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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12774/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su foglio allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via F. Paulucci de’ Calboli n. 9 in Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 672, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo –sezione staccata di Pescara - il 14.6.2016, e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto:Irpef 2007 - Invito al pagamento- Atto presupposto - Contestata mancata notifica - Omessa indicazione dell’indirizzo - Sull’avviso di ricevimento -Conseguenze.

Fatti di causa

1. L’Agenzia dele Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’invito al pagamento n. 03277 2013 00000659 000, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef in relazione all’anno 2007.

2. Il contribuente impugnava il sollecito di pagamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Chieti proponendo censure procedurali e di merito, e contestando anche, per quanto ancora d’interesse, l’invalidità dell’atto impugnato in conseguenza della omessa regolare notificazione dell’atto presupposto, unavviso di accertamento.

La CTP reputava fondate le difese proposte dal Corvacchiola ed annullava l’invito impugnato.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara.

La CTR confermava la decisione della CTP.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice dell’appello, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un articolato motivo di ricorso.

Resiste mediante controricorso il contribuente, che ha pure introdotto ricorso incidentale condizionato, affidandosi ad un mezzo d’impugnazione, cui ha reagito l’Ente impositore mediante controricorso incidentale.

Il contribuente ha pure depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, degli artt. 3, 7 ed 8, della legge n. 890 del 1982, dell’art. 140 cod. proc. civ., e dell’art.2697 cod. civ., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che, ai fini della validità della notificazione a mezzo posta, sull’avviso di ricevimento della raccomandata debba necessariamente essere riportato l’indirizzo completo del destinatario, comunque esattamente trascritto sulla busta contenente l’atto da notificare.

2. Mediante il suo strumento di impugnazione incidentale condizionato, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente censura la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 324 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ., e dell’art. 52 del D. Lgs. n. 546 del 1992, per non avere il giudice dell’appello rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, perché la decisione della CTP si fondava su una duplice ratio decidendi, l’invalidità della notificazione a causa della mancanza dell’indirizzo del destinatario, ed inoltre la mancata prova, da parte dell’Amministrazione finanziaria, (non della spedizione, ma) del ricevimento della CAD, e la ricorrente ha contestato soltanto la prima.

3. Con il suo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto che, in materia di notificazione a mezzo posta, risulti indispensabile l’indicazione dell’intero indirizzo del destinatario sull’avviso di ricevimento della raccomandata, non essendovi equipollenti.

3.1. Può allora sinteticamente ricordarsi che la notificazione postale dell’avviso di accertamento, atto prodromico rispetto alla sollecitazione di pagamento impugnata in questa sede, è stata tentata due volte dall’Amministrazione finanziaria.

In entrambi i casi il contribuente è risultato temporaneamente irreperibile, ed il notificatore ha attestato di aver immesso l’avviso nella cassetta delle lettere, nonché di aver spedito la comunicazione di avvenuto deposito (c.d.

CAD).

Nella prospettazione dell’Amministrazione finanziaria le notificazioni si sono perfezionate per compiuta giacenza, non avendo provveduto il contribuente al ritiro dei plichi.

3.2. Replica il Corvacchiola di non essere mai stato raggiunto da queste tentate notificazioni, ed oppone che neppure la prova legale dell’intervenuta notificazione è stata raggiunta dall’Amministrazione finanziaria, perché le cartoline relative agli avvisi di tentata consegna dei plichi non riportano il suo indirizzo, e non è possibile sapere in quale cassetta della posta avrebbe immesso gli avvisi il messo notificatore.

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria non ha mai prodotto la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui sarebbe stata fornita la comunicazione di avvenuto deposito (c.d.

CAD).

Che l’avviso di tentata notifica debba contenere l’indicazione dell’indirizzo completo del destinatario, inoltre, emerge anche dalla previsione, nel modello fornito dall’Amministrazione postale (cfr. art. 3, comma 3, legge n. 890 del 1982), della necessaria attestazione, in caso di mancato reperimento del destinatario, che è stato “immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo”, indirizzo che però, nel caso di specie, non è stato affatto indicato.

3.3. La CTR rileva che “la mancata indicazione del luogo di consegna, laddove la parte sostiene di non aver mai ricevuto l’atto, non consente di individuare con esattezza il luogo in cui la notifica sarebbe stata eseguita e, di conseguenza, di verificare se l’atto è entrato nella sfera di conoscibilità del contribuente con la conseguente impossibilità, a posteriori, di controllare l’efficacia e la validità del procedimento notificatorio” (sent.

CTR, p.

IV).

3.4. Contesta allora l’Amministrazione finanziaria che la disciplina legale della notificazione a mezzo posta non prevede che, in occasione della notificazione di un atto, sull’avviso di ricevimento della raccomandata sia indicato l’indirizzo completo del soggetto cui è stato notificato, questa annotazione dovendo invece essere presente sulla busta contenente l’atto, e su questa era regolarmente annotato.

Peraltro sugli avvisi di accertamento sono riportati i numeri cronologici, che individuano quale sia l’atto contenuto nella busta che si è tentato di notificare.

3.5. In materia questa Corte di legittimità ha già condivisibilmente avuto occasione di statuire che “nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento”, pertanto “là dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell'[OSCURATO:PERSONA] riportata nell'avviso, non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata”, Cass. sez.

VI-V, 28.5.2013, n. 13278; e non si era mancato già in precedenza di chiarire che “in tema di notificazioni a mezzo posta, nel concetto di necessaria "menzione di tutte le formalità eseguite", così come del deposito e dei motivi che li hanno determinati, deve ricomprendersi anche l'indicazione del luogo di affissione od immissione dell'avviso, quale elemento essenziale di testuale riscontro dell'effettivo compimento di un'attività che l'agente postale è tenuto a svolgere non in modo generico - e, cioè, lasciando comunque un avviso - , ma specifico, affiggendolo o immettendolo in uno dei luoghi indicati dalla norma: l'aspecificità della menzione delle formalità compiute, costituendo violazione dell'art. 8 della legge 890/82, comporta l'inesistenza della notificazione stessa, e l'impossibilità, quindi, di rinnovarla a mente dell'art. 291 cod. proc. civ. (principio affermato in relazione ad una vicenda notificatoria nella quale l'annotazione delle formalità eseguite era contenuta nel plico anziché nell'avviso di ricevimento, e non dava atto di tutte le formalità compiute dall'ufficiale postale, in particolare non specificando il luogo di affissione dell'avviso)”, Cass. sez.

I, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1224.

3.5.1. Nel caso di specie, sugli avvisi di tentata notificazione risulta riportato soltanto il nominativo del contribuente ed il Comune in cui la notificazione doveva essere effettuata, senza alcuna indicazione, neppure parziale, dell’indirizzo del destinatario, e non sussistono le condizioni per verificare, ex post, in quale luogo ed in quale cassetta postale l’avviso sia stato immesso.

Le attestazioni non riportate sull’avviso non possono considerarsi supplite da quelle annotate sulla busta contenente l’atto da notificare, missiva di cui peraltro non vi è prova che sia mai pervenuta nella sfera di disponibilità del destinatario.

Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta quindi infondato e deve essere respinto, il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito.

3.5.2. Solo per completezza, pertanto, tenuto conto del confronto intervenuto tra le parti sul tema e della decisione assunta dalla CTP, che aveva ritenuto invalide le notificazioni anche per non avere l’Agenzia delle Entrate assicurato la prova che la comunicazione di avvenuto deposito (c.d.

CAD) non solo fosse stata spedita, ma fosse anche entrata nella sfera di disponibilità del destinatario, può ricordarsi come questa Corte, pronunziando a Sezioni Unite, abbia specificato che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”, Cass.

SU, 15.4.2021, n. 10012.

4. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa.

4.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su foglio allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via F. Paulucci de’ Calboli n. 9 in Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 672, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo –sezione staccata di Pescara - il 14.6.2016, e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto:Irpef 2007 - Invito al pagamento- Atto presupposto - Contestata mancata notifica - Omessa indicazione dell’indirizzo - Sull’avviso di ricevimento -Conseguenze. Fatti di causa 1. L’Agenzia dele Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’invito al pagamento n. 03277 2013 00000659 000, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef in relazione all’anno 2007. 2. Il contribuente impugnava il sollecito di pagamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Chieti proponendo censure procedurali e di merito, e contestando anche, per quanto ancora d’interesse, l’invalidità dell’atto impugnato in conseguenza della omessa regolare notificazione dell’atto presupposto, unavviso di accertamento. La CTP reputava fondate le difese proposte dal Corvacchiola ed annullava l’invito impugnato. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara. La CTR confermava la decisione della CTP. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice dell’appello, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un articolato motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso il contribuente, che ha pure introdotto ricorso incidentale condizionato, affidandosi ad un mezzo d’impugnazione, cui ha reagito l’Ente impositore mediante controricorso incidentale. Il contribuente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, degli artt. 3, 7 ed 8, della legge n. 890 del 1982, dell’art. 140 cod. proc. civ., e dell’art.2697 cod. civ., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che, ai fini della validità della notificazione a mezzo posta, sull’avviso di ricevimento della raccomandata debba necessariamente essere riportato l’indirizzo completo del destinatario, comunque esattamente trascritto sulla busta contenente l’atto da notificare. 2. Mediante il suo strumento di impugnazione incidentale condizionato, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente censura la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 324 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ., e dell’art. 52 del D. Lgs. n. 546 del 1992, per non avere il giudice dell’appello rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, perché la decisione della CTP si fondava su una duplice ratio decidendi, l’invalidità della notificazione a causa della mancanza dell’indirizzo del destinatario, ed inoltre la mancata prova, da parte dell’Amministrazione finanziaria, (non della spedizione, ma) del ricevimento della CAD, e la ricorrente ha contestato soltanto la prima. 3. Con il suo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto che, in materia di notificazione a mezzo posta, risulti indispensabile l’indicazione dell’intero indirizzo del destinatario sull’avviso di ricevimento della raccomandata, non essendovi equipollenti. 3.1. Può allora sinteticamente ricordarsi che la notificazione postale dell’avviso di accertamento, atto prodromico rispetto alla sollecitazione di pagamento impugnata in questa sede, è stata tentata due volte dall’Amministrazione finanziaria. In entrambi i casi il contribuente è risultato temporaneamente irreperibile, ed il notificatore ha attestato di aver immesso l’avviso nella cassetta delle lettere, nonché di aver spedito la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD). Nella prospettazione dell’Amministrazione finanziaria le notificazioni si sono perfezionate per compiuta giacenza, non avendo provveduto il contribuente al ritiro dei plichi. 3.2. Replica il Corvacchiola di non essere mai stato raggiunto da queste tentate notificazioni, ed oppone che neppure la prova legale dell’intervenuta notificazione è stata raggiunta dall’Amministrazione finanziaria, perché le cartoline relative agli avvisi di tentata consegna dei plichi non riportano il suo indirizzo, e non è possibile sapere in quale cassetta della posta avrebbe immesso gli avvisi il messo notificatore. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria non ha mai prodotto la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui sarebbe stata fornita la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD). Che l’avviso di tentata notifica debba contenere l’indicazione dell’indirizzo completo del destinatario, inoltre, emerge anche dalla previsione, nel modello fornito dall’Amministrazione postale (cfr. art. 3, comma 3, legge n. 890 del 1982), della necessaria attestazione, in caso di mancato reperimento del destinatario, che è stato “immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo”, indirizzo che però, nel caso di specie, non è stato affatto indicato. 3.3. La CTR rileva che “la mancata indicazione del luogo di consegna, laddove la parte sostiene di non aver mai ricevuto l’atto, non consente di individuare con esattezza il luogo in cui la notifica sarebbe stata eseguita e, di conseguenza, di verificare se l’atto è entrato nella sfera di conoscibilità del contribuente con la conseguente impossibilità, a posteriori, di controllare l’efficacia e la validità del procedimento notificatorio” (sent. CTR, p. IV). 3.4. Contesta allora l’Amministrazione finanziaria che la disciplina legale della notificazione a mezzo posta non prevede che, in occasione della notificazione di un atto, sull’avviso di ricevimento della raccomandata sia indicato l’indirizzo completo del soggetto cui è stato notificato, questa annotazione dovendo invece essere presente sulla busta contenente l’atto, e su questa era regolarmente annotato. Peraltro sugli avvisi di accertamento sono riportati i numeri cronologici, che individuano quale sia l’atto contenuto nella busta che si è tentato di notificare. 3.5. In materia questa Corte di legittimità ha già condivisibilmente avuto occasione di statuire che “nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento”, pertanto “là dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell'[OSCURATO:PERSONA] riportata nell'avviso, non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata”, Cass. sez. VI-V, 28.5.2013, n. 13278; e non si era mancato già in precedenza di chiarire che “in tema di notificazioni a mezzo posta, nel concetto di necessaria "menzione di tutte le formalità eseguite", così come del deposito e dei motivi che li hanno determinati, deve ricomprendersi anche l'indicazione del luogo di affissione od immissione dell'avviso, quale elemento essenziale di testuale riscontro dell'effettivo compimento di un'attività che l'agente postale è tenuto a svolgere non in modo generico - e, cioè, lasciando comunque un avviso - , ma specifico, affiggendolo o immettendolo in uno dei luoghi indicati dalla norma: l'aspecificità della menzione delle formalità compiute, costituendo violazione dell'art. 8 della legge 890/82, comporta l'inesistenza della notificazione stessa, e l'impossibilità, quindi, di rinnovarla a mente dell'art. 291 cod. proc. civ. (principio affermato in relazione ad una vicenda notificatoria nella quale l'annotazione delle formalità eseguite era contenuta nel plico anziché nell'avviso di ricevimento, e non dava atto di tutte le formalità compiute dall'ufficiale postale, in particolare non specificando il luogo di affissione dell'avviso)”, Cass. sez. I, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1224. 3.5.1. Nel caso di specie, sugli avvisi di tentata notificazione risulta riportato soltanto il nominativo del contribuente ed il Comune in cui la notificazione doveva essere effettuata, senza alcuna indicazione, neppure parziale, dell’indirizzo del destinatario, e non sussistono le condizioni per verificare, ex post, in quale luogo ed in quale cassetta postale l’avviso sia stato immesso. Le attestazioni non riportate sull’avviso non possono considerarsi supplite da quelle annotate sulla busta contenente l’atto da notificare, missiva di cui peraltro non vi è prova che sia mai pervenuta nella sfera di disponibilità del destinatario. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta quindi infondato e deve essere respinto, il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito. 3.5.2. Solo per completezza, pertanto, tenuto conto del confronto intervenuto tra le parti sul tema e della decisione assunta dalla CTP, che aveva ritenuto invalide le notificazioni anche per non avere l’Agenzia delle Entrate assicurato la prova che la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) non solo fosse stata spedita, ma fosse anche entrata nella sfera di disponibilità del destinatario, può ricordarsi come questa Corte, pronunziando a Sezioni Unite, abbia specificato che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”, Cass. SU, 15.4.2021, n. 10012. 4. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa. 4.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte di Cassazione, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favor
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