CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39664/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 16/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del G.u.p. del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato in concorso, ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo lamentando vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento, ex officio, della sospensione condizionale della pena. 3.11 ricorso è inammissibilmente proposto. Con riguardo alla censura formulata dalla difesa del ricorrente, deve osservarsi che era nel potere delle parti, a seguito della concorde rideterminazione della pena, subordinare l'accordo alla concessione del beneficio della sospensione, evenienza nella specie non verificatasi. Questa Corte ha chiarito, con pronunzia risalente ma tuttora attuale, in ragione della reviviscenza dell'istituto, che poiché l'accordo nel giudizio dì appello sull'applicazione della pena comporta la rinuncia a fare valere ogni altra questione di merito, è da ritenere, conformemente a quanto si verifica per lo speciale procedimento disciplinato dall'art. 444 cod. proc. pen., che il giudice, in mancanza di un'espressa istanza dell'imputato, non possa concedere di ufficio la sospensione condizionale della pena, quand'anche ne sussistano í presupposti, perché esorbiterebbe dai limitati compiti che regolano lo speciale procedimento in questione e verrebbe ad incidere sul patto negoziale intervenuto tra le parti (Sez. 4, n. 13066 del 18/11/1994, Bravi, Rv. 200734; nel senso dell'illegittimità della pronunzia che ometta di pronunziare sul beneficio cui sia subordinato l'accordo, da ultimo Sez. 3, n. 25994 del 06/03/2019, Ziparo, Rv. 276012). Né consta che, pur in assenza di richiesta di subordinazione, le parti abbiano sollecitato i poteri d'ufficio dei giudici territoriali. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ulteriormente precisato in tema di patteggiamento, con affermazione -tuttavia- estensibile al concordato in appello, che la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza di patteggiamento, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. 3.2. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto. Le questioni non dedotte dalle parti non possono essere affrontate ex officio, in quanto trovano una preliminare soluzione negativa e la necessaria sintesi nell'accordo che non le contempla (Sez. 5, n. 4124 del 23/06/1998, Foti, Rv. 211508; Sez. 4, n. 34352 del 13/05/2003, Borzi, Rv. 228309). Principio che è stato già affermato anche con riguardo al concordato in appello ( Sez. 7 - , Ordinanza n. 46053 del 08/10/2019, Rv. 277416). 3.3.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore ia [OSCURATO:PERSONA] QS-LuseOt Il Presidente [OSCURATO:PERSONA].NIC‹ILLERIA St i