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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15410/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva reiterata e al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti riconosciute in termini di mera equivalenza, non risultano dedotti in appello (risultando in appello richiesta la determinazione della pena nel minimo) e pertanto, non possono essere proposti per la prima volta in questa sede; considerato, infatti, che per consolidato orientamento di questa Corte non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); ritenuto, comunque, manifestamente infondato il motivo sul bilanciamento in termini prevalenza, ostandovi la previsione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] C anzo /71 [OSCURATO:PERSONA] L oggi, 2 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva reiterata e al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti riconosciute in termini di mera equivalenza, non risultano dedotti in appello (risultando in appello richiesta la determinazione della pena nel minimo) e pertanto, non possono essere proposti per la prima volta in questa sede; considerato, infatti, che per consolidato orientamento di questa Corte non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); ritenuto, comunque, manifestamente infondato il motivo sul bilanciamento in termini prevalenza, ostandovi la previsione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] C anzo /71 [OSCURATO:PERSONA] L oggi, 2 0
Sentenza Cassazione n. 15410/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris