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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09427/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5778-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricatrente - ricorso successivo [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente successivo - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - controricorrente successivo - avverso la sentenza n. 4544/7/2017 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 19/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento da un lato rilevandone un vizio di motivazione perché né da essa né da altro atto poteva desumersi quale fosse l'errore che avrebbe determinato il rimborso di somme non dovute e dall'altro affermando che risultava che l'Agenzia delle entrate avesse violato il giudicato; che la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva individuato due autonome rationes decidendi (l'assenza di motivazione della Ric. 2018 n. 05778 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- cartella e la violazione del giudicato) mentre è stata censurata solo la seconda ratio citata; che l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre il contribuente si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 23163 del 2019 questa Corte, a seguito di domanda di definizione della parte contribuente, disponeva la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Successivamente la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione - facendo riferimento a questo stesso procedimento contraddistinto da R.G. n. 5778 del 2018, avverso il diniego dell'Uffiico di definizione di lite fiscale pendente del 20 febbraio 2020 - e in prossimità dell'udienza proponeva ricorso avverso il diniego della definizione agevolata e depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso dell'Agenzia delle entrate e evidenziando l'ammissibilità del ricorso avverso il suddetto diniego della definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] Con un motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto l'Agenzia delle entrate avrebbe impugnato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] non solo affermando l'insussistenza della violazione del giudicato ma anche contestando la circostanza secondo cui la cartella non sarebbe stata motivata.

Con un motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 lamentando l'illegittimità del diniego di definizione di Ric. 2018 n. 05778 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -3- giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione (R.G. n. 5778 del 2018) fondato sull'erronea premessa della qualificabilità come atto di mera riscossione, e non già quale atto sostanzialmente impositivo, della cartella di pagamento oggetto del giudizio, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per il recupero di somme rimborsate in modo asseritamente erroneo e costituente il primo atto con il quale la parte contribuente è stata posta al corrente della pretesa erariale. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021.

I Pres.iJert Antoni L)E1,i0SITATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5778-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricatrente - ricorso successivo [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente successivo - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - controricorrente successivo - avverso la sentenza n. 4544/7/2017 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 19/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento da un lato rilevandone un vizio di motivazione perché né da essa né da altro atto poteva desumersi quale fosse l'errore che avrebbe determinato il rimborso di somme non dovute e dall'altro affermando che risultava che l'Agenzia delle entrate avesse violato il giudicato; che la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva individuato due autonome rationes decidendi (l'assenza di motivazione della Ric. 2018 n. 05778 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- cartella e la violazione del giudicato) mentre è stata censurata solo la seconda ratio citata; che l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre il contribuente si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 23163 del 2019 questa Corte, a seguito di domanda di definizione della parte contribuente, disponeva la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136. Successivamente la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione - facendo riferimento a questo stesso procedimento contraddistinto da R.G. n. 5778 del 2018, avverso il diniego dell'Uffiico di definizione di lite fiscale pendente del 20 febbraio 2020 - e in prossimità dell'udienza proponeva ricorso avverso il diniego della definizione agevolata e depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso dell'Agenzia delle entrate e evidenziando l'ammissibilità del ricorso avverso il suddetto diniego della definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] Con un motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto l'Agenzia delle entrate avrebbe impugnato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] non solo affermando l'insussistenza della violazione del giudicato ma anche contestando la circostanza secondo cui la cartella non sarebbe stata motivata. Con un motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 lamentando l'illegittimità del diniego di definizione di Ric. 2018 n. 05778 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione (R.G. n. 5778 del 2018) fondato sull'erronea premessa della qualificabilità come atto di mera riscossione, e non già quale atto sostanzialmente impositivo, della cartella di pagamento oggetto del giudizio, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per il recupero di somme rimborsate in modo asseritamente erroneo e costituente il primo atto con il quale la parte contribuente è stata posta al corrente della pretesa erariale. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021. I Pres.iJert Antoni L)E1,i0SITATA [OSCURATO:PERSONA]
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