CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10200/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen., e con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione relativo alla concreta percezione delle frasi oltraggiose da parte degli astanti; Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha richiamato frammenti di deposizione relativi ad un processo diverso e irrelato rispetto a quello per cui si procede; Ritenuto, inoltre, che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente rilevato che le espressioni oltraggiose sono state proferite dall'imputato allo stadio, durante una partita di calcio, e, dunque, al cospetto di un ampio novero di persone; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 202