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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 settembre 2026

Cassazione n. 25962/2026

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Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e3280 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorrenti -nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 227/2022 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 14/07/2022 R.G.N. 294/2021;Numero registro generale 10373/2023Numero sezionale 3280/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 25962/2026Data pubblicazione 29/09/202608/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza diprimo grado di rigetto dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] alla posizione di una propria dipendente di studioprofessionale, respingendo l’invocata compensazione con uncredito vantato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate,asseritamente fondato su sentenze del giudice tributario, percarenza dei requisiti di certezza e liquidità.2.

Per la cassazione della sentenza depositata il 14/7/2022,oggetto di correzione di errore materiale con ordinanza del10/3/2023, propone ricorso straordinario la parte privata,affidato a due motivi, inerenti alla lamentata violazione delledisposizioni sulla compensazione dei crediti derivanti dapronunce di organi di giustizia tributaria, ed alla violazione dellenorme sul giudicato esterno ed interno.

INPS resiste concontroricorso eccependo la tardività del ricorso proposto oltre itermini di rito non applicandosi il differimento dell’impugnazioneai sensi dell’ultimo comma dell’art. 288 c.p.c. in presenza dicorrezione di errore materiale della sentenza nella parte in cuipiù volte è stato menzionato il nome inesatto dell’appellantecome “Ghilardi” e volgendo i motivi di ricorso ad unarivalutazione dei fatti di causa sull’accertamento dei creditiinvocati in compensazione.3.

Nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte ha ritenuto didover rimettere la discussione a nuova data di udienza cameraleper le seguenti ragioni.Numero registro generale 10373/2023Numero sezionale 3280/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 25962/2026Data pubblicazione 29/09/2026Dall’esame degli atti introduttivi del giudizio, risulta che nellemore della fissazione di udienza il ricorrente, difensore di séstesso, è deceduto e che l’avviso di cancelleria per la trattazionedella causa è stato comunicato ai suoi eredi il 15/5/2026, adistanza di un termine inferiore ai 60 giorni previsti dall’art. 377co. 2 c.p.c. rispetto alla data fissata per l’odierna udienzacamerale.La Corte rileva che l’integrità del termine di rito vada garantitoper l’esercizio delle facoltà difensive (eventuale nomina di nuovodifensore, rilascio di procura e costituzione in giudizio,valutazioni su interesse a proseguire, facoltà di deposito dimemorie).La causa va dunque rinviata a nuovo ruolo previo tempestivo eregolare adempimento di comunicazioni di cancelleria.

P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo per la fissazione di nuova data diudienza e rinnovazione della comunicazione di cui all’art. 377secondo comma c.p.c. con adempimenti di rito.Roma, 8 luglio 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e3280 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorrenti -nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 227/2022 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 14/07/2022 R.G.N. 294/2021;Numero registro generale 10373/2023Numero sezionale 3280/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 25962/2026Data pubblicazione 29/09/202608/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza diprimo grado di rigetto dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] alla posizione di una propria dipendente di studioprofessionale, respingendo l’invocata compensazione con uncredito vantato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate,asseritamente fondato su sentenze del giudice tributario, percarenza dei requisiti di certezza e liquidità.2. Per la cassazione della sentenza depositata il 14/7/2022,oggetto di correzione di errore materiale con ordinanza del10/3/2023, propone ricorso straordinario la parte privata,affidato a due motivi, inerenti alla lamentata violazione delledisposizioni sulla compensazione dei crediti derivanti dapronunce di organi di giustizia tributaria, ed alla violazione dellenorme sul giudicato esterno ed interno. INPS resiste concontroricorso eccependo la tardività del ricorso proposto oltre itermini di rito non applicandosi il differimento dell’impugnazioneai sensi dell’ultimo comma dell’art. 288 c.p.c. in presenza dicorrezione di errore materiale della sentenza nella parte in cuipiù volte è stato menzionato il nome inesatto dell’appellantecome “Ghilardi” e volgendo i motivi di ricorso ad unarivalutazione dei fatti di causa sull’accertamento dei creditiinvocati in compensazione.3. Nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte ha ritenuto didover rimettere la discussione a nuova data di udienza cameraleper le seguenti ragioni.Numero registro generale 10373/2023Numero sezionale 3280/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 25962/2026Data pubblicazione 29/09/2026Dall’esame degli atti introduttivi del giudizio, risulta che nellemore della fissazione di udienza il ricorrente, difensore di séstesso, è deceduto e che l’avviso di cancelleria per la trattazionedella causa è stato comunicato ai suoi eredi il 15/5/2026, adistanza di un termine inferiore ai 60 giorni previsti dall’art. 377co. 2 c.p.c. rispetto alla data fissata per l’odierna udienzacamerale.La Corte rileva che l’integrità del termine di rito vada garantitoper l’esercizio delle facoltà difensive (eventuale nomina di nuovodifensore, rilascio di procura e costituzione in giudizio,valutazioni su interesse a proseguire, facoltà di deposito dimemorie).La causa va dunque rinviata a nuovo ruolo previo tempestivo eregolare adempimento di comunicazioni di cancelleria. P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo per la fissazione di nuova data diudienza e rinnovazione della comunicazione di cui all’art. 377secondo comma c.p.c. con adempimenti di rito.Roma, 8 luglio 2026.La PresidenteLucia Esposito
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