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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29343/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, nel replicare alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; letta la memoria degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], i quali, nel replicare alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; letti i motivi aggiunti presentati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che: a) i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano dichiarati inammissibili; b) i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano rigettati; c) in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio in accoglimento del secondo motivo con correzione dell'errore materiale da parte della Corte e il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto; d) in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza sia annullata con rinvio in accoglimento del terzo motivo e il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si è riportato; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha chiesto raccoglimento del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 27/10/2020 del G.i.p. del Tribunale di Torino, emessa in esito a giudizio abbreviato: a) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 54), 55), 59), 60), 61), 62), 63), 64), 65), 66), 67), 68), 70), 71), 72), 73), 74), 75), 76), 78), 92) e 93) dell'imputazione e, ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), rideterminava la pena irrogata all'imputato in sei anni e quattro mesi di reclusione ed C 3.400,00 di multa; b) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura in concorso (con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 87) dell'imputazione e, esclusa la continuazione ritenuta in primo grado e le aggravanti contestate, rideterminava la pena irrogata all'imputata in un anno di reclusione ed C 2.800,00 di multa;c) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura in concorso (con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 87) dell'imputazione e, escluse la continuazione ritenuta in primo grado e le aggravanti contestate, rideterminava la pena irrogata all'imputata in un anno di reclusione ed C 2.800,00 di multa; d) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 3), 14), 22), 27), 36), 37), 38), 39), 42), 43), 44), 45) e 46) dell'imputazione e, eliminata la pena relativa ai tre reati di cui ai capi 9), 11), e 12) dell'imputazione, dichiarati prescritti, rideterminava la stessa pena in due anni e undici mesi di reclusione ed C 5.466,00 di multa; e) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio di cui al capo 28) dell'imputazione e, avendo assolto l'imputata dall'altro reato di riciclaggio a lei contestato al capo 6) dell'imputazione, rideterminava la pena irrogata in un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed C 2.400,00 di multa; f) con riguardo all'imputato [OSCURATO:PERSONA], su accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., riqualificato il reato di cui al capo 30) dell'imputazione come ricettazione (anziché come riciclaggio), e ritenuta la continuazione tra tale reato e quello giudicato con sentenza del 06/12/2018 del Tribunale di Milano, confermata con sentenza del 11/11/2019 della Corte d'appello di Milano divenuta irrevocabile il 06/04/2021, e più grave quest'ultimo reato, aumentava la pena già irrogata dal Tribunale di Milano di sei mesi di reclusione; g) riqualificato il fatto di cui al capo 33) dell'imputazione come ricettazione (anziché come riciclaggio), confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], oltre che per tale reato, per quelli di cui ai capi 1) (usura aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), 2) (tentata estorsione aggravata ai danni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in concorso con Pirrotta e Gramuglia), 3) (partecipazione a un'associazione per delinquere) e 44) (abusiva attività finanziaria) dell'imputazione, rideterminando la pena per tali reati in due anni e due mesi di reclusione ed C 6.000,00 di multa; h) assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 55) dell'imputazione, confermava la condanna dello stesso Truscelli per i reati di cui ai capi 54) (usura pluriaggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), 68) (trasferimento fraudolento di valori aggravato) e 73) (partecipazione a un'associazione per delinquere) dell'imputazione, rideterminando la pena per tali reati in due anni e otto mesi di reclusione ed C 5.600,00 di multa; i) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 59) (riciclaggio), 62), 63), 64), 65), 66), 67) e 93) (trasferimento fraudolento di valori), 73) (partecipazione a un'associazione per delinquere) e 78) (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) dell'imputazione alla pena di quattro anni di reclusione ed C 4.500,00 di multa.2.

Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Torino, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.

3.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione o erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di riciclaggio di cui al capo 28) dell'imputazione a lei attribuito.

3.1.1. Sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino si sarebbe limitata ad affermare la configurabilità del delitto di riciclaggio indipendentemente dalla tracciabilità dell'operazione, senza considerare che, nell'ambito delle operazioni tracciabili, ve ne possono essere alcune che, per le modalità con le quali sono compiute, non sono tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, come si doveva ritenere nel caso di specie, atteso che non si vedrebbe «in che modo la semplice ricezione di somme sul proprio conto corrente mediante bonifico bancario possa equivalere a sostituire o trasferire denaro, ovvero, a compiere operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa», tanto più che le somme di denaro in questione erano state trasferite da un conto corrente accesso presso il medesimo istituto di credito (Intesa SanPaolo) presso cui era acceso il conto corrente sul quale le stesse somme erano state accreditate.

La ricorrente sottolinea ancora che, nel caso di specie, non era «stato contestato né tantomeno accertato alcun prelievo o trasferimento precedente o successivo ai bonifici che [aveva] ricevuto sul proprio conto corrente».

3.1.2. Sotto un secondo profilo, la ricorrente rappresenta che, come aveva evidenziato nel proprio atto di appello, dagli atti di causa risultava come [OSCURATO:SOCIETA]. - società dal cui conto corrente provenivano le somme asseritamente di provenienza delittuosa bonificate sul conto corrente dell'imputata -, contrariamente a quanto asserito dalla Corte d'appello di Torino, svolgesse anche attività lecita e come sul conto corrente della stessa [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nel periodo dal 13 agosto 2014 al 29 maggio 2015 in cui ebbero luogo i contestati bonifici, fossero confluite somme di denaro che non avevano alcun collegamento con il delitto presupposto di truffa di cui al capo 27) dell'imputazione e che erano di provenienza lecita e di importo complessivamente superiore a quello bonificato sul conto corrente dell'imputata, con la conseguenza che tali elementi, se fossero stati considerati, « non avrebbero consentito di ritenere che i bonifici effettuati a favore [dell'imputata] avessero ad oggetto denaro di provenienza delittuosa».

Ciò, secondo la ricorrente, neppure facendo leva - come ha fatto la Corte d'appello di Torino - sulla fungibilità del denaro, atteso che «ritenere che la natura di bene fungibile del denaro consenta di contestare il reato di riciclaggio a colui che si sia visto accreditare sul proprio conto corrente delle somme provenienti da una riserva alimentata tanto da fonti lecite quanto da fonti illecite, [sarebbe] fondamentalmente illogico», considerato anche che, alla luce degli atti di causa, risulterebbe «esclu[so] che la somma di C 6.754,00 confluita sul conto corrente intestato alla signora [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 13 agosto 2014 ed il 20 maggio 2015 sia superiore a quelle di provenienza lecita che erano confluite sul conto corrente della "[OSCURATO:SOCIETA]."».

La ricorrente rappresenta infine che, diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata, sul conto corrente di quest'ultima società erano confluite somme non provenienti dal delitto presupposto e di importo superiore a quello trasferito all'imputata nel periodo compreso tra il 4 agosto 2014 e il 15 giugno 2015.

3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo dello stesso reato di riciclaggio.

3.2.1. Sotto un primo profilo, la ricorrente deduce l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta consapevolezza, da parte sua, prima del mese di gennaio 2015 - quando [OSCURATO:PERSONA], in due conversazioni intercettate, le descrisse le attività di natura illecita da lei svolte - dell'illiceità di tali attività e dei relativi proventi; motivazione secondo cui «[s]i ritiene [...] che tale consapevolezza possa essere fatta retroagire ai precedenti trasferimenti di denaro in suo favore perché quando, nel gennaio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] le spiegava i dettagli delle operazioni illecite poste in essere, la Bonadonna non si dimostrò né sorpresa né inconsapevole ma semplicemente non pienamente padrona dei meccanismi ad esse sottese.

Ciò porta a ritenere che ella avesse da tempo compreso e 'assimilato' il concetto che la [OSCURATO:PERSONA] e il Ceretta fossero dediti ad attività illecite, attività di cui, forse, non aveva ancora compreso i dettagli non essendo, tuttavia, ciò necessario a che si configuri il delitto».

A sostegno dell'illogicità di tale motivazione, la ricorrente rappresenta che: a) essa sarebbe del tutto generica, in quanto non consentirebbe di comprendere da quale momento o, quanto meno, periodo, l'imputata si doveva ritenere avere compreso che la [OSCURATO:PERSONA] e il Ceretta erano dediti ad attività illecite, nonché contraddittoria rispetto alla propria assoluzione dal reato di cui al capo 6) dell'imputazione, in quanto, in assenza di precisazioni in ordine al predetto momento o periodo, si sarebbe potuto concludere che la comprensione dell'illiceità delle attività della [OSCURATO:PERSONA] e del Ceretta «fosse già presente durante il corso dell'anno 2011, circostanza questa che è però stata esclusa dal giudice di merito» con la predetta pronuncia assolutoria; b) dal contenuto delle intercettate conversazioni del mese di gennaio 2015 (segnatamente: del 23 gennaio e del 30 gennaio 2015), contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello di Torino, non emergeva che l'imputata fosse «né sorpresa né inconsapevole» dell'illiceità delle attività della [OSCURATO:PERSONA] e del Ceretta, ma risultava, al contrario, che la stessa imputata era ancora del tutto inconsapevole di ciò - inconsapevolezza che, del resto, era stata riconosciuta anche dal Tribunale del riesame di Torino, che, nella propria ordinanza del 31 ottobre 2019, aveva parlato di una «ancora ignara Bonadonna» -, mentre, quanto al fatto che l'imputata non si sarebbe dimostrata «sorpresa», sarebbe illogico «ritenere che la consapevolezza della provenienza della attività illecita svolta dal Ceretta e dalla [OSCURATO:PERSONA] possa desumersi dalla mancanza di particolari emozioni provate dall'imputata a fronte del racconto che le veniva fatto».

3.2.2. Sotto un secondo profilo, la ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata là dove questa ha negato l'attendibilità della spiegazione alternativa, fornita dalla stessa Bonadonna e dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i contestati trasferimenti di denaro costituivano il rimborso di un finanziamento acceso dalla prima nell'interesse della seconda; motivazione secondo cui «le dazioni di denaro in favore della Bonadonna non provenivano dalla [OSCURATO:PERSONA], ma da [OSCURATO:SOCIETA]. e non corrispondevano, per cadenza e per importo, al finanziamento descritto dalla [OSCURATO:PERSONA]».

La ricorrente deduce che la Corte d'appello di Torino avrebbe trascurato che tali due questioni della provenienza dei trasferimenti da [OSCURATO:SOCIETA]. e della menzionata non corrispondenza erano state adeguatamente chiarite dall'imputata nel corso del proprio interrogatorio dell'8 marzo 2017 (a seguito del quale venne disposta l'archiviazione, per infondatezza della notizia di reato, del procedimento penale relativo agli stessi fatti che qui occupano) e che la versione dell'imputata risultava anche riscontrata dalla produzione, nel corso del menzionato interrogatorio, di «2 documenti di sintesi rilasciati dalla [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge che nelle date da lei indicate [la Bonadonna] accese effettivamente due finanziamenti aventi a oggetto gli importi di cui aveva riferito».

3.2.3. Sotto un terzo profilo, la ricorrente - dopo avere premesso che il versamento di somme di denaro sul conto corrente dell'imputata nell'anno 2011 «è stato considerato inidoneo dalla Corte d'Appello di Torino ad integrare il reato di riciclaggio originariamente contestato al capo 6) della imputazione, essendosi condivisibilmente ritenuto che, in allora, l'imputata non fosse a conoscenza dell'attività illecita posta in essere dalla signora [OSCURATO:PERSONA]» - deduce che ciò dimostrerebbe che «i versamenti disposti sul conto corrente dell'imputata tra il mese di novembre ed il mese di dicembre 2011 per un importo pari ad euro 2.950,00 ed originariamente contestati al capo 6) non potevano davvero avere altra causa se non quella a cui li ha ricondotti quest'ultima», con la conseguenza che non si vedrebbe, «pertanto, per quale motivo i versamenti che si collocano in un periodo successivo, compreso tra il mese di agosto 2014 ed il mese di maggio 2015, siano stati ascritti dalla Corte d'Appello di Torino ad una ragione diversa», atteso che «una modifica così radicale dell'elemento soggettivo che per anni ha assistito l'imputata nel tenere una condotta del tutto lecita, potrebbe ritenersi provato soltanto a fronte di elementi che depongono in tal senso in modo chiaro ed i nequ ivoco».

La ricorrente evidenzia ancora che i trasferimenti sul proprio conto corrente si interruppero nel mese di aprile 2015, quando fu estinto il finanziamento da lei acceso nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], elemento che confermerebbe come i predetti trasferimenti fossero effettivamente da ascrivere, come da lei sostenuto, a restituzione delle rate, da lei pagate, del predetto finanziamento.

3.2.4. La ricorrente lamenta infine che la Corte d'appello di Torino avrebbe omesso di verificare la propria consapevolezza che, ricevendo sul proprio conto corrente le somme di denaro in contestazione, avrebbe potuto ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle stesse.

3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo all'insussistenza della circostanza attenuante di cui al «IV comma» (recte: terzo comma) dell'art. 648-bis cod. pen., ritenuta dalla Corte d'appello di Torino in quanto - poiché il presupposto delitto di truffa si doveva ritenere aggravato dalle circostanze dell'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, dell'avere agito in danno del soggetto a partecipazione pubblica Cogart CNA Piemonte che aveva prestato garanzia in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (circostanza che la Corte d'appello di Torino ha ritenuto «incidentalmente sussistente») e, quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], dalla recidiva - per lo stesso delitto presupposto risultava stabilita una pena non inferiore nel massimo a cinque anni.

La ricorrente deduce al riguardo che: a) quanto alla circostanza aggravante di avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, dalla lettura delle menzionate intercettate conversazioni del 23 gennaio 2015 e del 30 gennaio 2015, «non emerge in alcun modo che la signora [OSCURATO:PERSONA] abbia consentito alla signora [OSCURATO:PERSONA] di comprendere l'ammontare dei proventi che sarebbero derivati dall'attività illecita»; b) quanto alla circostanza dell'avere agito ai danni di un soggetto a partecipazione pubblica, che tale circostanza, «ritenuta incidentalmente sussistente, non è mai stata contestata al capo 27) della imputazione, né conseguentemente, è mai stata concretamente ritenuta in sentenza»; c) quanto alla circostanza aggravante della recidiva, che «[d]alla lettura della sentenza impugnata [...] non emerge un solo elemento che consenta di ritenere che la signora [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dei precedenti giudiziari riportati dal signor [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, della recidiva di cui egli è portatore».

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale relativamente alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 14) e 21) dell'imputazione.

La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino abbia negato tale declaratoria, che era stata richiesta dalla difesa nel corso della discussione orale davanti alla stessa Corte, perché, poiché, con riguardo ai predetti due reati, «nulla [era] stato devoluto dalla difesa alla cognizione della Corte, nemmeno in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio», relativamente agli stessi reati doveva ritenersi essersi «formato il giudicato».

La ricorrente rappresenta che la prescrizione dei predetti due reati maturava successivamente alla scadenza del termine per la proposizione dell'appello, che nell'atto di appello, in ordine agli stessi, non erano stati proposti motivi né sulla responsabilità, in quanto «pacifica, nonché adeguatamente motivata dal Giudice di prime cure», né sul trattamento sanzionatorio, in quanto lo stesso giudice di primo grado aveva applicato una pena assolutamente prossima al minimo edittale nonché le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione - con la conseguenza che la formulazione di un motivo di appello concernente i reati de quibus «avrebbe rappresentato un'attività nient'altro che temeraria» -, e che la facoltà di presentare motivi nuovi «incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali», sicché la Corte d'appello di Torino avrebbe dovuto dichiarare la richiesta prescrizione dei due reati.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione «in ordine alla pena finale inf[flitta] all'imputata».

La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino, nell'eliminare la pena detentiva irrogata dal Tribunale di Torino a titolo di aumento per la continuazione con i reati di cui ai capi 9), 11) e 12) dell'imputazione che erano stati dichiarati prescritti, pena che era pari a complessivi quattro mesi e quindici giorni di reclusione, avrebbe erroneamente ridotto la pena finale di tre anni e due mesi di reclusione irrogata dal Tribunale di Torino a due anni e undici mesi di reclusione anziché a due anni, nove mesi e quindici giorni di reclusione.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi.

5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 e 648-bis cod. pen., nonché l'illogicità della motivazione «in relazione alle medesime disposizioni normative» con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per il reato di riciclaggio aggravato in concorso di cui al capo 59) dell'imputazione.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino abbia ritenuto la configurabilità del delitto di riciclaggio escludendo che egli avesse concorso nel presupposto delitto di bancarotta fraudolenta per la ragione che, «[q]uando [[OSCURATO:PERSONA]) si rivolse al [OSCURATO:PERSONA], e questi lo indirizzò al Macrì [...], il proposito criminale del [OSCURATO:PERSONA] già sussisteva».

Il ricorrente deduce che, con tale affermazione, la Corte d'appello di Torino non avrebbe «considera[to] che il concorso di persone nel reato, nella forma psichica, deve ritenersi integrato anche laddove il soggetto, pur non avendo effettuato opera di istigazione in senso stretto, abbia comunque sorretto, agevolato e rafforzato (e dunque in un secondo momento rispetto all'istigazione iniziale) il proposito criminoso del concorrente principale», come era appunto avvenuto nel caso di specie nel quale, sulla base di quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], «il contributo causale del [OSCURATO:PERSONA] si è estrinsecato [...] sia nel rafforzare il proposito criminoso del predetto [OSCURATO:PERSONA] sia nell'esecuzione del delitto».

5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 e 416 cod. pen., nonché l'assenza e l'illogicità della motivazione «in relazione alle medesime disposizioni normative» con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per il reato di partecipazione a un'associazione per delinquere aggravata di cui al capo 73) dell'imputazione.

5.2.1. Sotto un primo profilo, il ricorrente contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui «[c]he l'associazione criminale esistesse non è [...] contestato dalla difesa ed è, comunque, dimostrato in giudizio in considerazione del fatto che il Macrì, il Pastore ed il Forgione hanno rinunciato ai motivi di appello articolati in parte qua», rappresentando, a tale proposito, che: a) con il proprio atto di appello - di cui riporta il relativo stralcio - aveva in realtà contestato l'esistenza dell'associazione per delinquere, sicché, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata si doveva ritenere assente; b) dalla scelta processuale dei menzionati coimputati di rinunciare ai relativi motivi di appello «non può farsi discendere, automaticamente, né la sussistenza del reato associativo per l'imputato che non "patteggia" [...] né la prova della sua partecipazione [...] al sodalizio».

5.2.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto dimostrata la propria partecipazione al sodalizio criminale «in ragione del fatto che [egli] si è reso responsabile di plurimi delitti» (così il ricorso), così confondendo il reato di associazione per delinquere con il concorso di persone nel reato.

Il ricorrente rappresenta altresì in proposito che: «nessun elemento viene valorizzato dalla decisione ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un vincolo che legasse gli associati tra loro»; non «viene fatta menzione dei singoli ruoli degli associati»; «i soggetti qualificati come "partecipi" del sodalizio ave[vano] svolto ruoli del tutto simili fra loro, ma in vicende nettamente distinte»; non «risulta delineata, dalla decisione impugnata, alcuna struttura di mezzi e uomini, univocamente diretta ad attuare il piano associativo»; non «è possibile procedere, stando alla decisione impugnata, ad una distinzione di ruoli fra i presunti associati».

Gli imputati, pertanto, «ciascuno per proprio conto - ed a tutto voler concedere - hanno commesso reati in concorso ex art. 110 c.p.».

5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 512-bis cod. pen., nonché l'illogicità della motivazione «in relazione alla medesima disposizione normativa» con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per i reati di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi 62), 63), 64), 65), 66), 67) e 93) dell'imputazione.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino avrebbe motivato unicamente con riguardo all'elemento oggettivo dei predetti reati, costituito dalla fittizia attribuzione a sé della titolarità delle società, trascurando del tutto di motivare in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico degli stessi reati costituito dal dolo specifico del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché l'illogicità della motivazione «in relazione alla medesima disposizione normativa» con riguardo alla ritenuta sussistenza delle aggravanti, previste dal suddetto art. 416-bis.1 cod. pen., cosiddette del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa (che erano state contestate in relazione a tutti i reati attribuiti all'imputato, con la sola eccezione di quello di corruzione di cui al capo 78 dell'imputazione).

Il ricorrente contesta che la Corte d'appello di Torino avrebbe ritenuto la sussistenza delle predette circostanze aggravanti «non solo senza affrontare specificamente il problema in relazione ad ogni addebito, ma senza nemmeno dedicare un breve paragrafo per specificare le ragioni sottese alla ritenuta sussistenza degli elementi idonei a connotare di mafiosità la condotta dell'imputato, ovvero l'avvenuta agevolazione di una non meglio precisata cosca di 'ndrangheta», affidandosi solo a «riferimenti del tutto generici», relativi «al fatto che tutte le attività criminose avrebbero favorito il Macrì e, per l'effetto, la consorteria di 'ndrangheta a cui lo stesso apparteneva».

Il ricorrente rappresenta che la sentenza impugnata: a) quanto all'aggravante del metodo mafioso, «non indica minimamente le condizioni di assoggettamento ed omertà a cui sarebbe stato sottoposto il [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo 59) della rubrica»; b) quanto all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, l'avrebbe ritenuta sussistente «per il solo fatto che i reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati commessi da costui in concorso con persona (id est: [OSCURATO:PERSONA]) asseritamente legata a consorterie di 'ndrangheta», laddove, alla luce delle acquisizioni probatorie, la configurabilità della stessa aggravante avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non sarebbe dato comprendere: «secondo la complessiva ricostruzione operata dalla sentenza se ad a quale specifico fine, personale od associativo, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato i pretesi investimenti nelle società di cui in rubrica»; «mediante quali modalità né per quale entità, i frutti degli investimenti sarebbero rientrati nella disponibilità delle predette cosche, piuttosto che rimaste nella disponibilità del Macrì».

5.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 319 cod. pen., nonché l'illogicità della motivazione «in relazione alla medesima disposizione normativa» con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di corruzione di cui al capo 78) dell'imputazione.

Sotto un primo profilo, il ricorrente rappresenta che la Corte d'appello di Torino avrebbe omesso di evidenziare la necessaria correlazione tra gli atti contrari ai doveri d'ufficio compiuti dal pubblico ufficiale maresciallo Musso e la dazione di denaro o altra utilità che costituirebbe il prezzo della corruzione, ciò che sarebbe stato necessario atteso che le presunte utilità percepite dal Musso avevano un valore inconsistente (un appuntamento per una risonanza magnetica; un colloquio di lavoro per la moglie; della magliette della Juventus).

Sotto un secondo profilo, il ricorrente, dopo avere premesso che la Corte d'appello di Torino non avrebbe individuato «se, ed in quale momento, sarebbe intervenuto l'accordo corruttivo» e che nelle intercettate conversazioni telefoniche tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Musso «non emergono mai accordi di natura corruttiva», sicché, «se un accordo corruttivo esisteva, lo stesso non era stato stretto certamente dal [OSCURATO:PERSONA]», rappresenta che, in conseguenza di ciò, «quand'anche volesse ritenersi - come ritiene la sentenza - che il [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto il ruolo di nuncius (in favore del Macrì) in relazione alle informazioni riservate riferite dal Musso al Forgione ed al Pastore, deve comunque pervenirsi alla conclusione che la condotta (di nuncius) del [OSCURATO:PERSONA] sia priva di rilevanza penale in quanto susseguente al momento in cui è stato raggiunto l'accordo corruttivo con il pubblico ufficiale».

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo - relativo al trattamento sanzionatorio - con il quale il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 597, comma 4, dello stesso codice.

6.1. Dopo avere premesso che, con la sentenza del Tribunale di Torino - che aveva aumentato la pena base per il più grave reato di cui al capo 55) dell'imputazione in ragione dell'applicazione dell'aumento, previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen., per la ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale - «risultava, [...] di fatto, bilanciata dalle circostanze attenuanti generiche (e pertanto neutralizzata nei suoi effetti sanzionatori) la sola circostanza aggravante [denarticolo 416 bis.1 del codice penale», il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino, con l'aumentare la pena base per il più grave reato di cui al capo 55) dell'imputazione per effetto dell'applicazione della predetta circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., avrebbe «rivitalizza[to] gli effetti di aggravamento della pena conseguenti all'applicazione» di tale aggravante, «nonostante gli stessi fossero stati già esclusi, siccome bilanciati, dal primo Giudice e ciò facendo in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero», con la conseguenza che risulterebbe violato il divieto di reformatio in peius, non essendo stata rispettata la «preclusione che inibiva la nuova valutazione della circostanza aggravante, i cui effetti erano da ritenersi ormai inevitabilmente elisi».

Il ricorrente deduce altresì che la Corte d'appello di Torino, col determinare la pena per il più grave reato di cui al capo 55) dell'imputazione ritenendo, dapprima, l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, e, poi, applicando l'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., avrebbe altresì erroneamente interpretato e applicato l'art. 69, quarto comma, cod. pen., in quanto «la recidiva è aggravante "relativamente" privilegiata», con la conseguente non riferibilità alla fattispecie di causa del principio - richiamato dalla sentenza impugnata - affermato da Sez.

U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096-01.

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.7.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità della sentenza «per errore di diritto consistente nel vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.».

Il ricorrente rappresenta che sarebbe «palese la non ricorrenza, nel caso di specie», del delitto di ricettazione (di cui al capo 30 dell'imputazione) in quanto: «non v'è prova alcuna in atti che la provvista concernente [I']assegno fosse riconducibile al delitto [presupposto] di cui al capo 27); inoltre quand'anche lo fosse, si tratterebbe, in ogni caso, di una truffa alla quale l'imputato è risultato essere stato completamente estraneo e di cui non risulta avere mai avuto notizia alcuna, prima del presente giudizio [...].

Infatti, non vi è in atti alcun elemento [...] da cui si possa inferire la conoscenza da parte dell'imputato [...] della provenienza del denaro portato dall'assegno in parola dal reato di cui al capo 27), per cui difetterebbe, in ogni caso, l'elemento psicologico» del delitto di ricettazione.

7.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità della sentenza «per errore di diritto consistente nell'erronea qualificazione del fatto di cui al capo d'imputazione 30) così come prospettata dalle parti nel concordato e recepita dalla Corte d'Appello di Torino con conseguente mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.».

Il ricorrente rappresenta che la condotta di cui al capo 30) dell'imputazione, «tenuto conto della ricostruzione dei fatti operata dal Gip di Torino e da quella operata dalla Corte territoriale, non può in nessun modo essere inquadrata nel reato di riciclaggio e tantomeno in quello di ricettazione».

Il ricorrente espone al riguardo che «[I]'importo di Euro 4930 dell'assegno oggetto del capo d'imputazione 30) costituisce [...] il pagamento di un anticipo sul prezzo del delitto di truffa concordato da [OSCURATO:PERSONA] con i concorrenti Fasanotti e [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo di imputazione 37) - e non del capo d'imputazione 27) - reato di tentata truffa dal quale è stato però assolto dal Gip di Torino "perché il fatto non costituisce reato"», sicché egli «ha concorso, di fatto, nella tentata truffa ai danni del [OSCURATO:PERSONA] (capo 37) che nel caso di specie è il reato presupposto del delitto di ricettazione (capo 30) e non può, pertanto, essere condannato per tale reato nemmeno a seguito di concordato».

8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.

8.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), l'inosservanza dell'art. 192 dello stesso codice e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per il reato di usura di cui al capo 87) dell'imputazione.[OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte d'appello di Torino abbia ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza di adeguati riscontri alle stesse, rappresentando in proposito: a) «gli errori del propalante [...] sono diversi, costanti, su punti essenziali in ordine proprio alla qualificazione del fatto nella fattispecie criminosa contestata»; b) i riscontri alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero generici, «poiché confermano eventualmente solo degli incontri ma nulla comprovano in ordine al contenuto dei medesimi»; c) in particolare, il contenuto dell'intercettata conversazione telefonica tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Raso int. 5014 del 25 aprile 2016, valorizzato dalla sentenza impugnata, «non restituisce alcun riscontro né dell'effettivo incontro, né del luogo, né, tantomeno, della consegna del denaro [...], ma solamente della circostanza che Raso fosse da solo presso un ristorante e che fosse in attesa dell'arrivo di Fassero per farsi pagare una cena»; d) anche il contenuto delle tre intercettate conversazioni telefoniche del 25 maggio 2016, 30 maggio 2016 e 10 giugno 2016 tra il [OSCURATO:PERSONA] e la compagna Dlutek, anch'esso valorizzato dalla sentenza impugnata, costituirebbe un «"riscontro"» «in alcun modo specifico in ordine alla promessa e dazione di denaro, alla durata del prestito, al tasso usurario, alla consegna di euro 2.000 al Raso, alla dazione di somme di denaro qualificabili come interessi», atteso che lo stesso contenuto potrebbe costituire un riscontro «esclusivamente su un riconoscimento di un "giusto", su un incontro improduttivo e su un incontro che logicamente presupporrebbe la consegna di euro tremila: non vi è traccia di un prestito di euro 50.000 e quindi, a cascata, [...] non si può logicamente affermare che euro tremila corrispondano ad un tasso "pacificamente usurario"»; e) «[n]on si ha riscontro poi della presunta dazione di una seconda occasione di corresponsione degli interessi, assertivamente indicata nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], senza ulteriore indicazione di elementi di riscontro».

8.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio.

La ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione dell'irrogazione di una pena discosta dal minimo edittale in ragione del tasso di interesse pattuito del 6% mensile, rappresentando al riguardo che: «[n]on si specifica quale parametro potrebbe fare risultare un tasso mensile usurario non significativo»; non vi sarebbe «contezza certa della base di calcolo degli interessi, visto che la somma del prestito indicata in 50.000 euro non è riscontrata da nulla»; «le imputate avrebbero avuto una perdita secca dall'operazione di prestito praticamente di quasi tutta la somma erogata: a fronte di 50.000 concessi avrebbero incassato in restituzione solo euro 6.000».9.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con il quale la ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per il reato di usura di cui al capo 87) dell'imputazione.

9.1. La ricorrente lamenta in particolare che la Corte d'appello di Torino abbia ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza di adeguati riscontri alle stesse, rappresentando in proposito: a) la contraddittorietà e l'illogicità della giustificazione data dalla Corte d'appello di Torino alle differenze tra i due racconti della vicenda fatti dal [OSCURATO:PERSONA] nei suoi due interrogatori del 15 novembre 2016 e del 29 novembre 2016, atteso che: a.1) il [OSCURATO:PERSONA] «sin da subito riferisce gli elementi che costituiscono la fattispecie del reato di usura e, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, pone in essere una condotta che bene si confà a fini calunniatori»; a.2) «non vi era alcun documento da consultare che potesse far ritornare alla mente al [OSCURATO:PERSONA] il prestito ricevuto»; a.3) «la consultazione con la convivente [[OSCURATO:PERSONA]] non solo non garantisce l'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] ma neppure quella della Dlutek», atteso che «[l]a circostanza che i fatti dagli stessi riferiti non siano avvenuti è provata dalle numerose contraddizioni in cui i predetti incorrono reciprocamente nelle rispettive dichiarazioni, nonostante la previa consultazione e concertazione»; b) le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata là dove reputa le stesse contraddizioni «discrasie di poco conto» (così il ricorso) e superabili e, in particolare: b.1) la contraddizione relativa al giorno in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incontrato la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe ottenuto dal Raso i 50.000,00 euro, atteso che l'indicazione, da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], del 24 aprile 2016 era smentita «dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dai tracciamenti del suo cellulare» (dai quali era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] e il Raso si incontrarono, invece, il 25 aprile 2016), nonché l'illogicità della tesi della Corte d'appello di Torino secondo cui si tratterebbe «di una discrasia di poco conto, peraltro compatibile col fatto che si trattava di due giorni festivi», atteso che «se anche il giorno precedente fosse stato festivo, il [OSCURATO:PERSONA] ben lo avrebbe ricordato e riferito», sicché sarebbe piuttosto «del tutto logico ritenere che [OSCURATO:PERSONA] menta, dal momento che non sa di essere stato intercettato nel momento in cui viene interrogato»; b.2) la contraddizione relativa alla dichiarazione, fatta dal [OSCURATO:PERSONA] in entrambi gli interrogatori menzionati, di avere ricevuto il denaro oggetto del prestito usurario dal Raso la sera stessa dell'incontro con le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", avendo la Corte d'appello di Torino trascurato che, dai tabulati telefonici, risulterebbe che il [OSCURATO:PERSONA] e il Raso non si videro la sera del 25 aprile 2016 e che il Raso non trascorse la serata presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", e avendo la stessa Corte d'appello altresì illogicamente ritenuto irrilevante il fatto che il ristorante dell'incontro potesse non essere stato "[OSCURATO:PERSONA]", atteso che ciò, invece, dimostrerebbe l'inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA]; c) il carattere anapodittico dell'assunto della Corte d'appello di Torino secondo cui la credibilità del [OSCURATO:PERSONA] non stata sarebbe inficiata dal fatto che, diversamente da quanto dallo stesso riferito, risultavano diversi contatti tra lui e il Raso nei giorni precedenti e successivi a quello del prestito; d) che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Torino, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non si potevano ritenere riscontrate dal contenuto delle intercettate conversazioni telefoniche tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e la convivente [OSCURATO:PERSONA], atteso che: d.1) la stessa Corte d'appello di Torino trascurerebbe che «non vi è alcuna conferma che il Raso, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si trovassero in corso Svizzera il giorno 25 quando il telefono del [OSCURATO:PERSONA] si collega alla relativa cella, in quanto non vi è riscontro in tal senso nei tabulati», che «non vi è prova alcuna che il Raso abbia consegnato il denaro a [OSCURATO:PERSONA], anzi vi è una precisa smentita», che «non vi è prova alcuna che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si siano recate presso il bar per ricevere gli interessi usurari pattuiti in precedenza», atteso che, «e sul punto non vi è smentita della sentenza impugnata: - le due donne non si presentarono il 25.5.2016 che sarebbe stato il giorno pattuito per la consegna della prima rata di interessi»; d.2) «le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e della Dlutek, secondo cui vi sarebbe stata una busta con una somma di denaro inferiore al pattuito a disposizione delle due donne, sono smentite dal contenuto delle conversazioni intercettate»; e) le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] «sarebbero passate non il 25.5.2016 bensì due giorni dopo, il 27 maggio, data in cui la convivente del predetto non avrebbe avuto la busta da consegnare loro in quanto il [OSCURATO:PERSONA] se la sarebbe fatta restituire il 25 maggio», sarebbero smentite dalle dichiarazioni della Dlutek nonché «[d]alle intercettazioni telefoniche [dalle quali] emerge [...] che le due donne sarebbero passate il 30 maggio e non il 27 maggio [...], che il [OSCURATO:PERSONA] non parlò direttamente con nessuna di loro ma disse alla Dlutek di farle ripassare il mercoledì successivo sempre presso il bar alla medesima ora, trovandosi lui in Svizzera»; f) «[p]er quanto riguarda la dazione degli interessi presso la casa della [OSCURATO:PERSONA], la smentita ad opera della teste Gamboni, che afferma di non aver mai assistito allo scambio di buste, non può essere superata dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] afferma invece che la Gamboni si fermò ad aspettarlo in auto».10.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi.

10.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di usura di cui al capo 1) dell'imputazione.

Il ricorrente censura in particolare la motivazione con la quale la Corte d'appello di Torino ha ritenuto l'infondatezza della tesi difensiva secondo cui le cambiali per C 6.250,00 in contestazione erano state rilasciate dalla persona offesa Lezzi nel 2013 a fronte non solo del prestito di C 1.200,00 ma anche delle prestazioni professionali che gli erano state rese dall'imputato.

A tale proposito, il ricorrente contesta anzitutto l'argomentazione della Corte d'appello di Torino secondo cui l'inidoneità dei documenti, prodotti dalla difesa durante l'udienza preliminare del 12 maggio 2020, a confermare l'esistenza del menzionato credito professionale vantato dall'imputato nei confronti del Lezzi sarebbe dovuta al fatto che i detti documenti erano «privi di data certa e inidonei a fondare la presunzione dell'effettiva debenza da parte del Lezzi degli importi ivi contemplati trattandosi di documenti non soggetti a iscrizione nelle scritture contabili del Ricupero», osservando, a tale proposito, che «i Modelli F24 risult[a]no tutti recare "data certa" impressa nella parte alta del modulo di pagamento» e «sono perfettamente sovrapponibili alle voci descritte nelle notule che si riferiscono alla tenuta della contabilità della società del Lezzi [...] ed alla elaborazione delle paghe dei dipendenti della sua società», ciò che varrebbe a «conferire una esatta collocazione temporale alla emissione delle notule che si riferiscono a quelle prestazioni professionali e che sono tutte numerate e datate in quel periodo», dovendosi, altresì, notare che il fatto che l'elenco della documentazione consegnata al Lezzi dallo studio del Ricupero recasse la sottoscrizione del Lezzi che ne attestava il ritiro varrebbe a confermare la genuinità del documento.

Pertanto, secondo il ricorrente, «[l]a prova certa della esistenza di pregresse prestazioni professionali rese dal Ricupero in favore del Lezzi nel periodo dal 2001 al 2003 e la mancanza di una prova di pagamento di quelle prestazioni, non essendo quelle notule state poi trasformate in parcelle professionali, [...] deve fare presumere, che quegli importi non siano stati corrisposti e che il credito del professionista sussistesse al momento del rilascio delle cambiali».

Il ricorrente contesta poi che la Corte d'appello di Torino abbia ritenuto verosimile che le prestazioni professionali de quibus fossero state pagate "in nero", atteso che ciò costituiva una mera ipotesi che non aveva trovato riscontro in alcun atto del processo e che la stessa Corte d'appello abbia completamente svalutato le dichiarazioni fatte dall'imputato nei due interrogatori da lui resi l'11 ottobre 2019 e il 29 novembre 2019, nonostante l'attendibilità di tali dichiarazioni trovasse conferma nella documentazione acquisita al processo; dichiarazioni nelle quali il Ricupero aveva chiarito come il Lezzi, all'epoca del rilascio delle cambiali, gli fosse debitore della somma di C 5.000,00/6.000,00 per le menzionate vecchie notule professionali e come le stesse cambiali comprendessero, oltre al prestito di C 1.200,00, anche il pagamento dei vecchi onorari.

Il ricorrente rappresenta ancora il travisamento della prova nel quale sarebbe incorsa la Corte d'appello di Torino col ritenere che l'imputato avesse parlato, nel primo interrogatorio, di un credito di C 5.000,00 o di C 6.000,00 e, nel secondo interrogatorio, di un credito di circa C 3.000,00, atteso che «[I]'importo di 5000 o 6000 euro a cui si riferisce il Ricupero [n]ell'interrogatorio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è quello calcolato al momento in cui Lezzi aveva preso contatto con il suo commercialista dopo la sua detenzione e cioè a giugno del 2013 [...] e quindi comprensivo degli interessi di oltre un decennio».

10.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e dell'art. 393 cod. pen. e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione di cui al capo 2) dell'imputazione.

Il ricorrente rappresenta che l'errore, evidenziato con il primo motivo, commesso dalla Corte d'appello di Torino col considerare illecito il prestito di C 1.200,00 «porta a dovere riqualificare quelle condotte [di cui al capo 2) dell'imputazione] nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone» - reato, peraltro, improcedibile per mancanza della querela - tenuto anche conto del fatto che i concorrenti Pirrotta e Gramuglia avevano agito per il solo fine di fargli ottenere il pagamento delle cambiali da parte del Lezzi, senza che alcun profitto o diversa utilità avesse ispirato la loro condotta, e che il credito era pienamente azionabile in giudizio in quanto non era decorso il termine per l'azione cambiaria.

10.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen., dovendo il fatto contestato al capo 3) dell'imputazione essere qualificato non come partecipazione a un'associazione per delinquere ma abusiva attività finanziaria, e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione a un'associazione per delinquere di cui al predetto capo 3) dell'imputazione.Il ricorrente deduce l'illogicità del percorso argomentativo della sentenza impugnata e che il contenuto di alcune conversazioni intercettate dimostrerebbe la mancanza, in capo a sé, del dolo del reato associativo nonché la mancanza di un suo contributo utile ai fini della realizzazione del programma dell'associazione, così come risulterebbe smentito il carattere meramente fittizio delle società facenti capo al Ceretta, rappresentando al riguardo, che: a) sarebbe da escludere che il contenuto delle conversazioni intercettate riportato nella sentenza impugnata possa dimostrare la consapevolezza, in capo a sé, di contribuire al programma associativo «di attingere fraudolentemente prestiti da istituti di credito», atteso che «in nessuna delle intercettazioni riportate nella sentenza si fa[...] riferimento alle frodi alle banche», cosicché «N'assoluta mancanza di prova [...] della conoscenza della finalità frodatoria attraverso le società di comodo create dal Ceretta e dalla [OSCURATO:PERSONA], esclude che l'imputato possa essere stato consapevole che la sua condotta abbia contribuito a tale programma»; b) sarebbe, altresì, inesistente un proprio contributo causale alla realizzazione del programma frodatorio perseguito dagli associati, atteso che, dal contenuto alcune conversazioni intercettate (in particolare: la n. 128 dell'Il febbraio 2015 e la n. 544 del 24 marzo 2015), era emerso che «i soggetti da lui indirizzati [erano] addirittura dannosi per gli interessi della [associazione] in quanto i loro numerosi insoluti provocavano alla CE.DE.FA. una notevole contrazione degli affidamenti»; c) la sentenza impugnata confonderebbe «il requisito del "contributo al programma del sodalizio" con il "guadagno personale" che il singolo può trarre dall'appartenenza all'associazione», dovendosi ritenere che «non possa esistere una partecipazione al reato associativo nel caso in cui i due scopi (quello personale quello del gruppo) siano confliggenti», come era nel caso di specie, nel quale «[l]a divergenza tra lo scopo associativo, perseguito attraverso la crescita del volume d'affari delle società utilizzate per richiedere i prestiti alle banche, per il cui conseguimento è imprescindibile il buon fine dei titoli scontati, e la motivazione personale dell'imputato nel dirottare al Ceretta i clienti insolvibili al fine di fare loro ottenere prestiti per poter ottenere il pagamento dei suoi onorari, rende del tutto insussistente in capo all'imputato i requisiti dell'aver fornito un contributo utile per l'associazione e dell'a ffectio societatis quale consapevolezza di farne parte condividendone sorti e programma»; d) anche l'argomentazione della Corte d'appello di Torino volta a sostenere la partecipazione del Ricupero al sodalizio in ragione della sua asserita consapevolezza del carattere fittizio delle società facenti capo all'associazione sarebbe smentita dal contenuto delle intercettazioni n. 13 del 13 gennaio 2015 e n. 70 del 30 gennaio 2015, le quali dimostrerebbero come le predette società svolgessero anche un'effettiva attività imprenditoriale.10.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 33) dell'imputazione.

Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata là dove essa ha ritenuto la provenienza delittuosa - in particolare, come risulta dal capo d'imputazione, dal delitto di truffa di cui al capo 27) dell'imputazione - della somma di C 1.350,00 di cui all'assegno bancario tratto sul conto corrente intestato a [OSCURATO:SOCIETA]. e accreditato sul proprio conto corrente, rappresentando, a tale proposito, come l'assunto della Corte d'appello di Torino secondo cui la predetta somma sarebbe stata di provenienza illecita in quanto «[OSCURATO:SOCIETA]. non svolgeva alcuna attività lecita» risultasse smentito sia dal contenuto delle intercettate conversazioni n. 70 del 30 gennaio 2015 e n. 13 del 13 gennaio 2015, sia dal prospetto del conto corrente della predetta società dal quale risultavano uscite per un importo di C 331.593,04, superiore a quello della liquidità fraudolentemente ottenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. pari a C 254.410,78, con la conseguenza che «le somme portate dall'assegno tratto sul conto della società [[OSCURATO:SOCIETA] s.r.11, ben potevano riferirsi agli introiti di provenienza lecita ricollegati all'attività imprenditoriale realmente svolta dalla società».

Il ricorrente lamenta ancora che la Corte d'appello di Torino avrebbe attribuito all'intercettata conversazione n. 9011 del 17 giugno 2015 un senso difforme da quello suo intrinseco, atteso che la frase, pronunciata dal Ricupero, secondo cui «adesso stanno uscendo un paio di cose interessanti che mi occorrevano due società come le vostre per delle operazioncine buone, di livello», dimostrerebbe che lo stesso Ricupero era ignaro che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse utilizzata per scopi frodatori, atteso che, in tale conversazione, il Ricupero «descrive la [OSCURATO:SOCIETA] come "società di livello" che gli sarebbe stata utile per delle "buone operazioni del tutto regolari" nel settore dell'energia».

10.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125 dello stesso codice e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mera apparenza e/o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva (reiterata e specifica).

Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'applicazione della recidiva in quanto la Corte d'appello di Torino avrebbe «fatto esclusivamente riferimento alla vetusta concezione della titolarità dei precedenti penali», nella totale assenza dell'«analisi dell'aspetto sostanziale dell'istituto costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere sulla base della relazione tra lo status e il reato da giudicare avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui sono il segno, la qualità ed il grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti ed al loro livello di omogeneità», atteso che «[i]l semplice confronto del dato cronologico della successione dei reati ed il fatto che quelli oggetto di giudizio siano più gravi dei precedenti sono criteri del tutto inidonei all'accertamento della personalità del reo e del grado di colpevolezza ai fini della valutazione dell'applicabilità della recidiva e non sono idonei ad assolvere al relativo obbligo di motivazione».

10.6. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì proposto due motivi nuovi.

10.6.1. Con il primo di essi, il ricorrente deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello di Torino escluso l'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., «pur avendo riconosciuto l'importo modesto dell'assegno e l'occasionalità della condotta e senza avere indicato elementi relativi alla personalità dell'imputato di carattere ostativo».

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino abbia negato la sussistenza della predetta attenuante «pur avendo valorizzato ai fini della diversa qualificazione giuridica della fattispecie (da riciclaggio a ricettazione), elementi che avrebbero giustificato la concessione dell'ipotesi attenuata della ricettazione (l'importo modesto dell'assegno ed il fatto che si sia trattato di una singola condotta), senza individuare elementi della personalità dell'imputato ostativi al riconoscimento dell'attenuante»

10.6.2. Con il secondo motivo nuovo, il ricorrente deduce: a) la nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 445 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello di Torino «considerato la recidiva equivalente alle circostanze attenuanti generiche considerando una condanna di applicazione della pena per la quale era venuto meno ogni effetto penale»; b) «sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 69 comma IV c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e della ricettazione ex art. 648 co 4 sulla recidiva di cui all'art. 69 co IV cod. pen. 10.6.2.1.

Sotto il primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino, nell'escludere che la ritenuta recidiva potesse essere considerata subvalente rispetto alle concesse circostanze attenuanti generiche «a fronte [..] di cinque condanne», abbia considerato, tra queste, anche quella che derivava dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di Torino divenuta irrevocabile il 21 marzo 1998, nonostante che, non risultando che egli avesse commesso, nel termine di cinque anni dalla predetta sentenza, un altro reato, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., si fosse estinto ogni effetto penale.

10.6.2.2. Sotto il secondo profilo, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62 -bis cod. pen., «e della ricettazione ex art. 648 co 4» sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. per violazione degli articoli: a) 3 Cost., in quanto, premesso «[a]lla stessa pena [di due anni e due mesi di reclusione] si sarebbe pervenuti nel caso di contestazioni di usura in relazione a somme di ben maggiore entità ovvero a condotte di ricettazione di denaro o di beni di ben più elevato valore», «[I]'ipotesi della recidiva [recte: ricettazione] attenuata del 648 co 2 c.p., già censurata dalla Corte Costituzion[ale] nella sentenza 105/2021, è del tutto identica a quella dell'art. 648 co 4 c.p. per cui valgono gli stessi profili di illegittimità costituzionale già dichiarati dalla Corte in quella pronuncia» e «[a]llo stesso modo il divieto assoluto di prevalenza delle attenuanti dell'art. 62 bis c.p. [...] verrebbe ad annullare la scelta legislativa di considerare tali attenuanti rilevanti ai fini del contenimento della pena»; b) 25, secondo comma, Cost., con riferimento al principio di offensività, atteso che la disposizione censurata, avendo l'effetto che viene a essere «[d]el tutto neutralizzata [...] la funzione di mitigare la pena nei casi di non particolare gravità ed offensività del reato», comporterebbe che «l'aspetto soggettivo della colpevolezza e pericolosità del soggetto (legato alla applicazione della recidiva) prevarrebbe su quello costituzionale dell'art. 25 Cost. dell'effettiva gravità del fatto-reato»; c) 27 Cost., in quanto la disposizione censurata «impedisce il necessario adeguamento della pena che dovrebbe avvenire attraverso la applicazione delle circostanze attenuanti», determinando un trattamento sanzionatorio «palesemente sproporzionato», come sarebbe reso evidente, nel caso di specie, dal fatto che l'imputata [OSCURATO:PERSONA], che è stata riconosciuta responsabile di ben 19 imputazioni relative a reati di ben più rilevante gravità, è stata condannata a una pena superiore di soli 9 mesi rispetto a quella irrogata al Ricupero.

11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi.

11.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 644, primo e quinto comma, n. 4) e n. 5), cod. pen.

Il ricorrente premette che: «da aprile 2015, ovverossia all'incirca dopo un anno dal raggiungimento dell'accordo usurario, il Gherlone non riuscì più a pagare i 6.500 euro al mese originariamente pattuiti, e dunque, il Truscelli non potette più riscuotere il pagamento»; «[a]ll'incontro presso il bar Gigante tra il Gherlone, il Truscelli ed una terza persona, tal Renato appunto Macrì, per dichiarazione della stessa parte civile il Truscelli si presentò in maniera preoccupata e nell'occorso, gli disse che bisognava chiudere il rapporto altrimenti si sarebbero rivalsi su di lui che aveva garantito»; «il Macrì affermò più volte in quella occasione che, se il Gherlone non avesse adempiuto alle obbligazioni sorte dagli accordi usurari lui avrebbe fatto vendere la casa a Truscelli».

Ciò premesso, il ricorrente afferma che dal compendio probatorio sarebbe emersa non la coscienza e volontà di ottenere interessi usurari della persona offesa ma «piuttosto la volontà di aiutare se stesso e il Gherlone [...] dalla vicenda usuraria che aveva visto coinvolti entrambi», con la conseguenza che, «[a] tutto voler concedere, al limite, gli atti posti in essere dal ricorrente, potranno integrare il reato di favoreggiamento personale o [...] la tentata estorsione [...]; ipotesi quest'ultima esclusa [...] dallo stesso giudice d'appello».

11.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e l'illogicità della motivazione «in relazione agli artt. 110, 81, 416, 416-bis 1 e 512 bis c.p.».

Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata con riguardo alle ritenute: a) consapevolezza, da parte sua, che il Macrì fosse sottoposto a misura di prevenzione, per avere la Corte d'appello di Torino motivato tale consapevolezza sulla base del «dato formale rappresentato dalla qualifica di datore di lavoro del Macrì da parte del Truscelli»; b) sussistenza delle «circostanze aggravanti contestate all'imputato, odierno ricorrente, desumendo la partecipazione ad una associazione ex art. 416 c.p.; la volontà e la consapevolezza di avvalersi del cd. metodo mafioso, tipico della `ndrangheta, nonché il delitto di cui all'art. 512-bis c.p.», per avere la Corte d'appello di Torino ritenuto ciò sulla base della «mera circostanza che, in altra occasione, il Truscelli era riuscito a procurare somme di denaro da dare in prestito senza interessi all'amico Gherlone e, dal dato meramente formale della qualifica di datore di lavoro del Macrì in capo all'imputato»; c) sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, «atteso che risulta evidente che il Truscelli non abbia inteso agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta», che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la predetta aggravante sarebbe integrata «solo se l'aiuto era lo scopo principale del favore» (così il ricorso) e che «non si vede nel corpo della motivazione della sentenza impugnata un aspetto motivazionale legato alla comunicabilità eventuale della stessa aggravante al [OSCURATO:PERSONA]».

11.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la «[v]iolazione dell'art. 606 co. 1 lett.

E), c.p.p. in relazione agli artt. 648 bis, 416 bis e 628 co. 3 n. 3 c.p.».Il ricorrente rappresenta al riguardo che: «non è possibile ritenere delineatasi, con sufficiente certezza la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] dell'ulteriore reato contestatogli»; «tutte le altre intercettazioni tra presenti, se valutate con logica e senza pregiudizio, dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] non faceva parte di un sodalizio criminoso, e che il semplice rapporto di lavoro, anche stretto non consentono un qualsivoglia automatismo probatorio»; «[i]n conclusione possiamo affermare con serenità che non è stata raggiunta la prova della colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA]»; «[i]n merito all'aggravante dell'art. 416 bis 1, si rimanda alle considerazioni e alle doglianze già espresse con il secondo motivo».

11.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 69 cod. pen.

Il ricorrente lamenta che, «nel caso di specie, la mancata concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza è del tutto ingiustificata e la sentenza, sul punto, risulta essere carente sotto il profilo motivazionale.

Al riguardo, il giudice di II grado ammette, invero, l'esistenza di un mero errore materiale commesso dal giudice di prima istanza, consistente nell'aver scritto: "non applicato l'aumento per la recidiva" [...] che, a suo avviso lascerebbe intendere l'esistenza di altra aggravante ad effetto speciale da applicare, laddove invece la recidiva risultava essere stata già bilanciata in termini di equivalenza delle circostanze attenuanti riconosciute». [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata: - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen.; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui ai capi 59), 73) e 78).

In ordine ai predetti capi e punti, s'impone il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.

Nel resto, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili; nei confronti della Bonadonna, va dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 28).

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

1. [OSCURATO:PERSONA].1.1.

I primi due motivi del ricorso, riguardanti la configurazione del contestato reato di riciclaggio e la sussistenza del necessario elemento psicologico,sono privi della necessaria specificità, perché non considerano gli ampi e condivisibili rilievi con i quali la Corte di appello ha disatteso i corrispondenti motivi di gravame (f. 111 della sentenza impugnata, cui si rinvia) evidenziando come l'imputata fosse certamente a conoscenza della natura illecita dei guadagni conseguito dal Ceretta, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla loro società; la Corte di appello ha anche puntualmente esaminato e dettagliatamente confutato i rilievi difensivi, in particolare evidenziando le ragioni per le quali non poteva prestarsi fede a quanto dichiarato dall'imputata in sede di interrogatorio.

1.2. Il terzo motivo è fondato.

In risposta alla censura de qua, compiutamente diligentemente esposta tra i motivi di appello, la Corte di appello ha inammissibilmente valorizzato, da un lato, la considerazione, quale reato presupposto, di quello di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen., in realtà non contestato in tali termini nell'ambito del medesimo procedimento (cfr. capo 27), il che non rende legittima la predetta valutazione incidentale; dall'altro, la recidiva del CERETTA, della quale, tuttavia, per tacer d'altro, nulla dimostra che l'imputata fosse, dovesse o potesse essere consapevole.

1.3. La sentenza impugnata va, quindi, annullata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.

Il ricorso dell'imputata è, nel resto, inammissibile; va dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 28).

2. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo non è consentito: la stessa ricorrente ammette di non aver proposto alcun motivo di appello riguardante i reati di cui ai capi 14) e 22), il che precludeva alla Corte di appello la possibilità di prendere atto della sopravvenuta decorrenza dei rispettivi termini di prescrizione, e non consente conseguentemente di prospettare la questione in questa sede.

2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino, nell'eliminare la pena detentiva irrogata dal Tribunale di Torino a titolo di aumento per la continuazione con i reati di cui ai capi 9), 11) e 12) dell'imputazione che erano stati dichiarati prescritti, pena che era pari a complessivi quattro mesi e quindici giorni di reclusione, avrebbe erroneamente ridotto la pena finale di tre anni e due mesi di reclusione irrogata dal Tribunale di Torino a due anni e undici mesi di reclusione anziché a due anni, nove mesi e quindici giorni di reclusione.La statuizione della Corte di appello è, peraltro, corretta: la ricorrente non considera, infatti, che la pena di mesi quattro e giorni 15 di reclusione, corrispondente all'aumento operato a titolo di continuazione per i reati dai quali l'imputata era stata prosciolta in appello, era stata in primo grado ridotta di un terzo, essendosi proceduto con rito abbreviato.

Correttamente la Corte di appello ha quindi ridotto la pena irrogata all'imputata nella misura di mesi tre di reclusione.

3. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Il primo motivo è fondato.

Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 2298 del 21/11/2017, dep. 2018, Lisa, Rv. 272089 - 01), non è configurabile il reato di riciclaggio del denaro provento di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quello di concorso dell'extraneus nel reato di cui all'art. 216 legge fall., nella condotta del soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo.

Nel caso in esame, la Corte di appello, pur avendo in premessa ritenuto che le somme di denaro de quibus costituissero provento di appropriazione indebita, poi confluito nella bancarotta ritenuta costituire reato presupposto del riciclaggio contestato all'imputato, mostrano contraddittoriamente di legittimare l'assunto difensivo secondo cui l'imputato era, in realtà, ex ante concorrente (inizialmente morale, poi anche materiale) nella predetta bancarotta: si legge, infatti, a f. 131 della sentenza impugnata che proprio il [OSCURATO:PERSONA] anni addietro aveva messo in contato il [OSCURATO:PERSONA] con il Macrì (suggerendo al primo che "per far fuoriuscire denaro dalle sue società, poteva rivolgersi proprio al Macrì"); proprio l'imputato aveva comunicato al [OSCURATO:PERSONA] "quali sarebbero state le condizioni praticate", aveva accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] "presso le due società (la Phoenix e la Pegaso)", ed aveva preso "specificamente accordi per l'emissione delle fatture relativamente a una delle due".

3.2. Il secondo motivo è fondato.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, l'imputato aveva specificamente contestato a f. 46 s. dell'atto di appello l'esistenza del sodalizio de quo; né, al fine della sua effettiva configurazione, è legittimo valorizzare, in danno dell'imputato, il fatto che i partecipi Forgione, Macrì e Pastore avessero rinunciato ai relativi motivi di appello, trattandosi di scelte soggettive (funzionali alla stipula di concordati) improduttive di effetti nei confronti del coimputato non rinunciante.

3.3. Il terzo motivo, riguardante l'affermazione di responsabilità in ordine alle plurime intestazioni fittizie ascritte all'imputato (capi 62.63.64.65.66.67.93.) è privo della necessaria specificità, perché non considera9‘gli ampi e condivisibili rilievi con i quali la Corte di appello ha disatteso i corrispondenti motivi di gravame (f. 134 ss. della sentenza impugnata, cui si rinvia), evidenziando anche le ragioni per le quali doveva ritenersi accertata la consapevolezza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], delle intenzioni del Macrì di eludere le disposizioni in materia di prevenzione (tra l'altro, il Macrì risultava sottoposto a misura di prevenzione sin dal 2012, nell'ambito di un procedimento che aveva coinvolto anche al moglie ed il fratello dell'imputato); la Corte di appello ha anche puntualmente esaminato e dettagliatamente confutato i contrari rilievi difensivi, con argomentazioni esaurienti, che appare inutile ritrascrivere.

3.4. Il quarto motivo deve ritenersi non consentito, in difetto di un corrispondente motivo di appello, di cui la stessa sentenza impugnata non fa menzione, in difetto di contestazioni sul punto in ricorso.

3.4.1. Il motivo sarebbe, comunque, privo della necessaria specificità.

Deve, infatti, ritenersi privo di specificità il motivo di ricorso per cassazione che lamenti omessa motivazione in ordine ad un motivo di gravame, senza contestare specificamente la correttezza del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata che non abbia dato conto della formulazione del motivo asseritamente rimasto non valutato (argomenta, per identità di ratio da Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627 - 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014).

3.4.2. Peraltro, nel corso della discussione il difensore ha precisato di dolersi del fatto che sia il Tribunale che la Corte di appello sarebbero rimasti del tutto silenti in ordine al c.d.

"metodo mafioso", avendo, nel configurare la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., argomentato unicamente sulla finalità di agevolazione mafiosa che animava le condotte contestate (così effettivamente, in più punti, la sentenza impugnata).

Emerge, in tal modo, la evidente carenza di interesse dell'imputato alla doglianza, poiché, essendo stata contestata l'aggravante in entrambe le sue declinazioni, essendo stato operato un solo aumento di pena, ed investendo i possibili profili di fondatezza della censura una soltanto delle predette declinazioni (in presenza di motivazione incensurabile quanto alla sussistenza della finalità c.d.

"mafiosa"), il rilievo dell'eventuale difetto di motivazione in ordine al c.d.

"metodo" risulterebbe improduttivo di effetti favorevoli per l'imputato.

3.5. Il quinto motivo è fondato.

Questa Corte (Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, Micheli, Rv. 281158 - 02) ha già chiarito che, in tema di corruzione per l'esercizio della funzione, benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato, tuttavia l'irrisorietà dell'utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo compiuto, rileva sul piano probatorio dell'esistenza del nesso sinallagmatico con l'esercizio della funzione, il cui mercimonio integra il disvalore del fatto punito dall'art. 318 cod. pen.

La verifica della corrispettività si impone, quindi, come elemento discretivo tra le condotte penalmente rilevanti e quelle che possono assumere mero rilievo disciplinare.

Nel caso in esame, la Corte di appello, nonostante la evidente irrisorietà delle utilità che si è accertato essere state percepite dal pubblico ufficiale, non ha in alcun modo valutato se la percezione di esse potesse effettivamente ritenersi sinallagmaticamente collegata con le violazioni dei doveri funzionali valorizzate ai fini della configurazione del reato de quo.

3.6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui ai capi 59), 73) e 78), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.

Il ricorso dell'imputato è, nel resto, inammissibile.

4. Ricorso Macrì.

4.1. Il motivo è manifestamente infondato, poiché il ricorrente non considera il fatto, ribadito dalla Corte di appello (cfr. f. 83 della sentenza impugnata) che la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non è soggetta al bilanciamento ex art. 69, comma quarto, cod. pen. 5.

Ricorso Mollo.

5.1. In presenza di concordato con rinunzia ai motivi di appello riguardanti l'affermazione di responsabilità, i motivi non sono per legge consentiti.

6.17. Ricorso congiunto [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA].

I motivi del ricorso congiunto delle imputate riguardanti le rispettive affermazioni di responsabilità, sono privi della necessaria specificità, perché non considerano gli ampi e condivisibili rilievi con i quali la Corte di appello ha disatteso i corrispondenti motivi di gravame (f. 139 ss. della sentenza impugnata, cui si rinvia), valorizzando - in difetto di documentati travisamenti - gli inequivocabili esiti delle conversazioni intercettate; sono anche stati esaminati e dettagliatamente confutati i pur generici rilievi difensivi.

Il trattamento sanzionatorio è stato commisurato in evidente prossimità ai valori edittali minimi, né il ricorso [OSCURATO:PERSONA] indica decisivi elementi sintomatici di speciale meritevolezza in ipotesi non considerati.

8. Ricorso Ricupero.8.1.

I primi quattro motivi del ricorso, riguardanti le affermazioni di responsabilità, sono privi della necessaria specificità, perché non considerano gli ampi e condivisibili rilievi con i quali la Corte di appello ha disatteso i corrispondenti motivi di gravame (f. 95 ss. della sentenza impugnata, cui si rinvia).

8.1.1. L'assunto (capi 1 e 2) che i crediti di cui si discute deriverebbero in parte da prestazioni lavorative effettuate dall'imputato in favore della p.o. senza ricevere il compenso pattuito, in parte da prestiti non usurari, non ha trovato conferma né nelle dichiarazioni del Lezzi, né nella acquisita documentazione (le cui effettive risultanze sono state puntualmente scrutinate dalla Corte di appello); a riprova della bontà dell'impianto accusatorio, è stato, del tutto logicamente, valorizzato anche l'ampio lasso di tempo (circa dieci anni) oggettivamente trascorso senza che l'imputato - secondo la sua versione - si attivasse per ottenere la corresponsione di quanto a suo dire legittimamente spettantegli, senza offrire alcuna plausibile spiegazione di siffatta protratta inerzia nella cura dei propri affari.

Come pure condivisibilmente osservato dalla Corte di appello, minime discrasie quanto all'entità degli importi in gioco non minano decisivamente la tenuta del complessivo impianto argomentativo posto alla base della decisione di primo grado e, più in generale, dell'impianto accusatorio.

8.1.2. Con riferimento al reato associativo (capo 33), il ricorso non contesta l'esistenza del sodalizio: di qui l'irrilevanza dei pur erronei riferimenti della sentenza impugnata al fatto che alcuni coimputati del medesimo reato avessero rinunciato ai corrispondenti motivi nell'ambito dei proposti concordati (v. amplius sul punto § 3.2).

Per configurare la contestata condotta di partecipazione, la Corte di appello ha valorizzato quanto risultante dalle conversazioni riportate a f. 102 ss. della sentenza impugnata, pervenendo, con iter argomentativo non manifestamente illogico, alla conclusione che i contributi dell'imputato agli interessi del sodalizio de quo non erano meramente episodici od occasionali; in particolare, a fondamento della valutazione inerente alla sussistenza di quella affectio sociatatis che il ricorso contesta con decisione, è stata incensurabilmente valorizzata "la prolungata collaborazione, il guadagno ricavato, il numero di clienti portati all'associazione", nonché il fatto, emergente inequivocabilmente dalle conversazioni intercettate, che egli in più occasioni si sia interessato all'andamento degli affari del sodalizio, cui stabilmente contribuiva, anche chiedendo quando dovesse reperire altri clienti.

8.1.3. Infine, la Corte di appello ha valorizzato, ad integrazione del reato di cui al capo 33, quanto all'individuazione del reato presupposto, il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non svolgesse attività lecite, e che l'imputato ne fosse consapevole; la circostanza invocata dall'imputato (f. 29 del ricorso), quanto all'asserito esercizio concomitante, da parte della predetta s.r.I., di attività anche lecite (desunto da alcune conversazioni intercettate), e conseguentemente all'inconsapevolezza da parte dello stesso imputato della effettiva provenienza delle proviste ricevute e movimentate, se, da un lato, costituisce mera ipotesi difensiva, non corroborata da alcunché (il ricorso sul punto si limita ad osservare che "le somme portate dall'assegno tratto sul conto della società ben potevano riferirsi agli introiti di provenienza lecita ricollegati all'attività imprenditoriale realmente svolta dalla società"), dall'altro è smentito dal fatto certo che mai in alcuna sede della predetta s.r.l. furono allocati i macchinari ineludibilmente necessari per l'effettivo svolgersi dell'attività d'impresa dichiarata (f. 105 della sentenza impugnata).

8.2. A fronte della nuova e protratta commissione di ben 4 gravi reati, le doglianze inerenti alla mancata esclusione della contestata recidiva appaiono all'evidenza manifestamente infondate.

8.3. L'inammissibilità del ricorso originario non consente per legge di esaminare i motivi nuovi, peraltro comunque non consentiti nella parte in cui formulano doglianze non oggetto dell'originario ricorso.

9. Ricorso Truscelli.

9.1. I primi tre motivi del ricorso, riguardanti le affermazioni di responsabilità, sono privi della necessaria specificità, perché non considerano gli ampi e condivisibili rilievi con i quali la Corte di appello ha disatteso i corrispondenti motivi di gravame (f. 117 ss. della sentenza impugnata, cui si rinvia).

La Corte di appello ha valorizzato: - ad integrazione del reato di usura di cui al capo 54., le dichiarazioni della p.o., coerentemente ritenute attendibili, anche in difetto di possibili intenti calunniatori (da escludere in considerazione del fatto che il Gherlone era amico di lunga data del Truscelli); quanto alle aggravanti ritenute, l'imputato era consapevole dell'attività d'impresa svolta dalla p.o. e della misura di prevenzione cui era sottoposto il Macrì, nonché del fatto che i capitali impiegati da quest'ultimo appartenevano a terzi di spicco in ambito malavitoso di tipo mafioso, cui per tale ragione andavano a tutti i costi restituiti onde evitare gravi rischi per l'incolumità personale ("quelli là sparano"); - ad integrazione del reato di intestazione fittizia di cui al capo 68., plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti, dalle quali è emersa anche la consapevolezza dell'imputato di fornire uno schermo ad attività d'impresa che il Macrì poneva in essere non soltanto in proprio, ma anche nell'interesse del sodalizio di tipo mafioso cui apparteneva, dal quale riceveva le provviste in denaro impiegate nell'esercizio della predetta attività (f. 120 ss. della sentenza impugnata); - ad integrazione del reato di partecipazione ad associazione per delinquere di cui al capo

73. (la cui sussistenza non aveva costituito in appello motivo di doglianza: di qui l'irrilevanza dei pur erronei riferimenti della sentenza impugnata al fatto che alcuni coimputati del medesimo reato avessero rinunciato ai corrispondenti motivi nell'ambito dei proposti concordati: v. amplius sul punto § 3.2), le plurime condotte dell'imputato, accertate e riepilogate a f. 123 della sentenza impugnata; dalle già menzionate intercettazioni, è altresì emersa la consapevolezza dell'imputato in ordine al fatto che il sodalizio di cui al capo

73. agiva anche nell'interesse del più ampio sodalizio di tipo mafioso cui il Macrì si rapportava, ricevendone le provviste in denaro impiegate per la commissione degli accertati reati-fine (f. 123 s. della sentenza impugnata).

9.2. L'intervenuta assoluzione dal reato di estorsione di cui al capo

55. evidenza la carenza d'interesse a dolersi della configurazione della circostanza aggravante speciale contestata in riferimento a tale reato.

9.3. A fronte della protratta commissione di ben 3 gravi reati, le doglianze inerenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle circostanze aggravanti bilanciabili (non lo è quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) appaiono all'evidenza manifestamente infondate.

10. Le statuizioni accessorie.

La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comporta la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali oltre che — avendo cagionato le rilevate cause d'in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, nel replicare alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; letta la memoria degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], i quali, nel replicare alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; letti i motivi aggiunti presentati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che: a) i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano dichiarati inammissibili; b) i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano rigettati; c) in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio in accoglimento del secondo motivo con correzione dell'errore materiale da parte della Corte e il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto; d) in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza sia annullata con rinvio in accoglimento del terzo motivo e il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si è riportato; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha chiesto raccoglimento del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 27/10/2020 del G.i.p. del Tribunale di Torino, emessa in esito a giudizio abbreviato: a) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 54), 55), 59), 60), 61), 62), 63), 64), 65), 66), 67), 68), 70), 71), 72), 73), 74), 75), 76), 78), 92) e 93) dell'imputazione e, ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), rideterminava la pena irrogata all'imputato in sei anni e quattro mesi di reclusione ed C 3.400,00 di multa; b) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura in concorso (con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 87) dell'imputazione e, esclusa la continuazione ritenuta in primo grado e le aggravanti contestate, rideterminava la pena irrogata all'imputata in un anno di reclusione ed C 2.800,00 di multa;c) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura in concorso (con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 87) dell'imputazione e, escluse la continuazione ritenuta in primo grado e le aggravanti contestate, rideterminava la pena irrogata all'imputata in un anno di reclusione ed C 2.800,00 di multa; d) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 3), 14), 22), 27), 36), 37), 38), 39), 42), 43), 44), 45) e 46) dell'imputazione e, eliminata la pena relativa ai tre reati di cui ai capi 9), 11), e 12) dell'imputazione, dichiarati prescritti, rideterminava la stessa pena in due anni e undici mesi di reclusione ed C 5.466,00 di multa; e) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio di cui al capo 28) dell'imputazione e, avendo assolto l'imputata dall'altro reato di riciclaggio a lei contestato al capo 6) dell'imputazione, rideterminava la pena irrogata in un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed C 2.400,00 di multa; f) con riguardo all'imputato [OSCURATO:PERSONA], su accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., riqualificato il reato di cui al capo 30) dell'imputazione come ricettazione (anziché come riciclaggio), e ritenuta la continuazione tra tale reato e quello giudicato con sentenza del 06/12/2018 del Tribunale di Milano, confermata con sentenza del 11/11/2019 della Corte d'appello di Milano divenuta irrevocabile il 06/04/2021, e più grave quest'ultimo reato, aumentava la pena già irrogata dal Tribunale di Milano di sei mesi di reclusione; g) riqualificato il fatto di cui al capo 33) dell'imputazione come ricettazione (anziché come riciclaggio), confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], oltre che per tale reato, per quelli di cui ai capi 1) (usura aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), 2) (tentata estorsione aggravata ai danni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in concorso con Pirrotta e Gramuglia), 3) (partecipazione a un'associazione per delinquere) e 44) (abusiva attività finanziaria) dell'imputazione, rideterminando la pena per tali reati in due anni e due mesi di reclusione ed C 6.000,00 di multa; h) assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 55) dell'imputazione, confermava la condanna dello stesso Truscelli per i reati di cui ai capi 54) (usura pluriaggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), 68) (trasferimento fraudolento di valori aggravato) e 73) (partecipazione a un'associazione per delinquere) dell'imputazione, rideterminando la pena per tali reati in due anni e otto mesi di reclusione ed C 5.600,00 di multa; i) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 59) (riciclaggio), 62), 63), 64), 65), 66), 67) e 93) (trasferimento fraudolento di valori), 73) (partecipazione a un'associazione per delinquere) e 78) (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) dell'imputazione alla pena di quattro anni di reclusione ed C 4.500,00 di multa.2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Torino, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione o erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di riciclaggio di cui al capo 28) dell'imputazione a lei attribuito. 3.1.1. Sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino si sarebbe limitata ad affermare la configurabilità del delitto di riciclaggio indipendentemente dalla tracciabilità dell'operazione, senza considerare che, nell'ambito delle operazioni tracciabili, ve ne possono essere alcune che, per le modalità con le quali sono compiute, non sono tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, come si doveva ritenere nel caso di specie, atteso che non si vedrebbe «in che modo la semplice ricezione di somme sul proprio conto corrente mediante bonifico bancario possa equivalere a sostituire o trasferire denaro, ovvero, a compiere operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa», tanto più che le somme di denaro in questione erano state trasferite da un conto corrente accesso presso il medesimo istituto di credito (Intesa SanPaolo) presso cui era acceso il conto corrente sul quale le stesse somme erano state accreditate. La ricorrente sottolinea ancora che, nel caso di specie, non era «stato contestato né tantomeno accertato alcun prelievo o trasferimento precedente o successivo ai bonifici che [aveva] ricevuto sul proprio conto corrente». 3.1.2. Sotto un secondo profilo, la ricorrente rappresenta che, come aveva evidenziato nel proprio atto di appello, dagli atti di causa risultava come [OSCURATO:SOCIETA]. - società dal cui conto corrente provenivano le somme asseritamente di provenienza delittuosa bonificate sul conto corrente dell'imputata -, contrariamente a quanto asserito dalla Corte d'appello di Torino, svolgesse anche attività lecita e come sul conto corrente della stessa [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nel periodo dal 13 agosto 2014 al 29 maggio 2015 in cui ebbero luogo i contestati bonifici, fossero confluite somme di denaro che non avevano alcun collegamento con il delitto presupposto di truffa di cui al capo 27) dell'imputazione e che erano di provenienza lecita e di importo complessivamente superiore a quello bonificato sul conto corrente dell'imputata, con la conseguenza che tali elementi, se fossero stati considerati, « non avrebbero consentito di ritenere che i bonifici effettuati a favore [dell'imputata] avessero ad oggetto denaro di provenienza delittuosa». Ciò, secondo la ricorrente, neppure facendo leva - come ha fatto la Corte d'appello di Torino - sulla fungibilità del denaro, atteso che «ritenere che la natura di bene fungibile del denaro consenta di contestare il reato di riciclaggio a colui che si sia visto accreditare sul proprio conto corrente delle somme provenienti da una riserva alimentata tanto da fonti lecite quanto da fonti illecite, [sarebbe] fondamentalmente illogico», considerato anche che, alla luce degli atti di causa, risulterebbe «esclu[so] che la somma di C 6.754,00 confluita sul conto corrente intestato alla signora [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 13 agosto 2014 ed il 20 maggio 2015 sia superiore a quelle di provenienza lecita che erano confluite sul conto corrente della "[OSCURATO:SOCIETA]."». La ricorrente rappresenta infine che, diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata, sul conto corrente di quest'ultima società erano confluite somme non provenienti dal delitto presupposto e di importo superiore a quello trasferito all'imputata nel periodo compreso tra il 4 agosto 2014 e il 15 giugno 2015. 3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo dello stesso reato di riciclaggio. 3.2.1. Sotto un primo profilo, la ricorrente deduce l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta consapevolezza, da parte sua, prima del mese di gennaio 2015 - quando [OSCURATO:PERSONA], in due conversazioni intercettate, le descrisse le attività di natura illecita da lei svolte - dell'illiceità di tali attività e dei relativi proventi; motivazione secondo cui «[s]i ritiene [...] che tale consapevolezza possa essere fatta retroagire ai precedenti trasferimenti di denaro in suo favore perché quando, nel gennaio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] le spiegava i dettagli delle operazioni illecite poste in essere, la Bonadonna non si dimostrò né sorpresa né inconsapevole ma semplicemente non pienamente padrona dei meccanismi ad esse sottese. Ciò porta a ritenere che ella avesse da tempo compreso e 'assimilato' il concetto che la [OSCURATO:PERSONA] e il Ceretta fossero dediti ad attività illecite, attività di cui, forse, non aveva ancora compreso i dettagli non essendo, tuttavia, ciò necessario a che si configuri il delitto». A sostegno dell'illogicità di tale motivazione, la ricorrente rappresenta che: a) essa sarebbe del tutto generica, in quanto non consentirebbe di comprendere da quale momento o, quanto meno, periodo, l'imputata si doveva ritenere avere compreso che la [OSCURATO:PERSONA] e il Ceretta erano dediti ad attività illecite, nonché contraddittoria rispetto alla propria assoluzione dal reato di cui al capo 6) dell'imputazione, in quanto, in assenza di precisazioni in ordine al predetto momento o periodo, si sarebbe potuto concludere che la comprensione dell'illiceità delle attività della [OSCURATO:PERSONA] e del Ceretta «fosse già presente durante il corso dell'anno 2011, circostanza questa che è però stata esclusa dal giudice di merito» con la predetta pronuncia assolutoria; b) dal contenuto delle intercettate conversazioni del mese di gennaio 2015 (segnatamente: del 23 gennaio e del 30 gennaio 2015), contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello di Torino, non emergeva che l'imputata fosse «né sorpresa né inconsapevole» dell'illiceità delle attività della [OSCURATO:PERSONA] e del Ceretta, ma risultava, al contrario, che la stessa imputata era ancora del tutto inconsapevole di ciò - inconsapevolezza che, del resto, era stata riconosciuta anche dal Tribunale del riesame di Torino, che, nella propria ordinanza del 31 ottobre 2019, aveva parlato di una «ancora ignara Bonadonna» -, mentre, quanto al fatto che l'imputata non si sarebbe dimostrata «sorpresa», sarebbe illogico «ritenere che la consapevolezza della provenienza della attività illecita svolta dal Ceretta e dalla [OSCURATO:PERSONA] possa desumersi dalla mancanza di particolari emozioni provate dall'imputata a fronte del racconto che le veniva fatto». 3.2.2. Sotto un secondo profilo, la ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata là dove questa ha negato l'attendibilità della spiegazione alternativa, fornita dalla stessa Bonadonna e dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i contestati trasferimenti di denaro costituivano il rimborso di un finanziamento acceso dalla prima nell'interesse della seconda; motivazione secondo cui «le dazioni di denaro in favore della Bonadonna non provenivano dalla [OSCURATO:PERSONA], ma da [OSCURATO:SOCIETA]. e non corrispondevano, per cadenza e per importo, al finanziamento descritto dalla [OSCURATO:PERSONA]». La ricorrente deduce che la Corte d'appello di Torino avrebbe trascurato che tali due questioni della provenienza dei trasferimenti da [OSCURATO:SOCIETA]. e della menzionata non corrispondenza erano state adeguatamente chiarite dall'imputata nel corso del proprio interrogatorio dell'8 marzo 2017 (a seguito del quale venne disposta l'archiviazione, per infondatezza della notizia di reato, del procedimento penale relativo agli stessi fatti che qui occupano) e che la versione dell'imputata risultava anche riscontrata dalla produzione, nel corso del menzionato interrogatorio, di «2 documenti di sintesi rilasciati dalla [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge che nelle date da lei indicate [la Bonadonna] accese effettivamente due finanziamenti aventi a oggetto gli importi di cui aveva riferito». 3.2.3. Sotto un terzo profilo, la ricorrente - dopo avere premesso che il versamento di somme di denaro sul conto corrente dell'imputata nell'anno 2011 «è stato considerato inidoneo dalla Corte d'Appello di Torino ad integrare il reato di riciclaggio originariamente contestato al capo 6) della imputazione, essendosi condivisibilmente ritenuto che, in allora, l'imputata non fosse a conoscenza dell'attività illecita posta in essere dalla signora [OSCURATO:PERSONA]» - deduce che ciò dimostrerebbe che «i versamenti disposti sul conto corrente dell'imputata tra il mese di novembre ed il mese di dicembre 2011 per un importo pari ad euro 2.950,00 ed originariamente contestati al capo 6) non potevano davvero avere altra causa se non quella a cui li ha ricondotti quest'ultima», con la conseguenza che non si vedrebbe, «pertanto, per quale motivo i versamenti che si collocano in un periodo successivo, compreso tra il mese di agosto 2014 ed il mese di maggio 2015, siano stati ascritti dalla Corte d'Appello di Torino ad una ragione diversa», atteso che «una modifica così radicale dell'elemento soggettivo che per anni ha assistito l'imputata nel tenere una condotta del tutto lecita, potrebbe ritenersi provato soltanto a fronte di elementi che depongono in tal senso in modo chiaro ed i nequ ivoco». La ricorrente evidenzia ancora che i trasferimenti sul proprio conto corrente si interruppero nel mese di aprile 2015, quando fu estinto il finanziamento da lei acceso nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], elemento che confermerebbe come i predetti trasferimenti fossero effettivamente da ascrivere, come da lei sostenuto, a restituzione delle rate, da lei pagate, del predetto finanziamento. 3.2.4. La ricorrente lamenta infine che la Corte d'appello di Torino avrebbe omesso di verificare la propria consapevolezza che, ricevendo sul proprio conto corrente le somme di denaro in contestazione, avrebbe potuto ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle stesse. 3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo all'insussistenza della circostanza attenuante di cui al «IV comma» (recte: terzo comma) dell'art. 648-bis cod. pen., ritenuta dalla Corte d'appello di Torino in quanto - poiché il presupposto delitto di truffa si doveva ritenere aggravato dalle circostanze dell'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, dell'avere agito in danno del soggetto a partecipazione pubblica Cogart CNA Piemonte che aveva prestato garanzia in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (circostanza che la Corte d'appello di Torino ha ritenuto «incidentalmente sussistente») e, quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], dalla recidiva - per lo stesso delitto presupposto risultava stabilita una pena non inferiore nel massimo a cinque anni. La ricorrente deduce al riguardo che: a) quanto alla circostanza aggravante di avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, dalla lettura delle menzionate intercettate conversazioni del 23 gennaio 2015 e del 30 gennaio 2015, «non emerge in alcun modo che la signora [OSCURATO:PERSONA] abbia consentito alla signora [OSCURATO:PERSONA] di comprendere l'ammontare dei proventi che sarebbero derivati dall'attività illecita»; b) quanto alla circostanza dell'avere agito ai danni di un soggetto a partecipazione pubblica, che tale circostanza, «ritenuta incidentalmente sussistente, non è mai stata contestata al capo 27) della imputazione, né conseguentemente, è mai stata concretamente ritenuta in sentenza»; c) quanto alla circostanza aggravante della recidiva, che «[d]alla lettura della sentenza impugnata [...] non emerge un solo elemento che consenta di ritenere che la signora [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dei precedenti giudiziari riportati dal signor [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, della recidiva di cui egli è portatore». 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale relativamente alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 14) e 21) dell'imputazione. La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino abbia negato tale declaratoria, che era stata richiesta dalla difesa nel corso della discussione orale davanti alla stessa Corte, perché, poiché, con riguardo ai predetti due reati, «nulla [era] stato devoluto dalla difesa alla cognizione della Corte, nemmeno in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio», relativamente agli stessi reati doveva ritenersi essersi «formato il giudicato». La ricorrente rappresenta che la prescrizione dei predetti due reati maturava successivamente alla scadenza del termine per la proposizione dell'appello, che nell'atto di appello, in ordine agli stessi, non erano stati proposti motivi né sulla responsabilità, in quanto «pacifica, nonché adeguatamente motivata dal Giudice di prime cure», né sul trattamento sanzionatorio, in quanto lo stesso giudice di primo grado aveva applicato una pena assolutamente prossima al minimo edittale nonché le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione - con la conseguenza che la formulazione di un motivo di appello concernente i reati de quibus «avrebbe rappresentato un'attività nient'altro che temeraria» -, e che la facoltà di presentare motivi nuovi «incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali», sicché la Corte d'appello di Torino avrebbe dovuto dichiarare la richiesta prescrizione dei due reati. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione «in ordine alla pena finale inf[flitta] all'imputata». La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino, nell'eliminare la pena detentiva irrogata dal Tribunale di Torino a titolo di aumento per la continuazione con i reati di cui ai capi 9), 11) e 12) dell'imputazione che erano stati dichiarati prescritti, pena che era pari a complessivi quattro mesi e quindici giorni di reclusione, avrebbe erroneamente ridotto la pena finale di tre anni e due mesi di reclusione irrogata dal Tribunale di Torino a due anni e undici mesi di reclusione anziché a due anni, nove mesi e quindici giorni di reclusione. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 e 648-bis cod. pen., nonché l'illogicità della motivazione «in relazione alle medesime disposizioni normative» con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per il reato di riciclaggio aggravato in concorso di cui al capo 59) dell'imputazione. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino abbia ritenuto la configurabilità del delitto di riciclaggio escludendo che egli avesse concorso nel presupposto delitto di bancarotta fraudolenta per la ragione che, «[q]uando [[OSCURATO:PERSONA]) si rivolse al [OSCURATO:PERSONA], e questi lo indirizzò al Macrì [...], il proposito criminale del [OSCURATO:PERSONA] già sussisteva». Il ricorrente deduce che, con tale affermazione, la Corte d'appello di Torino non avrebbe «considera[to] che il concorso di persone nel reato, nella forma psichica, deve ritenersi integrato anche laddove il soggetto, pur non avendo effettuato opera di istigazione in senso stretto, abbia comunque sorretto, agevolato e rafforzato (e dunque in un secondo momento rispetto all'istigazione iniziale) il proposito criminoso del concorrente principale», come era appunto avvenuto nel caso di specie nel quale, sulla base di quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], «il contributo causale del [OSCURATO:PERSONA] si è estrinsecato [...] sia nel rafforzare il proposito criminoso del predetto [OSCURATO:PERSONA] sia nell'esecuzione del delitto». 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 e 416 cod. pen., nonché l'assenza e l'illogicità della motivazione «in relazione alle medesime disposizioni normative» con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per il reato di partecipazione a un'associazione per delinquere aggravata di cui al capo 73) dell'imputazione. 5.2.1. Sotto un primo profilo, il ricorrente contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui «[c]he l'associazione criminale esistesse non è [...] contestato dalla difesa ed è, comunque, dimostrato in giudizio in considerazione del fatto che il Macrì, il Pastore ed il Forgione hanno rinunciato ai motivi di appello articolati in parte qua», rappresentando, a tale proposito, che: a) con il proprio atto di appello - di cui riporta il relativo stralcio - aveva in realtà contestato l'esistenza dell'associazione per delinquere, sicché, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata si doveva ritenere assente; b) dalla scelta processuale dei menzionati coimputati di rinunciare ai relativi motivi di appello «non può farsi discendere, automaticamente, né la sussistenza del reato associativo per l'imputato che non "patteggia" [...] né la prova della sua partecipazione [...] al sodalizio». 5.2.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto dimostrata la propria partecipazione al sodalizio criminale «in ragione del fatto che [egli] si è reso responsabile di plurimi delitti» (così il ricorso), così confondendo il reato di associazione per delinquere con il concorso di persone nel reato. Il ricorrente rappresenta altresì in proposito che: «nessun elemento viene valorizzato dalla decisione ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un vincolo che legasse gli associati tra loro»; non «viene fatta menzione dei singoli ruoli degli associati»; «i soggetti qualificati come "partecipi" del sodalizio ave[vano] svolto ruoli del tutto simili fra loro, ma in vicende nettamente distinte»; non «risulta delineata, dalla decisione impugnata, alcuna struttura di mezzi e uomini, univocamente diretta ad attuare il piano associativo»; non «è possibile procedere, stando alla decisione impugnata, ad una distinzione di ruoli fra i presunti associati». Gli imputati, pertanto, «ciascuno per proprio conto - ed a tutto voler concedere - hanno commesso reati in concorso ex art. 110 c.p.». 5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 512-bis cod. pen., nonché l'illogicità della motivazione «in relazione alla medesima disposizione normativa» con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per i reati di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi 62), 63), 64), 65), 66), 67) e 93) dell'imputazione. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino avrebbe motivato unicamente con riguardo all'elemento oggettivo dei predetti reati, costituito dalla fittizia attribuzione a sé della titolarità delle società, trascurando del tutto di motivare in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico degli stessi reati costituito dal dolo specifico del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. 5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché l'illogicità della motivazione «in relazione alla medesima disposizione normativa» con riguardo alla ritenuta sussistenza delle aggravanti, previste dal suddetto art. 416-bis.1 cod. pen., cosiddette del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa (che erano state contestate in relazione a tutti i reati attribuiti all'imputato, con la sola eccezione di quello di corruzione di cui al capo 78 dell'imputazione). Il ricorrente contesta che la Corte d'appello di Torino avrebbe ritenuto la sussistenza delle predette circostanze aggravanti «non solo senza affrontare specificamente il problema in relazione ad ogni addebito, ma senza nemmeno dedicare un breve paragrafo per specificare le ragioni sottese alla ritenuta sussistenza degli elementi idonei a connotare di mafiosità la condotta dell'imputato, ovvero l'avvenuta agevolazione di una non meglio precisata cosca di 'ndrangheta», affidandosi solo a «riferimenti del tutto generici», relativi «al fatto che tutte le attività criminose avrebbero favorito il Macrì e, per l'effetto, la consorteria di 'ndrangheta a cui lo stesso apparteneva». Il ricorrente rappresenta che la sentenza impugnata: a) quanto all'aggravante del metodo mafioso, «non indica minimamente le condizioni di assoggettamento ed omertà a cui sarebbe stato sottoposto il [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo 59) della rubrica»; b) quanto all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, l'avrebbe ritenuta sussistente «per il solo fatto che i reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati commessi da costui in concorso con persona (id est: [OSCURATO:PERSONA]) asseritamente legata a consorterie di 'ndrangheta», laddove, alla luce delle acquisizioni probatorie, la configurabilità della stessa aggravante avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non sarebbe dato comprendere: «secondo la complessiva ricostruzione operata dalla sentenza se ad a quale specifico fine, personale od associativo, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato i pretesi investimenti nelle società di cui in rubrica»; «mediante quali modalità né per quale entità, i frutti degli investimenti sarebbero rientrati nella disponibilità delle predette cosche, piuttosto che rimaste nella disponibilità del Macrì». 5.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 319 cod. pen., nonché l'illogicità della motivazione «in relazione alla medesima disposizione normativa» con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di corruzione di cui al capo 78) dell'imputazione. Sotto un primo profilo, il ricorrente rappresenta che la Corte d'appello di Torino avrebbe omesso di evidenziare la necessaria correlazione tra gli atti contrari ai doveri d'ufficio compiuti dal pubblico ufficiale maresciallo Musso e la dazione di denaro o altra utilità che costituirebbe il prezzo della corruzione, ciò che sarebbe stato necessario atteso che le presunte utilità percepite dal Musso avevano un valore inconsistente (un appuntamento per una risonanza magnetica; un colloquio di lavoro per la moglie; della magliette della Juventus). Sotto un secondo profilo, il ricorrente, dopo avere premesso che la Corte d'appello di Torino non avrebbe individuato «se, ed in quale momento, sarebbe intervenuto l'accordo corruttivo» e che nelle intercettate conversazioni telefoniche tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Musso «non emergono mai accordi di natura corruttiva», sicché, «se un accordo corruttivo esisteva, lo stesso non era stato stretto certamente dal [OSCURATO:PERSONA]», rappresenta che, in conseguenza di ciò, «quand'anche volesse ritenersi - come ritiene la sentenza - che il [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto il ruolo di nuncius (in favore del Macrì) in relazione alle informazioni riservate riferite dal Musso al Forgione ed al Pastore, deve comunque pervenirsi alla conclusione che la condotta (di nuncius) del [OSCURATO:PERSONA] sia priva di rilevanza penale in quanto susseguente al momento in cui è stato raggiunto l'accordo corruttivo con il pubblico ufficiale». 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo - relativo al trattamento sanzionatorio - con il quale il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 597, comma 4, dello stesso codice. 6.1. Dopo avere premesso che, con la sentenza del Tribunale di Torino - che aveva aumentato la pena base per il più grave reato di cui al capo 55) dell'imputazione in ragione dell'applicazione dell'aumento, previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen., per la ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale - «risultava, [...] di fatto, bilanciata dalle circostanze attenuanti generiche (e pertanto neutralizzata nei suoi effetti sanzionatori) la sola circostanza aggravante [denarticolo 416 bis.1 del codice penale», il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino, con l'aumentare la pena base per il più grave reato di cui al capo 55) dell'imputazione per effetto dell'applicazione della predetta circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., avrebbe «rivitalizza[to] gli effetti di aggravamento della pena conseguenti all'applicazione» di tale aggravante, «nonostante gli stessi fossero stati già esclusi, siccome bilanciati, dal primo Giudice e ciò facendo in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero», con la conseguenza che risulterebbe violato il divieto di reformatio in peius, non essendo stata rispettata la «preclusione che inibiva la nuova valutazione della circostanza aggravante, i cui effetti erano da ritenersi ormai inevitabilmente elisi». Il ricorrente deduce altresì che la Corte d'appello di Torino, col determinare la pena per il più grave reato di cui al capo 55) dell'imputazione ritenendo, dapprima, l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, e, poi, applicando l'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., avrebbe altresì erroneamente interpretato e applicato l'art. 69, quarto comma, cod. pen., in quanto «la recidiva è aggravante "relativamente" privilegiata», con la conseguente non riferibilità alla fattispecie di causa del principio - richiamato dalla sentenza impugnata - affermato da Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096-01. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.7.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità della sentenza «per errore di diritto consistente nel vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.». Il ricorrente rappresenta che sarebbe «palese la non ricorrenza, nel caso di specie», del delitto di ricettazione (di cui al capo 30 dell'imputazione) in quanto: «non v'è prova alcuna in atti che la provvista concernente [I']assegno fosse riconducibile al delitto [presupposto] di cui al capo 27); inoltre quand'anche lo fosse, si tratterebbe, in ogni caso, di una truffa alla quale l'imputato è risultato essere stato completamente estraneo e di cui non risulta avere mai avuto notizia alcuna, prima del presente giudizio [...]. Infatti, non vi è in atti alcun elemento [...] da cui si possa inferire la conoscenza da parte dell'imputato [...] della provenienza del denaro portato dall'assegno in parola dal reato di cui al capo 27), per cui difetterebbe, in ogni caso, l'elemento psicologico» del delitto di ricettazione. 7.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità della sentenza «per errore di diritto consistente nell'erronea qualificazione del fatto di cui al capo d'imputazione 30) così come prospettata dalle parti nel concordato e recepita dalla Corte d'Appello di Torino con conseguente mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.». Il ricorrente rappresenta che la condotta di cui al capo 30) dell'imputazione, «tenuto conto della ricostruzione dei fatti operata dal Gip di Torino e da quella operata dalla Corte territoriale, non può in nessun modo essere inquadrata nel reato di riciclaggio e tantomeno in quello di ricettazione». Il ricorrente espone al riguardo che «[I]'importo di Euro 4930 dell'assegno oggetto del capo d'imputazione 30) costituisce [...] il pagamento di un anticipo sul prezzo del delitto di truffa concordato da [OSCURATO:PERSONA] con i concorrenti Fasanotti e [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo di imputazione 37) - e non del capo d'imputazione 27) - reato di tentata truffa dal quale è stato però assolto dal Gip di Torino "perché il fatto non costituisce reato"», sicché egli «ha concorso, di fatto, nella tentata truffa ai danni del [OSCURATO:PERSONA] (capo 37) che nel caso di specie è il reato presupposto del delitto di ricettazione (capo 30) e non può, pertanto, essere condannato per tale reato nemmeno a seguito di concordato». 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 8.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), l'inosservanza dell'art. 192 dello stesso codice e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per il reato di usura di cui al capo 87) dell'imputazione.[OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte d'appello di Torino abbia ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza di adeguati riscontri alle stesse, rappresentando in proposito: a) «gli errori del propalante [...] sono diversi, costanti, su punti essenziali in ordine proprio alla qualificazione del fatto nella fattispecie criminosa contestata»; b) i riscontri alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero generici, «poiché confermano eventualmente solo degli incontri ma nulla comprovano in ordine al contenuto dei medesimi»; c) in particolare, il contenuto dell'intercettata conversazione telefonica tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Raso int. 5014 del 25 aprile 2016, valorizzato dalla sentenza impugnata, «non restituisce alcun riscontro né dell'effettivo incontro, né del luogo, né, tantomeno, della consegna del denaro [...], ma solamente della circostanza che Raso fosse da solo presso un ristorante e che fosse in attesa dell'arrivo di Fassero per farsi pagare una cena»; d) anche il contenuto delle tre intercettate conversazioni telefoniche del 25 maggio 2016, 30 maggio 2016 e 10 giugno 2016 tra il [OSCURATO:PERSONA] e la compagna Dlutek, anch'esso valorizzato dalla sentenza impugnata, costituirebbe un «"riscontro"» «in alcun modo specifico in ordine alla promessa e dazione di denaro, alla durata del prestito, al tasso usurario, alla consegna di euro 2.000 al Raso, alla dazione di somme di denaro qualificabili come interessi», atteso che lo stesso contenuto potrebbe costituire un riscontro «esclusivamente su un riconoscimento di un "giusto", su un incontro improduttivo e su un incontro che logicamente presupporrebbe la consegna di euro tremila: non vi è traccia di un prestito di euro 50.000 e quindi, a cascata, [...] non si può logicamente affermare che euro tremila corrispondano ad un tasso "pacificamente usurario"»; e) «[n]on si ha riscontro poi della presunta dazione di una seconda occasione di corresponsione degli interessi, assertivamente indicata nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], senza ulteriore indicazione di elementi di riscontro». 8.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. La ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione dell'irrogazione di una pena discosta dal minimo edittale in ragione del tasso di interesse pattuito del 6% mensile, rappresentando al riguardo che: «[n]on si specifica quale parametro potrebbe fare risultare un tasso mensile usurario non significativo»; non vi sarebbe «contezza certa della base di calcolo degli interessi, visto che la somma del prestito indicata in 50.000 euro non è riscontrata da nulla»; «le imputate avrebbero avuto una perdita secca dall'operazione di prestito praticamente di quasi tutta la somma erogata: a fronte di 50.000 concessi avrebbero incassato in restituzione solo euro 6.000».9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con il quale la ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per il reato di usura di cui al capo 87) dell'imputazione. 9.1. La ricorrente lamenta in particolare che la Corte d'appello di Torino abbia ritenuto l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza di adeguati riscontri alle stesse, rappresentando in proposito: a) la contraddittorietà e l'illogicità della giustificazione data dalla Corte d'appello di Torino alle differenze tra i due racconti della vicenda fatti dal [OSCURATO:PERSONA] nei suoi due interrogatori del 15 novembre 2016 e del 29 novembre 2016, atteso che: a.1) il [OSCURATO:PERSONA] «sin da subito riferisce gli elementi che costituiscono la fattispecie del reato di usura e, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, pone in essere una condotta che bene si confà a fini calunniatori»; a.2) «non vi era alcun documento da consultare che potesse far ritornare alla mente al [OSCURATO:PERSONA] il prestito ricevuto»; a.3) «la consultazione con la convivente [[OSCURATO:PERSONA]] non solo non garantisce l'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] ma neppure quella della Dlutek», atteso che «[l]a circostanza che i fatti dagli stessi riferiti non siano avvenuti è provata dalle numerose contraddizioni in cui i predetti incorrono reciprocamente nelle rispettive dichiarazioni, nonostante la previa consultazione e concertazione»; b) le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata là dove reputa le stesse contraddizioni «discrasie di poco conto» (così il ricorso) e superabili e, in particolare: b.1) la contraddizione relativa al giorno in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incontrato la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe ottenuto dal Raso i 50.000,00 euro, atteso che l'indicazione, da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], del 24 aprile 2016 era smentita «dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dai tracciamenti del suo cellulare» (dai quali era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] e il Raso si incontrarono, invece, il 25 aprile 2016), nonché l'illogicità della tesi della Corte d'appello di Torino secondo cui si tratterebbe «di una discrasia di poco conto, peraltro compatibile col fatto che si trattava di due giorni festivi», atteso che «se anche il giorno precedente fosse stato festivo, il [OSCURATO:PERSONA] ben lo avrebbe ricordato e riferito», sicché sarebbe piuttosto «del tutto logico ritenere che [OSCURATO:PERSONA] menta, dal momento che non sa di essere stato intercettato nel momento in cui viene interrogato»; b.2) la contraddizione relativa alla dichiarazione, fatta dal [OSCURATO:PERSONA] in entrambi gli interrogatori menzionati, di avere ricevuto il denaro oggetto del prestito usurario dal Raso la sera stessa dell'incontro con le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", avendo la Corte d'appello di Torino trascurato che, dai tabulati telefonici, risulterebbe che il [OSCURATO:PERSONA] e il Raso non si videro la sera del 25 aprile 2016 e che il Raso non trascorse la serata presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", e avendo la stessa Corte d'appello altresì illogicamente ritenuto irrilevante il fatto che il ristorante dell'incontro potesse non essere stato "[OSCURATO:PERSONA]", atteso che ciò, invece, dimostrerebbe l'inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA]; c) il carattere anapodittico dell'assunto della Corte d'appello di Torino secondo cui la credibilità del [OSCURATO:PERSONA] non stata sarebbe inficiata dal fatto che, diversamente da quanto dallo stesso riferito, risultavano diversi contatti tra lui e il Raso nei giorni precedenti e successivi a quello del prestito; d) che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Torino, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non si potevano ritenere riscontrate dal contenuto delle intercettate conversazioni telefoniche tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e la convivente [OSCURATO:PERSONA], atteso che: d.1) la stessa Corte d'appello di Torino trascurerebbe che «non vi è alcuna conferma che il Raso, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si trovassero in corso Svizzera il giorno 25 quando il telefono del [OSCURATO:PERSONA] si collega alla relativa cella, in quanto non vi è riscontro in tal senso nei tabulati», che «non vi è prova alcuna che il Raso abbia consegnato il denaro a [OSCURATO:PERSONA], anzi vi è una precisa smentita», che «non vi è prova alcuna che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si siano recate presso il bar per ricevere gli interessi usurari pattuiti in precedenza», atteso che, «e sul punto non vi è smentita della sentenza impugnata: - le due donne non si presentarono il 25.5.2016 che sarebbe stato il giorno pattuito per la consegna della prima rata di interessi»; d.2) «le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e della Dlutek, secondo cui vi sarebbe stata una busta con una somma di denaro inferiore al pattuito a disposizione delle due donne, sono smentite dal contenuto delle conversazioni intercettate»; e) le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] «sarebbero passate non il 25.5.2016 bensì due giorni dopo, il 27 maggio, data in cui la convivente del predetto non avrebbe avuto la busta da consegnare loro in quanto il [OSCURATO:PERSONA] se la sarebbe fatta restituire il 25 maggio», sarebbero smentite dalle dichiarazioni della Dlutek nonché «[d]alle intercettazioni telefoniche [dalle quali] emerge [...] che le due donne sarebbero passate il 30 maggio e non il 27 maggio [...], che il [OSCURATO:PERSONA] non parlò direttamente con nessuna di loro ma disse alla Dlutek di farle ripassare il mercoledì successivo sempre presso il bar alla medesima ora, trovandosi lui in Svizzera»; f) «[p]er quanto riguarda la dazione degli interessi presso la casa della [OSCURATO:PERSONA], la smentita ad opera della teste Gamboni, che afferma di non aver mai assistito allo scambio di buste, non può essere superata dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] afferma invece che la Gamboni si fermò ad aspettarlo in auto».10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. 10.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di usura di cui al capo 1) dell'imputazione. Il ricorrente censura in particolare la motivazione con la quale la Corte d'appello di Torino ha ritenuto l'infondatezza della tesi difensiva secondo cui le cambiali per C 6.250,00 in contestazione erano state rilasciate dalla persona offesa Lezzi nel 2013 a fronte non solo del prestito di C 1.200,00 ma anche delle prestazioni professionali che gli erano state rese dall'imputato. A tale proposito, il ricorrente contesta anzitutto l'argomentazione della Corte d'appello di Torino secondo cui l'inidoneità dei documenti, prodotti dalla difesa durante l'udienza preliminare del 12 maggio 2020, a confermare l'esistenza del menzionato credito professionale vantato dall'imputato nei confronti del Lezzi sarebbe dovuta al fatto che i detti documenti erano «privi di data certa e inidonei a fondare la presunzione dell'effettiva debenza da parte del Lezzi degli importi ivi contemplati trattandosi di documenti non soggetti a iscrizione nelle scritture contabili del Ricupero», osservando, a tale proposito, che «i Modelli F24 risult[a]no tutti recare "data certa" impressa nella parte alta del modulo di pagamento» e «sono perfettamente sovrapponibili alle voci descritte nelle notule che si riferiscono alla tenuta della contabilità della società del Lezzi [...] ed alla elaborazione delle paghe dei dipendenti della sua società», ciò che varrebbe a «conferire una esatta collocazione temporale alla emissione delle notule che si riferiscono a quelle prestazioni professionali e che sono tutte numerate e datate in quel periodo», dovendosi, altresì, notare che il fatto che l'elenco della documentazione consegnata al Lezzi dallo studio del Ricupero recasse la sottoscrizione del Lezzi che ne attestava il ritiro varrebbe a confermare la genuinità del documento. Pertanto, secondo il ricorrente, «[l]a prova certa della esistenza di pregresse prestazioni professionali rese dal Ricupero in favore del Lezzi nel periodo dal 2001 al 2003 e la mancanza di una prova di pagamento di quelle prestazioni, non essendo quelle notule state poi trasformate in parcelle professionali, [...] deve fare presumere, che quegli importi non siano stati corrisposti e che il credito del professionista sussistesse al momento del rilascio delle cambiali». Il ricorrente contesta poi che la Corte d'appello di Torino abbia ritenuto verosimile che le prestazioni professionali de quibus fossero state pagate "in nero", atteso che ciò costituiva una mera ipotesi che non aveva trovato riscontro in alcun atto del processo e che la stessa Corte d'appello abbia completamente svalutato le dichiarazioni fatte dall'imputato nei due interrogatori da lui resi l'11 ottobre 2019 e il 29 novembre 2019, nonostante l'attendibilità di tali dichiarazioni trovasse conferma nella documentazione acquisita al processo; dichiarazioni nelle quali il Ricupero aveva chiarito come il Lezzi, all'epoca del rilascio delle cambiali, gli fosse debitore della somma di C 5.000,00/6.000,00 per le menzionate vecchie notule professionali e come le stesse cambiali comprendessero, oltre al prestito di C 1.200,00, anche il pagamento dei vecchi onorari. Il ricorrente rappresenta ancora il travisamento della prova nel quale sarebbe incorsa la Corte d'appello di Torino col ritenere che l'imputato avesse parlato, nel primo interrogatorio, di un credito di C 5.000,00 o di C 6.000,00 e, nel secondo interrogatorio, di un credito di circa C 3.000,00, atteso che «[I]'importo di 5000 o 6000 euro a cui si riferisce il Ricupero [n]ell'interrogatorio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è quello calcolato al momento in cui Lezzi aveva preso contatto con il suo commercialista dopo la sua detenzione e cioè a giugno del 2013 [...] e quindi comprensivo degli interessi di oltre un decennio». 10.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e dell'art. 393 cod. pen. e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione di cui al capo 2) dell'imputazione. Il ricorrente rappresenta che l'errore, evidenziato con il primo motivo, commesso dalla Corte d'appello di Torino col considerare illecito il prestito di C 1.200,00 «porta a dovere riqualificare quelle condotte [di cui al capo 2) dell'imputazione] nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone» - reato, peraltro, improcedibile per mancanza della querela - tenuto anche conto del fatto che i concorrenti Pirrotta e Gramuglia avevano agito per il solo fine di fargli ottenere il pagamento delle cambiali da parte del Lezzi, senza che alcun profitto o diversa utilità avesse ispirato la loro condotta, e che il credito era pienamente azionabile in giudizio in quanto non era decorso il termine per l'azione cambiaria. 10.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen., dovendo il fatto contestato al capo 3) dell'imputazione essere qualificato non come partecipazione a un'associazione per delinquere ma abusiva attività finanziaria, e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione a un'associazione per delinquere di cui al predetto capo 3) dell'imputazione.Il ricorrente deduce l'illogicità del percorso argomentativo della sentenza impugnata e che il contenuto di alcune conversazioni intercettate dimostrerebbe la mancanza, in capo a sé, del dolo del reato associativo nonché la mancanza di un suo contributo utile ai fini della realizzazione del programma dell'associazione, così come risulterebbe smentito il carattere meramente fittizio delle società facenti capo al Ceretta, rappresentando al riguardo, che: a) sarebbe da escludere che il contenuto delle conversazioni intercettate riportato nella sentenza impugnata possa dimostrare la consapevolezza, in capo a sé, di contribuire al programma associativo «di attingere fraudolentemente prestiti da istituti di credito», atteso che «in nessuna delle intercettazioni riportate nella sentenza si fa[...] riferimento alle frodi alle banche», cosicché «N'assoluta mancanza di prova [...] della conoscenza della finalità frodatoria attraverso le società di comodo create dal Ceretta e dalla [OSCURATO:PERSONA], esclude che l'imputato possa essere stato consapevole che la sua condotta abbia contribuito a tale programma»; b) sarebbe, altresì, inesistente un proprio contributo causale alla realizzazione del programma frodatorio perseguito dagli associati, atteso che, dal contenuto alcune conversazioni intercettate (in particolare: la n. 128 dell'Il febbraio 2015 e la n. 544 del 24 marzo 2015), era emerso che «i soggetti da lui indirizzati [erano] addirittura dannosi per gli interessi della [associazione] in quanto i loro numerosi insoluti provocavano alla CE.DE.FA. una notevole contrazione degli affidamenti»; c) la sentenza impugnata confonderebbe «il requisito del "contributo al programma del sodalizio" con il "guadagno personale" che il singolo può trarre dall'appartenenza all'associazione», dovendosi ritenere che «non possa esistere una partecipazione al reato associativo nel caso in cui i due scopi (quello personale quello del gruppo) siano confliggenti», come era nel caso di specie, nel quale «[l]a divergenza tra lo scopo associativo, perseguito attraverso la crescita del volume d'affari delle società utilizzate per richiedere i prestiti alle banche, per il cui conseguimento è imprescindibile il buon fine dei titoli scontati, e la motivazione personale dell'imputato nel dirottare al Ceretta i clienti insolvibili al fine di fare loro ottenere prestiti per poter ottenere il pagamento dei suoi onorari, rende del tutto insussistente in capo all'imputato i requisiti dell'aver fornito un contributo utile per l'associazione e dell'a ffectio societatis quale consapevolezza di farne parte condividendone sorti e programma»; d) anche l'argomentazione della Corte d'appello di Torino volta a sostenere la partecipazione del Ricupero al sodalizio in ragione della sua asserita consapevolezza del carattere fittizio delle società facenti capo all'associazione sarebbe smentita dal contenuto delle intercettazioni n. 13 del 13 gennaio 2015 e n. 70 del 30 gennaio 2015, le quali dimostrerebbero come le predette società svolgessero anche un'effettiva attività imprenditoriale.10.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 33) dell'imputazione. Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata là dove essa ha ritenuto la provenienza delittuosa - in particolare, come risulta dal capo d'imputazione, dal delitto di truffa di cui al capo 27) dell'imputazione - della somma di C 1.350,00 di cui all'assegno bancario tratto sul conto corrente intestato a [OSCURATO:SOCIETA]. e accreditato sul proprio conto corrente, rappresentando, a tale proposito, come l'assunto della Corte d'appello di Torino secondo cui la predetta somma sarebbe stata di provenienza illecita in quanto «[OSCURATO:SOCIETA]. non svolgeva alcuna attività lecita» risultasse smentito sia dal contenuto delle intercettate conversazioni n. 70 del 30 gennaio 2015 e n. 13 del 13 gennaio 2015, sia dal prospetto del conto corrente della predetta società dal quale risultavano uscite per un importo di C 331.593,04, superiore a quello della liquidità fraudolentemente ottenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. pari a C 254.410,78, con la conseguenza che «le somme portate dall'assegno tratto sul conto della società [[OSCURATO:SOCIETA] s.r.11, ben potevano riferirsi agli introiti di provenienza lecita ricollegati all'attività imprenditoriale realmente svolta dalla società». Il ricorrente lamenta ancora che la Corte d'appello di Torino avrebbe attribuito all'intercettata conversazione n. 9011 del 17 giugno 2015 un senso difforme da quello suo intrinseco, atteso che la frase, pronunciata dal Ricupero, secondo cui «adesso stanno uscendo un paio di cose interessanti che mi occorrevano due società come le vostre per delle operazioncine buone, di livello», dimostrerebbe che lo stesso Ricupero era ignaro che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse utilizzata per scopi frodatori, atteso che, in tale conversazione, il Ricupero «descrive la [OSCURATO:SOCIETA] come "società di livello" che gli sarebbe stata utile per delle "buone operazioni del tutto regolari" nel settore dell'energia». 10.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125 dello stesso codice e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mera apparenza e/o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva (reiterata e specifica). Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'applicazione della recidiva in quanto la Corte d'appello di Torino avrebbe «fatto esclusivamente riferimento alla vetusta concezione della titolarità dei precedenti penali», nella totale assenza dell'«analisi dell'aspetto sostanziale dell'istituto costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere sulla base della relazione tra lo status e il reato da giudicare avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui sono il segno, la qualità ed il grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti ed al loro livello di omogeneità», atteso che «[i]l semplice confronto del dato cronologico della successione dei reati ed il fatto che quelli oggetto di giudizio siano più gravi dei precedenti sono criteri del tutto inidonei all'accertamento della personalità del reo e del grado di colpevolezza ai fini della valutazione dell'applicabilità della recidiva e non sono idonei ad assolvere al relativo obbligo di motivazione». 10.6. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì proposto due motivi nuovi. 10.6.1. Con il primo di essi, il ricorrente deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello di Torino escluso l'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., «pur avendo riconosciuto l'importo modesto dell'assegno e l'occasionalità della condotta e senza avere indicato elementi relativi alla personalità dell'imputato di carattere ostativo». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino abbia negato la sussistenza della predetta attenuante «pur avendo valorizzato ai fini della diversa qualificazione giuridica della fattispecie (da riciclaggio a ricettazione), elementi che avrebbero giustificato la concessione dell'ipotesi attenuata della ricettazione (l'importo modesto dell'assegno ed il fatto che si sia trattato di una singola condotta), senza individuare elementi della personalità dell'imputato ostativi al riconoscimento dell'attenuante» 10.6.2. Con il secondo motivo nuovo, il ricorrente deduce: a) la nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 445 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello di Torino «considerato la recidiva equivalente alle circostanze attenuanti generiche considerando una condanna di applicazione della pena per la quale era venuto meno ogni effetto penale»; b) «sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 69 comma IV c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e della ricettazione ex art. 648 co 4 sulla recidiva di cui all'art. 69 co IV cod. pen. 10.6.2.1. Sotto il primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino, nell'escludere che la ritenuta recidiva potesse essere considerata subvalente rispetto alle concesse circostanze attenuanti generiche «a fronte [..] di cinque condanne», abbia considerato, tra queste, anche quella che derivava dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di Torino divenuta irrevocabile il 21 marzo 1998, nonostante che, non risultando che egli avesse commesso, nel termine di cinque anni dalla predetta sentenza, un altro reato, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., si fosse estinto ogni effetto penale. 10.6.2.2. Sotto il secondo profilo, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62 -bis cod. pen., «e della ricettazione ex art. 648 co 4» sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. per violazione degli articoli: a) 3 Cost., in quanto, premesso «[a]lla stessa pena [di due anni e due mesi di reclusione] si sarebbe pervenuti nel caso di contestazioni di usura in relazione a somme di ben maggiore entità ovvero a condotte di ricettazione di denaro o di beni di ben più elevato valore», «[I]'ipotesi della recidiva [recte: ricettazione] attenuata del 648 co 2 c.p., già censurata dalla Corte Costituzion[ale] nella sentenza 105/2021, è del tutto identica a quella dell'art. 648 co 4 c.p. per cui valgono gli stessi profili di illegittimità costituzionale già dichiarati dalla Corte in quella pronuncia» e «[a]llo stesso modo il divieto assoluto di prevalenza delle attenuanti dell'art. 62 bis c.p. [...] verrebbe ad annullare la scelta legislativa di considerare tali attenuanti rilevanti ai fini del contenimento della pena»; b) 25, secondo comma, Cost., con riferimento al principio di offensività, atteso che la disposizione censurata, avendo l'effetto che viene a essere «[d]el tutto neutralizzata [...] la funzione di mitigare la pena nei casi di non particolare gravità ed offensività del reato», comporterebbe che «l'aspetto soggettivo della colpevolezza e pericolosità del soggetto (legato alla applicazione della recidiva) prevarrebbe su quello costituzionale dell'art. 25 Cost. dell'effettiva gravità del fatto-reato»; c) 27 Cost., in quanto la disposizione censurata «impedisce il necessario adeguamento della pena che dovrebbe avvenire attraverso la applicazione delle circostanze attenuanti», determinando un trattamento sanzionatorio «palesemente sproporzionato», come sarebbe reso evidente, nel caso di specie, dal fatto che l'imputata [OSCURATO:PERSONA], che è stata riconosciuta responsabile di ben 19 imputazioni relative a reati di ben più rilevante gravità, è stata condannata a una pena superiore di soli 9 mesi rispetto a quella irrogata al Ricupero. 11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. 11.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 644, primo e quinto comma, n. 4) e n. 5), cod. pen. Il ricorrente premette che: «da aprile 2015, ovverossia all'incirca dopo un anno dal raggiungimento dell'accordo usurario, il Gherlone non riuscì più a pagare i 6.500 euro al mese originariamente pattuiti, e dunque, il Truscelli non potette più riscuotere il pagamento»; «[a]ll'incontro presso il bar Gigante tra il Gherlone, il Truscelli ed una terza persona, tal Renato appunto Macrì, per dichiarazione della stessa parte civile il Truscelli si presentò in maniera preoccupata e nell'occorso, gli disse che bisognava chiudere il rapporto altrimenti si sarebbero rivalsi su di lui che aveva garantito»; «il Macrì affermò più volte in quella occasione che, se il Gherlone non avesse adempiuto alle obbligazioni sorte dagli accordi usurari lui avrebbe fatto vendere la casa a Truscelli». Ciò premesso, il ricorrente afferma che dal compendio probatorio sarebbe emersa non la coscienza e volontà di ottenere interessi usurari della persona offesa ma «piuttosto la volontà di aiutare se stesso e il Gherlone [...] dalla vicenda usuraria che aveva visto coinvolti entrambi», con la conseguenza che, «[a] tutto voler concedere, al limite, gli atti posti in essere dal ricorrente, potranno integrare il reato di favoreggiamento personale o [...] la tentata estorsione [...]; ipotesi quest'ultima esclusa [...] dallo stesso giudice d'appello». 11.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e l'illogicità della motivazione «in relazione agli artt. 110, 81, 416, 416-bis 1 e 512 bis c.p.». Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata con riguardo alle ritenute: a) consapevolezza, da parte sua, che il Macrì fosse sottoposto a misura di prevenzione, per avere la Corte d'appello di Torino motivato tale consapevolezza sulla base del «dato formale rappresentato dalla qualifica di datore di lavoro del Macrì da parte del Truscelli»; b) sussistenza delle «circostanze aggravanti contestate all'imputato, odierno ricorrente, desumendo la partecipazione ad una associazione ex art. 416 c.p.; la volontà e la consapevolezza di avvalersi del cd. metodo mafioso, tipico della `ndrangheta, nonché il delitto di cui all'art. 512-bis c.p.», per avere la Corte d'appello di Torino ritenuto ciò sulla base della «mera circostanza che, in altra occasione, il Truscelli era riuscito a procurare somme di denaro da dare in prestito senza interessi all'amico Gherlone e, dal dato meramente formale della qualifica di datore di lavoro del Macrì in capo all'imputato»; c) sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, «atteso che risulta evidente che il Truscelli non abbia inteso agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta», che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la predetta aggravante sarebbe integrata «solo se l'aiuto era lo scopo principale del favore» (così il ricorso) e che «non si vede nel corpo della motivazione della sentenza impugnata un aspetto motivazionale legato alla comunicabilità eventuale della stessa aggravante al [OSCURATO:PERSONA]». 11.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la «[v]iolazione dell'art. 606 co. 1 lett. E), c.p.p. in relazione agli artt. 648 bis, 416 bis e 628 co. 3 n. 3 c.p.».Il ricorrente rappresenta al riguardo che: «non è possibile ritenere delineatasi, con sufficiente certezza la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] dell'ulteriore reato contestatogli»; «tutte le altre intercettazioni tra presenti, se valutate con logica e senza pregiudizio, dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] non faceva parte di un sodalizio criminoso, e che il semplice rapporto di lavoro, anche stretto non consentono un qualsivoglia automatismo probatorio»; «[i]n conclusione possiamo affermare con serenità che non è stata raggiunta la prova della colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA]»; «[i]n merito all'aggravante dell'art. 416 bis 1, si rimanda alle considerazioni e alle doglianze già espresse con il secondo motivo». 11.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 69 cod. pen. Il ricorrente lamenta che, «nel caso di specie, la mancata concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza è del tutto ingiustificata e la sentenza, sul punto, risulta essere carente sotto il profilo motivazionale. Al riguardo, il giudice di II grado ammette, invero, l'esistenza di un mero errore materiale commesso dal giudice di prima istanza, consistente nell'aver scritto: "non applicato l'aumento per la recidiva" [...] che, a suo avviso lascerebbe intendere l'esistenza di altra aggravante ad effetto speciale da applicare, laddove invece la recidiva risultava essere stata già bilanciata in termini di equivalenza delle circostanze attenuanti riconosciute». [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata: - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen.; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui ai capi 59), 73) e 78). In ordine ai predetti capi e punti, s'impone il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. Nel resto, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili; nei confronti della Bonadonna, va dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 28). I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 1. [OSCURATO:PERSONA].1.1. I primi due motivi del ricorso, riguardanti la configurazione del contestato reato di riciclaggio e la sussistenza del necessario elemento psicologico,sono privi della necessaria specificità, perché non considerano gli ampi e condivisibili rilievi con i quali la Corte di appello ha disatteso i corrispondenti motivi di gravame (f. 111 della sentenza impugnata, cui si rinvia) evidenziando come l'imputata fosse certamente a conoscenza della natura illecita dei guadagni conseguito dal Ceretta, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla loro società; la Corte di appello ha anche puntualmente esaminato e dettagliatamente confutato i rilievi difensivi, in particolare evidenziando le ragioni per le quali non poteva prestarsi fede a quanto dichiarato dall'imputata in sede di interrogatorio. 1.2. Il terzo motivo è fondato. In risposta alla censura de qua, compiutamente diligentemente esposta tra i motivi di appello, la Corte di appello ha inammissibilmente valorizzato, da un lato, la considerazione, quale reato presupposto, di quello di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen., in realtà non contestato in tali termini nell'ambito del medesimo procedimento (cfr. capo 27), il che non rende legittima la predetta valutazione incidentale; dall'altro, la recidiva del CERETTA, della quale, tuttavia, per tacer d'altro, nulla dimostra che l'imputata fosse, dovesse o potesse essere consapevole. 1.3. La sentenza impugnata va, quindi, annullata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. Il ricorso dell'imputata è, nel resto, inammissibile; va dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 28). 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo non è consentito: la stessa ricorrente ammette di non aver proposto alcun motivo di appello riguardante i reati di cui ai capi 14) e 22), il che precludeva alla Corte di appello la possibilità di prendere atto della sopravvenuta decorrenza dei rispettivi termini di prescrizione, e non consente conseguentemente di prospettare la questione in questa sede. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Torino, nell'eliminare la pena detentiva irrogata dal Tribunale di Torino a titolo di aumento per la continuazione con i reati di cui ai capi 9), 11) e 12) dell'imputazione che erano stati dichiarati prescritti, pena che era pari a complessivi quattro mesi e quindici giorni di reclusione, avrebbe erroneamente ridotto la pena finale di tre anni e due mesi di reclusione irrogata dal Tribunale di Torino a due anni e undici mesi di reclusione anziché a due anni, nove mesi e quindici giorni di reclusione.La statuizione della Corte di appello è, peraltro, corretta: la ricorrente non considera, infatti, che la pena di mesi quattro e giorni 15 di reclusione, corrispondente all'aumento operato a titolo di continuazione per i reati dai quali l'imputata era stata prosciolta in appello, era stata in primo grado ridotta di un terzo, essendosi proceduto con rito abbreviato. Correttamente la Corte di appello ha quindi ridotto la pena irrogata all'imputata nella misura di mesi tre di reclusione. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo è fondato. Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 2298 del 21/11/2017, dep. 2018, Lisa, Rv. 272089 - 01), non è configurabile il reato di riciclaggio del denaro provento di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quello di concorso dell'extraneus nel reato di cui all'art. 216 legge fall., nella condotta del soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo. Nel caso in esame, la Corte di appello, pur avendo in premessa ritenuto che le somme di denaro de quibus costituissero provento di appropriazione indebita, poi confluito nella bancarotta ritenuta costituire reato presupposto del riciclaggio contestato all'imputato, mostrano contraddittoriamente di legittimare l'assunto difensivo secondo cui l'imputato era, in realtà, ex ante concorrente (inizialmente morale, poi anche materiale) nella predetta bancarotta: si legge, infatti, a f. 131 della sentenza impugnata che proprio il [OSCURATO:PERSONA] anni addietro aveva messo in contato il [OSCURATO:PERSONA] con il Macrì (suggerendo al primo che "per far fuoriuscire denaro dalle sue società, poteva rivolgersi proprio al Macrì"); proprio l'imputato aveva comunicato al [OSCURATO:PERSONA] "quali sarebbero state le condizioni praticate", aveva accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] "presso le due società (la Phoenix e la Pegaso)", ed aveva preso "specificamente accordi per l'emissione delle fatture relativamente a una delle due". 3.2. Il secondo motivo è fondato. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, l'imputato aveva specificamente contestato a f. 46 s. dell'atto di appello l'esistenza del sodalizio de quo; né, al fine della sua effettiva configurazione, è legittimo valorizzare, in danno dell'imputato, il fatto che i partecipi Forgione, Macrì e Pastore avessero rinunciato ai relativi motivi di appello, trattandosi di scelte soggettive (funzionali alla stipula di concordati) improduttive di effetti nei confronti del coimputato non rinunciante. 3.3. Il terzo motivo, riguardante l'affermazione di responsabilità in ordine alle plurime intestazioni fittizie ascritte all'imputato (capi 62.63.64.65.66.67.93.) è privo della necessaria specificità, perché non considera9‘gli ampi e condivisibili rilievi con i quali la Corte di appello ha disatteso i corrispondenti motivi di gravame (f. 134 ss. della sentenza impugnata, cui si rinvia), evidenziando anche le ragioni per le quali doveva ritenersi accertata la consapevolezza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], delle intenzioni del Macrì di eludere le disposizioni in materia di prevenzione (tra l'altro, il Macrì risultava sottoposto a misura di prevenzione sin dal 2012, nell'ambito di un procedimento che aveva coinvolto anche al moglie ed il fratello dell'imputato); la Corte di appello ha anche puntualmente esaminato e dettagliatamente confutato i contrari rilievi difensivi, con argomentazioni esaurienti, che appare inutile ritrascrivere. 3.4. Il quarto motivo deve ritenersi non consentito, in difetto di un corrispondente motivo di appello, di cui la stessa sentenza impugnata non fa menzione, in difetto di contestazioni sul punto in ricorso. 3.4.1. Il motivo sarebbe, comunque, privo della necessaria specificità. Deve, infatti, ritenersi privo di specificità il motivo di ricorso per cassazione che lamenti omessa motivazione in ordine ad un motivo di gravame, senza contestare specificamente la correttezza del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata che non abbia dato conto della formulazione del motivo asseritamente rimasto non valutato (argomenta, per identità di ratio da Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627 - 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014). 3.4.2. Peraltro, nel corso della discussione il difensore ha precisato di dolersi del fatto che sia il Tribunale che la Corte di appello sarebbero rimasti del tutto silenti in ordine al c.d. "metodo mafioso", avendo, nel configurare la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., argomentato unicamente sulla finalità di agevolazione mafiosa che animava le condotte contestate (così effettivamente, in più punti, la sentenza impugnata). Emerge, in tal modo, la evidente carenza di interesse dell'imputato alla doglianza, poiché, essendo stata contestata l'aggravante in entrambe le sue declinazioni, essendo stato operato un solo aumento di pena, ed investendo i possibili profili di fondatezza della censura una soltanto delle predette declinazioni (in presenza di motivazione incensurabile quanto alla sussistenza della finalità c.d. "mafiosa"), il rilievo dell'eventuale difetto di motivazione in ordine al c.d. "metodo" risulterebbe improduttivo di effetti favorevoli per l'imputato. 3.5. Il quinto motivo è fondato. Questa Corte (Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, Micheli, Rv. 281158 - 02) ha già chiarito che, in tema di corruzione per l'esercizio della funzione, benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato, tuttavia l'irrisorietà dell'utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo compiuto, rileva sul piano probatorio dell'esistenza del nesso sinallagmatico con l'esercizio della funzione, il cui mercimonio integra il disvalore del fatto punito dall'art. 318 cod. pen. La verifica della corrispettività si impone, quindi, come elemento discretivo tra le condotte penalmente rilevanti e quelle che possono assumere mero rilievo disciplinare. Nel caso in esame, la Corte di appello, nonostante la evidente irrisorietà delle utilità che si è accertato essere state percepite dal pubblico ufficiale, non ha in alcun modo valutato se la percezione di esse potesse effettivamente ritenersi sinallagmaticamente collegata con le violazioni dei doveri funzionali valorizzate ai fini della configurazione del reato de quo. 3.6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui ai capi 59), 73) e 78), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. Il ricorso dell'imputato è, nel resto, inammissibile. 4. Ricorso Macrì. 4.1. Il motivo è manifestamente infondato, poiché il ricorrente non considera il fatto, ribadito dalla Corte di appello (cfr. f. 83 della sentenza impugnata) che la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non è soggetta al bilanciamento ex art. 69, comma quarto, cod. pen. 5. Ricorso Mollo. 5.1. In presenza di concordato con rinunzia ai motivi di appello riguardanti l'affermazione di responsabilità, i motivi non sono per legge consentiti. 6.17. Ricorso congiunto [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA]. I motivi del ricorso congiunto delle imputate riguardanti le rispettive affermazioni di responsabilità, sono privi della necessaria specificità, perché non considerano gli ampi e condivisibili rilievi con i quali la Corte di appello ha disatteso i corrispondenti motivi di gravame (f. 139 ss. della sentenza impugnata, cui si rinvia), valorizzando - in difetto di documentati travisamenti - gli inequivocabili esiti delle conversazioni intercettate; sono anche stati esaminati e dettagliatamente confutati i pur generici rilievi difensivi. Il trattamento sanzionatorio è stato commisurato in evidente prossimità ai valori edittali minimi, né il ricorso [OSCURATO:PERSONA] indica decisivi elementi sintomatici di speciale meritevolezza in ipotesi non considerati. 8. Ricorso Ricupero.8.1. I primi quattro motivi del ricorso, riguardanti le affermazioni di responsabilità, sono privi della necessaria specificità, perché non considerano gli ampi e condivisibili rilievi con i quali la Corte di appello ha disatteso i corrispondenti motivi di gravame (f. 95 ss. della sentenza impugnata, cui si rinvia). 8.1.1. L'assunto (capi 1 e 2) che i crediti di cui si discute deriverebbero in parte da prestazioni lavorative effettuate dall'imputato in favore della p.o. senza ricevere il compenso pattuito, in parte da prestiti non usurari, non ha trovato conferma né nelle dichiarazioni del Lezzi, né nella acquisita documentazione (le cui effettive risultanze sono state puntualmente scrutinate dalla Corte di appello); a riprova della bontà dell'impianto accusatorio, è stato, del tutto logicamente, valorizzato anche l'ampio lasso di tempo (circa dieci anni) oggettivamente trascorso senza che l'imputato - secondo la sua versione - si attivasse per ottenere la corresponsione di quanto a suo dire legittimamente spettantegli, senza offrire alcuna plausibile spiegazione di siffatta protratta inerzia nella cura dei propri affari. Come pure condivisibilmente osservato dalla Corte di appello, minime discrasie quanto all'entità degli importi in gioco non minano decisivamente la tenuta del complessivo impianto argomentativo posto alla base della decisione di primo grado e, più in generale, dell'impianto accusatorio. 8.1.2. Con riferimento al reato associativo (capo 33), il ricorso non contesta l'esistenza del sodalizio: di qui l'irrilevanza dei pur erronei riferimenti della sentenza impugnata al fatto che alcuni coimputati del medesimo reato avessero rinunciato ai corrispondenti motivi nell'ambito dei proposti concordati (v. amplius sul punto § 3.2). Per configurare la contestata condotta di partecipazione, la Corte di appello ha valorizzato quanto risultante dalle conversazioni riportate a f. 102 ss. della sentenza impugnata, pervenendo, con iter argomentativo non manifestamente illogico, alla conclusione che i contributi dell'imputato agli interessi del sodalizio de quo non erano meramente episodici od occasionali; in particolare, a fondamento della valutazione inerente alla sussistenza di quella affectio sociatatis che il ricorso contesta con decisione, è stata incensurabilmente valorizzata "la prolungata collaborazione, il guadagno ricavato, il numero di clienti portati all'associazione", nonché il fatto, emergente inequivocabilmente dalle conversazioni intercettate, che egli in più occasioni si sia interessato all'andamento degli affari del sodalizio, cui stabilmente contribuiva, anche chiedendo quando dovesse reperire altri clienti. 8.1.3. Infine, la Corte di appello ha valorizzato, ad integrazione del reato di cui al capo 33, quanto all'individuazione del reato presupposto, il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non svolgesse attività lecite, e che l'imputato ne fosse consapevole; la circostanza invocata dall'imputato (f. 29 del ricorso), quanto all'asserito esercizio concomitante, da parte della predetta s.r.I., di attività anche lecite (desunto da alcune conversazioni intercettate), e conseguentemente all'inconsapevolezza da parte dello stesso imputato della effettiva provenienza delle proviste ricevute e movimentate, se, da un lato, costituisce mera ipotesi difensiva, non corroborata da alcunché (il ricorso sul punto si limita ad osservare che "le somme portate dall'assegno tratto sul conto della società ben potevano riferirsi agli introiti di provenienza lecita ricollegati all'attività imprenditoriale realmente svolta dalla società"), dall'altro è smentito dal fatto certo che mai in alcuna sede della predetta s.r.l. furono allocati i macchinari ineludibilmente necessari per l'effettivo svolgersi dell'attività d'impresa dichiarata (f. 105 della sentenza impugnata). 8.2. A fronte della nuova e protratta commissione di ben 4 gravi reati, le doglianze inerenti alla mancata esclusione della contestata recidiva appaiono all'evidenza manifestamente infondate. 8.3. L'inammissibilità del ricorso originario non consente per legge di esaminare i motivi nuovi, peraltro comunque non consentiti nella parte in cui formulano doglianze non oggetto dell'originario ricorso. 9. Ricorso Truscelli. 9.1. I primi tre motivi del ricorso, riguardanti le affermazioni di responsabilità, sono privi della necessaria specificità, perché non considerano gli ampi e condivisibili rilievi con i quali la Corte di appello ha disatteso i corrispondenti motivi di gravame (f. 117 ss. della sentenza impugnata, cui si rinvia). La Corte di appello ha valorizzato: - ad integrazione del reato di usura di cui al capo 54., le dichiarazioni della p.o., coerentemente ritenute attendibili, anche in difetto di possibili intenti calunniatori (da escludere in considerazione del fatto che il Gherlone era amico di lunga data del Truscelli); quanto alle aggravanti ritenute, l'imputato era consapevole dell'attività d'impresa svolta dalla p.o. e della misura di prevenzione cui era sottoposto il Macrì, nonché del fatto che i capitali impiegati da quest'ultimo appartenevano a terzi di spicco in ambito malavitoso di tipo mafioso, cui per tale ragione andavano a tutti i costi restituiti onde evitare gravi rischi per l'incolumità personale ("quelli là sparano"); - ad integrazione del reato di intestazione fittizia di cui al capo 68., plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti, dalle quali è emersa anche la consapevolezza dell'imputato di fornire uno schermo ad attività d'impresa che il Macrì poneva in essere non soltanto in proprio, ma anche nell'interesse del sodalizio di tipo mafioso cui apparteneva, dal quale riceveva le provviste in denaro impiegate nell'esercizio della predetta attività (f. 120 ss. della sentenza impugnata); - ad integrazione del reato di partecipazione ad associazione per delinquere di cui al capo 73. (la cui sussistenza non aveva costituito in appello motivo di doglianza: di qui l'irrilevanza dei pur erronei riferimenti della sentenza impugnata al fatto che alcuni coimputati del medesimo reato avessero rinunciato ai corrispondenti motivi nell'ambito dei proposti concordati: v. amplius sul punto § 3.2), le plurime condotte dell'imputato, accertate e riepilogate a f. 123 della sentenza impugnata; dalle già menzionate intercettazioni, è altresì emersa la consapevolezza dell'imputato in ordine al fatto che il sodalizio di cui al capo 73. agiva anche nell'interesse del più ampio sodalizio di tipo mafioso cui il Macrì si rapportava, ricevendone le provviste in denaro impiegate per la commissione degli accertati reati-fine (f. 123 s. della sentenza impugnata). 9.2. L'intervenuta assoluzione dal reato di estorsione di cui al capo 55. evidenza la carenza d'interesse a dolersi della configurazione della circostanza aggravante speciale contestata in riferimento a tale reato. 9.3. A fronte della protratta commissione di ben 3 gravi reati, le doglianze inerenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle circostanze aggravanti bilanciabili (non lo è quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) appaiono all'evidenza manifestamente infondate. 10. Le statuizioni accessorie. La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comporta la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali oltre che — avendo cagionato le rilevate cause d'in
Sentenza Cassazione n. 29343/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris