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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 1972

Cassazione n. 38636/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/03/1972 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO g-EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 12 ottobre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'impu- tato, con la quale il Tribunale di Taranto il 12 giugno 2019, all'esito del dibatti- mento, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere falsamente attestato di avere percepito nell'anno 2011 reddito pari a Zero, mentre aveva ricevuto 17.786,00 euro, fatto commesso il 13 giugno 2012, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta difetto di motivazione.

2.1. Sotto il primo profilo, denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in ordine alla sussistenza del necessario elemento psico- logico, per avere l'imputato confuso la situazione del 2011 con quella del 2010.

2.2. Si duole ulteriormente del mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., di cui sussisterebbero i presupposti.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Entrambe le doglianze sono assertive e meramente reiterative di temi già po- sti nell'atto di appello e già affrontati e risolti, on adeguata, congrua e non illogica motivazione (alle pp. 2-3 della sentenza impugnata), motivazione con cui il ricor- rente non si confronta: donde la vistosa aspecificità dell'impugnazione.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/05/2021.

Il C [OSCURATO:PERSONA] iampi D E t C; S I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/03/1972 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO g-EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 12 ottobre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'impu- tato, con la quale il Tribunale di Taranto il 12 giugno 2019, all'esito del dibatti- mento, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere falsamente attestato di avere percepito nell'anno 2011 reddito pari a Zero, mentre aveva ricevuto 17.786,00 euro, fatto commesso il 13 giugno 2012, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta difetto di motivazione. 2.1. Sotto il primo profilo, denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in ordine alla sussistenza del necessario elemento psico- logico, per avere l'imputato confuso la situazione del 2011 con quella del 2010. 2.2. Si duole ulteriormente del mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., di cui sussisterebbero i presupposti. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambe le doglianze sono assertive e meramente reiterative di temi già po- sti nell'atto di appello e già affrontati e risolti, on adeguata, congrua e non illogica motivazione (alle pp. 2-3 della sentenza impugnata), motivazione con cui il ricor- rente non si confronta: donde la vistosa aspecificità dell'impugnazione. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il C [OSCURATO:PERSONA] iampi D E t C; S I
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