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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24712/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pistoia ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Pistoia del 24 maggio 2018 che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di percosse, condannandoli alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale deducono che il reato è estinto per remissione della querela.

3. I ricorsi sono fondati.

I ricorrenti hanno allegato al loro atto introduttivo il verbale del 19 giugno 2000 di remissione della querela con contestuale accettazione della remissione da parte loro.

Ne deriva che ai sensi dell'art. 152 cod. pen., i reati sono ormai estinti per remissione di querela intervenuta prima della scadenza del termine per proporre ricorso e prima della maturazione del termine di prescrizione del reato.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

4. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., gli imputati devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione della querela.

Pone le spese del procedimento a carico dei querelati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pistoia ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Pistoia del 24 maggio 2018 che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di percosse, condannandoli alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale deducono che il reato è estinto per remissione della querela. 3. I ricorsi sono fondati. I ricorrenti hanno allegato al loro atto introduttivo il verbale del 19 giugno 2000 di remissione della querela con contestuale accettazione della remissione da parte loro. Ne deriva che ai sensi dell'art. 152 cod. pen., i reati sono ormai estinti per remissione di querela intervenuta prima della scadenza del termine per proporre ricorso e prima della maturazione del termine di prescrizione del reato. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 4. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., gli imputati devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione della querela. Pone le spese del procedimento a carico dei querelati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Così dec
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