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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 34894/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29198-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 5A/5B , in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di figlia ed unica erede di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente- avverso la sentenza n. 170/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il condominio di via dei Calafati nn. 5A/5B in Viterbo ha proposto ricorso, affidato 9ue motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Viterbo del 5.

2. 2020, che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado che lo aveva condannato al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento del condomino [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei lavori sull'edificio condominiale eseguiti, su incarico del condominio, dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso e depositato successiva memoria, con cui ha tra l'altro dichiarato di rinunciare all'eccezione di inammissibilità del ricorso per errata indicazione del soggetto passivo; considerato che: il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 331 cod. proc. civ., per non avere partecipato nel giudizio di appello anche la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti il Tribunale avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio; il motivo è manifestamente infondato perché, premesso che l'azione di risarcimento del danno del Tagliatti era stata proposta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] quale esecutrice dei lavori e nei confronti del condominio per responsabilità da cose custodia, la situazione dedotta in giudizio non dava luogo ad una causa inscindibile, fenomeno che non si rinviene nei casi di obbligazioni solidali passive, le quali non fanno sorgere un rapporto unico ed inscindibile, neppure sotto il profilo di dipendenza di cause, ma rapporti distinti ( Cass. n. 20860 del 2018; Cass. n. 18831 del 2016 ); il secondo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla circostanza che la ditta appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] si era offerta di ritinteggiare i soffitti dell'immobile del Tagliatti rimasti danneggiati e che questi aveva rifiutato l'intervento non denunziando l'accaduto al condominio e lasciando trascorrere un notevole lasso di tempo; la censura è inammissibile, ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. - applicabile a questo giudizio essendo stato l'appello introdotto nel 2015 - che esclude la deducibilità del motivo di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel caso in cui la sentenza di appello confermi la decisione di primo grado ( c.d. doppia conforme ); il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n.1) cod. proc. civ, con conseguente condanna del condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del condominio ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, in favore di ciascun controricorrente.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. osì deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29198-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 5A/5B , in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di figlia ed unica erede di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente- avverso la sentenza n. 170/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il condominio di via dei Calafati nn. 5A/5B in Viterbo ha proposto ricorso, affidato 9ue motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Viterbo del 5. 2. 2020, che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado che lo aveva condannato al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento del condomino [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei lavori sull'edificio condominiale eseguiti, su incarico del condominio, dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso e depositato successiva memoria, con cui ha tra l'altro dichiarato di rinunciare all'eccezione di inammissibilità del ricorso per errata indicazione del soggetto passivo; considerato che: il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 331 cod. proc. civ., per non avere partecipato nel giudizio di appello anche la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti il Tribunale avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio; il motivo è manifestamente infondato perché, premesso che l'azione di risarcimento del danno del Tagliatti era stata proposta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] quale esecutrice dei lavori e nei confronti del condominio per responsabilità da cose custodia, la situazione dedotta in giudizio non dava luogo ad una causa inscindibile, fenomeno che non si rinviene nei casi di obbligazioni solidali passive, le quali non fanno sorgere un rapporto unico ed inscindibile, neppure sotto il profilo di dipendenza di cause, ma rapporti distinti ( Cass. n. 20860 del 2018; Cass. n. 18831 del 2016 ); il secondo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla circostanza che la ditta appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] si era offerta di ritinteggiare i soffitti dell'immobile del Tagliatti rimasti danneggiati e che questi aveva rifiutato l'intervento non denunziando l'accaduto al condominio e lasciando trascorrere un notevole lasso di tempo; la censura è inammissibile, ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. - applicabile a questo giudizio essendo stato l'appello introdotto nel 2015 - che esclude la deducibilità del motivo di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel caso in cui la sentenza di appello confermi la decisione di primo grado ( c.d. doppia conforme ); il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n.1) cod. proc. civ, con conseguente condanna del condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del condominio ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, in favore di ciascun controricorrente. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. osì deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2021
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