CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00475/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ritenuto che il valore del terreno di cui si discute deve essere determinato con riferimento al valore medio dei terreni edificabili, anche in assenza di piano attuativo e che la mancata sottoscrizione della convenzione attuativa può incidere sulla valutazione,ma non in misura tale da poter attribuire all'area il valore di un terreno agricolo. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la Congregazione affidandosi a settemotivi. Il C omune ha resistito con controricorso , proponendo ricorso incidentale, affidandosi a due motivi, cui la C ongregazione ha risposto con controricorso. Le parti hanno discusso la causa alla udienza pubblica del 16 novembre 2021. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art 360 n. 5 c.p.c. La parte lamenta che ilgiudice d’appello abbia ritenuto edificabile il terreno, pur in mancanza della apposita convenzione attuativa , prevista dal Programma integrato di riqualificazione urbanistica edilizia e ambientale (P.i.r.u.e.a) e senza accertare a chi fosse attribuibile la responsabilità della mancata stipula della convenzione. La parte ricorrente deduce che la mancata sottoscrizione della convenzione attuativa tra il C omune e la C ongregazione deriva da una vicenda amministrativa piuttosto travagliata nel corso della quale la Congregazione ha più volte invitato il Comune a sottoscrivere la convenzione, che ha sempre frapposto risposte dilatorie. A causa del comportamento del Comune e della mancata sottoscrizione di questa convenzione, il terreno non è in concreto edificabile . Rileva che il Comune non si può ritenere estraneo al rischio del mancato perfezionamento dell’iter edificatorio, essendo al tempo stesso l'ente impositore, che fruisce delle maggiori entrate che derivano dalla qualificazione del terreno come edificabile in astratto, e il soggetto che ne condiziona l'edificabilità in concreto. L’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, deduce ancora la parte, dovrebbe essere interpretato secondo il principio di buona fede, che il Comune ha violato. 1.2.-Il motivo è inammissibile. Il fatto dedotto dalla parte è irrilevante ai fini della decisione della questione tributaria, come peraltro ritenuto dal giudice d’appello che nella sentenza ha operato un esplicito riferimento alla autonomia della questione tributaria rispetto a quella della (eventuale) responsabilità per danni. La ricorrente sovrappone la questione di stretto rilievo tributario con una vicenda diversa che ha ad oggetto il comportamento del Comune e la (eventuale) rilevanza della sua condotta omissiva, non influente in questa sede. La questione tributaria è limitata, nel c aso che ci occupa , alla verifica della natura edificabile o meno del terreno de quo con la conseguente determinazione del suo valore ai fini impositivi. Il comportamento del Comune, nella adozione (o non adozione) degli strumenti urbanistici appropriati, potrebbe rilevare in sede amministrativa,ove la parte intenda reagire avverso i provvedimenti adottatati dall’ente, nonché eventualmente far valere la responsabilità per i danni cagionati alla Congregazione, ove ne sussistessero i presupposti. La questione tributaria è invece regolata dall’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006,norma che ha fornito una interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, chiarendo che la qualificazione di area fabbricabile ai fini delle imposte dirette ed indirette è subordinata alla sola adozione dello strumento urbanistico generale da parte del Comune, risultando invece irrilevanti sia la suaapprovazione da parte della Regione sia l’adozione di strumenti attuativi dello stesso. La costante giurisprudenza di questa Corte, come rileva anche il Procuratore generale, afferma che “ l 'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta” (Cass. sez. un 30 novembre 2006, n. 25506; Cass. n. 20137 del 16/11/2012; Cass. n. 11182 del 21/05/2014; Cass. n. 31048 del 28/12/2017; Cass. n. 6702 del 10/03/2020). Pertanto, la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie del terreno , nonché la possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione, non incidono sulla sua qualificazione come area edificabile, anche se di questi fattori si dovrà tener contonella determinazione della base imponibile.In applicazione di questi principi – segnati dall’autonomia della nozione di edificabilità in ambito tributario rispetto a quello urbanistico - le ragioni per le quali il C omune non procede alla adozione dello strumento attuativo devonoritenersi irrilevanti, poiché il terreno dovrà comunque essere classificato come edificabile se così previsto nel piano regolatore generale, potendo la attualità (o meno) delconcreto sfruttamento edificatorio incidere soltanto sul quantum della base imponibile. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione del combinato disposto dell’art. 5 e dell’art. 11 del D.lgs. 504/1992, nonché dell’art 59della legge 446/1997 in relazione all’art. 360, co. 1^, n. 3 c.p.c., avendo la CTR determinato il valore della base imponibile discostandosi dalla tabella allegata al regolamento ICI emanato dal Comune. Il motivo è infondato. Le tabelle di predeterminazione dei valori elaborate dal Comune non hanno natura imperativa e vincolante (Cass. 3757/2014; Cass.5068/2015; Cass.15312/2018; Cass. 10308/2019). Si tratta di presunzioni e cioè di un criterio recessivo ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche (Cass. 11643 del 03/05/2019); la stima operata tramite consulenza tecnica d’ufficio può quindi legittimamente considerarsi una informazione specifica e qualificata, come tale prevalente sui valori tabellari. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art 5 del D.lgs. 504/1992 nonché dell’art. 11 del D.lgs. 504/1992 in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c. Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art 5 del D.lgs. 504/1992 nonché dell’art. 11 del D.lgs. 504/1992 in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c. La parte deduce che il giudice di merito avrebbe compiuto un'errata interpretazione dell'art. 5 cit. omettendo di considerare che la mancanza dello strumento attuativo che garantisce l'edificabilità concreta del terreno influisce sulla valutazione del terreno stesso; lamenta inoltre che il giudice d’appello, pur enunciando che deve tenersi conto nella determinazione della base imponibile della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie,ha poi fatto proprie le risultanze di una consulenza tecnica che ha espressamente escluso l'incidenza di questi criteri. La parte lamenta, inoltre, con il quarto motivo, che il giudice nel recepire detta consulenza tecnica ha fatto proprio un valore determinato per l'anno 2005, mantenendolo fermo nonostante fossero trascorsi due anni, mentre l'art . 5 cit . impone di misurare anno per anno i valori immobiliari. I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono entrambi inammissibili. La parte non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata poiché,come chiaramente in essa esposto , la riduzi one del valore di stima del terreno si fonda proprio sulla valutazione della minore attualità delle possibilità edificatorie per difetto dello strumento attuativo,ferma restando la classificazione del terreno come edilizio. Quanto all’aggiornamento della valutazione, la disposizione dell’art. 5 non impone di rinnovare la stima ogni anno, quanto di verificarne l’attualità, poiché i valori immobiliari possono restare stabili o anche in ipotesi aumentare (così determinandosi un effetto favorevole per il contribuente se la base imponibile resta immutata) così come,in punto di fatto , con giudizio non censurabile in questa sede, ha ritenuto la CTR al punto 17 della sentenza a ffermando che: “nel periodo compreso tra il 2005 e il 2007 il mercato immobiliare non aveva ancora risentito della crisi verificatasi successivamente e di valori erano in crescita, come confermato anche dalle rilevazioni della [OSCURATO:PERSONA] della Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Artigianato di Vicenza”. Ulteriori questioni sulla congruità della riduzione in ragione della non attualità dell’uso edificatorio, sono questioni di fatto incensurabili in questa sede, tanto più che il divario tra il valore assegnato nella relazione di stima e ritenuto congruo dal Comune (130 euro al mq) e quello applicato dalla CTR (84 euro al mq) non è tale da essere sintomatico di una violazione di legge. 4.-Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D .lgs 504/1992 e degli artt. 1, 2, 4, 5 della L.R. Veneto n. 23/1999, in relazione all’art. 360, co. 1^,n. 3 cod.proc.civ.. La parte lamenta che la CTR ha errato nel considerare edificabile la zona in esame in presenza della sola sussistenza del piano regolatore generaleed in assenza di ulteriori attività amministrative. Osserva che , sulla base della legislazione della Regione Veneto , l'adozione del piano non è sufficiente a far ritenere perfezionato lo strumento urbanistico generale,essendo necessaria la sottoscrizione della Convenzione tra privato ed ente locale; questa sottoscrizione è condizione di efficacia del piano. Il motivo è infondato.Si tratta sostanzialmente, come osserva anche il Procuratore Generale, della stessa censura di cui al primo motivo, integrata con il riferimento alla legislazione regionale. Tuttavia , come sopra si è detto, già la inclusione nel piano regolatore generaleè sufficiente a qualificare l’area come edificabileed a fa r lievitare il valore del bene , a prescindere dalla adozione degli strumenti attuativi. 5.-Con il sesto motivo del ricorso si lamenta l ’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. La parte deduce di avere sottoposto ai giudici di merito la doglianza relativa alla avvenuta valutazione uniforme dell’intera area, comprensiva anche della parteche sarebbe oggetto di perequazione urbanisticae della parte che sarebbe stata adibita a verde pubblico eda strade di pubblico interesse. D educe altresì che l'esame di questo fatto è stato omesso in appello. Il motivo è infondato. Il giudice d'appello ha operato una valutazione unitaria, spiegandone le ragioni, poiché nel richiamare le conclusioni della consulenza ha dato atto che in esse il consulente valuta che la destinazione d'uso oltre che residenziale è anche commerciale, terziario,tempo libero, interessi comuni . Così facendo il giudice di merito ha applicato un principio già enunciato da questa Corte,secondo cui l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile ( Cass. n. 17764 del 06/07/2018 ; nonché, sullo specifico problema dell’incidenza ICI dell’inserimento dell’area in un programma di perequazione urbanistica: Cass.n.27575/18). 7.- Con il settimo motivo si lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 5 e 6, comma 2, del D.lgs 472/1997, dell’art. 8 del D.lgs 546/1992, e dell’ art. 10, comma 3, l egge 212/2000, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c, avendo la CTR rigettato il motivo relativo all’inapplicabilità delle sanzioni. La parte insiste nella richiesta di disapplicazione delle sanzioni fondata su due ragioni, e cioè la carenza dell'elemento soggettivo ai fini della punibilità e le obiettive condizioni di incertezza nella qualificazione del terreno. Il motivo è infondato. Il giudice d’appello ha affermato che la C ongregazione era ben consapevole di violare i principi enunciati dalla legislazione applicabile in materia come interpretati dalla Corte di legittimità ritenendo palesemente infondata la richiesta. L'inclusione del terreno del piano regolatore come edificabile non poteva dare luogo ad incertezza sullasua natura, considerando che lo stesso contribuente ha stimato l’area come edificabile, promuovendo le iniziative utili a consentirne la edificazione anche in concreto. Deve qui richiamarsi il principio secondo il quale “In tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l'"incertezza normativa oggettiva tributaria" è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare in modo univoco, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile (Cass. 10313 del 12/04/2019) . Nel caso di specie il quadro normativo era chiaroanche in ragione della vigenza dell’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, norma che ha fornito una interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, chiarendo che la qualificazione di area fabbricabile ai fini delle imposte dirette ed indirette è subordinata alla sola adozione dello strumento urbanistico generale da parte del Comune, risultando invece irrilevanti sia la sua approvazione da parte della Regione sia l’adozione di strumenti attuativi dello stesso.Nello stesso senso la giurisprudenza di questa Corte a sezioni unite, sopra citata (Cass. sez. un 30 novembre 2006, n. 25506). 8. Con il primo motivo di ricorso incidentale il Comune lamenta la violazione degli artt. 1 e 5 del D.lgs. 540/1992 e dell’art 2735 c.c. in relazione all’art 360, co. 1^,n. 3 c.p.c. Il Comune impugna la sentenza nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto il valore del terreno da euro 130 ad euro 84,00 al metro quadro. Il Comune deduce che il valore dell'area è stato determinato in base alla relazione finanziaria allegata al piano integrato presentato dalla stessa Congregazione e che detta valutazione assume natura di confessione stragiudiziale. Il motivo è infondato. La stima contenuta nella relazione finanziaria allegata al piano presentato dalla C ongregazione non ha valore di confessione stragiudiziale ex art.2735 cod.civ., poiché la confessione, ai sensi dell’art 2730 c.c., è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli ad altra parte. La stima di un terreno non è un fatto di cui si possa accertare la verità o falsità ma è una valutazione, e cio è il risultato di un procedimento tecnico attraverso il quale si calcola il valore di unbene, risultato variabile a seconda dei parametri utilizzati, che non sono veri o falsi, ma più o meno pertinenti a seconda del criterio di scelta che deve conformarsi ad una regola iuris. Non si trattava, dunque, di dichiarazione avente effetto di prova legale, quanto di elemento valutativo sottoposto al libero apprezzamento del giudice di merito. Il giudice d'appello ha del resto spiegato le ragioni per le quali ha poi ritenuto di diminuire il valore in concreto, in applicazione di un principio giuridico corretto, e cioè che , pur essendo il terreno da qualificarsi edificabile, la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie di essoincide nella determinazione della base imponibile(Cass. sez. un n. 25506 /2006 cit.). Quantoal resto, si tratta di un giudizio di fatto di cui in questa sede non può sollecitarsi larevisione , tanto più che – come già osservato - il divario tra il valore assegnato nella relazione di stima e ritenuto congruo dalComune e quello applicato dalla CTR non è di per sé tale da essere sintomatico di una violazione di legge. Va qui aggiunto come neppure il divario di valore attribuito alla stessa area in diverse annualità ICI (fatte oggetto di altri analoghi ricorsi) sia di per sé rivelatore di una violazione di legge, dal momento che una contenuta oscillazione estimativa può trovare giustificazione, oltre che proprio nella diversità ed autonomia dei valori di mercato riscontrabili nelle varie annualità di riferimento, anche nella natura intrinsecamente delibativa e discrezionale (pur sempre, beninteso, entro i parametri legali) del giudizio sul punto demandato al giudice 13 del merito, certamente non rivedibile, come detto, nella presente sede di legittimità. 10.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale il Comune lamenta la violazione degli artt. 15 del D.lgs. 546/1992 e 92 c.p.c. quanto allacompensazione delle spese . L’ente deduce l'errore del giudice d'appello che ha compensato le spese processuali di entrambi i gradi in ragione della complessità e particolarità della questione trattata,mentre l'art. 92 comma secondo c.p.c., ratione temporis applicabile, consente la c ompensazione solo in presenza di gravi ed eccezionaliragioni. Il motivo èinfondato. Il giudice d'appello ha ritenuto la sussistenza di una particolare complessità della questione e pertanto di gravi ed eccezionali ragioni, secondo la previsione dell’art 92 c.p.c. ratione temporis applicabile ; previsione costituita danorma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, qualora esse si rivelino illogiche o erronee (Cass. 27/07/2020; Cass. n. 2206 del 25/01/2019),vizio che nella specie non ricorre. Ne consegue il rigetto tanto del ricorso principale che del ricorso incidentale, con la conseguente compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, e per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell