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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09858/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ìl [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso fa sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. sul presupposto della sussistenza dello stato di necessità è manifestamente infondato e generico in quanto privo di confronto con la decisione che ha messo in evidenza come il Lamberti si fosse allontanato per tre mesi dall'abitazione senza che le giustificazioni addotte, afferenti ad ipotizzato stato di depressione del figlio, fossero state documentate e comunque escludendo che tale evenienza implicasse l'esistenza della prospettata esimente ex art. 54 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ìl [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso fa sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. sul presupposto della sussistenza dello stato di necessità è manifestamente infondato e generico in quanto privo di confronto con la decisione che ha messo in evidenza come il Lamberti si fosse allontanato per tre mesi dall'abitazione senza che le giustificazioni addotte, afferenti ad ipotizzato stato di depressione del figlio, fossero state documentate e comunque escludendo che tale evenienza implicasse l'esistenza della prospettata esimente ex art. 54 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/
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