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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 32822/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

21/05/1974avverso il decreto del 05/11/2025 della Corte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parzialeriforma del decreto dal Tribunale di Agrigento, Sezione Misure di Prevenzione, del7 maggio 2018, che disponeva la confisca dei beni, oggetto di sequestro conprovvedimento del Tribunale di Agrigento del 10 ottobre 2016, trascritto in data18 novembre 2016, in dettaglio ivi indicati ai n. da 1) a 9), pag. da 56 a 59, neiconfronti dei proposti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAngela [OSCURATO:PERSONA], e nei confronti dei terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA] 1974, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MarcheseRagona classe 1973, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGrazia [OSCURATO:PERSONA], ha revocato la confisca degli immobili siti in Canicattì, viaLazzaretto n.2, piano secondo e piano terra, e dell’immobile sito in Torino, viaGioberti n.24, costituito da appartamento e annessa cantina, disposto lacancellazione delle trascrizioni inerenti agli stessi, liberando il Conservatore deiRegistri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo, e la restituzione dei predettibeni all’intestatario, e confermato nel resto il decreto, tra gli altri, nei confronti delproposto [OSCURATO:PERSONA] e del terzo interessato, [OSCURATO:PERSONA] 1974.Con riguardo al proposto [OSCURATO:PERSONA], la misura era stata disposta inquanto condannato, nell’ambito del procedimento c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]”, unitamente alfratello, [OSCURATO:PERSONA] e alla madre, [OSCURATO:PERSONA], per ilreato di associazione a delinquere finalizzata all’usura, estorsione, ricettazione,detenzione illegale di armi ed esplosivi, danneggiamento, incendio, calunnia,truffa, falso, etc., con il ruolo di partecipe, con sentenza della Corte di appello diPalermo dell’1 marzo 2013, irrevocabile il 19 settembre 2014.Quanto agli ulteriori elementi del protrarsi della pericolosità sociale delproposto a partire dall’anno 1997 (in cui operava l’associazione a delinquere inquestione), oltre il dicembre 1998 (data in cui si fermava la contestazione deldelitto associativo) almeno fino a tutto l’anno 2003, si richiamano l’arresto inflagranza per i reati di furto aggravato e di soppressione di tre faldoni delprocedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA] dagli uffici della Procura della Repubblica di Agrigento,in concorso con il fratello, [OSCURATO:PERSONA], e con [OSCURATO:PERSONA], in quantofinalizzato a garantire l’impunità propria e dei sodali, e la successiva condanna,con sentenza del Tribunale di Agrigento, confermata dalla Corte di appello diPalermo, anche per il reato di cui all’art. 351 cod. pen.Ulteriori elementi di valutazione della persistenza della pericolosità sociale delproposto si ricavavano dall’essere il [OSCURATO:PERSONA] deferito, da personale delCommissariato di Canicattì, nelle date del 15 settembre e del 10 dicembre 2003,in seguito a querela di [OSCURATO:PERSONA], per minaccia grave e lesioni,sebbene per tali fatti era stato assolto ai sensi dell’art.530, comma secondo, cod.proc. pen., nonché, in data 15 settembre 2005, per il reato di lesioni personali, econdannato alla pena pecuniaria della multa, con sentenza della Corte di appellodi Palermo del 14 dicembre 2012, irrevocabile il 21 gennaio 2013.La Corte d'appello ha poi analizzato il tema della attualità della sua pericolositàsociale e, quanto alla confisca dei beni immobili indicati al n. 2 della tabella 7,pervenuti alla madre del proposto, [OSCURATO:PERSONA], con compravendita del 9dicembre 2002, fuori dal periodo di pericolosità della stessa (anni 1997 -1998), haposto in risalto la riconducibilità di tali beni ad un’unica operazione finanziaria,collegabile agli altri beni, acquistati da parte del figlio convivente, RobertoMarturana, nel medesimo periodo e con le medesime modalità, da potere delvenditore, [OSCURATO:PERSONA], vendita che seguiva alla sottoscrizione didiversi preliminari di vendita, a partire dal 6 novembre 2001 e fino a tutto il 18novembre 2002, con la particolarità della stipula del rogito senza l’intervento delvenditore, che si era costituito parte civile nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA], qualevittima del sistema di usura creato dai [OSCURATO:PERSONA], e che aveva rilasciato procuraspeciale a vendere, in questo caso, direttamente alla [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di meritohanno pertanto ritenuto che tali immobili fossero riconducibili anche alladisponibilità del proposto, figlio convivente della [OSCURATO:PERSONA] al momento del fatto, inun periodo (anni 2001 e 2002) di permanenza della elevata pericolosità delproposto.La misura è stata ritenuta giustificata in ragione della sproporzione tra iltenore di vita, il valore del patrimonio acquisito e gli investimenti effettuati, ed iredditi degli intestatari, accertati dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia dicoincidente con il periodo di pericolosità sociale del proposto che si estende a tuttol’anno 2003, con riferimento al nucleo familiare composto da due persone, AngelaLuvaro e [OSCURATO:PERSONA], che, per tutto il periodo in questione, viveva con lamadre nella casa familiare.Ad ogni buon conto i giudici hanno anche osservato che sin dall'epoca (1997)dei primi acquisti degli immobili e dei beni confiscati, il proposto era già risultatosoggetto pericoloso perché condannato per il reato di partecipazione adassociazione per delinquere commesso fino al 1998: sussisteva pertanto anche larelazione temporale tra l'epoca d'acquisto degli immobili e le manifestazioni dipericolosità del proposto.La Corte di merito, ritenendo sussistere la sproporzione tra risorseeconomiche a disposizione del nucleo familiare del proposto durante il periodotemporale di manifestazione della pericolosità dello stesso e acquisizionipatrimoniali in sequestro, temporalmente realizzate nel medesimo periodo,nonché la manifestazione di pericolosità nel periodo decorrente dal 1997,antecedente alle date di pagamento del prezzo di vendita degli immobili, disponevala confisca dei beni immobili in sequestro, acquistati con atto di compravendita del2002, il cui prezzo era già stato versato in data anteriore, con quattro preliminaristipulati tra il 10 dicembre 2001 e il 30 agosto 2002 per complessivi euro438.989,14, ed ha ritenuto che dalla decisione adottata dal Tribunale di Agrigento,in sede di prevenzione, con decreto del 18 marzo 2013, di rigetto della propostadi applicazione della misura della sorveglianza speciale per carenza del requisitodella pericolosità sociale, non poteva discendere alcun effetto ostativo ad ulterioreverifica dei presupposti fondanti la confisca dei medesimi beni, ai sensi dell’art.24d.lgs. 159/2011, sulla base di ulteriori elementi non valutati con il precedentedecreto.2.

Contro l'anzidetto decreto, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato adun unico motivo, che lamenta inosservanza di legge, in relazione agli artt. 648 e649 cod. proc. pen.Si duole del riconoscimento dell’attualità della pericolosità sociale sulla basedel medesimo compendio e thema decidendum, per oggetto e presupposti (imedesimi precedenti giudiziari e di polizia), e dell’arco temporale, valutati dallamedesima [OSCURATO:PERSONA], in altro procedimento di prevenzione, ed oggettodi precedente giudicato con decreto del Tribunale di Agrigento del 18 marzo 2013,che li aveva ritenuti non dimostrativi dell’attualità della pericolosità sociale dellostesso, e della violazione del principio del ne bis in idem.Il difensore chiede annullarsi il provvedimento impugnato.3.

Contro l'anzidetto decreto, [OSCURATO:PERSONA], classe 1974,propone ricorso, affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3.1 Il primo motivo di ricorso lamenta inosservanza e violazione di legge, inrelazione agli artt.19 e 24 d.lgs. 159/2011, con riguardo ai beni posseduti e nelladisponibilità dell’interveniente, sebbene di proprietà dei proposti RobertoMarturana e [OSCURATO:PERSONA].3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt. 7, comma 1, 10, comma 2, d.lgs. 159/2011 e 125, comma 3, cod. proc. pen.,e vizio di motivazione apparente riguardo alle doglianze dedotte in sede di appello.3.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agli artt.7, comma 1, 10, comma 2, d.lgs. 159/2011 e 125, comma 3, cod. proc. pen., conriferimento all’art. 1, paragr. 1, prot. 1 C.E.D.U., e correlati vizi motivazionali.Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe riconosciuto adeguata tutela alterzo interveniente, [OSCURATO:PERSONA], possessore, non intestatario, inbuona fede, dei beni in sequestro, oggetto della confisca, il quale avrebbe subitouna considerevole ablazione patrimoniale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.1.1.

Come già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte, è orientamentoconsolidando quello secondo il quale l'intangibilità del giudicato in materia diprevenzione opera rebus sic stantibus, sicché detta intangibilità non impedisce nél'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute od emerse successivamente,anche se anteriori, né la valutazione nella nuova situazione di tutte le circostanze,comprese quelle della precedente decisione, al fine di applicare una misura inprecedenza negata od anche una misura più grave di quella già inflitta (Sez. 1.n. 40323, 24/09/2008, Infurna, Rv. 241436; Sez. 1, n. 5649, 16/01/2002,Scamardo, Rv. 221155; Sez. 1, n. 6521, 20/11/1997, Perreca).

Al riguardo, lasentenza della Sez. 1, Sentenza n. 33077 del 21/09/2006, Rv. 235144, chevalorizza una nozione, più ristretta rispetto al giudicato, e cioè quella dellapreclusione in tema di misure di prevenzione, ha osservato che in tema diprocedimento di prevenzione, la preclusione non opera come il giudicato per ladecisione di merito, in quanto la decisione di prevenzione non accerta lasussistenza di un fatto reato o la responsabilità di un soggetto, sicché, non essendopreclusa la instaurazione di un nuovo procedimento di prevenzione sulla base dielementi non considerati nei passaggi argomentativi e nei presupposti di fatto diuna precedente decisione, è consentita l'applicazione del sequestro e della confiscadi beni sulla base di una nuova considerazione della situazione fattuale sotto ilprofilo personale e patrimoniale.

Si tratta di principio tratto dall'argomentare delleSezioni unite sul tema, nella sentenza n. 13 dicembre 2000 n. 36, ric.

Madonia,dep. 2001, ove, per l'appunto, si era osservato che la preclusione processuale haun'efficacia più ristretta di quella del giudicato, includendo solo le questionidedotte, non anche quelle deducibili, e restando condizionata alla situazione difatto che, se immutata, rende applicabile il principio del "ne bis in idem".

Soloentro tali limiti i provvedimenti relativi alle misure di prevenzione hanno naturasostanziale di sentenza e acquistano un'intangibilità relativa, divenendo suscettibilidi costituire ostacolo all'instaurarsi di un ulteriore analogo procedimento.

È statocosì ritenuto che la preclusione non trae origine da un precedente rigetto dellarichiesta di sequestro dei beni del proposto, poiché nessuno sbarramento puòderivare all'esercizio dei poteri cautelari del Tribunale, essendo quello in esame unprovvedimento non suscettibile di passare in cosa giudicata.

Non possono, invece,essere rimessi in discussione, con il provvedimento di confisca, atti o elementi giàconsiderati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili: una siffattaconclusione postula l'acquisizione di elementi di fatto nuovi e va esclusa, tra l'altro,la possibilità di tener conto di documenti non ignoti al tempo di tale procedimento.Una nuova richiesta di confisca ed il relativo decreto che accoglie la medesima, sepervengono a conclusione successivamente ad altri analoghi procedimenti -reiettivi di identiche richieste - devono considerarsi come ontologicamenteincompatibili con qualsiasi possibilità di "riesame" dello stesso quadro fattuale giàdelibato, posto che, ove così non fosse, pur restando immutati i "fatti" oggetto delgiudizio di prevenzione, le relative statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibilisine die e ad nutum.

"Prova nuova" è solo quella sopravvenuta rispetto allaconclusione del procedimento di prevenzione, non anche quella deducibile, ma nondedotta, nell'ambito di esso (Sez. 2, n.11818 del 07.12.2012, Rv 255530).1.2.

Sulla stessa linea va citata la giurisprudenza della [OSCURATO:PERSONA] la quale ècostante nel negare, nella materia delle misure di prevenzione, la configurabilitàdella violazione dell'art. 4, Prot. n. 7, [OSCURATO:PERSONA] (ne bis in idem).Sul punto, come sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, le misure diprevenzione non implicano un giudizio di colpevolezza, ma mirano a prevenire ilcompimento di atti criminali e la loro imposizione non dipende dalla preventivapronuncia di una condanna per un reato (Sez. 5, Sentenza n. 16019 del23/02/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 263269 – 01).1.3 La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi e censure,rispondendo alla specifica censura contenuta nel motivo di appello, euniformandosi al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte,ha ribadito l’applicabilità del principio del ne bis in idem anche nel procedimentodi prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e,pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazionedi una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedentio successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggioregravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentementeadottate (in tal senso, S.U. penali 29/10/2009 n. 600, Galdieri, Rv. 245176; Sez.1 n. 47233 del 15.07.2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175; Sez. 6, n. 53941 del03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 29437 del14/07/2025, Morlando, Rv. 288407 – 01).1.3.1 Nel caso di specie, come chiarito dalla Corte di merito, il Tribunale diAgrigento, nel rigettare la proposta di applicazione della sorveglianza speciale neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto carente il requisito dell’attualitàdella pericolosità sociale, in ragione della distanza temporale dai fatti delittuosi diassociazione a delinquere, allo stesso ascritti, con sentenza di condanna delTribunale di Agrigento del 4 febbraio 2010, confermata dalla Corte di appello diPalermo, con sentenza dell’1 marzo 2013, in quanto la consumazione del pur gravereato associativo si arrestava al dicembre 1998 (anzi qualche tempo prima conl’arresto de proposto), sicché quel reato non costituiva indicatore di pericolositàcertificato del casellario giudiziale, individuava, come fatto più recente, unacondanna definitiva, di modesto allarme sociale (violazione della pubblica custodiadi cose) risalente al 2 maggio 2003, condizionalmente sospesa, ritenuta da solanon sufficiente ad essere assunta a fondamento di una valutazione di pericolositàfunzionale all’applicazione di una misura di prevenzione.E tale seconda evenienza (risultanze preesistenti al giudicato ma maiapprezzate nei provvedimenti già emessi), con possibilità di esprimere unavalutazione fondata ed esaustiva in ordine alla gravità di tale reato, si è verificatasolo a seguito dell’acquisizione di copia della sentenza di condanna per il reato dicui all’art. 351 per fatti del 2003 (successivi a quelli per cui si procede), da cui sievince che il proposto era stato rinviato a giudizio con la duplice accusa di furto efalso per sottrazione di atti pubblici, unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA] e ad AntonioMiceli [OSCURATO:PERSONA], per essersi impossessati, facendoli scomparire, di tre faldoni diBreak, all’epoca pendente dinanzi al Tribunale di Agrigento, nei confronti dei duefratelli [OSCURATO:PERSONA] e di numerosi imputati, per associazione a delinquere finalizzataalla commissione dei delitti di usura, estorsione, ricettazione, detenzione e portoillegale di armi ed esplosivi, danneggiamento aggravato, incendio, truffa, falso indi assegni, calunnia e simulazione di reato.

Dal contenuto di tale sentenza dicondanna si evinceva che gli imputati si erano appropriati degli atti del processopenale in corso “al solo fine di impedire che gli stessi esplicassero la loro efficaciaprobatoria”, tant’è che il proposto, sebbene assolto dal reato di furto deidocumenti, riportava condanna per il restante reato alla pena di anni uno mesi seidi reclusione, mentre la sospensione condizionale, concessa in tale giudizio, venivarevocata, ai sensi dell’art. 168 cod. pen., a seguito della definitività della sentenzadi condanna per associazione a delinquere.In applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, sopra riportato, i giudici di merito hanno correttamente esteso laperimetrazione del periodo di pericolosità, ai fini della applicazione di nuova e piùgrave misura, attribuita al proposto sulla base di fatti successivi, non valutati, ariprova di una personalità negativa incline all’illecito, e di elementi di giudizio cheerano già stati presi in considerazione nel precedente procedimento di prevenzionepersonale, conclusosi con decreto di rigetto della proposta di applicazione dellasorveglianza speciale, ma non effettivamente apprezzati, in quanto basatiunicamente sul certificato del casellario giudiziale, senza conoscere le concretemodalità di esecuzione del reato commesso il 2 maggio 2003, che hannocomportato un giudizio di maggiore gravità della pericolosità e di inadeguatezzadelle misure precedentemente adottate.Il ricorso è perciò infondato, come lo è il tentativo della difesa di minimizzare(se non di svalutare completamente) la portata sintomatica delle complessivecondanne penali riportate dal [OSCURATO:PERSONA], tramite le quali si apprezza, invece, ildato inequivoco di una perdurante pericolosità sociale, fino al 2003, fondata sudati concreti e ulteriori.

Dunque, i fatti oggetto della condanna del 2003 siricollegano nel tempo alle altre condotte delinquenziali poste in essere in epocaantecedente (dicembre 1998) e tutte insieme confermano per il [OSCURATO:PERSONA] unacondotta grave e spregiudicata e una inquietante pervicacia nell’agire criminoso,nonostante il tempo trascorso dall'epoca di consumazione del delitto associativo ela carcerazione cautelare subita, nonché una perdurante, concreta, attuale e maicessata pericolosità sociale.1.3.2.

Quanto all’assoluzione dai reati fine dell’associazione a delinquere, dicui il proposto è stato riconosciuto partecipe, la Corte di merito richiama lamotivazione della sentenza penale d’appello, secondo la quale l’assoluzionepronunciata nei confronti del ricorrente in ordine ai reati scopo non incide sulgiudizio di responsabilità per il reato associativo, atteso che pur non essendo stataraggiunta la prova certa del suo coinvolgimento in singoli e specifici episodidelittuosi, è stata accertata la sua disponibilità a cooperare con gli altri partecipiper il perseguimento dei fini comuni (pag.54-55).

Invero, ai fini dell'integrazionedella condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessarioche il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi delprogramma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la strutturaoperativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolodi componente del gruppo criminale (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato,Rv. 276122; Sez. 1, Sentenza n. 10941 del 18/12/2025, dep. 2026, Vattiato, Rv.289636 – 01).Si richiama inoltre la riconosciuta partecipazione del proposto al delittoassociativo, per cui è intervenuta condanna, e la pervicacia criminale dello stesso,desunta dagli episodi richiamati nella sentenza di condanna, quali la capacità diricorrere alle armi detenute dall’associazione e ad utilizzarle.Trattasi di conclusione ineccepibile, che tiene doverosamente conto delleconnotazioni proprie del concetto di pericolosità sociale, quale concettoessenzialmente dinamico a mezzo del quale si vuol evidenziare che la pericolositàè effetto sì di accadimenti storicamente (necessariamente) antecedenti, ma la cuiproiezione nel presente è ancora apprezzabile qualora tra di essi e la condotta divita del soggetto non risulta intervenuta alcuna cesura significativa, tale dainvertire una condotta di vita che quegli accadimenti manifestano in manierainequivoca.

Va da sé, invero, che gli indici sintomatici della pericolosità risultanotanto più intensi ed univoci quanto maggiore è la frequenza e la continuità neltempo degli accadimenti giudiziari che vedono il prevenuto coinvolto: lasistematica e reiterata pronuncia di sentenze di condanna, tra loro temporalmentesaldate, esprime un sicuro fondamento logico alla prognosi di future condotteperturbatrici dell’ordine sociale.2.

I motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], classe 1974, possonoessere trattati congiuntamente e sono inammissibili.I motivi sono generici e reiterativi di doglianze proposte in sede di appello,affrontate e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con motivazioneimmune da vizi e censure, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo del decreto impugnato.I motivi sono anche aspecifici, con riguardo alle doglianze astrattamenterichiamate e che non sarebbero state in alcun modo valutate, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere latipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso(Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnonee altri, Rv. 243838).Il ricorso rivela aspetti di aspecificità e manifesta infondatezza nella parte incui ripropone sostanzialmente le medesime doglianze avanzate in sede digravame, evocando disponibilità, possesso e gestione, da parte del ricorrente, deibeni immobili sottoposti a sequestro preventivo ed a successiva ablazione.La Corte d’appello, rispondendo allo specifico motivo di gravame, ha rilevatoche tali beni sono stati acquistati dai due proposti, [OSCURATO:PERSONA] e AngelaLuvaro, con atti pubblici, che ne trasferivano la proprietà da potere del venditore,[OSCURATO:PERSONA] cl.74, e che, da quella data, [OSCURATO:PERSONA] e lamadre, [OSCURATO:PERSONA], ne sono divenuti i rispettivi titolari.La Corte di merito richiama il decreto del Tribunale che ha accertato laderivazione di parte del patrimonio dei proposti dall’attività delittuosa, per la qualeessi hanno riportato condanna in sede penale, ma che, nell’ambito del giudiziopenale in questione, non vi è traccia di condotte usurarie perpetrate a carico diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Si sottolinea che anche la produzione documentale acquisita in tale giudiziocontrasta con la tesi del [OSCURATO:PERSONA] in quanto, in sede civile, veniva rigettatacon sentenza del Tribunale di Agrigento la domanda, formulata dal ricorrente,diretta ad ottenere declaratoria di non autenticità delle firme apposte sulleprocure, rilasciate in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzate allastipula dei contratti di compravendita aventi ad oggetto gli immobili in questione;nonché in sede penale, con decreto del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Agrigento, si è ritenuto che le accuse mosse dal ricorrente neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, indagati per estorsione e altro ai danni delMarchese [OSCURATO:PERSONA], non fossero sostenute da un compendio probatorio idoneo asostenere l’accusa in giudizio, e nella richiesta di archiviazione del Pubblicoministero si è rilevato che le dichiarazioni della persona offesa, sulla quali sifondavano essenzialmente le predette ipotesi di reato, erano prive della necessariaprecisione e che la persona offesa non appariva pienamente attendibile, anchetenuto conto dei dissidi personali esistenti con alcuni degli indagati.Quanto al terzo motivo di ricorso, la Corte d’appello, rispondendonuovamente alla doglianza contenuta nel motivo di gravame, ha fatto correttaapplicazione dell’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] richiamato dal ricorrente, desumendone, inmodo sintetico, ma del tutto efficace che, in capo a questi, non sussiste lesionedel diritto del terzo, visto che questi non vanta il diritto di proprietà sui beni percui è procedimento e per i quali si chiede tutela in quanto nella titolarità di altri (p.58-59 del decreto impugnato cui si rinvia).3.

Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], segue la condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali.

Alla declaratoria di inammissibilità delricorso di [OSCURATO:PERSONA], classe 1974, segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dichiara inammissibile il ricorso diMarchese [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti al pagamento delle speseprocessuali nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21/05/1974avverso il decreto del 05/11/2025 della Corte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parzialeriforma del decreto dal Tribunale di Agrigento, Sezione Misure di Prevenzione, del7 maggio 2018, che disponeva la confisca dei beni, oggetto di sequestro conprovvedimento del Tribunale di Agrigento del 10 ottobre 2016, trascritto in data18 novembre 2016, in dettaglio ivi indicati ai n. da 1) a 9), pag. da 56 a 59, neiconfronti dei proposti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAngela [OSCURATO:PERSONA], e nei confronti dei terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA] 1974, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MarcheseRagona classe 1973, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGrazia [OSCURATO:PERSONA], ha revocato la confisca degli immobili siti in Canicattì, viaLazzaretto n.2, piano secondo e piano terra, e dell’immobile sito in Torino, viaGioberti n.24, costituito da appartamento e annessa cantina, disposto lacancellazione delle trascrizioni inerenti agli stessi, liberando il Conservatore deiRegistri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo, e la restituzione dei predettibeni all’intestatario, e confermato nel resto il decreto, tra gli altri, nei confronti delproposto [OSCURATO:PERSONA] e del terzo interessato, [OSCURATO:PERSONA] 1974.Con riguardo al proposto [OSCURATO:PERSONA], la misura era stata disposta inquanto condannato, nell’ambito del procedimento c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”, unitamente alfratello, [OSCURATO:PERSONA] e alla madre, [OSCURATO:PERSONA], per ilreato di associazione a delinquere finalizzata all’usura, estorsione, ricettazione,detenzione illegale di armi ed esplosivi, danneggiamento, incendio, calunnia,truffa, falso, etc., con il ruolo di partecipe, con sentenza della Corte di appello diPalermo dell’1 marzo 2013, irrevocabile il 19 settembre 2014.Quanto agli ulteriori elementi del protrarsi della pericolosità sociale delproposto a partire dall’anno 1997 (in cui operava l’associazione a delinquere inquestione), oltre il dicembre 1998 (data in cui si fermava la contestazione deldelitto associativo) almeno fino a tutto l’anno 2003, si richiamano l’arresto inflagranza per i reati di furto aggravato e di soppressione di tre faldoni delprocedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA] dagli uffici della Procura della Repubblica di Agrigento,in concorso con il fratello, [OSCURATO:PERSONA], e con [OSCURATO:PERSONA], in quantofinalizzato a garantire l’impunità propria e dei sodali, e la successiva condanna,con sentenza del Tribunale di Agrigento, confermata dalla Corte di appello diPalermo, anche per il reato di cui all’art. 351 cod. pen.Ulteriori elementi di valutazione della persistenza della pericolosità sociale delproposto si ricavavano dall’essere il [OSCURATO:PERSONA] deferito, da personale delCommissariato di Canicattì, nelle date del 15 settembre e del 10 dicembre 2003,in seguito a querela di [OSCURATO:PERSONA], per minaccia grave e lesioni,sebbene per tali fatti era stato assolto ai sensi dell’art.530, comma secondo, cod.proc. pen., nonché, in data 15 settembre 2005, per il reato di lesioni personali, econdannato alla pena pecuniaria della multa, con sentenza della Corte di appellodi Palermo del 14 dicembre 2012, irrevocabile il 21 gennaio 2013.La Corte d'appello ha poi analizzato il tema della attualità della sua pericolositàsociale e, quanto alla confisca dei beni immobili indicati al n. 2 della tabella 7,pervenuti alla madre del proposto, [OSCURATO:PERSONA], con compravendita del 9dicembre 2002, fuori dal periodo di pericolosità della stessa (anni 1997 -1998), haposto in risalto la riconducibilità di tali beni ad un’unica operazione finanziaria,collegabile agli altri beni, acquistati da parte del figlio convivente, RobertoMarturana, nel medesimo periodo e con le medesime modalità, da potere delvenditore, [OSCURATO:PERSONA], vendita che seguiva alla sottoscrizione didiversi preliminari di vendita, a partire dal 6 novembre 2001 e fino a tutto il 18novembre 2002, con la particolarità della stipula del rogito senza l’intervento delvenditore, che si era costituito parte civile nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA], qualevittima del sistema di usura creato dai [OSCURATO:PERSONA], e che aveva rilasciato procuraspeciale a vendere, in questo caso, direttamente alla [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di meritohanno pertanto ritenuto che tali immobili fossero riconducibili anche alladisponibilità del proposto, figlio convivente della [OSCURATO:PERSONA] al momento del fatto, inun periodo (anni 2001 e 2002) di permanenza della elevata pericolosità delproposto.La misura è stata ritenuta giustificata in ragione della sproporzione tra iltenore di vita, il valore del patrimonio acquisito e gli investimenti effettuati, ed iredditi degli intestatari, accertati dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia dicoincidente con il periodo di pericolosità sociale del proposto che si estende a tuttol’anno 2003, con riferimento al nucleo familiare composto da due persone, AngelaLuvaro e [OSCURATO:PERSONA], che, per tutto il periodo in questione, viveva con lamadre nella casa familiare.Ad ogni buon conto i giudici hanno anche osservato che sin dall'epoca (1997)dei primi acquisti degli immobili e dei beni confiscati, il proposto era già risultatosoggetto pericoloso perché condannato per il reato di partecipazione adassociazione per delinquere commesso fino al 1998: sussisteva pertanto anche larelazione temporale tra l'epoca d'acquisto degli immobili e le manifestazioni dipericolosità del proposto.La Corte di merito, ritenendo sussistere la sproporzione tra risorseeconomiche a disposizione del nucleo familiare del proposto durante il periodotemporale di manifestazione della pericolosità dello stesso e acquisizionipatrimoniali in sequestro, temporalmente realizzate nel medesimo periodo,nonché la manifestazione di pericolosità nel periodo decorrente dal 1997,antecedente alle date di pagamento del prezzo di vendita degli immobili, disponevala confisca dei beni immobili in sequestro, acquistati con atto di compravendita del2002, il cui prezzo era già stato versato in data anteriore, con quattro preliminaristipulati tra il 10 dicembre 2001 e il 30 agosto 2002 per complessivi euro438.989,14, ed ha ritenuto che dalla decisione adottata dal Tribunale di Agrigento,in sede di prevenzione, con decreto del 18 marzo 2013, di rigetto della propostadi applicazione della misura della sorveglianza speciale per carenza del requisitodella pericolosità sociale, non poteva discendere alcun effetto ostativo ad ulterioreverifica dei presupposti fondanti la confisca dei medesimi beni, ai sensi dell’art.24d.lgs. 159/2011, sulla base di ulteriori elementi non valutati con il precedentedecreto.2. Contro l'anzidetto decreto, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato adun unico motivo, che lamenta inosservanza di legge, in relazione agli artt. 648 e649 cod. proc. pen.Si duole del riconoscimento dell’attualità della pericolosità sociale sulla basedel medesimo compendio e thema decidendum, per oggetto e presupposti (imedesimi precedenti giudiziari e di polizia), e dell’arco temporale, valutati dallamedesima [OSCURATO:PERSONA], in altro procedimento di prevenzione, ed oggettodi precedente giudicato con decreto del Tribunale di Agrigento del 18 marzo 2013,che li aveva ritenuti non dimostrativi dell’attualità della pericolosità sociale dellostesso, e della violazione del principio del ne bis in idem.Il difensore chiede annullarsi il provvedimento impugnato.3. Contro l'anzidetto decreto, [OSCURATO:PERSONA], classe 1974,propone ricorso, affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3.1 Il primo motivo di ricorso lamenta inosservanza e violazione di legge, inrelazione agli artt.19 e 24 d.lgs. 159/2011, con riguardo ai beni posseduti e nelladisponibilità dell’interveniente, sebbene di proprietà dei proposti RobertoMarturana e [OSCURATO:PERSONA].3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt. 7, comma 1, 10, comma 2, d.lgs. 159/2011 e 125, comma 3, cod. proc. pen.,e vizio di motivazione apparente riguardo alle doglianze dedotte in sede di appello.3.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agli artt.7, comma 1, 10, comma 2, d.lgs. 159/2011 e 125, comma 3, cod. proc. pen., conriferimento all’art. 1, paragr. 1, prot. 1 C.E.D.U., e correlati vizi motivazionali.Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe riconosciuto adeguata tutela alterzo interveniente, [OSCURATO:PERSONA], possessore, non intestatario, inbuona fede, dei beni in sequestro, oggetto della confisca, il quale avrebbe subitouna considerevole ablazione patrimoniale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.1.1. Come già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte, è orientamentoconsolidando quello secondo il quale l'intangibilità del giudicato in materia diprevenzione opera rebus sic stantibus, sicché detta intangibilità non impedisce nél'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute od emerse successivamente,anche se anteriori, né la valutazione nella nuova situazione di tutte le circostanze,comprese quelle della precedente decisione, al fine di applicare una misura inprecedenza negata od anche una misura più grave di quella già inflitta (Sez. 1.n. 40323, 24/09/2008, Infurna, Rv. 241436; Sez. 1, n. 5649, 16/01/2002,Scamardo, Rv. 221155; Sez. 1, n. 6521, 20/11/1997, Perreca). Al riguardo, lasentenza della Sez. 1, Sentenza n. 33077 del 21/09/2006, Rv. 235144, chevalorizza una nozione, più ristretta rispetto al giudicato, e cioè quella dellapreclusione in tema di misure di prevenzione, ha osservato che in tema diprocedimento di prevenzione, la preclusione non opera come il giudicato per ladecisione di merito, in quanto la decisione di prevenzione non accerta lasussistenza di un fatto reato o la responsabilità di un soggetto, sicché, non essendopreclusa la instaurazione di un nuovo procedimento di prevenzione sulla base dielementi non considerati nei passaggi argomentativi e nei presupposti di fatto diuna precedente decisione, è consentita l'applicazione del sequestro e della confiscadi beni sulla base di una nuova considerazione della situazione fattuale sotto ilprofilo personale e patrimoniale. Si tratta di principio tratto dall'argomentare delleSezioni unite sul tema, nella sentenza n. 13 dicembre 2000 n. 36, ric. Madonia,dep. 2001, ove, per l'appunto, si era osservato che la preclusione processuale haun'efficacia più ristretta di quella del giudicato, includendo solo le questionidedotte, non anche quelle deducibili, e restando condizionata alla situazione difatto che, se immutata, rende applicabile il principio del "ne bis in idem". Soloentro tali limiti i provvedimenti relativi alle misure di prevenzione hanno naturasostanziale di sentenza e acquistano un'intangibilità relativa, divenendo suscettibilidi costituire ostacolo all'instaurarsi di un ulteriore analogo procedimento. È statocosì ritenuto che la preclusione non trae origine da un precedente rigetto dellarichiesta di sequestro dei beni del proposto, poiché nessuno sbarramento puòderivare all'esercizio dei poteri cautelari del Tribunale, essendo quello in esame unprovvedimento non suscettibile di passare in cosa giudicata. Non possono, invece,essere rimessi in discussione, con il provvedimento di confisca, atti o elementi giàconsiderati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili: una siffattaconclusione postula l'acquisizione di elementi di fatto nuovi e va esclusa, tra l'altro,la possibilità di tener conto di documenti non ignoti al tempo di tale procedimento.Una nuova richiesta di confisca ed il relativo decreto che accoglie la medesima, sepervengono a conclusione successivamente ad altri analoghi procedimenti -reiettivi di identiche richieste - devono considerarsi come ontologicamenteincompatibili con qualsiasi possibilità di "riesame" dello stesso quadro fattuale giàdelibato, posto che, ove così non fosse, pur restando immutati i "fatti" oggetto delgiudizio di prevenzione, le relative statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibilisine die e ad nutum. "Prova nuova" è solo quella sopravvenuta rispetto allaconclusione del procedimento di prevenzione, non anche quella deducibile, ma nondedotta, nell'ambito di esso (Sez. 2, n.11818 del 07.12.2012, Rv 255530).1.2. Sulla stessa linea va citata la giurisprudenza della [OSCURATO:PERSONA] la quale ècostante nel negare, nella materia delle misure di prevenzione, la configurabilitàdella violazione dell'art. 4, Prot. n. 7, [OSCURATO:PERSONA] (ne bis in idem).Sul punto, come sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, le misure diprevenzione non implicano un giudizio di colpevolezza, ma mirano a prevenire ilcompimento di atti criminali e la loro imposizione non dipende dalla preventivapronuncia di una condanna per un reato (Sez. 5, Sentenza n. 16019 del23/02/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 263269 – 01).1.3 La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi e censure,rispondendo alla specifica censura contenuta nel motivo di appello, euniformandosi al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte,ha ribadito l’applicabilità del principio del ne bis in idem anche nel procedimentodi prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e,pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazionedi una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedentio successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggioregravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentementeadottate (in tal senso, S.U. penali 29/10/2009 n. 600, Galdieri, Rv. 245176; Sez.1 n. 47233 del 15.07.2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175; Sez. 6, n. 53941 del03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 29437 del14/07/2025, Morlando, Rv. 288407 – 01).1.3.1 Nel caso di specie, come chiarito dalla Corte di merito, il Tribunale diAgrigento, nel rigettare la proposta di applicazione della sorveglianza speciale neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva ritenuto carente il requisito dell’attualitàdella pericolosità sociale, in ragione della distanza temporale dai fatti delittuosi diassociazione a delinquere, allo stesso ascritti, con sentenza di condanna delTribunale di Agrigento del 4 febbraio 2010, confermata dalla Corte di appello diPalermo, con sentenza dell’1 marzo 2013, in quanto la consumazione del pur gravereato associativo si arrestava al dicembre 1998 (anzi qualche tempo prima conl’arresto de proposto), sicché quel reato non costituiva indicatore di pericolositàcertificato del casellario giudiziale, individuava, come fatto più recente, unacondanna definitiva, di modesto allarme sociale (violazione della pubblica custodiadi cose) risalente al 2 maggio 2003, condizionalmente sospesa, ritenuta da solanon sufficiente ad essere assunta a fondamento di una valutazione di pericolositàfunzionale all’applicazione di una misura di prevenzione.E tale seconda evenienza (risultanze preesistenti al giudicato ma maiapprezzate nei provvedimenti già emessi), con possibilità di esprimere unavalutazione fondata ed esaustiva in ordine alla gravità di tale reato, si è verificatasolo a seguito dell’acquisizione di copia della sentenza di condanna per il reato dicui all’art. 351 per fatti del 2003 (successivi a quelli per cui si procede), da cui sievince che il proposto era stato rinviato a giudizio con la duplice accusa di furto efalso per sottrazione di atti pubblici, unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA] e ad AntonioMiceli [OSCURATO:PERSONA], per essersi impossessati, facendoli scomparire, di tre faldoni diBreak, all’epoca pendente dinanzi al Tribunale di Agrigento, nei confronti dei duefratelli [OSCURATO:PERSONA] e di numerosi imputati, per associazione a delinquere finalizzataalla commissione dei delitti di usura, estorsione, ricettazione, detenzione e portoillegale di armi ed esplosivi, danneggiamento aggravato, incendio, truffa, falso indi assegni, calunnia e simulazione di reato. Dal contenuto di tale sentenza dicondanna si evinceva che gli imputati si erano appropriati degli atti del processopenale in corso “al solo fine di impedire che gli stessi esplicassero la loro efficaciaprobatoria”, tant’è che il proposto, sebbene assolto dal reato di furto deidocumenti, riportava condanna per il restante reato alla pena di anni uno mesi seidi reclusione, mentre la sospensione condizionale, concessa in tale giudizio, venivarevocata, ai sensi dell’art. 168 cod. pen., a seguito della definitività della sentenzadi condanna per associazione a delinquere.In applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, sopra riportato, i giudici di merito hanno correttamente esteso laperimetrazione del periodo di pericolosità, ai fini della applicazione di nuova e piùgrave misura, attribuita al proposto sulla base di fatti successivi, non valutati, ariprova di una personalità negativa incline all’illecito, e di elementi di giudizio cheerano già stati presi in considerazione nel precedente procedimento di prevenzionepersonale, conclusosi con decreto di rigetto della proposta di applicazione dellasorveglianza speciale, ma non effettivamente apprezzati, in quanto basatiunicamente sul certificato del casellario giudiziale, senza conoscere le concretemodalità di esecuzione del reato commesso il 2 maggio 2003, che hannocomportato un giudizio di maggiore gravità della pericolosità e di inadeguatezzadelle misure precedentemente adottate.Il ricorso è perciò infondato, come lo è il tentativo della difesa di minimizzare(se non di svalutare completamente) la portata sintomatica delle complessivecondanne penali riportate dal [OSCURATO:PERSONA], tramite le quali si apprezza, invece, ildato inequivoco di una perdurante pericolosità sociale, fino al 2003, fondata sudati concreti e ulteriori. Dunque, i fatti oggetto della condanna del 2003 siricollegano nel tempo alle altre condotte delinquenziali poste in essere in epocaantecedente (dicembre 1998) e tutte insieme confermano per il [OSCURATO:PERSONA] unacondotta grave e spregiudicata e una inquietante pervicacia nell’agire criminoso,nonostante il tempo trascorso dall'epoca di consumazione del delitto associativo ela carcerazione cautelare subita, nonché una perdurante, concreta, attuale e maicessata pericolosità sociale.1.3.2. Quanto all’assoluzione dai reati fine dell’associazione a delinquere, dicui il proposto è stato riconosciuto partecipe, la Corte di merito richiama lamotivazione della sentenza penale d’appello, secondo la quale l’assoluzionepronunciata nei confronti del ricorrente in ordine ai reati scopo non incide sulgiudizio di responsabilità per il reato associativo, atteso che pur non essendo stataraggiunta la prova certa del suo coinvolgimento in singoli e specifici episodidelittuosi, è stata accertata la sua disponibilità a cooperare con gli altri partecipiper il perseguimento dei fini comuni (pag.54-55). Invero, ai fini dell'integrazionedella condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessarioche il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi delprogramma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la strutturaoperativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolodi componente del gruppo criminale (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato,Rv. 276122; Sez. 1, Sentenza n. 10941 del 18/12/2025, dep. 2026, Vattiato, Rv.289636 – 01).Si richiama inoltre la riconosciuta partecipazione del proposto al delittoassociativo, per cui è intervenuta condanna, e la pervicacia criminale dello stesso,desunta dagli episodi richiamati nella sentenza di condanna, quali la capacità diricorrere alle armi detenute dall’associazione e ad utilizzarle.Trattasi di conclusione ineccepibile, che tiene doverosamente conto delleconnotazioni proprie del concetto di pericolosità sociale, quale concettoessenzialmente dinamico a mezzo del quale si vuol evidenziare che la pericolositàè effetto sì di accadimenti storicamente (necessariamente) antecedenti, ma la cuiproiezione nel presente è ancora apprezzabile qualora tra di essi e la condotta divita del soggetto non risulta intervenuta alcuna cesura significativa, tale dainvertire una condotta di vita che quegli accadimenti manifestano in manierainequivoca. Va da sé, invero, che gli indici sintomatici della pericolosità risultanotanto più intensi ed univoci quanto maggiore è la frequenza e la continuità neltempo degli accadimenti giudiziari che vedono il prevenuto coinvolto: lasistematica e reiterata pronuncia di sentenze di condanna, tra loro temporalmentesaldate, esprime un sicuro fondamento logico alla prognosi di future condotteperturbatrici dell’ordine sociale.2. I motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], classe 1974, possonoessere trattati congiuntamente e sono inammissibili.I motivi sono generici e reiterativi di doglianze proposte in sede di appello,affrontate e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con motivazioneimmune da vizi e censure, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo del decreto impugnato.I motivi sono anche aspecifici, con riguardo alle doglianze astrattamenterichiamate e che non sarebbero state in alcun modo valutate, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere latipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso(Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnonee altri, Rv. 243838).Il ricorso rivela aspetti di aspecificità e manifesta infondatezza nella parte incui ripropone sostanzialmente le medesime doglianze avanzate in sede digravame, evocando disponibilità, possesso e gestione, da parte del ricorrente, deibeni immobili sottoposti a sequestro preventivo ed a successiva ablazione.La Corte d’appello, rispondendo allo specifico motivo di gravame, ha rilevatoche tali beni sono stati acquistati dai due proposti, [OSCURATO:PERSONA] e AngelaLuvaro, con atti pubblici, che ne trasferivano la proprietà da potere del venditore,[OSCURATO:PERSONA] cl.74, e che, da quella data, [OSCURATO:PERSONA] e lamadre, [OSCURATO:PERSONA], ne sono divenuti i rispettivi titolari.La Corte di merito richiama il decreto del Tribunale che ha accertato laderivazione di parte del patrimonio dei proposti dall’attività delittuosa, per la qualeessi hanno riportato condanna in sede penale, ma che, nell’ambito del giudiziopenale in questione, non vi è traccia di condotte usurarie perpetrate a carico diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Si sottolinea che anche la produzione documentale acquisita in tale giudiziocontrasta con la tesi del [OSCURATO:PERSONA] in quanto, in sede civile, veniva rigettatacon sentenza del Tribunale di Agrigento la domanda, formulata dal ricorrente,diretta ad ottenere declaratoria di non autenticità delle firme apposte sulleprocure, rilasciate in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzate allastipula dei contratti di compravendita aventi ad oggetto gli immobili in questione;nonché in sede penale, con decreto del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Agrigento, si è ritenuto che le accuse mosse dal ricorrente neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, indagati per estorsione e altro ai danni delMarchese [OSCURATO:PERSONA], non fossero sostenute da un compendio probatorio idoneo asostenere l’accusa in giudizio, e nella richiesta di archiviazione del Pubblicoministero si è rilevato che le dichiarazioni della persona offesa, sulla quali sifondavano essenzialmente le predette ipotesi di reato, erano prive della necessariaprecisione e che la persona offesa non appariva pienamente attendibile, anchetenuto conto dei dissidi personali esistenti con alcuni degli indagati.Quanto al terzo motivo di ricorso, la Corte d’appello, rispondendonuovamente alla doglianza contenuta nel motivo di gravame, ha fatto correttaapplicazione dell’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] richiamato dal ricorrente, desumendone, inmodo sintetico, ma del tutto efficace che, in capo a questi, non sussiste lesionedel diritto del terzo, visto che questi non vanta il diritto di proprietà sui beni percui è procedimento e per i quali si chiede tutela in quanto nella titolarità di altri (p.58-59 del decreto impugnato cui si rinvia).3. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], segue la condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria di inammissibilità delricorso di [OSCURATO:PERSONA], classe 1974, segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dichiara inammissibile il ricorso diMarchese [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti al pagamento delle speseprocessuali nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 18/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 32822/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris