Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:625
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 settembre 2011 – Commissione / Austria
(causa C‑387/10)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Libera prestazione dei servizi – Normativa di uno Stato membro riguardante i fondi di investimento e i fondi di investimento immobiliare – Prova relativa ai redditi considerati distribuiti – Prova fornita dall’intermediario di un rappresentante fiscale – Istituti di credito e fiduciari economici “nazionali” aventi qualità di rappresentate fiscale»
Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che limita la rappresentanza fiscale dei fondi di investimento e dei fondi immobiliari agli istituti
di credito e fiduciari economici nazionali – Inammissibilità – Giustificazione mediante l’interesse generale – Insussistenza (Art. 49 CE; accordo SEE, art. 36) (v. punti 25, 31‑34 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 49 CE e dell’art. 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio
1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) – Normativa di uno Stato membro che limita la rappresentanza fiscale dei fondi di investimento
e dei fondi immobiliari agli amministratori fiduciari e agli istituti di credito stabiliti in tale Stato.
Dispositivo
1)
La Repubblica d’Austria, avendo adottato e mantenuto in vigore disposizioni in base alle quali soltanto gli istituti di credito
nazionali e gli amministratori fiduciari economici nazionali possono essere designati come rappresentati fiscali di fondi
di investimento o di fondi di investimento immobiliare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 CE
e 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992.
2)
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.