CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2022
Cassazione n. 14954/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 14.7.2021 con cui è stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, in ordine a plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nonché di bancarotta fraudolenta documentale, e, contemporaneamente, avverso l'ordinanza della stessa Corte d'Appello che, in data 14.6.2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso, trasmesso il 27.12.2021 tramite PEC, ai sensi dell'art. 24, commi 6-sexies e 6-septies, dl. n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176 del 2020, perché mancante della firma digitale del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore lamenta sia che il difetto di sottoscrizione digitale non sia a lui imputabile (si evince dall'ulteriore istanza di rimessione in termini, che si sarebbe trattato di un errore di connessione internet), sia la nullità della notificazione della sentenza d'appello al difensore domiciliatario dell'imputato irreperibile, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], posto che costei, prima di detta notificazione, avrebbe trasmesso, a mezzo posta raccomandata assicurata con ricevuta di ritorno (che si rappresenta non essere ancora tornata indietro; non vi sono allegazioni al riguardo), la propria rinuncia al mandato difensivo. Di seguito al ricorso, la Corte d'Appello di Brescia ha trasmesso l'istanza di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. depositata dal difensore il 21.7.2022, con cui questi rappresenta di essersi attenuto al computo del termine per proporre ricorso dalla data in cui aveva ricevuto la notifica via PEC (il 14.6.2022) e di aver inviato regolarmente sottoscritto digitalmente il ricorso in data 29.6.2022, ma che, verosimilmente per un malfunzionamento della connessione internet dovuto al maltempo, la firma digitale non risultava fosse stata apposta in tempo, sicchè l'operazione di invio all'indirizzo di PEC dell'ufficio era completata solo dopo la mezzanotte del 29.6.2022, e dunque in data 30.6.2022 1.1. Quanto all'unico motivo nel merito di cui si compone il ricorso, la difesa rappresenta il vizio di violazione di legge e quello di motivazione carente o manifestamente illogica relativi all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, contestando la sua qualità di dominus ed amministratore di fatto della società fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e sostenendo che gli elementi di prova non sarebbero adeguati a garantire gli standard giurisprudenziali stabiliti dalla Cassazione per la colpevolezza dell'amministratore di fatto in relazione al reato di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall. 3. [OSCURATO:PERSONA] Lori ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.on [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso e l'istanza ex art. 175 cod. proc. pen. sono entrambi inammissibili. 2. L'ordinanza impugnata, datata 14 giugno 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della stessa Corte d'Appello n.1989/2021 emessa il 14 luglio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per difetto della firma digitale del difensore, che, con atto trasmesso in data 30.6.2022, proponeva ricorso per Cassazione avverso il suddetto provvedimento, inviando pec di deposito alla suddetta Corte d'Appello. Successivamente, in data 21.7.2022, lo stesso difensore ha formulato l'istanza di rimessione in termini per proporre ricorso per cassazione, trasmessa per competenza alla Suprema Corte: con tale istanza, il difensore ha evidenziato che solo per un malfunzionamento del sistema informatico il ricorso avverso detta ordinanza di inammissibilità, inviato tempestivamente in data 29.6.2022, risultava pervenuto il giorno successivo alle ore 00.00. 2.1. Il ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità impugnata è inammissibile perchè tardivo ex art. 585, comma 1 e comma 2, lett. a), cod. proc. pen., in quanto depositato oltre il termine previsto di 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento emesso in camera di consiglio, come ammesso dallo stesso difensore, il quale ha, per questo, proposto un'istanza di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., con cui giustifica genericamente il ritardo nell'inoltro del ricorso evocando un malfunzionamento informatico, e come attestato in calce al provvedimento dalla cancelleria della Corte d'Appello (che dà atto del pervenimento del ricorso alle ore 00.00 del 30 giugno 2022), di seguito all'attestazione dell'avvenuta notifica all'imputato ed al suo difensore dell'emissione dell'ordinanza impugnata, lo stesso giorno 14.6.2022. [OSCURATO:PERSONA] rileva, altresì, che, dal rapporto di sottoscrizione digitale allegato, risulta che la cancelleria abbia attestato la carenza del requisito della sottoscrizione digitale in relazione al ricorso in cassazione avverso il provvedimento impugnato, né il ricorrente oppone argomenti contrari a tale rilevata carenza. Ed è inammissibile, ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, l'impugnazione che, pur essendo stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, risulti priva di sottoscrizione digitale (Sez. 6, n. 8604 del 22/2/2022, Porcello, Rv. 282940). La tardività del ricorso impedisce di prendere posizione anche sull'eccezione di nullità della notificazione della sentenza d'appello al difensore domiciliatario dell'imputato irreperibile, di cui, nondimeno, può evidenziarsi comunque l'estrema genericità di formulazione, anche in relazione alla mancanza di prova dell'avvenuto invio all'autorità giudiziaria procedente della propria rinuncia al mandato difensivo.0/9 2.2. Quanto all'istanza di restituzione nei termini per ricorrere in cassazione, si è già anticipato che il suo contenuto è estremamente generico e vago, limitato ad una giustificazione, peraltro anche espressa in forma perplessa, che rimanda ad un non meglio precisato "problema di connessione, dovuto forse anche al maltempo" che avrebbe impedito il completamento dell'operazione di invio del ricorso via pec in tempo utile (entro il 29.6.2022), senza che siano stati allegati documenti utili che possano in qualche modo sostenere la tesi difensiva del malfunzionamento informatico. In ogni caso, prescindendo dai suoi contenuti, l'istanza ex art. 175 cod. proc. pen. si rivela anch'essa tardiva, poiché proposta solo in data 21.7.2022 e, dunque, oltre il termine di dieci giorni previsto dal primo comma della disposizione predetta, decorrente dalla data in cui è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, individuabile, nel caso di specie, nella stessa giornata del 30.6.2022, quando lo stesso difensore afferma di aver ricevuto comunicazione informatica del deposito del ricorso per cassazione solo alle ore 00.11 del 30/6/2022 (secondo la ricevuta di accettazione richiamata nell'istanza di restituzione nel termine), anziché entro il giorno precedente, avendo completato l'apposizione della firma alle ore 23.52 del 29.6.2022. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e l'istanza e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre