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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 09251/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAfj0,-dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha dichiarato non luogo a provvedere sulle istanze di semilibertà e detenzione domiciliare e ha concesso l'affidamento in prova al servizio sociale a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena in esecuzione di mesi otto di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale dì Gela, divenuta definitiva in data 19 marzo 2023 Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessata, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

Rilevato che, peraltro, gli altri atti indicati nell'impugnazione sono genericamente nominati e, comunque, tra questi non risulta alcun provvedimento suscettibile dì essere oggetto di ricorso proponibile personalmente dall'interessato.

Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAfj0,-dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha dichiarato non luogo a provvedere sulle istanze di semilibertà e detenzione domiciliare e ha concesso l'affidamento in prova al servizio sociale a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena in esecuzione di mesi otto di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale dì Gela, divenuta definitiva in data 19 marzo 2023 Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessata, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Rilevato che, peraltro, gli altri atti indicati nell'impugnazione sono genericamente nominati e, comunque, tra questi non risulta alcun provvedimento suscettibile dì essere oggetto di ricorso proponibile personalmente dall'interessato. Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 09251/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris