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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2021

Cassazione n. 44593/2021

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Catania; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 03/06/2021 il Tribunale del riesame di Catania, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta il 30/04/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A della rubrica, riguardante la partecipazione dell'indagata al clan Trigila di Noto, con un ruolo organizzativo, nell'arco temporale compreso tra il gennaio del 2017 e l'agosto del 2018.

Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato nel contesto di una più ampia attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, che riguardava la sfera di operatività e le attività delittuose commesse dal clan Trigila di Noto, storicamente presente nell'area siracusana meridionale.

Queste attività d'indagine avevano evidenziato l'immutata capacità della cellula criminale netina di controllare la sua area geografica di riferimento, attraverso l'imposizione di estorsioni agli imprenditori locali e la gestione di alcuni settori economici strategici - come quello della distribuzione dei prodotti caseari -, reso possibile dalle disponibilità economiche della consorteria oggetto di vaglio cautelare, che si erano consolidate nel corso degli anni.

Tanto premesso, deve evidenziarsi che, secondo il Tribunale del riesame di Catania, il sodalizio mafioso storicamente egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] detto "pinnintula" e dai componenti del suo nucleo familiare, descritto al capo A, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposto sul territorio aretuseo -, come accertato in altri procedimenti penali, definiti con sentenze irrevocabili, rispetto ai quali la fattispecie associativa contestata alla ricorrente costituisce l'espressione di un'attività delinquenziale rappresentativa di un immutato potere di controllo dell'area netina.

In questa cornice, al capo A della rubrica, si contestava a [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione al clan Trigila di Noto - operante nell'area siracusana meridionale -, all'interno del quale, nell'arco temporale esaminato, militava con un ruolo organizzativo, quale affiliata alla frangia egemonizzata dal coniuge, [OSCURATO:PERSONA], nel cui contesto informava gli associati delle direttive impartite dai vertici consortili e gestiva una parte delle attività economiche controllate dalla consorteria mafiosa, raccordandosi con gli altri esponenti di punta del sodalizio.Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività delittuose contestategli al capo A, secondo il Tribunale del riesame di Catania, si riteneva dimostrato attraverso le captazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 6-11 del provvedimento impugnato, da cui emergeva il collegamento della ricorrente con i vertici del clan Triglia di Noto, con cui collaborava forte del suo legame coniugale con [OSCURATO:PERSONA] detto "pinnintula".

Si muovevano, in particolare, in questa direzione le intercettazioni registrate tra la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si evinceva la piena consapevolezza dell'indagata di contribuire al perseguimento delle strategie criminali del sodalizio netino, rispetto alle quali le emergenze indiziarie imponevano di affermare il suo coinvolgimento nelle dinamiche consortili.

Il Tribunale del riesame di Catania, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime restrittivo carcerario applicato a [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore delle condotte illecite contestate all'indagata al capo A e della loro riconducibilità a una consorteria criminale storicamente radicata nell'area siiacusana meridionale, quale il clan Triglia, che, come detto, risultava egemonizzata dall'omonimo nucleo familiare, rispetto ai quali non assumeva un rilievo favorevole alla ricorrente la sua condizione di incensuratezza e lo stato di salute precario, peraltro meramente asserito, in cui versava.

Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza impugnata.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo contestato al capo A, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo consortile attribuito alla ricorrente all'interno del sodalizio mafioso in esame e le emergenze probatorie, che venivano censurate sia sotto il profilo del contributo causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] al clan Triglia - esclusivamente desunto dal suo legame coniugale con [OSCURATO:PERSONA] - sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo.Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure prospettate con la doglianza precedente, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagata, sui quali il Tribunale del riesame di Catania si era espresso in termini assertivi, trascurando ulteriormente di considerare la condizione di incensuratezza della ricorrente e lo stato di salute precario in cui versava.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo contestato al capo A, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo consortile attribuito alla ricorrente all'interno del sodalizio mafioso in esame e le emergenze probatorie, che venivano censurate sia sotto il profilo del contributo causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] al clan Trigila - esclusivamente desunto dal suo legame coniugale con [OSCURATO:PERSONA] detto "pinnintula" - sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

Osserva il Collegio che il nucleo probatorio essenziale su cui il Tribunale del riesame di Catania fondava la conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla fattispecie associativa che le veniva ascritta al capo A, è costituito dalle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano richiamate nel provvedimento impugnato, mediante pertinenti richiami testuali.

Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza indiziaria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, l'intercettazione registrata il 24/10/2017 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 6-8; l'intercettazione registrata il 24/10/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 9 e 10; l'intercettazione registrata il 13/03/2018 tra gli stessi colloquianti, citata nelle pagine 10 e 11; l'intercettazione registrata il 26/06/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 11 e

12. Secondo il Tribunale del riesame di Catania, gli esiti indiziari di queste attività di intercettazione facevano emergere il ruolo consortile svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività illecite riconducibili al clan Trigila di Noto, nelle quali era coinvolta per effetto del suo rapporto coniugale con [OSCURATO:PERSONA], che era il vertice storico del sodalizio netino.

Tale collegamento imponeva di ribadire la stabilità dei rapporti esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e i vertici della cosca mafiosa di cui al capo A, attestata dalle risultanze captative che si sono richiamate, dalle quali si evinceva la consapevolezza dell'indagata di contribuire al perseguimento delle strategie criminali della consorteria netina, rispetto alle quali le emergenze indiziarie imponevano di affermare il coinvolgimento dell'indagata nelle dinamiche associative del clan Trigila.

Ne discende che degli elementi indiziari che si sono richiamati il Tribunale del riesame di Catania forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendoli in un compendio probatorio omogeneo, che imponeva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella pianificazione criminosa e nel controllo delle attività illecite gestite dal clan Trigila, forte del suo legame coniugale con [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, non si possono che richiamare le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Catania, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 12 dell'ordinanza impugnata, evidenziava che dalle intercettazioni riguardanti la posizione associativa di [OSCURATO:PERSONA], era emerso «il suo costante interessamento e coinvolgimento in tutte le questioni associative ed il suo ruolo di intermediaria nei rapporti tra il marito detenuto ed i sodali in libertà e, più in generale, con il mondo esterno, nonché di destinataria dei proventi illeciti riferibili al sodalizio».

Le conclusioni formulate dal Tribunale del riesame di Catania con riferimento alla posizione associativa di [OSCURATO:PERSONA], dunque, appaiono rispettose del compendio indiziario acquisito nei suoi confronti e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il partecipe di un'organizzazione mafiosa deve essere definito, in senso dinamico e funzionale, come «colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della [...] stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione-raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima» (Sez.

U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01).

Si tratta, pertanto, di ribadire che, sul ruolo associativo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio mafioso netino, che gli veniva correttamente contestato al capo A, il percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato appare ineccepibile e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In materia di associazione di tipo mafioso, sono elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali» (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Modafferi, Rv. 254915-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279507-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

4. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure prospettate con la doglianza precedente, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagata, sui quali il Tribunale del riesame di Catania si era espresso in termini assertivi, trascurando, al contempo, di considerare la condizione di incensuratezza della ricorrente e lo stato di salute precario in cui versava.

Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dalla disposizione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la custodia cautelare in carcere per un indagato di associazione mafiosa, salvo che non risultino interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio dell'affiliato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01).

Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stèssa presunzione prefigurata dall'art. 275, comma 3, 'tigd. proc. pen., in riferimento ai reati fine aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., atteso che gli elementi che, in questo caso, si richiedono per superare la presunzione di pericolosità non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato.

In tali ipotesi, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento dell'agente al sodalizio può essere occasionale o addirittura limitato alla singola condotta (Sez. 2, n. 2242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Riela, Rv. 261701-01; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 257774-01).

Ne discende che il giudizio di pericolosità non può prescindere dalle emergenze indiziarie, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle contestate a [OSCURATO:PERSONA] al capo A della rubrica, sia concreto e reso probabile dai collegamenti esistenti tra l'indagato e la consorteria mafiosa di riferimento (Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738-01).

Questi collegamenti funzionali, invero, risultano dimostrati, per effetto del ruolo organizzativo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione di una parte, significativa, delle attività economiche del clan Trigila di Noto - con particolare riferimento alla gestione degli introiti del sodalizio mafioso netino, della quale la ricorrente discuteva con gli esponenti consortili di vertice -, alla luce del quale il Tribunale del riesame di Catania confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario.

Sul punto, non si possono che richiamare le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Catania, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 12 del provvedimento impugnato, ribadiva il ruolo organizzativo di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, al contempo, l'assenza «di elementi fattuali capaci di fondare una prognosi positiva di insussistenza delle [...] esigenze cautelari, tali non potendo certamente considerare l'incensuratezza e l'età avanzata della Bianca, né tantomeno il solo affermato precario stato di salute della stessa [...1».

Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il terzo motivo di ricorso.

6. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto Trasmessa copra ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 "Roma, lì F2 fl 321 penitenziario dove la ricorrente si trova ristretta, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Catania; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 03/06/2021 il Tribunale del riesame di Catania, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta il 30/04/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A della rubrica, riguardante la partecipazione dell'indagata al clan Trigila di Noto, con un ruolo organizzativo, nell'arco temporale compreso tra il gennaio del 2017 e l'agosto del 2018. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato nel contesto di una più ampia attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, che riguardava la sfera di operatività e le attività delittuose commesse dal clan Trigila di Noto, storicamente presente nell'area siracusana meridionale. Queste attività d'indagine avevano evidenziato l'immutata capacità della cellula criminale netina di controllare la sua area geografica di riferimento, attraverso l'imposizione di estorsioni agli imprenditori locali e la gestione di alcuni settori economici strategici - come quello della distribuzione dei prodotti caseari -, reso possibile dalle disponibilità economiche della consorteria oggetto di vaglio cautelare, che si erano consolidate nel corso degli anni. Tanto premesso, deve evidenziarsi che, secondo il Tribunale del riesame di Catania, il sodalizio mafioso storicamente egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA] detto "pinnintula" e dai componenti del suo nucleo familiare, descritto al capo A, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposto sul territorio aretuseo -, come accertato in altri procedimenti penali, definiti con sentenze irrevocabili, rispetto ai quali la fattispecie associativa contestata alla ricorrente costituisce l'espressione di un'attività delinquenziale rappresentativa di un immutato potere di controllo dell'area netina. In questa cornice, al capo A della rubrica, si contestava a [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione al clan Trigila di Noto - operante nell'area siracusana meridionale -, all'interno del quale, nell'arco temporale esaminato, militava con un ruolo organizzativo, quale affiliata alla frangia egemonizzata dal coniuge, [OSCURATO:PERSONA], nel cui contesto informava gli associati delle direttive impartite dai vertici consortili e gestiva una parte delle attività economiche controllate dalla consorteria mafiosa, raccordandosi con gli altri esponenti di punta del sodalizio.Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività delittuose contestategli al capo A, secondo il Tribunale del riesame di Catania, si riteneva dimostrato attraverso le captazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 6-11 del provvedimento impugnato, da cui emergeva il collegamento della ricorrente con i vertici del clan Triglia di Noto, con cui collaborava forte del suo legame coniugale con [OSCURATO:PERSONA] detto "pinnintula". Si muovevano, in particolare, in questa direzione le intercettazioni registrate tra la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si evinceva la piena consapevolezza dell'indagata di contribuire al perseguimento delle strategie criminali del sodalizio netino, rispetto alle quali le emergenze indiziarie imponevano di affermare il suo coinvolgimento nelle dinamiche consortili. Il Tribunale del riesame di Catania, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime restrittivo carcerario applicato a [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore delle condotte illecite contestate all'indagata al capo A e della loro riconducibilità a una consorteria criminale storicamente radicata nell'area siiacusana meridionale, quale il clan Triglia, che, come detto, risultava egemonizzata dall'omonimo nucleo familiare, rispetto ai quali non assumeva un rilievo favorevole alla ricorrente la sua condizione di incensuratezza e lo stato di salute precario, peraltro meramente asserito, in cui versava. Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza impugnata. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo contestato al capo A, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo consortile attribuito alla ricorrente all'interno del sodalizio mafioso in esame e le emergenze probatorie, che venivano censurate sia sotto il profilo del contributo causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] al clan Triglia - esclusivamente desunto dal suo legame coniugale con [OSCURATO:PERSONA] - sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo.Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure prospettate con la doglianza precedente, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagata, sui quali il Tribunale del riesame di Catania si era espresso in termini assertivi, trascurando ulteriormente di considerare la condizione di incensuratezza della ricorrente e lo stato di salute precario in cui versava. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo contestato al capo A, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo consortile attribuito alla ricorrente all'interno del sodalizio mafioso in esame e le emergenze probatorie, che venivano censurate sia sotto il profilo del contributo causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] al clan Trigila - esclusivamente desunto dal suo legame coniugale con [OSCURATO:PERSONA] detto "pinnintula" - sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Osserva il Collegio che il nucleo probatorio essenziale su cui il Tribunale del riesame di Catania fondava la conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla fattispecie associativa che le veniva ascritta al capo A, è costituito dalle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano richiamate nel provvedimento impugnato, mediante pertinenti richiami testuali. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza indiziaria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, l'intercettazione registrata il 24/10/2017 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 6-8; l'intercettazione registrata il 24/10/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che veniva citata nelle pagine 9 e 10; l'intercettazione registrata il 13/03/2018 tra gli stessi colloquianti, citata nelle pagine 10 e 11; l'intercettazione registrata il 26/06/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 11 e 12. Secondo il Tribunale del riesame di Catania, gli esiti indiziari di queste attività di intercettazione facevano emergere il ruolo consortile svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività illecite riconducibili al clan Trigila di Noto, nelle quali era coinvolta per effetto del suo rapporto coniugale con [OSCURATO:PERSONA], che era il vertice storico del sodalizio netino. Tale collegamento imponeva di ribadire la stabilità dei rapporti esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e i vertici della cosca mafiosa di cui al capo A, attestata dalle risultanze captative che si sono richiamate, dalle quali si evinceva la consapevolezza dell'indagata di contribuire al perseguimento delle strategie criminali della consorteria netina, rispetto alle quali le emergenze indiziarie imponevano di affermare il coinvolgimento dell'indagata nelle dinamiche associative del clan Trigila. Ne discende che degli elementi indiziari che si sono richiamati il Tribunale del riesame di Catania forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendoli in un compendio probatorio omogeneo, che imponeva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella pianificazione criminosa e nel controllo delle attività illecite gestite dal clan Trigila, forte del suo legame coniugale con [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, non si possono che richiamare le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Catania, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 12 dell'ordinanza impugnata, evidenziava che dalle intercettazioni riguardanti la posizione associativa di [OSCURATO:PERSONA], era emerso «il suo costante interessamento e coinvolgimento in tutte le questioni associative ed il suo ruolo di intermediaria nei rapporti tra il marito detenuto ed i sodali in libertà e, più in generale, con il mondo esterno, nonché di destinataria dei proventi illeciti riferibili al sodalizio». Le conclusioni formulate dal Tribunale del riesame di Catania con riferimento alla posizione associativa di [OSCURATO:PERSONA], dunque, appaiono rispettose del compendio indiziario acquisito nei suoi confronti e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il partecipe di un'organizzazione mafiosa deve essere definito, in senso dinamico e funzionale, come «colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della [...] stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione-raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01). Si tratta, pertanto, di ribadire che, sul ruolo associativo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio mafioso netino, che gli veniva correttamente contestato al capo A, il percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato appare ineccepibile e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In materia di associazione di tipo mafioso, sono elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali» (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Modafferi, Rv. 254915-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279507-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 4. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure prospettate con la doglianza precedente, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagata, sui quali il Tribunale del riesame di Catania si era espresso in termini assertivi, trascurando, al contempo, di considerare la condizione di incensuratezza della ricorrente e lo stato di salute precario in cui versava. Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dalla disposizione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la custodia cautelare in carcere per un indagato di associazione mafiosa, salvo che non risultino interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio dell'affiliato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01). Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stèssa presunzione prefigurata dall'art. 275, comma 3, 'tigd. proc. pen., in riferimento ai reati fine aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., atteso che gli elementi che, in questo caso, si richiedono per superare la presunzione di pericolosità non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato. In tali ipotesi, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento dell'agente al sodalizio può essere occasionale o addirittura limitato alla singola condotta (Sez. 2, n. 2242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Riela, Rv. 261701-01; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 257774-01). Ne discende che il giudizio di pericolosità non può prescindere dalle emergenze indiziarie, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle contestate a [OSCURATO:PERSONA] al capo A della rubrica, sia concreto e reso probabile dai collegamenti esistenti tra l'indagato e la consorteria mafiosa di riferimento (Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738-01). Questi collegamenti funzionali, invero, risultano dimostrati, per effetto del ruolo organizzativo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione di una parte, significativa, delle attività economiche del clan Trigila di Noto - con particolare riferimento alla gestione degli introiti del sodalizio mafioso netino, della quale la ricorrente discuteva con gli esponenti consortili di vertice -, alla luce del quale il Tribunale del riesame di Catania confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario. Sul punto, non si possono che richiamare le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Catania, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 12 del provvedimento impugnato, ribadiva il ruolo organizzativo di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, al contempo, l'assenza «di elementi fattuali capaci di fondare una prognosi positiva di insussistenza delle [...] esigenze cautelari, tali non potendo certamente considerare l'incensuratezza e l'età avanzata della Bianca, né tantomeno il solo affermato precario stato di salute della stessa [...1». Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il terzo motivo di ricorso. 6. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto Trasmessa copra ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 "Roma, lì F2 fl 321 penitenziario dove la ricorrente si trova ristretta, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pa
Sentenza Cassazione n. 44593/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris