CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 26063/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Catanzarovisti gli, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso vengadichiarato inammissibile;uditi i difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]Iannone, che hanno richiamato i motivi di ricorso e i motivi nuovi del03/06/2026 chiedendone l’accoglimento con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 10/03/2026, haconfermato l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale della stessa città del12/02/2026 che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodiacautelare in carcere in relazione alle imputazioni provvisorie allo stessoascritte (estorsione e tentata estorsione in concorso, aggravate ai sensidell’art. 416-bis.1 cod. pen. capi 1 e 7).2.Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi diricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge,oltre che mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione quantoalla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alle condotte ascritteprovvisoriamente, con particolare riferimento alla oggettiva assenza dielementi connotati dal requisito della gravità; in tal senso la difesa haosservato come tutta la motivazione sia da ritenere basata su affermazionigeneriche, affatto riscontrate, quanto al notorio dominio del territorio diriferimento da parte della famiglia [OSCURATO:PERSONA], così come quanto alla direttariferibilità della posizione del ricorrente nell’ambito del villaggio turisticoquale soggetto di riferimento della consorteria ‘ndranghetistica, in assenzadi qualsiasi atteggiamento minaccioso, soprattutto se riferito alleassemblee condominiali, attesa la legittima partecipazione dello stessoScerbo in quanto proprietario di una unità immobiliare collocata all’internodel condominio. Le dichiarazioni testimoniali rese erano poi del tuttogeneriche e non conducenti per ritenere sussistente il quadro di gravitàindiziaria; la condotta oggetto di imputazione al capo 1) risultava inoltreriferita ad un vastissimo periodo temporale, le cui diverse scansioni nonsono state adeguatamente verificate e non erano risultate direttamenteriferibili al ricorrente; nello stesso senso si è sostenuta la assoluta assenzadi gravità indiziaria per il capo 7), in questo caso proprio in considerazionedel portato delle dichiarazioni della persona offesa che aveva esclusoqualsiasi minaccia e forma di coartazione proveniente dal ricorrente; népotevano ritenersi risolutivi gli auguri fatti alla persona offesa per l’acquistodella nuova vettura poi incendiata, non essendo emersa in concreto alcunaforma di intimidazione e metus conseguente.2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoriaquanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen. nella sua duplice accezione (finalità agevolativa e metodo); conparticolare riferimento al capo 1) della imputazione provvisoria ilconsolidamento della associazione sarebbe derivato dalla assunzione di unaserie di soggetti, con diversi ruoli, presso il villaggio turistico presso il qualeil ricorrente svolgeva il ruolo di guardiano, sebbene non sia mai emersaalcuna attività di indagine o procedimento penale a carico dello stesso per ildelitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., mentre non poteva essere ritenutoelemento sufficiente il mero rapporto di affinità o parentela con alcuni deisoggetti assunti; era mancata del tutto la valutazione della connotazionesoggettiva della aggravante; ancora quanto al metodo il ricorrente harichiamato la propria condizione di proprietario legittimato a parteciparealle assemblee condominiali non essendo stata esplicitata o percepita inalcun modo la appartenenza ad una associazione di stampo mafioso equanto al capo 7) si è sottolineata la presenza del tutto marginale rispettoai fatti ascritti, mentre il giudizio espresso si doveva ritenere di tiposociologico, basato su opinioni personali dell’estensore.2.3.Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante e/ocontraddittoria quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari,all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., era da ritenere confusa e ambigua,avendo richiamato il pericolo di reiterazione in assenza di elementispecializzanti in tal senso e non avendo valutato il tempo trascorso dai fattioggetto di imputazione e la applicazione della misura cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi del tuttogenerici, oltre che manifestamente infondati per le ragioni che seguono.2.In via preliminare, giova ribadire il costante principio che chiariscecome in tema di misure cautelari personali il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice dimerito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei datiprobatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 6, n. 49153 del12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014,Rv. 261400-01; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) edelle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile incassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme dilegge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità della motivazione.Deve, quindi, essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, ilricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponecensure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in unadiversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito ( Sez. 2,n. 31533 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).3. Il Tribunale del riesame ha fornito una lettura approfondita, chiara,persuasiva sia quanto alla provvista indiziaria, caratterizzata da evidentegravità, che quanto alle caratteristiche specifiche delle condotte imputateper estorsione consumata e tentata, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen., nei termini indicati in rubrica. Il Tribunale del riesame ha tratto,conformemente alle motivazioni dell’ordinanza genetica, conclusioni chiarederivanti dalle particolari modalità di commissione dei reati, dalla chiaravolontà di imporsi in modo evidentemente minaccioso nel contestoimprenditoriale riferibile da una parte dalla gestione dei diversi sevizi di ungrande villaggio turistico, anche mediante la assunzione, sostanzialmenteimposta, di alcuni soggetti semplicemente vicini alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] (se noncomponenti della stessa) e, dall’altra, finalizzata ad evitare la conclusionedella vendita all’asta di uno degli immobili inseriti in questo villaggioritenuto “cosa” di esclusiva appartenenza dei soggetti legati alla consorteriadi stampo ‘ndranghetista, in assenza di qualsiasi competenza o accordocontrattuale tra le parti, contrariamente a quanto di fatto sostenuto dalladifesa (Sez. 2, n. 12134 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998-01).La difesa omette di confrontarsi con i plurimi elementi evidenziati dallamotivazione e si limita a proporre una lettura alternativa della cospicuamole di elementi di indagine acquisiti, proponendo una propria personaleconsiderazione, caratterizzata nella sostanza da una visione parcellizzata elimitata della ampia, logica e persuasiva motivazione resa sul punto dalTribunale del riesame, senza reale confronto con gli elementi addotti perevidenziare l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari in relazione aduna consistente provvista indiziaria, tanto da risolversi in mere petizioni diprincipio, senza alcun richiamo al cospicuo materiale oggetto di indagine.Il Tribunale, nella propria motivazione, ha correttamente applicato ilprincipio di diritto, richiamato anche dal Procuratore generale in relazione alcaso in esame, secondo il quale la minaccia costitutiva del delitto diestorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può esseremanifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata,purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggettopassivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente,alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cuiopera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, Lavitola, Rv. 254797-01; Sez. 2,n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117-01), sicché anche unarichiesta formalmente priva di contenuto minatorio può veicolare una nettae ben percepibile carica intimidatoria ove diretta a soggetti che vivono ocomunque operano in contesti sottoposti al controllo di gruppi criminalimafiosi e proveniente da membri degli stessi, come nel caso in esame,anche attesa la chiara connotazione della azione, costante e continuata,posta in essere in modo diffuso, percepita nella sua chiara portata daidiversi condomini, corroborata dal portato captativo, del tutto inequivoco,oltre che dalle dichiarazioni del Finizio, specificamente ricostruite dalTribunale quanto alla loro portata indiziante e per nulla considerate inricorso. Nel ricostruire puntualmente il contesto in cui si manifestava laazione imputata il Tribunale ha reso argomentazioni logiche e riscontrabili,sulla base di una serie di elementi univoci, correttamente applicando ilprincipio di diritto secondo il quale integra il delitto di estorsione, e nonquello di violenza privata, la condotta di chi costringe un imprenditore, conviolenza o minaccia, ad effettuare un'assunzione non necessaria,sussistendo tanto il requisito dell'ingiusto profitto per la personaindebitamente assunta, quanto quello del danno per la vittima, implicitonell'essere, la stessa, costretta all'assunzione di una persona, in spregioalla propria autonomia negoziale e in assenza di qualsiasi vantaggioeconomico (Sez. 2, n. 31302 del 24/06/2025, Cardinale, Rv. 288558-01).Nel caso di specie sono emersi il costante condizionamento dellasituazione di evidente soggezione dei proprietari alle indicazioni di soggetti,quali lo [OSCURATO:PERSONA], chiaramente legati alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] (il cui notorioradicamento sul territorio quale cellula ‘ndranghetistica di rilievo è statoampiamente ricostruito dalla ordinanza genetica e pienamente condivisodal Tribunale del riesame pag. 5 e segg.), la inequivoca portata, quantoalla sua provenienza, delle diverse richieste di assunzione del personale,con emersione argomentata della sussistenza della aggravante contestata(con puntuale richiamo alla documentazione attestante le diverseassunzioni, dove a mero titolo esemplificativo, venivano citati comesoggetti assunti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ArenaAntonio).Nel ricostruire tale complessa azione di condizionamento ed efficaceraggiungimento dei propri obiettivi il Tribunale ha ampiamente richiamatogli elementi indiziari, la complessa relazione parentale ed “ambientale”ricorrente tra lo [OSCURATO:PERSONA] e il personale assunto, così come la direttaconsequenzialità tra le attività poste in essere dallo stesso e ilraggiungimento dell’obiettivo prefissato, sulla base di un chiaro effettointimidatorio, direttamente riscontrando non solo la ricorrenza di elementi asostegno della aggravante contestata (Sez. 2, n. 15724 del 27/03/2025,Trovato, Rv. 287947-02), ma anche la massima di esperienza secondo laquale la relazione intra familiare o la relazione di stretta vicinanza,sostanzialmente parafamiliare, con soggetti inseriti in compagini mafiosevale certamente a rafforzare l’effetto intimidatorio e la capacità costrittivadi una richiesta che in entrambi i casi oggetto di imputazione provvisoria èrisultata rafforzata nella sua oggettiva portata intimidatoria, proprio tenutoconto di questa relazione riconosciuta (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014,Iussi, Rv. 261426-01; Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, Casamonica, Rv.285808-03).La ricostruzione offerta, la considerazione dei plurimi elementi indiziaria carico del ricorrente, la pluralità delle dichiarazioni acquisite da soggettidirettamente coinvolti nelle vicende imputate e destinatari delle richiesteestorsive, la analisi delle captazioni, affatto criptiche, sono elementi deltutto chiari, logici e univoci, nella ricostruzione della provvista indiziariaposta a carico del ricorrente.Tali elementi rendono evidente altresì la manifesta infondatezza delterzo motivo di ricorso, del tutto generico nella sua articolazione, quantoalla insussistenza delle esigenze cautelari ed alla asserita ambiguità econfusione resa sul punto dal Tribunale. In tal senso, si deve sottolinearecome il Tribunale abbia correttamente applicato la disciplina di cui all’art.275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto del fatto che, a seguitodell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte dellacontestazione dei reati di associazione sovversiva, con finalità di terrorismoo di stampo mafioso, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua aprevedere una doppia presunzione, applicabile anche al caso in cui sia statacontestato l’art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022,Alcamo, Rv. 283176-01), relativa quanto alla sussistenza delle esigenzecautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria.Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionatodelitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difettouna qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in viaobbligatoria la misura della custodia in carcere. Sotto il primo profiloricorre, infatti, una presunzione relativa di concretezza ed attualità delpericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l’affievolimento o lacessazione di ogni esigenza cautelare. Quanto al secondo aspetto, lapresunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere puòessere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, sianoacquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possonoessere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la meraallegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta. IlTribunale ha specificamente motivato sul punto, chiarendo come in alcunmodo potesse ritenersi mutato il quadro inizialmente valutato e pienamentecondiviso, richiamando la particolare gravità della condotta imputata e larilevanza delle modalità del fatto come elementi certamente significativi intal senso, con motivazione che non si presta ad alcuna censura in questasede, soprattutto considerata la assenza di allegazione di elementisignificativi in senso contrario al fine smentire tale articolata edapprofondita ricostruzione. Le considerazioni appena rese implicanol’evidente superamento delle ulteriori allegazioni della difesa, rassegnatecon i motivi nuovi del 03/06/2026.5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agliadempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]