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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32421/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

04/02/2026 della Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la motivazioneposta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa, èinammissibile per difetto di specificità, risolvendosi nella mera reiterazione dellemedesime doglianze già dedotte con l'atto di appello e puntualmente disattesedalla Corte territoriale (pag. 4-5); che il motivo non si confronta con leargomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata e si traduce, pertanto, inuna critica soltanto apparente, inidonea ad assolvere la funzione propria delricorso per cassazione, consistente nell'individuazione di specifici vizi delladecisione censurata;[OSCURATO:PERSONA] che anche il secondo motivo è inammissibile per difetto dispecificità, atteso che la dedotta intempestività della querela viene prospettatasenza alcun effettivo confronto con le ragioni poste dalla Corte di appello afondamento del rigetto della medesima censura (pag. 5);Rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, concernente la dedotta violazione di legge inrelazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen., è parimenti inammissibile, poiché si limita a riproporrequestioni già devolute al giudice di appello e da questi esaminate e disattese conmotivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, senza confrontarsi con leragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fattoespressamente indicate nella sentenza impugnata (pag. 6); anche tale motivo sirisolve, pertanto, in una censura meramente reiterativa e, come tale, priva dellanecessaria specificità;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
04/02/2026 della Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la motivazioneposta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa, èinammissibile per difetto di specificità, risolvendosi nella mera reiterazione dellemedesime doglianze già dedotte con l'atto di appello e puntualmente disattesedalla Corte territoriale (pag. 4-5); che il motivo non si confronta con leargomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata e si traduce, pertanto, inuna critica soltanto apparente, inidonea ad assolvere la funzione propria delricorso per cassazione, consistente nell'individuazione di specifici vizi delladecisione censurata;[OSCURATO:PERSONA] che anche il secondo motivo è inammissibile per difetto dispecificità, atteso che la dedotta intempestività della querela viene prospettatasenza alcun effettivo confronto con le ragioni poste dalla Corte di appello afondamento del rigetto della medesima censura (pag. 5);Rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, concernente la dedotta violazione di legge inrelazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen., è parimenti inammissibile, poiché si limita a riproporrequestioni già devolute al giudice di appello e da questi esaminate e disattese conmotivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, senza confrontarsi con leragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fattoespressamente indicate nella sentenza impugnata (pag. 6); anche tale motivo sirisolve, pertanto, in una censura meramente reiterativa e, come tale, priva dellanecessaria specificità;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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