CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 33283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Constatato che l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], teso, nella sostanza, a censurare, più che la rideterminazione delle pene accessorie, unico oggetto del giudizio di rinvio, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si è risolto in una - non consentita - critica delle congrue osservazioni poste dai giudici del rescissorio alla base della suindicata quantificazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.); - Osservato, invero, che l'unica parte della sentenza per la quale era stato disposto il giudizio di rinvio era quella avente ad oggetto la rideterminazione delle pene accessorie, sicché la contestazione inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche risultava e risulta esulante dall'ambito per il quale poteva esplicarsi il giudizio rescissorio (dovendo ribadirsi che, in tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, per parti della sentenza, su cui può formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame: Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 - 01); - Rilevato che - non risultando, l'unica doglianza, scandita da una critica consentita delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA],gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]