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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2004

ECLI:EU:C:2004:677
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62003CJ0148_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-148/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, presentata dall'[OSCURATO:PERSONA] (Germania), con decisione 27 marzo 2003, pervenuta alla Corte il 31 marzo successivo, nella causa

[OSCURATO:PERSONA] AG

contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig.

A. Rosas, presidente di sezione, dal sig.

R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.

A. Tizzano cancelliere: sig.

R. Grass vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni scritte presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] AG, dal sig.

K. Demuth, Rechtsanwalt; – per la [OSCURATO:PERSONA] BV, dal sig.

J. Kienzle, Rechtsanwalt; – per il governo tedesco, dal sig.

R. Wagner, in qualità di agente; – per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig.

K. Manji, in qualità di agente, assistito dal sig.

D. Beard, barrister; – per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.-M.

Rouchaud e dal sig.

W. Bogensberger, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza udienza e senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 20 e 57, n. 2, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles»), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la società [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in merito ad una richiesta di risarcimento del danno subìto dalla [OSCURATO:PERSONA] per lo smarrimento di merci che dovevano essere trasportate dal Portogallo al [OSCURATO:PERSONA].

Contesto normativo

3. Ai sensi dell’art. 57, nn. 1 e 2, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles: «1.

La presente [OSCURATO:PERSONA] non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni.

2. Al fine di assicurare la sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 è applicato nel modo seguente:

a) la presente [OSCURATO:PERSONA] non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una [OSCURATO:PERSONA] relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale [OSCURATO:PERSONA], anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non è parte di tale [OSCURATO:PERSONA].

Il tribunale adito applica in ogni caso l’articolo 20 della presente [OSCURATO:PERSONA]».

4. L’art. 20, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles dispone quanto segue: «Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non comparisce, il giudice dichiara d’ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente [OSCURATO:PERSONA] non preveda tale competenza».

5. [OSCURATO:PERSONA] sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (in prosieguo: la «CMR»), si applica, conformemente al suo art. 1, «ad ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della [OSCURATO:PERSONA]».

6. Ai sensi dell’art. 31, n. 1, della CMR: «Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente [OSCURATO:PERSONA], l’attore può adire oltre ai giudici dei [OSCURATO:PERSONA] contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:

a) il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l’agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, o

b) si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna, e non gli è consentito adire altri giudici».

7. Sia la Repubblica federale di Germania sia il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sono parti contraenti della CMR. Controversia principale e questione pregiudiziale

8. [OSCURATO:PERSONA] è una compagnia di assicurazione di trasporti tedesca.

Essa reclama dalla [OSCURATO:PERSONA], una compagnia di trasporti olandese, risarcimenti dovuti allo smarrimento, occorso nel giugno 2000, di merci prese in consegna da quest’ultima a Vöhringen (Germania) e che dovevano essere trasportate nel [OSCURATO:PERSONA].

9. Il contratto di trasporto di cui trattasi nella causa principale è disciplinato dalla CMR.

A norma dell’art. 31, n. 1, lett. b), di tale [OSCURATO:PERSONA], il giudice adito, cioè il [OSCURATO:PERSONA] (Germania), sarebbe competente in quanto il luogo del ricevimento della merce da trasportare si trova nella sua giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] però contestava la competenza internazionale di tale giudice e non si costituiva in giudizio.

10. Con sentenza non definitiva il [OSCURATO:PERSONA] negava la propria giurisdizione, respingendo la domanda della [OSCURATO:PERSONA] in quanto inammissibile.

A suo parere, anche applicando la norma sulla competenza giurisdizionale di cui all’art. 31 della CMR, ai termini dell’art. 57, n. 2, lett. a), seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, in caso di contumacia o di mancata costituzione in giudizio del convenuto, occorreva applicare l’art. 20 della detta [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del quale, in tali circostanze, il giudice adito deve dichiarare d’ufficio il difetto di competenza, qualora la sua competenza non risulti dalle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.

11. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la disciplina della giurisdizione contenuta nell’art. 31, n. 1, della CMR prevale sulle disposizioni generali in materia di giurisdizione contenuta nella [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles anche nel caso in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio, ma si sia limitato a contestare la competenza internazionale del giudice adito.

12. Date queste premesse, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale contenute in altre convenzioni prevalgano sulle disposizioni generali in materia di competenza giurisdizionale contenute nella [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles anche quando il convenuto, residente sul territorio di uno Stato contraente della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e citato in giudizio dinanzi ai giudici di un altro Stato contraente, non si costituisca in giudizio dinanzi a tale giudice».

Sulla questione pregiudiziale

13. Con tale questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 57, n. 2, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato in giudizio il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, può fondare la propria competenza su una convenzione speciale di cui anche è parte il primo Stato contraente e che contiene norme specifiche sulla competenza giurisdizionale, escludendo l’applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, anche nel caso in cui il convenuto, nell’ambito del procedimento di cui trattasi, non si costituisca in giudizio.

14. A questo proposito va rilevato che l’art. 57 introduce una deroga alla norma generale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles ha priorità sulle altre convenzioni firmate dagli Stati contraenti in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni.

Scopo di tale deroga è il rispetto delle norme di competenza stabilite da convenzioni speciali, norme emanate tenendo conto delle peculiarità delle materie che esse disciplinano (v. sentenza 6 dicembre 1994, causa C‑406/92, Tatry, Racc. pag.

I‑5439, punto 24).

15. [OSCURATO:PERSONA] sostiene tuttavia che le norme sulla competenza di cui all’art. 31, n. 1, della CMR devono essere disapplicate e lasciar posto all’applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles a norma dell’art. 57, n. 2, lett. a), seconda frase, della medesima, ai termini del quale «[i]l tribunale adito applica in ogni caso l’articolo 20 della presente [OSCURATO:PERSONA]».

16. Occorre ricordare che tale art. 20 prevede che, se il convenuto è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non compare, il giudice dichiari d’ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non preveda tale competenza.

17. Orbene, nel caso di specie, si deve considerare che la competenza del giudice si fonda sulla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, dato che l’art. 57 della medesima stabilisce specificamente che la detta [OSCURATO:PERSONA] non deroga alle norme sulla competenza contenute in convenzioni speciali.

18. Date tali premesse, nel verificare d’ufficio la propria competenza alla luce della detta [OSCURATO:PERSONA], il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente è citato in giudizio e non compare, deve tener conto delle norme sulla competenza previste da convenzioni speciali di cui anche è parte il primo Stato contraente.

19. Lo stesso dicasi allorché, come nella fattispecie, il convenuto, pur non costituendosi in giudizio, contesta formalmente la competenza internazionale del giudice nazionale adito.

20. Considerato quanto precede, occorre risolvere la questione presentata dichiarando che l’art. 57, n. 2, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles dev’essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, può fondare la propria competenza su una convenzione speciale di cui anche è parte il primo Stato contraente e che contiene norme specifiche in merito alla competenza giudiziaria, anche nel caso in cui il convenuto, nell’ambito del procedimento di cui trattasi, non si costituisca in giudizio.

Decisione relativa alle spese Sulle spese

21. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) L’art. 57, n. 2, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, dev’essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, può fondare la propria competenza su una convenzione speciale di cui anche è parte il primo Stato contraente e che contiene norme specifiche in merito alla competenza giudiziaria, anche nel caso in cui il convenuto, nell’ambito del procedimento di cui trattasi, non si costituisca in giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003CJ0148_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-148/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, presentata dall'[OSCURATO:PERSONA] (Germania), con decisione 27 marzo 2003, pervenuta alla Corte il 31 marzo successivo, nella causa [OSCURATO:PERSONA] AG contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano cancelliere: sig. R. Grass vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni scritte presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] AG, dal sig. K. Demuth, Rechtsanwalt; – per la [OSCURATO:PERSONA] BV, dal sig. J. Kienzle, Rechtsanwalt; – per il governo tedesco, dal sig. R. Wagner, in qualità di agente; – per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. K. Manji, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Beard, barrister; – per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.-M. Rouchaud e dal sig. W. Bogensberger, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza udienza e senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 20 e 57, n. 2, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles»), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1). 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la società [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in merito ad una richiesta di risarcimento del danno subìto dalla [OSCURATO:PERSONA] per lo smarrimento di merci che dovevano essere trasportate dal Portogallo al [OSCURATO:PERSONA]. Contesto normativo 3. Ai sensi dell’art. 57, nn. 1 e 2, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles: «1. La presente [OSCURATO:PERSONA] non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni. 2. Al fine di assicurare la sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 è applicato nel modo seguente: a) la presente [OSCURATO:PERSONA] non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una [OSCURATO:PERSONA] relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale [OSCURATO:PERSONA], anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non è parte di tale [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale adito applica in ogni caso l’articolo 20 della presente [OSCURATO:PERSONA]». 4. L’art. 20, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles dispone quanto segue: «Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non comparisce, il giudice dichiara d’ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente [OSCURATO:PERSONA] non preveda tale competenza». 5. [OSCURATO:PERSONA] sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (in prosieguo: la «CMR»), si applica, conformemente al suo art. 1, «ad ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della [OSCURATO:PERSONA]». 6. Ai sensi dell’art. 31, n. 1, della CMR: «Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente [OSCURATO:PERSONA], l’attore può adire oltre ai giudici dei [OSCURATO:PERSONA] contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio: a) il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l’agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, o b) si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna, e non gli è consentito adire altri giudici». 7. Sia la Repubblica federale di Germania sia il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sono parti contraenti della CMR. Controversia principale e questione pregiudiziale 8. [OSCURATO:PERSONA] è una compagnia di assicurazione di trasporti tedesca. Essa reclama dalla [OSCURATO:PERSONA], una compagnia di trasporti olandese, risarcimenti dovuti allo smarrimento, occorso nel giugno 2000, di merci prese in consegna da quest’ultima a Vöhringen (Germania) e che dovevano essere trasportate nel [OSCURATO:PERSONA]. 9. Il contratto di trasporto di cui trattasi nella causa principale è disciplinato dalla CMR. A norma dell’art. 31, n. 1, lett. b), di tale [OSCURATO:PERSONA], il giudice adito, cioè il [OSCURATO:PERSONA] (Germania), sarebbe competente in quanto il luogo del ricevimento della merce da trasportare si trova nella sua giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] però contestava la competenza internazionale di tale giudice e non si costituiva in giudizio. 10. Con sentenza non definitiva il [OSCURATO:PERSONA] negava la propria giurisdizione, respingendo la domanda della [OSCURATO:PERSONA] in quanto inammissibile. A suo parere, anche applicando la norma sulla competenza giurisdizionale di cui all’art. 31 della CMR, ai termini dell’art. 57, n. 2, lett. a), seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, in caso di contumacia o di mancata costituzione in giudizio del convenuto, occorreva applicare l’art. 20 della detta [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del quale, in tali circostanze, il giudice adito deve dichiarare d’ufficio il difetto di competenza, qualora la sua competenza non risulti dalle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 11. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la disciplina della giurisdizione contenuta nell’art. 31, n. 1, della CMR prevale sulle disposizioni generali in materia di giurisdizione contenuta nella [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles anche nel caso in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio, ma si sia limitato a contestare la competenza internazionale del giudice adito. 12. Date queste premesse, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale contenute in altre convenzioni prevalgano sulle disposizioni generali in materia di competenza giurisdizionale contenute nella [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles anche quando il convenuto, residente sul territorio di uno Stato contraente della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e citato in giudizio dinanzi ai giudici di un altro Stato contraente, non si costituisca in giudizio dinanzi a tale giudice». Sulla questione pregiudiziale 13. Con tale questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 57, n. 2, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato in giudizio il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, può fondare la propria competenza su una convenzione speciale di cui anche è parte il primo Stato contraente e che contiene norme specifiche sulla competenza giurisdizionale, escludendo l’applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, anche nel caso in cui il convenuto, nell’ambito del procedimento di cui trattasi, non si costituisca in giudizio. 14. A questo proposito va rilevato che l’art. 57 introduce una deroga alla norma generale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles ha priorità sulle altre convenzioni firmate dagli Stati contraenti in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni. Scopo di tale deroga è il rispetto delle norme di competenza stabilite da convenzioni speciali, norme emanate tenendo conto delle peculiarità delle materie che esse disciplinano (v. sentenza 6 dicembre 1994, causa C‑406/92, Tatry, Racc. pag. I‑5439, punto 24). 15. [OSCURATO:PERSONA] sostiene tuttavia che le norme sulla competenza di cui all’art. 31, n. 1, della CMR devono essere disapplicate e lasciar posto all’applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles a norma dell’art. 57, n. 2, lett. a), seconda frase, della medesima, ai termini del quale «[i]l tribunale adito applica in ogni caso l’articolo 20 della presente [OSCURATO:PERSONA]». 16. Occorre ricordare che tale art. 20 prevede che, se il convenuto è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non compare, il giudice dichiari d’ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non preveda tale competenza. 17. Orbene, nel caso di specie, si deve considerare che la competenza del giudice si fonda sulla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, dato che l’art. 57 della medesima stabilisce specificamente che la detta [OSCURATO:PERSONA] non deroga alle norme sulla competenza contenute in convenzioni speciali. 18. Date tali premesse, nel verificare d’ufficio la propria competenza alla luce della detta [OSCURATO:PERSONA], il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente è citato in giudizio e non compare, deve tener conto delle norme sulla competenza previste da convenzioni speciali di cui anche è parte il primo Stato contraente. 19. Lo stesso dicasi allorché, come nella fattispecie, il convenuto, pur non costituendosi in giudizio, contesta formalmente la competenza internazionale del giudice nazionale adito. 20. Considerato quanto precede, occorre risolvere la questione presentata dichiarando che l’art. 57, n. 2, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles dev’essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, può fondare la propria competenza su una convenzione speciale di cui anche è parte il primo Stato contraente e che contiene norme specifiche in merito alla competenza giudiziaria, anche nel caso in cui il convenuto, nell’ambito del procedimento di cui trattasi, non si costituisca in giudizio. Decisione relativa alle spese Sulle spese 21. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) L’art. 57, n. 2, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, dev’essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, può fondare la propria competenza su una convenzione speciale di cui anche è parte il primo Stato contraente e che contiene norme specifiche in merito alla competenza giudiziaria, anche nel caso in cui il convenuto, nell’ambito del procedimento di cui trattasi, non si costituisca in giudizio.
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