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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 31751/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 L dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ( [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 1 dicembre 2022 il Tribunale di Catania - a seguito del riesame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato l'ordinanza del 30 ottobre 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata dei delitto di associazione per delinquere nonché dei delitti aggravati di furto in abitazione (uno dei quali tentato) e furto.

2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha prospettato la violazione degli artt. 416, 624 e 273 cod, proc. pen. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, deducendo che: - le intercettazioni ambientali poste a fondamento della statuizione cautelare potrebbero avere ad oggetto il furto commesso anche dal ricorrente il 5 dicembre 2022 (per cui è stato tratto in arresto); - la Corte di appello di Catania ha recentemente restituito anche al ricorrente i beni sequestri all'atto del detto arresto (tranne quelli restituiti alla persona offesa del reato commesso il 5 dicembre 2022), ragione per cui la difesa nutrirebbe dubbi sul riconoscimento dei gioielli sottratti da parte di alcune persone offese (poiché si tratterebbe di res che possono essere facilmente confuse con esemplari simili) e la motivazione sarebbe contraddittoria al riguardo; - il Tribunale non avrebbe motivato sui gravi indizi di colpevolezza, soprattutto in relazione alle doglianze difensive; - quanto al reato associativo, premessa la necessità di un'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a mente dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. da parte del G.i.p., non potrebbero ravvisarsi i presupposti del delitto (atteso che i soggetti coinvolti non sarebbero tre ma solo due, data la posizione marginale del coindagato [OSCURATO:PERSONA]; i reati sono stati posti in essere - in un lasso di tempo limitato - con modalità di esecuzione dissimili e, dunque, difetterebbe un elemento necessario perché possa ricorrere il delitto associativo; mancherebbe la disponibilità di denaro per commettere gli illeciti, l'organizzazione sarebbe rudimentale poiché era priva di una sede e di strumenti atti ad offendere ed anzi il Giordano e il [OSCURATO:PERSONA] avrebbero litigato a proposito della scelta del soggetto che avrebbe dovuto tenere la pistola di cui si sono impossessati in occasione del furto commesso il 5 dicembre 2022) né della partecipazione del ricorrente (che il G.i.p. ha escluso potesse qualificarsi come promotore), ricorrendo al più la commissione di reati in esecuzione del medesimo disegno criminoso;- sarebbe dubbia la partecipazione del Giordano ai singoli reati fine, ricostruiti con assedi apodittici e sulla scorta di elementi lacunosi, passibili di una lettura alternativa, senza argomentare compiutamente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Al fine di provvedere, deve anzitutto considerarsi che: - anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso, a pena di inammissibilità, rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'ad. 581, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; conf., Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782); - il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); - in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, [...], nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.); - «il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.

In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.).

1.1. Tanto premesso, l'impugnazione è inammissibile perché: (\,1 - lungi dal muovere una compiuta censura all'ordinanza impugnata e all'iter su cui essa si fonda, ha indicato per il tramite di enunciati scarni - quando non apodittici o ipotetici - elementi di fatto che, ad avviso della difesa, deporrebbero per il difetto dei gravi indizi di colpevolezza, così prospettando una diversa valutazione dei medesimi elementi in questa sede non consentita, avendo pure fatto mero rimando - per censurare la motivazione - alle allegazioni difensive che sarebbero state disattese, senza neppure indicarle (cfr. Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01), il che non consente in alcun modo di apprezzare se esse avrebbero inficiato l'impianto argomentativo dell'ordinanza impugnata.

Ancora, è patente la genericità del ricorso pure nella parte in cui ha richiamato la necessità di un'autonoma valutazione prescritta a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, cit., da parte del G.i.p., essendosi limitato sul punto a riportare un principio giurisprudenziale senza correlarlo in alcun modo al caso di specie.

Quanto sopra esposto esime dal dilungarsi per rilevare la manifesta infondatezza del ricorso nella parte in cui ha assunto che la sussistenza del delitto di associazione per delinquere richieda necessariamente la commissione dì delitti con le medesime modalità (cfr. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 - deo. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01: «ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un programma criminoso, che ben può consistere nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati - fine un elemento strutturale della fattispecie»).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Fajita, Rv. 267585 - 01).

Devono mandarsi alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 L dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1 dicembre 2022 il Tribunale di Catania - a seguito del riesame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato l'ordinanza del 30 ottobre 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata dei delitto di associazione per delinquere nonché dei delitti aggravati di furto in abitazione (uno dei quali tentato) e furto. 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha prospettato la violazione degli artt. 416, 624 e 273 cod, proc. pen. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, deducendo che: - le intercettazioni ambientali poste a fondamento della statuizione cautelare potrebbero avere ad oggetto il furto commesso anche dal ricorrente il 5 dicembre 2022 (per cui è stato tratto in arresto); - la Corte di appello di Catania ha recentemente restituito anche al ricorrente i beni sequestri all'atto del detto arresto (tranne quelli restituiti alla persona offesa del reato commesso il 5 dicembre 2022), ragione per cui la difesa nutrirebbe dubbi sul riconoscimento dei gioielli sottratti da parte di alcune persone offese (poiché si tratterebbe di res che possono essere facilmente confuse con esemplari simili) e la motivazione sarebbe contraddittoria al riguardo; - il Tribunale non avrebbe motivato sui gravi indizi di colpevolezza, soprattutto in relazione alle doglianze difensive; - quanto al reato associativo, premessa la necessità di un'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a mente dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. da parte del G.i.p., non potrebbero ravvisarsi i presupposti del delitto (atteso che i soggetti coinvolti non sarebbero tre ma solo due, data la posizione marginale del coindagato [OSCURATO:PERSONA]; i reati sono stati posti in essere - in un lasso di tempo limitato - con modalità di esecuzione dissimili e, dunque, difetterebbe un elemento necessario perché possa ricorrere il delitto associativo; mancherebbe la disponibilità di denaro per commettere gli illeciti, l'organizzazione sarebbe rudimentale poiché era priva di una sede e di strumenti atti ad offendere ed anzi il Giordano e il [OSCURATO:PERSONA] avrebbero litigato a proposito della scelta del soggetto che avrebbe dovuto tenere la pistola di cui si sono impossessati in occasione del furto commesso il 5 dicembre 2022) né della partecipazione del ricorrente (che il G.i.p. ha escluso potesse qualificarsi come promotore), ricorrendo al più la commissione di reati in esecuzione del medesimo disegno criminoso;- sarebbe dubbia la partecipazione del Giordano ai singoli reati fine, ricostruiti con assedi apodittici e sulla scorta di elementi lacunosi, passibili di una lettura alternativa, senza argomentare compiutamente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Al fine di provvedere, deve anzitutto considerarsi che: - anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso, a pena di inammissibilità, rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'ad. 581, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; conf., Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782); - il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); - in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, [...], nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.); - «il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.). 1.1. Tanto premesso, l'impugnazione è inammissibile perché: (\,1 - lungi dal muovere una compiuta censura all'ordinanza impugnata e all'iter su cui essa si fonda, ha indicato per il tramite di enunciati scarni - quando non apodittici o ipotetici - elementi di fatto che, ad avviso della difesa, deporrebbero per il difetto dei gravi indizi di colpevolezza, così prospettando una diversa valutazione dei medesimi elementi in questa sede non consentita, avendo pure fatto mero rimando - per censurare la motivazione - alle allegazioni difensive che sarebbero state disattese, senza neppure indicarle (cfr. Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01), il che non consente in alcun modo di apprezzare se esse avrebbero inficiato l'impianto argomentativo dell'ordinanza impugnata. Ancora, è patente la genericità del ricorso pure nella parte in cui ha richiamato la necessità di un'autonoma valutazione prescritta a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, cit., da parte del G.i.p., essendosi limitato sul punto a riportare un principio giurisprudenziale senza correlarlo in alcun modo al caso di specie. Quanto sopra esposto esime dal dilungarsi per rilevare la manifesta infondatezza del ricorso nella parte in cui ha assunto che la sussistenza del delitto di associazione per delinquere richieda necessariamente la commissione dì delitti con le medesime modalità (cfr. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 - deo. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01: «ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un programma criminoso, che ben può consistere nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati - fine un elemento strutturale della fattispecie»). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Fajita, Rv. 267585 - 01). Devono mandarsi alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adem
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