CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 36853/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/11/2020 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto sospendersi la decisione in attesa della pronunzia della Sezioni Unite della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza proposta ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., volta a ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] brera dal Tribunale di Milano il 3 luglio 2018, confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza in data 8 maggio 2019 e divenuta irrevocabile il 23 giugno 2019. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione. Deduce che non avrebbe potuto ritenersi non rilevabile in sede di esecuzione la nullità intervenuta in sede di cognizione rappresentata con istanza, relativa all'assenza di ogni avviso dell'instaurazione del giudizio di appello al difensore di fiducia, presso il quale l'imputato, dichiarato assente, aveva eletto domicilio. Infatti, da ciò era derivata l'invalidità del rapporto processuale concernente il giudizio di secondo grado e la mancata conoscenza della sua celebrazione, con conseguente violazione delle regole del giusto processo, che ormai neppure avrebbe potuto eccepirsi in sede di rescissione essendo decorsi i relativi termini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le nullità assolute ed insanabili derivanti, nel caso di giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. Con la stessa pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito che la richiesta di incidente di esecuzione di cui sopra non può essere, in ogni caso, riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., quale richiesta invece di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e per funzione, dei due suddetti rimedi (Sez. U., n. 15498 del 26/11/2020, deo. 2021, Lovric, Rv. 280931). 3. La richiesta di incidente di esecuzione nell'interesse di Brera aveva inteso dedurre proprio la nullità di cui sopra intervenuta in sede di cognizione, sicché correttamente la richiesta è stata dichiarata inammissibile, difettando le condizioni di legge per consentirne la proposizione ex 670 cod. proc. pen. 4. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA]