CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 09595/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassatone avverso la sentenza del Tribunale di Foggia indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio, non avendo l'accusa provato fa definitività dell'accertamento della violazione amministrativa . 2. Il ricorso è manifestamente infondato. L'impugnata sentenza dà atto della produzione, da parte del PM, 'del verbale di contestazione della violazione amministrahva redatto dai Carabinieri 1'8110/2016, menzionato anche nel capo di imputazione. A fronte della precisa produzione documentale l'odierno ricorrente formula una generica contestazione di mancanza di prova della definitivítà dell'accertamento, senza neppure dedurre di aver tempestivamente provveduto all'impugnazione dell'accertamento predetto. Non è certamente accoglibile, inoltre, l'impostazione offerta dai ricorrente secondo cui ai fini della integrazione della recidiva nel biennio occorrerebbe il passaggio in giudicato di una precedente sentenza, essendo del tutto pacifico che la recidiva nel biennio può essere integrata anche da più di una violazione amministrativa ( non potendosi, invero, ipotizzare validamente alcuna alternativa, data la depenalizzazione dell'illecito a decorrere dall'anno 2016). Ed infatti, l'art. 5 del d.lgs. n. 8/2016, prevede che "Quando í reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione depenalizzate. In tal senso il 'nuovo' reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 LI Consigli re estensore