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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12048/2026

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SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Contro:Ministero dell’Economia e Finanzeavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato l'istanza di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la custodiacautelare sofferta dal 20 novembre 2012 al 7 marzo 2013.Il richiedente era stato sottoposto a misura cautelare carceraria in esecuzionedell'ordinanza adottata il 12 novembre 2012 da Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Napoli, il quale aveva ravvisato gravi indizi di concorso inestorsione pluriaggravata, anche dal metodo mafioso.La vicenda traeva origine dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale avevadenunciato di aver ricevuto dal padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], la sommadi lire 500 milioni come caparra per l'acquisto di un immobile mai perfezionatosi.Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito per conto del padrenel richiedere la restituzione della somma, esercitando pressioni estorsive.Il 7 marzo 2013 il ricorrente venne scarcerato per sopravvenuta carenza diesigenze cautelari.

In data 23 ottobre 2014 il GUP del Tribunale di Napoli, all'esitodel giudizio abbreviato, lo assolse per insussistenza del fatto.

L'assoluzione fuconfermata dalla Corte di Appello il 2 marzo 2021 e divenne definitiva il 7settembre 2021.Il fondamento dell'assoluzione risiedeva nell'inattendibilità delle dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA].Il GUP evidenziava numerose contraddizioni e inverosimiglianze nel raccontodel denunciante, ritenendo che questi fosse in realtà consapevole e partecipe dellatruffa perpetrata da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice diprimo grado rilevava come l'accusa fosse priva di adeguati riscontri e smentita dadiverse risultanze processuali.Nell'interrogatorio di garanzia il ricorrente si era difeso sostenendo di nonconoscere affatto [OSCURATO:PERSONA] e di non essersi mai recato presso la sua agenzia diviaggi.

Aveva ammesso soltanto di sapere che il padre si era trovato accreditatasul proprio conto un'ingente somma di denaro.

A seguito di integrazionedocumentale, era emerso che successivamente [OSCURATO:PERSONA] aveva resodichiarazioni diverse, ammettendo di essere a conoscenza che il padre avevaconsegnato a [OSCURATO:PERSONA] la somma di lire 500 milioni per l'acquisto di un immobilee che tale denaro proveniva dall'erroneo accredito operato da [OSCURATO:PERSONA].I giudici della riparazione hanno fondato il rigetto sulla condotta gravementecolposa dell'istante, ritenendo che l'atteggiamento menzognero tenutonell'interrogatorio di garanzia avesse concorso a determinare l'applicazione dellacustodia cautelare.Secondo la Corte di merito, il diniego iniziale di conoscere [OSCURATO:PERSONA] e lasuccessiva ammissione della consapevolezza dei rapporti economici tra questi e ilpadre avevano celato un atteggiamento connivente, quanto meno nei confronti delgenitore, e avevano contribuito a offrire la falsa apparenza della penaleresponsabilità del ricorrente, inducendo il giudice della cautela a ritenere, anchese erroneamente, la sussistenza dei gravi indizi.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso al seguente motivo.2.1 Il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 606 lettera b) ed e) delcodice di rito in relazione agli articoli 314 e 315 dello stesso codice, nonchémanifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto lapresenza di una condotta gravemente colposa, ostativa alla concessionedell'indennizzo.La difesa evidenzia come l'aver negato o preso le distanze da Battagliadurante l'interrogatorio di garanzia costituisca un comportamento comprensibile egiustificabile, garantito dal diritto di difesa e dalla facoltà di non rispondere.Questo atteggiamento processuale non può essere annoverato quale colpagrave o macroscopica imprudenza idonea a determinare da sola l'erroregiudiziario.

Il ricorrente sottolinea che il proprio ruolo nella vicenda eraoggettivamente marginale, essendo il padre [OSCURATO:PERSONA] il reale interessato.

Inoltre,già nell'interrogatorio di garanzia aveva confermato la vicenda relativaall'accredito di una ingente somma di danaro a favore del genitore.Nel caso di specie, all'infuori del riferimento all'accredito della somma alpadre, il ricorrente null'altro poteva chiarire.La difesa censura inoltre l'evidente illogicità della motivazione laddove igiudici, a pagina 5 dell'ordinanza impugnata, hanno sostenuto che la dichiarazioneiniziale avrebbe celato un atteggiamento connivente volto a proteggere il padre.Il ricorso evidenzia come gli stessi giudici abbiano completamente trascuratoche anche il genitore del ricorrente è stato assolto, dovendosi conseguentementeescludere l’intenzione di proteggere il genitore.In sintesi, ad avviso del ricorrente, la motivazione secondo cui l'atteggiamentoiniziale di negazione avrebbe costituito colpa determinante o concorrentenell'errore giudiziario appartiene al novero delle mere affermazioni di stile, privedi concreto fondamento fattuale e logico, imponendo l'annullamento dell'ordinanzaimpugnata.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va rigettato.2.

Con il motivo di impugnazione, articolato ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen., il ricorrente censura la decisione con cui la Corted'appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzionesofferta dal 20 novembre 2012 al 7 marzo 2013.Il ricorrente lamenta che sia stata erroneamente ravvisata una colpa graveostativa al riconoscimento dell'indennizzo, trascurando il fatto che ilcomportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio di garanzia potessecostituire legittimo esercizio del diritto di difesa, ovvero — subordinatamente —una scelta processuale neutra.Deduce, inoltre, la contraddittorietà della motivazione per non avereconsiderato che anche il genitore, al cui interesse il ricorrente avrebbe prestatocopertura, è stato definitivamente assolto.3.

Va premesso che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è deltutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani diindagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla basedello stesso materiale probatorio acquisito agli atti.

Ciò sia in considerazione deldiverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale, la condotta di reato; nelgiudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmenterilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regoledi giudizio.La valutazione deve concentrarsi particolarmente sull'individuazione dicondotte che rivelino negligenza, imprudenza o violazioni normative di carattereeclatante o macroscopico, richiedendo una motivazione adeguata e congrua che,se correttamente formulata, risulta insindacabile in sede di legittimità (Sez.

U., n.34559 del 26/06/2002, Min.

Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).In tale prospettiva, assume rilievo decisivo il principio secondo cui il giudicedella riparazione, per decidere se l'imputato abbia dato causa alla detenzione perdolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce delquadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementiindiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano statiesclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n.41396 del 15/09/2016, Rv. 268238; Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Rv.266808; Sez. 4, n. 17845 del 07/03/2014, Rv. 259225; Sez. 4, n. 49771 del17/10/2013, Rv. 257651).Con particolare riferimento al tema di decisione, va affrontato il profilo che ilricorrente pone al centro della sua critica incentrato sulla dedotta equiparabilitàdella condotta tenuta nell'interrogatorio di garanzia all'esercizio del diritto a nonautoaccusarsi.È noto che l’art. 314, comma 1, cod. proc. pen, così come modificato dal d.lgs.d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, ha previsto che “L’esercizio da parte dell’imputatodella facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto allariparazione di cui al primo periodo”.Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare lanormativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti dellapresunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimentopenali con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all’esame, allaemanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati eimputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva).Mentre in passato la giurisprudenza aveva avvertito la necessità di conciliareil diritto al silenzio con la incidenza che tale comportamento poteva assumere intermini di condotta gravemente imprudente/negligente da parte di chi, pur aconoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadroindiziario posto a fondamento del titolo cautelare, scelga di esercitare le facoltà dilegge, ostacolando l’accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, aingenerare la falsa apparenza di un reato (Sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017,Pedetta, Rv. 271419; Sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Min.

Ec. e Fin., Rv. 267393;Sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941), per effetto della modificalegislativa, il silenzio serbato dall’indagato o dall’imputato nel corsodell’interrogatorio o esame non può, di per se solo, integrare il fattore ostativo alriconoscimento del diritto alla riparazione.La giurisprudenza di legittimità, pur dopo la modifica legislativa dell’art. 314cod. proc. pen., ha sottolineato come dal silenzio vada tenuta distinta ladichiarazione menzognera.Si è così stabilito che il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ovecausalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull’accertamentodell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazioneanche a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4,comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsaprospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile alsilenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma3, lett. b) cod. proc. pen.In tal senso si è sostenuto che altro è serbare il silenzio, altro è fornire unaversione oggettivamente e deliberatamente mendace atta a prospettarefalsamente situazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022,Pacifico, Rv. 282581-01).Le dichiarazioni dell’incolpato potranno, dunque, rilevare ai fini dellasussistenza della colpa grave, quando hanno ad oggetto falsa rappresentazione difatti e situazioni, ovvero rappresentazioni di circostanze che si accerta non essersiverificate o essersi verificate in maniera differente.Le menzogne rilevanti, in quanto sintomatiche di colpa grave, non possonotuttavia consistere nella mera negazione, da parte dell’incolpato, della fondatezzadelle accuse a proprio carico, in quanto tale negazione deve ritenersi espressionedel diritto di difesa (Sez. 4, n.6321 del 17/01/2024, Rv. 285806 – 01).Se è vero, infatti, che la nuova formulazione dell’art. 314, comma 1, cod.proc. pen. esclude che possa essere attribuito rilievo all’esercizio della facoltà dinon rispondere, è altrettanto vero che a tale situazione debba essere equiparataquella in cui l’indagato o imputato si difenda, affermando la sua innocenza: inentrambi i casi, infatti, l’incolpato esercita legittimamente il suo diritto di difesa,senza che tale esercizio possa riverberarsi a suo danno, neppure nel giudizio diriparazione.4.

Alla luce di questo quadro normativo e interpretativo, la decisioneimpugnata si rivela immune dai vizi denunciati.La Corte d'appello non ha ravvisato la condizione ostativa nel fatto che ilricorrente si sia avvalso della facoltà di non rispondere o abbia negato gli addebiti.La condotta contestata è diversa; precisamente è stato evidenziato che CapaldoRaffaele ha reso dichiarazioni positive e false, affermando di non conoscere affattoil [OSCURATO:PERSONA] e di non sapere nulla di eventuali rapporti tra costui e il padre.Si tratta di un mendacio, non di un silenzio.

La successiva dichiarazione —resa ai fini della revoca della misura e valutata dal Tribunale del Riesamenell'ordinanza del 7 marzo 2013 — ha svelato che il ricorrente era ben aconoscenza dell'acconto versato al [OSCURATO:PERSONA] per l'asserito acquisto dell'immobile edella provenienza delittuosa di quella somma.Questa condotta si inscrive precisamente nel perimetro della colpa graveprocessuale delineato dalla giurisprudenza di legittimità.Si ribadisce che la condizione ostativa al diritto all'indennizzo deve concretarsiin comportamenti non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extraprocessualeo processuale, in ordine ai quali il giudice della riparazione è tenuto a motivarespecificamente tanto sull'attribuzione di quei comportamenti all'interessato quantosulla loro incidenza causale rispetto alla detenzione subita (Sez. 4, n. 34656 del03/06/2010, Davoli, Rv. 248074).La Corte d'appello ha assolto a questo onere motivazionale, precisando che,ove il ricorrente avesse offerto sin dall'interrogatorio di garanzia la spiegazione —poi finalmente resa — circa la sua conoscenza dell'intera vicenda e del contesto incui quei fondi si collocavano, il giudice della cautela avrebbe potuto valutarediversamente il quadro indiziario nei suoi confronti, con la conseguenza che ilmendacio ha operato come concausa dell'errore del giudice chiamato ad applicarela misura.5.

Su quest'ultimo profilo va segnalato un elemento di particolare rilievo, cherende il ricorso ulteriormente infondato.Il ricorrente, nei motivi di impugnazione, ha contestato la qualificazione dellapropria condotta come mendace e ne ha rivendicato la riconducibilità alla sfera deldiritto di difesa.Non ha invece mosso alcuna specifica censura in ordine alla valutazione delnesso di concausalità tra quella condotta e l'adozione della misura cautelare.Il profilo dell'efficacia sinergica — ossia la valutazione, compiuta dalla Corted'appello, per cui il mendacio ha concorso sinergicamente con le dichiarazioni delBattaglia a determinare l'errore del giudice della cautela — è rimasto privo diimpugnazione specifica.6.

L'argomentazione difensiva secondo cui la motivazione sarebbecontraddittoria, per non avere considerato che anche il genitore del ricorrente èstato definitivamente assolto, è infondata.Il giudizio di riparazione si svolge su piani di analisi del tutto autonomi rispettoal giudizio penale di cognizione: esso non mira a stabilire se la condotta delrichiedente integri un reato, bensì se quella stessa condotta abbia costituito ilpresupposto che ha ingenerato, ex ante, la falsa apparenza della suaconfigurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta,Rv. 256764-01).Il fatto che l'assoluzione abbia riguardato anche il padre — il cui interesse ilricorrente intendeva tutelare con il mendacio — non incide sulla valutazione dellacondotta processuale di [OSCURATO:PERSONA], né la neutralizza.Ciò che rileva, nella prospettiva riparatoria, è che quella condotta haingenerato, nel momento in cui è stata tenuta, una rappresentazione della realtàmantenere la cautela.7.

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato.

Il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Contro:Ministero dell’Economia e Finanzeavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato l'istanza di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la custodiacautelare sofferta dal 20 novembre 2012 al 7 marzo 2013.Il richiedente era stato sottoposto a misura cautelare carceraria in esecuzionedell'ordinanza adottata il 12 novembre 2012 da Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Napoli, il quale aveva ravvisato gravi indizi di concorso inestorsione pluriaggravata, anche dal metodo mafioso.La vicenda traeva origine dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale avevadenunciato di aver ricevuto dal padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], la sommadi lire 500 milioni come caparra per l'acquisto di un immobile mai perfezionatosi.Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito per conto del padrenel richiedere la restituzione della somma, esercitando pressioni estorsive.Il 7 marzo 2013 il ricorrente venne scarcerato per sopravvenuta carenza diesigenze cautelari. In data 23 ottobre 2014 il GUP del Tribunale di Napoli, all'esitodel giudizio abbreviato, lo assolse per insussistenza del fatto. L'assoluzione fuconfermata dalla Corte di Appello il 2 marzo 2021 e divenne definitiva il 7settembre 2021.Il fondamento dell'assoluzione risiedeva nell'inattendibilità delle dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA].Il GUP evidenziava numerose contraddizioni e inverosimiglianze nel raccontodel denunciante, ritenendo che questi fosse in realtà consapevole e partecipe dellatruffa perpetrata da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice diprimo grado rilevava come l'accusa fosse priva di adeguati riscontri e smentita dadiverse risultanze processuali.Nell'interrogatorio di garanzia il ricorrente si era difeso sostenendo di nonconoscere affatto [OSCURATO:PERSONA] e di non essersi mai recato presso la sua agenzia diviaggi. Aveva ammesso soltanto di sapere che il padre si era trovato accreditatasul proprio conto un'ingente somma di denaro. A seguito di integrazionedocumentale, era emerso che successivamente [OSCURATO:PERSONA] aveva resodichiarazioni diverse, ammettendo di essere a conoscenza che il padre avevaconsegnato a [OSCURATO:PERSONA] la somma di lire 500 milioni per l'acquisto di un immobilee che tale denaro proveniva dall'erroneo accredito operato da [OSCURATO:PERSONA].I giudici della riparazione hanno fondato il rigetto sulla condotta gravementecolposa dell'istante, ritenendo che l'atteggiamento menzognero tenutonell'interrogatorio di garanzia avesse concorso a determinare l'applicazione dellacustodia cautelare.Secondo la Corte di merito, il diniego iniziale di conoscere [OSCURATO:PERSONA] e lasuccessiva ammissione della consapevolezza dei rapporti economici tra questi e ilpadre avevano celato un atteggiamento connivente, quanto meno nei confronti delgenitore, e avevano contribuito a offrire la falsa apparenza della penaleresponsabilità del ricorrente, inducendo il giudice della cautela a ritenere, anchese erroneamente, la sussistenza dei gravi indizi.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso al seguente motivo.2.1 Il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 606 lettera b) ed e) delcodice di rito in relazione agli articoli 314 e 315 dello stesso codice, nonchémanifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto lapresenza di una condotta gravemente colposa, ostativa alla concessionedell'indennizzo.La difesa evidenzia come l'aver negato o preso le distanze da Battagliadurante l'interrogatorio di garanzia costituisca un comportamento comprensibile egiustificabile, garantito dal diritto di difesa e dalla facoltà di non rispondere.Questo atteggiamento processuale non può essere annoverato quale colpagrave o macroscopica imprudenza idonea a determinare da sola l'erroregiudiziario. Il ricorrente sottolinea che il proprio ruolo nella vicenda eraoggettivamente marginale, essendo il padre [OSCURATO:PERSONA] il reale interessato. Inoltre,già nell'interrogatorio di garanzia aveva confermato la vicenda relativaall'accredito di una ingente somma di danaro a favore del genitore.Nel caso di specie, all'infuori del riferimento all'accredito della somma alpadre, il ricorrente null'altro poteva chiarire.La difesa censura inoltre l'evidente illogicità della motivazione laddove igiudici, a pagina 5 dell'ordinanza impugnata, hanno sostenuto che la dichiarazioneiniziale avrebbe celato un atteggiamento connivente volto a proteggere il padre.Il ricorso evidenzia come gli stessi giudici abbiano completamente trascuratoche anche il genitore del ricorrente è stato assolto, dovendosi conseguentementeescludere l’intenzione di proteggere il genitore.In sintesi, ad avviso del ricorrente, la motivazione secondo cui l'atteggiamentoiniziale di negazione avrebbe costituito colpa determinante o concorrentenell'errore giudiziario appartiene al novero delle mere affermazioni di stile, privedi concreto fondamento fattuale e logico, imponendo l'annullamento dell'ordinanzaimpugnata.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va rigettato.2. Con il motivo di impugnazione, articolato ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen., il ricorrente censura la decisione con cui la Corted'appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzionesofferta dal 20 novembre 2012 al 7 marzo 2013.Il ricorrente lamenta che sia stata erroneamente ravvisata una colpa graveostativa al riconoscimento dell'indennizzo, trascurando il fatto che ilcomportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio di garanzia potessecostituire legittimo esercizio del diritto di difesa, ovvero — subordinatamente —una scelta processuale neutra.Deduce, inoltre, la contraddittorietà della motivazione per non avereconsiderato che anche il genitore, al cui interesse il ricorrente avrebbe prestatocopertura, è stato definitivamente assolto.3. Va premesso che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è deltutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani diindagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla basedello stesso materiale probatorio acquisito agli atti. Ciò sia in considerazione deldiverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale, la condotta di reato; nelgiudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmenterilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regoledi giudizio.La valutazione deve concentrarsi particolarmente sull'individuazione dicondotte che rivelino negligenza, imprudenza o violazioni normative di carattereeclatante o macroscopico, richiedendo una motivazione adeguata e congrua che,se correttamente formulata, risulta insindacabile in sede di legittimità (Sez. U., n.34559 del 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).In tale prospettiva, assume rilievo decisivo il principio secondo cui il giudicedella riparazione, per decidere se l'imputato abbia dato causa alla detenzione perdolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce delquadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementiindiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano statiesclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n.41396 del 15/09/2016, Rv. 268238; Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Rv.266808; Sez. 4, n. 17845 del 07/03/2014, Rv. 259225; Sez. 4, n. 49771 del17/10/2013, Rv. 257651).Con particolare riferimento al tema di decisione, va affrontato il profilo che ilricorrente pone al centro della sua critica incentrato sulla dedotta equiparabilitàdella condotta tenuta nell'interrogatorio di garanzia all'esercizio del diritto a nonautoaccusarsi.È noto che l’art. 314, comma 1, cod. proc. pen, così come modificato dal d.lgs.d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, ha previsto che “L’esercizio da parte dell’imputatodella facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto allariparazione di cui al primo periodo”.Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare lanormativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti dellapresunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimentopenali con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all’esame, allaemanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati eimputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva).Mentre in passato la giurisprudenza aveva avvertito la necessità di conciliareil diritto al silenzio con la incidenza che tale comportamento poteva assumere intermini di condotta gravemente imprudente/negligente da parte di chi, pur aconoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadroindiziario posto a fondamento del titolo cautelare, scelga di esercitare le facoltà dilegge, ostacolando l’accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, aingenerare la falsa apparenza di un reato (Sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017,Pedetta, Rv. 271419; Sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Min. Ec. e Fin., Rv. 267393;Sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941), per effetto della modificalegislativa, il silenzio serbato dall’indagato o dall’imputato nel corsodell’interrogatorio o esame non può, di per se solo, integrare il fattore ostativo alriconoscimento del diritto alla riparazione.La giurisprudenza di legittimità, pur dopo la modifica legislativa dell’art. 314cod. proc. pen., ha sottolineato come dal silenzio vada tenuta distinta ladichiarazione menzognera.Si è così stabilito che il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ovecausalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull’accertamentodell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazioneanche a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4,comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsaprospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile alsilenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma3, lett. b) cod. proc. pen.In tal senso si è sostenuto che altro è serbare il silenzio, altro è fornire unaversione oggettivamente e deliberatamente mendace atta a prospettarefalsamente situazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022,Pacifico, Rv. 282581-01).Le dichiarazioni dell’incolpato potranno, dunque, rilevare ai fini dellasussistenza della colpa grave, quando hanno ad oggetto falsa rappresentazione difatti e situazioni, ovvero rappresentazioni di circostanze che si accerta non essersiverificate o essersi verificate in maniera differente.Le menzogne rilevanti, in quanto sintomatiche di colpa grave, non possonotuttavia consistere nella mera negazione, da parte dell’incolpato, della fondatezzadelle accuse a proprio carico, in quanto tale negazione deve ritenersi espressionedel diritto di difesa (Sez. 4, n.6321 del 17/01/2024, Rv. 285806 – 01).Se è vero, infatti, che la nuova formulazione dell’art. 314, comma 1, cod.proc. pen. esclude che possa essere attribuito rilievo all’esercizio della facoltà dinon rispondere, è altrettanto vero che a tale situazione debba essere equiparataquella in cui l’indagato o imputato si difenda, affermando la sua innocenza: inentrambi i casi, infatti, l’incolpato esercita legittimamente il suo diritto di difesa,senza che tale esercizio possa riverberarsi a suo danno, neppure nel giudizio diriparazione.4. Alla luce di questo quadro normativo e interpretativo, la decisioneimpugnata si rivela immune dai vizi denunciati.La Corte d'appello non ha ravvisato la condizione ostativa nel fatto che ilricorrente si sia avvalso della facoltà di non rispondere o abbia negato gli addebiti.La condotta contestata è diversa; precisamente è stato evidenziato che CapaldoRaffaele ha reso dichiarazioni positive e false, affermando di non conoscere affattoil [OSCURATO:PERSONA] e di non sapere nulla di eventuali rapporti tra costui e il padre.Si tratta di un mendacio, non di un silenzio. La successiva dichiarazione —resa ai fini della revoca della misura e valutata dal Tribunale del Riesamenell'ordinanza del 7 marzo 2013 — ha svelato che il ricorrente era ben aconoscenza dell'acconto versato al [OSCURATO:PERSONA] per l'asserito acquisto dell'immobile edella provenienza delittuosa di quella somma.Questa condotta si inscrive precisamente nel perimetro della colpa graveprocessuale delineato dalla giurisprudenza di legittimità.Si ribadisce che la condizione ostativa al diritto all'indennizzo deve concretarsiin comportamenti non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extraprocessualeo processuale, in ordine ai quali il giudice della riparazione è tenuto a motivarespecificamente tanto sull'attribuzione di quei comportamenti all'interessato quantosulla loro incidenza causale rispetto alla detenzione subita (Sez. 4, n. 34656 del03/06/2010, Davoli, Rv. 248074).La Corte d'appello ha assolto a questo onere motivazionale, precisando che,ove il ricorrente avesse offerto sin dall'interrogatorio di garanzia la spiegazione —poi finalmente resa — circa la sua conoscenza dell'intera vicenda e del contesto incui quei fondi si collocavano, il giudice della cautela avrebbe potuto valutarediversamente il quadro indiziario nei suoi confronti, con la conseguenza che ilmendacio ha operato come concausa dell'errore del giudice chiamato ad applicarela misura.5. Su quest'ultimo profilo va segnalato un elemento di particolare rilievo, cherende il ricorso ulteriormente infondato.Il ricorrente, nei motivi di impugnazione, ha contestato la qualificazione dellapropria condotta come mendace e ne ha rivendicato la riconducibilità alla sfera deldiritto di difesa.Non ha invece mosso alcuna specifica censura in ordine alla valutazione delnesso di concausalità tra quella condotta e l'adozione della misura cautelare.Il profilo dell'efficacia sinergica — ossia la valutazione, compiuta dalla Corted'appello, per cui il mendacio ha concorso sinergicamente con le dichiarazioni delBattaglia a determinare l'errore del giudice della cautela — è rimasto privo diimpugnazione specifica.6. L'argomentazione difensiva secondo cui la motivazione sarebbecontraddittoria, per non avere considerato che anche il genitore del ricorrente èstato definitivamente assolto, è infondata.Il giudizio di riparazione si svolge su piani di analisi del tutto autonomi rispettoal giudizio penale di cognizione: esso non mira a stabilire se la condotta delrichiedente integri un reato, bensì se quella stessa condotta abbia costituito ilpresupposto che ha ingenerato, ex ante, la falsa apparenza della suaconfigurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta,Rv. 256764-01).Il fatto che l'assoluzione abbia riguardato anche il padre — il cui interesse ilricorrente intendeva tutelare con il mendacio — non incide sulla valutazione dellacondotta processuale di [OSCURATO:PERSONA], né la neutralizza.Ciò che rileva, nella prospettiva riparatoria, è che quella condotta haingenerato, nel momento in cui è stata tenuta, una rappresentazione della realtàmantenere la cautela.7. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato. Il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12048/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris