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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 33656/2026

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eto del 15/01/2026 del GIUD.

SORVEGLIANZA di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza sopra indicata il Magistrato di sorveglianza di Cataniaaggravava le prescrizioni inerenti all’affidamento in prova al servizio sociale giàconcesso a [OSCURATO:PERSONA], imponendogli di rimanere nella propria abitazionedalle ore 18.00 sino alle 08.00, perché era stato trovato in compagnia di duepregiudicati in violazione del relativo divieto di frequentazione.2.

Ricorre per cassazione, così riqualificato l’originario reclamo da partedel Tribunale, [OSCURATO:PERSONA], con rituale ministero difensivo, affidandosi ad ununico motivo.2.1.

Con tale motivo, il ricorrente denuncia l’insussistenza della violazionecontestata, affermando che uno dei pregiudicati sarebbe il genero, mentre l’altrosarebbe, invece, incensurato.3.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per genericitàe difetto di autosufficienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.2.

Il ricorso si appalesa inammissibile per manifesta genericità del motivodedotti, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste afondamento dell'ordinanza impugnata e risolvendosi nella mera riproposizione dirilievi fattuali già esaminati dal giudice di merito.2.1.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, sonoinammissibili i motivi che si limitino ad affermare l'erroneità della decisione senzaindicare specificamente le ragioni per le quali la motivazione sarebbe affetta daidedotti vizi di legittimità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv.268822).

Il ricorrente, inoltre, sollecita una non consentita rivalutazione delmateriale probatorio, prospettando una diversa lettura delle emergenzeprocessuali in ordine ai rapporti intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ela figlia di quest'ultimo, nonché alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], doglianzeche attengono esclusivamente al merito e risultano pertanto estranee alperimetro del giudizio di legittimità (tra le molte, Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Rv. 265482; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).2.2.

Le censure risultano altresì formulate in violazione del principio diautosufficienza del ricorso, poiché il ricorrente richiama circostanze cheassumerebbero carattere decisivo senza allegare o riprodurre gli atti processualidai quali tali circostanze emergerebbero, né indicarne specificamente lacollocazione nel fascicolo, così impedendo alla Corte il necessario controllo sulladecisività delle deduzioni prospettate.

È infatti principio costantemente affermatoche il ricorrente che deduca il travisamento della prova o l'omessa valutazione dispecifici elementi deve indicarne compiutamente il contenuto e consentirnel'immediata verifica da parte del giudice di legittimità, a pena di inammissibilitàdel motivo (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071; Sez. 5, n. 11910 del22/01/2010, Rv. 246552).3.

Dalle considerazioni testé esposte deriva l’inammissibilità del ricorso e lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eto del 15/01/2026 del GIUD. SORVEGLIANZA di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata il Magistrato di sorveglianza di Cataniaaggravava le prescrizioni inerenti all’affidamento in prova al servizio sociale giàconcesso a [OSCURATO:PERSONA], imponendogli di rimanere nella propria abitazionedalle ore 18.00 sino alle 08.00, perché era stato trovato in compagnia di duepregiudicati in violazione del relativo divieto di frequentazione.2. Ricorre per cassazione, così riqualificato l’originario reclamo da partedel Tribunale, [OSCURATO:PERSONA], con rituale ministero difensivo, affidandosi ad ununico motivo.2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia l’insussistenza della violazionecontestata, affermando che uno dei pregiudicati sarebbe il genero, mentre l’altrosarebbe, invece, incensurato.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per genericitàe difetto di autosufficienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.2. Il ricorso si appalesa inammissibile per manifesta genericità del motivodedotti, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste afondamento dell'ordinanza impugnata e risolvendosi nella mera riproposizione dirilievi fattuali già esaminati dal giudice di merito.2.1. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, sonoinammissibili i motivi che si limitino ad affermare l'erroneità della decisione senzaindicare specificamente le ragioni per le quali la motivazione sarebbe affetta daidedotti vizi di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv.268822). Il ricorrente, inoltre, sollecita una non consentita rivalutazione delmateriale probatorio, prospettando una diversa lettura delle emergenzeprocessuali in ordine ai rapporti intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ela figlia di quest'ultimo, nonché alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], doglianzeche attengono esclusivamente al merito e risultano pertanto estranee alperimetro del giudizio di legittimità (tra le molte, Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Rv. 265482; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).2.2. Le censure risultano altresì formulate in violazione del principio diautosufficienza del ricorso, poiché il ricorrente richiama circostanze cheassumerebbero carattere decisivo senza allegare o riprodurre gli atti processualidai quali tali circostanze emergerebbero, né indicarne specificamente lacollocazione nel fascicolo, così impedendo alla Corte il necessario controllo sulladecisività delle deduzioni prospettate. È infatti principio costantemente affermatoche il ricorrente che deduca il travisamento della prova o l'omessa valutazione dispecifici elementi deve indicarne compiutamente il contenuto e consentirnel'immediata verifica da parte del giudice di legittimità, a pena di inammissibilitàdel motivo (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071; Sez. 5, n. 11910 del22/01/2010, Rv. 246552).3. Dalle considerazioni testé esposte deriva l’inammissibilità del ricorso e lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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