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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 21331/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità considerato che quello inerente la rivendicata configurazione del fatto nei termini di cui al comma 5 dell'alt 73 TUS è manifestamente infondato avendo la Corte del merito, facendo leva su tutti i momenti costitutivi previsti dalla fattispecie sollecitata dalla difesa dando coerentemente peculiare rilievo al dato ponderale letto tuttavia alla luce dei tratti della condotta dell'imputato destinati ad attrarre, per modalità e mezzi, la stessa all'interno di un contesto criminale tutt'altro che occasionale ( si veda pag. 3 ella sentenza gravata) mentre il riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle generiche pure riconosciute appare, a tacer d'altro, all'evidenza inconferente, perché precluso ex lege in presenza di recidiva reiterata ex art 99, comma 4, cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] ) Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] Ne LIERIA O 1 G1 2 L>. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità considerato che quello inerente la rivendicata configurazione del fatto nei termini di cui al comma 5 dell'alt 73 TUS è manifestamente infondato avendo la Corte del merito, facendo leva su tutti i momenti costitutivi previsti dalla fattispecie sollecitata dalla difesa dando coerentemente peculiare rilievo al dato ponderale letto tuttavia alla luce dei tratti della condotta dell'imputato destinati ad attrarre, per modalità e mezzi, la stessa all'interno di un contesto criminale tutt'altro che occasionale ( si veda pag. 3 ella sentenza gravata) mentre il riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle generiche pure riconosciute appare, a tacer d'altro, all'evidenza inconferente, perché precluso ex lege in presenza di recidiva reiterata ex art 99, comma 4, cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] ) Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] Ne LIERIA O 1 G1 2 L>. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21331/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris