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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 ottobre 1970

Cassazione n. 26413/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 30 giugno 2021, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale di Udine del 4 febbraio 2020, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 316- ter, 48 e 479 cod. pen. alla medesima ascritti ai capi a), b) e c), in riferimento all'indebita fruizione del contributo agevolato, erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] attraverso [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di un immobile in [OSCURATO:PERSONA], rappresentando falsamente di versare nelle prescritte condizioni di reddito e di dimorare stabilmente nella predetta località, in tal modo inducendo i pubblici funzionari alla formazione di atti pubblici ideologicamente falsi riguardo l'effettiva residenza della stessa.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputata, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale si deduce violazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti sub b) e c).

2.1. Con un primo punto, la difesa ricorrente delinea l'ambito delle censure, rivolte esclusivamente alla qualificazione giuridica dei reati di falso, così come ritenuti comprovati - nei termini della contestazione - nelle conformi sentenze di merito.

2.2. Con ulteriore, ampia, dissertazione, ricostruisce il contesto di disciplina in tema di accertamento della residenza anagrafica, segnalando come i fatti contestati ai capi b) e c) integrino il diverso reato di cui all'art. 483 cod. pen., in virtù dell'autosufficienza probatoria che la dichiarazione del privato assume ai fini dell'atto pubblico di accertamento, con conseguente erronea riconducibilità del fatto nella cornice dell'atto pubblico per induzione.

2.3. Evidenzia, infine, la deducibilità della questione proposta quale motivo unico del ricorso per cassazione, per essere la stessa sorretta da concreto ed attuale interesse in relazione alla più favorevole cornice edittale prevista per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., senza implicazione di accertamenti di fatto, incompatibili con il sindacato di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Vanno, preliminarmente, affrontati i profili di ammissibilità del ricorso, in relazione all'interesse ed alla deducibilità, quale unico motivo, della questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, non proposta nel giudizio di merito.

1.1.1. Quanto al primo profilo evocato, va ribadito come la nozione di interesse ad impugnare sia correlata ad una prospettiva utilitaristica, che si declina nella finalità - negativa - perseguita dal soggetto legittimato di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella - positiva - del conseguimento di un'utilità, ovvero di una decisione maggiormente vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

Sicchè il fondamento dell'interesse si incentra sulla correlazione tra effetti primari e diretti del provvedimento e potenziale risultato dell'impugnazione, e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr. per tutte Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093).

I requisiti di concretezza ed attualità implicano, inoltre, che il risultato perseguito debba essere in grado di incidere sulla situazione sfavorevole determinata dalla pronuncia impugnata (concretezza) e che l'interesse deve persistere sino al momento della decisione (attualità), e vanno verificati in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110).

Sicchè ove si denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez.

U, n. 6203, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato; Sez.

U, n. 9616, 24 marzo 1995 Boido; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; tra le ultime sezioni semplici Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273630).

«La verifica della esistenza di un interesse concreto ed attuale, passa, dunque, attraverso lo scrutinio concatenato della pronuncia che si assume lesiva della norma; degli specifici petita che avevano contraddistinto la posizione della parte; del mezzo di impugnazione attivato come congruente alla rimozione degli effetti che si assumono pregiudizievoli, e dei risultati favorevoli a quei petita che dal successo del gravame possono scaturire» (così in motivazione Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], cit.).

1.1.2. Nella delineata prospettiva, la ricorrente prospetta l'aspirazione al riconoscimento del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla diversa norma incriminatrice di cui si richiede l'applicazione, con conseguente sussistenza in re ipsa del presupposto processuale di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. 1.2.1.

In ordine al secondo profilo, ritiene il collegio di aderire all'orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651) che ritiene deducibile, per la prima volta, con il ricorso di legittimità la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, trattandosi di tema che rientra tra quelli su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen., purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto.

Sul punto, è stato precisato come la questione della qualificazione giuridica del fatto possa essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, quando alla pronuncia eventualmente conseguente il ricorrente abbia - come nella specie - un interesse concreto e determinato, se il ricorso non è inammissibile, richiamando l'insegnamento di Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, che, in applicazione del principio, ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione precluda la ' C possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso), laddove si è rilevato come «Il sistema delle impugnazioni (...) è contraddistinto comunque dal principio dispositivo, nel senso che è nella facoltà delle parti dare ingresso, attraverso un atto conforme ai requisiti di legge richiesti, al procedimento di impugnazione e delimitare i punti del provvedimento da sottoporre al controllo dell'organo giurisdizionale del grado successivo.

Ne consegue che il momento di operatività dell'effetto devolutivo ope legis non può che coincidere con la proposizione di una valida impugnazione, che investa l'organo giudicante della cognizione della res iudicanda, con riferimento sia ai motivi di doglianza articolati dalle parti sia a quelli che, inerendo a questioni rilevabili d'ufficio, si affiancano per legge ai primi.

Laddove l'impugnazione è inammissibile, non può il giudice ex officio dichiarare l'esistenza di una causa di non punibilità, posto che la verifica negativa di ammissibilità dell'impugnazione, come si è detto, ha valore assorbente e preclusivo rispetto a qualsiasi altra indagine di merito».

1.2.1. Siffatta impostazione, ad avviso del collegio, non esclude - ma, anzi, legittima - la deducibilità della questione anche quale unico motivo di doglianza, se il ricorso non sia inammissibile per tardività o per altra causa di tipo formale; non risponde, invero, ad alcuna ratio limitare il principio devolutivo, escludendo la deducibilità di questioni che involgono la funziona nomofilattica propria della Corte di legittimità, quando non siano richiesti accertamenti di fatto per la soluzione della relativa questione, fatta salva la radicale inidoneità dell'impugnazione a costituire, ex ante, il rapporto giuridico processuale.

Nel caso in esame, considerata l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della tempestività, della legittimazione e dell'interesse, la questione in oggetto deve comunque essere esaminata

2. La questione della qualificazione giuridica del fatto è fondata.

2.1. Con indirizzo del tutto consolidato, questa Corte ha affermato come la falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini della iscrizione anagrafica per mutamento della residenza integra il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Sez. 5, n. 31833 del 14/10/2020, Tronconi, Rv. 279834; Sez. 5, n. 29469 del 07/05/2018, Fabbrocino, Rv. 273331).

Le citate pronunce valorizzando il contenuto e la funzione che la dichiarazione del privato è chiamata a svolgere nel procedimento amministrativo di trasferimento della residenza, forniscono utili indicazioni anche al fine di delineare il rapporto tra la predetta dichiarazione ed il contenuto dell'atto pubblico, escludendo l'applicabilità, nei casi predetti, dell'ipotesi di falso per induzione.

La dichiarazione di trasferimento della residenza, funzionale all'iscrizione nelle liste anagrafiche, è, invero, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, giacchè contiene una attestazione da parte del privato in merito a fatti che sono di sua diretta conoscenza (il trasferimento della residenza quale conseguenza del trasferimento della propria dimora abituale), anche eventualmente riguardanti altri soggetti, come richiesto dall'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, ed è destinata a provare la verità di un fatto a norma dell'art. 46 lett b) DPR 445/2000, collegandosi proprio tale efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero; sicchè, l'atto del pubblico ufficiale si conforma in toto al predetto contenuto dichiarativo, connotandosi solo della qualità del pubblico ufficiale ricevente.

A norma dell'art. 75 del predetto D.P.R. - ispirato ad esigenze di semplificazione dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione - le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono state pienamente equiparate agli effetti penali agli atti pubblici, essendo "considerate come fatte a pubblico ufficiale", il quale si limita a raccoglierle in un atto pubblico, senza esercitare alcuna verifica aggiuntiva.

Il che esclude la qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 48 e 479 cod. pen. 2.2.

Come anche di recente ribadito, in tema di reati di falso, invero, si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen. quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato; mentre si configura l'ipotesi prevista dall'art. 483 cod. pen., qualora l'attestazione del privato, della quale l'atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il pubblico ufficiale si limita a riportare nell'atto pubblico come riferiti dal privato, sicché l'attestazione del primo è limitata soltanto all'esatta riproduzione nell'atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità (Sez. 5, n. 22839 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276632); e, in ragione delle specifiche peculiarità delle dichiarazioni afferenti la residenza anagrafica, siffatto discrimen s'appalesa evidente.

Non può, pertanto, esser condivisa la diversa opzione ermeneutica (Sez. 5, n. 15651 del 07/03/2014, C., Rv. 259880), secondo la quale integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale la condotta di colui che ottenga la iscrizione nelle liste anagrafiche comunali dichiarando falsamente di aver trasferito la propria residenza nel comune in questione, che fonda, essenzialmente, sul dato puramente formale.

Nella pronuncia citata, è stato rimarcato come l'iscrizione nelle liste anagrafiche comunali rappresenti effettivamente un "atto pubblico", compiuto da un pubblico ufficiale, trattandosi atto avente attitudine ad assumere rilevanza giuridica, siccome produttivo di effetti modificativi di situazioni giuridiche soggettive; ma il tema del quid pluris in cui si esprimerebbe la potestà amministrativa - elemento ut supra essenziale al fine di risolvere il concorso apparente di norma incriminatrici - resta eluso, laddove la stessa sentenza non si è posta in rapporto di critico confronto con l'autosufficienza della dichiarazione del privato rispetto all'iscrizione, assegnandole il diverso e più limitato ruolo di presupposto - o condizione - dell'atto pubblico.

In tal senso, non appare dirimente il riferimento ai principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte, vuoi perché antecedenti all'emanazione del DPR 445/2000 (Cass., S.U., 24/2/1995, n. 1827), vuoi perché relativi a fattispecie nelle quali l'autocertificazione del privato era, diversamente dalle ipotesi relative alla residenza anagrafica, inserita in un complesso procedimento amministrativo (Sez.

U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236868).

2.3. Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra osservato, ai fini della consumazione del falso ideologico è stato sufficiente il rilascio da parte della ricorrente delle false dichiarazioni di residenza - rispettivamente rese la prima ai fini della successiva attestazione delle condizioni reddituali, funzionali alla consumazione del delitto sub 1), e la seconda per asseverare la condizione di abituale dimora, invece risultata mendace - a prescindere dal rilievo che la stessa dichiarazione sia stata posta a fondamento dell'iscrizione nell'Anagrafe dei Comuni di Latisana e [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che i fatti sub 2) e 3) vanno diversamente qualificati ai sensi dell'art. 483 cod. pen.; ed a siffatta diversa qualificazione giuridica può procedere questa Corte di legittimità, non risultando - dalla lettura delle conformi sentenze di merito - a tal fine necessari accertamenti di merito (Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831); il diverso trattamento sanzionatorio applicabile, derivante dalla qualificazione qui operata, involge, invece, l'esercizio della discrezionalità del giudice del merito.

3. Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla qualificazione dei fatti di cui ai capi b) e c) nei termini già enunciati, con conseguente rinvio alla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

P. Q. M. qualificati i fatti di cui ai capi b) e c) ai sensi dell'art. 483 cod. pen., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 30 giugno 2021, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale di Udine del 4 febbraio 2020, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 316- ter, 48 e 479 cod. pen. alla medesima ascritti ai capi a), b) e c), in riferimento all'indebita fruizione del contributo agevolato, erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] attraverso [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di un immobile in [OSCURATO:PERSONA], rappresentando falsamente di versare nelle prescritte condizioni di reddito e di dimorare stabilmente nella predetta località, in tal modo inducendo i pubblici funzionari alla formazione di atti pubblici ideologicamente falsi riguardo l'effettiva residenza della stessa. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputata, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale si deduce violazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti sub b) e c). 2.1. Con un primo punto, la difesa ricorrente delinea l'ambito delle censure, rivolte esclusivamente alla qualificazione giuridica dei reati di falso, così come ritenuti comprovati - nei termini della contestazione - nelle conformi sentenze di merito. 2.2. Con ulteriore, ampia, dissertazione, ricostruisce il contesto di disciplina in tema di accertamento della residenza anagrafica, segnalando come i fatti contestati ai capi b) e c) integrino il diverso reato di cui all'art. 483 cod. pen., in virtù dell'autosufficienza probatoria che la dichiarazione del privato assume ai fini dell'atto pubblico di accertamento, con conseguente erronea riconducibilità del fatto nella cornice dell'atto pubblico per induzione. 2.3. Evidenzia, infine, la deducibilità della questione proposta quale motivo unico del ricorso per cassazione, per essere la stessa sorretta da concreto ed attuale interesse in relazione alla più favorevole cornice edittale prevista per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., senza implicazione di accertamenti di fatto, incompatibili con il sindacato di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Vanno, preliminarmente, affrontati i profili di ammissibilità del ricorso, in relazione all'interesse ed alla deducibilità, quale unico motivo, della questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, non proposta nel giudizio di merito. 1.1.1. Quanto al primo profilo evocato, va ribadito come la nozione di interesse ad impugnare sia correlata ad una prospettiva utilitaristica, che si declina nella finalità - negativa - perseguita dal soggetto legittimato di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella - positiva - del conseguimento di un'utilità, ovvero di una decisione maggiormente vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Sicchè il fondamento dell'interesse si incentra sulla correlazione tra effetti primari e diretti del provvedimento e potenziale risultato dell'impugnazione, e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr. per tutte Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093). I requisiti di concretezza ed attualità implicano, inoltre, che il risultato perseguito debba essere in grado di incidere sulla situazione sfavorevole determinata dalla pronuncia impugnata (concretezza) e che l'interesse deve persistere sino al momento della decisione (attualità), e vanno verificati in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110). Sicchè ove si denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 6203, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato; Sez. U, n. 9616, 24 marzo 1995 Boido; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; tra le ultime sezioni semplici Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273630). «La verifica della esistenza di un interesse concreto ed attuale, passa, dunque, attraverso lo scrutinio concatenato della pronuncia che si assume lesiva della norma; degli specifici petita che avevano contraddistinto la posizione della parte; del mezzo di impugnazione attivato come congruente alla rimozione degli effetti che si assumono pregiudizievoli, e dei risultati favorevoli a quei petita che dal successo del gravame possono scaturire» (così in motivazione Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], cit.). 1.1.2. Nella delineata prospettiva, la ricorrente prospetta l'aspirazione al riconoscimento del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla diversa norma incriminatrice di cui si richiede l'applicazione, con conseguente sussistenza in re ipsa del presupposto processuale di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. 1.2.1. In ordine al secondo profilo, ritiene il collegio di aderire all'orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651) che ritiene deducibile, per la prima volta, con il ricorso di legittimità la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, trattandosi di tema che rientra tra quelli su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen., purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto. Sul punto, è stato precisato come la questione della qualificazione giuridica del fatto possa essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, quando alla pronuncia eventualmente conseguente il ricorrente abbia - come nella specie - un interesse concreto e determinato, se il ricorso non è inammissibile, richiamando l'insegnamento di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, che, in applicazione del principio, ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione precluda la ' C possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso), laddove si è rilevato come «Il sistema delle impugnazioni (...) è contraddistinto comunque dal principio dispositivo, nel senso che è nella facoltà delle parti dare ingresso, attraverso un atto conforme ai requisiti di legge richiesti, al procedimento di impugnazione e delimitare i punti del provvedimento da sottoporre al controllo dell'organo giurisdizionale del grado successivo. Ne consegue che il momento di operatività dell'effetto devolutivo ope legis non può che coincidere con la proposizione di una valida impugnazione, che investa l'organo giudicante della cognizione della res iudicanda, con riferimento sia ai motivi di doglianza articolati dalle parti sia a quelli che, inerendo a questioni rilevabili d'ufficio, si affiancano per legge ai primi. Laddove l'impugnazione è inammissibile, non può il giudice ex officio dichiarare l'esistenza di una causa di non punibilità, posto che la verifica negativa di ammissibilità dell'impugnazione, come si è detto, ha valore assorbente e preclusivo rispetto a qualsiasi altra indagine di merito». 1.2.1. Siffatta impostazione, ad avviso del collegio, non esclude - ma, anzi, legittima - la deducibilità della questione anche quale unico motivo di doglianza, se il ricorso non sia inammissibile per tardività o per altra causa di tipo formale; non risponde, invero, ad alcuna ratio limitare il principio devolutivo, escludendo la deducibilità di questioni che involgono la funziona nomofilattica propria della Corte di legittimità, quando non siano richiesti accertamenti di fatto per la soluzione della relativa questione, fatta salva la radicale inidoneità dell'impugnazione a costituire, ex ante, il rapporto giuridico processuale. Nel caso in esame, considerata l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della tempestività, della legittimazione e dell'interesse, la questione in oggetto deve comunque essere esaminata 2. La questione della qualificazione giuridica del fatto è fondata. 2.1. Con indirizzo del tutto consolidato, questa Corte ha affermato come la falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini della iscrizione anagrafica per mutamento della residenza integra il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Sez. 5, n. 31833 del 14/10/2020, Tronconi, Rv. 279834; Sez. 5, n. 29469 del 07/05/2018, Fabbrocino, Rv. 273331). Le citate pronunce valorizzando il contenuto e la funzione che la dichiarazione del privato è chiamata a svolgere nel procedimento amministrativo di trasferimento della residenza, forniscono utili indicazioni anche al fine di delineare il rapporto tra la predetta dichiarazione ed il contenuto dell'atto pubblico, escludendo l'applicabilità, nei casi predetti, dell'ipotesi di falso per induzione. La dichiarazione di trasferimento della residenza, funzionale all'iscrizione nelle liste anagrafiche, è, invero, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, giacchè contiene una attestazione da parte del privato in merito a fatti che sono di sua diretta conoscenza (il trasferimento della residenza quale conseguenza del trasferimento della propria dimora abituale), anche eventualmente riguardanti altri soggetti, come richiesto dall'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, ed è destinata a provare la verità di un fatto a norma dell'art. 46 lett b) DPR 445/2000, collegandosi proprio tale efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero; sicchè, l'atto del pubblico ufficiale si conforma in toto al predetto contenuto dichiarativo, connotandosi solo della qualità del pubblico ufficiale ricevente. A norma dell'art. 75 del predetto D.P.R. - ispirato ad esigenze di semplificazione dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione - le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono state pienamente equiparate agli effetti penali agli atti pubblici, essendo "considerate come fatte a pubblico ufficiale", il quale si limita a raccoglierle in un atto pubblico, senza esercitare alcuna verifica aggiuntiva. Il che esclude la qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 48 e 479 cod. pen. 2.2. Come anche di recente ribadito, in tema di reati di falso, invero, si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen. quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato; mentre si configura l'ipotesi prevista dall'art. 483 cod. pen., qualora l'attestazione del privato, della quale l'atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il pubblico ufficiale si limita a riportare nell'atto pubblico come riferiti dal privato, sicché l'attestazione del primo è limitata soltanto all'esatta riproduzione nell'atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità (Sez. 5, n. 22839 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276632); e, in ragione delle specifiche peculiarità delle dichiarazioni afferenti la residenza anagrafica, siffatto discrimen s'appalesa evidente. Non può, pertanto, esser condivisa la diversa opzione ermeneutica (Sez. 5, n. 15651 del 07/03/2014, C., Rv. 259880), secondo la quale integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale la condotta di colui che ottenga la iscrizione nelle liste anagrafiche comunali dichiarando falsamente di aver trasferito la propria residenza nel comune in questione, che fonda, essenzialmente, sul dato puramente formale. Nella pronuncia citata, è stato rimarcato come l'iscrizione nelle liste anagrafiche comunali rappresenti effettivamente un "atto pubblico", compiuto da un pubblico ufficiale, trattandosi atto avente attitudine ad assumere rilevanza giuridica, siccome produttivo di effetti modificativi di situazioni giuridiche soggettive; ma il tema del quid pluris in cui si esprimerebbe la potestà amministrativa - elemento ut supra essenziale al fine di risolvere il concorso apparente di norma incriminatrici - resta eluso, laddove la stessa sentenza non si è posta in rapporto di critico confronto con l'autosufficienza della dichiarazione del privato rispetto all'iscrizione, assegnandole il diverso e più limitato ruolo di presupposto - o condizione - dell'atto pubblico. In tal senso, non appare dirimente il riferimento ai principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte, vuoi perché antecedenti all'emanazione del DPR 445/2000 (Cass., S.U., 24/2/1995, n. 1827), vuoi perché relativi a fattispecie nelle quali l'autocertificazione del privato era, diversamente dalle ipotesi relative alla residenza anagrafica, inserita in un complesso procedimento amministrativo (Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236868). 2.3. Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra osservato, ai fini della consumazione del falso ideologico è stato sufficiente il rilascio da parte della ricorrente delle false dichiarazioni di residenza - rispettivamente rese la prima ai fini della successiva attestazione delle condizioni reddituali, funzionali alla consumazione del delitto sub 1), e la seconda per asseverare la condizione di abituale dimora, invece risultata mendace - a prescindere dal rilievo che la stessa dichiarazione sia stata posta a fondamento dell'iscrizione nell'Anagrafe dei Comuni di Latisana e [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che i fatti sub 2) e 3) vanno diversamente qualificati ai sensi dell'art. 483 cod. pen.; ed a siffatta diversa qualificazione giuridica può procedere questa Corte di legittimità, non risultando - dalla lettura delle conformi sentenze di merito - a tal fine necessari accertamenti di merito (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831); il diverso trattamento sanzionatorio applicabile, derivante dalla qualificazione qui operata, involge, invece, l'esercizio della discrezionalità del giudice del merito. 3. Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla qualificazione dei fatti di cui ai capi b) e c) nei termini già enunciati, con conseguente rinvio alla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio. P. Q. M. qualificati i fatti di cui ai capi b) e c) ai sensi dell'art. 483 cod. pen., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad
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