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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 15962/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il furto di un'autovettura; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato e la configurabilità di un "furto d'uso", è costituito da mere doglianze in punto di fatto e, inoltre, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 sulla esclusione del furto d'uso e pag. 2 in cui si rileva che l'imputato è stato l'autore materiale del furto, che dopo essersi messo alla guida della vettura si è dato alla fuga sebbene inseguito dalla persona offesa; che ha fatto addirittura scendere il passeggero, per poi proseguire nella corsa); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, Cuomo, Rv. 269393); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Stefano DEPO 1TATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il furto di un'autovettura; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato e la configurabilità di un "furto d'uso", è costituito da mere doglianze in punto di fatto e, inoltre, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 sulla esclusione del furto d'uso e pag. 2 in cui si rileva che l'imputato è stato l'autore materiale del furto, che dopo essersi messo alla guida della vettura si è dato alla fuga sebbene inseguito dalla persona offesa; che ha fatto addirittura scendere il passeggero, per poi proseguire nella corsa); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, Cuomo, Rv. 269393); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Stefano DEPO 1TATA
Sentenza Cassazione n. 15962/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris