CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16422/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (x7RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Cagliari, quale Giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 22 agosto 2018, avendo l'imputata riportato un'ulteriore condanna alla pena di un anno, un mese, dieci giorni di reclusione e 933,00 euro di multa, nei termini previsti dall'ad. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa alla condannata, che venivano ritenuti sussistenti dal Tribunale di Cagliari sulla base di una valutazione congrua e rispettosa delle emergenze processuali. Ritenuto che, nel caso di specie, si vedeva in un'ipotesi di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, che si imponeva per effetto della previsione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., che ha natura dichiarativa e prescinde da valutazioni di carattere discrezionale, risultando esclusivamente ancorato alla circostanza che «la ricorrente aveva commesso un altro delitto nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna del 28.08.2018 [...], con cui è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ovvero quello oggetto della sentenza di condanna del 17/01/2024 [...]». Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen. P.Q.M