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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 02999/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorson. 37615/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e P [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del concordato preventivo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentati e difesi d a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso ricorrenteincidentale/controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al controricorso controricorrente contro PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di Benevento ; PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Napoli intimati avverso il decreto nr. 2980/2019 pronunciato dalla Corte d’Appello di Napoli in data 27/11/2019; letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso proposto dai [OSCURATO:PERSONA] e l’accoglimento del ricorso proposto da. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Napoli, con decreto del 27/11/2019, ha accolto il reclamo proposto dall’ [OSCURATO:PERSONA] dei beni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., i cui beni erano stati sottopost i a sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca obbligatoria , contro il decreto col quale il Tribunale di Benevento , dopo aver ritenuto ammissibile la domanda di concordato in bianco, con continuità aziendale, depositata dalla società il giorno precedente all’udienza fissata per la trattazione dell’istanza di fallimento avanzata dal P.M., l’aveva autorizzata, ai sensi degli art t . 182 quinquies comma 4 e 161 , comma 7, l. fall., nella pendenza del termine assegnatole per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, a pagare le retribuzioni dei dipendenti per il mese di giugno 2019, ed aveva altresì autorizzato il suo amministratore a proseguire nella gestione aziendale ordinaria, comprensiva di tutti i pagamenti successivi alla domanda concordataria, concedendogli accesso diretto ai conti corrent i societari.

La corte del merito ha ritenuto che il vincolo di in tangibilità p osto dal provvedimento cautelare reale sui beni di [OSCURATO:PERSONA] , pur garantendo alla sua governace ogni libertà di scelta in ordine alla gestione aziendale e al ricorso di strumenti di composizione della crisi alternativi al fallimento, non consentiva alla società alcuna forma di disposizione delle somme vincolate all’eventuale confisca, mentre i pagamenti richiesti e autorizzati si traducevano nel loro dissequestro di fatto, non autorizzato dal giudice penale.

I Commissari giudiziali del concordato di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quest’ultima in proprio hanno proposto separati ricorsi straordinari per la cassazione del decreto (il ricorso della società, notificato per secondo, va qualificato come incidentale) , cui l’Amministratore giudiziario ha resistito con distinti controricorsi illustrati da un ’ unica memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che l ’(implicito) accertamento della legittimazione ad agire dei Commissari giudiziali (evidentemente ritenuti dalla corte d’appello- che ha pronunciato anche nei loro confronti – parti del procedimento) è coperto da giudicato interno, il ricorso principale e quello incidentale vanno dichiarati inammissibili, senza necessità di esaminarne i motivi, perché proposti contro un provvedimento non impugnabile per cassazione.

1.1. Va sul punto richiamat a la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111, comma 7, Cost. è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci - o venga comunque ad incidere - irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi (cfr. tra le tante Cass.24155/2014).

1.2. Con il decreto impugnato, che ha revocato il provvedimento con cui il tribunale aveva autorizzato la società al pagamento delle mensilità di giugno 2019 dei dipendenti, la corte d’appello, lungi dall’incidere con efficacia di giudicato su una situazione soggettiva di diritto sostanziale dei ricorrenti, ha e messo una pronuncia di evidente natura interinale , non privando la società ammessa al concordato del potere di gestire e disporre dei propri beni (sottrattole, piuttosto, dal sequestro penale preventivo), ma limitandosi a verificare quali fossero i limiti all’esercizio di tale potere, nell’ambito dell’espletamento delle funzioni tutorie, di controllo e di direzione della procedura, che spettano al giudice.

Né, contrariamente a quanto ritenuto dal sostituto P.G. nella sua requisitoria scritta, può predicarsi una lesione definitiva del diritto del lavoratori ( che, peraltro, non sono parti del presente procedimento) a percepire le retribuzioni , in quanto il relativo credito, di cui era stato autorizzato l’immediato pagamento , ben avrebbe potuto (o potrà) essere soddisfatto dallo stesso Amministratore giudiziario dei beni ed è, comunque, destinato a ricevere tutela in ambito concorsuale, tenuto conto, fra l’altro, della sua collocazione privilegiata.

2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a carico solidale delle due parti ricorrenti, stante la sostanziale unicità delle loro posizioni P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, a pagare al controricorrente le spese del presente giudizio, liquida te in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorson. 37615/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e P [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del concordato preventivo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentati e difesi d a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso ricorrenteincidentale/controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al controricorso controricorrente contro PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di Benevento ; PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Napoli intimati avverso il decreto nr. 2980/2019 pronunciato dalla Corte d’Appello di Napoli in data 27/11/2019; letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso proposto dai [OSCURATO:PERSONA] e l’accoglimento del ricorso proposto da. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Napoli, con decreto del 27/11/2019, ha accolto il reclamo proposto dall’ [OSCURATO:PERSONA] dei beni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., i cui beni erano stati sottopost i a sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca obbligatoria , contro il decreto col quale il Tribunale di Benevento , dopo aver ritenuto ammissibile la domanda di concordato in bianco, con continuità aziendale, depositata dalla società il giorno precedente all’udienza fissata per la trattazione dell’istanza di fallimento avanzata dal P.M., l’aveva autorizzata, ai sensi degli art t . 182 quinquies comma 4 e 161 , comma 7, l. fall., nella pendenza del termine assegnatole per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, a pagare le retribuzioni dei dipendenti per il mese di giugno 2019, ed aveva altresì autorizzato il suo amministratore a proseguire nella gestione aziendale ordinaria, comprensiva di tutti i pagamenti successivi alla domanda concordataria, concedendogli accesso diretto ai conti corrent i societari. La corte del merito ha ritenuto che il vincolo di in tangibilità p osto dal provvedimento cautelare reale sui beni di [OSCURATO:PERSONA] , pur garantendo alla sua governace ogni libertà di scelta in ordine alla gestione aziendale e al ricorso di strumenti di composizione della crisi alternativi al fallimento, non consentiva alla società alcuna forma di disposizione delle somme vincolate all’eventuale confisca, mentre i pagamenti richiesti e autorizzati si traducevano nel loro dissequestro di fatto, non autorizzato dal giudice penale. I Commissari giudiziali del concordato di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quest’ultima in proprio hanno proposto separati ricorsi straordinari per la cassazione del decreto (il ricorso della società, notificato per secondo, va qualificato come incidentale) , cui l’Amministratore giudiziario ha resistito con distinti controricorsi illustrati da un ’ unica memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che l ’(implicito) accertamento della legittimazione ad agire dei Commissari giudiziali (evidentemente ritenuti dalla corte d’appello- che ha pronunciato anche nei loro confronti – parti del procedimento) è coperto da giudicato interno, il ricorso principale e quello incidentale vanno dichiarati inammissibili, senza necessità di esaminarne i motivi, perché proposti contro un provvedimento non impugnabile per cassazione. 1.1. Va sul punto richiamat a la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111, comma 7, Cost. è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci - o venga comunque ad incidere - irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi (cfr. tra le tante Cass.24155/2014). 1.2. Con il decreto impugnato, che ha revocato il provvedimento con cui il tribunale aveva autorizzato la società al pagamento delle mensilità di giugno 2019 dei dipendenti, la corte d’appello, lungi dall’incidere con efficacia di giudicato su una situazione soggettiva di diritto sostanziale dei ricorrenti, ha e messo una pronuncia di evidente natura interinale , non privando la società ammessa al concordato del potere di gestire e disporre dei propri beni (sottrattole, piuttosto, dal sequestro penale preventivo), ma limitandosi a verificare quali fossero i limiti all’esercizio di tale potere, nell’ambito dell’espletamento delle funzioni tutorie, di controllo e di direzione della procedura, che spettano al giudice. Né, contrariamente a quanto ritenuto dal sostituto P.G. nella sua requisitoria scritta, può predicarsi una lesione definitiva del diritto del lavoratori ( che, peraltro, non sono parti del presente procedimento) a percepire le retribuzioni , in quanto il relativo credito, di cui era stato autorizzato l’immediato pagamento , ben avrebbe potuto (o potrà) essere soddisfatto dallo stesso Amministratore giudiziario dei beni ed è, comunque, destinato a ricevere tutela in ambito concorsuale, tenuto conto, fra l’altro, della sua collocazione privilegiata. 2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a carico solidale delle due parti ricorrenti, stante la sostanziale unicità delle loro posizioni P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, a pagare al controricorrente le spese del presente giudizio, liquida te in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. C
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