CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 01786/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 22 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Catania, che ha riformato — quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla società "Spin out" s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Catania il 2 febbraio 2007. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, che ha affidato le censure a tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 159 e 161 cod. proc. pen. e vizio di motivazione a proposito della risposta che la Corte di appello ha fornito all'eccezione — ribadita dinanzi a questa Corte — di nullità del decreto di citazione a giudizio (così il ricorso) per essere stato preceduto da un decreto di irreperibilità emesso senza che fossero effettuate le dovute ricerche. In particolare — segnala il ricorrente — sarebbero mancate quelle presso l'ultima dimora dell'imputato, tale potendo essere considerato il nuovo domicilio della moglie, e quelle presso il luogo di esercizio dell'attività lavorativa. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità dell'imputato. La motivazione resa, sul punto, dalla Corte di merito sarebbe contraddetta dalle risultanze dibattimentali , che aveva-vConnprovato l'insorgere delle passività prima dell'acquisto delle quote e dell'assunzione della carica di amministratore da parte del ricorrente, dal fatto che vi era una società omonima e che, quindici- venti giorni prima della sentenza dichiarativa di fallimento, era stato nominato nuovo amministratore altro soggetto. Le scritture contabili potevano non essere state depositate per mera dimenticanza oppure perché il prevenuto credeva che fosse compito del nuovo amministratore e, quanto alla distrazione di beni mobili per 5000 euro, non era stato trovato il verbale di pignoramento cui la sentenza impugnata si riferisce. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale ha mancato di prendere atto della maturazione del termine prescrizionale prima della sua pronunzia. La Corte di appello aveva sospeso il procedimento ai sensi dell'art. 420.quater cod. proc. pen. per effettuare le ricerche dell'imputato ivi disciplinate, ma tale disposizione non poteva trovare applicazione giacché il reato era stato commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 12 I. 67 del 2014. 3. Il Procuratore generale, nel concludere per iscritto, ha chiesto dichiararsi la prescrizione — maturata prima della sentenza di appello — in accoglimento del terzo motivo di ricorso (dopo aver concluso, invece, per l'inammissibilità quanto ai primi due). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 1. In particolare, è fondato il terzo motivo di ricorso, quello che lamenta la maturazione della prescrizione dei reati per cui si procede prima della pronunzia della sentenza impugnata. 1.1. Il termine prescrizionale massimo della bancarotta fraudolenta, pari ad anni dodici e mesi sei, è infatti decorso il 2 agosto 2019; a tale termine vanno aggiunte le sospensioni della prescrizione derivanti dal rinvio in virtù di provvedimento organizzativo del capo dell'ufficio giudiziario dal 5 al 9 giugno 2020 (ex art. 23, comma 9, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con I. 24 aprile 2020, n. 27) e quello su richiesta del difensore dell'imputato dal 17 novembre al 22 dicembre 2020. Non vi è spazio, al contrario, per la sospensione ex artt. 420- quater cod. proc. pen. e 159, comma 1, n. 3-bis cod. pen., in quanto, al presente procedimento, nel quale la sentenza di primo grado è stata pronunziata prima dell'entrata in vigore della legge L. 28 aprile 2014, n. 67, si continuano ad applicare le regole del processo contumaciale e non quelle sul processo in assenza, ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118. Ne consegue che le uniche sospensioni da computare sono quelle sopra indicate e che, pertanto, la prescrizione deve dirsi maturata prima della sentenza di appello, pronunziata il 22 dicembre 2020. 1.2. La decisione odierna si pone in linea con gli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno statuito che, in presenza di motivo di ricorso per cassazione in tema di prescrizione, sia come unica doglianza che in uno ad altri motivi inammissibili, l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, ancorché essa non sia stata postulata nei motivi di gravame né in udienza dinanzi al giudice di appello. Il ricorso, infatti, non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, avendo questi disatteso il dovere di provvedere ex art. 129 cod. proc. pen. (dalle motivazioni di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, §§ 16 e 17). 1.3. Né ricorrono cause di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma della disposizione suddetta soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze sulla conferma del giudizio di penale responsabilità, lungi dall'evidenziare elementi indicativi della insussistenza dei reati addebitati al ricorrente, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre in astratto, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio che sarebbe tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Ragionamento non dissimile va fatto quanto al vizio processuale di cui al primo motivo di ricorso, in applicazione degli insegnamenti di Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 28/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]