CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24338/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale in atti;ricorrentecontroMinistero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,Questura di Nuoro, in persona del Questore pro tempore;resistentiavverso il decreto reso dal Giudice di Pace di Oristano il 07/07/2026nel procedimento n. 405/2026 RG, con il quale è stata disposta laproroga del provvedimento di trattenimento presso il CPR di Macomerper mesi tre emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e i documenti del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 16954/2026Numero sezionale 3142/2026Numero di raccolta generale 24338/2026Data pubblicazione 31/07/2026Con decreto del 09/04/2026 il Giudice di Pace di Oristano haconvalidato il trattenimento del ricorrente per tre mesi presso il CPR diMacomer (NU), richiesto dal Questore di Cagliari, che in data08/04/2026 aveva disposto il respingimento in frontiera dello stesso.Decorso tale termine, la Questura di Nuoro in data 05/07/2026ha richiesto la proroga del trattenimento per ulteriori tre mesi.In data 06/07/2026, e in vista dell’udienza, la difesa del cittadinostraniero ha depositato documentazione a dimostrazione delle reiteraterichieste di trasferimento ad altro CPR.Con la impugnata decisione il Giudice di Pace di Oristano haprorogato il trattenimento per ulteriori tre mesi.Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso percassazione, affidato a un motivo di doglianza.Il Ministero dell’Interno si è difeso con memoria.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale della Repubblica presso la Corte di cassazione, Anna MariaSoldi, ha depositato la propria memoria con la quale ha chiesto il rigettodel ricorso.Le parti hanno depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione dell’art.14 comma 5 D. L.vo n.286/98 in relaz. Art.13 Cost.e art. 3 CEDU (art. 360 n.3 c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti (art. 360 n.5 c.p.c.).»Il ricorrente ha dedotto di avere rappresentato la precarietà dellecondizioni in cui era costretto a vivere all’interno del CPR di Macomer,lamentando che il Giudice di Pace si è limitato ad affermare che iltrasferimento ad altro CPR non dipendeva dall’[OSCURATO:PERSONA] eche pertanto nulla poteva disporre in merito, senza confrontarsi con irilievi della difesa che si era opposta alla proroga, evidenziandol’assoluta incompatibilità del trattenimento con il disposto dell’art. 3Numero registro generale 16954/2026Numero sezionale 3142/2026Numero di raccolta generale 24338/2026Data pubblicazione 31/07/2026CEDU e con la costante giurisprudenza delle [OSCURATO:PERSONA], in paleseviolazione di legge, anche sotto il profilo del difetto della motivazione,se rapportata ai fatti oggetto di discussione tra le parti.Lo stesso ricorrente ha, inoltre, richiamato la sentenza dellaCorte costituzionale n. 96 del 2025, che si è pronunciata sulle questionidi legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 286 del1998, sollevate con plurime ordinanze dal Giudice di Pace di Roma - inriferimento all’art. 13, comma 2, Cost. e 117, comma 2, Cost., inrelazione all’art. 5 CEDU, ricordando che la menzionata Corteevidenziato che la normativa vigente ha rimesso la disciplina dei “modi”del trattenimento pressoché esclusivamente a fonti subordinate e addall’art. 13, comma 2, Cost., anche se, poi, ha dichiaratol’inammissibilità delle questioni, dal momento che il giudizio dilegittimità costituzionale sulle leggi non permette di rimediare a taledifetto. Poiché il legislatore non aveva posto rimedio a tale situazione,ad opinione del ricorrente era necessaria una nuova rimessione degli3. Il motivo di ricorso è fondato sia pure nei limiti di seguitoindicati.3.1. Com’è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360c.p.c. (introdotta con la novella del 2012) non è più consentital'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «peromessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti».Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che larichiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio dimotivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecieNumero registro generale 16954/2026Numero sezionale 3142/2026Numero di raccolta generale 24338/2026Data pubblicazione 31/07/2026nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essereinterpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel.,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimitàsulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilodell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sottoil profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta)della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinanola conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge,sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo dellasentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio dimotivazione sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenzanella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non vi siaalcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione,benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamentodella decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee aNumero registro generale 16954/2026Numero sezionale 3142/2026Numero di raccolta generale 24338/2026Data pubblicazione 31/07/2026far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1,Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248del 30/06/2020).Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazionesia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunquepercepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e,di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez.L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n.16611 del 25/06/2018).Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questocaso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudicee, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dellostesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).3.2. Nel caso di specie, dai documenti 3, 4 e 5 allegati al ricorsoper cassazione e dal verbale dell’udienza celebrata dal Giudice di pace,si evince che il difensore del cittadino straniero ha prodotto nel giudiziodi merito una richiesta di trasferimento presso altro CPR da lui stessopresentata alla Questura di Nuoro per conto del suo assistito in data10/06/2026, ove si legge che «l’interessato chiede di essere trasferitoin altro CPR in considerazione delle sue precarie condizioni di salute inquanto reputa non sia adeguatamente assistito in quello di Macomer»,seguita da un sollecito in data 22/06/2026 recante le stessemotivazioni.Nel verbale dell’udienza tenutasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] si legge, perquanto di rilievo, quanto segue: «… Sono depresso a causa deltrattenimento e chiedo al Giudice una opportunità. Sono venuto inNumero registro generale 16954/2026Numero sezionale 3142/2026Numero di raccolta generale 24338/2026Data pubblicazione 31/07/2026Italia pieno di sogni e di aspirazioni, sono una persona onesta. Sonovenuto per lavorare, in Italia non ho parenti ma li ho in Francia. DaMonastir mi hanno portato qui e trovandomi confinato mi sonodepresso. Sono diretto in Francia. La difesa si riporta alladocumentazione agli atti che testimonia lo stato di malessere in cui ècostretto a vivere tanto che ha chiesto il trasferimento verso un altrocentro. Il trattenuto ha manifestato tale intenzione e nonostante ireiterati solleciti la situazione è invariata. Il trattenuto si lamenta delmangiare, del fatto che manchi l'aria condizionata e le condizioni sonodavvero insostenibili.»Il provvedimento impugnato risulta come di seguito motivato: «-letti i documenti prodotti in giudizio e sentite le parti; - Accertato cheil trattenuto è destinatario di un provvedimento di trattenimentoadottato in esecuzione del provvedimento di respingimento a ilafrontiera ex art. 10 c.2 TUl emesso dalla competente autorità; -Accertato che il trattenuto non può godere di misure alternative altrattenimento in attesa della sua identificazione e del rilascio dellasciapassare; -Rilevato che il trasferimento presso un altro CPR nondipende dall'[OSCURATO:PERSONA] tanto che in merito allo stesso nullapuò essere disposto; -Accertato e rilevato che la mancataidentificazione del soggetto nei tre mesi di convalida non è dovuta anegligenze dell'[OSCURATO:PERSONA] e che, per altro verso, iltrattenuto, sedicente, non ha in alcun modo collaborato alla suaidentificazione ostacolando l'attività della Questura di Nuoro; -Sussistendo i presupposti di cui all’art. 14 c. 1 del Dlgs 286/98;PROROGA Il provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. diMacomer per mesi tre …».3.3. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha autorizzato la proroga del trattenimentomotivando (peraltro in modo del tutto incomprensibile) sulla richiestadi trasferimento presentata al Questore, richiamata dalla parte solo perrappresentare il proprio stato di malessere, mentre non ha espressoNumero registro generale 16954/2026Numero sezionale 3142/2026Numero di raccolta generale 24338/2026Data pubblicazione 31/07/2026alcuna valutazione, ai fini della statuizione sulla proroga deltrattenimento, sulle deduzioni del ricorrente e del suo difensore inordine alle condizioni di salute del ricorrente stesso, che pure eranodecisive, tenuto conto che, come più volte evidenziato da questa Corte,il provvedimento di proroga deve dar conto dell’accertamento inconcreto della sussistenza dei presupposti a fondamento della richiestaamministrativa, compresa l’eseguibilità dell’espulsione, attraverso unamotivazione puntuale e non meramente apparente (così da ultimo, inmotivazione, Cass., Sez. U, Sentenza n. 18658 del 09/06/2026; v. giàSez. 6-1, Sentenza n. 18748 del 23/09/2015; Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 6064 del 28/02/2019; v. anche Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 610del 11/01/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30178 del 31/10/2023).4. In conclusione il ricorso deve essere accolto e il provvedimentoimpugnato deve essere cassato.La causa può essere decisa nel merito, non essendo necessarioalcun ulteriore accertamento in fatto, con una statuizione di mancataautorizzazione della richiesta proroga, trattandosi dell’esercizio di unpotere autoritativo di carattere eccezionale, rigidamente modulatosulla necessità di adozione da parte dell’organo giurisdizionale in untermine di legge, il cui inutile decorso priva di efficacia il provvedimentostesso.5. Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrenteè ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombenteun’Amministrazione statale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8561 del26/03/2021).In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensorevanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero conistanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente - aisensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudiziodi cassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice cheNumero registro generale 16954/2026Numero sezionale 3142/2026Numero di raccolta generale 24338/2026Data pubblicazione 31/07/2026ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.23007 del 12/11/2010; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del13/05/2009).L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condannaalle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio vadisposta in favore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi disoccombenza di un’Amministrazione statale (v. in motivazione Cass.,Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2,Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583del 29/10/2012).Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che dilegittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che haemesso il provvedimento qui impugnato. P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso e cassa il decreto del Giudice di Pace di Oristano del07/07/2026 reso nel procedimento n. 405/2026 RG;decidendo nel merito non autorizza la proroga del trattenimento.Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e al Questore pergli adempimenti consequenziali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 24 luglio 2026.La PresidenteMaria Acierno