel periodo oggetto dell’imputazione; quello dei riscontri, per non averadeguatamente valorizzato la reciproca convergenza delle dichiarazioni e icollegamenti con le intercettazioni; quello contenutistico, per aver qualificato comegeneriche dichiarazioni che, al contrario, descrivono episodi specifici, indicativi delruolo apicale dell’imputato.Con particolare riferimento al primo profilo, il ricorrente sostiene che icollaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero riferito di episodi risalenti al 2016 e,dunque, rientranti nel periodo di tempo oggetto di contestazione.Parimenti censurata è la lettura delle intercettazioni, ritenuta atomistica e noncoordinata con il restante compendio probatorio. Secondo il ricorrente, leconversazioni captate dimostrerebbero, in modo univoco, il ruolo di verticerivestito dal [OSCURATO:PERSONA], emergente dalla sua capacità di dirimere controversie traappartenenti al clan, di decidere l’assegnazione di beni (anche pubblici), diimpartire direttive e di fungere da punto di riferimento obbligato per gli altriaffiliati, che si rivolgerebbero a lui per ogni decisione significativa e che netemerebbero le reazioni.Ulteriori elementi di conferma del ruolo apicale sarebbero desumibili da unmanoscritto rinvenuto nel covo del capoclan [OSCURATO:PERSONA], nel qualel’imputato sarebbe indicato tra i soggetti ai quali dovrebbero essere resespiegazioni su questioni interne al sodalizio, nonché da numerosi episodi –ricostruiti tramite le intercettazioni – relativi alla gestione delle risorse, alladistribuzione di somme di denaro e alla regolazione dei rapporti tra affiliati.3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, hannopresentato memoria, con la quale hanno chiesto di dichiarare inammissibile o dirigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato l’unico motivo.Risultano, in particolare, fondate le censure relative al travisamento peromissione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e al vizio logico checaratterizza la motivazione, nella parte relativa al manoscritto rinvenuto nel covodel capoclan [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, occorre ricordare che l'indagine di legittimità sul discorsogiustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacatodemandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà dellegislatore – a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui varipunti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delleargomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suoconvincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).In particolare, quanto al vizio di logicità della motivazione, per esseresindacabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile“ictu oculi”, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattesele deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modologico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999,Spina, Rv. 214794). La mancanza e la manifesta illogicità della motivazionedevono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizioin sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento èmanifestamente carente di motivazione e/o di logica (Sez. U, n. 16 del19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino,Rv. 202903).Quanto al travisamento della prova, esso chiama in causa, in linea generale,le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, ledistorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto aquello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia dellamotivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una provadecisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base diun'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento dellerisultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd.travisamento per invenzione). Il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'erroreaccertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendoillogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa del datoprocessuale/probatorio (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv.273911; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n.47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il travisamento della provaconsiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa e deve minarealle fondamenta il ragionamento del giudice.Ebbene, nel caso in esame, è sicuramente riscontrabile il vizio di travisamentoper omissione, con riferimento alla mancata valutazione di alcune dichiarazioni deicollaboratori, che avevano descritto episodi collocati nel periodo oggettodell’imputazione.La Corte di appello, invero, ha affermato che i collaboratori avrebbero riferitofatti «fuori dalla contestazione», «avvenuti dopo il 31 dicembre 2016», che nonpotrebbero essere posti a fondamento della penale responsabilità dell'imputato. Inrealtà, come rilevato dal ricorrente, i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ePasquale [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito anche circostanze verificatesi nel 2016 e dunquecomprese nell'arco temporale contestato (18 marzo 2015 - 31 dicembre 2016). Inparticolare, con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha omesso di considerareche uno degli episodi richiamati, benché privo di data nella sentenza, risulta dalverbale dibattimentale essersi verificato proprio nel 2016; analogo errore è statocommesso nella valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, inparticolare, aveva riferito espressamente che, dopo l'arresto di RobertoManganiello nell'aprile 2016, il ruolo di comando sulle “[OSCURATO:PERSONA]” era statoassunto da [OSCURATO:PERSONA], indicato quale referente del clan anche nel settoredegli stupefacenti.Quest’ultima dichiarazione, in particolare, sembra assumere una significativarilevanza, atteso che proviene da un soggetto che aveva un ruolo primario nel clanAmato-Pagano, essendo di fatto il responsabile del clan su Scampia e, quindi,(anche) sulle “[OSCURATO:PERSONA]”. La dichiarazione è specifica e attribuisce all’imputato,proprio nel periodo oggetto di contestazione, il ruolo di comando sulle “CaseCelesti”. Il propalante, invero, come emerge dallo stralcio del verbale d’udienzatrascritto nel ricorso, nel rispondere alle domande del presidente del collegio,fornisce anche precisazioni e dettagli sia con riferimento al profilo temporale cheriguardo alla fonte delle sue conoscenze. Risulta, pertanto, davvero pococomprensibile e meramente assertiva la sentenza impugnata, nella parte in cui laCorte di appello afferma che «il propalato, per stessa ammissione delcollaboratore, è assolutamente generico».La sentenza impugnata presenta profili di manifesta illogicità anche conriferimento alla valutazione di un ulteriore elemento probatorio di particolarerilievo, costituito dalla missiva rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] momento del suo arresto, avvenuto nell’aprile 2016. Nel documento, oltre aespliciti riferimenti all’attività di traffico di sostanze stupefacenti e all’andamentodegli affari del sodalizio, si faceva cenno ai recenti arresti di [OSCURATO:PERSONA] eMaurizio Abbagnano, nonché all’ammanco di euro 10.000 e di una “38”(evidentemente da intendersi come arma da fuoco), attribuito a [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento a quest’ultimo, la missiva riportava che egli aveva manifestato aMagro Gaetano la propria disponibilità a parlare «sia con Cresc e Mon», precisandoche, ove gli fosse stato chiesto il motivo del suo allontanamento, avrebbe riferitodi non disporre più del denaro perché inviato al destinatario della comunicazione.Il giudice di primo grado aveva attribuito particolare rilevanza a talepassaggio, ritenendolo indicativo della necessità, per l’affiliato ritenuto infedele, direndere conto del proprio operato all’imputato e alla madre di quest’ultimo.Ebbene, la Corte di appello ha ribaltato la valutazione del giudice di primogrado, con argomentazioni poco chiare e lineari. La Corte territoriale, invero,afferma che: «il riferimento all'imputato e alla madre può allora essere letto in unadiversa ottica, tipica degli ambienti pervasi da ancestrali convinzioni e forme dirispetto: i due sodali spiegano al loro referente che l'[OSCURATO:PERSONA], punito per l'ammancodi euro 10.000,00, soggetto pienamente inserito nel gruppo e residente nelcomprensorio delle [OSCURATO:PERSONA], laddove richiesto, avrebbe giustificato il suoallontanamento ammettendo di aver sottratto parte del danaro per mandarlo alManganiello»; «l'eventuale richiesta di Cresc e Mon riguarda l'allontanamento diuna persona da sempre presente in quel quartiere e non, come ci si aspetterebbeda chi comanda, il "buco" di € 10.000,00 nella cassa comune rispetto alla qualenon vi è riferimento alcuno».Nella lettura della Corte territoriale, l’eventuale interesse dell’imputato e dellamadre avrebbe riguardato l’allontanamento di una persona da sempre presentenel quartiere e non già l’ammanco di euro 10.000 dalla cassa comune.Tale ricostruzione risulta, tuttavia, avulsa dal contesto complessivo nel qualela comunicazione si colloca. La Corte territoriale non ha considerato né la qualitàsoggettiva delle persone indicate, ossia la moglie e il figlio di [OSCURATO:PERSONA], néla circostanza che la missiva fosse destinata a [OSCURATO:PERSONA] durante ilperiodo di latitanza e fosse stata rinvenuta nel luogo adibito a suo rifugio.La lettura accolta dalla Corte territoriale finisce per attribuire alla missiva unsignificato che non trova alcun appiglio logico nel contesto della comunicazione.Se, infatti, il riferimento all’imputato e alla madre avesse riguardatoesclusivamente la necessità di chiarire le ragioni dell'allontanamento di IsaiaMariano dal quartiere, rimarrebbe inspiegabile sia la scelta di affidare talichiarimenti alla mediazione di altri esponenti del clan, sia la ragione per cui essidovessero essere rivolti proprio all’imputato e alla madre, anziché ad altri soggettidel medesimo contesto territoriale. Ancor più significativa è la circostanza che taleinformazione sia stata ritenuta meritevole di essere trasmessa a Manganiellodurante la latitanza, all'interno di una comunicazione concernente questioniessenziali, attinenti agli interessi e alle dinamiche del sodalizio criminale.Ne deriva l'evidente incongruenza della ricostruzione offerta dalla Corte diappello rispetto al tenore del documento e al contesto in cui esso venne redatto,come risultante dalla stessa sentenza impugnata.Sotto altro profilo, va evidenziato che la Corte di appello ha ancheframmentato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado,valutando i singoli elementi di prova isolatamente, senza porli in relazione aglialtri. Al riguardo, va ricordato che la sentenza costituisce un tutto coerente edorganico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una validamotivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sé, ma va posto inrelazione agli altri (cfr. Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico, Rv. 191487).2. Alla stregua delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata deveessere annullata, per l’evidente vizio di motivazione, con conseguente rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Napoli.Così deciso, il 19 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30417/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris