CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 24724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 3774/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] 35 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in [OSCURATO:PERSONA] 195 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 1653/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 21/11/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI; Rilevato che: il dott. [OSCURATO:PERSONA], magistrato in servizio presso il Tribunale di Rimini, convenne in giudizio, con atto di citazione del 12/6/1999, davanti al Tribunale di Ancona, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],assumendo che il medesimo aveva redatto un esposto lesivo del suo onore e della sua dignità, lo aveva fatto sottoscrivere da cento colleghi avvocati del foro di Rimini, lo aveva trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte d’Appello di Bologna, al Presidente del Tribunale di Rimini e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini e l’aveva fatto pervenire al Corriere di Rimini e al Resto del Carlino che ne avevano dato notizia nella cronaca locale; l’attore dichiarò di limitare l’azione risarcitoria al solo promotore avvocato [OSCURATO:PERSONA] per aver propugnato e presentato l’esposto ai colleghi sollecitandone l’adesione ritenendo che questi ultimi ave ssero sottoscritto senza riflettere, talvolta con sottoscrizione illeggibile; il conven uto , nel costituirsi in giudizio , oltre ad eccepire l’incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona per essere competente quello di Rimini ove il convenuto risiedeva e ove i fatti erano accaduti, contestò di aver inviato l’esposto alla stampa e precisò che la redazione del testo era il frutto della comune volontà di tutti i firmatari dell’esposto ed il risultato di una comune elaborazione, per cui era da escludere una sua particolare responsabilità ; chie se ed ottennedi essere autorizzato a chiamar e in causa i colleghi firmatari ma all’esito della costituzione di alcuni di questi l’attore ribadì di voler procedere solo e unicamente nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA];il Tribunale di Ancona, davanti al quale il [OSCURATO:PERSONA] riassunse il processo a seguito di regolamento di competenza con cui questa Corte aveva dichiarato la sua competenza, accertata la responsabilità del convenuto per la condotta illecita perpetrata in danno dell’attore, lo condannò al risarcimento dei danni non patrimoniali dallo stesso subìti nella misura di €25.000 oltre interessi e spese; a seguito di appello dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], l a Corte d’Appello di Ancona, con sentenza pubblicata in data 21/11/2019, ha confermato la sentenza di primo grado sulla sussistenza dell’illecito contestato e sulla accertata falsità degli addebiti,gravemente lesivi del prestigio e della reputazione professionale del magistrato, non altrimenti giustificati dal diritto di critica , ma , ritenendo non provata la trasmissione dell’esposto da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli organi di stampa, ha ridotto l’importo della condanna da € 25.000 ad € 15.000 ed ha riliquidato le spese, confermando quelle di primo grado e dichiarandocompensate le spese dell’appello nella misura di un terzo ponendole per la restante parte a carico dell’appellante; avverso la sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; ha resistito il dott. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] sussistendo i presupposti dell’art. 38 bis, 1° co. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 585 c.p. ex art. 360, co. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., ulteriore violazione dell’art. 585 c.p. ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. violazione dell’art. 12 prel. c.c. - il ricorrente lamenta che il giudice del merito ha ritenuto sussistenti i presupposti del reato di cui all’art. 585 c.p. in tutti i suoi elementi costitutivi pur in mancanza dell’elemento della divulgazione a più persone e pur in assenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa; inoltre lamenta che la Corte d’Appello, nel ritenere che l’esposto fosse finalizzato a sottoporre il magistrato ad un procedimento disciplinare, prodromico e necessario ad ottener n e l’auspicato allontanamento, ha violato l’art. 12 disp. prel. c.c. in quanto non ha considerato che, a seguito della riforma del 2006,il trasferimento del magistrato può essere disposto, anche senza procedimento disciplinare,per incompatibilità ambientale; dunque non ha considerato che la volontà del legislatore è nel senso di dare rilevanza alla situazione oggettiva che si crea nell’ambiente e negli uffici giudiziari causata sia da una condotta involontaria sia da una condotta volontaria del magistrato, anche se incolpevole sicché, sulla base di questa interpretazione , la Corte del merito avrebbe dovuto escludere che la finalità dell’esposto fosse quella di provocare un procedimento disciplinare; il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato; è inammissibile nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 12 disp. prel. c.c. ( con riguardo a disposizioni quali l’art. 2 r. d . lgs. 31 maggio 1946 n. 511 e soprattutto ild.lgs. 23/2/2006 n. 109) sia perché fa riferimento ad un d.lgs. quale il n. 109 del 2006 non applicabile ratione temporis alla fattispecie(essendo la citazione introduttiva del giudizio del 1999)sia, soprattutto, per essere la censura dedotta per la prima volta in cassazione; è infondatoquanto alla violazione dell’art. 585 c.p.; la impugnata sentenza, confermando quella di primo grado , ha ritenuto che, accertata la falsità degli addebiti ed affermato che l’esposto conteneva affermazioni gravemente lesive del prestigio, della reputazione professionale e dell’immagine pubblica del magistrato – non altrimenti giustificate dall’esercizio del diritto di critica - ha poi rilevatoche la condotta dell’odierno ricorrente ha portato discredito al danneggiato, aggravato dalla successiva divulgazione della notizia, e che quindi la stessa integravagli estremi del reato di diffamazione; la pronuncia è conforme alla giurisprudenza di questa Corte ed in particolare ad una ordinanza pronunciata in un caso del tutto speculare,in cui la Corte ha ritenuto sussistenti gli estremi del reato di diffamazione in un esposto presentato da un avvocato nei confronti di un magistrato ( C ass, 3, n. 9799 del 9/4/2019: “ integra il reato di diffamazione la condotta di colui che invii una missiva gratuitamente denigratoria ad un ordine professionale in assenza di alcun dato obiettivo di riscontro. Sussiste infatti, in tal caso, il requisito della comunicazione con più persone considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente - autore anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall’immediato destinatario, sempre che l’autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto sarebbe stato reso noto a terzi”); con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p. ex art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4, ulteriore violazione dell’art.51 c.p. ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. violazione dell’art. 12 disp. prel. c.c. - il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non ha applicato la scriminante dell’art. 51 c.p.per aver commesso il fatto nell’esercizio di un diritto o nel compimento di un dovere pur essendovi evidenza della scarsa laboriosità del magistrato e pur in presenza di datisecondo cui, anche nei casi gravi e urgenti d elle cause di interdizione e di inabilitazione, il giudice aveva fissatol’udienza per la nomina dei tutori dopo oltre un anno, aveva rifiutatodi e mettere ordinanze ex art. 186 bis e ter c.p.c. e rinviatodi due anni tutte le cause di nuovo rito ; inoltre la corte del merito ha erroneamente interpretato l’esposto nella parte in cui riferisce che il giudice “praticamente non fa più sentenze” ritenendo che l’affermazione fosse da intendersi in senso assoluto anziché riferita ad un arco temporale limitato, ed ha errato nel ritenere la forma putativa della verità dell’esposto, senza considerare la scriminante del diritto di critica specie alla luce della giurisprudenza Cedu (sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata sulle cause n. 24845/13 e n. 49103/2015del 2019) con la quale la C orte E uropea ha escluso la responsabilità dell’avvocato che agisca nel compimento dei doveri derivantidalla professione; il motivo è infondato; la sentenza ha correttamente escluso la sussistenza della scriminante del diritto di critica rilevando che, anche ove si volesse ritenere che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato a conoscenza della non veridicità dei fatti, non si potrebbe in ogni caso affermare che i fatti denunciati (in particolare “il non fare più sentenze”) apparissero veridici per errore scusabile in quanto la qualifica professionale del denunciante e la formazione giuridica dello stesso avrebbero dovuto imporgli di verificare, sulla base dei dati statistici , l’effettiva “produttività” del magistrato. In definitiva additare in un esposto disciplinare il magistrato per il fatto di “non fare più sentenze” significa negargli il riconoscimento di una delle qualità richieste quale la laboriosità; la relativa critica supera ex seil requisito della continenza richiesto ai fini dell’esercizio del diritto di critica se – come nella fattispecie in esame – essa non è suffragata da fatti obiettivamente riscontrabili e se non è ugualmente controbilanciata dal requisito di verità putativa, non configurabile in assenza della necessaria diligenza richiesta, come confermato dal lungo elenco delle attività svolta dal magistrato nel periodo di riferimento(sentenza impugnata, p. 8); la sentenza è conforme alla già richiamata ordinanza di questa Corte (n.9799 del 2019)secondo cui “il diritto di critica sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorchéerroneamente convinto della loro veridicità … l’e sercizio del diritto di critica nei confronti di un magistrato può ritenersi lecito quando sia guidato dalla ragionevole convinzione soggettiva che i fatti corrispondano a verità, mentre non è configurabile se supera il limite della continenza non essendo suffragato da fatti obiettivamente riscontrabili e controbilanciato dal requisito della verità putativa. A questo fine, pertanto, il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di critica richiesto al giudice civile ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento deve estendersi in concreto alla verifica del carattere non veritiero o meno, anche solo in termini di verità putativa, dei fatti attribuiti”; con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. ex art. 360 co. 1 n. 3 n. 4 c.p.c. -il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non ha valutato la mancanza del nesso causale tra l’esposto ed il danno ed ha pronunciato la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in assenza di allegazione e prova del danno stesso, erroneamente ritenuto in re ipsa; il motivo è infondato; l’impugnata sentenza ha richiamato e confermato la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza del danno e del nesso di causalità tra l’esposto ed il danno,ad eccezione della serie causale riconducibile alla divulgazione dell’esposto anche in ambito diverso da quello istituzionale, cioè la pubblicazione da parte di organi di stampa locale, avvenuta su iniziativa di un soggetto rimasto anonimo; in ragione di tale esclusione ha ridotto, liquidandolo in via equitativa, l’impo rto riconosciuto in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA] ad € 15.000, in luogo di quella riconosciuta dal Tribunale di € 25.000; la sentenza è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno morale va necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico” (Cass., 3, n. 25739 del 5/12/2014); “In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, laquale non è censurabile in Cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto” (Cass., 3, n. 13153 del 25/5/2017); “La liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo - quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale -è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto” (Cass., L, n. 31358 del 3/11/2021);con il quarto motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c. in riferimento agli artt. 360, co. 1 n. 3 e 4 c.p.c. -il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non ha provveduto ad una regolazione delle spese alla stregua dell’esito complessivo della lite in quanto, pur decurtando significativamente l’importo del danno risarcibile in favore del [OSCURATO:PERSONA], non ha provveduto ad una riliquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio; il motivo è infondato in quanto la sentenza ha considerato l’esito complessivo del giudizio ed ha ritenuto che l’operata riduzione della somma riconosciuta a titolo risarcitorio non possa incidere sotto il profilo del riconoscimento di un importo inferiore al domandato poiché l’attore in primo grado aveva chiesto la condanna al pagamento della somma risultante di giustizia. Le spese del grado, liquidate per l’intero come da dispositivo, vanno invece parzialmente compensate nella misura di un terzo e poste per la restante parte a carico dell’appellante in ragione del parziale accoglimento dell’appello e del rilievo degli aspetti in relazione ai quali è risultato soccombente; ne consegue che, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la Corte del gravame ha provveduto ad una riliquidazione delle spese in ragione dell’esito complessivo del giudizio, e, per effetto di tale riliquidazione, ha ritenuto di liquidare le spese del primo grado, confermando la liquidazione del giudice di primo grado e di compensare, invece, parzialmente quelle d’appello; la sentenza è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “ In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese(Cass., 6-3, n. 1775 del 24/1/2007; Cass.,6-3, n. 23226 del 14/10/2013); alle suesposte considerazioni segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del grado, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.500 (oltre € 200 per esborsi), accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore import