CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31541/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna del ricorrente per furto aggravato dall'esposizione dei beni alla pubblica fede; Considerato che, con il primo motivo, l'imputato assume violazione di legge penale per mancata declaratoria di improcedibilità del delitto per difetto di querela, motivo che si palesa manifestamente infondato stante la querela in atti, legittimamente presentata dall'amministratore di sostegno della persona offesa; Considerato, quanto al secondo motivo, con il quale è contestato la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., che esso è manifestamente infondato, poiché, come ha evidenziato dalla Corte territoriale (pag. 6), l'imputato è abitualmente dedito a compiere delitti contro il patrimonio; Rilevato che il terzo motivo reitera quello sulla carente motivazione in ordine alla ritenuta recidiva rispetto al quale è stata addotta una congrua motivazione (pag. 6) da parte della decisione della Corte d'Appello di Brescia, che ha rilevato, in proposito, come il Tribunale avesse già operato un giudizio complessivo rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e, in particolare, fondato sulla personalità del reo, gravato da numerosi precedenti giudiziari e sul grado di colpevolezza mostrato in un'azione non di modesta rilevanza, sintomatica di una rinnovata e rafforzata proclività verso una sistematica disobbedienza nei confronti della legge; Considerato che il quarto motivo, nel ritenere illegittima la decisione impugnata per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., è anch'esso reiterativo nonché generico laddove non si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale sia in ordine al valore economico, certo non irrilevante, dei beni sottratti, sia all'esigenza che venga operato un vaglio complessivo sul pregiudizio arrecato dall'azione criminosa, che tenga conto del reato commesso nella sua globalità anche per le caratteristiche della condotta (pag. 6, fine, e pag. 7, nella parte iniziale); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende