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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 13476/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è volto a prospettare un diverso e più favorevole esito valutativo in ordine all'applicazione della recidiva e risulta comunque manifestamente infondato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa la pluralità dei precedenti penali, anche specifici, e circa la maggiore colpevolezza e attitudine a delinquere suffragata dall'ulteriore reato commesso; Rilevato che il secondo motivo è parimenti volto ad un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, avendo la Corte fatto riferimento ai plurii precedenti, ritenuti d'ostacolo alla concessione delle attenuanti generiche; Considerato che il terzo motivo, riguardante l'entità della pena e dell'aumento per la continuazione si risolve nella deduzione di profili di merito, avendo per contro la Corte tutt'altro che arbitrariamente rilevato che la pena è congrua, attestandosi sui minimi edittali con modesti aumenti per la continuazione; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] RicQrelli [OSCURATO:PERSONA] L [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è volto a prospettare un diverso e più favorevole esito valutativo in ordine all'applicazione della recidiva e risulta comunque manifestamente infondato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa la pluralità dei precedenti penali, anche specifici, e circa la maggiore colpevolezza e attitudine a delinquere suffragata dall'ulteriore reato commesso; Rilevato che il secondo motivo è parimenti volto ad un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, avendo la Corte fatto riferimento ai plurii precedenti, ritenuti d'ostacolo alla concessione delle attenuanti generiche; Considerato che il terzo motivo, riguardante l'entità della pena e dell'aumento per la continuazione si risolve nella deduzione di profili di merito, avendo per contro la Corte tutt'altro che arbitrariamente rilevato che la pena è congrua, attestandosi sui minimi edittali con modesti aumenti per la continuazione; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] RicQrelli [OSCURATO:PERSONA] L [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13476/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris