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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 1981

Cassazione n. 06122/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/03/1981 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pgstit C19 2:› [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di lone Danaila è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto evidenziando come, già nella imputazione e parimenti nella ricostruzione dei fatti, le condotte di resistenza ex art. 337 cod. pen. dell'imputato son state rivolte distintamente a più pubblici ufficiali, così giustificandosi l'applicazione della disciplina del reato continuato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/03/1981 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pgstit C19 2:› [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di lone Danaila è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto evidenziando come, già nella imputazione e parimenti nella ricostruzione dei fatti, le condotte di resistenza ex art. 337 cod. pen. dell'imputato son state rivolte distintamente a più pubblici ufficiali, così giustificandosi l'applicazione della disciplina del reato continuato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 06122/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris